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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196

Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale.

(GU n. 222 del 23-9-2005; ripubblicato su GU n. 239 del 13-10-2005)



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato A;
Vista la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni e dell'ambiente e della tutela del territorio;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Titolo I
FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.
Finalita'
1. Scopo del presente decreto e' di istituire un sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione ai fini di una migliore sicurezza ed efficienza di tale traffico, di una migliore risposta delle autorita' in caso di incidente o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare, comprese le operazioni di ricerca e soccorso, e di un ausilio per migliorare la prevenzione e l'individuazione dell'inquinamento causato da navi.

Avvertenza:
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 13 ottobre 2005 si procedera' alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.


Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.


 Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente delta Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, e l'allegato A, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003».
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comuni-tarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. Omissis.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.».

«Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.
2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunita'.
2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.
2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio.
2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.
2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facolta' di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensita' di lavoro.
2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.
2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.
2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.
2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.
2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalita' specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.
2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate di Stati membri diversi.
2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole,
2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie.».
- La direttiva 2002/59/CE e' pubblicata in GUCE n. L 208 del 5 agosto 2002.
La direttiva 93/75/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 247 del 5 ottobre 1993.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, reca: «Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979».
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, reca: «Codice delle comunicazioni elettroniche».

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «strumenti internazionali pertinenti» i seguenti strumenti internazionali, ed i relativi eventuali emendamenti, modifiche ed integrazioni, in vigore al momento dell'applicazione delle norme che rinviano agli strumenti stessi:
1) «MARPOL»: la convenzione internazionale di Londra del 12 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978;
2) «SOLAS»: la convenzione internazionale di Londra del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare e i relativi protocolli e modifiche;
3) la convenzione internazionale di Londra del 23 giugno 1969 sulla stazzatura delle navi;
4) la convenzione internazionale di Bruxelles del 29 novembre 1969 sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare l'inquinamento da idrocarburi, e il relativo protocollo del 1973 sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi;
5) «SAR»: la convenzione internazionale di Amburgo del 27 aprile 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimo;
6) «Codice ISM»: il codice internazionale per la gestione della sicurezza;
7) «Codice IMDG»: il codice marittimo internazionale per il trasporto di merci pericolose;
8) «Codice IBC»: il codice internazionale dell'IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi;
9) «Codice IGC»: il codice internazionale dell'IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti;
10) «Codice BC»: il Codice dell'IMO delle norme pratiche per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi;
11) «Codice INF»: il Codice dell'IMO relativo alle norme di sicurezza per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi;
12) «Risoluzione IMO A851 (20)»: la risoluzione 851 (20) dell'Organizzazione Marittima Internazionale, avente per titolo «Principi generali dei sistemi di rapportazione navale e prescrizioni per la rapportazione navale, comprese le linee guida per la rapportazione dei sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose e sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per l'ambiente marino»;
13) «Risoluzione IMO A.861 (20) dell'Organizzazione Marittima Internazionale avente per titolo «VDR»;
b) «armatore»: la persona fisica o giuridica che esercita l'attivita' di gestione della nave;
c) «agente»: la persona incaricata o autorizzata a rilasciare informazioni in nome dell'armatore della nave;
d) «spedizioniere ovvero caricatore»: la persona che ha stipulato con un vettore un contratto per il trasporto di merci via mare o la persona nel cui nome o per conto della quale e' stipulato il contratto;
e) «compagnia»: la compagnia ai sensi della regola 1, paragrafo 2 del Capitolo IX della SOLAS;
f) «nave»: qualsiasi costruzione destinata al trasporto marittimo;
g) «merci pericolose»:
1) le merci classificate nel Codice IMDG;
2) le sostanze liquide pericolose di cui al Capitolo 17 del Codice IBC;
3) i gas liquefatti di cui al capitolo 19 del codice IGC;
4) le sostanze solide di cui all'appendice B del codice BC;
5) le merci per il cui trasporto sono state prescritte condizioni preliminari conformemente al paragrafo 1.1.3 del codice IBC o al paragrafo 1.1.6 del codice IGC;
h) «merci inquinanti»:
1) gli idrocarburi secondo la definizione della MARPOL, allegato I;
2) le sostanze liquide nocive, secondo la definizione della MARPOL, allegato II;
3) le sostanze dannose, secondo la definizione della MARPOL, allegato III;
i) «unita' di carico»: un veicolo stradale adibito al trasporto di merci, un veicolo ferroviario adibito al trasporto di merci, un contenitore, un veicolo cisterna stradale, un veicolo cisterna ferroviario o una cisterna mobile;
l) «indirizzo»: il nome e i canali di comunicazione che consentono di stabilire, in caso di necessita', un contatto con l'armatore, l'agente, l'amministrazione, l'autorita' marittima, qualsiasi altra persona o organismo abilitato in possesso di informazioni dettagliate riguardanti il carico della nave;
m) «amministrazione»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
n) «autorita' marittima»: gli uffici marittimi di cui all'articolo 16 del codice della navigazione ovvero i Centri Secondari di Soccorso Marittimo (MRSC) individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, quali autorita' preposte al coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio ovvero i Centri VTS come definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004, secondo la specifica funzione espletata e connessa alla caratteristica o tipologia dell'intervento o del servizio fornito;
o) «luogo di rifugio»: il porto, la parte di un porto o qualsiasi altro luogo di ancoraggio o ormeggio protetto o qualsiasi altra area riparata individuati da uno Stato membro per accogliere una nave in pericolo;
p) «servizio di assistenza al traffico marittimo (VTS)»: il servizio finalizzato a migliorare la sicurezza della navigazione e l'efficienza del traffico marittimo e a tutelare l'ambiente, in grado di interagire con le navi che transitano nell'area coperta dal VTS;
q) «sistema di identificazione automatica (AIS)»: il sistema di identificazione delle navi rispondente alle norme di funzionamento definite dall'IMO;
r) «sistema di rotte navali»: qualsiasi sistema che organizza uno o piu' corsie di traffico o prevede misure di organizzazione del traffico al fine di ridurre il rischio di sinistri; esso comprende schemi di separazione del traffico, corsie di traffico a doppio senso, rotte raccomandate, zone da evitare, zone di traffico costiero, rotatorie, zone di prudenza e corsie di traffico in acque profonde;
s) «nave tradizionale»: qualsiasi tipo di nave storica e relative ricostruzioni, comprese quelle finalizzate a incoraggiare e promuovere le tecniche e l'arte marinaresca tradizionali e nel contempo identificabili come monumenti viventi di cultura, il cui esercizio rispetta i principi tradizionali dell'arte e della tecnica marinaresche;
t) «sinistro»: il sinistro quale definito dal Codice dell'IMO in materia di inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi.


 Note all'art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, vedi note alle premesse.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 gennaio 2004, reca: «Disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel Traffic Services)».

Art. 3.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, salvo diversamente specificato.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie ed alle altre navi appartenenti ad uno Stato membro o da questo esercitate ed utilizzate per un servizio pubblico non commerciale;
b) alle navi da pesca, alle navi tradizionali e alle imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri;
c) al combustibile imbarcato, fino a 5000 tonnellate, alle scorte e alle attrezzature di bordo delle navi.

Titolo II
RAPPORTAZIONE E MONITORAGGIO NAVALE

Art. 4.
Comunicazione preventiva dell'ingresso nei porti italiani
1. L'armatore, l'agente o il comandante della nave diretta verso un porto nazionale comunica alla competente autorita' marittima le informazioni di cui all'allegato I, punto 1:
a) con almeno 24 ore d'anticipo rispetto al previsto arrivo, se la durata del viaggio e' pari o superiore a 24 ore;
b) non oltre il momento in cui la nave esce dal porto di provenienza, se la durata del viaggio e' inferiore a 24 ore;
c) se lo scalo di destinazione non e' noto o se lo stesso e' aggiornato nel corso del viaggio, nel momento in cui e' acquisita 1'informazione di cambio della destinazione.
2. Le navi dirette a un porto nazionale, provenienti da un porto extracomunitario che trasportano merci pericolose o inquinanti, sono soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13.

Art. 5.
Monitoraggio delle navi che entrano nelle aree coperte da sistemi obbligatori di rapportazione navale
1. L'amministrazione provvede, avvalendosi se del caso della propria organizzazione periferica e secondo le modalita' indicate nei successivi articoli, alla gestione operativa di un sistema di monitoraggio e per la rapportazione navale obbligatoria organizzato conformemente alle linee guida ed ai criteri emanati dall'IMO in base alla Convenzione SOLAS, capitolo V, Regola 11, prevedendo che i comandi delle navi forniscano le informazioni necessarie in osservanza di detto sistema, comprese le informazioni supplementari contemplate nella risoluzione IMO A.851 (20). L'obbligo di informazione deve riguardare, in ogni caso, le informazioni elencate nell'allegato I, parte 4.
2. L'introduzione di un nuovo sistema obbligatorio di rapportazione navale o di una proposta di modifica del sistema di rapportazione di cui al comma 1, da sottoporre all'IMO per la preventiva adozione, obbliga comunque l'Amministrazione ad indicare nella proposta le informazioni enumerate nell'allegato I, punto 4.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.
Impiego dei sistemi di identificazione automatica
1. Le navi nazionali e le navi di bandiera straniera individuate nell'allegato II, punto 1, che fanno scalo in un porto nazionale, sono dotate di un sistema di identificazione automatica (AIS) rispondente alle norme di funzionamento definite dall'IMO.
2. Le navi dotate di un sistema di identificazione automatica lo mantengono sempre in funzione, tranne nei casi in cui accordi, regole o norme internazionali prevedono la protezione delle informazioni sulla navigazione.
3. L'utilizzo del sistema di identificazione automatica, all'interno delle acque portuali, e' soggetto alla disciplina del Comandante del porto, in ragione delle preminenti esigenze di sicurezza (security) delle infrastrutture portuali.

Art. 7.
Impiego dei sistemi di rotte navali
1. L'autorita' marittima provvede al monitoraggio del traffico navale e adotta tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare che tutte le navi che entrano nelle zone in cui esiste un sistema di rapportazione navale, o in quelle individuate per garantire una maggiore tutela ambientale delle coste nazionali, adottato dall'IMO in base alla convenzione SOLAS, capitolo V, regola 10, impiegano detti sistemi in conformita' alle linee guida e ai criteri emanati dall'IMO.
2. L'autorita' marittima, nel caso in cui e' instaurato un sistema di rotte navali non adottato dall'IMO, si uniforma, per quanto possibile, alle linee guida e ai criteri elaborati dall'IMO e diffonde tutte le informazioni per un impiego sicuro ed efficace dei predetti sistemi di rotte navali.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.
Monitoraggio dell'adesione ai servizi di assistenza al traffico marittimo da parte delle navi
1. L'autorita' marittima provvede al monitoraggio del traffico navale e adotta tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare che:
a) le navi che entrano in una zona di mare territoriale ove esiste un VTS, vi partecipino e ne rispettino le regole;
b) le navi nazionali che entrano in una zona al di fuori delle acque territoriali ove esiste un VTS, gestito da un altro Stato membro, ne rispettino le regole;
c) le navi battenti bandiera di un Paese terzo e non dirette verso un porto nazionale, che entrano in una zona al di fuori delle acque territoriali, ove esiste un VTS, si attengano, per quanto possibile, alle relative regole. Ogni eventuale palese e grave violazione e' comunicata all'autorita' dello Stato di bandiera.

Art. 9.
Infrastrutture per i sistemi di rapportazione navale, i sistemi di rotte navali e i servizi di assistenza al traffico marittimo
1. L'autorita' marittima gestisce esclusivamente, per fini di sicurezza della navigazione, gli impianti e le installazioni a terra idonei a ricevere ed utilizzare le informazioni AIS, prevedendo la necessaria copertura radioelettrica per la ricezione dei rapporti.
2. Ogni utilizzazione della AIS per fini diversi da quelli di cui al comma 1, non deve interferire con la gestione del sistema da parte dell'autorita' marittima. Le autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni per tale tipo di utilizzazione sono subordinate al preventivo parere dell'amministrazione, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta esclusivamente in relazione agli aspetti tecnici connessi alla sicurezza della navigazione.
3. L'amministrazione gestisce gli impianti e le installazioni per il monitoraggio del traffico navale, nonche' le informazioni pervenute in sinergia con le autorita' marittime e provvede a renderle disponibili nell'ambito dell'Unione europea e piu' in generale in ambito internazionale attraverso sistemi informativi prestabiliti. Le predette informazioni sono altresi' rese disponibili agli organi preposti alla difesa nazionale, alla sicurezza pubblica, alla difesa civile ed al soccorso pubblico, quando le stesse abbiano attinenza con tali materie.
4. Il personale impiegato nella gestione degli impianti e le installazioni del VTS e di rapportazione navale e' qualificato presso il Centro di Formazione VTS dell'amministrazione.
5. La realizzazione di tutti gli impianti e installazioni a terra di cui al comma 1 deve essere completata entro l'anno 2007. I sistemi informativi necessari per convogliare le informazioni e scambiarle tra i sistemi nazionali ai sensi del comma 3 devono essere operativi entro l'anno 2008.

Art. 10.
Registratori dei dati di viaggio
1. Le navi nazionali e straniere, individuate nell'allegato II, parte II, che fanno scalo in un porto nazionale, sono dotate del registratore dei dati di viaggio (Voyage Data Recorder - VDR) entro le date rispettivamente stabilite dal citato Allegato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati gli obblighi derivanti dall'installazione obbligatoria dei registratori dei dati di viaggio (VDR) sia per gli armatori che per i comandanti delle navi, in conformita' alle disposizioni emanate in sede internazionale.
2. Sono esentate dall'obbligo di installare il registratore dei dati di viaggio (VDR) le navi da passeggeri adibite esclusivamente a viaggi nazionali in tratti di mare delle classi B, C e D, come definite all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.
3. I dati rilevati con un sistema VDR sono messi a disposizione della richiedente amministrazione dello Stato interessato in caso di un'indagine effettuata a seguito di un sinistro avvenuto nelle acque sottoposte alla giurisdizione nazionale. L'amministrazione provvede nel corso dell'indagine ad utilizzare e a debitamente analizzare detti dati nonche' a pubblicare i risultati dell'indagine al piu' presto possibile dopo la sua conclusione.


 Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante: «Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali».
«Art. 3 (Classi di navi da passeggeri e categorie di unita' veloci da passeggeri). - 1. Le navi da passeggeri sono suddivise nelle seguenti classi, a seconda dei tratti di mare in cui operano:
"classe A": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali diversi dai viaggi effettuati dalle navi delle classi B, C e D;
"classe B": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 20 miglia dalla linea di costa;
"classe C": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 15 miglia da un luogo di rifugio e di 5 miglia dalla linea di costa;
"classe D": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 6 miglia da un luogo di rifugio e di 3 miglia dalla linea di costa.».

Art. 11.
Indagini sui sinistri
1. Fatto salvo quanto previsto dal Capo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, le indagini sui sinistri e sugli incidenti marittimi in cui sia rimasta coinvolta una nave oggetto del presente decreto vengono eseguite osservando le disposizioni del codice IMO in materia di inchieste sugli incidenti e i sinistri marittimi.
2. L'amministrazione collabora alle indagini sui sinistri e sugli incidenti marittimi condotte all'estero, allorche' e' coinvolta una nave italiana.


Nota all'art. 11:
- Il capo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28 (Attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonche' disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi), reca: «Sinistri marittimi».

Titolo III
COMUNICAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE O INQUINANTI A BORDO DELLE NAVI (HAZMAT)

Art. 12.
Obblighi dello spedizioniere o del caricatore
1. Le merci pericolose o inquinanti sono consegnate per il trasporto o accettate a bordo di una nave, a condizione che il comandante riceva una dichiarazione contenente le informazioni di cui all'allegato I, punto 2.
2. Lo spedizioniere ovvero il caricatore trasmette al comandante la dichiarazione di cui al comma 1 e deve assicurare che il carico consegnato per il trasporto corrisponde effettivamente a quello dichiarato.

Art. 13.
Comunicazione delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo
1. L'armatore, l'agente o il comandante di una nave, che trasporta merci pericolose o inquinanti, comunica, al momento della partenza, all'autorita' marittima le informazioni di cui all'allegato I, punto 3.
2. L'armatore, l'agente o il comandante di una nave che trasporta merci pericolose o inquinanti proveniente da un porto extracomunitario e diretta verso un porto nazionale ovvero un luogo d'ormeggio situato nelle acque territoriali italiane, comunica le informazioni di cui all'allegato I, punto 3, anche all'autorita' marittima del primo porto di destinazione o del luogo d'ormeggio, se questa informazione e' disponibile al momento della partenza. Se tali informazioni non sono disponibili al momento della partenza, esse sono comunicate non appena e' noto il porto di destinazione o il luogo di ormeggio.
3. L'autorita' marittima conserva le informazioni di cui all'allegato I, punto 3, per un periodo sufficiente a consentire la loro utilizzazione in caso di incidente in mare e adotta i provvedimenti necessari per fornire immediatamente tali informazioni a richiesta dell'autorita' interessata.
4. L'armatore, l'agente o il comandante della nave comunica le informazioni relative al carico di cui all'allegato I, punto 3, all'autorita' marittima competente. Le informazioni sono trasmesse, per quanto possibile per via elettronica, nel rispetto della sintassi e delle procedure specificate nell'allegato III.

Art. 14.
Scambio telematico di dati fra Stati membri
1. L'amministrazione coopera con le autorita' degli altri Stati membri per garantire l'interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi nazionali utilizzati per la gestione delle informazioni di cui all'allegato I.
2. I sistemi di cui al comma 1 consentono:
a) lo scambio dei dati per via elettronica e la ricezione e il trattamento dei messaggi comunicati ai sensi dell'articolo 13;
b) la trasmissione delle informazioni 24 ore su 24;
c) la trasmissione senza ritardo all'autorita' competente di un altro Stato membro, che fa richiesta, delle informazioni che riguardano la nave e le merci pericolose o inquinanti che si trovano a bordo.
3. L'amministrazione provvede all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 15.
Esenzioni
1. L'amministrazione puo' esonerare dall'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 13 i servizi di linea effettuati tra porti dello Stato solo se:
a) la compagnia che svolge i suddetti servizi compila e tiene aggiornato un elenco delle navi utilizzate e lo trasmette all'autorita' marittima competente;
b) per ciascun viaggio effettuato, le informazioni di cui all'allegato I, punto 3, sono messe a disposizione dell'autorita' marittima che ne fa richiesta. La compagnia istituisce un sistema interno che garantisce zmmediatamente la trasmissione delle informazioni in forma elettronica a richiesta dell'autorita' marittima competente, ai sensi dell'articolo 13, comma 4.
2. Quando un servizio di linea internazionale interessa uno scalo di uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, l'amministrazione puo' concedere l'esenzione dall'obbligo di cui all'articolo 13 nel rispetto delle condizioni indicate al comma 1.
3. L'amministrazione comunica alla Commissione europea le esenzioni concesse ai sensi del presente articolo.
4. L'amministrazione revoca le esenzioni concesse qualora non vengano osservate le condizioni di cui ai commi 1, lettere a) e b), e 2.

Titolo IV
MONITORAGGIO DELLE NAVI A RISCHIO ED INTERVENTO IN CASO DI INCIDENTI IN MARE

Art. 16.
Trasmissione delle informazioni relative a determinate navi
1. Sono considerate a rischio potenziale per la navigazione ovvero una minaccia per la sicurezza della navigazione, delle persone e dell'ambiente:
a) le navi che, nel corso del viaggio, si trovino in una delle seguenti condizioni:
1) sono rimaste coinvolte in incidenti in mare ai sensi dell'articolo 17;
2) hanno violato gli obblighi di comunicazione e di rapportazione previsti dal presente decreto o da altre disposizioni di legge;
3) hanno violato le norme applicabili nell'ambito dei sistemi di rotte navali e dei VTS posti sotto la responsabilita' dell'amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) le navi nei cui confronti esistono prove o presunzioni di scarichi volontari di idrocarburi o altre violazioni della MARPOL nelle acque di giurisdizione di uno Stato membro;
c) le navi alle quali e' stato rifiutato l'accesso ai porti dell'Unione europea o che sono state oggetto di un rapporto o di una comunicazione dell'autorita' competente di uno Stato membro.
2. L'autorita' marittima comunica le informazioni di cui al comma 1 alle competenti autorita' degli Stati membri interessati dalla rotta seguita dalla nave.
3. L'amministrazione che riceve dette informazioni le trasmette all'autorita' marittima competente, la quale, di iniziativa o su richiesta, puo' effettuare ispezioni o verifiche, le cui risultanze sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 17.
Rapportazione di incidenti in mare
1. Il comandante di una nave che naviga all'interno della regione di interesse nazionale per la ricerca e il salvataggio in mare, come individuata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, rapporta immediatamente all'autorita' marittima competente:
a) qualsiasi incidente che pregiudica la sicurezza della nave, come collisioni, incagli, avarie, disfunzioni o guasti, allagamento o spostamento del carico, eventuali difetti riscontrati nello scafo o cedimenti della struttura;
b) qualsiasi incidente che compromette la sicurezza della navigazione, come guasti o difetti idonei ad alterare le capacita' di manovra o la navigabilita' della nave, qualsiasi guasto o disfunzione che alteri i sistemi di propulsione o la macchina di governo, le installazioni per la produzione di elettricita', le apparecchiature di navigazione o di comunicazione;
c) qualsiasi situazione potenzialmente idonea a provocare un inquinamento delle acque o del litorale, quale lo scarico o il rischio di scarico di sostanze inquinanti in mare;
d) qualsiasi perdita di prodotti inquinanti, contenitori o colli alla deriva.
2. Il messaggio di rapportazione trasmesso ai sensi del comma 1 indica il nome della nave, la sua posizione, il porto di partenza, il porto di destinazione, tutte le indicazioni che consentano di ottenere informazioni sulle merci pericolose e inquinanti trasportate a bordo, il numero delle persone a bordo, i particolari dell'incidente e qualsiasi informazione pertinente prevista dalla risoluzione 851(20) dell'IMO.


 Nota all'art. 17:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, vedi note alle premesse.

Art. 18.
Misure da adottare in presenza di condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse
1. Se l'autorita' marittima ritiene che, a causa di condizioni meteorologiche o marine eccezionalmente avverse, sussiste un grave rischio di inquinamento della zona marittima o costiera, o delle zone marittime o costiere di altri Stati o sia in pericolo la vita umana in mare:
a) fornisce al comandante della nave che si trova nella zona interessata o intende entrare o uscire dal porto tutte le informazioni sulle condizioni meteomarine e, ove opportuno e possibile, sui pericoli che le stesse possono comportare per la nave, il carico, l'equipaggio e i passeggeri;
b) adotta tutte le misure idonee per agevolare il comando di bordo ad acquisire un quadro di situazione quanto piu' completo e raccomanda ad una nave particolare o a navi in generale, secondo i casi, di entrare ovvero di non entrare in porto ovvero di non intraprendere la navigazione fino a quando non si ristabiliscono le condizioni meteomarine e cessa il pericolo per le persone e l'ambiente;
c) limita o vieta il rifornimento di combustibile in mare nelle acque territoriali.
2. Il comandante informa la compagnia delle misure o raccomandazioni di cui al comma 1 fermo restando la decisione che lo stesso comandante assume in base al suo giudizio professionale inconformita' alla convenzione SOLAS. Il comandante comunica alle autorita' marittime competenti i motivi della sua decisione, qualora essa non e' conforme alle misure di cui al comma 1, lettera b).
3. Le misure ovvero le raccomandazioni di cui al comma 1, lettera b), sono basate sulle previsioni e le osservazioni meteorologiche diffuse dal servizio meteorologico dell'Aeronautica militare italiana.

Art. 19.
Misure relative agli incidenti in mare
1. Quando si verifica un incidente in mare, ai sensi dell'articolo 17, l'autorita' marittima competente adotta le misure appropriate, comprese quelle di cui all'allegato IV, in conformita' alle vigenti disposizioni nazionali e internazionali per garantire la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente marino e costiero.
2. L'armatore, il comandante della nave e il proprietario delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo, collaborano pienamente con le autorita' allo scopo di ridurre al minimo le conseguenze di un incidente in mare.
3. Il comandante di una nave, alla quale si applicano le disposizioni del Codice ISM, informa la compagnia di ogni incidente, di cui all'articolo 17, che si mette a disposizione delle autorita' competenti e fornisce la massima collaborazione.

Art. 20.
Luoghi di rifugio
1. Il capo del compartimento marittimo, nell'ambito della pianificazione operativa di pronto intervento locale antinquinamento, di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, individua le procedure per accogliere le navi in pericolo nelle acque di giurisdizione tenuto conto prioritariamente dei vincoli ambientali e paesaggistici delle aree costiere ad alta valenza e vocazione turistica, nonche' delle caratteristiche e della tipologia della nave.
2. Le procedure adottate, in conformita' con le pertinenti linee guida dell'IMO, prevedono idonee misure per garantire che le navi in pericolo possano raggiungere un luogo di rifugio, previa autorizzazione dell'autorita' individuata dalla pianificazione operativa di pronto intervento locale antinquinamento in relazione al livello di emergenza in corso.
3. Restano impregiudicati la disciplina ed i relativi piani in materia di ricerca e salvataggio nei casi di pericolo per la vita umana in mare.


 Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante: «Disposizioni per la difesa del mare».
«Art. 11. Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino, al litorale agli interessi connessi, l'autorita' marittima, nella cui area di competenza si verifichi l'inquinamento o la minaccia di inquinamento, e' tenuta a disporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione del carico del natante, allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli.
Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da determinare una situazione di emergenza, il capo del compartimento marittimo competente per territorio dichiara l'emergenza locale, dandone immediata comunicazione al Ministro della marina mercantile, ed assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano operativo di pronto intervento locale, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei compiti di istituto, da lui adottato d'intesa con gli organi del servizio nazionale della protezione civile. Il Ministro della marina mercantile da' immediata comunicazione della dichiarazione di emergenza locale al servizio nazionale della protezione civile tramite l'Ispettorato centrale per la difesa del mare di cui al successivo art. 34.
Quando l'emergenza non e' fronteggiabile con i mezzi di cui il Ministero della marina mercantile dispone, il Ministro della marina mercantile chiede al Ministro della protezione civile di promuovere la dichiarazione di emergenza nazionale. In tal caso il Ministro della protezione civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano di pronto intervento nazionale adottato dagli organi del Servizio nazionale per la protezione civile.
Restano ferme le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, per l'intervento in alto mare in caso di sinistri ed avarie a navi battenti bandiera straniera che possano causare inquinamento o pericolo di inquinamento all'ambiente marino, o al litorale.».

Art. 21.
Informazioni delle parti interessate
1. L'autorita' marittima, quando e' necessario, segnala via radio ogni incidente comunicato ai sensi dell'articolo 17 e divulga le informazioni relative all'eventuale presenza di ogni nave che comporta un rischio per la sicurezza della navigazione, delle persone e dell'ambiente.
2. L'autorita' marittima, che riceve notizie relative a fatti o situazioni idonei, anche potenzialmente, a creare un aumento del rischio di zone marittime e costiere di altro Stato membro, adotta le piu' appropriate misure per fornire ogni pertinente informazione e consultazione e, laddove sia necessario, si rende disponibile per ogni possibile forma di collaborazione.

Art. 22.
Designazione degli organismi competenti
1. Le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate, salvo altra espressa indicazione, all'autorita' marittima del luogo di approdo della nave, ovvero ai Centri Secondari di Soccorso Marittimo (MRSC) territorialmente competenti, come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, per l'attivita' di coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio.
2. Gli organismi di cui al comma 1, ricevute le comunicazioni, provvedono alla messa in atto delle rispettive azioni di competenza, ivi compresa la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 21.
3. L'amministrazione comunica alla Commissione europea, anche per le finalita' del presente decreto, l'elenco delle stazioni costiere secondarie come individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.


 Nota all'art. 22:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, vedi note alle premesse.

Art. 23.
Cooperazione tra gli Stati membri
1. L'amministrazione ottimizza l'uso delle informazioni comunicate ai sensi del presente decreto cooperando, anche attraverso l'utilizzo di sistemi telematici, con le corrispondenti autorita' di altri Stati membri per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) promuovere ogni forma di collaborazione per lo scambio di dati che riguardano i movimenti, le previsioni d'arrivo delle navi nei porti e le notizie relative al carico;
b) sviluppare e rafforzare l'efficacia dei collegamenti telematici tra le stazioni costiere degli Stati membri ai fini di una migliore conoscenza del traffico marittimo, di un migliore monitoraggio delle navi in transito e di un'armonizzazione e semplificazione dei rapporti prescritti alle navi durante il viaggio;
c) estendere la copertura del sistema di monitoraggio e d'informazione per il traffico marittimo e aggiornarlo allo scopo di migliorare l'identificazione ed il monitoraggio delle navi;
d) stabilire piani concertati per l'accoglienza delle navi in pericolo ai sensi dell'articolo 20.

Art. 24.
Riservatezza delle informazioni ed ispezioni
1. L'amministrazione emana specifiche direttive alle autorita' marittime per garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse ai sensi del presente decreto.
2. Con le medesime direttive sono, altresi', impartite disposizioni per la verifica periodica del funzionamento dei sistemi telematici a terra e la loro idoneita' a soddisfare i requisiti per la ricezione e la trasmissione, 24 ore su 24, delle informazioni comunicate ai sensi degli articoli 13 e 15.

Art. 25.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave, l'agente o l'armatore che viola gli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquanta a euro trecento.
2. Il comandante della nave o l'armatore che viola l'obbligo previsto dall'articolo 6 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milletrentatre a euro seimilacentonovantasette, maggiorata, nei confronti dell'armatore, dell'importo di 2,58 euro per ogni tonnellata di stazza lorda della nave.
3. Il comandante della nave o l'armatore che viola gli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, e' punito con l'arresto da un mese ad un anno ovvero con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro milletrentadue.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il comandante della nave, l'armatore o un suo rappresentante che non osserva gli obblighi rispettivamente previsti dall'articolo 13, commi 1, 2 e 4, dall'articolo 17, comma 1, e dall'articolo 19 ovvero fornisca false informazioni relative alle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo o a elementi che, se non tempestivamente conosciuti possono creare situazioni di pericolo, e' punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da euro duemilacinquecentottantadue a euro quindicimilaquattrocentonovantatre.

Art. 26.
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri;
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie;
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Fini, Ministro degli affari esteri;
Castelli, Ministro della giustizia;
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze;
Landolfi, Ministro delle comunicazioni;
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto, il Guardasigilli: Castelli


Allegato I
(art. 4, comma 1)
ELENCO DELLE INFORMAZIONI DA COMUNICARE

1. Informazioni da comunicare a norma dell'art. 4 - Informazioni generali.
a) Identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI).
b) Porto di destinazione.
c) Orario stimato di arrivo al porto di destinazione o alla stazione di pilotaggio, secondo quanto richiesto dall'autorita' marittima, e orario stimato di partenza da tale porto.
d) Numero totale di persone a bordo.

2. Informazioni da comunicare a norma dell'art. 12 - Informazioni sul carico.
a) Denominazione tecnica esatta delle merci pericolose o inquinanti, numero ONU, ove esistano, classi IMO di rischio o di conformita' dei codici IMDG, IBC e IGC e, se del caso, classe della nave per i carichi soggetti al codice INF secondo la definizione della regola VII/14.2, quantitativi delle merci in questione e se queste sono state trasportate in unita' di carico diverse dalle cisterne, relativo numero di identificazione.
b) Indirizzo dove e' possibile ottenere informazioni dettagliate sul carico.

3. Informazioni da comunicare a norma dell'art. 13.
A. Informazioni generali.
a) Identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI).
b) Porto di destinazione.
c) Per la nave che lascia un porto nazionale: orario stimato di partenza dal porto di partenza o dalla stazione di pilotaggio, secondo quanto richiesto dall'autorita' marittima competente, e orario stimato di arrivo nel porto di destinazione.
d) Per la nave proveniente da un porto extracomunitario e diretta verso un porto nazionale: orario stimato di arrivo al porto di destinazione o alla stazione di pilotaggio, secondo quanto richiesto dall'autorita' marittima competente.
e) Numero totale delle persone a bordo.

B. Informazioni sul carico.
a) Denominazione tecnica esatta delle merci pericolose o inquinanti, numero ONU, ove esistano, classi IMO di rischio in conformita' dei codici IMDG, IBC, e IGC e, se del caso, classe della nave secondo la definizione del codice INF, quantitativi delle merci in questione e relativa ubicazione a bordo e, se queste sono trasportate in unita' di carico diverse dalle cisterne, relativo numero di identificazione.
b) Conferma della presenza a bordo di un elenco o manifesto di carico o piano di carico adeguato contenente una descrizione dettagliata delle merci pericolose o inquinanti trasportate e della relativa ubicazione sulla nave.
c) Indirizzo dove e' possibile ottenere informazioni dettagliate sul carico.

4. Informazioni di cui all'art. 5.
A - Identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI).
B - Data e ora.
C o D - Posizione con coordinate di latitudine e longitudine o rilevamento effettivo e distanza in miglia nautiche da un punto di riferimento chiaramente identificato.
E - Rotta.
F - Velocita'.
I - Porto di destinazione e orario stimato di arrivo.
P - Carico e, se a bordo sono presenti merci pericolose, quantita' e classe IMO.
T - Indirizzo per la comunicazione di informazioni relative al carico.
W - Numero totale di persone a bordo.
X - Informazioni varie:
- caratteristiche e quantitativo stimato del combustibile «bunker», per le navi che ne trasportano piu' di 5000 tonnellate;
- status di navigazione.


5. Il comandante della nave informa immediatamente l'autorita' marittima interessata di qualsiasi modifica delle informazioni comunicate ai sensi del presente allegato.

 

Allegato II
(art. 6, comma 1)
PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE APPARECCHIATURE DI BORDO

I. Sistemi di identificazione automatica (AIS).
1. Navi costruite il 1° luglio 2002 o dopo tale data.

Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, costruite dal 1° luglio 2002 in poi, che fanno scalo in un porto di uno Stato membro della Comunita' europea, sono soggette all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'art. 6.

2. Navi costruite prima del 1° luglio 2002.

Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 300, costruite prima del 1° luglio 2002, che fanno scalo in un porto di uno Stato membro della Comunita' sono soggette all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'art. 6 secondo il calendario seguente:
a) navi da passeggeri: entro il 1° luglio 2003;
b) navi cisterna: al piu' tardi al momento della prima visita del materiale di sicurezza effettuata dopo il 1° luglio 2003;
c) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 50000 tonnellate: entro il 1° luglio 2004;
d) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 10000 tonnellate ma inferiore a 50000 tonnellate: entro il 1° luglio 2005 ovvero, per quanto riguarda le navi adibite a viaggi internazionali, non oltre la prima visita relativa al certificato di sicurezza dotazioni nave da carico da effettuare dopo il 1° luglio 2004 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004;
e) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 3000 tonnellate ma inferiore a 10000 tonnellate: entro il 1° luglio 2006 ovvero, per quanto riguarda le navi adibite a viaggi internazionali, non oltre la prima visita relativa al certificato di sicurezza dotazioni nave da carico da effettuare dopo il 1° luglio 2004 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004;
f) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate ma inferiore a 3000 tonnellate: entro il 1° luglio 2007 ovvero, per quanto riguarda le navi adibite a viaggi internazionali, non oltre la prima visita relativa al certificato di sicurezza dotazioni nave da carico da effettuare dopo il 1° luglio 2004 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004.

II. Registratori dei dati di viaggio (sistemi VDR).
1. Le navi delle seguenti classi che fanno scalo in un porto nazionale sono dotate di un sistema di registrazione dei dati di viaggio conforme agli standard di prestazione della risoluzione A.861(20) dell'IMO e agli standard di prova definiti dalla norma n. 61996 della Commissione elettronica internazionale (IEC):
a) le navi da passeggeri costruite il 1° luglio 2002 o dopo tale data: entro il 5 luglio 2002;
b) le navi da passeggeri ro/ro costruite prima del 1° luglio 2002: al piu' tardi al momento della prima visita effettuata a partire dal 1° luglio 2002 compreso;
c) le navi da passeggeri diverse dalle ro/ro costruite prime del 1° luglio 2002: entro il 1° gennaio 2004;
d) le navi diverse dalle navi da passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 3000 tonnellate, costruite il 1° luglio 2002 o dopo tale data: entro il 5 luglio 2002.
2. Le navi delle seguenti classi, costruite prima del 1° luglio 2002, che fanno scalo in un porto nazionale sono dotate di un sistema di registrazione dei dati di viaggio conforme ai pertinenti standard dell'IMO:
a) navi da carico di stazza lorda pari o superiore a 20000 tonnellate: non oltre la data fissata dall'IMO o, in assenza di decisione dell'IMO, entro il 1° gennaio 2007;
b) navi da carico di stazza lorda pari o superiore a 3000 tonnellate ma inferiore a 20000 tonnellate: non oltre la data fissata dall'IMO o, in assenza di decisione dell'IMO, entro il 1° gennaio 2008.

 

Allegato III
(art. 13, comma 4)
MESSAGGI ELETTRONICI

1. Le amministrazioni competenti assicurano lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture necessarie alla trasmissione, ricezione e conversione dei dati fra sistemi che applicano la sintassi XML o Edifact, in base a servizi di comunicazione X. 400 o Internet.


Allegato IV
(art. 19, comma 1)
MISURE CHE GLI STATI MEMBRI POSSONO PRENDERE IN PRESENZA DI MINACCIA PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E PER L'AMBIENTE

1. Qualora, in seguito ad un incidente o in presenza delle circostanze descritte all'art. 17, riguardanti una nave, l'autorita' marittima ritiene nel rispetto del diritto internazionale, che e' necessario allontanare, attenuare o eliminare un pericolo grave ed imminente che minaccia il litorale o interessi connessi, la sicurezza di altre navi, del loro equipaggio e dei loro passeggeri o delle persone che si trovano a terra oppure che e' necessario proteggere l'ambiente marino puo' in particolare:
a) limitare i movimenti della nave o dirigerla su una data rotta. Questa prescrizione lascia impregiudicata la responsabilita' del comandante per la conduzione in sicurezza della nave;
b) ordinare al comandante della nave di far cessare il rischio per l'ambiente o per la sicurezza della navigazione;
c) inviare a bordo della nave una squadra di esperti per valutare il grado di rischio, assistere il comandante nel rimediare alla situazione;
d) ordinare al comandante di recarsi in un luogo di rifugio in caso di pericolo imminente od ordinare che la nave sia pilotata o rimorchiata.