Copyright © Ambiente Diritto.it
Decreto 23 febbraio 2006
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(GU n. 57 del 9-3-2006- Suppl.
Ordinario n.56)
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13
ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei
gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del
Consiglio (di seguito: la direttiva 2003/87/CE);
Visto l'art. 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE che stabilisce che per
il triennio che ha inizio il gennaio 2005, lo Stato membro, sulla base del Piano
nazionale di assegnazione di cui all'art. 9 e nel rispetto dell'art. 10 della
medesima direttiva, decide in merito alle quote totali di emissioni di CO2 che
assegnera' in tale periodo nonche' in merito all'assegnazione di quote al
gestore di ciascuno impianto regolato dalla direttiva;
Visto il regolamento (CE) 2216/2004 della Commissione del 21 dicembre 2004,
relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n.
280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' Europea ed in
particolare l'art. 14 che delega il Governo ad emanare la normativa per recepire
la direttiva 2003/87/CEE;
Visto il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, recante disposizioni
urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di
quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunita' europea, ed in
particolare l'art. 3, comma 1 che stabilisce che fino al recepimento della
direttiva, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione
per
la ricerca ambientale e lo sviluppo svolge le funzioni di Autorita' nazionale
competente, nonche' l'art. 3, comma 2, che stabilisce che il Piano nazionale di
assegnazione delle quote di emissioni di CO2 predisposto ai sensi dell'art. 9
della direttiva 2003/87/CE dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e dal Ministero delle attivita' produttive, notificato alla
Commissione europea in data 15 luglio 2004 con nota 5164/RAS/2004, vale quale
Piano nazionale di assegnazione per il periodo 2005-2007, fatti salvi gli
aggiustamenti previsti a seguito della raccolta di informazioni di cui all'art.
2 del decreto-legge, nonche' le modifiche e le integrazioni che la Commissione
europea dovesse richiedere in sede di approvazione del Piano stesso;
Visti i decreti DEC/RAS/013/05, DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/2179/2004 di
autorizzazione ad emettere gas a effetto serra rilasciati ai sensi del
decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito con legge 30 dicembre 2004,
n. 316 ed in particolare gli articoli 4, comma 2 e
gli articoli 5, comma 1 dei medesimi decreti, recanti rispettivamente le
disposizioni sulla comunicazione delle emissioni di gas serra e le disposizioni
sulla restituzione delle quote di emissione di gas serra;
Visto il decreto DEC/RAS/065/2006 recante la ricognizione delle autorizzazioni
ad emettere gas ad effetto serra effettuata ai sensi di quanto stabilito
dall'art. 1, comma 3 di ciascuno dei decreti di autorizzazione ad emettere gas
ad effetto serra sopra citati;
Visto il decreto DEC/RAS/066/2006 recante l'autorizzazione ad emettere gas a
effetto serra rilasciati ai sensi del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273,
convertito con legge 30 dicembre 2004, n. 316 ed in particolare l'art. 5 e
l'art. 6, recanti rispettivamente le disposizioni sulla comunicazione delle
emissioni di gas serra e le disposizioni sulla restituzione delle quote di
emissione di gas serra;
Visto il decreto DEC/RAS/023/2006 recante disposizioni per la verifica delle
comunicazioni delle emissioni previste dall'art. 14, paragrafo 3 della direttiva
2003/87/CE;
Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il
Ministero delle attivita' produttive a seguito della raccolta di informazioni di
cui all'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273 hanno integrato il
Piano nazionale di assegnazione e notificato l'integrazione alla Commissione
europea in data 24 febbraio 2005 con nota protocollo n. 3525;
Vista la decisione della Commissione Europea C(2005) 1527 finale del 25 maggio
2005;
Vista la base-dati delle informazioni rilevate ai sensi dell'art. 2 del
decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273 al fine della predisposizione
dell'assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 trasmessa
dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici in data 14
novembre 2005 con nota protocollo n. 41967;
Visto lo schema di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007
predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal
Ministero delle attivita' produttive sulla base del Piano nazionale di
assegnazione sopra citato, della relativa integrazione e della decisione della
Commissione europea C(2005)1527 finale del 25 maggio 2005;
Considerato che lo schema di assegnazione sopra citato e' stato trasmesso alle
Commissioni parlamentari in data 6 dicembre 2005 con nota n. 7266/RAS/2005 ai
sensi dell'art. 3, comma 2-bis del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273,
convertito con legge 30 dicembre 2004, n. 316 e trasmesso alla Conferenza di cui
all'art. 8 del decreto-legge 28 agosto 1997, n. 281, in data 6 dicembre 2005 con
nota n. 7267/RAS/2005 ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto-legge 12
novembre 2004, n. 273, convertito con legge 30 dicembre 2004, n. 316;
Visti i pareri delle Commissioni parlamentari espressi in data 21 dicembre 2005
e 22 dicembre 2005 e il parere della Conferenza di cui all'art. 8 del
decreto-legge 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 15 dicembre 2005 in
merito al sopra citato schema di assegnazione;
Considerato che l'assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 di
cui all'allegato 1 del presente decreto e' stata definita sulla base dello
schema di assegnazione sopra citato;
Visto il parere favorevole della Commissione europea espresso in data 22
febbraio 2006 con nota protocollo n. DG ENV/C2/IB/sad/D(06), in merito
all'assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 di cui all'allegato
1 del presente decreto;
Considerata l'urgenza di procedere all'assegnazione delle quote di CO2 per il
periodo 2005- 2007 e al rilascio delle quote di CO2 per gli anni 2005 e 2006
agli impianti esistenti cosi' come definiti nello schema di decisione sopra
citato;
Decreta:
Art. 1.
Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007
1. E' adottata la decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il
periodo 2005-2007 di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. Le quote di cui al comma 1 assegnate agli impianti esistenti titolari di
autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata ai sensi dell'art. 1
del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, sono contenute negli
elenchi settoriali di cui all'allegato 1.
3. Con successivo decreto del direttore generale della Direzione per la ricerca
ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, quale Autorita' nazionale competente ai sensi dell'art. 3, comma 1
del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, sono assegnate agli
impianti nuovi entranti le quote di emissioni di CO2 per il periodo 2005-2007
sulla base dei criteri di cui all'allegato 1 del presente decreto.
Art. 2.
Rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007
1. In conformita' agli elenchi settoriali di cui all'allegato 1, l'Autorita'
nazionale competente di cui all'art. 1, comma 3 rilascia le quote di CO2
assegnate per gli anni 2005 e 2006 ai gestori degli impianti ivi indicati. Entro
il 28 febbraio 2007 vengono rilasciate le quote di CO2 assegnate per l'anno
2007.
2. Il rilascio delle quote di CO2 e' effettuato attraverso il Registro nazionale
delle emissioni e delle quote di emissioni di cui all'art. 3.
Art. 3.
Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni
1. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici predispone,
conserva e amministra il Registro nazionale delle emissioni e delle quote di
emissioni (di seguito: Registro) al fine dell'accurata contabilizzazione delle
quote di emissioni rilasciate, possedute, trasferite, restituite e cancellate
secondo le modalita' previste dal presente decreto. Nel Registro sono inoltre
annotati i dati contenuti nella comunicazione annuale delle emissioni di ciascun
impianto titolare di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata
ai sensi dell'art. 1, decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316.
2. Qualsiasi persona fisica o giuridica puo' possedere quote di emissioni. Il
Registro contiene separata contabilita' delle quote di emissioni possedute da
ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo di gestore
di piu' impianti, il Registro contiene contabilita' separata per ciascun
impianto.
3. I gestori degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, devono presentare
all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici, entro dieci
giorni dalla pubblicazione del presente decreto, domanda di iscrizione secondo
le modalita' pubblicate sul sito web dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e dei servizi tecnici.
4. Qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da quella di cui al comma 3,
che intenda trasferire o cancellare quote ai sensi dell'art. 4, deve presentare
preventivamente all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici
domanda di iscrizione secondo le modalita' pubblicate sul sito web dell'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici.
5. Il Registro e' accessibile al pubblico secondo le modalita' e nei limiti
previsti dall'allegato XVI del regolamento (CE) 2216/2004.
Art. 4.
Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni
1. Il trasferimento delle quote di emissioni e' libero, salvi gli
adempimenti previsti dal presente articolo.
2. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione delle quote di
emissioni previsto dall'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
rilasciata ai sensi dell'art. 1, decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, il
gestore utilizza quote di emissione di cui abbia ottenuto l'annotazione nel
Registro a proprio favore. L'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 1,
comma 3,
provvede alla cancellazione dal Registro delle quote di emissioni restituite.
3. Le quote di emissioni rilasciate da autorita' competenti di altri Stati
membri dell'Unione europea possono essere utilizzate per l'adempimento degli
obblighi previsti dal presente decreto.
4. Le operazioni di trasferimento, restituzione o cancellazione di quote sono
effettuate attraverso il Registro secondo le modalita' pubblicate sul sito web
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici.
5. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione delle emissioni
previsto dall'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata ai
sensi dell'art. 1, decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, il gestore invia all'Autorita'
nazionale competente di cui all'art. 1, comma 3, entro il 31 marzo di ciascun
anno una dichiarazione relativa alle attivita' ed alle emissioni dell'impianto
nell'anno solare precedente da predisporre secondo le modalita' da definire
attraverso apposito decreto. La prima dichiarazione, relativa alle attivita' e
alle emissioni dell'anno 2005, deve essere trasmessa entro il 31 marzo 2006.
6. La comunicazione di cui al comma 5 deve essere corredata da attestato di
verifica fornito da un organismo verificatore riconosciuto ai sensi del decreto
DEC/RAS/023/2006 a seguito di verifica della comunicazione. Tale verifica
accerta l'affidabilita', credibilita' e precisione dei sistemi di monitoraggio,
dei dati e delle informazioni presentate e riguardanti le emissioni rilasciate
dall'impianto. La verifica ha esito positivo qualora non rilevi discrepanze tra
i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le
emissioni effettive. Contestualmente alla prima dichiarazione delle emissioni di
ogni impianto il soggetto riconosciuto ai sensi del decreto DEC/RAS/023/2006
accerta inoltre la congruenza della comunicazione di cui al comma 5 con la
comunicazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316. Il
verificatore comunica i risultati della verifica di congruenza all'Autorita'
nazionale competente contestualmente al rilascio dell'attestato di verifica.
7. Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore non e' corredata da attestato
di verifica, l'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 1, comma 3,
provvede affinche' il gestore dell'impianto non possa trasferire quote di
emissioni fino al momento in cui la suddetta dichiarazione non sia corredata di
tale attestato. 8. L'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 1, comma 3,
provvede alla cancellazione delle quote di emissioni in qualsiasi
momento su richiesta del detentore delle stesse.
Art. 5.
Chiusure e sospensioni
1. I gestori degli impianti in stato di chiusura o in stato di sospensione
di cui ai commi 3 e 4 devono:
a) comunicare all'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 1, comma 3, il
sopraggiunto stato di chiusura o stato di sospensione entro dieci giorni dal
verificarsi dello stesso;
b) inviare all'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 1, comma 3, entro
trenta giorni dalla comunicazione di cui alla precedente lettera a), secondo le
modalita' da definire attraverso apposito decreto della stessa Autorita', una
dichiarazione sulla quantita' di emissioni rilasciate dall'impianto fino alla
data della chiusura. La dichiarazione deve essere corredata di attestato di
verifica di cui all'art. 4, comma 6;
c) restituire, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui alla
precedente lettera a), quote di emissione annotate sul Registro e corrispondenti
alle quantita' di emissioni rilasciate dall'impianto cosi' come da dichiarazione
di cui alla precedente lettera b).
2. I gestori degli impianti in stato di parziale chiusura o parziale sospensione
di cui al comma 5 devono darne comunicazione all'Autorita' nazionale competente
di cui all'art. 1, comma 3, almeno sessanta giorni prima della data di prevista
chiusura o sospensione parziale ed inoltrare la richiesta di aggiornamento della
autorizzazione.
3. Un impianto viene considerato in stato di chiusura nei casi in cui interrompe
le proprie attivita' in via definitiva. I criteri per l'individuazione e le
modalita' di gestione degli impianti in stato di chiusura sono definiti in
allegato 1.
4. Un impianto viene considerato in stato sospensione nei casi in cui l'impianto
sospende le proprie attivita' di produzione in via temporanea. I criteri per
l'individuazione e le modalita' di gestione degli impianti in stato di
sospensione, incluse le sospensioni parziali, sono definiti in allegato 1.
5. Un impianto viene considerato in stato di parziale chiusura o parziale
sospensione nei casi in cui le condizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano
solo a parte dell'impianto.
6. L'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 1, comma 3, provvede alla
cancellazione delle quote di emissioni restituite ai sensi del comma 1, lettera
c), dal Registro di cui all'art. 3.
7. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5, la relativa assegnazione viene annullata
nella misura in cui le quote da essa previste non sono state rilasciate.
Art. 6.
Disposizioni transitorie e finali
1. Fatta salva la decisione di assegnazione di cui all'allegato 1, le
disposizioni del presente decreto si applicano fino a quando non siano operative
le disposizioni in materia previste dal decreto legislativo di recepimento della
direttiva 2003/87/CEE di cui all'art. 14 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
Roma, 23 febbraio 2006
Il Direttore generale della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio Clini
Allegato 1
DECISIONE DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI CO2 PER IL PERIODO 2005-2007 ELABORATA
AI SENSI DELL'Art. 11, PARAGRAFO 1 DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE. ELENCHI
SETTORIALI
Omissis