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Decreto 26 gennaio 2006
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Disposizioni per la verifica delle comunicazioni delle emissioni previste dall'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(GU n. 45 del 23-2-2006)
IL DIRETTORE GENERALE
per la ricerca ambientale e lo sviluppo
Vista la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13
ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei
gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva n. 96/61/CE del
Consiglio (di seguito: la direttiva n. 2003/87/CE);
Visto l'art. 15 della direttiva n. 2003/87/CE che stabilisce che gli Stati
membri provvedono affinche' le comunicazioni delle emissioni effettuate dai
gestori degli impianti siano verificate secondo i criteri definiti all'allegato
V della direttiva medesima;
Visto l'allegato V della direttiva n. 2003/87/CE che stabilisce i criteri
applicabili alla verifica delle emissioni comunicate dai gestori degli impianti;
Vista la decisione della Commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che
istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni
di gas a effetto serra ai sensi della direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Visto il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, recante Disposizioni
urgenti per l'applicazione della direttiva n. 2003/87/CE in materia di scambio
di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunita' europea, ed in
particolare l'art. 3, comma 1;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed in
particolare l'art. 14 che delega il Governo ad emanare la normativa per recepire
la direttiva n. 2003/87/CEE;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto reca le disposizioni per la verifica delle
comunicazioni delle emissioni previste dall'art. 14, paragrafo 3,
della direttiva n. 2003/87/CE. Tali disposizioni sono applicabili fino a quando
non saranno operative le disposizioni in materia previste dal decreto
legislativo di recepimento della stessa direttiva.
Art. 2.
Riconoscimento ai fini dell'attivita' di verifica
1. Lo svolgimento dell'attivita' di verifica delle comunicazioni delle
emissioni prevista dall'art. 15 della direttiva n. 2003/87/CE e' soggetto al
rilascio di un riconoscimento da parte dell'Autorita' nazionale competente di
cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, secondo la
procedura di cui agli articoli seguenti.
Art. 3.
Procedura per il riconoscimento
1. Gli organismi che intendono svolgere l'attivita' di verifica di cui
all'art. 2 ne fanno richiesta all'Autorita' nazionale competente di cui all'art.
3, comma 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2004, n. 316, presentando la seguente documentazione:
a) domanda contenente:
i. ragione sociale;
ii. sede legale;
iii. struttura legale;
iv. ruolo del firmatario della domanda;
v. informazioni generali, comprendenti statuto, capacita' finanziarie;
b) la/le attivita' per le quali e' richiesto il riconoscimento secondo il
formato di cui all'allegato 1;
c) eventuale accreditamento ad effettuare verifiche delle comunicazioni delle
emissioni previste dall'art. 14, paragrafo 3 della direttiva n. 2003/87/CE
ottenuto presso altro Stato membro dell'Unione europea, con indicazione dei
settori accreditati;
d) la lista del personale chiamato ad operare nelle verifiche delle
comunicazioni dei gestori, con l'indicazione della tipologia di rapporto
contrattuale;
e) curricula firmati del personale di cui al punto d);
f) il programma delle sessioni di formazione organizzate per assicurare la
conoscenza in materia di stima e valutazione delle emissioni di gas ad effetto
serra, ed un documento attestante la partecipazione con successo a tali
sessioni;
g) l'elenco delle eventuali attivita' condotte dal richiedente nel campo della
stima e valutazione delle emissioni di gas ad effetto serra nei due anni civili
precedenti; tale elenco comprende l'annualita' di riferimento, la descrizione
del servizio svolto, il committente ed il settore di appartenenza, con
riferimento, in caso di impianti soggetti alla direttiva n. 2003/87/CE, ai
settori ed alle categorie dimensionali di cui all'allegato 1;
h) una descrizione delle procedure formalizzate ed applicate per lo svolgimento
delle attivita' di verifica e per la garanzia dell'imparzialita' ed
indipendenza;
i) un autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, nella quale il rappresentante legale dell'organismo che
richiede il riconoscimento, consapevole delle conseguenze penali di
dichiarazioni mendaci, atti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a
verita', dichiara la veridicita' della documentazione presentata, nonche' la
piena rispondenza ai criteri descritti nell'art. 4, comma 2, e si impegna a
rispettarli per tutto il tempo in cui svolgera' le attivita' di verifica.
2. L'Autorita' nazionale competente, di cui all'art. 3, comma 1 del
decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273 convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, verifica la completezza e correttezza
della documentazione presentata, valuta il possesso dei requisiti di cui
all'art. 4, comma 1 e rilascia il riconoscimento entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda.
Art. 4.
Requisiti per il riconoscimento
1. I requisiti per il riconoscimento sono relativi a:
a) imparzialita' e indipendenza;
b) competenze del gruppo di verifica;
c) struttura organizzativa e attribuzione delle responsabilita';
d) ricorsi e reclami;
e) documentabilita' e tracciabilita' dell'operato;
f) garanzie finanziarie.
2. L'allegato 2 definisce i criteri minimi per la valutazione del possesso dei
requisiti di cui al comma 1. Il possesso dei requisiti a), c), e) deve essere
inoltre garantito tramite:
a) accreditamento esistente a schemi che prevedono una verifica di terza parte
in campo ambientale in base alla norma ISO 14001, al regolamento EMAS, oppure
alla direttiva n. 2003/87/CE;
b) o iscrizione all'albo speciale delle societa' di revisione contabile previsto
dal decreto legislativo n. 58/1998.
Art. 5.
Pubblicita'
1. La lista degli organismi riconosciuti ai fini dell'attivita' di verifica
delle comunicazioni delle emissioni previste dall'art. 14, paragrafo 3 della
direttiva n. 2003/87/CE, e' pubblicata sul sito internet del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio. Le decisioni di ritiro o
sospensione del riconoscimento sono ugualmente pubblicate su tale sito.
Art. 6.
Valutazione dell'operato degli organismi verificatori
1. L'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 3, comma 1 del
decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, esamina la qualita' dei rapporti di
verifica e valuta l'operato degli organismi verificatori in termini di
competenze dimostrate e indipendenza. In caso di esito negativo della
valutazione, l'Autorita' nazionale competente ne da' comunicazione all'organismo
interessato e procede, se del caso, alla sospensione o al ritiro del
riconoscimento.
Roma, 26 gennaio 2006
Il direttore generale: Clini
Omissis