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Circolare 30 giugno 2005
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Interpretazione in ordine ai contenuti, al significato e alla portata dei valori delle concentrazioni delle varie componenti delle ceneri di pirite.
(GU n. 156 del 7-7-2005)
In ordine a quanto in oggetto, perviene notizia a questo Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio che da parte di organi tutori sono insorte
perplessita' interpretative in ordine ai contenuti, al significato ed alla
portata da attribuire ai valori minimi e massimi delle concentrazioni delle
varie componenti delle ceneri di pirite, cosi' come riportate al punto
13.18.bis.3 dell'allegato al decreto interministeriale in parola. Quanto sopra,
in particolare, relativamente ai contenuti dello zolfo e dell'arsenico.
Va premesso, in merito, che il rapporto finale del tavolo di consultazione ed
approfondimento tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
l'Associazione italiana tecnico economica del cemento (AITEC) relativo
all'impiego di materie prime non tradizionali nella produzione del cemento,
istituito con nota GAB/203/4939 dell'8 maggio 2003, aveva concluso i suoi lavori
ritenendo che le ceneri di pirite costituiscono un materiale idoneo ai fini
della sua utilizzazione quale materia prima secondaria per la produzione del
cemento.
Quanto sopra anche nella considerazione che risultano giacenti sull'intero
territorio nazionale consistenti quantitativi di ceneri di pirite e che le
stesse rappresentano, nei contenuti, i minerali costituenti il minerale «pirite»
dal cui arrostimento esse derivano.
Va ancora considerato che l'elemento caratterizzante, ai fini dell'utilizzo del
materiale per la produzione del cemento, e' rappresentato dall'ossido di ferro,
contenuto come Fe2O3, mentre tutti gli altri componenti residuali derivano dai
contenuti presenti nell'originario minerale e che gli stessi, nell'ambito del
processo produttivo del cemento, non interagiscono tra loro e non danno pertanto
luogo a composti inquinanti.
In tale spirito, ed anche al fine di non provocare danno o limitazioni di
competitivita' alle industrie nazionali del cemento rispetto a quelle di altri
Paesi, anche appartenenti all'Unione europea, che utilizzano usualmente il detto
materiale, si e' proceduto all'emanazione del decreto interministeriale in
oggetto avendo particolare cura nel fissarne i contenuti in ragione di una
opportuna tutela dell'ambiente.
Nell'allegato al decreto interministeriale, pertanto, alla voce 13.18.bis, che
classifica le ceneri di pirite come «polveri di ossidi di ferro fuori
specifica», e' presente il punto 13.18.bis.3 che definisce le caratteristiche
delle materie prime e dei prodotti ottenuti dall'attivita' di recupero, nonche'
delle concentrazioni minime e massime delle varie componenti.
In ragione di tutto quanto sopra, quindi, si conferma che le ceneri di pirite, o
«polveri di ossidi di ferro fuori specifica», sono materie prime per l'industria
del cemento e che i valori minimi e massimi indicati nell'allegato al decreto
interministeriale 27 luglio 2004 si intendono come «caratteristiche tipo» di
riferimento e che, pertanto, gli stessi non vanno intesi o assunti come limiti
inderogabili per la caratterizzazione del materiale nelle concentrazioni minime
ma, viceversa, costituiscono limite inderogabile nelle concentrazioni massime.
Per quanto attiene al contenuto in zolfo, si conferma che il limite massimo e'
del 6%; per quanto attiene al contenuto in arsenico, il valore massimo,
prescritto inferiore a 0,09%, si assume conforme almeno fino al valore di
0,099%, in quanto la scala 0,09%, indicata nell'allegato in parola, ricomprende
anche tutti i valori fino allo 0,099%.
Roma, 30 giugno 2005
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli