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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2005

 

Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli interventi volti alla definitiva bonifica del relitto principale della VLCC Haven. (Ordinanza n. 3488).

 

(GU n. 13 del 17-1-2006)



 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Considerato che la mattina dell'11 aprile del 1991, a seguito di una serie di esplosioni, e' affondata a circa quattro miglia dal porto petroli di Genova Voltri la petroliera VLCC Haven, nave cisterna di grandissime dimensioni adibita al trasporto di greggio, provocando il piu' grave fenomeno di inquinamento da idrocarburi mai avvenuto nel Mediterraneo, interessando in modo particolare le acque marine ed i fondali della costa ligure da Genova a Savona;
Considerato, inoltre, che al momento del suddetto disastro ambientale nelle cisterne della super petroliera Haven erano stivate circa 144 mila tonnellate di petrolio greggio Heavy Iranian Oil, oltre al combustibile (fuel oil e diesel per un totale di circa 9.200 tonnellate) occorrente per la propulsione della nave e all'olio lubrificante (piu' di 230 tonnellate);
Considerato, altresi', che successivamente all'affondamento della Haven, il relitto principale e' stato oggetto di numerosi accertamenti che hanno constatato importanti danni strutturali del relitto prodotti dalle esplosioni e dalle deformazioni termoplastiche conseguenti all'incendio, nonche' dagli effetti corrosivi dovuti alla lunga permanenza in mare, ed oggetto di interventi di bonifica che hanno, solo in parte, consentito il recupero del cospicuo quantitativo di idrocarburi presente per la quasi totalita' entro le strutture del cassero di poppa;
Tenuto conto che dai predetti accertamenti sono emersi elementi che attestano la persistenza di alcuni effetti nocivi, derivanti dalla presenza di notevoli quantita' di idrocarburi tuttora all'interno del relitto principale e di migliaia di tonnellate di catrame depositate sul fondale marino, in grado di provocare, laddove non si intervenga con una puntuale e definitiva attivita' di bonifica, gravissimi danni all'ambiente circostante con inevitabili ricadute per l'economia della zona dovute al grave pregiudizio per le attivita' turistiche dell'area;
Tenuto conto, pertanto, della necessita' di procedere sollecitamente alle occorrenti attivita' di bonifica del relitto principale Haven, al fine di evitare il peggioramento delle condizioni ambientali dovute al costante rilascio di sostanze che producono emissioni inquinanti nel mare circostante;
Ritenuto che dalle ispezioni, dai controlli e dalle verifiche eseguite sul relitto sono stati individuati come obiettivi generali della bonifica la totale eliminazione delle circa 102 tonnellate di idrocarburi cosiddetti «migranti» presenti nel relitto Haven in forma fluida, con successivo trasporto e smaltimento degli idrocarburi recuperati;
Considerata la quantita' di idrocarburi coinvolta, le peculiari caratteristiche dell'ambiente marino inquinato e l'importanza sociale ed economica del contesto, che inducono a ritenere tale evento per molti aspetti senza precedenti conferendo al fenomeno una rilevanza tale da legittimare interventi fortemente impegnativi, in relazione alle risorse finanziarie occorrenti ed alle complessita' delle problematiche ivi connesse;
Ravvisata, quindi, la necessita' di adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o eventuali danni a persone o a cose, ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992;
Vista la legge 16 luglio 1998, n. 239, che all'art. 5, prevede che le risorse rivenienti dalla definizione stragiudiziale delle vertenze con gli Assicuratori della Haven ed il Fondo Internazionale di Compensazione (IOCPF), siano destinati, in via prioritaria, alle residue spese relative agli interventi effettuati in occasione dell'affondamento della motocisterna Haven, avvenuto l'11 aprile 1991, nonche' ai connessi oneri per interessi e rivalutazione monetaria, e ad interventi di riqualificazione ambientale del tratto di mare e di costa maggiormente colpiti dalle conseguenze dannose del sinistro;
Vista la Convenzione sottoscritta il 15 novembre 1999 tra il Ministero dell'ambiente, la regione Liguria e l'Istituto centrale di ricerca applicata al mare (ICRAM) per la realizzazione di interventi di bonifica del tratto di mare a suo tempo interessato dallo sversamento di idrocarburi conseguente all'affondamento della motonave Haven;
Visto che l'art. 2, comma 1, della citata Convenzione prevede che il Ministero dell'ambiente trasferisca alla regione Liguria la somma di lire 32 miliardi per l'esecuzione degli interventi di bonifica, a gravare sui fondi rivenienti dalla suddetta definizione stragiudiziale delle controversie;
Visto il Piano degli interventi di bonifica elaborato dall'ICRAM che forma parte integrante e sostanziale della predetta Convenzione;
Visto, inoltre, l'Accordo di Programma stipulato il 4 dicembre 1999, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione Liguria, le province ed i comuni costieri del tratto di costa da Arenano ad Albissola Marina, a seguito del quale tra gli interventi da effettuare vi e' anche quello finalizzato al miglioramento della qualita' delle acque costiere dei comuni di Arenano e Cogoleto, attraverso la realizzazione di un impianto di
depurazione di acque reflue urbane;
Visto, infine, l'atto d'intesa sottoscritto il 28 marzo 2003 tra la regione Liguria, la provincia di Genova, ed i comuni di Genova, Arenano e Cogoleto;
Ritenuto che le attivita' finalizzate alla bonifica definitiva del relitto principale della Haven, nonche' alla relativa riqualificazione ambientale del tratto costiero coinvolto, sono divenute oramai improcrastinabili in quanto, sebbene non siano esattamente prevedibili i tempi e le modalita' occorrenti per consentire la fuoriuscita del greggio, nafta, gasolio ed olio ancora contenuti all'interno del relitto, potrebbe verificarsi, a seguito del costante processo corrosivo delle strutture metalliche del relitto, il totale collasso strutturale con il conseguente rilascio delle sostanze nocive contenute al suo interno;
Vista la nota del 3 ottobre 2005 del Presidente della regione Liguria;
Visto l'esito della riunione tenutasi presso la regione Liguria in data 3 novembre 2005;
Acquisita l'intesa della regione Liguria;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' nominato Commissario delegato, e dispone, in termini di somma urgenza, per la realizzazione di tutti gli interventi finalizzati al compimento delle attivita' di bonifica del relitto principale della VCCL Haven, nonche' al miglioramento della qualita' delle acque costiere dei comuni di Arenano e Cogoleto e del litorale di Genova Vesima,
utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento giuridico vigente.
2. Per l'adozione delle iniziative di cui al comma 1 e comunque per le finalita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato operera' in raccordo con il Presidente della regione Liguria, disponendo dell'importo di euro 5.520.000,00 a carico della regione Liguria, nell'ambito anche dell'importo gia' stanziato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a favore della regione Liguria ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Convenzione citata in premessa, nonche' delle ulteriori risorse finanziarie che verranno assegnate allo scopo dalle Amministrazioni statali, anche locali, e dagli Enti Pubblici.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite su una contabilita' speciale appositamente istituita secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, intestata al Commissario delegato.
4. Il Commissario delegato trasmette trimestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed alla regione Liguria una relazione sullo stato di attuazione degli interventi sotto il profilo sia tecnico che amministrativo-contabile nonche', al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
5. Per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato puo' avvalersi di un soggetto attuatore cui e' riconosciuto un compenso mensile pari al 40% del trattamento economico in godimento, a valere sulle risorse del Fondo per la protezione civile.

Art. 2.
1. Al fine di realizzare efficaci sistemi di verifica e monitoraggio per la corretta esecuzione dei singoli interventi, il Commissario delegato si avvale della collaborazione di un Comitato consultivo, istituito con successivo decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto da sette membri dei quali uno, con funzioni di coordinatore, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), uno designato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL), due nominati dalla regione Liguria, uno designato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uno nominato dal Commissario delegato.
2. Il compenso spettante ai componenti del Comitato consultivo di cui al precedente comma 1, sara' determinato con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2005
Il Presidente: Berlusconi