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Decreto 3 febbraio 2005
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Istituzione del sistema nazionale di monitoraggio della qualita' dei combustibili per autotrazione.
(GU n. 70 del 25-3-2005)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n.
434, recante recepimento della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della
benzina e del combustibile diesel, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del
31 gennaio 2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2002, n.
29, recante modificazioni dell'allegato al decreto legislativo 18 aprile 1994,
n. 280, relativo al risparmio di greggio mediante l'impiego di carburanti di
sostituzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002;
Visti l'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 novembre 2000, n. 434, e l'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2002, n. 29, i quali prevedono l'istituzione
di un sistema nazionale di monitoraggio della qualita' dei combustibili;
Vista la direttiva europea 2000/71/CE della Commissione del 7 novembre 2000 che
adegua al progresso tecnico i metodi di misura stabiliti negli allegati I, II,
III e IV della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come
previsto all'art. 10 della medesima direttiva, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 287 del 14 novembre 2000;
Vista la direttiva europea 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
3 marzo 2003 che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della
benzina e del combustibile diesel, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 76/10 del 23 marzo 2003;
Considerato che i volumi di benzina in distribuzione extra-rete, ossia il volume
totale in distribuzione sul mercato nazionale sottratto del volume in
distribuzione presso gli impianti di distribuzione, debbono ritenersi poco
significativi, non avendo superato negli anni 1999, 2000 e 2001 il 3% dei volumi
totali di benzina in distribuzione, e possono essere pertanto esclusi dal
sistema di monitoraggio del presente decreto;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto istituisce, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434 e
dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
gennaio 2002, n. 29, il sistema nazionale di monitoraggio della qualita' dei
combustibili individuati all'art. 2 dello stesso decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 434 del 2000.
2. Le caratteristiche dei combustibili sottoposte a monitoraggio sono le
seguenti:
a) quelle riportate nell'allegato I, punto 1, per le benzine;
b) quelle riportate nell'allegato I, punto 2, per il combustibile diesel.
3. I metodi di prova da applicare in relazione alle caratteristiche specificate
nell'allegato I, punto 1, sono quelli descritti nella norma europea EN 228:2004.
I metodi di prova da applicare in relazione alle caratteristiche specificate
nell'allegato I, punto 2, sono quelli descritti nella norma europea EN 590:2004.
4. Ai fini del monitoraggio della qualita' dei combustibili prodotti e
importati, previsto all'art. 3, comma 2, possono essere adottati metodi di prova
alternativi a quelli riportati nel comma 3 qualora tali metodi alternativi
garantiscano almeno lo stesso livello di accuratezza e di precisione dei
corrispondenti metodi di prova di cui al comma 3. Tale equivalenza deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla Stazione sperimentale per
i combustibili o da perizia giurata redatta da un tecnico abilitato iscritto
all'albo dei chimici.
5. Per il prelievo alle pompe di distribuzione presso gli impianti di
distribuzione si applica la norma EN 14275:2003. 6. Per il prelievo dai serbatoi
dei depositi commerciali si applica la norma prEN ISO 3170:2002.