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Legge Regionale n. 19 del 4-04-2003

Disposizioni in materia di tutela della fascia costiera e di inquinamento delle acque. Modifica alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilitą e trasporti conferite alla Regione dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

(B.U.R. Toscana n. 17 del 9 aprile 2003)


Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge: 

Articolo 1 (Attribuzione di compiti alle province)
1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilitą e trasporti conferite alla Regione dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112), č sostituito dal seguente:
"2. Sono attribuite alle province le autorizzazioni di cui all'articolo 35 del d.lgs. 152/99 e successive modifiche relative alle seguenti attivitą:
a) immersione in mare da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, dei seguenti materiali:

1. materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei emersi;

2. inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilitą ambientale e l'innocuitą;
b) immersione in casse di colmata, vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lettera a);
c) interventi di ripascimento della fascia costiera;

d) movimentazione di fondali marini connessa alla posa in mare di cavi e condotte non avente carattere internazionale."
2. All'articolo 20 della l.r. 88/98, dopo il comma 2, č aggiunto il seguente:
"2 bis. Le autorizzazioni di cui al comma 2, lettere b) e c), sono rilasciate nel rispetto dei criteri e della procedura di cui all'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in campo ambientale)."
3. All'articolo 20 della l.r. 88/98, dopo il comma 2 bis. č aggiunto il seguente comma:
"2 ter. Qualora l'attivitą di posa in mare di cavi e condotte e l'eventuale relativa movimentazione dei fondali marini abbia carattere interprovinciale, le autorizzazioni relative al comma 2, lettera d), sono rilasciate dalla provincia ove l'attivitą di posa in opera e relativa movimentazione dei fondali marini abbia il percorso prevalente." 

Articolo 2 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. 

Formula Finale: La presente legge č pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 aprile 2003

La presente legge č stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 02.04.2003.