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Decreto 2 febbraio 2006, n. 113

 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Modifiche al decreto ministeriale 13 ottobre 2003, n. 305, recante il regolamento di attuazione della direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001, in materia di attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, come modificata dalle Direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE.

 

(GU n. 68 del 22-3-2006)
 


 


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo), modificata dalle direttive 98/25/CE del Consiglio del 27 aprile 1998, 98/42/CE della Commissione del 19 giugno 1998 e 99/97/CE della Commissione del 19 dicembre 1999;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432, recante il regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE sopra citata;
Vista la direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo);
Vista la direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi per facilitare il loro adattamento all'evoluzione degli strumenti internazionali da esse richiamati;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305, recante il regolamento di recepimento della direttiva 2001/106/CE sopra citata;
Viste le osservazioni formulate dalla Commissione delle Comunita' europee in data 5 luglio 2005, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/2185 ex articolo 226 del Trattato CE, in ordine al non compiuto recepimento della Direttiva 2001/106/CE nell'ordinamento italiano, attuato con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305;
Ritenuto necessario modificare la normativa di recepimento della Direttiva comunitaria 2001/106/CE, sopra citata, in conformita' alle osservazioni formulate dalla Commissione europea;
Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2005;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 357 del 9 gennaio 2006;

A d o t t a il seguente decreto:

Art. 1.
Modifiche al decreto ministeriale 13 ottobre 2003, n. 305
1. Il comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 ottobre 2003, n. 305, successivamente denominato decreto, e' sostituito dal seguente: «5. Qualsiasi nave che non rispetti le disposizioni di cui al comma 4 e' sottoposta ad ispezione estesa nel porto di destinazione».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le navi di cui al comma 1 sono sottoposte ad ispezione obbligatoria nel successivo porto di scalo».
3. Il comma 7 dell'articolo 8 del decreto e' sostituito dal seguente: «7. La procedura di fermo di cui al comma 3, viene promossa anche nei confronti delle navi alle quali si applica, al momento della verifica, il codice ISM e che risultano prive del documento di conformita' per la societa' ovvero del certificato di gestione sicurezza rilasciati conformemente al codice ISM. Nonostante l'assenza di tale documentazione, se dall'ispezione non risultano altre carenze che giustifichino il fermo, il comandante del porto puo' revocare l'ordine di fermo per evitare la congestione del porto.
Di tale decisione devono essere tempestivamente informate le autorita' competenti di tutti gli Stati membri. Alle navi che presentano le carenze previste dal presente comma, alle quali e' stato consentito di riprendere il mare, e' negato, eccettuati i casi di deroga di cui all'articolo 11, comma 2, l'accesso ai porti dello Stato finche' il proprietario o l'armatore dell'unita' non comprovi, a sanatoria delle deficienze rilevate dall'autorita' che ha imposto il fermo, che la nave dispone dei certificati rilasciati conformemente al codice ISM.».
4. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto e' sostituito dal seguente: «4. Avverso i provvedimenti di fermo di cui al precedente articolo 8 ovvero di rifiuto di accesso nei porti di cui al successivo articolo 11 e' esperibile ricorso giurisdizionale o gerarchico da presentarsi nelle forme e con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni in materia. A tal fine nei provvedimenti in parola, notificati al proprietario, all'armatore della nave ovvero al suo rappresentante nello Stato per il tramite del comandante della nave, e' indicato il termine entro il quale e' possibile ricorrere e l'autorita' cui proporre ricorso. La presentazione del ricorso non determina l'automatica sospensione dell'efficacia del provvedimento opposto».
5. Il punto 1 dell'Allegato III del decreto e' sostituito dal seguente: «1. Navi contemplate nell'articolo 1, dell'Allegato I e nelle lettere c), d), e), numeri 2) e 3), e h) del comma 1 dell'articolo 2 dell'Allegato I.».
6. La lettera d) al punto 5 della Parte C. dell'Allegato V del decreto e' sostituita dalla seguente: «d) esercitazione antincendio con dimostrazione di tutti i set di indumenti antincendio, cui deve partecipare parte dell'equipaggio addetto alla ristorazione;».
7. Il punto 1 dell'Allegato VIII del decreto e' sostituito dal seguente: «1. Le informazioni pubblicate conformemente all'articolo 11, comma 3, comprendono i seguenti dati:
a) nome della nave;
b) numero IMO;
c) tipo di nave, stazza (GT);
d) anno di costruzione indicato nei certificati di sicurezza;
e) nome ed indirizzo del proprietario o dell'armatore della nave;
f) per le navi portarinfuse liquide o secche, nome ed indirizzo del noleggiatore responsabile della scelta della nave e tipo di noleggio;
g) Stato di bandiera;
h) la societa' o le societa' di classificazione, ove pertinente, che hanno eventualmente rilasciato a detta nave i certificati di classificazione;
i) la societa' o le societa' di classificazione e/o altre parti che hanno rilasciato a detta nave certificati conformemente con le convenzioni applicabili in nome dello Stato di bandiera, con menzione dei certificati rilasciati;
l) porto e data dell'ultima ispezione estesa indicando, se del caso, se sia stato imposto un provvedimento di fermo;
m) porto e data dell'ultima visita speciale, indicando l'organismo che l'ha eseguita;
n) numero di fermi nel corso dei precedenti 24 mesi;
o) paese e porto di fermo;
p) data in cui e' stato tolto il fermo;
q) durata del fermo, in giorni;
r) numero di carenze rilevate e ragioni del fermo, in termini chiari ed espliciti;
s) provvedimenti intrapresi a seguito del fermo;
t) quando alla nave e' stato rifiutato l'accesso ad un porto nazionale, i motivi di tale misura, in termini chiari ed espliciti;
u) indicazione delle eventuali responsabilita' della societa' di classificazione o di altro organismo privato che ha proceduto alla pertinente ispezione relativamente alla carenza che, da sola o in combinazione, ha provocato il fermo;
v) descrizione delle misure adottate, nel caso in cui la nave sia stata autorizzata a recarsi al piu' vicino cantiere di riparazione appropriato o in cui alla nave sia stato rifiutato l'accesso ad un porto nazionale.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.


Roma, 2 febbraio 2006

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi


Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2006
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 178


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).


Note alle premesse:
- La direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdono nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo), modificata dalle direttive 98/25/CE del Consiglio del 27 aprile 1998, pubblicata nel n. L 133 del 7 maggio 1998, 98/42/CE della Commissione del 19 giugno 1998, pubblicata nel n. L 184 del 27 giugno 1998, e 1999/97/CE della Commissione del 13 dicembre 1999, pubblicata nel n. L 331 del 23 dicembre 1999, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 157 del 7 luglio 1995.
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432 (Regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2001, n. 20.
- La direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 019 del 22 gennaio 2002.
- La direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi per facilitare il loro adattamento all'evoluzione degli strumenti internazionali da esse richiamati e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 324 del 29 novembre 2002.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305 (Regolamento recante attuazione della direttiva 2001/106/CE del 19 dicembre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga e sostituisce il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 432,
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente il regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalla direttiva 98/25/CE, dalla direttiva 98/42/CE e dalla direttiva 99/97/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2003, n. 264.
- La legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214), e' il seguente:

«Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 7, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e' il seguente:
«3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione
dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e alle forme di conoscenza delle attivita' dei Comitati.».


Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto ministeriale n. 305 del 2003, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 6 (Ispezione estesa).

- 1. Le navi appartenenti ad una delle categorie di cui all'allegato V, sezione A del presente regolamento, sono assoggettabili ad ispezione estesa dopo un periodo di 12 mesi dall'ultima ispezione estesa effettuata in un porto della regione MOU.
2. Se una nave assoggettabile ad ispezione estesa e' selezionata per essere sottoposta a controlli ai sensi dell'ordine di priorita' indicato nel comma 3 dell'art. 4, l'autorita' competente locale dovra' effettuare una ispezione estesa. E' tuttavia possibile, tra due ispezioni estese l'effettuazione di una ispezione secondo quanto previsto dall'art. 5.
3. Le navi assoggettabili ad ispezione estesa e riportate dal sistema SIRENAC come candidate ad ispezione obbligatoria nel primo porto di scalo nella regione MOU, devono essere sottoposte ad ispezione estesa da parte dell'autorita' competente locale.
4. L'armatore ovvero il suo rappresentante o il comandante di una nave assoggettabile ad ispezione estesa e' tenuto a comunicare, alle autorita' competenti locali del porto di scalo, le informazioni di cui all'allegato V sezione B del presente regolamento; tali informazioni sono fornite almeno tre giorni prima dell'ora prevista dell'arrivo nel porto ovvero, nel caso di viaggi di durata inferiore a tre giorni prima che la nave lasci il porto di partenza.
5. Qualsiasi nave che non rispetti le disposizione di cui al comma 4 e' sottoposta ad ispezione estesa nel porto di destinazione.».

- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto n. 305 del 2003 come modificato dal presente regolamento:

«Art. 7 (Procedure in caso di impossibilita' ad effettuare ispezioni di talune navi).

 - 1. L'autorita' competente locale che, per ragioni di carattere operativo, non sia stata in grado di effettuare una ispezione su di una nave con un fattore di priorita' superiore a 50 di cui all'art. 4, comma 2, ovvero una ispezione estesa di cui all'art. 6, comma 3, e' tenuta a comunicare tempestivamente al sistema SIRENAC che l'ispezione non e' stata effettuata.
1-bis. Le navi di cui al comma 1 sono sottoposte ad ispezione obbligatoria nel successivo porto di scalo.
2. A cadenza semestrale l'Autorita' competente centrale notifica i casi di cui al comma 1 alla Commissione europea, indicando i motivi della mancata ispezione.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto n. 305 del 2003 come modificato dal presente regolamento: «Art. 8 (Sospensione dell'operazione o fermo delle navi). 1. L'ispettore che rileva, nell'attivita' della nave, carenze tali che, individualmente o nel complesso, rendano le operazioni della stessa pericolose per la sicurezza, la salute dei passeggeri o dell'equipaggio o l'ambiente, informa il comandante del porto che deve disporre la sospensione delle operazioni.
2. La sospensione delle operazioni continua fino all'eliminazione del pericolo o fino a che l'ispettore, sulla base di ulteriori accertamenti, anche sulla base delle eventuali indicazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per le carenze che rappresentano un pericolo per l'ambiente marino, abbia determinato le condizioni alle quali l'operazione puo'
continuare senza rischi per la sicurezza della navigazione, per la salute delle persone a bordo o per l'ambiente.
3. L'ispettore, nel caso in cui abbia riscontrato carenze nella nave che rappresentano un pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente, notifica il provvedimento di fermo al comandante della nave e informa immediatamente il comandante del porto, ai fini del diniego delle spedizioni ai sensi dell'art. 181 del codice della navigazione.
4. Il fermo della nave e' revocato a seguito della riscontrata eliminazione delle carenze di cui al comma 3, ovvero qualora siano determinate, sulla base di ulteriori accertamenti dell'ispettore, anche sulla base delle eventuali indicazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le carenze che rappresentano un pericolo per l'ambiente marino, le condizioni alle quali la nave puo' riprendere il mare senza pericolo per le altre navi e senza rischi per la sicurezza della navigazione, per la salute delle persone a bordo o per l'ambiente.
5. Nell'allegato VI del presente regolamento sono indicati i criteri da applicare per il fermo delle navi.
6. Nel caso in cui, a seguito di un'ispezione, e' disposto il fermo della nave, l'autorita' competente locale ne informa immediatamente per iscritto, accludendo il verbale di spezione, l'Amministrazione dello Stato del quale la nave batte bandiera o, quando cio' non sia possibile, il console o, in sua assenza, la piu' vicina rappresentanza diplomatica nonche' gli ispettori nominati o l'organismo riconosciuto, responsabili del rilascio dei certificati relativi alla nave in questione.
7. La procedura di fermo di cui al comma 3, viene promossa anche nei confronti delle navi alle quali si applica, al momento della verifica, il codice ISM e che risultano prive del documento di conformita' per la societa' ovvero del certificato di gestione sicurezza rilasciati conformemente al codice ISM. Nonostante l'assenza di tale documentazione, se dall'ispezione non risultano altre carenze che giustifichino il fermo, il comandante del porto puo' revocare l'ordine di fermo per evitare la congestione del porto. Di tale decisione devono essere tempestivamente informate le autorita' competenti di tutti gli Stati membri. Alle navi che presentano le carenze previste dal presente comma, alle quali e' stato consentito di riprendere il mare, e' negato, eccettuati i casi di deroga di cui all'art. 11, comma 2, l'accesso ai porti dello Stato finche' il proprietario o l'armatore dell'unita' non comprovi, a sanatoria delle deficienze rilevate dall'autorita' che ha imposto il fermo, che la nave dispone dei certificati rilasciati conformemente al codice ISM.
3. La procedura di fermo di cui al comma 3, viene promossa anche nei confronti delle navi non equipaggiate con dispositivi di registrazione dei dati di navigazione (VDR) quando il loro uso e' previsto ai sensi dell'allegato XII del presente regolamento.».

- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto n. 305 del 2003 come modificato dal presente regolamento:

«Art. 10 (Rimborso dei costi e diritto al ricorso).

 - 1. Le spese, e le relative modalita' di pagamento, inerenti alle ispezioni di cui agli articoli 5 e 6, qualora queste accertino o confermino carenze che giustifichino il fermo della nave, nonche' le spese relative alle ispezioni per la dimostrazione di cui all'art. 11, comma 1, sono poste a carico dell'armatore o di un suo rappresentante nello Stato, in solido con il proprietario, sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed aggiornate almeno ogni due anni.
2. Nei casi prescritti, oltre alle spese per il servizio reso, sono comunque a carico dell'armatore o di un suo rappresentante nello Stato, in solido con il proprietario, secondo e tariffe di cui al comma 1, gli eventuali costi per le prestazioni fornite dagli ispettori al di fuori del normale orario di lavoro nonche' degli oneri dell'eventuale missione. Tali spese sono dovute nelle misure rispettivamente previste dalle tabelle della amministrazione di appartenenza per la eventuale corresponsione ai citati ispettori.
3. Sono altresi' poste in solido a carico del proprietario, o dell'armatore o di un suo rappresentante nello Stato i costi relativi alla sosta in porto della nave sottoposta al provvedimento di fermo.
4. Avverso i provvedimenti di fermo di cui al precedente art. 8 ovvero di rifiuto di accesso nei porti di cui al successivo art. 11 e' esperibile ricorso giurisdizionale o gerarchico da presentarsi nelle forme e con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni in materia. A tal fine nei provvedimenti in parola, notificati al proprietario, all'armatore della nave ovvero al suo rappresentante nello Stato per il tramite del comandante della nave, e' indicato il termine entro il quale e' possibile ricorrere e l'autorita' cui proporre ricorso. La presentazione del ricorso non determina l'automatica sospensione dell'efficacia del provvedimento opposto.
5. Il fermo della nave non puo' essere revocato finche' non si sia provveduto al completo pagamento non sia stata data garanzia sufficiente per il rimborso delle spese.».

- Si riporta il testo dell'allegato III del citato decreto n. 305 del 2003 come modificato dal presente regolamento:

Allegato III
ESEMPI DI "FONDATI MOTIVI" PER UN'ISPEZIONE PIU' DETTAGLIATA (di cui all'art. 5, comma 3)

1. Navi contemplate nell'art. 1, dell'allegato I e nelle lettere c), d), e), numeri 2) e 3), e h) del comma 1 dell'art. 2 dell'allegato I.
2. Inadeguata tenuta del registro degli oli minerali.
3. Rilevamento di imprecisioni durante l'esame dei certificati e di altra documentazione (di cui all'art. 5, comma 2 e comma 3).
4. Indicazioni che i membri dell'equipaggio non sono in grado di soddisfare le condizioni dell'art. 8 della direttiva 94/58/CE del 22 novembre 1994 del Consiglio, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare.
5. Prove a dimostrazione che le operazioni di carico e scarico e altre operazioni non vengono effettuate in condizioni di sicurezza o in conformita' degli orientamenti dell'International marittime organization (IMO): ad esempio, il contenuto di ossigeno nella condotta principale di gas inerte delle cisterne di carico supera i livelli massimi prescritti.
6. Incapacita' del comandante di una petroliera di fornire il registro relativo al sistema di sorveglianza e controllo dello scarico di petrolio per l'ultimo viaggio in zavorra.
7. Mancanza di un ruolo di bordo aggiornato o scarsa conoscenza, da parte dei membri dell'equipaggio, dei rispettivi compiti in caso di incendio o di abbandono della nave.
8. Emissione di falsi allarmi per soccorso non seguiti da idonee procedure di cancellazione.
9. La mancanza di importanti dotazioni o equipaggiamenti richiesti dalle convenzioni.
10. Condizioni di eccessiva insalubrita' a bordo della nave.
11. Evidenza tratta dall'osservazione o dall'impressione generale dell'ispettore secondo cui esistono serie carenze o grave deterioramento della carena o delle strutture atte a pregiudicare l'integrita' strutturale della nave, la sua tenuta stagna all'acqua o la tenuta stagna alle intemperie.
12. Informazioni o prove che il comandante o l'equipaggio non ha dimestichezza con operazioni di bordo essenziali relative alla sicurezza della nave o alla prevenzione dell'inquinamento o che tali operazioni non sono state effettuate.».

- Si riporta il testo del punto 5 della parte C dell'allegato V del citato decreto n. 305 del 2003 come modificato dal presente regolamento:

Allegato V
C. PROCEDURE PER L'ISPEZIONE ESTESA

5. Navi passeggeri (non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 1999/35/CE di cui al punto A.3).
Oltre agli elementi indicati al punto 1, l'ispezione estesa delle navi passeggeri comprende anche i seguenti elementi:
a) prove del sistema di rilevamento di incendio e di allarme;
b) verifica della chiusura delle porte tagliafuoco;
c) prove del sistema di diffusione sonora;
d) esercitazione antincendio con dimostrazione di tutti i set di indumenti antincendio, cui deve partecipare parte dell'equipaggio addetto alla ristorazione;
e) dimostrazione che i responsabili operativi dell'equipaggio conoscono il piano d'emergenza in caso di avaria ("damage control plan").
Se opportuno, l'ispezione puo' essere continuata con il consenso del comandante o dell'operatore, mentre la nave e' in navigazione da o verso un porto di uno Stato membro. Gli ispettori non ostacolano il funzionamento della nave ne' provocano situazioni che, a giudizio del comandante, possano compromettere la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio e della nave.».

- Si riporta il testo del punto 1 dell'allegato VIII del citato decreto n. 305 del 2003 come sostituito dal seguente regolamento:

Allegato VIII
PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI CONNESSE AI FERMI ED ALLE ISPEZIONI IN PORTI NAZIONALI (di cui all'art. 14)
1. Le informazioni pubblicate conformemente all'art. 11, comma 3, comprendono i seguenti dati:
a) nome della nave;
b) numero IMO;
c) tipo di nave, stazza (GT);
d) anno di costruzione indicato nei certificati di sicurezza;
e) nome ed indirizzo del proprietario o dell'armatore della nave;
f) per le navi portarinfuse liquide o secche, nome ed indirizzo del noleggiatore responsabile della scelta della nave e tipo di noleggio;
g) Stato di bandiera;
h) la societa' o le societa' di classificazione, ove pertinente, che hanno eventualmente rilasciato a detta nave i certificati di classificazione;
i) la societa' o le societa' di classificazione e/o altre parti che hanno rilasciato a detta nave certificati conformemente con le convenzioni applicabili in nome dello Stato di bandiera, con menzione dei certificati rilasciati;
i) porto e data dell'ultima ispezione estesa indicando, se del caso, se sia stato imposto un provvedimento di fermo;
m) porto e data dell'ultima visita speciale, indicando l'organismo che l'ha eseguita;
n) numero di fermi nel corso dei precedenti 24 mesi;
o) paese e porto di fermo;
p) data in cui e' stato tolto il fermo;
q) durata del fermo, in giorni;
r) numero di carenze rilevate e ragioni del fermo, in termini chiari ed espliciti;
s) provvedimenti intrapresi a seguito del fermo;
t) quando alla nave e' stato rifiutato l'accesso ad un porto nazionale, i motivi di tale misura, in termini chiari ed espliciti;
u) indicazione delle eventuali responsabilita' della societa' di classificazione o di altro organismo privato che ha proceduto alla pertinente ispezione relativamente alla carenza che, da sola o in combinazione, ha provocato il fermo;
v) descrizione delle misure adottate, nel caso in cui la nave sia stata autorizzata a recarsi al piu' vicino cantiere di riparazione appropriato o in cui alla nave sia stato rifiutato l'accesso ad un porto nazionale.».