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Regione Emilia – Romagna
Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004
Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
(B.U.R. Emilia Romagna n.137 dell'11 ottobre 2004)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
Finalità ed oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 96/61/CE del
Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e la riduzione
integrate dell’inquinamento e del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la
riduzione integrate dell’inquinamento), con la presente legge stabilisce
le disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento.
2. La prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento hanno lo scopo
di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni
nell’aria, nell’acqua e nel suolo, i rifiuti ed il consumo delle risorse
al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana
e dell’ambiente nel suo complesso.
3. La presente legge disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame
dell’autorizzazione integrata ambientale dei nuovi impianti e degli
impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli impianti
medesimi.
ARTICOLO 2
Ambito di applicazione e definizioni
1. Gli impianti nuovi ed esistenti, elencati nell’allegato I della
direttiva 96/61/CE e nell’allegato I del decreto legislativo n. 372 del
1999, ad esclusione di quelli assoggettati a valutazione di impatto
ambientale di competenza statale ai sensi dell’articolo 77 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003), nonché le modifiche
sostanziali a tali impianti, sono assoggettati alle procedure ed alle
misure previste dal titolo II della presente legge.
2. A richiesta del gestore gli impianti nuovi ed esistenti non compresi
nel comma 1 sono assoggettati alle procedure ed alle misure previste dal
titolo II della presente legge.
3. Ai fini della presente legge valgono le definizioni di cui all’articolo
2 del decreto legislativo n. 372 del 1999 nonché di cui all'articolo 4,
comma 1, punto 1, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la partecipazione del pubblico
nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e
modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla
partecipazione del pubblico all'accesso alla giustizia".
ARTICOLO 3
Autorità competente
1. La Provincia è l’autorità competente per l’esercizio delle funzioni
amministrative derivanti dalla presente legge. 2. Nell’espletamento dei compiti
e delle procedure conferite, la Provincia istituisce o individua una
struttura organizzativa preposta all’espletamento delle attività relative
all’effettuazione dei compiti e delle procedure disciplinate dalla
presente legge.
3. Qualora la Provincia si avvalga dell’Agenzia Regionale per la
Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna (ARPA) di cui alla legge
regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali
e istituzione dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente
(ARPA) dell’Emilia-Romagna), il compenso dovuto non può superare
l’ammontare complessivo delle somme riscosse quali spese istruttorie ed è
definito dalla Giunta regionale in misura forfetaria, previo parere del
Comitato di indirizzo di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 44
del 1995.
ARTICOLO 4
Funzioni della Regione
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
emana direttive per l’esercizio coordinato delle funzioni conferite con la
presente legge nonché per la definizione delle spese istruttorie.
ARTICOLO 5
Principi generali dell’autorizzazione integrata ambientale
1. L’autorità competente, nel determinare le condizioni per
l’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle
norme di tutela della salute e di qualità ambientale, tiene conto dei
principi generali definiti dall’articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo n. 372 del 1999.
2. L’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della
presente legge, sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta,
parere o autorizzazione in materia di emissioni nell’aria, nell’acqua, nel
suolo e di rifiuti, previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle
relative norme di attuazione ed elencati nell’allegato II del decreto
legislativo n. 372 del 1999, fatta salva la normativa di cui alla
direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose ed al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334
(Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
3. In particolare l’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai
sensi della presente legge, sostituisce ad ogni effetto le seguenti
autorizzazioni:
a) autorizzazione all’emissione in atmosfera – decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE
numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di
qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’articolo
15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), articoli 6, 12, 15, e 17 e legge
regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale),
articolo 122;
b) autorizzazione allo scarico idrico in acque superficiali sul suolo e
nel sottosuolo – decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla
tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della Direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole),
articolo 45 e 46 e legge regionale n. 3 del 1999, articolo 111;
c) autorizzazione allo scarico idrico in rete fognaria - decreto
legislativo n. 152 del 1999, articoli 45 e 46, e legge regionale n. 3 del
1999, articolo 111;
d) autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di smaltimento
o recupero dei rifiuti – decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
(Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio),
articoli 27 e 29, e legge regionale 3 del 1999, articoli 131 e 132;
e) autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero
di rifiuti – decreto legislativo n. 22 del 1997, articoli 28 e 29, e legge
regionale n. 3 del 1999, articoli 131 e 132;
f) autorizzazione allo spandimento sul suolo di liquami provenienti da
insediamenti zootecnici – legge regionale 24 aprile 1995, n 50 (Disciplina
dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti
zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento), articoli 3,
4, 5, 5 bis, 6, 12, 13, 14 e 14 bis.
TITOLO II
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
ARTICOLO 6
Autorizzazione integrata ambientale
1. La Provincia rilascia l’autorizzazione integrata ambientale nel
rispetto di quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo
n. 372 del 1999, delle linee guida e dell’atto di indirizzo e
coordinamento previsti dall’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n.
372 del 1999, nonché delle direttive regionali di cui all’articolo 4.
2. Nel caso in cui il progetto di nuovo impianto sia assoggettato alla
procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al titolo III
della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di
valutazione dell’impatto ambientale), la procedura di VIA ricomprende e
sostituisce l’autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della predetta legge regionale n. 9 del 1999. In tal
caso, le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione
disciplinate dagli articoli 14 e 15 della predetta legge regionale n. 9
del 1999 sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e
partecipazione previste dagli articoli 8 e 9.
ARTICOLO 7
Domanda di autorizzazione integrata ambientale
1. La domanda di autorizzazione integrata ambientale è predisposta ai
sensi di quanto stabilito dall’articolo 4, commi 1, 2 e 4, del decreto
legislativo n. 372 del 1999. Essa, inoltre, deve descrivere le attività di
autocontrollo nonché di controllo programmato che richiede l’intervento di
ARPA. Per la predisposizione della domanda di autorizzazione integrata
ambientale, per le discariche di cui all’allegato I, punti 5.1 e 5.4, del
decreto legislativo n. 372 del 1999, nonché di cui all'articolo 4, comma
1, punto 2, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la partecipazione del pubblico
nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e
modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla
partecipazione del pubblico all'accesso alla giustizia", possono essere
utilizzate le informazioni e le descrizioni fornite ai sensi dell’articolo
17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
(Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti).
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale è presentata dal
gestore allo sportello unico di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) o in assenza di esso, alla Provincia
territorialmente competente.
3. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del segreto
industriale o commerciale, il gestore può richiedere che non sia resa
pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi produttivi. In
tal caso, il gestore allega una specifica illustrazione, destinata ad
essere resa pubblica, in merito alle caratteristiche del progetto ed agli
effetti finali sull’ambiente. Il personale della struttura organizzativa
preposta ha accesso alle informazioni relative agli impianti soggetti alla
autorizzazione integrata ambientale anche se sottoposte a segreto industriale o
commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la
segretezza delle predette informazioni.
ARTICOLO 8
Deposito e pubblicizzazione della domanda di autorizzazione
integrata ambientale
1. La domanda di autorizzazione integrata ambientale e la relativa
documentazione è depositata presso la Provincia ed i Comuni interessati
per trenta giorni.
2. Lo Sportello unico, o, in sua assenza, la Provincia, provvede a far
pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione l'annuncio dell'avvenuto
deposito, nel quale sono specificati il gestore, l'impianto, la
localizzazione ed una sommaria descrizione dell’impianto, l'indicazione
dei termini e dei luoghi di deposito.
3. Lo Sportello unico, o, in sua assenza, la Provincia, comunica al
gestore la data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell’annuncio di
avvenuto deposito. Il gestore, entro la data di tale pubblicazione,
provvede, a sua cura e spese, alla pubblicazione su un quotidiano, diffuso
nel territorio interessato, del medesimo annuncio dell’avvenuto deposito.
ARTICOLO 9
Partecipazione alla autorizzazione integrata ambientale
1. I soggetti interessati, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione, possono prendere visione della
domanda di autorizzazione integrata ambientale e della relativa
documentazione depositata e presentare, in forma scritta, osservazioni
alla Provincia.
2. La Provincia comunica le osservazioni al gestore, il quale ha facoltà
di presentare le proprie controdeduzioni entro il sessantesimo giorno
precedente al termine per la conclusione della procedura relativa alla
autorizzazione integrata ambientale.
3. Qualora il gestore intenda introdurre modifiche all’impianto in
conseguenza delle osservazioni o contributi espressi, ne dà comunicazione
alla Provincia. La comunicazione interrompe il procedimento.
4. Si applicano inoltre le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1,
punti 3 e 6, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la partecipazione del pubblico
nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e
modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla
partecipazione del pubblico all'accesso alla giustizia".
ARTICOLO 10
Rilascio della autorizzazione integrata ambientale
1. L’autorizzazione integrata ambientale è rilasciata dalla Provincia
entro centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda presentata dal
gestore. A tal fine la Provincia entro centoventi giorni dalla
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, rilascia
l’autorizzazione integrata ambientale, esprimendosi sulle osservazioni e
sulle controdeduzioni. L’autorizzazione contiene le condizioni che
garantiscono la conformità dell’impianto ai requisiti previsti nella
presente legge, sulla base delle disposizioni dell’articolo 5 del decreto
legislativo n. 372 del 1999.
2 La Provincia, anche su richiesta del Comune, può richiedere, per una
sola volta, le integrazioni ed i chiarimenti necessari, assegnando un
termine per l’adempimento. La richiesta sospende i termini del
procedimento.
3. La Provincia acquisisce il parere del Comune territorialmente
competente, che deve esprimersi entro sessanta giorni dalla pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione. Decorso tale termine la Provincia
rilascia l’autorizzazione integrata ambientale anche in assenza del
predetto parere. Tale parere, in particolare, è reso in relazione agli
effetti, positivi e negativi, diretti ed indiretti, derivanti
dall’impianto sul sistema insediativo territoriale nonché in relazione
all’esercizio delle lavorazioni insalubri di cui agli articoli 216 e 217
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi
sanitarie).
4. La Provincia acquisisce il parere di ARPA per quanto riguarda il
monitoraggio degli impianti. La Provincia acquisisce, inoltre, i pareri
previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni
di cui all’articolo 5, comma 3.
5. Lo schema dell’autorizzazione integrata ambientale è trasmesso dalla
Provincia, entro il trentesimo giorno precedente al termine per la conclusione
della procedura, al gestore, il quale ha facoltà di presentare le proprie
osservazioni in merito entro il quindicesimo giorno precedente al termine
per la conclusione della procedura. Decorso tale termine la
Provincia rilascia l’autorizzazione integrata ambientale anche in assenza
delle predette osservazioni.
6. Le prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti
esistenti, devono essere attuate entro la data del 30 ottobre 2007.
7. Il gestore deve attuare le eventuali prescrizioni contenute nella
autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione, la gestione o il
monitoraggio nel tempo dell’impianto. Le stesse prescrizioni sono
vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese,
concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque
denominati necessari per la realizzazione o la gestione dell’impianto.
8. Il diniego dell’autorizzazione integrata ambientale preclude sia la
realizzazione sia l’esercizio dell’impianto.
9. La Provincia cura la comunicazione dell’autorizzazione integrata
ambientale al gestore, alle amministrazioni interessate ed all’ARPA per il
tramite dello sportello unico, o, in assenza di esso, direttamente e la
richiesta di pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della
Regione. Copia dell’autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo
successivo aggiornamento devono essere messi a disposizione del pubblico
presso la Provincia. 10. Nel caso in cui l’autorizzazione integrata ambientale
costituisca autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di
smaltimento o recupero dei rifiuti, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997.
11. Nel caso di un impianto che, all’atto del rilascio dell’autorizzazione
integrata ambientale, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n.
761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 relativo
all’Adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), l’autorizzazione integrata ambientale è
rilasciata entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda
presentata dal gestore. A tal fine la Provincia rilascia l’autorizzazione
integrata ambientale entro novanta giorni dalla pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
ARTICOLO 11
Rinnovo e riesame della autorizzazione integrata ambientale e modifica degli
impianti
1. L’autorizzazione integrata ambientale è rinnovata ogni cinque anni,
ovvero alle diverse scadenze previste dalla legislazione statale vigente,
con le modalità di cui all’art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo n.
372 del 1999. 2. Il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale è
effettuato nei casi e con le modalità di cui all’articolo 7, commi 2 e 3,
del decreto legislativo n. 372 del 1999.
3. In caso di modifica degli impianti da parte dei gestori si applica
quanto previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 372 del 1999.
TITOLO III
MONITORAGGIO E CONTROLLI
ARTICOLO 12
Rispetto delle condizioni della autorizzazione integrata ambientale
1. Il monitoraggio ed il controllo sono esercitati dalla Provincia con
le modalità di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 372 del 1999.
2. Per l’esercizio delle attività di cui al presente articolo la Provincia
si avvale delle strutture dell’ARPA, ai sensi dell’articolo 3 della legge
regionale n. 44 del 1995, sia per i controlli periodici programmati sia
per l’attività ispettiva di competenza. Si avvale inoltre di ARPA per la
gestione dei dati e delle misure nell’ambito del sistema informativo
sull’ambiente ed il territorio di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e),
della medesima legge regionale n. 44 del 1995.
ARTICOLO 13
Poteri sostitutivi
1. Qualora la Provincia non abbia rilasciato l’autorizzazione integrata
ambientale entro il termine di cui all’articolo 10, si applicano i poteri
sostitutivi di cui all’articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n.
6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e
relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con
l’università).
ARTICOLO 14
Sanzioni
1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge, si applicano
le sanzioni previste dall’articolo 9, comma 7, lettera c) e dall’articolo
13 del decreto legislativo n. 372 del 1999.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 15
Inventario delle principali emissioni e loro fonti
1. Al fine della formazione dell’inventario delle principali emissioni e
loro fonti si applica quanto disposto dall’articolo 10 del decreto
legislativo n. 372 del 1999.
ARTICOLO 16
Scambio di informazioni e sistema informativo
1. La Regione, le Province ed i Comuni sono tenuti al reciproco scambio di
informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure
disciplinate dalla presente legge.
2. La Provincia trasmette al Ministero dell’Ambiente ed alla Regione
Emilia-Romagna, le informazioni di cui all’articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo n. 372 del 1999 con le modalità ivi previste.
ARTICOLO 17
Effetti transfrontalieri
1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti
negativi e significativi sull’ambiente di un altro Stato dell’Unione
europea, la Provincia informa il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio per l’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 12
del decreto legislativo n. 372 del 1999, nonché di cui all'articolo 4,
comma 1, punto 5, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la partecipazione del pubblico
nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e
modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla
partecipazione del pubblico all'accesso alla giustizia".
ARTICOLO 18
Formazione culturale e aggiornamento professionale
1. La Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di
autorizzazione integrata ambientale e ne diffonde i risultati. A tal fine
può avvalersi della collaborazione di Università, enti ed istituti,
italiani od esteri, stipulando apposite convenzioni.
2. La Regione promuove l'organizzazione e la realizzazione di corsi di
formazione ed aggiornamento professionale in materia di autorizzazione
integrata ambientale.
ARTICOLO 19
Spese istruttorie e di controllo
1. Le spese occorrenti per effettuare le attività istruttorie, i rilievi,
gli accertamenti, i sopralluoghi ed i controlli relativi alle procedure
disciplinate dalla presente legge sono a carico del gestore.
2. In pendenza dell’emanazione del Decreto previsto dall’articolo 15,
comma 3, del decreto legislativo n. 372 del 1999, la Regione provvede a emanare
una specifica direttiva dove sono definite le spese relative alle attività
di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) la tariffa sarà composta da:
a.1) una quota fissa per gli aspetti amministrativi;
a.2) da una quota variabile relazionata alla complessità dell’istruttoria;
b) i costi dei controlli programmati che richiedono l'intervento di ARPA,
nonché quelli degli autocontrolli eventualmente richiesti ad ARPA, sono
determinati, in relazione alle diverse tipologie, alla durata e alla
frequenza delle ispezioni, dei campionamenti, delle analisi previste dal
piano di controllo ed ai prezzi medi di mercato.
3. Con la medesima direttiva sono altresì definite le modalità di
determinazione e le modalità di pagamento delle spese istruttorie e di
controllo nonché le opportune modalità di riduzione nel caso di un
impianto che, all’atto del rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) 761/2001.
4. La direttiva di cui al comma 2 è adottata a seguito di consultazione
con le associazioni degli Enti Locali e con le organizzazioni economiche,
sociali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.
ARTICOLO 20
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle iniziative di cui
all’articolo 18, comma 1, della presente legge, si fa fronte con i fondi
annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli
del bilancio regionale, apportando le eventuali odificazioni che si
rendessero necessarie o mediante l'istituzione di apposite unità
previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della
necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972 n. 4).
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle iniziative di cui
all’articolo 18, comma 2, la Regione fa fronte nell’ambito dei
finanziamenti annualmente autorizzati a valere sulla legge regionale 30
giugno 2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso
al sapere per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il
rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in
integrazione tra loro).
ARTICOLO 21
Disposizioni transitorie e finali
1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge trovano
applicazione secondo le modalità di cui all’articolo 14 del decreto
legislativo n. 372 del 1999, fino al termine di cui all’articolo 10, comma
6.
2. Fino all’attivazione dello sportello unico, le domande per la
autorizzazione integrata ambientale sono presentate dal gestore
direttamente alla Provincia, ai sensi dell’articolo 7.
3. Le pubblicazioni nel Bollettino ufficiale della Regione degli avvisi di
deposito di cui all’articolo 8, comma 2, nonché delle autorizzazioni
integrate ambientali per estratto di cui all’articolo 10, comma 9 sono a
carico della Regione ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge
regionale 9 settembre 1987, n. 28 (Norme per la pubblicazione delle leggi
e degli atti amministrativi nel Bollettino Ufficiale della Regione e
riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale).
4. Le modificazioni non sostanziali alle disposizioni della presente
legge, conseguenti a nuove disposizioni normative statali ed europee, sono
effettuate con deliberazione del Consiglio regionale. Il testo della legge
come modificato ai sensi del presente comma è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 11 ottobre 2004 VASCO ERRANI