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Legge 12 luglio 2005, n. 130
Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
(GU n. 161 del 13-7-2005- Suppl. Ordinario n.120)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione all'adesione
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al Protocollo
del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo
complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati
dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1,
di seguito denominato «Protocollo», a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformita' a quanto dispostodall'articolo 21, paragrafo 2, del
Protocollo stesso.
Art. 3.
Adempimenti dei destinatari di idrocarburi e del Ministero delle attivita'
produttive
1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi imposti dagli articoli 12,
paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, del Protocollo, si applicano le disposizioni
degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio
1978, n. 504.
2. Il Ministero delle attivita' produttive trasmette le informazioni previste
dall'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del
1978 anche al direttore del Fondo complementare di cui all'articolo 1.
Art. 4.
Competenze giurisdizionali
1. Le cause promosse per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi
nei confronti del Fondo complementare sono di competenza del tribunale nella cui
circoscrizione si e' verificato l'inquinamento. Nell'ipotesi di inquinamento di
acque territoriali o di luoghi appartenenti alla circoscrizione di piu'
tribunali e' competente il tribunale preventivamente adito.
Art. 5.
Sanzioni pecuniarie
1. In caso di mancato pagamento del contributo dovuto al Fondo complementare
entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'importo da versare, come
determinato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo, si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'importo insoluto,
aumentabile fino al triplo nei casi di particolare gravita'.
2. Alla violazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni stabilite
dall'articolo 12, commi dal quarto al nono, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 maggio 1978, n. 504.
Art. 6.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «convenzione sulla responsabilita' civile» e: «convenzione sul
Fondo per l'indennizzo», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: «Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992» e:
«Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992»;
b) il nono comma dell'articolo 12 e' sostituito dal seguente: «Per quanto non
previsto dai commi precedenti, si applicano gli articoli 6, 7, 14, 16, 17, 18 e
da 22 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
Art. 7.
Disposizione finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato omesso