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Circolare 30 giugno 2005

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Interpretazione in ordine ai contenuti, al significato e alla portata dei valori delle concentrazioni delle varie componenti delle ceneri di pirite.

 (GU n. 156 del 7-7-2005)
 



In ordine a quanto in oggetto, perviene notizia a questo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che da parte di organi tutori sono insorte perplessita' interpretative in ordine ai contenuti, al significato ed alla portata da attribuire ai valori minimi e massimi delle concentrazioni delle varie componenti delle ceneri di pirite, cosi' come riportate al punto 13.18.bis.3 dell'allegato al decreto interministeriale in parola. Quanto sopra, in particolare, relativamente ai contenuti dello zolfo e dell'arsenico.
Va premesso, in merito, che il rapporto finale del tavolo di consultazione ed approfondimento tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Associazione italiana tecnico economica del cemento (AITEC) relativo all'impiego di materie prime non tradizionali nella produzione del cemento, istituito con nota GAB/203/4939 dell'8 maggio 2003, aveva concluso i suoi lavori ritenendo che le ceneri di pirite costituiscono un materiale idoneo ai fini della sua utilizzazione quale materia prima secondaria per la produzione del cemento.
Quanto sopra anche nella considerazione che risultano giacenti sull'intero territorio nazionale consistenti quantitativi di ceneri di pirite e che le stesse rappresentano, nei contenuti, i minerali costituenti il minerale «pirite» dal cui arrostimento esse derivano.
Va ancora considerato che l'elemento caratterizzante, ai fini dell'utilizzo del materiale per la produzione del cemento, e' rappresentato dall'ossido di ferro, contenuto come Fe2O3, mentre tutti gli altri componenti residuali derivano dai contenuti presenti nell'originario minerale e che gli stessi, nell'ambito del processo produttivo del cemento, non interagiscono tra loro e non danno pertanto luogo a composti inquinanti.
In tale spirito, ed anche al fine di non provocare danno o limitazioni di competitivita' alle industrie nazionali del cemento rispetto a quelle di altri Paesi, anche appartenenti all'Unione europea, che utilizzano usualmente il detto materiale, si e' proceduto all'emanazione del decreto interministeriale in oggetto avendo particolare cura nel fissarne i contenuti in ragione di una opportuna tutela dell'ambiente.
Nell'allegato al decreto interministeriale, pertanto, alla voce 13.18.bis, che classifica le ceneri di pirite come «polveri di ossidi di ferro fuori specifica», e' presente il punto 13.18.bis.3 che definisce le caratteristiche delle materie prime e dei prodotti ottenuti dall'attivita' di recupero, nonche' delle concentrazioni minime e massime delle varie componenti.
In ragione di tutto quanto sopra, quindi, si conferma che le ceneri di pirite, o «polveri di ossidi di ferro fuori specifica», sono materie prime per l'industria del cemento e che i valori minimi e massimi indicati nell'allegato al decreto interministeriale 27 luglio 2004 si intendono come «caratteristiche tipo» di riferimento e che, pertanto, gli stessi non vanno intesi o assunti come limiti inderogabili per la caratterizzazione del materiale nelle concentrazioni minime ma, viceversa, costituiscono limite inderogabile nelle concentrazioni massime.
Per quanto attiene al contenuto in zolfo, si conferma che il limite massimo e' del 6%; per quanto attiene al contenuto in arsenico, il valore massimo, prescritto inferiore a 0,09%, si assume conforme almeno fino al valore di 0,099%, in quanto la scala 0,09%, indicata nell'allegato in parola, ricomprende anche tutti i valori fino allo 0,099%.

Roma, 30 giugno 2005

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli