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Decreto 5 luglio 2005
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Modalita' ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attivita' di bonifica dei siti.
(GU n. 217 del 17-9-2005)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive e delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto la legge 10 giugno 1982, n. 348, che disciplina la prestazione delle
garanzie finanziarie a favore dello Stato ed altri enti pubblici;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle
direttive 91/156/CE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 30, commi 4 e 6, del citato decreto legislativo n.
22 del 1997 che prevede l'obbligo dell'iscrizione all'albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonche' la prestazione delle
relative garanzie finanziarie a favore dello Stato, per le imprese che intendono
effettuare attivita' di bonifica dei siti;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e
della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
con il quale e' stato adottato il regolamento, delle modalita' organizzative e
di funzionamento del citato albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti;
Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera i), del citato decreto 28
aprile 1998, n. 406, il quale istituisce la categoria 9: «Bonifica dei siti»;
Visto, altresi', l'art. 14 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale
stabilisce che la garanzia finanziaria deve essere prestata con fidejussione
bancaria o con polizza fidejussoria assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno
1982, n. 348;
Considerato che, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 17, comma 2, del
decreto legislativo n. 22 del 1997, e' necessario garantire un'adeguata
copertura finanziaria ai rischi connessi all'attivita' di bonifica dei siti;
Considerato che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 del decreto del Ministro
dell'ambiente 25 dicembre 1999, n. 471, con il provvedimento di approvazione del
progetto definitivo di bonifica e' fissata l'entita' delle garanzie finanziarie
per ogni singolo intervento, in misura non inferiore al 20% del costo stimato
dell'intervento, che devono essere versate a favore della regione, per la
corretta esecuzione ed il completamento dell'intervento;
Considerato che non e' opportuno duplicare le garanzie di cui al comma
precedente;
Ravvisata l'opportunita' di differenziare gli importi delle garanzie finanziarie
in funzione delle classi di iscrizione individuate all'art. 9, comma 4, del
citato decreto 28 aprile 1998, n. 406;
Decreta:
Art. 1.
Garanzia finanziaria
1. L'iscrizione all'albo delle imprese che effettuano l'attivita' di
bonifica dei siti e' subordinata alla presentazione di idonea garanzia
finanziaria a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in
sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di
sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonche' del risarcimento degli
ulteriori danni derivanti all'ambiente, ai sensi dell'art. 18 della legge 8
luglio 1986, n. 349, in dipendenza dell'attivita' svolta.
Art. 2.
Durata e modalita'
1. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata
dell'iscrizione all'albo e deve essere conforme allo schema allegato al presente
decreto sotto la lettera «A».
2. La competente sezione regionale dell'albo provvedera' a comunicare
tempestivamente e contestualmente al fidejussore ed al Ministero dell'ambiente
ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di
cancellazione dell'impresa dall'albo nonche', qualora ricorrano i presupposti e
le condizioni di cui all'art. 1, ad escutere la garanzia finanziaria con le
modalita' previste dal citato schema allegato sotto la lettera «A».
Art. 3.
Ammontare della garanzia
1. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, del presente
decreto, in base alle classi d'iscrizione all'albo di cui all'art. 9, comma 4,
del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, l'ammontare della garanzia
fidejussoria e' fissato nei seguenti valori:
=====================================================================
Classe | Importo
=====================================================================
Classe a).... |....Euro 1.000.000;
Classe b).... |....Euro 500.000;
Classe c).... |....Euro 250.000;
Classe d).... |....Euro 90.000;
Classe e).... |....Euro 30.000.
2. Il mutamento di classe
comporta l'obbligo di adeguamento degli importi di cui al comma 1.
Art. 4.
Registrazione EMAS
1. Alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento
93/1836/CEE e successive modificazioni ed integrazioni si applica il trenta per
cento degli importi di cui al precedente articolo.
Art. 5.
Obbligo di iscrizione
1. Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997,
tutte le imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei siti sono
tenute ad iscriversi all'albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto e delle delibere del Comitato nazionale dell'albo riguardanti i
criteri, le modalita' e i termini per la dimostrazione dell'idoneita' tecnica e
della capacita' finanziaria.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 5 luglio 2005
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,
registro n. 9, foglio n. 10
Allegato A
FIDEJUSSIONE PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO L'ATTIVITA' DI BONIFICA DEI SITI
Premesso:
1) che l'impresa (ditta) ...., con sede in ...., codice fiscale n. ........
intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attivita' di bonifica
dei siti nell'ambito della classe ...., di cui all'art. 3 del decreto del
Ministro dell'ambiente ....;
2) che detta attivita' e' subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria
idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di
smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale,
realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, nonche' l'eventuale
risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi dell'art. 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, in conseguenza della attivita' svolta;
Cio' premesso:
la societa' .... abilitata al rilascio di cauzione o autorizzat all'esercizio
del ramo cauzione, e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno
1992, n. 348, con sede in ...., codice fiscale n. ...... alle condizioni che
seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile,
si costituisce fidejussore dell'impresa .... e dei suoi obbligati solidali ai
sensi di legge, la quale accetta per se' e per i propri
successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le
obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore del Ministero
dell'ambiente, Roma, codice fiscale n. 97047140583 fino a concorrenza
dell'importo massimo complessivo di .... (euro ...... ), secondo quanto previsto
per la categoria ....classe ......., di appartenenza della impresa medesima ai
sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'ambiente ...., a
garanzia delle somme dovute per:
a) operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti;
b) bonifica;
c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle
eventuali misure di sicurezza;
d) risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'art. 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora gli interventi di cui alle lettere
precedenti siano conseguenti all'attivita' di bonifica dei siti svolta
dall'impresa
nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti.
CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA SOCIETA' E IL MINISTERO
Art. 1.
Delimitazione della garanzia
La societa' garantisce al Ministero, fino a concorrenza dell'importo massimo
complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati
solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per
la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali
operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, messa in sicurezza, bonifica,
ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle
eventuali misure di sicurezza, nonche' all'eventuale risarcimento degli
ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n.
349, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di
efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e
determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi
verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni
e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici anche di
controllo in riferimento allo svolgimento dell'attivita' di bonifica dei siti di
cui in premessa.
Art. 2.
Efficacia della garanzia
La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di
iscrizione nell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti.
La competente sezione regionale dell'albo comunichera' tempestivamente alla
societa' e al Ministero ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia
dell'iscrizione o di cancellazione dall'albo.
Art. 3.
Durata della fidejussione
La presente garanzia ha validita' pari a cinque anni o inferiore nel caso di
cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa nell'albo nazionale delle
imprese effettuano la gestione dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo
di due anni, nel corso del quale il Ministero puo' avvalersi della garanzia
limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di
cui all'art. 2. Il presente contratto non puo' intendersi tacitamente rinnovato
in sede di revisione quinquennale dell'albo.
Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente
con contemporanea definitiva liberazione della societa', anche qualora la
presente fidejussione non venga restituita alla societa' stessa.
Art. 4.
Facolta' di recesso
La societa' puo' recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto
della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla
comunicazione alla competente sezione regionale dell'albo, al Ministero e
all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel
periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero
puo' avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validita' di quanto disposto
dal precedente art. 3.
Art. 5.
Pagamento del premio
Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da
parte dell'impresa nonche' altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la
societa' e l'impresa non potranno essere opposti al Ministero.
Art. 6.
Avviso di sinistro - Pagamento
Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della
garanzia e l'impresa non abbia gia' adempiuto a quanto da essa dovuto, la
competente sezione regionale dell'albo, con richiesta motivata inviata anche
all'impresa, invitera' la societa' a versare al Ministero dell'ambiente la somma
dovuta ai sensi dell'art. 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo
dell'importo garantito:
a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei
rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle
aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, la societa'
provvedera' al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta
senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'impresa che nulla potra'
eccepire al riguardo;
b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi
dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la societa' provvedera' al
pagamento a seguito di sentenza esecutiva.
Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto
all'art. 9.
Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla societa'
risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
Dopo ogni pagamento effettuato dalla societa' l'importo garantito si riduce
automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla societa'
stessa.
Art. 7.
Rinuncia alla preventiva escussione
La societa' non godra' del beneficio della preventiva escussione
dell'impresa, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.
Art. 8.
Surrogazione
La societa' e' surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in
tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi
causa a qualsiasi titolo.
Il Ministero facilitera' le azioni di recupero fornendo alla societa' tutti gli
elementi utili in suo possesso.
Art. 9.
Forma della comunicazione alla societa'
Tutte le comunicazioni e notifiche alla societa' dipendenti dalla presente
garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera
raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dalla premessa.
Art. 10.
Foro competente
In caso di controversia tra la societa' e il Ministero, il foro competente
e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 del codice di procedura civile.