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Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 128
Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.
(GU n. 160 del 12-7-2005)
Testo coordinato alle modifiche introdotte dalla L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, comma 1,
della legge 31 ottobre 2003, n. 306, e l'allegato A;
Vista la direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8
maggio 2003, che stabilisce che gli Stati membri provvedono affinche' una
percentuale minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili sia
immessa sui loro mercati e a tal fine stabiliscono obiettivi indicativi
nazionali;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, concernente l'attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';
Visto l'articolo 1, commi 520 e 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato, legge finanziaria 2005;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto e la
successiva delibera CIPE, n. 123 del 19 dicembre 2002 di approvazione del Piano
Nazionale per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ed il
potenziamento degli assorbimenti di carbonio;
Considerato che l'articolo 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80, di delega al
Governo per la riforma del sistema fiscale, prevede di privilegiare l'uso di
prodotti ecocompatibili, tra i quali ricadono i biocarburanti e altri carburanti
rinnovabili;
Ritenuto di dover fissare obiettivi indicativi nazionali realistici, compatibili
con il potenziale nazionale di produzione di' biocarburanti a partire dalla
biomassa, anche alla luce degli obiettivi indicativi nazionali fissati ai sensi
della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
27 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro delle
attivita' produttive e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, degli affari esteri,
della giustizia e delle politiche agricole e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto e' finalizzato a promuovere l'utilizzazione di
biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante
diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento
degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra e di sicurezza dell'approvvigionamento di fonti di energia
rispettando l'ambiente, e di promozione delle fonti di energia rinnovabili.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione, cosi' recita:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni
nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato
con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea;
(Omissis).
- L'art. 1 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
Legge comunitaria 2003), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2003, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il
ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive
elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine
i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata
nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non
sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza
del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono
comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa
di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
stabiliti dalla legislazione dello Stato.».
- Si riporta l'allegato A della citata legge n. 306 del 2003:
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento
reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.
2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle
formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli
Stati membri della Comunita'.
2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che
modifica le direttive 90/425/CEE e
92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale.
2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio.
2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa
all'assicurazione sulla vita.
2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della
direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono
vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul
rendimento energetico nell'edilizia.
2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva
77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facolta' di autorizzare gli Stati
membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensita'
di lavoro.
2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che
stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi
componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 novembre 2001.
2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia
sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e
l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla
giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme
minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.
2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative
all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la
riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE
del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che
modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti
cosmetici.
2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla
promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei
trasporti.
2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalita' specifiche
relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14
giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.
2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei
redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale
comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate
di Stati membri diversi.
2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive
66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere,
66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali,
68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle
piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione
delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla
produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali
di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla
commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto
riguarda le analisi comparative comunitarie.».
- La direttiva 2003/30/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 123 del 17 maggio 2003.
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25 nel supplemento ordinario, reca: «Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita».
- La direttiva 2001/77/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 283 del 27 ottobre 2001.
- Si riporta il testo dei commi 520 e 521 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, concernenti:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306:
«Art. 1. - 1-519 (Omissis).
520 (Differimento al 1° gennaio 2005 della decorrenza dell'inizio del progetto
sperimentale triennale «bioetanalo»). - All'art. 22, comma 2, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "dal 1° gennaio
2003" sono sostituite dalle seguenti: dal "1° gennaio 2005". Al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'art. 21, comma 6-ter, le parole: "lire
30 miliardi annui" sono sostituite dalle seguenti: "73 milioni di euro annui".
521. (Esecuzione dell'accisa per il biodiesel). - Il comma 6 dell'art. 21 del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824
90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per
accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione
o la miscelazione con oli minerali del biodiesel e' effettuata in regime di
deposito fiscale.
Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio
2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali,
e' esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000
tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del
territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti
che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e
comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonche'
le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le
percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalita' di
distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle
more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto
compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale
del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni dell'art. 61.
6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validita' del programma di cui al
comma 6, i Ministeri delle attivita' produttive e delle politiche agricole e
forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi
industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua
produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette
rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali
legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, dell'ambiente e della
tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro
il 30 ottobre di ogni anno di validita' del programma di cui al comma 6, e'
eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma
6.
6.2. Per ogni anno di validita' del programma di cui al comma 6, i quantitativi
del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in
consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro
assegnate per l'anno in questione, purche' vengano immessi in consumo entro il
successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote
risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse
sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri
beneficiari.
- La legge 1° giugno 2002, n. 120, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2002, reca: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo
di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997».
- L'art. 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80 (Delega al Governo per la riforma
del sistema fiscale statale) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2003,
n. 91, cosi' recita:
«Art. 7 (Accisa). - 1. La riforma del sistema dell'accisa e' ispirata ai
principi ordinatori dell'efficienza, ottimalita' e semplificazione ed e'
improntata ai seguenti criteri direttivi:
a) salvaguardia della salute e dell'ambiente privilegiando l'utilizzo di
prodotti ecocompatibili;
b) eliminazione graduale degli squilibri fiscali esistenti tra le diverse zone
del Paese e previsione di un'aliquota di accisa sugli oli minerali da
riscaldamento diversificata, correlata alla quantita' di consumi, che consenta
la riduzione dell'incidenza nelle aree climaticamente svantaggiate, e di
un'aliquota di accisa sugli oli minerali diversificata per le isole minori,
compatibilmente con la disciplina comunitaria;
c) adeguamento delle strutture dei sistemi di prelievo tributario alle nuove
modalita' di funzionamento del mercato nei settori oggetto di liberalizzazione,
in coerenza con le deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas;
d) revisione dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni alla gestione
in regime di deposito fiscale, tenendo conto delle dimensioni e delle effettive
necessita' operative degli impianti, ovvero anche delle esigenze territoriali di
approvvigionamento;
e) previsione di nuove figure di responsabili solidali per il pagamento dell'accisa;
f) rimodulazione e armonizzazione dei termini di prescrizione e decadenza;
g) revisione delle agevolazioni in modo da ridurre l'incidenza dell'accisa sui
servizi e sui prodotti essenziali e previsione di forme di partecipazione degli
enti territoriali alla gestione stessa delle agevolazioni nell'ambito di quote
assegnate ovvero di stanziamenti previsti;
h) snellimento degli adempimenti e delle procedure anche mediante l'utilizzo di
strumenti informatici; i) coordinamento della tassazione sui combustibili
impiegati per la produzione di energia elettrica con l'imposta erariale di
consumo sull'energia elettrica;
l) coordinamento dell'attivita' di controllo posta in essere da soggetti
diversi.
2. Per accisa, ai fini della presente legge, si intende:
a) l'accisa armonizzata relativa agli oli minerali, all'alcole e alle bevande
alcoliche, ai tabacchi lavorati;
b) l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;
c) l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio;
d) l'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine
naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "orimulsion" (NC
2714), impiegati negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva
88/609/CEE del 24 novembre 1988 del Consiglio; e) la tassa sulle emissioni di
anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx) applicata ai grandi impianti
di combustione.»
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) biocarburante: un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla
biomassa;
b) biomassa: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti
dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e
dalle industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti
industriali e urbani;
c) altri carburanti rinnovabili: carburanti rinnovabili, diversi dai
biocarburanti, originati da fonti energetiche rinnovabili come definite nel
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e utilizzati per i trasporti;
d) tenore energetico: il potere calorifico inferiore di un carburante.
2. Sono considerati biocarburanti i prodotti di cui all'Allegato I.
3. Ai fini del presente decreto, l'immissione in consumo ha luogo al verificarsi
dei presupposti per il pagamento dell'accisa, anche per i prodotti destinati ad
usi esenti.
Nota all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, vedi note alle premesse.
Art. 3
Obiettivi indicativi nazionali (*)
1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.
2. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorrono, nell’ambito dei rispettivi programmi di agevolazione di cui ai commi 1 e 5 dell’articolo 22- bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le immissioni in consumo di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 5.
(*) Nota: Articolo così
sostituito dall'art. 1, c. 367 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
Art. 4.
Modalita' di promozione dei biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili
1. Le modalita' di prima promozione dei biocarburanti e degli altri
carburanti rinnovabili nei trasporti sono quelle fissate, fino all'anno 2007,
dall'articolo 1, commi 520 e 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Ulteriori modalita' di promozione dei biocarburanti e degli altri carburanti
rinnovabili nei trasporti saranno previste mediante apposite norme.
Nota all'art. 4:
- Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 1'art. 1, commi 520 e 521, vedi note
alle premesse.
Art. 5.
Disposizioni per incentivare la destinazione di prodotti agricoli non destinati
alla alimentazione alla produzione di biocarburanti e altri carburanti
rinnovabili.
1. Sulla base del parere consultivo espresso dalla commissione di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i provvedimenti
di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 387 del
2003, sono estesi anche alla incentivazione di colture dedicate alla produzione
di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, fermo restando che dai medesimi
provvedimenti non possono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono, altresi', prevedere misure
incentivanti per la stipula di accordi di filiera con le principali
organizzazioni del settore agricolo e del settore dei carburanti per trasporti.
Nota all'art. 5:
- L'art. 5 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, cosi'
recita:
«Art. 5 (Disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica delle biomasse,
dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas). - 1. Entro due mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, e' nominata, senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica, una commissione di esperti che, entro un anno
dall'insediamento, predispone una relazione con la quale sono indicati:
a) i distretti produttivi nei quali sono prodotti rifiuti e residui di
lavorazione del legno non destinati rispettivamente ad attivita' di riciclo o
riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative ed
organizzative, nonche' alle modalita' per la valorizzazione energetica di detti
rifiuti e residui;
b) le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per la
valorizzazione energetica degli scarti della manutenzione boschiva, delle aree
verdi, delle alberature stradali e delle industrie agroalimentari;
c) le aree agricole, anche a rischio di dissesto idrogeologico e le aree
golenali sulle quali e' possibile intervenire mediante messa a dimora di colture
da destinare a scopi energetici nonche' le modalita' e le condizioni tecniche,
economiche, normative ed organizzative per l'attuazione degli interventi;
d) le aree agricole nelle quali sono prodotti residui agricoli non destinati
all'attivita' di riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche,
normative ed organizzative, nonche' alle modalita', per la valorizzazione
energetica di detti residui;
e) gli incrementi netti di produzione annua di biomassa utilizzabili a scopi
energetici, ottenibili dalle aree da destinare, ai sensi della legge 1° giugno
2002, n. 120, all'aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra mediante
attivita' forestali;
f) i criteri e le modalita' per la valorizzazione energetica dei gas residuati
dai processi di depurazione e del biogas, in particolare da attivita'
zootecniche;
g) le condizioni per la promozione prioritaria degli impianti cogenerativi di
potenza elettrica inferiore a 5 MW;
h) le innovazioni tecnologiche eventualmente necessarie per l'attuazione delle
proposte di cui alle precedenti lettere.
2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali ed e' composta da un membro designato dal Ministero delle
politiche agricole e forestali, che la presiede, da un membro designato dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da un membro designato
dal Ministero delle attivita' produttive, da un membro designato dal Ministero
dell'interno e da un membro designato dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali e da cinque membri designati dal presidente della Conferenza
unificata.
3. Ai componenti della Commissione non e' dovuto alcun compenso, ne' rimborso
spese. Al relativo funzionamento provvede il Ministero delle politiche agricole
e forestali con le proprie strutture e le risorse strumentali acquisibili in
base alle norme vigenti. Alle eventuali spese per i componenti provvede
l'amministrazione di appartenenza nell'ambito delle rispettive dotazioni.
4. La commissione di cui al comma 1 puo' avvalersi del contributo delle
associazioni di categoria dei settori produttivi interessati, nonche' del
supporto tecnico dell'ENEA, dell'AGEA, dell'APAT e degli IRSA del Ministero
delle politiche agricole e forestali. La commissione tiene conto altresi' delle
conoscenze acquisite nell'ambito dei gruppi di lavoro attivati ai sensi della
delibera del CIPE 19 dicembre 2002, n. 123/2002 di "revisione delle linee guida
per le politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas
serra".
5. Tenuto conto della relazione di cui al comma I, il Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, il Ministro delle politiche agricole e forestali e gli altri
Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o piu'
decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della
produzione di energia elettrica da biomasse, gas residuati dai processi di
depurazione e biogas. Dai medesimi decreti non possono derivare oneri per il
bilancio dello Stato.».
Art. 6.
Promozione della ricerca e della diffusione di biocarburanti o di altri
carburanti rinnovabili
1. Le attivita' di ricerca e di sviluppo di biocarburanti e delle relative
tecnologie, nonche' le attivita' di promozione delle stesse, costituiscono uno
degli obiettivi generali dell'accordo di programma quinquennale da stipulare con
l'ENEA senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte in collaborazione con la Stazione
sperimentale per i combustibili, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 540, con modalita' stabilite nel medesimo accordo di programma.
Nota all'art. 6:
- L'art. 9 del citato decreto legislativo n. 387 del 2003, cosi' recita:
«Art. 9 (Promozione della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili). -
1. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle
politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata, stipula,
senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un accordo di programma
quinquennale con l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della ricerca e
della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali
dell'energia.
2. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:
a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare
di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che
consentano il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili e la riduzione del consumo
energetico per unita' di prodotto;
b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell'informazione in
merito alle caratteristiche e alle opportunita' offerte dalle tecnologie;
c) la ricerca per lo sviluppo e l'industrializzazione di impianti, nel limite
massimo complessivo di 50 MW, per la produzione di energia elettrica dalle fonti
rinnovabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), ivi inclusi gli impianti di
microgenerazione per applicazioni nel settore agricolo, nelle piccole reti
isolate e nelle aree montane.
3. Le priorita', gli obiettivi specifici, i piani pluriennali e annuali e le
modalita' di gestione dell'accordo sono definiti dalle parti.».
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 febbraio 2000, n. 32, reca: «Riordino delle stazioni sperimentali
per l'industria, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
Art. 7.
Modalita' per la valutazione del bilancio ecologico dei biocarburanti e di altri
carburanti rinnovabili e dell'effetto del loro uso in veicoli non adattati.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministero delle attivita' produttive con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio ed il Ministero delle politiche agricole e forestali,
sentite le parti sociali interessate, avvalendosi degli organismi da ciascuno
controllati o vigilati, approva e avvia un programma per la valutazione del
bilancio ecologico dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili, nonche'
per la valutazione dell'effetto dell'uso dei biocarburanti in miscele superiori
al 5 per cento in veicoli non adattati, in particolare ai fini del rispetto
delle normative in materia di emissioni.
2. Dall'attuazione del programma di cui al comma 1, non devono derivare oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Art. 8.
Disposizioni varie
1. Le miscele combustibile diesel-biodiesel con contenuto in biodiesel
inferiore o uguale al 5 per cento, che rispettano le caratteristiche del
combustibile diesel previste dalla normativa vigente, possono essere immesse in
consumo sia presso utenti extra-rete che in rete. Le miscele con contenuto in
biodiesel in misura superiore al 5 per cento possono essere avviate al consumo
solo presso utenti extra rete, e impiegate esclusivamente in veicoli omologati
per l'utilizzo di tali miscele.
2. Sulla base dei risultati del programma di cui all'articolo 7, comma 1, o di
nuove risultanze tecnico scientifiche e fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, puo', con propri decreti,
incrementare il contenuto percentuale di biodiesel delle miscele combustibile
diesel-biodiesel che possono essere avviate al consumo presso utenti in rete.
3. Qualora, in attuazione delle disposizioni del comma 2, siano avviate al
consumo in rete miscele combustibile diesel-biodiesel con contenuto in biodiesel
in misura superiore al 5 per cento, i punti vendita nei quali tali miscele sono
distribuite sono obbligati ad esporre idonee etichette di descrizione del
prodotto, unitamente all'elenco dei veicoli omologati per l'uso dei predetti
biocarburanti.
4. Entro il 1° luglio di ogni anno, il Ministero dell'economia e delle finanze,
d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle
attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali, comunica alla
Commissione i dati di cui all'Allegato II e trasmette la relativa relazione.
5. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nota all'art. 8:
- L'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162 , cosi'
recita:
«Art. 2. - 1. Il Ministero esercita:
a) le funzioni gia' attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'art.
3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e quelle attribuite dalla stessa legge e
dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici;
b) le funzioni gia' attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
c) le funzioni gia' attribuite allo Stato, in materia di inquinamento
atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall'art. 102, numeri 1), 3), 4),
5) e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che
vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanita'; nonche' quelle
previste al n. 7) dell'articolo citato che vengono esercitate di concerto con il
Ministro dei trasporti e con il Ministro della sanita';
d) le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all'art. 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di
cave e torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e sentito il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per
l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le
caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento
atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonche' le caratteristiche
tecnologiche degli impianti di combustione.
3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966. n. 615, e
successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che
saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma 2.
4. Il Ministro dell'ambiente e' membro del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), del Comitato di Ministri per il coordinamento
della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la
politica agricola e alimentare (CIPAA).
5. Il Ministro dell'ambiente interviene, per il concerto, nella predisposizione
dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto
ambientale.
6. Il Ministro dell'ambiente adotta, d'intesa con il Ministro dei lavori
pubblici, le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni
livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla
presente legge con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e
utilizzazione delle acque.
7. In particolare, fino alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici,
sono esercitate di concerto con il Ministro dell'ambiente le funzioni di cui
alla lettera a) del primo comma dell'art. 81 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alle linee fondamentali
dell'assetto del territorio nazionale ed alla difesa del suolo, nonche' le
funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto relativamente alla
programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche.
8. Sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente i provvedimenti di
competenza ministeriale relativi al piano generale di difesa del mare e delle
coste marine di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre1982, n. 979.
9. I provvedimenti istitutivi, comprensivi dei piani di vincolo, delle riserve
marine, di cui agli articoli 26, primo comma, e 27 della legge 31 dicembre 1982,
n. 979, sono adottati con decreti del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro della marina mercantile.
10.-12. (Omissis).
13. L'art. 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' soppresso.
14. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita',
propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione dei limiti
massimi di accettabilita' delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione
relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni
sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'art. 4 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833. La fissazione di tali limiti, ove gli stessi
siano relativi agli ambienti di lavoro, e' proposta al Presidente del Consiglio
dei Ministri dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
5. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla legge 23 dicembre 1978,
n. 833, relativi a funzioni trasferite alle regioni, e gli atti di esercizio di
poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse sono adottati di
concerto con il Ministro dell'ambiente ove riferiti ad inquinamenti di natura
chimica, fisica, biologica o da emissioni sonore.
16. Sono adottati dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'ambiente, i provvedimenti di competenza ministeriale relativi
all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
470.
17. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e
con il Ministro dell'ambiente, adotta i provvedimenti di competenza ministeriale
relativi all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio
1982, n. 515.
18. Il Ministro dell'ambiente, apprezzate le circostanze, promuove le iniziative
necessarie per l'adozione degli atti per i quali e' previsto il suo concerto.
19. Il Ministro dell'ambiente partecipa al concerto per la predisposizione del
piano nazionale per la protezione civile.
20. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e con i Ministri
interessati, predispone i piani nazionali di ricerca in materia ambientale e
coordina la partecipazione italiana ai programmi di ricerca ambientale definiti
dalla Comunita' europea.».
Art. 9.
Adeguamenti tecnici
1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico della direttiva recepita
con il presente decreto, e' data attuazione con decreto dei Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attivita' produttive, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
e forestali, a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2. Dei decreti adottati a norma del comma 1 e' data tempestiva comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 maggio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 9:
- L'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37, cosi' recita:
«Art. 13 (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme comunitarie non autonomamente
applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine
tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della
Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne da'
tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere
adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel
dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali
adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza
del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano
l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del
carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.».
Allegato I
(Articolo 2, comma 2)
1. Sono considerati biocarburanti i seguenti prodotti: a) bioetanolo:
etanolo ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti,
destinato ad essere usato come biocarburante;
b) biodiesel: estere metilico ricavato da un olio vegetale o animale, di tipo
diesel destinato ad essere usato come biocarburante;
c) biogas carburante: gas combustibile ricavato dalla biomassa ovvero dalla
parte biodegradabile dei rifiuti, che puo' esseretrattato in un impianto di
purificazione onde ottenere una qualita' analoga a quella del gas naturale, al
fine di essere usato come biocarburante o gas di legna;
d) biometanolo: metanolo ricavato dalla biomassa destinato ad essere usato come
biocarburante;
e) biodimetiletere: etere dimetilico ricavato dalla biomassa destinato ad essere
usato come biocarburante;
f) bio-ETBE, etil-ter-butil-etere: ETBE prodotto partendo da bioetanolo. La
percentuale in volume di bio-ETBE considerata biocarburante ai fini del presente
decreto legislativo e' del 47 per cento;
g) bio-MTBE, metil-ter-butil-etere: MTBE prodotto partendo da biometanolo. La
percentuale in volume di bio-MTBE considerata biocarburante ai fini del presente
decreto legislativo e' del 36 per cento;
h) biocarburanti sintetici: idrocarburi sintetici o miscele di idrocarburi
sintetici prodotti a partire dalla biomassa:
i) bioidrogeno: idrogeno ricavato dalla biomassa ovvero dalla frazione
biodegradabile dei rifiuti destinato ad essere usato come biocarburante;
l) olio vegetale puro: olio prodotto da piante oleaginose mediante pressione,
estrazione o processi analoghi, greggio o raffinato ma chimicamente non
modificato, qualora compatibile con il tipo di motore usato e con i
corrispondenti requisiti in materia di emissioni.
Allegato II
(Articolo 8, comma 4)
1. Anteriormente al l° luglio di ogni anno sono comunicati alla Commissione:
a) le misure adottate per promuovere l'utilizzazione di biocarburanti o di altri
carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei
trasporti;
b) le risorse nazionali assegnate alla produzione di biomassa per usi energetici
diversi dai trasporti;
c) il totale delle vendite di carburanti da trasporto e la quota dei
biocarburanti, puri o miscelati, e di altri carburanti rinnovabili immessi sul
mercato per l'anno precedente. Se del caso sono segnalate le condizioni
eccezionali nell'offerta di petrolio greggio o di prodotti petroliferi che hanno
influenzato la commercializzazione dei biocarburanti e di altri carburanti
rinnovabili.
2. Nella prima relazione successiva all'entrata in vigore del presente decreto
e' inserito il livello dell'obiettivo nazionale indicativo per la prima fase.
Nella relazione riguardante l'anno 2006 e' inserito l'obiettivo indicativo
nazionale per la seconda fase.
3. Nelle relazioni le differenziazioni dell'obiettivo nazionale rispetto ai
valori di riferimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della
direttiva 2003/30/CE, sono motivate anche sugli elementi seguenti:
a) fattori obiettivi quali il limitato potenziale nazionale di produzione di
biocarburanti a partire dalla biomassa;
b) l'ammontare delle risorse assegnate alla produzione di biomassa per usi
energetici diversi dai trasporti e le specifiche caratteristiche tecniche o
climatiche del mercato nazionale dei carburanti per il trasporto;
c) politiche nazionali che assegnino risorse comparabili alla produzione di
altri carburanti per il trasporto basati su fonti energetiche rinnovabili e che
siano coerenti con gli obiettivi della citata direttiva.