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Decreto 7 gennaio 2003 

Ministero delle Attivitą Produttive. Norme per la razionalizzazione dello stoccaggio di prodotti petroliferi. (Coordinato all'Errata-Corrige "Comunicato relativo al decreto 7 gennaio 2003 del Ministero delle attivita' produttive, recante: "Norme per la realizzazione dello stoccaggio di prodotti petroliferi". (GU n. 63 del 17-3-2003))

(GU n. 15 del 20-1-2003) 


IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante norme in materia di "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. c) della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto l'art. 5 del decreto legislativo n. 32/1998, citato, recante norme per la razionalizzazione degli stoccaggi ed in particolare il comma 2 con il quale viene disposto che il Ministero delle attivita' produttive stabilisca, con proprio decreto, i criteri per individuare le capacita' di stoccaggio disponibili, tenendo anche conto dell'utilizzo medio delle stesse capacita' negli ultimi due anni nonche' delle capacita' di stoccaggio e di movimentazione, al netto dei quantitativi immessi a fronte di permute tra societa';
Visto l'art. 8 del decreto legislativo n. 32/1998, citato, con il quale viene costituita l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva;
Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2001, con il quale viene approvato lo statuto dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22 recante "Attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva 68/414/CEE, concernente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere
un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi";

Decreta:

Art. 1.
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del decreto legislativo n.32/1998, le capacita' disponibili di stoccaggio e di trasporto di oli minerali vengono individuate sulla base dei parametri seguenti:
A1) utilizzo medio delle strutture di stoccaggio e di trasporto nei due anni solari precedenti a quello di riferimento, individuato applicando le seguenti definizioni e modalita' di calcolo:
Capacita' di stoccaggio e di movimentazione
a) capacita' operative (capacita' di massimo riempimento dei serbatoi): capacita' media in esercizio nel periodo di riferimento, al netto della volumetria impegnata per il mantenimento delle scorte annualmente imputate al deposito per ciascuna categoria di prodotto (I, II e III, di cui al decreto legislativo n. 22/2001);
b) quantita' movimentate, per ciascuna annualita', e per categoria di prodotto;
c) indice di rotazione annuo: rapporto tra le quantita' movimentate e le capacita' operative di stoccaggio, per categoria di prodotto;
d) indice medio di rotazione: la media dei valori annuali del punto c).
Capacita' di trasporto
e) infrastruttura di trasporto: oleodotti di collegamento tra depositi, distinti per categoria di prodotto;
f) capacita' di trasporto: prodotto tra la portata massima oraria e le ore di funzionamento di ciascun anno, al netto dei periodi di fuori esercizio;
g) capacita' di trasporto utilizzate: quantitativi annualmente trasportati;
h) capacita' media di trasporto utilizzata: la media dei valori annuali del punto g).
B1) capacita' di stoccaggio, di movimentazione e di trasporto disponibili, per l'anno di riferimento, determinate secondo gli stessi criteri utilizzati a consuntivo per i due anni precedenti e tenendo conto anche dei seguenti elementi:
variazioni intervenute o previste nell'assetto del deposito, con riguardo a capacita' di stoccaggio installata e in esercizio, destinazione dei serbatoi, strutture per il trasferimento dei prodotti (via nave e ferro/autocisterna);
variazioni intervenute o previste nell'assetto e nel funzionamento delle strutture di trasporto (oleodotti);
necessita' previste di uso dei serbatoi e delle infrastrutture logistiche e di trasporto, per conto proprio o per terzi, nel corso dell'anno.

Art. 2.
1. Sulla base dei criteri indicati al precedente articolo, e con le modalita' indicate in apposita circolare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i titolari degli impianti di deposito di oli minerali di cui all'art. 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 comunicano al Ministero delle attivita' produttive, entro il 1 marzo di ogni anno:
gli indicatori relativi al grado di utilizzo del deposito negli ultimi due anni (punti indicati con le lettere a) o b), c), d), f), g) e h));
i quantitativi di prodotto annualmente immessi in consumo, negli ultimi due anni, a fronte di permute (contratti relativi a scambi di prodotto finito);
le capacita' di stoccaggio, di movimentazione e di trasporto disponibili per servizio a terzi, previste per l'anno in cui viene effettuata la comunicazione.
2. Per il primo anno di attuazione, tale comunicazione viene effettuata entro il mese di ottobre 2003, con riferimento al biennio 2001-2002 e alle disponibilita' fino a dicembre 2003.

Art. 3.
1. Le informazioni relative alle capacita' disponibili previste per ciascuna annualita' vengono fornite dal Ministero anche all'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, che concorre a curarne la pubblicizzazione, esclusivamente aggregate per tipo di prodotto ed area geografica.

Art. 4.
1. I soggetti a cui non e' stato consentito l'uso di capacita' di stoccaggio e di infrastrutture di trasporto per il transito del prodotto, possono segnalarlo al Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale energia e risorse minerarie.
2. Il Ministero delle attivita' produttive esercita le funzioni di verifica e di controllo, ai sensi del comma 3, dell'art. 5 citato e secondo i criteri indicati dal presente decreto.
3. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 7 gennaio 2003
Il Ministro: Marzano