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Regione Emilia – Romagna
Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004

 Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

(B.U.R. Emilia Romagna n.137 dell'11 ottobre 2004)

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
 


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

ARTICOLO 1
Finalità ed oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva  96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla  prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento e del  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della  direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la riduzione  integrate dell’inquinamento), con la presente legge stabilisce le  disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrate  dell’inquinamento.
2. La prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento  hanno lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di  ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, i rifiuti ed il  consumo delle risorse al fine di conseguire un elevato livello di  protezione della salute umana e dell’ambiente nel suo  complesso.
3. La presente legge disciplina il rilascio, il rinnovo ed il  riesame dell’autorizzazione integrata ambientale dei nuovi  impianti e degli impianti esistenti, nonché le modalità di  esercizio degli impianti medesimi.

ARTICOLO 2
Ambito di applicazione e definizioni

1. Gli impianti nuovi ed esistenti, elencati nell’allegato I della  direttiva 96/61/CE e nell’allegato I del decreto legislativo n. 372  del 1999, ad esclusione di quelli assoggettati a valutazione di  impatto ambientale di competenza statale ai sensi dell’articolo  77 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  Legge finanziaria 2003), nonché le modifiche sostanziali a tali  impianti, sono assoggettati alle procedure ed alle misure  previste dal titolo II della presente legge.
2. A richiesta del gestore gli impianti nuovi ed esistenti non  compresi nel comma 1 sono assoggettati alle procedure ed  alle misure previste dal titolo II della presente legge.
3. Ai fini della presente legge valgono le definizioni di cui  all’articolo 2 del decreto legislativo n. 372 del 1999 nonché di  cui all'articolo 4, comma 1, punto 1, della Direttiva 2003/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003  "che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di  taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le  direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla  partecipazione del pubblico all'accesso alla giustizia".

ARTICOLO 3
Autorità competente

1. La Provincia è l’autorità competente per l’esercizio delle  funzioni amministrative derivanti dalla presente legge. 2. Nell’espletamento dei compiti e delle procedure conferite, la  Provincia istituisce o individua una struttura organizzativa  preposta all’espletamento delle attività relative all’effettuazione  dei compiti e delle procedure disciplinate dalla presente legge.
3. Qualora la Provincia si avvalga dell’Agenzia Regionale per la  Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna (ARPA) di cui  alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei  controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia Regionale per la  Prevenzione e l’Ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna), il  compenso dovuto non può superare l’ammontare complessivo  delle somme riscosse quali spese istruttorie ed è definito dalla  Giunta regionale in misura forfetaria, previo parere del Comitato  di indirizzo di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 44 del  1995.

ARTICOLO 4
Funzioni della Regione

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione  consiliare, emana direttive per l’esercizio coordinato delle  funzioni conferite con la presente legge nonché per la  definizione delle spese istruttorie.

ARTICOLO 5
Principi generali dell’autorizzazione integrata ambientale

1. L’autorità competente, nel determinare le condizioni per  l’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto  delle norme di tutela della salute e di qualità ambientale, tiene  conto dei principi generali definiti dall’articolo 3, comma 1, del  decreto legislativo n. 372 del 1999.
2. L’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi  della presente legge, sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto,  nulla osta, parere o autorizzazione in materia di emissioni  nell’aria, nell’acqua, nel suolo e di rifiuti, previsti dalle vigenti  disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione ed  elencati nell’allegato II del decreto legislativo n. 372 del 1999,  fatta salva la normativa di cui alla direttiva 96/82/CE del  Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli  di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze  pericolose ed al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334  (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei  pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze  pericolose).
3. In particolare l’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata  ai sensi della presente legge, sostituisce ad ogni effetto le  seguenti autorizzazioni:
a) autorizzazione all’emissione in atmosfera – decreto del  Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203  (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e  85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria,  relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento  prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’articolo 15 della  legge 16 aprile 1987, n. 183), articoli 6, 12, 15, e 17 e legge  regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e  locale), articolo 122;
b) autorizzazione allo scarico idrico in acque superficiali sul  suolo e nel sottosuolo – decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e  recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il  trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva  91/676/CEE relativa alla protezione delle acque  dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti  agricole), articolo 45 e 46 e legge regionale n. 3 del 1999,  articolo 111;
c) autorizzazione allo scarico idrico in rete fognaria - decreto  legislativo n. 152 del 1999, articoli 45 e 46, e legge regionale n.  3 del 1999, articolo 111;
d) autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di  smaltimento o recupero dei rifiuti – decreto legislativo 5  febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui  rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli  imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), articoli 27 e 29, e legge  regionale 3 del 1999, articoli 131 e 132;
e) autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento o  recupero di rifiuti – decreto legislativo n. 22 del 1997, articoli 28  e 29, e legge regionale n. 3 del 1999, articoli 131 e 132;
f) autorizzazione allo spandimento sul suolo di liquami  provenienti da insediamenti zootecnici – legge regionale 24  aprile 1995, n 50 (Disciplina dello spandimento sul suolo dei  liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello  stoccaggio degli effluenti di allevamento), articoli 3, 4, 5, 5 bis,  6, 12, 13, 14 e 14 bis.

TITOLO II
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

 

ARTICOLO 6
Autorizzazione integrata ambientale

1. La Provincia rilascia l’autorizzazione integrata ambientale nel  rispetto di quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del decreto  legislativo n. 372 del 1999, delle linee guida e dell’atto di  indirizzo e coordinamento previsti dall’articolo 3 del medesimo  decreto legislativo n. 372 del 1999, nonché delle direttive  regionali di cui all’articolo 4.
2. Nel caso in cui il progetto di nuovo impianto sia assoggettato  alla procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui  al titolo III della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9  (Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto  ambientale), la procedura di VIA ricomprende e sostituisce  l’autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’articolo 17,  comma 1, della predetta legge regionale n. 9 del 1999. In tal  caso, le procedure di deposito, pubblicizzazione e  partecipazione disciplinate dagli articoli 14 e 15 della predetta  legge regionale n. 9 del 1999 sostituiscono ad ogni effetto le  procedure di pubblicità e partecipazione previste dagli articoli 8  e 9.
 

ARTICOLO 7
Domanda di autorizzazione integrata ambientale

1. La domanda di autorizzazione integrata ambientale è  predisposta ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 4, commi 1,  2 e 4, del decreto legislativo n. 372 del 1999. Essa, inoltre, deve  descrivere le attività di autocontrollo nonché di controllo  programmato che richiede l’intervento di ARPA. Per la  predisposizione della domanda di autorizzazione integrata  ambientale, per le discariche di cui all’allegato I, punti 5.1 e 5.4,  del decreto legislativo n. 372 del 1999, nonché di cui all'articolo  4, comma 1, punto 2, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento  europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la  partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e  programmi in materia ambientale e modifica le direttive  85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla partecipazione del  pubblico all'accesso alla giustizia", possono essere utilizzate le  informazioni e le descrizioni fornite ai sensi dell’articolo 17,  comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36  (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di  rifiuti).
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale è  presentata dal gestore allo sportello unico di cui agli articoli 23,  24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15  marzo 1997, n. 59) o in assenza di esso, alla Provincia  territorialmente competente.
3. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del  segreto industriale o commerciale, il gestore può richiedere  che non sia resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei  processi produttivi. In tal caso, il gestore allega una specifica  illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in merito alle  caratteristiche del progetto ed agli effetti finali sull’ambiente. Il  personale della struttura organizzativa preposta ha accesso  alle informazioni relative agli impianti soggetti alla  autorizzazione integrata ambientale anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale, con l'obbligo di rispettare le  disposizioni che tutelano la segretezza delle predette  informazioni.

ARTICOLO 8
Deposito e pubblicizzazione della domanda
 di autorizzazione integrata ambientale
1. La domanda di autorizzazione integrata ambientale e la  relativa documentazione è depositata presso la Provincia ed i  Comuni interessati per trenta giorni.
2. Lo Sportello unico, o, in sua assenza, la Provincia, provvede  a far pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione l'annuncio  dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati il gestore,  l'impianto, la localizzazione ed una sommaria descrizione  dell’impianto, l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.
3. Lo Sportello unico, o, in sua assenza, la Provincia, comunica  al gestore la data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale  dell’annuncio di avvenuto deposito. Il gestore, entro la data di  tale pubblicazione, provvede, a sua cura e spese, alla  pubblicazione su un quotidiano, diffuso nel territorio  interessato, del medesimo annuncio dell’avvenuto deposito.

ARTICOLO 9
Partecipazione alla autorizzazione integrata ambientale

1. I soggetti interessati, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, possono  prendere visione della domanda di autorizzazione integrata  ambientale e della relativa documentazione depositata e  presentare, in forma scritta, osservazioni alla Provincia.
2. La Provincia comunica le osservazioni al gestore, il quale ha  facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il  sessantesimo giorno precedente al termine per la conclusione  della procedura relativa alla autorizzazione integrata  ambientale.
3. Qualora il gestore intenda introdurre modifiche all’impianto in  conseguenza delle osservazioni o contributi espressi, ne dà  comunicazione alla Provincia. La comunicazione interrompe il  procedimento.
4. Si applicano inoltre le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1,  punti 3 e 6, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo  e del Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la  partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e  programmi in materia ambientale e modifica le direttive  85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla partecipazione del  pubblico all'accesso alla giustizia".

ARTICOLO 10
Rilascio della autorizzazione integrata ambientale

1. L’autorizzazione integrata ambientale è rilasciata dalla  Provincia entro centocinquanta giorni dalla ricezione della  domanda presentata dal gestore. A tal fine la Provincia entro  centoventi giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della  Regione, rilascia l’autorizzazione integrata ambientale,  esprimendosi sulle osservazioni e sulle controdeduzioni.  L’autorizzazione contiene le condizioni che garantiscono la  conformità dell’impianto ai requisiti previsti nella presente  legge, sulla base delle disposizioni dell’articolo 5 del decreto  legislativo n. 372 del 1999.
2 La Provincia, anche su richiesta del Comune, può richiedere,  per una sola volta, le integrazioni ed i chiarimenti necessari,  assegnando un termine per l’adempimento. La richiesta  sospende i termini del procedimento.
3. La Provincia acquisisce il parere del Comune territorialmente  competente, che deve esprimersi entro sessanta giorni dalla  pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Decorso  tale termine la Provincia rilascia l’autorizzazione integrata  ambientale anche in assenza del predetto parere. Tale parere,  in particolare, è reso in relazione agli effetti, positivi e negativi,  diretti ed indiretti, derivanti dall’impianto sul sistema insediativo  territoriale nonché in relazione all’esercizio delle lavorazioni  insalubri di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio  1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie).

4. La Provincia acquisisce il parere di ARPA per quanto  riguarda il monitoraggio degli impianti. La Provincia acquisisce,  inoltre, i pareri previsti dalle normative di settore per il rilascio  delle autorizzazioni di cui all’articolo 5, comma 3.
5. Lo schema dell’autorizzazione integrata ambientale è  trasmesso dalla Provincia, entro il trentesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura, al  gestore, il quale ha facoltà di presentare le proprie osservazioni  in merito entro il quindicesimo giorno precedente al termine per  la conclusione della procedura. Decorso tale termine la  Provincia rilascia l’autorizzazione integrata ambientale anche in  assenza delle predette osservazioni.
6. Le prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti esistenti, devono essere attuate entro la data del 30  ottobre 2007.
7. Il gestore deve attuare le eventuali prescrizioni contenute  nella autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione, la  gestione o il monitoraggio nel tempo dell’impianto. Le stesse  prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti  al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri,  nulla osta, assensi comunque denominati necessari per la  realizzazione o la gestione dell’impianto.
8. Il diniego dell’autorizzazione integrata ambientale preclude  sia la realizzazione sia l’esercizio dell’impianto.

9. La Provincia cura la comunicazione dell’autorizzazione  integrata ambientale al gestore, alle amministrazioni  interessate ed all’ARPA per il tramite dello sportello unico, o, in  assenza di esso, direttamente e la richiesta di pubblicazione  per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione. Copia  dell’autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo  successivo aggiornamento devono essere messi a  disposizione del pubblico presso la Provincia. 10. Nel caso in cui l’autorizzazione integrata ambientale  costituisca autorizzazione alla realizzazione o modifica di  impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti, si applicano le  disposizioni di cui all’articolo 27, comma 5, del decreto  legislativo n. 22 del 1997.
11. Nel caso di un impianto che, all’atto del rilascio  dell’autorizzazione integrata ambientale, risulti registrato ai  sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento  europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 relativo  all’Adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema  comunitario di ecogestione e audit (EMAS), l’autorizzazione  integrata ambientale è rilasciata entro centoventi giorni dalla  ricezione della domanda presentata dal gestore. A tal fine la  Provincia rilascia l’autorizzazione integrata ambientale entro  novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della  Regione.

ARTICOLO 11
Rinnovo e riesame della autorizzazione integrata ambientale e modifica degli impianti

1. L’autorizzazione integrata ambientale è rinnovata ogni cinque  anni, ovvero alle diverse scadenze previste dalla legislazione  statale vigente, con le modalità di cui all’art. 7, commi 2 e 3, del  decreto legislativo n. 372 del 1999. 2. Il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale è  effettuato nei casi e con le modalità di cui all’articolo 7, commi 2  e 3, del decreto legislativo n. 372 del 1999.
3. In caso di modifica degli impianti da parte dei gestori si  applica quanto previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo n.  372 del 1999.

TITOLO III
MONITORAGGIO E CONTROLLI

ARTICOLO 12
Rispetto delle condizioni della autorizzazione integrata ambientale
1. Il monitoraggio ed il controllo sono esercitati dalla Provincia  con le modalità di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 372  del 1999.
2. Per l’esercizio delle attività di cui al presente articolo la  Provincia si avvale delle strutture dell’ARPA, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995, sia per i  controlli periodici programmati sia per l’attività ispettiva di  competenza. Si avvale inoltre di ARPA per la gestione dei dati e  delle misure nell’ambito del sistema informativo sull’ambiente  ed il territorio di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), della  medesima legge regionale n. 44 del 1995.

ARTICOLO 13
Poteri sostitutivi

1. Qualora la Provincia non abbia rilasciato l’autorizzazione  integrata ambientale entro il termine di cui all’articolo 10, si  applicano i poteri sostitutivi di cui all’articolo 30 della legge  regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema  amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni  internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con  l’università).

ARTICOLO 14
Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge, si  applicano le sanzioni previste dall’articolo 9, comma 7, lettera  c) e dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 372 del 1999.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE


ARTICOLO 15
Inventario delle principali emissioni e loro fonti
1. Al fine della formazione dell’inventario delle principali emissioni e loro fonti si applica quanto disposto dall’articolo 10  del decreto legislativo n. 372 del 1999.

ARTICOLO 16
Scambio di informazioni e sistema informativo

1. La Regione, le Province ed i Comuni sono tenuti al reciproco  scambio di informazioni ed ogni altro elemento utile allo  svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.

2. La Provincia trasmette al Ministero dell’Ambiente ed alla  Regione Emilia-Romagna, le informazioni di cui all’articolo 11,  comma 1, del decreto legislativo n. 372 del 1999 con le  modalità ivi previste.

ARTICOLO 17
Effetti transfrontalieri

1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere  effetti negativi e significativi sull’ambiente di un altro Stato  dell’Unione europea, la Provincia informa il Ministero  dell’ambiente e della tutela del territorio per l’adempimento  degli obblighi previsti dall’articolo 12 del decreto legislativo n.  372 del 1999, nonché di cui all'articolo 4, comma 1, punto 5,  della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la partecipazione  del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in  materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e  96/51/CE relativamente alla partecipazione del pubblico  all'accesso alla giustizia".

ARTICOLO 18
Formazione culturale e aggiornamento professionale

1. La Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia  di autorizzazione integrata ambientale e ne diffonde i risultati. A  tal fine può avvalersi della collaborazione di Università, enti ed  istituti, italiani od esteri, stipulando apposite convenzioni.
2. La Regione promuove l'organizzazione e la realizzazione di  corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia  di autorizzazione integrata ambientale.

ARTICOLO 19
Spese istruttorie e di controllo

1. Le spese occorrenti per effettuare le attività istruttorie, i rilievi,  gli accertamenti, i sopralluoghi ed i controlli relativi alle  procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del  gestore.
2. In pendenza dell’emanazione del Decreto previsto  dall’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 372 del 1999, la Regione provvede a emanare una specifica direttiva  dove sono definite le spese relative alle attività di cui al comma  1 sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) la tariffa sarà composta da:
a.1) una quota fissa per gli aspetti amministrativi;
a.2) da una quota variabile relazionata alla complessità  dell’istruttoria;
b) i costi dei controlli programmati che richiedono l'intervento di  ARPA, nonché quelli degli autocontrolli eventualmente richiesti  ad ARPA, sono determinati, in relazione alle diverse tipologie,  alla durata e alla frequenza delle ispezioni, dei campionamenti,  delle analisi previste dal piano di controllo ed ai prezzi medi di  mercato.
3. Con la medesima direttiva sono altresì definite le modalità di  determinazione e le modalità di pagamento delle spese  istruttorie e di controllo nonché le opportune modalità di  riduzione nel caso di un impianto che, all’atto del rilascio  dell’autorizzazione integrata ambientale, risulti registrato ai  sensi del regolamento (CE) 761/2001.
4. La direttiva di cui al comma 2 è adottata a seguito di  consultazione con le associazioni degli Enti Locali e con le  organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente  rappresentative a livello regionale.

ARTICOLO 20
Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle iniziative di cui  all’articolo 18, comma 1, della presente legge, si fa fronte con i  fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e  relativi capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali  odificazioni che si rendessero necessarie o mediante  l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi  capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai  sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale  15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione  Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e  27 marzo 1972 n. 4).
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle iniziative di cui  all’articolo 18, comma 2, la Regione fa fronte nell’ambito dei  finanziamenti annualmente autorizzati a valere sulla legge  regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle  opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l’arco  della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della  formazione professionale, anche in integrazione tra loro).

ARTICOLO 21
Disposizioni transitorie e finali

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge  trovano applicazione secondo le modalità di cui all’articolo 14  del decreto legislativo n. 372 del 1999, fino al termine di cui  all’articolo 10, comma 6.
2. Fino all’attivazione dello sportello unico, le domande per la  autorizzazione integrata ambientale sono presentate dal  gestore direttamente alla Provincia, ai sensi dell’articolo 7.
3. Le pubblicazioni nel Bollettino ufficiale della Regione degli  avvisi di deposito di cui all’articolo 8, comma 2, nonché delle  autorizzazioni integrate ambientali per estratto di cui all’articolo  10, comma 9 sono a carico della Regione ai sensi dell’articolo  3, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28  (Norme per la pubblicazione delle leggi e degli atti  amministrativi nel Bollettino Ufficiale della Regione e riordino  delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale).
4. Le modificazioni non sostanziali alle disposizioni della  presente legge, conseguenti a nuove disposizioni normative  statali ed europee, sono effettuate con deliberazione del  Consiglio regionale. Il testo della legge come modificato ai  sensi del presente comma è pubblicato sul Bollettino Ufficiale  della Regione.

Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino  Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare  come legge della Regione Emilia-Romagna.
 

Bologna, 11 ottobre 2004 VASCO ERRANI