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Decreto legislativo 22 febbraio 2006, n.128
Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonche' all'esercizio dell'attivita' di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
(GU n. 74 del 29-3-2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, ed, in particolare, l'articolo 1, comma
52, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge 17 agosto 2005, n.
168, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno
2005, n. 115;
Vista la legge 21 marzo 1958, n. 327;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;
Vista la legge 28 marzo 1962, n. 169;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
Vista la legge 2 febbraio 1973, n. 7, cosi' come modificata dalla legge 1°
ottobre 1985, n. 539;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
23 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1986;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, cosi' come modificato dal
decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella riunione del 26
gennaio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
10 febbraio 2006;
Su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'interno, della giustizia e dell'ambiente e
della tutela del territorio;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'installazione e l'esercizio degli impianti
di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti, di seguito
denominati GPL, nonche' l'esercizio dell'attivita' di distribuzione e vendita di
GPL.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della
funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire, se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della
Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare
le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 52 della legge 23 agosto 2004, n. 239,
recante «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2004, n. 215, come modificato dall'art. 1, comma
8 della legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione del decreto-legge 30 giugno
2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di
settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del
personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per
l'esercizio di deleghe legislative» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22
agosto 2005, n. 194), cosi' recita:«52. Al fine di garantire la sicurezza di
approvvigionamento e i livelli essenziali delle prestazioni nel settore dello
stoccaggio e della vendita di gas di petrolio liquefatti (GPL), il Governo e'
delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare le norme relative
all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e
deposito di GPL, nonche' all'esercizio dell'attivita' di distribuzione di gas di
petrolio liquefatti. Il decreto legislativo e' adottato su proposta del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'interno,
dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche attraverso la revisione delle
vigenti regole tecniche, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno
in materia di emanazione delle norme tecniche di prevenzione incendi e quella
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di
prevenzione e protezione dai rischi industriali;
b) garantire e migliorare il servizio all'utenza, anche attraverso la determinazione di requisiti tecnici e professionali per l'esercizio dell'attivita' e l'adeguamento della normativa inerente la logistica, la commercializzazione e l'impiantistica;
c) rivedere il relativo sistema
sanzionatorio, con l'introduzione di sanzioni proporzionali e dissuasive.».
- La legge 21 marzo 1958, n. 327, recante «Norme per la concessione e
l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti»,
abrogata dal presente decreto, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile
1958, n. 92.
- La legge 13 maggio 1961, n. 469, recante «Ordinamento dei servizi antincendi e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento
economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 15 giugno 1961, n. 145.
- La legge 28 marzo 1962, n. 169,
recante «Norme in materia di depositi di gas di petrolio liquefatti in bombole»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 1962, n. 112.
- La legge 26 luglio 1965, n. 966, recante «Disciplina delle tariffe, delle
modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco per i servizi a pagamento», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 agosto 1966, n. 204.
- La legge 2 febbraio 1973, n. 7,
recante «Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la
distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole», abrogata dal presente
decreto, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1973, n. 42.
- La legge 1° ottobre 1985, n. 539, recante «Modifiche ed integrazioni alla
legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente «Norme per l'esercizio delle stazioni
di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in
bombole»», abrogata dal presente decreto, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 ottobre 1985, n. 246.
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23
dicembre 1985, recante «Modalita' per la contabilita' e norme regolamentari per
la tenuta dei bollettari di quietanza e della contabilita' specifica delle
cauzioni di gas di petrolio liquefatti», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 gennaio 1986, n. 10.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante
«Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229.
- Il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante «Attuazione della
direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei
pericoli di incidenti rilevati connessi con determinate sostanze pericolose», e'
pubblicato nel supplemento ordinario n. 189/L alla Gazzetta Ufficiale 21
novembre 2005, n. 229.
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante «Attuazione della
direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose», e' pubblicato nel supplemento
ordinario n. 177/L alla Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n. 228.
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative», e' pubblicato nel supplemento
ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante
«Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1998, n. 57.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL: l'impianto costituito,
congiuntamente o disgiuntamente, da uno o piu' serbatoi fissi, da recipienti
mobili, da apparecchiature per l'imbottigliamento, da uno o piu' punti di
travaso e di riempimento, cosi' come definiti dall'articolo 2 del decreto del
Ministero dell'interno 13 ottobre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994;
b) ente competente: la regione, la provincia autonoma o l'ente al quale le
stesse hanno conferito le funzioni autorizzative amministrative concernenti le
attivita' di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'interno del 13 ottobre
2004, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di
G.P.L. in serbatoi fissi di capacita' complessiva superiore a 5 m(Elevato al
Cubo) e/o in recipienti mobili di capacita' complessiva superiore a 5.000 kg»
(pubblicato nel supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale 12 novembre
1994,n. 265), cosi recita:
«Art. 2. - 1. (Omissis).
2.1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a
quanto emanato con decreto ministeriale 31 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n.
339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini del presente decreto, si
definisce:apparecchiatura di imbottigliamento: bilancia singola o multipla o
altro sistema equivalente utilizzato per il riempimento dei recipienti mobili;
barriera d'acqua: sistema di protezione attiva antincendio realizzato mediante
tubi provvisti di ugelli spruzzatori rivolti verso l'alto o verso il basso allo
scopo di diluire le perdite di G.P.L. podando la miscela aria/gas al di fuori
del campo di infiammabilita' e delimitare gli effetti dell'irraggiamento in caso
di incendio;
bonifica di serbatoio o recipiente: rimozione degli idrocarburi contenuti nel
serbatoio o recipiente, in modo che l'atmosfera residua sia al di sotto del 20%
del limite inferiore di esplosivita':
capacita' complessiva di un deposito espressa in massa: quantita' massima di
G.P.L., espressa in kg, che puo' essere detenuta nel deposito sulla base di
apposita autorizzazione (in serbatoi fissi e/o in recipienti mobili);
capacita' di riempimento di un recipiente mobile: quantita' massima di G.P.L,
espressa in kg, che e' consentito immettere nel recipiente;
capacita di riempimento di un serbatoio fisso espressa in massa: quantita'
massima di G.P.L., espressa in kg, che e' consentito immettere nel serbatoio
(vedasi Tabella n. 1);
capacita' di un serbatoio o di un recipiente: volume geometrico interno del
serbatoio o del recipiente;
custodia: servizio svolto all'interno dell'impianto da persona formalmente
incaricata, prevalentemente presente nell'impianto stesso;
deposito: complesso costituito da
uno o piu' serbatoi fissi e/o recipienti mobili, che puo' comprendere altri
elementi, indicati nell'articolo 4.1.1;
deposito separato di recipienti mobili: deposito ad uso commerciale, distinto
rispetto allo stabilimento di imbottigliamento, in cui vengano immagazzinati
provvisoriamente recipienti mobili pieni destinati alla vendita nonche'
recipienti mobili vuoti;
dispositivo di travaso: apparecchio fisso per il caricamento e lo scaricamento
di ferrocisterne, autocisterne o navi cisterne;
G.P.L. (Gas di Petrolio Liquefatto): gas liquefattibile a temperatura ambiente,
avente tensione di vapore massima di 18 bar a 50 C (gradi centigradi) e densita'
non inferiore a 440 kg/m3 a 50 C (gradi centigradi), costituito prevalentemente
da idrocarburi paraffinici e olefinici a tre o quattro atomi di carbonio;
muro di schermo: muro in cemento armato dello spessore non inferiore a 15 cm
avente dimensioni tali (lunghezza ed altezza) da intercettare tutte le rette
che, partendo dal perimetro di un elemento pericoloso, raggiungano un altro
elemento pericoloso del quale e' richiesta la protezione;
pinza di imbottigliamento: dispositivo, montato alla estremita' di una
manichetta flessibile e che si aggancia al rubinetto di un recipiente mobile,
che e' destinato al riempimento del recipiente mobile stesso;
punto di riempimento: attacco, posto su serbatoio fisso o collegato a questo
mediante apposita tubazione, a cui viene connessa estremita' della manichetta
flessibile in dotazione alle autocisterne provvista di pompa di scarico;
punti di travaso: punto di attacco all'impianto fisso dei bracci metallici o
manichette flessibili che servono al carico di serbatoi mobili con prelievo da
serbatoi fissi, allo scarico di serbatoi mobili in serbatoi fissi, o ad ambedue
le operazioni;
recipiente mobile: recipiente metallico a pressione di capacita' geometrica non
superiore a 1000 l, destinato al contenimento, trasporto e utilizzazione di
G.P.L. liquido;
serbatoio container: recipiente metallico a pressione, di capacita' superiore a
1000 l, montato entro apposita gabbia di protezione, destinato al contenimento,
trasporto ed utilizzazione di G.P.L. liquido. Ai fini del presente decreto esso
e' assimilato a serbatoio mobile per la fase del trasporto ed a serbatoio fisso
per la fase dell'utilizzazione;
serbatoio fisso: recipiente metallico a pressione destinato al contenimento ed
utilizzazione di G.P.L. liquido, stabilmente installato sul terreno e
stabilmente collegato ad impianti;
serbatoio mobile: recipiente metallico a pressione di capacita' superiore a 1000
I destinato al contenimento e al trasporto di G.P.L. liquido, montato
stabilmente su autocarro, carro ferroviario o nave;
sorveglianza: servizio di controllo svolto da personale dipendente, istituti od
enti autorizzati attraverso ispezioni periodiche all'impianto ed integrato da
presidi automatici di alledamento;
valvola comandata a distanza: valvola il cui azionamento puo' avvenire anche da un punto predeterminato distante dalla posizione della valvola;
zona di rispetto: zona determinata
all'interno del deposito dalle distanze indicate nel successivo punto 4.4.1 (vd.
tav. esplicativa 2B). In verticale, la zona di rispetto si estende per un metro
al di sopra dei punti pericolosi, raccordandosi con i limiti della zona in
proiezione (vd. tav. 2A). Entro la zona di rispetto non devono trovarsi fonti di
accensione, edifici di servizio del deposito (quali uffici, laboratori,
officine, magazzini, servizi igienici), edifici civili in genere, aperture di
installazioni interrate, prese d'aria, strade aperte al traffico, proiezioni di
linee elettriche aeree.
2.2 Al fine della classificazione del deposito, in caso di depositi misti in
serbatoi fissi ed in recipienti mobili, la capacita' complessiva deve essere
calcolata in uno dei due modi seguenti:
a) in m3, trasformando la capacita' dei recipienti mobili da massa a volume con
il coefficiente di conversione 2,38 m3 per 1.000 kg;
b) in kg, trasformando la capacita'
dei serbatoi fissi da volume a massa con i coefficienti di conversione (vd.
Tabella n. 1).
Tabella n. 1
PESO MASSIMO IN KG PER M3 DI CAPACITA' DEL SERBATOIO
=====================================================================
| Serbatoio fuori terra e | Serbatoio interrato o
Prodotto | recipienti mobili | ricoperto
=====================================================================
Propano | 420 | 460
---------------------------------------------------------------------
Propilene | 430 | 470
---------------------------------------------------------------------
Butano | 510 | 550
---------------------------------------------------------------------
Isobutano | 490 | 530
---------------------------------------------------------------------
Butilene | 520 | 560
---------------------------------------------------------------------
Isobutilene| 520 | 560
---------------------------------------------------------------------
Miscela A | 500 | 540
---------------------------------------------------------------------
Miscela AO | 470 | 510
---------------------------------------------------------------------
Miscela A1 | 460 | 500
---------------------------------------------------------------------
Miscela B | 430 | 470
---------------------------------------------------------------------
Miscela C | 420 | 460}.
- Il testo dell'art. 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante
«Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 settembre 2004, n. 215), cosi' recita:
«56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono attivita'
sottoposte a regimi autorizzativi:
a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di
stoccaggio di oli minerali;
b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli
minerali;
c) la variazione della capacita'
complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacita' complessiva
autorizzata di stoccaggio di oli minerali.».
Art. 3.
Autorizzazioni e monitoraggio
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto
2004, n. 239, sono rilasciate dall'ente competente, sulla base della normativa
vigente in materia di impianti di produzione, lavorazione e stoccaggio di oli
minerali.
2. Le domande di autorizzazione di
cui al comma 1, contengono, in particolare:
a) il nome e il domicilio del richiedente e, nel caso di societa', del legale
rappresentante, nonche' le indicazioni di cui all'articolo 2250, commi primo e
secondo, del codice civile;
b) l'ubicazione delle opere ed il nominativo del soggetto proprietario del suolo
sul quale si intendono realizzare le opere stesse;
c) la capacita' di ciascun serbatoio nonche' la capacita' totale di stoccaggio,
con l'indicazione dell'eventuale prodotto imbottigliato con la specificazione
del prodotto da stoccare;
d) l'impegno del titolare a mantenere costantemente in efficienza ed in perfetto
stato di conservazione il deposito.
3. L'ente competente comunica al Ministero delle attivita'produttive, secondo la
tempistica indicata nell'accordo di programma di cui al comma 4, le
autorizzazioni rilasciate, ai fini dello svolgimento da parte del Ministero
stesso della funzione di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 8, lettera
c), numero 3), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di indirizzo strategico, programmatico e
di monitoraggio del settore, i Ministeri delle attivita' produttive,
dell'interno, e dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle dogane
stipulano, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo di programma
con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nel quale sono
indicate le modalita' di rilevazione statistica dei dati relativi alle attivita'
disciplinate dal presente provvedimento e la trasmissione degli stessi da parte
del Ministero delle attivita' produttive agli enti competenti.
5. Ai fini di cui al comma 4, ogni azienda distributrice di GPL comunica
annualmente, al Ministero delle attivita' produttive, la consistenza numerica
del proprio parco recipienti e le sue successive variazioni, secondo le
indicazioni contenute nell'accordo di programma di cui al comma 4.
Note all'art. 3:
- Per l'art. 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004, n. 239, vedi note all'art.
2.
Il testo dei commi primo e secondo
dell'art. 2250 del codice civile, cosi' recita:
«Negli atti e nella corrispondenza delle societa' soggette all'obbligo
dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della
societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa e'
iscritta e il numero di iscrizione.
Il capitale delle societa' per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilita' limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato
secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo
bilancio.».
- Il testo dell'art. 1, comma 8, lettera c), numero 3) della legge 23 agosto
2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonche' delega al
Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2004, n. 215), cosi recita:
«8 Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:
a) - b) (omissis).
c) con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi come oli
minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualita'
di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio
liquefatto e il biodiesel:1)-2) (omissis).
3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni,
dell'effettiva capacita' di lavorazione e di stoccaggio adibito all'importazione
e all'esportazione di oli minerali.».
Art. 4.
Dimensioni minime dei nuovi impianti
1. Al fine di assicurare adeguati livelli di sicurezza e di garantire e
migliorare il servizio all'utenza, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le autorizzazioni all'installazione e esercizio di nuovi stabilimenti
di lavorazione e stoccaggio di oli minerali di cui all'articolo 1, comma 56,
lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate per impianti di
riempimento, travaso e deposito di GPL di capacita' non inferiore a 100 mc in
serbatoi fissi.
Nota all'art. 4:
- Per l'art. 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004, n. 239, vedi note all'art.
2.
Art. 5.
Obblighi di sicurezza
1. Fermo restando per gli impianti di cui all'articolo 1, quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, il titolare
dell'impianto, qualora non sia gia' sottoposto agli obblighi previsti dal
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto
legislativo 21 settembre 2005, n. 238, redige, secondo i criteri di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato
dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, un documento che definisce la
propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso
il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
2. Gli impianti non sottoposti agli obblighi previsti dal decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005,
n. 238, di cui al comma 1, sono soggetti a verifiche ispettive svolte dall'ente
competente, secondo i criteri di cui all'articolo 25 dello stesso decreto.
3. Il titolare della concessione per l'esercizio di un impianto di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), rilasciata prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, provvede, pena la decadenza del titolo, agli
adempimenti previsti dal comma 1, entro il termine di centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 5:
- Il testo vigente dell'art. 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
recante «Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli
di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose» (pubblicato
nel supplemento ordinario n. 177/L alla Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n.
228), cosi recita:
«Art. 7. (Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti). - 1. Al fine di
promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello
di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di
gestione appropriati, il gestore degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1,
deve redigere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli
incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per
l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
2. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, i gestori degli stabilimenti esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto devono attuare il sistema di
gestione della sicurezza, previa consultazione del rappresentante della
sicurezza di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche,
secondo quanto previsto dall'allegato III.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'interno, della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con la Conferenza unificata prevista dall'art. 8 della legge 28 agosto
1997, n. 281, sono stabilite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della
sicurezza secondo le indicazioni dell'allegato III alle quali il gestore degli
stabilimenti di cui al comma 1 deve adeguarsi entro il termine previsto per il
primo riesame, successivo all'emanazione del predetto decreto, del documento di
cui al comma 1.
4. Il documento di cui al comma 1
deve essere depositato presso lo stabilimento e riesaminato ogni due anni sulla
base delle linee guida definite con i decreti previsti al comma 3; esso resta a
disposizione delle autorita' competenti di cui agli articoli 21 e 25.
5. Il gestore di nuovi stabilimenti adempie a quanto stabilito dal comma 2
contestualmente all'inizio dell'attivita'.».
- Per il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, vedi note alle premesse.
Art. 6.
Esenzioni
1. Fermo restando gli adempimenti di prevenzione incendi, non sonosoggetti
all'autorizzazione di cui all'articolo 3, i depositi di GPL annessi al servizio
di reti canalizzate, i depositi di GPL per usi privati, industriali ed agricoli
e comunque destinati ad uso non commerciale, aventi capacita' complessiva non
superiore a 26 mc.
2. Le disposizioni degli articoli 4, comma 1, e 5, non si applicano ai depositi
di GPL per usi privati, agricoli ed industriali ed ai depositi di GPL annessi al
servizio di reti canalizzate e comunque destinati ad uso non commerciale.
3. Gli esercenti depositi di GPL per uso privato, agricolo ed industriale, e comunque destinati ad uso non commerciale, aventi capacita' complessiva non superiore a 26 mc sono esentati dagli obblighi indicati nell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
4. Al fine di razionalizzare il
sistema dei depositi di GPL in bombole, al comma 1 dell'articolo 1 della legge
28 marzo 1962, n. 169, le parole: «chilogrammi 500 di prodotto» sono sostituite
dalle seguenti: «chilogrammi 1000 di prodotto».
Note all'art. 6:
- Il testo vigente dell'art. 25, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, recante «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative» (pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta
Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279), cosi' recita:
«Art. 25. (Deposito e circolazione di oli minerali assoggettati ad accisa). - 1.
Gli esercenti depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa devono
denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per
territorio, qualunque sia la capacita' del deposito.».
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 1 della legge 28 marzo 1962, n. 169,
recante «Norme in materia di depositi di gas di petrolio liquefatti in bombole»,
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 1962, n. 112, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1. - 1. Le disposizioni dell'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre
1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dell'art. 1
della legge 21 marzo 1958, n. 327, non si applicano nei casi di installazione e
di esercizio dei depositi di gas liquefatti del petrolio in bombole, aventi
capacita' di accumulo non superiore a chilogrammi 1.000 di prodotto.
La installazione e l'esercizio dei
depositi di cui al comma precedente sono subordinati al rilascio del certificato
di prevenzione incendi del comando dei vigili del fuoco competente per
territorio.».
Art. 7.
D i v i e t i
1. Sono vietati l'imbottigliamento di GPL e il carico delle autobotti al di
fuori degli impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 56, della legge
del 23 agosto 2004, n. 239.
2. I titolari di autorizzazione per
l'esercizio di depositi di GPL in bombole, non sono autorizzati alla
distribuzione e alla vendita di GPL in serbatoi installati presso i consumatori
finali.
Nota all'art. 7:
- Per l'art. 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004, n. 239, vedi note all'art.
2.
Art. 8.
Norme per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione di GPL attraverso bombole.
Requisiti soggettivi
1. L'attivita' di distribuzione e vendita di GPL attraverso bombole e'
esercitata dal soggetto proprietario delle bombole stesse e in possesso di uno
dei seguenti requisiti:
a) essere titolare della autorizzazione prevista per l'installazione e
l'esercizio di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
b) essere titolare dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di
stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con stoccaggio di
GPL;
c) avere la disponibilita' di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a).
2. La disponibilita' di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),
implica, pena la decadenza del titolo che l'interessato sia in possesso di uno
dei seguenti requisiti:
a) essere controllato o controllare, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, una societa' titolare della autorizzazione di cui alle lettere a) e b)
del comma 1;
b) far parte di un consorzio di imprese di durata non inferiore ai cinque anni,
costituito ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile, titolare
della autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1;
c) aver stipulato un contratto di durata non inferiore ai cinque anni, di
affitto d'azienda ai sensi dell'articolo 2562 codice civile o di locazione in
esclusiva di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se
inserito in impianti di lavorazione;
d) aver stipulato un contratto, di
durata non inferiore ai cinque anni di comodato d'uso in esclusiva, di un
impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in
impianti di lavorazione.
Note all'art. 8:
- Il testo vigente dell'art. 2359 del codice civile, cosi' recita:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per
esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu'
di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche
i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fidudarie e a persona
interposta:
non si' computano i voti spettanti
per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita
un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria
puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa'
ha azioni quotate in mercati regolamentati.».
- Il testo vigente dell'art. 2602 del codice civile, cosi' recita:
«Art. 2602 (Nozione e norme applicabili). - Con il contratto di consorzio piu'
imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo
svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il contratto di cui al
precedente comma e' regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni
delle leggi speciali.».
- Il testo vigente dell'art. 2562 del codice civile, cosi' recita:
«Art. 2562 (Affitto dell'azienda). - Le disposizioni dell'articolo precedente si
applicano anche nel caso di affitto dell'azienda.».
Art. 9.
Norme per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione di GPL attraverso bombole.
Requisiti oggettivi
1. Oltre ai requisiti soggettivi di cui all'articolo 8, chiunque intenda
esercitare l'attivita' di distribuzione e vendita di GPL con bombole di
proprieta' deve avere i seguenti requisiti oggettivi:
a) avere la disponibilita' esclusiva di serbatoi fissi aventi capacita'
volumetrica non inferiore al 10 per cento della capacita' volumetrica
complessiva di tutte le bombole di proprieta';
b) avere adempiuto agli obblighi previsti nell'articolo 16.
2. Ai fini della determinazione del rapporto percentuale di cui al comma 1,
lettera a), si fa riferimento alla capacita' totale di tutti i serbatoi fissi
esistenti in tutti i depositi, nelle raffinerie e negli impianti petrolchimici:
a) di proprieta' del titolare della autorizzazione o appartenenti a societa'
collegate o dal medesimo controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, o comunque dallo stesso partecipate, in proporzione all'entita' della
quota di partecipazione;
b) di proprieta' del consorzio di imprese di cui all'articolo 8, comma 2,
lettera b), in proporzione alla quota consortile;
c) per i quali siano stati stipulati contratti di affitto d'azienda, di
locazione o di comodato d'uso in esclusiva, ai sensi dell'articolo 8, comma 2,
lettere c) e d).
3. La capacita' dei serbatoi fissi come individuata ai sensi del comma 2, non
puo' essere utilizzata per soddisfare quanto previsto dall'articolo 14, comma 1,
lettera a).
Nota all'art. 9:
- Per l'art. 2359 del codice civile, vedi note all'art. 8.
Art. 10.
Norme in materia di cauzioni delle bombole
1. L'utente finale del servizio di distribuzione e vendita di GPL
corrisponde alla azienda distributrice, direttamente o tramite il rivenditore,
un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia della restituzione della
bombola, di importo, per ciascuna bombola, non inferiore a sei euro. Con decreto
del Ministero delle attivita' produttive l'importo puo' essere modificato ed
aggiornato. Il rivenditore ha l'obbligo di richiedere la cauzione e ne e'
responsabile verso l'azienda distributrice, cui fornisce un rendiconto mensile.
Il venditore consegna all'utente, per ogni cauzione ricevuta, una quietanza che
l'utente deve conservare.
2. L'importo delle cauzioni e' investito, entro il mese successivo a quello
della riscossione della cauzione, in titoli di Stato ovvero garantiti dallo
Stato. Gli interessi relativi, dedotti gli oneri per gli adempimenti di cui al
presente articolo ed all'articolo 16, sono versati, entro il 30 gennaio di ogni
anno, alle tesorerie provinciali dello Stato ed affluiscono al Fondo cauzioni
GPL in bombole.
3. Chiunque detiene bombole per GPL deve restituire alle aziende distributrici,
anche tramite il rivenditore, le bombole vuote.
4. L'azienda distributrice
restituisce, all'atto della definitiva restituzione della bombola e della
relativa quietanza, la cauzione versata dall'utente. In caso l'utente causi la
dispersione o la distruzione della bombola, l'azienda distributrice incamera
l'importo della cauzione.
5. Le aziende distributrici possono essere autorizzate ad investire gli importi
delle cauzioni gia' investite in titoli di Stato ovvero garantiti dallo Stato
per:
a) la realizzazione e l'ampliamento di impianti fissi;
b) l'effettuazione di lavori di migliorie ed adeguamenti di sicurezza per gli
impianti;
c) acquisto di bombole nuove che consenta il reintegro delle bombole disperse;
d) adempimenti di sicurezza per i serbatoi di GPL di capacita' non superiore a
13 mc.
6. Ai soli fini di cui al comma 5, e ferme restando le competenze autorizzative
attribuite alle regioni, le aziende distributrici presentano al Ministero delle
attivita' produttive apposita istanza di autorizzazione allo svincolo delle
cauzioni.
7. Il Ministero delle attivita' produttive autorizza lo svincolo, previa
presentazione da parte dell'azienda di copia della polizza assicurativa o della
fideiussione bancaria stipulata a garanzia della restituzione all'utente finale
delle cauzioni oggetto dello svincolo.
Art. 11.
Formazione degli addetti
1. Al fine di garantire la sicurezza antincendio nelle attivita' di
installazione ed utilizzo delle bombole, ogni azienda distributrice di GPL in
bombole provvede, mediante apposito corso di addestramento tecnico, a far
istruire i propri rivenditori sull'uso corretto dei recipienti e dei loro
annessi, secondo le vigenti norme di sicurezza.
2. Il corso puo' essere svolto da privati, enti o societa' qualificate ed
all'uopo autorizzati, ai sensi del comma 3, dal Ministero dell'interno,
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
3. I requisiti degli organismi di cui al comma 2, il programma e le modalita' di
effettuazione dei corsi sono stabiliti dal Ministero dell'interno - Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
4. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di corsi di
addestramento per gli addetti al rifornimento dei serbatoi, di cui agli articoli
13 e 14.
Art. 12.
Norme in materia di proprieta' collaudo e riempimento delle bombole
1. E' considerato proprietario della bombola colui che detiene
legittimamente il certificato originario di approvazione, rilasciato ai sensi
del decreto del Ministero dell'interno in data 12 settembre 1925, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1925, o ai sensi del decreto del
Ministero dei trasporti 7 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 1986, oppure la dichiarazione di
conformita' rilasciata ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.
2. In caso di trasferimento di proprieta' delle bombole il nuovo proprietario
provvede ad apporre l'indicazione della propria ditta sul recipiente e ad
assicurarne le revisioni, senza soluzione di continuita', secondo le scadenze
previste dalla normativa vigente.
3. Sulle bombole e' apposto, in modo
indelebile, il nome della ditta originariamente proprietaria.
4. Le bombole non possono essere riempite con gas di petrolio liquefatti aventi
tensione di vapore superiore a quella del gas la cui denominazione risulta dalla
punzonatura apposta originariamente sui recipienti medesimi in base alle norme
vigenti.
5. Il titolare di impianto di imbottigliamento di gas di petrolio liquefatti
puo' eseguire il riempimento in recipienti propri o di terzi che siano in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9. In questo caso il legittimo
proprietario dei recipienti dovra' preventivamente autorizzarne il riempimento
presso gli impianti prescelti, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione
all'ente competente nel cui territorio e' ubicato l'impianto.
Note all'art. 12:
- Il decreto del Ministero dell'interno 12 settembre 1925, recante «Approvazione
del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al
trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 1925, n. 232.
- Il decreto del Ministero dei trasporti 7 aprile 1986, reca: «Recepimento delle
direttive CEE numeri 76/767, 84/527, 84/525 e 84/526, riguardanti la costruzione
ed i controlli di particolari categorie di bombole».
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, recante «Attuazione della
direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di
attrezzature a pressione trasportabili», e' pubblicato nel supplemento ordinario
n. 40 alla Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2002, n. 57.
Art. 13.
Norme per l'esercizio dall'attivita' di distribuzione di GPL attraverso
serbatoi. Requisiti soggettivi
1. L'attivita' di distribuzione e vendita di GPL attraverso serbatoi e'
esercitata da soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) essere titolare della autorizzazione prevista per l'installazione e
l'esercizio di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
b) essere titolare dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di
stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con stoccaggio di
GPL;
c) avere la disponibilita' di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a).
2. La disponibilita' di cui al comma 1, lettera c), implica, pena la decadenza
del titolo, che l'interessato sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) sia controllato o controlli, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
societa' titolari della autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1;
b) faccia parte di un consorzio di imprese di durata non inferiore ai cinque
anni, istituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile,
titolare dell'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1;
c) abbia stipulato contratti, di durata non inferiore ai cinque anni, di affitto
d'azienda ai sensi dell'articolo 2562 codice civile o di locazione in esclusiva,
di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in
impianti di lavorazione;
d) abbia stipulato contratti, di durata non inferiore ai cinque anni, di
comodato d'uso in esclusiva di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione.
Nota, all'art. 13:
Per gli articoli 2359, 2562 e 2602 del codice civile, vedi note all'art. 8.
Art. 14.
Norme per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione di GPL attraverso
serbatoi. Requisiti oggettivi
1. Oltre ai requisiti soggettivi di cui all'articolo 13, chiunque intenda
esercitare l'attivita' di distribuzione e vendita di GPL attraverso serbatoi
deve avere i seguenti requisiti oggettivi:
a) avere la disponibilita' esclusiva di serbatoi fissi aventi capacita'
volumetrica non inferiore al 3 per cento della capacita' volumetrica complessiva
di tutti i serbatoi di cui al decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, di
proprieta' del titolare della autorizzazione ovvero di terzi, ma nella
disponibilita', a qualsiasi titolo, del titolare della autorizzazione;
b) avere adempiuto agli obblighi previsti nell'articolo 16.
2. Ai fini della determinazione del rapporto percentuale di cui al comma 1,
lettera a), si fa riferimento alla capacita' totale di tutti i serbatoi fissi
esistenti in tutti i depositi, nelle raffinerie e negli impianti petrolchimici:
a) di proprieta' del titolare della autorizzazione o appartenenti a societa'
collegate o dal medesimo controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, o comunque dallo stesso partecipate, in proporzione all'entita' della
quota di partecipazione;
b) di proprieta' del consorzio di imprese di cui all'articolo 13, comma 2,
lettera b), in proporzione alla quota consortile;
c) per i quali siano stati stipulati contratti di affitto d'azienda, di
locazione o di comodato d'uso in esclusiva, ai sensi di quanto previsto
nell'articolo 13, comma 2, lettere c) e d).
3. La capacita' dei serbatoi fissi come individuata ai sensi del comma 2 non
puo' essere utilizzata per soddisfare quanto previsto all'articolo 9, comma 1,
lettera a).
4. I serbatoi di cui al citato decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio
2004 annessi al servizio di reti canalizzate di GPL non rientrano nel calcolo
del rapporto percentuale di cui al comma 1, lettera a).
Note all'art. 14:
- Il decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio 2004, recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e
l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva
non superiore a 13 m3», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2004,
n. 120.
- Per l'art. 2359 del codice civile, vedi note all'art. 8.
Art. 15.
Norme transitorie
1. I titolari delle concessioni rilasciate antecedentemente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 2
febbraio 1973, n. 7, e successive modificazioni, possono proseguire l'attivita'
per un periodo massimodi tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Entro tale termine, pena la decadenza del titolo, devono
conseguire i requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 dandone comunicazione
all'ente competente.
2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
titolari delle concessioni di cui all'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n.
7, devono comunque assicurare la disponibilita' di stoccaggio di cui agli
articoli 9, comma 1, lettera a), e 14, comma 1, lettera a), anche attraverso
contratti, di durata non inferiore ad un anno, di movimentazione di prodotto
presso impianti di terzi.
Nota all'art. 15:
- Il testo vigente dell'art. 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, recante «Norme
per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di
petrolio liquefatti in bombole», (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
febbraio 1973, n. 42), cosi' recita:
«Art. 2. - Chiunque senza disporre di un proprio impianto di riempimento e di
travaso intende esercitare con recipienti propri la distribuzione e la vendita
di gas di petrolio liquefatti deve chiedere la concessione al prefetto o al
Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, a seconda che l'attivita'
debba essere svolta in una sola o in piu' province.
I titolari delle concessioni di cui al precedente comma decadono dalla
concessione qualora entro 180 giorni dalla data del decreto di concessione non
dimostrino all'autorita' concedente di:
a) essere proprietari di un parco bombole rispondente ai requisiti di cui al
secondo, terzo e quarto comma dell'art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 327;
b) avere stipulato con il titolare di una concessione di un impianto di
riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti un contratto, della
durata di almeno un anno, per il riempimento e la manutenzione delle proprie
bombole;
c) aver adempiuto gli obblighi previsti nell'art. 5 della presente legge.».
Art. 16.
Norme in materia di assicurazione della responsabilita' civile
1. I recipienti, consistenti in bombole e serbatoi di cui al decreto del
Ministero dell'interno del 14 maggio 2004, riempiti con GPL, a qualunque uso
destinati, non possono essere detenuti in deposito, messi in distribuzione od
installati se l'impresa distributrice non abbia provveduto all'assicurazione:
a) della responsabilita' civile cui e' tenuta essa impresa o qualsiasi altro
soggetto per danni conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi,
compresi gli strumenti di connessione all'impianto di utilizzazione, causati a
persone, cose ed animali;
b) della responsabilita' civile dell'utente o delle persone con esso conviventi
conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi.
2. L'assicurazione e' stipulata per un congruo massimale e comunque non
inferiore a cinque milioni di euro per ogni evento che provochi danni a persone,
cose ed animali, con un limite di cinquecentosedicimila euro per ogni persona e
di due milioni e cinquecentomila euro per le cose ed animali.
3. L'aggiornamento delle somme da assicurare e' determinato con decreto del
Ministero delle attivita' produttive.
4. L'impresa distributrice, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, comunica al Ministero delle attivita' produttive,
gli estremi della polizza di assicurazione stipulata e, entro un mese dal loro
verificarsi, eventuali modifiche all'assicurazione stessa.
5. Nei punti di distribuzione e di vendita sono chiaramente indicati la ragione
sociale dell'impresa distributrice e gli estremi della polizza di assicurazione
da essa stipulata ai sensi del presente articolo.
6. I rivenditori di GPL in bombole detengono nei loro negozi solo recipienti
contenenti GPL posti in commercio da imprese che hanno ottemperato agli obblighi
assicurativi previsti nel presente decreto.
7. Sui serbatoi installati presso l'utenza e' chiaramente indicata la ragione
sociale dell'impresa distributrice.
Nota all'art. 16:
- Per il decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio 2004, vedi note
all'art. 14.
Art. 17.
Semplificazione delle norme per l'installazione dei depositi di GPL di capacita'
complessiva non superiore a 13 mc
1. L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacita'
complessiva non superiore a 13 mc e' considerata, ai fini urbanistici ed
edilizi, attivita' edilizia libera, come disciplinato dall'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni.
Nota all'art. 17:
- Il testo vigente dell'art. 6 del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia», (pubblicato nel supplemento ordinario n. 239 alla Gazzetta
Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245), cosi' recita:
«Art. 6. (Attivita' edilizia libera) (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9,
lettera c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94).
- 1. Salvo piu' restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e
dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in
particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo
abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi [...] volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti
che alterino la sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano
carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.».
Art. 18.
Sanzioni
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 9, 13, 14 e 15
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a
cinquantamila euro.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 7 e' punito con l'arresto
da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 12 e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 5 e 11 e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro.
5. Chiunque riempie bombole utilizzando le apparecchiature installate presso gli
impianti stradali di distribuzione di GPL per uso autotrazione, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a diecimila euro. In caso
di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata ed e' disposta
la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di cinque giorni
fino ad un massimo di trenta giorni. Qualora la violazione venga nuovamente
reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria e' triplicata ed e' disposta la
chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di trenta giorni
fino ad un massimo di sei mesi.
6. L'utente che abbia autorizzato il riempimento di cui al comma 5 e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a quattromila euro. E'
ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
7. Chiunque, senza autorizzazione del proprietario del serbatoio, travasa GPL in
serbatoi di terzi installati presso i consumatori ed a loro concessi in comodato
o in locazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro.
8. La sanzione di cui al comma 7, ridotta di un terzo si applica anche al
comodatario o al locatario che abbia autorizzato il riempimento. E' ammesso il
pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
9. L'azienda distributrice di GPL che non stipula la polizza di assicurazione di
cui all'articolo 16 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquecentomila euro a un milione di euro.
10. L'azienda distributrice che non ottempera a quanto previsto all'articolo 10,
comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentomila
euro a un milione di euro.
11. Nei casi di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 7 non e' ammesso il pagamento in
misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. Nel caso previsto dal comma 7 si applica, altresi', la sanzione accessoria
della sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, o di
quella di vendita, qualora prevista, per un periodo da due a sei mesi e, in caso
di recidiva, la revoca definitiva. In ogni caso viene disposto il sequestro
delle attrezzature e degli impianti e degli automezzi utilizzati dall'autore
dell'illecito.
13. L'autorita' competente ad applicare le sanzioni previste nel presente
articolo e' l'ente competente.
14. Nei casi di cui ai commi 5 e 12, l'applicazione della sanzione viene
comunicata all'autorita' competente ai fini dell'applicazione delle sanzioni
accessorie ivi previste.
Note all'art. 18:
- Il testo vigente dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante
«Modifiche al sistema penale», (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre
1981, n. 329), cosi' recita:
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il pagamento di una somma
in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per
la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo
della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese
del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione
immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della
violazione.
Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale
e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi,
[rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le
modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art.
107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio
decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme
antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.».
- Il testo vigente dell'art. 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,
recante «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma
dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59», (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1998, n. 53), cosi' recita:
«Art. 10 (Disposizioni per l'impiego dei serbatoi di GPL). - 1. I contratti,
stipulati dalle aziende distributrici di gas di petrolio liquefatto (GPL), per
la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo
prevedono modalita' alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione
tra l'acquisto e la disponibilita' dello stesso ma non possono comunque
vincolare gli utenti all'acquisto di quantita' di prodotto contrattualmente
predeterminate o all'acquisto di detto prodotto in regime di esclusiva. Tali
contratti, di durata non superiore a un anno, devono prevedere la facolta' per
l'utente di modificare l'opzione inizialmente prescelta alla scadenza dei
medesimi, alle stesse condizioni indicate al momento della stipula, con un
preavviso non superiore a tre mesi. In caso di locazione o comodato del
serbatoio i relativi contratti, di durata non superiore a due anni, devono
predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la quantificazione del prezzo nel
caso di esercizio dell'opzione di acquisto nonche' le modalita' di acquisto in
regime di esclusiva.
2. I contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo possono avere durata non superiore a tre anni e sono
modificati secondo gli altri criteri indicati al comma 1 entro il 1° settembre
1998; in mancanza di tale adeguamento alla medesima data i contratti si
intendono risolti con effetto immediato. A decorrere dalla predetta data coloro
che hanno concesso in comodato il serbatoio hanno la facolta' o, se richiesto,
l'obbligo di procedere alla rimozione immediata dello stesso. Le spese per la
rimozione sono a carico del
comodante ed e' nulla qualunque previsione contrattuale che stabilisca
diversamente.
3. Al fine di adeguare i contratti stipulati prima della data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, ove il comodatario intenda acquistare
la proprieta' del serbatoio e il comodante sia disposto ad alienarlo, il prezzo
di cessione e' determinato in misura non superiore
all'ammontare piu' alto fra il valore residuo rilevato dal libro dei cespiti del
comodante, al netto della quota di ammortamento risultante dall'ultimo bilancio
approvato, e il 20 per cento del valore iniziale. Se il comodatario intende
prendere in locazione il serbatoio e il comodante
e' disposto a cederlo a tale titolo, il canone annuo e' determinato nella misura
del 10 per cento del valore di cessione, calcolato secondo la procedura di cui
al periodo precedente.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le aziende distributrici assicurano i
servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, effettuando
visite annuali e rilasciando apposita cedificazione, ai sensi della legge 5
marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni. Le aziende che
riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione
scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da venti a cento milioni di
lire. Gli utenti possono richiedere la medesima certificazione a uno dei
soggetti previsti dalla citata legge n. 46 del 1990, anziche' alle aziende
distributrici, esonerandole espressamente.».
Art. 19.
Abrogazioni
1. Sono abrogate la legge 23 marzo 1958, n. 327, la legge 2 febbraio 1973,
n. 7, e la legge 1° ottobre 1985, n. 539, e ogni altra disposizione
incompatibile con il presente decreto.
Nota all'art. 19:
- Per la legge 23 marzo 1958, n. 327, 2 febbraio 1973, n. 7 e 1° ottobre 1985,
n. 539, vedi note alle premesse.
Art. 20.
Esclusioni
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) agli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti
destinati all'autotrazione;
b) ai depositi di rivenditori dettaglianti di gas di petrolio liquefatti
confezionato in bombole.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 non si applicano agli
operatori terzi facenti parte integrante dell'organizzazione commerciale delle
aziende distributrici in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e
14 e che effettuano la vendita di prodotto in esclusiva con il marchio delle
aziende distributrici stesse e attraverso recipienti di proprieta' di tali
aziende.
3. Gli operatori di cui al comma 2, sono autorizzati alla vendita dall'ente
competente, previa loro domanda corredata da documentazione sottoscritta dalla
azienda distributrice che dimostri l'appartenenza all'organizzazione commerciale
della azienda stessa. Entro il 28 febbraio di ogni anno, tali soggetti inviano
all'ente competente apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' in
cui si attesti il permanere del rapporto contrattuale.
Art. 21.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Scajola,
Ministro delle attivita' produttive
Tremonti,
Ministro dell'economia e delle finanze
Pisanu,
Ministro dell'interno
Castelli,
Ministro della giustizia
Matteoli,
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli