Copyright © AmbienteDiritto
Testo coordinato del Decreto Legge 31 marzo 2005, n. 44
Testo del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 1° aprile 2005), coordinato con la legge di conversione 31 maggio 2005, n. 88 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti locali».
(GU n. 125 del 31-5-2005)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e
3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul teminale tra i segni (( .. )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Bilanci di previsione degli enti locali
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno
2005 da parte degli enti locali e' differito al 31 maggio 2005.
2. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e
della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate,
per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° marzo 2005, n. 26.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314
(Proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005,
n. 26, reca: «Art. 1 (Bilanci di previsione degli enti locali).
1. - (Omissis.).
1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e
della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per
l'anno 2005, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge
29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004,
n. 140.».
(( Art. 1-bis.
Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di limiti di spesa in
conto capitale per enti locali
1. Dopo il comma 26 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
inserito il seguente:
«26-bis. Gli enti locali che hanno registrato per l'esercizio 2004 un ammontare
di impegni di spesa in conto capitale superiore del 100 per cento al
corrispondente ammontare della spesa annua mediamente impegnata nel triennio
2001-2003 possono assumere impegni per spese in conto capitale per l'esercizio
2005 entro il limite rilevato per il 2004, incrementato del 2 per cento. Qualora
l'ente eserciti tale facolta', i limiti di spesa di cui al comma 22, lettera a),
si applicano alla spesa corrente e ai pagamenti per spese in conto capitale». ))
Riferimenti normativi:
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311, reca: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005».
(( Art. 1-ter.
Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di criteri per la
definizione dei limiti di spesa per enti locali
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 22, e'
inserito il seguente:
«22-bis. Limitatamente all'anno 2005, le disposizioni di cui ai commi 21 e 22
non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e alle unioni
di comuni, nonche' alle comunita' montane ed alle comunita' isolane con
popolazione fino a 50.000 abitanti».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 111 milioni di euro
per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto
1978, n. 468, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 30 dicembre
2004, n. 311.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 21, 22 e 22-bis, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«21. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni, le
province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonche' le
comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i principi recati dai
commi da 5 a 7, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 22 a
53, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
22. Per gli stessi fini di cui al comma 21: a) per l'anno 2005, il complesso
delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del
comma 24, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a
3.000 abitanti, per ciascuna comunita' montana con popolazione superiore a
10.000 abitanti non puo' essere superiore alla corrispondente spesa annua
mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata dell'11,5 per cento
limitatamente agli enti locali che nello stesso triennio hanno registrato una
spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe
demografica di appartenenza e incrementata del 10 per cento per i restanti enti
locali.
Per le comunita' isolane e le unioni di comuni di cui al comma 21 l'incremento
e' dell'11,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si
tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, e
per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe
demografica, si tiene conto della popolazione residente calcolata secondo i
criteri previsti dall'art. 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' stabilita la spesa media pro-capite per ciascuna delle classi
demografiche di seguito indicate:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000
kmq;
2) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a
3.000 kmq;
3) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a
3.000 kmq;
4) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore
a 3.000 kmq;
5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
13) comunita' montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000
abitanti;
14) comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
b) per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per
cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per
l'anno precedente in conformita' agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.
22-bis. Limitatamente all'anno 2005, le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 non
si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e alle unioni di
comuni, nonche' alle comunita' montane ed alle comunita' isolane con popolazione
fino a 50.000 abitanti.».
- Il testo dell'art. 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), reca:
«Art. 9-ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi
permanenti di natura corrente). - 1. Nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' istituito il «Fondo di
riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti
di natura corrente, di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni», il cui
ammontare e' annualmente determinato dalla legge finanziaria.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Ministro interessato, che ne da' contestuale
comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal
Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa
delle unita' previsionali di base degli stati di previsione delle
amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze
delle dotazioni delle unita' medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di
finanza pubblica.».
(( Art. 1-quater.
Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di calcolo del
complesso delle spese di regioni ed enti locali
1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la
lettera f), sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da
parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio
2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti
dall'amministrazione regionale.
f-ter) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori
bilancio;
f-quater) spese sostenute dai comuni per la bonifica di siti inquinati con
azione sostitutiva dei diretti responsabili».
2. In conseguenza dalla disposizione introdotta dal comma 1, il livello di spesa
per il 2003 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'incremento del 4,8
per cento ai sensi del comma 23 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' ridotto in misura pari ai trasferimenti di cui alla stessa disposizione.
))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 23 e 24, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, cosi' come modificato dalla presente legge:
«23 (Limiti alle spese per le regioni a statuto ordinario). - Per gli stessi
fini di cui al comma 21, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e
delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna
regione a statuto ordinario non puo' essere superiore al corrispondente
ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni
2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle
corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno
precedente in conformita' agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53. 24
(Calcolo del complesso delle spese). - Il complesso delle spese di cui ai commi
22 e 23 e' calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa,
quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la sanita' per le regioni che sono disciplinate dai commi da 164 a
188;
c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre
attivita' finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di
crediti;
d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate
in applicazione dei commi da 5 a 7;
e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria minorile;
f) spese per calamita' naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di
emergenza nonche' quelle sostenute dai comuni per il completamento
dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
Ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza.
«f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da
parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio
2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti
dall'amministrazione regionale».
f-ter) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori
bilancio;
f-quater) spese sostenute dai comuni per la bonifica di siti inquinati con
azione sostitutiva dei diretti responsabili.».
(( Art. 1-quinquies.
Disposizioni per la salvaguardia finanziaria dei comuni
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,
limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati
e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso
strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere,
mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un
unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita
catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli
elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le
speciali esigenze dell'attivita' industriale di cui al periodo precedente anche
se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti
locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di
riferimento. ))
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212
(Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), reca:
«Art. 1 (Principi generali). - 1. Le disposizioni della presente legge, in
attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono
principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o
modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria puo' essere disposta
soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le
disposizioni di interpretazione autentica.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla
presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i
rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da
essi emanati ai principi dettati dalla presente legge.».
- Il testo degli articoli 4 e 10 del del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.
652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249
(Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito
e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), reca:
«Art. 4. - Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni
stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali. Sono
considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti,
stabilmente assicurati al suolo.».
«Art. 10. - La rendita catastale delle unita' immobiliari costituite da opifici
ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n.
1231, costruiti per le speciali esigenze di una attivita' industriale o
commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze
suddette senza radicali trasformazioni, e' determinata con stima diretta per
ogni singola unita'.
Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unita'
immobiliari che non sono raggruppati in categorie e classi, per la singolarita'
delle loro caratteristiche.».
(( Art. 1-sexies.
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
in materia di contrazione di aperture di credito da parte degli enti locali
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali dicui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato: «testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000», sono apportate le eguenti
modifiche:
a) l'articolo 205-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 205-bis (Contrazione di aperture di credito). - 1. Gli enti locali sono
autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui
al presente articolo.
2. L'utilizzo del ricavato dell'operazione e' sottoposto alla disciplina di cui
all'articolo 204, comma 3.
3. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullita', essere
stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) la banca e' tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo
del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e
previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento
ai sensi dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a
disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel
termine massimo di tre anni, ferma restando la possibilita' per l'ente locale di
disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo
parziale;
b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi
erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a
cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data
dell'erogazione;
c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della
quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere
corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori
interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza
della prima rata;
e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario,
avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta
approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le
norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture
di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno.
4. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di
indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, nei termini e nelle modalita' previsti dal relativo regolamento di
attuazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1°
dicembre 2003, n. 389»; b) all'articolo 183, comma 5, dopo la lettera c) e'
inserita la seguente:
«c-bis) con aperture di credito si considerano impegnate all'atto della stipula
del contratto e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti,
definitivi o esecutivi finanziati»;
c) all'articolo 189, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche'
le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito»;
d) all'articolo 204, comma 1, dopo le parole: «prestiti obbligazionari
precedentemente emessi» sono inserite le seguenti: «, a quello delle aperture di
credito stipulate».
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 205-bis, comma 3, lettera f), del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal
comma 1, lettera a), del presente articolo, i criteri di determinazione della
misura massima del tasso applicabile all'apertura di credito sono individuati
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo
provvedimento sono approvati i modelli per la comunicazione delle
caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito. ))
Riferimenti normativi:
- Si riportano i testi degli articoli 183, 189 e 204 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali), cosi' come modificati dalla presente legge:
«Art. 183 (Impegno di spesa). - 1. L'impegno costituisce la prima fase del
procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente
perfezionata e' determinata la somma da pagare, determinato
il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle
previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilita' finanziaria accertata
ai sensi dell'art. 151.
2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la
necessita' di ulteriori atti, e' costituito impegno sui relativi stanziamenti
per le spese dovute:
a) per il trattamento economico tabellare gia' attribuito al personale
dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di
preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di
legge.
3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a
procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il
termine dell'esercizio non e' stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa
verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio
alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato
contabile di amministrazione di cui all'art. 186. Quando la prenotazione di
impegno e' riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio
e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e
conservano validita' gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara gia'
adottati.
4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno
assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei
seguenti modi:
a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate
in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o gia' concesso, e del
relativo prefinanziamento accertato in entrata;
b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in
corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;
c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in
corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
c-bis) con aperture di credito si considerano impegnate all'atto della stipula
del contratto e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti,
definitivi o esecutivi finanziati;
d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per
l'ammontare delle entrate accertate. Si considerano, altresi', impegnati gli
stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad
accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.
6. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi
nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese.
7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a
quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il
periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei
bilanci seguenti degli impegni relativi, rispettivamente, al periodo residuale
ed al periodo successivo.
8. Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in copia al servizio
finanziario dell'ente, nel termine e con le modalita' previste dal regolamento
di contabilita'.
9. Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita' con le quali i
responsabili dei servizi assumono atti di impegno. A tali atti, da definire
"determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la
cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via
preventiva, le procedure di cui all'art. 151, comma 4.».
«Art. 189 (Residui attivi). - 1. Costituiscono residui attivi le somme accertate
e non riscosse entro il termine dell'esercizio.
2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate
accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale
creditore della correlativa entrata nonche' le somme derivanti dalla
stipulazione di contratti di apertura di credito.
3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti
da mutui per i quali e' intervenuta la concessione definitiva da parte della
Cassa depositi e prestiti o degli istituti di previdenza ovvero la stipulazione
del contratto per i mutui concessi da altri istituti di credito.
4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il
termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle
previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della
gestione.»
«Art. 204 (Regole particolari per l'assunzione di mutui). 1. Oltre al rispetto
delle condizioni di cui all'art. 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se
l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente
contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello
delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate
ai sensi dell'art. 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto
interessi, non supera il 12 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli
delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene
prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai
primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa
riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del
bilancio di previsione.
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti,
dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullita',
essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e
condizioni:
a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai cinque anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1° gennaio dell'anno
successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza
dell'ammortamento puo' essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio
dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno,
puo' essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della
quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono
devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati
degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio
dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento
del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui
e' avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono
calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della
somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente
mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove
necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto
dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le
norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile
ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica con proprio decreto.
2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre
forme di indebitamento cui l'ente locale acceda.
3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti
giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori.
Ai relativi titoli di spesa e' data esecuzione dai tesorieri solo se corredati
di una dichiarazione dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette
modalita' di utilizzo.».
(( Art. 1-septies.
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in
materia di risanamento degli enti locali dissestati ed utilizzo delle
disponibilita' della massa attiva
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all'articolo 255, comma 5, secondo periodo, sono soppresse le seguenti
parole: «e dell'organo straordinario di liquidazione» e le parole: «per
necessita' emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della
massa passiva di cui all'articolo 256, nonche' nei casi di cui al comma 12 del
medesimo articolo 256» sono sostituite dalle seguenti: «per permettere all'ente
locale di realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto con
l'approvazione del rendiconto della gestione»;
b) all'articolo 268-bis:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione abbia approvato
il rendiconto senza che l'ente possa raggiungere un reale risanamento
finanziario, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale
interessato, dispone con proprio decreto, sentito il parere della Commissione
per la finanza e gli organici degli enti locali, la prosecuzione della procedura
del dissesto»;
2) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In casi
eccezionali, su richiesta motivata dell'ente, puo' essere consentita una
ulteriore proroga di un anno»;
3) al comma 5, dopo le parole: «Ai fini dei commi 1» e' inserita la seguente: «,
1-bis»;
c) all'articolo 268-ter, comma 4, primo periodo, le parole: «, che non abbiano
concluso la procedura di risanamento con la presentazione del rendiconto
consuntivo,» sono soppresse.
2. Sono fatti salvi, per la ripartizione relativa all'anno 2002 del fondo di cui
all'articolo 255 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
gli atti gia' acquisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 255, 268-bis e 268-ter del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 255 (Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento). -
1. Nell'ambito dei compiti di cui all'art. 252, comma 4, lettera b), l'organo
straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva,
costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da
riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da
altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del
patrimonio disponibile.
2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di
un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto
dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente
ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario
da parte del Ministero dell'interno.
3. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato, e' determinato sulla base
di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al comma 4.
4. Detto contributo e' pari a cinque volte un importo composto da una quota
fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente.
La quota fissa spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per lire
13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire
15.000.000, ai comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti per lire
18.000.000, ai comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire
20.000.000, ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per lire
22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per lire 25.000.000.
La quota per abitante e' pari a lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le
province.
5. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 e' finalizzato agli interventi a
favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le eventuali
disponibilita' residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi
erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4,
possono essere destinate su richiesta motivata dell'organo consiliare dell'ente
locale, secondo parametri e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi per permettere all'ente locale
di realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto con l'approvazione
del rendiconto della gestione. Il mutuo, da assumere con la Cassa depositi e
prestiti, e' autorizzato dal Ministero dell'interno, previo parere della
Commissione finanza ed organici degli enti locali. La priorita'
nell'assegnazione e' accordata agli enti locali che non hanno usufruito
dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4.
6. Per l'assunzione del mutuo concesso ai sensi del presente articolo agli enti
locali in stato di dissesto finanziario per il ripiano delle posizioni debitorie
non si applica il limite all'assunzione dei mutui di cui all'art. 204, comma 1.
7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti,
di cui all'art. 28, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi
mutui agli enti locali dissestati, puo' essere integrato, con le modalita' di
cui all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali
procedure di risanamento attivate rispetto a quelle gia' definite.
8. L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli
pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente,
nonche' all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso
la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge.
9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a
disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi
derivanti da alienazioni di beni, l'organo straordinario di liquidazione procede
alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini
dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni.
Ai fini dell'alienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a
societa' di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall'art. 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni ed integrazioni,
intendendosi attribuite all'organo straordinario di liquidazione le facolta' ivi
disciplinate. L'ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni
patrimoniali disponibili, e' tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie
liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio
carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo puo' essere assunto
con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui
all'art. 204, comma 1, e' elevato sino al 40 per cento.
10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei
residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui
passivi gia' attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative
spese.
11. Per il finanziamento delle passivita' l'ente locale puo' destinare quota
dell'avanzo di amministrazione non vincolato.
12. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente articolo
non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive
eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme.».
«Art. 268-bis (Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passivita). -
1. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere
entro i termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosita' degli
adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva
dei debiti pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco
dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura
anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto
gia' definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il
provvedimento fissa le modalita' della chiusura, tenuto conto del parere della
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.
1-bis. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione abbia approvato il
rendiconto senza che l'ente possa raggiungere un reale risanamento finanziario,
Il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato,
dispone con proprio decreto, sentito il parere della Commissione per la finanza
e gli organici degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto.
2. La prosecuzione della gestione e' affidata ad una apposita commissione,
nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno,
oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista dall'art.
268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa
passiva o venga accertata l'esistenza di ulteriori passivita' pregresse.
3. La commissione e' composta da tre membri e dura in carica un anno,
prorogabile per un altro anno. In casi eccezionali, su richiesta motivata
dell'ente, puo' essere consentita una ulteriore proroga di un anno. I componenti
sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata
esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito
prescritto, e' proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco
dell'ente locale interessato.
4. L'attivita' gestionale ed i poteri dell'organo previsto dal comma 2 sono
regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII. Il compenso spettante
ai commissari e' definito con decreto del Ministro dell'interno ed e'
corrisposto con onere a carico della procedura anticipata di cui al comma 1.
5. Ai fini dei commi 1, 1-bis e 2 l'ente locale dissestato accantona apposita
somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, nei bilanci
annuale e pluriennale. La somma e' resa congrua ogni anno con apposita delibera
dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e
pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione per la finanza e gli
organici degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro
dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i debiti
pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere della
predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto.
Art. 268-ter (Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'art.
268-bis). - 1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria
prevista nell'art. 268-bis vanno presi in conto, nella prosecuzione della
gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di
gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente all'ipotesi di
bilancio riequilibrato, anche se accertati sucessivamente allo svolgimento della
procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva. Questi debiti debbono
comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso art.
268-bis, nella misura che con la stessa procedura e' definita.
2. Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi dell'art.
268-bis, comma 5, non e' consentito procedere all'assegnazione, a seguito di
procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori per ciascun anno rispetto a
quelle che risultano dall'applicazione del citato comma 5.
3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell'art. 268-bis, comma 5,
nelle more della definizione dei provvedimenti previsti nel predetto articolo,
per gli enti che si avvalgono di tale procedura o che comunque rientrano nella
disciplina del comma 2 del medesimo articolo, non sono ammesse procedure di
esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullita', riferite a debiti
risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno
precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Il divieto vale fino
al compimento della procedura di cui al comma 5 del citato art. 268-bis e
comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministro dell'interno di cui
allo stesso art. 268-bis, comma 5, terzo periodo.
4. E' consentito in via straordinaria agli enti locali gia' dissestati di
accedere alla procedura di cui all'art. 268-bis ove risulti l'insorgenza di
maggiori debiti riferiti ad atti o fatti di gestione avvenuti entro il 31
dicembre dell'anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato, tenuto conto
anche di interessi, rivalutazioni e spese legali. A tal fine i consigli degli
enti interessati formulano al Ministero dell'interno documentata richiesta in
cui, su conforme parere del responsabile del servizio finanziario e dell'organo
di revisione, e' dato atto del fatto che non sussistono mezzi sufficienti a far
fronte all'evenienza. Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle
norme di cui all'art. 268-bis, quelle contenute nel presente articolo.».
(( Art. 1-octies.
Anticipazioni a favore di enti locali in condizioni di difficolta'
1. In deroga alla normativa vigente, a favore dei comuni i cui organi consiliari
sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, e su richiesta della commissione straordinaria
nominata ai sensi dell'articolo 144 del citato testo unico, il Ministero
dell'interno provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali
correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF
spettanti per l'anno 2005. ))
Riferimenti normativi:
- Il testo degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), reca:
«Art. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a
fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso). - 1. Fuori dei
casi previsti dall'art. 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti
quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'art. 59, comma
7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori
con la criminalita' organizzata o su forme di condizionamento degli
amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi
elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali,
nonche' il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che
risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della
sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale
comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente
della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente
disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli
organi predetti, nonche' di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche
ricoperte.
2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri
e' trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed e'
contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento e' avviato dal prefetto
della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi
eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi
dell'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e
successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto
degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente
procedimento penale, il prefetto puo' richiedere preventivamente informazioni al
procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene
debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a
diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi
eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al
fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare
funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento, con
allegata la relazione del Ministro, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata
dello scioglimento a norma del comma 3 e' adottato non oltre il cinquantesimo
giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al
rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalita' stabilite dal
comma 2 del presente articolo.
5. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il prefetto, in attesa del
decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da
ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione
dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non puo' eccedere la
durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre
dalla data del provvedimento di sospensione.
6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente
articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorche'
ricorrano le situazioni previste dall'art. 141.»
«Art. 144 (Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio). -
1. Con il decreto di scioglimento di cui all'art. 143 e' nominata una
commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le
attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione e'
composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in
quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in
quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo
turno elettorale utile.
2. Presso il Ministero dell'interno e' istituito, con personale della
amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle
commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione
ordinaria.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalita' di
organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l'esercizio
delle attribuzioni ad essa conferite, le modalita' di pubblicizzazione degli
atti adottati dalla commissione stessa, nonche' le modalita' di organizzazione e
funzionamento del comitato di cui al comma 2.».
(( Art. 1-novies.
Modifiche all'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente
1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n.
1228, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
«Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 12, e'
istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi
(INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico,
da tutti i comuni.
L'INA promuove la circolarita' delle informazioni anagrafiche essenziali al fine
di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la
disponibilita', in tempo reale, dei dati relativi alle generalita' delle persone
residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale,
dall'Agenzia delle entrate.
Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante
per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), e' adottato il regolamento dell'INA. Il regolamento disciplina le
modalita' di aggiornamento dell'INA da parte dei comuni e le modalita' per
l'accesso da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali al medesimo
INA, per assicurare la piena operativita». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e
successive modificazioni (Ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente), cosi come modificato dal presente articolo:
«Art. 1. - 1. In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione
residente. Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le
posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che
hanno fissato nel Comune la residenza, nonche' le posizioni relative alle
persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio,
in conformita' del regolamento per l'esecuzione della presente legge. Gli atti
anagrafici sono atti pubblici. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di
cui all'art. 12, e' istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice
nazionale delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite
collegamento informatico, da tutti i comuni. L'INA promuove la circolarita'
delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle
amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilita', in
tempo reale, dei dati relativi alle generalita' delle persone residenti in
Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia
delle entrate.
Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante
per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), e' adottato il regolamento dell'INA. Il regolamento disciplina le
modalita' di aggiornamento dell'INA da parte dei comuni e le modalita' per
l'accesso da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali al medesimo
INA, per assicurare la piena operativita'.».
(( Art. 1-decies.
Fondo per la compensazione delle minori entrate derivanti agli enti locali dagli
eventi sismici del 31 ottobre 2002
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, per l'anno
2005, il Fondo per la compensazione delle minori entrate derivanti agli enti
locali dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, con una dotazione di 1 milione
di euro per l'anno 2005.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, le disponibilita' del fondo di cui al comma 1 sono
ripartite, a titolo di anticipazione, tra i comuni interessati dagli eventi
sismici di cui al medesimo comma, in misura corrispondente ai minori introiti
relativi ai tributi alla TARSU e all'ICI, registrati dagli stessi comuni negli
anni 2003, 2004 e 2005.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Art. 2.
Conguagli sui proventi dell'addizionale sui consumi di energia elettrica
1. Il recupero a valere sui trasferimenti erariali delle maggiori somme
corrisposte in via presuntiva ai comuni dal Ministero dell'interno per gli anni
2004 e precedenti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133,
e' effettuato, a decorrere dall'anno 2005, per cinque esercizi finanziari
(( e per otto esercizi finanziari per i comuni con popolazione inferiore ai
5.000 abitanti. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133
(Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
fiscale):
«Art. 10 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale). - 1. Il Governo e'
delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto il
finanziamento delle regioni a statuto ordinario e l'adozione di meccanismi
perequativi interregionali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a favore delle regioni a
statuto ordinario, ad esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel
settore delle calamita' naturali, nonche' di quelli a specifica destinazione per
i quali sussista un rilevante interesse nazionale; sono in ogni caso ricompresi
tra i trasferimenti soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto
pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della spesa
sanitaria corrente; quest'ultima e' computata al netto delle somme vincolate da
accordi internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle attivita'
degli istituti di ricerca scientifica e sperimentale e delle iniziative previste
da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi
speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale per ricerche e
sperimentazioni attinenti alla gestione dei servizi e alle tecnologie e
biotecnologie sanitarie, in misura non inferiore alla relativa spesa storica.
Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 121 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, sono determinati, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, i criteri per il raccordo dell'attivita' degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico con la programmazione regionale, nonche' le
modalita' per il finanziamento delle attivita' assistenziali;
b) sostituzione dei trasferimenti di cui alla lettera a) e di quelli connessi al
conferimento di funzioni alle regioni di cui al capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59, mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale regionale all'IRPEF, con riduzione delle aliquote erariali in
modo tale da mantenere il gettito complessivo dell'IRPEF inalterato; aumento
dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale non
potra' comunque essere superiore a 450 lire al litro; istituzione di una
compartecipazione all'IVA, in misura non inferiore al 20 per cento del gettito
IVA complessivo. Le assegnazioni alle regioni del gettito delle
compartecipazioni, al netto di quanto destinato al fondo perequativo di cui alla
lettera e), avvengono con riferimento a dati indicativi delle rispettive basi
imponibili regionali;
c) determinazione delle esatte misure delle aliquote di cui alla lettera b) in
modo tale da assicurare, tenuto conto della regolazione delle quote riversate
allo Stato ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, la copertura complessiva dei trasferimenti aboliti;
d) previsione di meccanismi perequativi in funzione della capacita' fiscale
relativa ai principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonche'
della capacita' di recupero dell'evasione fiscale e dei fabbisogni sanitari;
previsione, inoltre, di un eventuale periodo transitorio, non superiore ad un
triennio, nel quale la perequazione possa essere effettuata anche in funzione
della spesa storica; cio' al fine di consentire a tutte le regioni a statuto
ordinario di svolgere le proprie funzioni e di erogare i servizi di loro
competenza a livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale,
tenendo conto delle capacita' fiscali insufficienti a far conseguire tali
condizioni e della esigenza di superare gli squilibri socio-economici
territoriali;
e) previsione di istituire un fondo perequativo nazionale finanziato attingendo
alla compartecipazione all'IVA di cui alla lettera b), ed eventualmente
destinando a questa finalizzazione anche quota parte dell'aliquota della
compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui alla medesima lettera b);
f) revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali in funzione
delle esigenze di perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e
alla capacita' fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione all'IRPEF non
facoltativa. La perequazione deve basarsi su quote capitarie definite in
relazione alle caratteristiche territoriali, demografiche e infrastrutturali,
nonche' alle situazioni economiche e sociali e puo' essere effettuata, per un
periodo transitorio, anche in funzione dei trasferimenti storici;
g) previsione di un periodo transitorio non superiore al triennio nel quale
ciascuna regione e' vincolata ad impegnare, per l'erogazione delle prestazioni
del Servizio sanitario nazionale, una spesa definita in funzione della quota
capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale; la rimozione del vincolo e'
comunque coordinata con l'attivazione del sistema di controllo di cui alla
lettera
i); gli eventuali risparmi di spesa sanitaria rimangono attribuiti in ogni caso
alla regione che li ha ottenuti;
h) estensione dei meccanismi di finanziamento di cui alla lettera b) alla
copertura degli oneri per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti
alle regioni, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esito del
procedimento di identificazione delle risorse di cui all'art. 7 della predetta
legge n. 59 del 1997, tenuto conto dei criteri definiti nelle lettere
precedenti, nonche' dei criteri previsti dall'art. 48, comma 11, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, in quanto applicabile;
i) previsione di procedure di monitoraggio e di verifica dell'assistenza
sanitaria erogata, in base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi,
nonche' di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche
condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti perequativi e delle
compartecipazioni; razionalizzazione della normativa e delle procedure vigenti
in ordine ai fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare riguardo
alla spesa del personale, al fine di rendere trasparenti le responsabilita'
delle decisioni di spesa per ciascun livello di Governo;
l) previsione di una revisione organica del trattamento e del regime fiscale
attualmente vigente per i contributi volontari e contrattuali di assistenza
sanitaria versati ad enti o casse, al fine di:
1) riconoscere un trattamento fiscale di prevalente agevolazione in favore dei
fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, come disciplinati dalle
disposizioni attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419;
2) assicurare la parita' di trattamento fiscale tra i fondi diversi da quelli di
cui al numero 1);
3) garantire l'invarianza complessiva del gettito ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche;
m) coordinamento della disciplina da emanare con quella attualmente vigente in
materia per le regioni a statuto speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti
previste dagli statuti di autonomia;
n) estensione anche alle regioni della possibilita' di partecipare alle
attivita' di accertamento dei tributi erariali, in analogia a quanto gia'
previsto per i comuni dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600;
o) abolizione della compartecipazione dei comuni e delle province al gettito
dell'IRAP di cui all'art. 27, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e conseguente rideterminazione dei trasferimenti erariali
alle regioni, alle province e ai comuni in modo da garantire la neutralita'
finanziaria per i suddetti enti e la copertura degli oneri di cui all'art. 1-bis
del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 gennaio 1997, n. 5. Ai fini della suddetta rideterminazione si fa
riferimento alla compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998;
p) previa verifica della compatibilita' con la normativa comunitaria, facolta'
per le regioni a statuto ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa
sulle benzine, nei limiti della quota assegnata alle stesse regioni, anche in
maniera differenziata per singoli comuni, in ragione della distanza dal confine
nazionale. Previsione di misure di compartecipazione regionale all'eventuale
aumento del gettito della quota statale dell'accisa sulle benzine accertato
nelle regioni per effetto della prevista riduzione della quota regionale;
q) definizione delle modalita' attraverso le quali le regioni e gli enti locali
siano coinvolti nella predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega
di cui al presente comma;
r) previsione, anche in attuazione delle norme vigenti, di misure idonee al
conseguimento dei seguenti principi e obiettivi:
1) le misure organiche e strutturali corrispondano alle accresciute esigenze
conseguenti ai conferimenti operati con i decreti legislativi attuativi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
2) le regioni siano coinvolte nel processo di individuazione di conseguenti
trasferimenti erariali da sopprimere e sostituire con il gettito di
compartecipazione di tributi erariali e di predisposizione della relativa
disciplina.
2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato e per i bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario,
deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto
di stabilita' interno di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere
coerente con i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 30 novembre
1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento con i predetti obiettivi, principi
e criteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e nel rispetto delle procedure,
dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998,
con uno o piu' decreti legislativi possono essere emanate disposizioni
correttive e integrative.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al
Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
permanenti, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, almeno
sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le
Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro
due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate,
con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
4. All'art. 17, comma 6, lettera b), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato
dall'art. 4, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole:
"ad eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali
ed alberghiere" sono soppresse.
5. All'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) sostituisce il comma 1 dell'art. 4, decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332;
b) il comma 2 e' abrogato.
6. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo
sui cambiamenti climatici, adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di
autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni
e' esclusa dall'applicazione delle addizionali erariali di cui al comma 5. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 26 miliardi per
ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede, quanto a lire 6 miliardi mediante
le maggiori entrate derivanti dal comma 5, e per la parte restante mediante
utilizzazione delle risorse di cui all'art. 8, comma 10, lettera f), della legge
23 dicembre 1998, n. 448.
7. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non
superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non e' soggetto agli obblighi di
cui all'art. 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in
conto scambio, non e' sottoposta all'imposta erariale ed alle relative
addizionali sull'energia elettrica. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
stabilisce le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica fornita dal
distributore all'esercente dell'impianto.
8. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre l995, n. 504,
all'art. 52, comma 5, lettera a), le parole: "e sempreche' non cedano l'energia
elettrica prodotta alla rete pubblica" sono soppresse.
9. Sostituisce il comma 2 dell'art. 6, decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,
riportato alla voce Finanza locale.
10. Nel comma 7 dell'art. 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole:
"affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale e restano
acquisite all'erario" sono sostituite dalle seguenti: "sono versate direttamente
ai comuni".
11. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior
gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh
dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui
la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero
ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione
dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione
obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono variati in diminuzione o in
aumento in misura pari alla somma del maggior gettito derivante
dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 2
dell'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9
del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di
cui al comma 10 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante
dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei
luoghi diversi dalle abitazioni.
12. L'ente liquidatore e' tenuto a garantire agli enti locali interessati il
diritto di verificare, mediante l'accesso alle relative informazioni, la
procedura di accertamento e liquidazione delle addizionali di loro competenza
sui consumi di energia elettrica.
13. Le operazioni di conferimento d'azienda o di rami d'azienda poste in essere
in esecuzione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e ogni altra operazione
della medesima natura concernente il riassetto del settore elettrico nazionale
prevista da tale normativa, non si considerano atti di alienazione ai fini
dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili e si applicano ad esse le
disposizioni dell'art. 3, secondo comma, secondo periodo, e dell'art. 6, settimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e
successive modificazioni.
14. Al comma 149, lettera d) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
il numero 3) e' abrogato.
15. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si applicano a partire dal 1°
gennaio 2000.
16. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica consumata dalle imprese di
autoproduzione si applicano, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali
erariali:
a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza
impegnata fino a 30 kW: 7 lire;
b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza
impegnata oltre 30 kW e fino a 3000 kW: 10,5 lire;
c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza
impegnata oltre 3000 kW: 4 lire.
17. L'art. 60 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, si interpreta nel senso che, relativamente alle esenzioni di cui
all'art. 52, comma 2, dello stesso testo unico, previste per l'imposta di
consumo sull'energia elettrica, resta ferma la loro non applicabilita' alle
addizionali comunali, provinciali ed erariali all'imposta di consumo
sull'energia elettrica, come stabilito dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge
28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
1989, n. 20, in tema di addizionali comunali e provinciali all'imposta di
consumo sull'energia elettrica, e dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 30
settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
1989, n. 384, in tema di addizionali erariali all'imposta di consumo
sull'energia elettrica.
18. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5 dell'art. 3 sono soppresse le parole: "e, qualora non modificate
entro il suddetto termine, si intendano prorogate di anno in anno";
b) al comma 1 dell'art. 37 sono soppresse le parole da: ", nel limite della
variazione percentuale» fino alla fine del comma.".
Art. 3.
Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna
(( 1. Le spese di funzionamento dell'Ufficio di piano per la salvaguardia di
Venezia e della sua laguna, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 marzo 2001 e costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 13 febbraio 2004, istituito fino al 31 dicembre 2018 sono determinate,
anche in deroga ad ogni altra disposizione, con decreto del Presidente del
Consigliodei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel limite massimo di
500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005 fino all'anno 2018;
1-bis. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
delle politiche agricole e forestali.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001 (Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 145 del 25 giugno 2001), reca:
«La ripartizione ed il trasferimento alle regioni e agli enti locali delle
risorse finanziarie di cui all'art. 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, in materia di polizia amministrativa».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 2004
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 45 del 24 febbraio
2004), reca: «La proroga dello stato di emergenza determinatosi nel settore del
traffico e della mobilita' nella localita' di Mestre - comune di Venezia».
(( Art. 3-bis.
Capacita' dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3
e' sostituito dal seguente:
«3. L'ente locale nei cui confronti e' proposto il ricorso puo' stare in
giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti
locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione
organizzativa in cui e' collocato detto ufficio».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 11, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), cosi come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Capacita' di stare in giudizio). - 1. Le parti diverse da quelle
indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore
generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o
affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza
pubblica, puo' risultare anche da scrittura privata non autenticata.
2. L'ufficio del Ministero delle finanze nei cui confronti e' proposto il
ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della
direzione regionale o compartimentale ad esso
sovraordinata.
3. L'ente locale nei cui confronti e' proposto il ricorso puo' stare in giudizio
anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali
privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa
in cui e' collocato detto ufficio.».
(( Art. 3-ter.
Modifica della legge 20 luglio 2004, n. 215 in materia di incompatibilita'
1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo
le parole: «dal mandato parlamentare», sono inserite le seguenti: «, di
amministratore di enti locali, come definito dall'articolo 77, comma 2, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, (Norme in
materia di risoluzione dei conflitti di interessi), cosi come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Incompatibilita). - 1. Il titolare di cariche di governo, nello
svolgimento del proprio incarico, non puo':
a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare, di
amministratore di enti locali, come definito dall'art. 77, comma 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da quelli previsti
dall'art. 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche
di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60;
b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in
enti di diritto pubblico, anche economici;
c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate
ovvero esercitare compiti di gestione in societa' aventi fini di lucro o in
attivita' di rilievo imprenditoriale;
d) esercitare attivita' professionali o di lavoro autonomo in materie connesse
con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di
soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attivita' il titolare di cariche
di governo puo' percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima
dell'assunzione della carica; inoltre, non puo' ricoprire cariche o uffici, o
svolgere altre funzioni comunque denominate, ne' compiere atti di gestione in
associazioni o societa' tra professionisti;
e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;
f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.
2. L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o piu' institori ai sensi
degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.
3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla data del
giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque
dall'effettiva assunzione della carica; da essi non puo' derivare, per tutta la
durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per
il titolare. Le attivita' di cui al comma 1 sono vietate anche quando siano
esercitate all'estero.
4. L'incompatibilita' prevista dalla disposizione di cui alla lettera d) del
comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo all'esercizio della
professione e come tale e' soggetta alla disciplina dettata dall'ordinamento
professionale di appartenenza.
L'incompatibilita' prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d)
del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei
confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonche' di societa'
aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la
carica ricoperta.
5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga
posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme,
con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva assunzione
della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i
periodi trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o
di fuori ruolo non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla
progressione di carriera.».
(( Art. 3-quater.
Deroga all'articolo 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
1. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, appartenenti a regioni
diverse, posti in posizione di confine, che condividono analoghe condizioni
territoriali, ricompresi in sezioni regionali diverse dell'Agenzia autonoma per
la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, per assicurare e
garantire lo svolgimento delle mansioni delle segreterie comunali nel rispetto
dei criteri di economicita', efficienza ed efficacia, possono, a condizione che
non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito
di piu' ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare
convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale
o aderire a convenzioni gia' in atto. ))
(( Art. 3-quinquies.
Copertura finanziaria degli oneri relativi a spese sostenute dai comuni per gli
interventi di bonifica di siti inquinati.
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite lemodalita' attuative per la fruizione, da
parte degli enti locali, dell'esclusione di cui alla lettera f-quater) del comma
24 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, introdotta
dall'articolo 1-quater del presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della citata lettera f-quater) del comma
24 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 si provvede, per l'anno 2005, a
valere sulle risorse di cui al comma 27 dell'articolo 1 della medesima legge, e,
nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i predetti anni
dellostanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio. ))
Riferimenti normativi:
- Per il comma 24 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1-quater.
- Si riporta il testo del comma 27 dell'art. 1 della citata legge n. 311 del
2004:
«27. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di
spesa stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico di un
apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e
prestiti Spa. Il fondo e' dotato per l'anno 2005 di euro 250 milioni. Le
anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i
relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai
commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 del Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro,
sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla
Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo
indicazioni e priorita' fissate dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE).
Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro
il 30 aprile 2005, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad
esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonche' le scadenze di pagamento
e le coordinate dei soggetti beneficiari.».
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle camere per la conversione in legge.