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Circolare 15 settembre 2006, n. 33
Agenzia delle Dogane. Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dell'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta. Punto 9 e punto 11 della Tabella A allegata al testo unico delle Accise, approvato con decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504.
(GU n. 230 del 3-10-2006)
Alle direzioni regionali dell'Agenzia delle dogane
Agli Uffici delle Dogane
Alle Direzioni circoscrizionali dell'Agenzia delle dogane
Agli Uffici tecnici di finanza
e, per conoscenza:
Al Comando generale della Guardia di finanza - Ufficio operazioni
Agli Uffici di diretta collaborazione del direttore
Alle Aree centrali
Punto 9 della Tabella A allegata al testo unico delle Accise approvato con
decreto legislativo n. 504/1995: riduzione dell'accisa al 30% per l'impiego di
oli minerali per la produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti
industriali, agricoli-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di
idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione (escluso il gas
metano).
L'agevolazione, gia' prevista al punto 10 della Tabella A allegata al
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, in recepimento dell'art. 8, paragrafo 3, della direttiva del consiglio n.
92/81 del 19 ottobre 1992, e' ora regolata dall'art. 8, paragrafo 2 della
direttiva CE del consiglio n. 2003/96 del 25 ottobre 2003, recepita
nell'ordinamento nazionale dalla legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria
2004) per la cui attuazione e' in corso di adozione il previsto decreto
delegato.
Con riferimento alle numerose e pressanti richieste degli operatori del settore
in relazione al tipo di lavoro svolto dalle macchine operatrici per la
produzione di forza motrice ed all'evoluzione tecnica intervenuta negli ultimi
anni nel particolare settore, nonche' del tempo trascorso dalle apposite
direttive impartite, e' stato istituito un gruppo di lavoro per la rivisitazione
della materia che ha rassegnato il 26 giugno 2006 le conclusioni.
Conseguentemente, alla luce anche delle suddette conclusioni, si impartiscono le
seguenti direttive al fine di chiarire le problematiche rappresentate e di
pervenire alla loro uniforme applicazione sul territorio nazionale.
In via preliminare viene confermata l'agevolazione, limitatamente ai consumi
concernenti la produzione di forza motrice, anche per gli oli minerali
utilizzati nei motori installati permanentemente su macchinari semoventi che
effettuano spostamenti a mezzo di cingoli, gomme o su rotaia, nell'ambito dello
stesso sito di lavoro ove viene svolta l'attivita', per il riposizionamento
ritenuto necessario.
Ai fini di cui sopra, per sito di lavoro deve intendersi il luogo (stabilimenti
industriali, etc.) dove insiste la macchina al momento dell'inizio della
traslazione.
Sulla base del quadro normativo cosi' delineato e delle considerazioni sopra
enunciate, l'agevolazione in esame si applica agli oli minerali impiegati per la
produzione di forza motrice nei motori installati:
a) su macchine impiegate in una posizione permanente fissa;
b) su macchine la cui capacita' traslativa e' assicurata da altro motore
«ausiliario indipendente», o da traino effettuato con altra macchina;
c) su macchine, come motore fisso, anche se con capacita' traslativa propria, a
condizione che i consumi relativi all'attivita' di forza motrice siano
rilevabili e/o quantificabili.
Le traslazioni relative ai casi b) e c) devono avvenire nell'ambito dello stesso
sito di lavoro.
Per determinare i consumi afferenti la produzione di forza motrice si applicano
i criteri previsti dall'art. 10, comma 3, del regolamento, adottato con decreto
ministeriale 17 maggio 1995, n. 322, recante norme per l'impiego dei prodotti
petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per
l'esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa,
criteri illustrati nella circolare n. 219 del 7 agosto 1995; e' previsto, per il
riscontro della congruita' dei consumi rispetto all'impiego, il ricorso, oltre
che agli esperimenti di lavorazione, anche a serie di dati statistici
eventualmente disponibili per macchinari e tecnologie similari, nonche' ai dati
rilevabili da un congruo periodo di funzionamento dei macchinari medesimi,
successivamente alla loro attivazione.
Vengono altresi' confermate le direttive prot. 1829/I/PC del 25 marzo 1998 e
prot. 3677/I/PC del 30 settembre 1998 recanti criteri operativi di
determinazione dei parametri per il riscontro della congruita' dell'impiego di
prodotti in usi esenti o agevolati e per l'attivita' di controllo della
produzione industriale.
In particolare, con le stesse direttive viene stabilito che la determinazione
dei suddetti parametri di impiego avvenga mediante istruttoria, sulla base delle
seguenti attivita':
analisi e classifica del processo produttivo interessato;
esame ed eventuale aggiornamento ed integrazione della documentazione tecnica
presentata, anche con riferimento a dati tecnici di carattere generale;
elaborazione del protocollo di prova;
controllo delle specifiche dimensionali e delle condizioni di processo;
prove di funzionamento sotto controllo fiscale (marce controllate);
controllo delle materie combustibili ricevute ed impiegate e delle relative
energie prodotte e consumate (bilanci di materia e di energia);
valutazione dei risultati delle prove e giudizio sintetico che motivi la
proposta di parametro.
Si richiama l'attenzione sull'obbligo di formalizzare la determinazione dei
parametri di impiego con l'emissione di un provvedimento firmato dal direttore
dell'ufficio, da notificare all'operatore, con esplicita menzione della facolta'
dell'ufficio di procedere a verifiche straordinarie presso l'operatore per
l'accertamento della vigenza delle condizioni operative approvate in sede di
determinazione preventiva e dell'onere da parte dello stesso operatore di
segnalare preventivamente eventuali modifiche che intende apportare.
Si forniscono, infine, le seguenti direttive atte a disciplinare uniformemente
l'attivita' operativa degli uffici.
1. La ditta per poter usufruire dell'agevolazione presenta al competente ufficio
dell'Agenzia delle dogane apposita, documentata istanza, precisando se intende
assumere la qualifica di operatore registrato utilizzando prodotto in
sospensione di accisa o che abbia assolto l'aliquota ridotta; in caso contrario
dichiara di utilizzare il prodotto ad accisa intera come esercente deposito
privato agricolo e industriale di cui all'art. 25 del testo unico delle Accise.
In entrambi i casi la domanda, oltre ai dati identificativi della ditta
(denominazione sociale, sede della societa' e ubicazione dello stabilimento,
legale rappresentante, partita IVA), deve contenere:
le caratteristiche del serbatoio di servizio al motore ed i dati tecnici
riguardanti lo stesso, inclusa la curva di consumo fornita dal costruttore o
dall'assemblatore o ricavata dal bilancio energetico di cui al successivo punto
3 sottoscritta dal rappresentante legale della ditta e da un tecnico iscritto al
relativo albo professionale;
una descrizione sintetica delle modalita' d'utilizzo del motore stesso.
Alla domanda sono allegati:
una relazione tecnica, predisposta da un tecnico iscritto al relativo albo
professionale, sulle apparecchiature di misura (e relativi circuiti) che si
intendono installare, dalla quale risulti che la contabilizzazione delle ore e
dei giri del motore si verifica quando il motore fisso esegue il lavoro di
produzione di forza motrice con esclusione dei giri e del tempo imputabile alla
traslazione nello stesso sito di lavoro;
un «certificato di conformita» dell'apparecchiatura rilasciato da laboratori o
da centri accreditati SIT (Servizio di Taratura in Italia).
2. L'ufficio procede all'esame della documentazione prodotta e di quella
integrativa eventualmente necessaria e verifica in sopralluogo la situazione
degli impianti. All'esito di tale istruttoria viene rilasciata apposita
autorizzazione che dovra' essere notificata alla parte.
3. Nella prima fase, al fine di consentire la determinazione del consumo
specifico medio (litri/ora), in funzione del numero totale di giri/minuto (curva
di consumo) effettuato dal motore per compiere il lavoro meccanico, la ditta
produrra' il bilancio energetico relativo ad un congruo periodo di lavorazione
contenente: il numero di ore lavorate, il numero di giri eseguiti dall'albero
del motore ed il consumo complessivo di olio minerale riscontrato nel periodo
espresso in litri. Ai fini di una adeguata valutazione dei consumi la suddetta
sperimentazione viene estesa ad un periodo di due mesi.
4. L'ufficio competente, esaminato il bilancio energetico presentato,
confrontera' il valore del consumo determinato in base agli elementi dedotti dal
bilancio con il consumo medio dichiarato e ricavabile dalle curve di consumo del
motore della macchina operatrice, adattate alla particolare tipologia d'impiego.
Se il valore del coefficiente medio dei consumi rilevati rimane in un intervallo
di scostamento poco significativo rispetto a quello teorico, l'ufficio
confermera' il consumo specifico rilevabile dal bilancio energetico reale, con
apposito provvedimento a firma del direttore dell'ufficio. Detto intervallo di
scostamento, in analogia ad altre fattispecie previste dal testo unico delle
Accise (art. 55, comma 7, per le variazioni del canone di abbonamento relativo
all'imposta sull'energia elettrica, art. 64 per l'integrazione delle cauzioni
prestate a garanzia del pagamento delle accise) puo' essere ragionevolmente
indicato in +/- 10%. In caso contrario, l'ufficio competente procedera' in
contraddittorio con l'operatore all'effettuazione di marce controllate secondo
condizioni, modalita' e durata stabilite in un apposito protocollo procedurale
predisposto dall'ufficio e condiviso dalla ditta, al fine di attribuire il
consumo specifico medio effettivo (litri/ora) che sara' comunicato all'operatore
con apposito provvedimento. Le principali grandezze da rilevare ed analizzare
sono almeno: le ore effettive di lavoro, il numero totale di giri/minuto
effettuato dal motore per compiere il lavoro, la qualita' e la quantita' di
prodotto impiegato e la percentuale media di carico del motore. Resta ferma ed
impregiudicata la facolta' dell'Agenzia delle dogane di effettuare, comunque e
in qualsiasi momento, controlli e verifiche ed in particolare sul
consumo effettivo di olio minerale a qualsiasi titolo riconosciuto e sul
corretto impiego dello stesso.
5. Se nel corso dell'attivita' produttiva si verificano diminuzioni o aumenti
del consumo specifico effettivo precedentemente autorizzato in misura superiore
al 10%, l'esercente deve darne immediata comunicazione all'ufficio competente,
con le stesse modalita' sopra riportate al fine di rideterminare il consumo
specifico.
6. Il consumo riconosciuto decorrera' dalla data di presentazione dell'istanza
ovvero, in caso di integrazioni in merito richieste dall'ufficio, dalla data di
acquisizione dei dati mancanti.
7. L'esercente che abbia chiesto ed ottenuto il riconoscimento del consumo
specifico effettivo del prodotto agevolato impiegato per la produzione di forza
motrice annota su un apposito registro di carico e scarico, progressivamente
numerato nelle pagine e vidimato dall'ufficio, nella parte del carico, la data,
gli estremi della ditta fornitrice, la qualita' e la quantita', espressa in
litri (alla temperatura di 15°C), del prodotto ricevuto, gli estremi del
documento amministrativo d'accompagnamento D.A.A. (Reg. CEE 2719/92) per il
regime ad accisa agevolata o del documento di accompagnamento semplificato
D.A.S. (Reg. CEE 3649/92) per il regime della restituzione e, nella parte dello
scarico, giornalmente, la lettura del contaore, la lettura dello strumento
installato per la determinazione del lavoro (es. contagiri), la qualita' e la
quantita' di prodotto utilizzato espressa in litri. Il registro e' chiuso alla
fine di ogni esercizio finanziario e le rimanenze sono riportate in carico
nell'anno successivo. Esso puo' anche essere costituito da schede e fogli
mobili, numerati progressivamente, oppure predisposto in modelli, idonei alla
scritturazione mediante procedure informatizzate, previamente approvati dal
competente ufficio. Il registro e' tenuto secondo le modalita' di cui all'art.
2219 del codice civile ed e' custodito dal titolare dell'impianto per i cinque
anni successivi a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce l'ultima
scritturazione unitamente alla documentazione relativa alle operazioni di
carico. In caso di difficolta' oggettive a poter rilevare giornalmente i dati,
puo' essere consentita, previa documentata richiesta all'ufficio competente, una
scritturazione a cadenza decadale, in modo da far coincidere in ogni caso
l'ultima rilevazione con la fine del mese.
8. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'esercente presentera' il
bilancio energetico annuale dell'anno precedente, indicando le ore totali di
funzionamento, i giri del motore eseguiti nell'anno, la qualita' e la quantita',
espressa in litri, di prodotto utilizzato per la produzione di forza motrice,
calcolata con il coefficiente di consumo specifico autorizzato. L'Ufficio
doganale, riscontrata regolare la documentazione trasmessa, emette apposito
provvedimento di abbuono dell'accisa gravante sui quantitativi di oli minerali
impiegati nell'uso agevolato.
9. Nel caso in cui l'esercente che abbia ottenuto la qualifica di operatore
professionale registrato per il ritiro del prodotto in sospensione o ad aliquota
ridotta d'accisa riscontri di averne consumato in quantita' superiore a quella
spettante con il coefficiente autorizzato, provvede ad autoliquidare l'importo
dell'accisa dovuta (aliquota intera) sui maggiori consumi riscontrati,
utilizzando le aliquote in vigore al momento della rilevazione, ed a procedere
al pagamento conformemente all'art. 8 del testo unico delle Accise. Copia del
versamento del predetto importo e' allegata al bilancio di cui al punto 3.
10. L'Agenzia delle dogane liquida l'accisa, con le sanzioni e gli interessi
previsti, relativa ai maggiori consumi di prodotti impiegati nella produzione di
forza motrice riscontrati in sede di chiusura contabile dei registri ed in
occasione delle verifiche o dei controlli effettuati d'iniziativa.
11. Nel caso in cui l'esercente, assumendo la qualifica di operatore
professionale registrato, riceva il prodotto in sospensione di accisa, si
applicano le disposizioni previste dall'art. 8 del testo unico delle Accise, sia
per il pagamento dell'accisa dovuta sui consumi agevolati e sul presumibile
consumo per il lavoro cinetico di traslazione delle macchine, sia per la
prestazione della relativa garanzia.
12. L'esercente che intenda attivare un motore nell'ambito di un cantiere
provvisorio deve operare con prodotto ad accisa assolta, fermo restando
l'obbligo della denuncia preventiva al competente ufficio, qualora intenda
richiedere, sul quantitativo utilizzato per gli usi di cui al punto 9, tabella A
allegata al decreto legislativo n. 504/1995, il rimborso dell'accisa corrisposta
in eccedenza. Detto rimborso avviene, con le modalita' del decreto ministeriale
12 dicembre 1996, n. 689, a seguito di apposita e documentata istanza,
comprovante l'effettivo consumo del quantitativo richiesto per l'uso agevolato,
da presentare alla chiusura del cantiere provvisorio.
Qualora venga accertato l'utilizzo di olio minerale agevolato per usi diversi da
quelli previsti, sono applicate le penalita' stabilite per la sottrazione
all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali.
Si fa presente, infine, che le spese di ogni prova sperimentale richiesta dal
privato per il calcolo dei consumi effettivi sono a carico dello stesso e che
sono altresi' a suo carico tutti gli eventuali interventi necessari per
suggellamenti o verifiche delle attrezzature prescritte per la gestione
dell'agevolazione o per il rimborso sul prodotto utilizzato ad aliquota intera.
Punto 11 della Tabella A allegata al testo unico Accise approvato con decreto
legislativo n. 504/1995: agevolazioni per l'impiego di oli minerali nella
produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati
alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo
sull'energia elettrica.
L'agevolazione, gia' prevista al punto 12 della Tabella A allegata al
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, in recepimento dell'art. 8, paragrafo 3, della direttiva del Consiglio n.
92/81 del 19 ottobre 1992, e' ora regolata dall'art. 14 della direttiva CE del
Consiglio n. 2003/96 del 25 ottobre 2003 (direttiva sui prodotti energetici)
recepita nell'ordinamento nazionale, come gia' detto, con la legge comunitaria
2004 per la cui attuazione e' in corso di adozione il relativo decreto delegato.
Anche relativamente alle agevolazioni in questione, il citato Gruppo di lavoro
ha provveduto a riesaminare la materia.
Tenuto pertanto conto del quadro normativo di riferimento e delle conclusioni
cui e' giunto il suddetto Gruppo, si impartiscono le seguenti direttive.
La ditta interessata puo' chiedere di usufruire del beneficio mediante:
impiego di olio minerale in sospensione di accisa ovvero con accisa assolta
nella prevista misura ridotta;
impiego di olio minerale assoggettato all'aliquota intera di accisa, per il
quale si procede al rimborso secondo le disposizioni stabilite, in via generale,
dal decreto ministeriale n. 689/1996.
Anche per le agevolazioni in questione, si rendono applicabili i criteri
generali stabiliti per la determinazione dei consumi e dei parametri d'impiego,
gia' richiamati nella prima parte della presente Circolare, relativa
all'agevolazione di cui al punto 9 della Tabella A allegata al testo unico delle
Accise.
Al fine di conseguire la necessaria uniformita' nella trattazione delle pratiche
della specie, si dispone che, ferma restando l'osservanza delle disposizioni che
disciplinano l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la
produzione o l'autoproduzione di energia elettrica, per ottenere il
riconoscimento dell'agevolazione sull'impiego di oli minerali, sia seguita la
stessa procedura delineata nella prima parte della presente Circolare,
relativa al punto 9 della Tabella A, con le seguenti varianti:
a) la richiesta per usufruire dell'agevolazione, di cui al punto 1 della
procedura, deve contenere:
i dati tecnici riguardanti l'officina elettrica, inclusa la potenza minima
nonche' la curva di consumo del motore accoppiato con l'alternatore alle varie
percentuali di carico fornita dal costruttore o dall'assemblatore o ricavata dal
bilancio energetico;
una descrizione sintetica delle principali utenze collegate con le relative
potenze nominali di targa espresse in kW;
l'indicazione della potenza complessiva richiesta a regime, con la descrizione
del processo produttivo dell'impianto alimentato dall'officina elettrica;
le caratteristiche dei serbatoi di oli minerali asserviti all'impianto;
ciascun serbatoio dovra' essere omologato e provvisto della relativa tabella di
ragguaglio metrico-capacitiva e del certificato di collaudo, forniti dalla casa
costruttrice e sottoscritti dal legale rappresentante della ditta e da un
tecnico iscritto al relativo albo professionale che attesta la regolare posa in
opera;
b) l'ufficio competente procede alle normali operazioni di verifica di primo
impianto, che comportano la ricognizione dell'officina di produzione di energia
elettrica, dei certificati di collaudo e di taratura della strumentazione di
misura ed il controllo della tabella di taratura dei serbatoi di stoccaggio.
L'officina dovra' essere dotata di apposite ed idonee attrezzature per
consentire di determinare gli elementi necessari al calcolo dei consumi reali.
In particolare, le grandezze da rilevare sono, oltre all'energia elettrica
prodotta, le ore di lavoro del gruppo elettrogeno e la quantita' di combustibile
utilizzato. Pertanto, la strumentazione minima deve comprendere, oltre alle
attrezzature gia' presenti sul gruppo elettrogeno in grado di rilevare le
grandezze elettriche (tensione, corrente per calcolare la percentuale di carico
del gruppo elettrogeno), un contaore suggellabile e provvisto di certificato di
idoneita', al fine di poter quantificare il tempo durante il quale il gruppo
elettrogeno effettivamente produce energia elettrica ed alimenta le utenze
collegate;
c) le grandezze da determinare, durante la marcia controllata da eseguire nel
caso previsto al punto 4 della procedura, sono almeno:
la produzione di energia elettrica, le ore di utilizzo, la qualita' e la
quantita' di combustibile impiegato, la percentuale media di carico ed il
coefficiente di sfasamento avuto mediamente nel periodo di durata della prova.
La presente circolare e' stata sottoposta al comitato di indirizzo permanente
dell'Agenzia delle dogane, che ha espresso parere favorevole nella seduta
dell'11 settembre 2006.
Le direzioni regionali impartiranno immediate direttive per la sua applicazione
non mancando di dare le ulteriori istruzioni ritenute necessarie, nonche' di
vigilare sulla corretta ed integrale applicazione delle stesse.
La presente circolare verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 settembre 2006
Il direttore dell'Area centrale: Di Roma