Regione Basilicata. Legge Regionale n. 8 del 27-04-2004
“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 4 novembre 1986 n. 23 (Norme per
la tutela contro l’Inquinamento Atmosferico e Acustico) e 13 giugno 1994 n. 24
(Modifica e Sostituzione dell’art. 8 della L.R. 4.11.1986 N. 23)”
(B.U.R. Basilicata n. 29 del 1 maggio 2004)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Articolo 1.
L’art. 8 della L.R. 4 novembre 1986
n. 23 così come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 24 del 13.6.94, è
sostituito dal seguente:
1. (Composizione del Comitato) Il CRIA è composto da:
a) Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio o da un Dirigente
Regionale all’uopo da questi delegato con funzioni di Presidente;
b) Funzionario Regionale in servizio presso la struttura del Dipartimento
Ambiente e Territorio competente in materia di Inquinamento Atmosferico ed
Acustico;
c) Responsabile dell’area tematica “area” dei Dipartimenti Provinciali dell’ARPAB
di Potenza e Matera;
d) Sei esperti, di cui quattro rispettivamente in Impiantistica Industriale, in
Meteorologia, in Chimica Industriale e in Metodologia di analisi ambientali e
due in Inquinamento Acustico, scelti tra docenti Universitari o altri soggetti,
sempre di comprovata esperienza nei suddetti settori, operanti presso Istituti o
Enti di ricerca;
e) Responsabile del settore ambiente delle Amministrazioni Provinciali di
Potenza e Matera.
2. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da personale regionale in
servizio presso il Dipartimento Ambiente e Territorio designato dal Dirigente
Generale. Il Comitato è costituito con atto della Giunta Regionale. Gli esperti
di cui alla lettera d) del comma 1 sono designati dal Consiglio Regionale, anche
in caso di sostituzione per qualsiasi motivo.
3. I componenti del Comitato restano in carica quattro anni e possono essere
riconfermati.
4. I componenti che senza giustificazione rimangono assenti per tre riunioni
consecutive vengono dichiarati decaduti dal Presidente del Comitato. Per la
sostituzione di un componente, in caso di rinuncia o di qualsiasi altra causa,
provvederà per competenza la Giunta Regionale. Il sostituto resta in carica fino
alla scadenza del mandato del sostituto.
Articolo 2
L’articolo 11 della L.R. n. 23 del 4.11.1986 è sostituto dal seguente:
1. (Compensi e rimborsi) Ai componenti di cui all’art. 1 lett. b), c), e), della
presente legge nonché al segretario del Comitato Regionale contro l’Inquinamento
Atmosferico e Acustico (CRIAB), viene corrisposto un gettone di presenza nella
misura di € 51,65 per ciascuna giornata di partecipazione alla relativa seduta.
2. Ai componenti esperti di cui all’art. 1 lett. d) della presente legge è
corrisposto un gettone di presenza nella misura di € 103,29 per ciascuna
giornata di partecipazione alla relativa seduta.
3. Ai componenti esterni all’Amministrazione Regionale che risiedono stabilmente
in comuni diversi da quello ove ha sede il Comitato, qualora si recano alla
seduta è corrisposta oltre ai compensi di cui ai commi precedenti, una indennità
chilometrica calcolata con i parametri riservati ai dirigenti regionali.
4. L’importo dei contributi di cui al presente articolo viene rideterminato in
rapporto all’indice ISTAT dell’inflazione, con cadenza biennale e con decorrenza
dal 1° gennaio dell’anno successivo al compiuto biennio.
5. Per i viaggi di servizio, richiesti in sede di Comitato, per la valutazione
di pratiche complesse, a tutti i componenti esterni all’Amministrazione
Regionale sarà corrisposto il rimborso delle spese di trasferta secondo i
parametri riservati ai dirigenti regionali.
6. Le riunioni del Comitato devono essere svolte al di fuori del normale orario
di servizio.
7. L’onere per le spese di funzionamento del Comitato Regionale contro
l’Inquinamento Atmosferico e Acustico farà carico sulle disponibilità esistenti
sul capitolo 01103 U.P.B. 0111.03 (funzionamento degli organi di controllo e di
altri organismi della regione) del bilancio corrente 2004 e sulla stessa o
corrispondente U.P.B. dei bilanci successivi.
Articolo 3
Norma transitoria
1. I componenti del Comitato costituito ai sensi dell’art. 1 della L.R. n.
24/1994 e dell’art. 9, 1° comma della L.R. n. 23/1986, rimangono in carica sino
alla naturale scadenza dell’organo ed agli stessi si applicano le disposizioni
dell’art. 2 della presente legge.
Articolo 4
Pubblicazione
1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Basilicata.
Potenza, 27 aprile 2004
BUBBICO