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Decreto 26 gennaio 2006

 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Disposizioni per la verifica delle comunicazioni delle emissioni previste dall'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

 (GU n. 45 del 23-2-2006)

 


 IL DIRETTORE GENERALE
per la ricerca ambientale e lo sviluppo

Vista la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva n. 96/61/CE del Consiglio (di seguito: la direttiva n. 2003/87/CE);
Visto l'art. 15 della direttiva n. 2003/87/CE che stabilisce che gli Stati membri provvedono affinche' le comunicazioni delle emissioni effettuate dai gestori degli impianti siano verificate secondo i criteri definiti all'allegato V della direttiva medesima;
Visto l'allegato V della direttiva n. 2003/87/CE che stabilisce i criteri applicabili alla verifica delle emissioni comunicate dai gestori degli impianti;
Vista la decisione della Commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, recante Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva n. 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunita' europea, ed in particolare l'art. 3, comma 1;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 14 che delega il Governo ad emanare la normativa per recepire la direttiva n. 2003/87/CEE;


Decreta:


Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto reca le disposizioni per la verifica delle comunicazioni delle emissioni previste dall'art. 14, paragrafo 3, della direttiva n. 2003/87/CE. Tali disposizioni sono applicabili fino a quando non saranno operative le disposizioni in materia previste dal decreto legislativo di recepimento della stessa direttiva.


Art. 2.
Riconoscimento ai fini dell'attivita' di verifica
1. Lo svolgimento dell'attivita' di verifica delle comunicazioni delle emissioni prevista dall'art. 15 della direttiva n. 2003/87/CE e' soggetto al rilascio di un riconoscimento da parte dell'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, secondo la procedura di cui agli articoli seguenti.


Art. 3.
Procedura per il riconoscimento
1. Gli organismi che intendono svolgere l'attivita' di verifica di cui all'art. 2 ne fanno richiesta all'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2004, n. 316, presentando la seguente documentazione:
a) domanda contenente:
i. ragione sociale;
ii. sede legale;
iii. struttura legale;
iv. ruolo del firmatario della domanda;
v. informazioni generali, comprendenti statuto, capacita' finanziarie;
b) la/le attivita' per le quali e' richiesto il riconoscimento secondo il formato di cui all'allegato 1;
c) eventuale accreditamento ad effettuare verifiche delle comunicazioni delle emissioni previste dall'art. 14, paragrafo 3 della direttiva n. 2003/87/CE ottenuto presso altro Stato membro dell'Unione europea, con indicazione dei settori accreditati;
d) la lista del personale chiamato ad operare nelle verifiche delle comunicazioni dei gestori, con l'indicazione della tipologia di rapporto contrattuale;
e) curricula firmati del personale di cui al punto d);
f) il programma delle sessioni di formazione organizzate per assicurare la conoscenza in materia di stima e valutazione delle emissioni di gas ad effetto serra, ed un documento attestante la partecipazione con successo a tali sessioni;
g) l'elenco delle eventuali attivita' condotte dal richiedente nel campo della stima e valutazione delle emissioni di gas ad effetto serra nei due anni civili precedenti; tale elenco comprende l'annualita' di riferimento, la descrizione del servizio svolto, il committente ed il settore di appartenenza, con riferimento, in caso di impianti soggetti alla direttiva n. 2003/87/CE, ai settori ed alle categorie dimensionali di cui all'allegato 1;
h) una descrizione delle procedure formalizzate ed applicate per lo svolgimento delle attivita' di verifica e per la garanzia dell'imparzialita' ed indipendenza;
i) un autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella quale il rappresentante legale dell'organismo che richiede il riconoscimento, consapevole delle conseguenze penali di dichiarazioni mendaci, atti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita', dichiara la veridicita' della documentazione presentata, nonche' la piena rispondenza ai criteri descritti nell'art. 4, comma 2, e si impegna a rispettarli per tutto il tempo in cui svolgera' le attivita' di verifica.
2. L'Autorita' nazionale competente, di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, verifica la completezza e correttezza della documentazione presentata, valuta il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1 e rilascia il riconoscimento entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 4.
Requisiti per il riconoscimento
1. I requisiti per il riconoscimento sono relativi a:
a) imparzialita' e indipendenza;
b) competenze del gruppo di verifica;
c) struttura organizzativa e attribuzione delle responsabilita';
d) ricorsi e reclami;
e) documentabilita' e tracciabilita' dell'operato;
f) garanzie finanziarie.
2. L'allegato 2 definisce i criteri minimi per la valutazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1. Il possesso dei requisiti a), c), e) deve essere inoltre garantito tramite:
a) accreditamento esistente a schemi che prevedono una verifica di terza parte in campo ambientale in base alla norma ISO 14001, al regolamento EMAS, oppure alla direttiva n. 2003/87/CE;
b) o iscrizione all'albo speciale delle societa' di revisione contabile previsto dal decreto legislativo n. 58/1998.


Art. 5.
Pubblicita'
1. La lista degli organismi riconosciuti ai fini dell'attivita' di verifica delle comunicazioni delle emissioni previste dall'art. 14, paragrafo 3 della direttiva n. 2003/87/CE, e' pubblicata sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Le decisioni di ritiro o sospensione del riconoscimento sono ugualmente pubblicate su tale sito.


Art. 6.
Valutazione dell'operato degli organismi verificatori
1. L'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, esamina la qualita' dei rapporti di verifica e valuta l'operato degli organismi verificatori in termini di competenze dimostrate e indipendenza. In caso di esito negativo della valutazione, l'Autorita' nazionale competente ne da' comunicazione all'organismo interessato e procede, se del caso, alla sospensione o al ritiro del riconoscimento.

Roma, 26 gennaio 2006


Il direttore generale: Clini


Omissis