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Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 266
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di immissione in commercio dei detergenti.
(GU n. 243 del 18-10-2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adeguamento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2005; ed in particolare l'articolo 5;
Visto il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che istituisce il Ministero della salute
identificandone le attribuzioni e trasferendo allo stesso le funzioni del
Ministero della sanita';
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni,
recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE,
relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250, recante
approvazione, tra l'altro, del regolamento di esecuzione della legge 26 aprile
1983, n. 136, concernente la biodegradabilita' dei detergenti sintetici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del
20 aprile 2006;
Considerato che le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica non hanno espresso il prescritto parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'8 settembre 2006;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e della giustizia, di
concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 4, 9 e 11 del regolamento (CE) n.
648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, di seguito
denominato: «regolamento (CE) n. 648/2004», che stabilisce i principi ed i
requisiti per l'immissione sul mercato dei detergenti e dei tensioattivi in essi
contenuti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi deIl'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono
forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 5, della legge 25 gennaio 2006, n. 29
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. - Legge comunitaria 2005.), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, S.O, cosi' recita:
«Art. 5 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione
delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via
regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di
regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai
sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri
direttivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del
parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei
termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 1.».
- Il regolamento (CE) n. 648/2004 e' pubblicato nella G.U.C.E. n. L. 104 dell'8
aprile 2004.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari;».
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2001, n. 317, recante: «Materia di organizzazione del Governo.»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O.
- La direttiva 1999/45/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 200 del 30 luglio
1999.
- La direttiva 2001/60/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 226 del 22 agosto
2001.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1989, n. 162.
- La legge 26 aprile 1983, n. 136, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3
maggio 1983, n. 119.
Nota all'art. 1:
- Per il regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle premesse.
Art. 2.
Definizioni
1. Al fine dell'applicazione del presente decreto si applicano le
definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 648/2004.
2. L'autorita' competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 648/2004 e' il Ministero della salute.
Nota all'art. 2.
- Per il regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle premesse.
Art. 3.
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n.
648/2004 in materia di limitazione all'immissione sul mercato in base alla
biodegradabilita' dei tensioattivi.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che
immette sul mercato un detergente, contenente un tensioattivo con un livello di
biodegradabilita' primaria inferiore a quanto stabilito nell'allegato II del
regolamento (CE) n. 648/2004, e' soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a novantamila euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che
immette sul mercato un detergente, contenente un tensioattivo il cui livello di
biodegradabilita' primaria e' superiore a quanto stabilito nell'allegato II del
regolamento (CE) n. 648/2004, ma con una biodegradabilita' aerobica completa
inferiore a quanto stabilito nell'allegato III dello stesso regolamento, senza
aver ottenuto una autorizzazione in deroga nei casi consentiti dallo stesso
regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
da diecimila euro a sessantamila euro.
Nota all'art. 3.
- Per il regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle premesse.
Art. 4.
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n.
648/2004 in materia di informazioni date dai fabbricanti di detergenti e
tensioattivi.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non tiene a
disposizione delle autorita' competente i dati previsti nell'articolo 9,
paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 648/2004, e' soggetto al pagamento di
una sanzione pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che legittimamente
richiesto non mette a disposizione del personale medico e dell'Istituto
superiore di sanita' la scheda tecnica cosi' come previsto nell'articolo 9,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 648/2004, e' soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro.
Nota all'art. 4.
- Per il regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle premesse.
Art. 5.
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 11 del regolamento (CE) n.
648/2004 in materia di etichettatura
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendo legalmente tenuto
non adempie agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 11 del
regolamento (CE) n. 648/2004, e' soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro.
Nota all'art. 5.
- Per il regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle premesse.
Art. 6.
Norme finali
1. E' sempre disposto il sequestro delle partite di detergenti che siano
risultate non conformi a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 648/2004.
2. Le sanzioni amministrative previste nel presente decreto sono applicate dalle
regioni nel cui territorio e' stata commessa la violazione.
3. Si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in
quanto compatibili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 settembre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Mastella, Ministro della giustizia
Turco, Ministro della salute
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Note all'art. 6:
- Per il regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle premesse.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981, n. 329, S.O.