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Decreto 2 marzo 2006
Ministero delle Attivitą Produttive. Modalita' di applicazione delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL per autotrazione, ai sensi dell'articolo 5-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
(GU n. 62 del 15-3-2006)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1997, n. 403;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, secondo e terzo periodo, del citato
decreto-legge n. 324/1997, il quale prevede agevolazioni per l'acquisto di
autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL), nonche'
agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
17 luglio 1998, n. 256, recante norme di attuazione del citato art. 1, comma 2;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 2 luglio 2003, n. 183,
recante modifiche al decreto del 17 luglio 1998, n. 256;
Visto l'accordo di programma sottoscritto dal Ministero delle attivita'
produttive e dalle associazioni di categoria del settore del GPL e del metano in
data 22 luglio 2003;
Visto l'art. 1, commi 53 e 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239, i quali
prevedono l'applicazione delle agevolazioni per le installazioni di impianti a
GPL o a metano su autoveicoli effettuate entro i tre anni dalla data di
immatricolazione anche alle persone giuridiche;
Visto l'avviso di sospensione dell'intervento, per avvenuto utilizzo degli
stanziamenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n.
93 del 22 aprile 2005;
Visto l'art. 5-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede
una nuova autorizzazione di spesa di euro quaranta milioni per l'anno 2005;
Visto il comma 2-bis del citato art. 5-sexies, il quale prevede che, per le
agevolazioni concernenti le installazioni di impianti, il credito di imposta per
il recupero delle agevolazioni puo' essere attribuito ai soggetti interessati
alla filiera di settore, secondo modalita' da definire con accordo di programma
tra il Ministero delle attivita' produttive e le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative, ai sensi del citato regolamento n. 183 del 2
luglio 2003;
Visto il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 e il
regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004;
Visto l'accordo di programma con le associazioni di categoria, in rappresentanza
delle imprese installatrici di impianti a GPL e metano, sottoscritto in data 9
gennaio 2006;
Visto l'accordo di programma con le associazioni di categoria dei produttori di
autoveicoli omologati anche, o esclusivamente, a gas metano o a GPL,
sottoscritto in data 9 gennaio 2006;
Visto il comma 4 del citato art. 5-sexies, il quale prevede che l'efficacia
delle disposizioni dello stesso art. 5-sexies decorre dall'entrata in vigore del
decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalita' di fruizione del
credito d'imposta;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto individua le modalita' di applicazione delle
agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL
per l'autotrazione, previsti dall'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 25
settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1997, n. 403, introdotto dall'art. 5-sexies, comma 2, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248.
Art. 2.
Soggetti interessati al recupero delle agevolazioni
1. I soggetti interessati alla filiera del settore, che possono recuperare
l'importo delle agevolazioni di cui all'art. 1 mediante credito di imposta, sono
individuati, in alternativa agli installatori, nelle imprese costruttrici di
impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL, nelle aziende
commerciali di vendita all'ingrosso di impianti per l'alimentazione dei veicoli
a metano o a GPL, nelle aziende titolari di stazioni di distribuzione metano o
GPL per autotrazione.
Art. 3.
Limiti di assegnazione dei contributi
1. I contributi di cui all'art. 1 sono assegnati alle imprese beneficiarie
nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12
gennaio 2001 e dal regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre
2004.
Art. 4.
Modalita' di accesso alle agevolazioni e al credito di imposta
1. Le modalita' di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 1 sono
specificate negli accordi di programma tra il Ministero delle attivita'
produttive e le associazioni di settore, citati nelle premesse, che formano
parte integrante del presente decreto (Allegato 1).
2. Le modalita' per il recupero delle agevolazioni mediante credito di imposta
sono individuate negli accordi di programma di cui al comma 1, ferme restando le
disposizioni previste dall'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre
1997, n. 324.
Art. 5.
Operazioni di acquisto e di installazione
1. Le agevolazioni di cui all'art. 1 sono riconosciute per le operazioni di
acquisto e di installazione perfezionate secondo le modalita' stabilite dagli
accordi di programma di cui all'art. 4.
Art. 6.
Trasmissione degli elenchi dei soggetti
1. Con provvedimento dirigenziale del Ministero delle attivita' produttive e
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di
trasmissione, mediante procedure telematiche, alla Agenzia, dell'elenco dei
soggetti ammessi a fruire del credito d'imposta completo dei dati
identificativi, ivi compreso il codice fiscale, le date di approvazione delle
pratiche, e i relativi importi, nonche' l'ammontare del credito d'imposta
concesso nell'anno solare precedente a quello di trasmissione dei dati stessi.
Art. 7.
Revoca delle agevolazioni
1. Qualora il Ministero delle attivita' produttive, a seguito di eventuali
controlli, successivi all'invio alle associazioni interessate degli elenchi
delle pratiche approvate, accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non
spettante, il Ministero revoca l'agevolazione, oppure ridetermina l'importo del
credito d'imposta e dispone il recupero dei contributi assegnati.
2. Su richiesta del Ministero delle attivita' produttive, l'Agenzia delle
entrate trasmette, con le modalita' individuate con il provvedimento di cui al
comma 1, i dati concernenti il credito d'imposta revocato o rideterminato.
3. Qualora l'Agenzia delle entrate ovvero la Guardia di finanza accertino,
nell'ambito dei controlli istituzionali di competenza, l'insussistenza dei
requisiti prescritti per il riconoscimento del credito d'imposta, comunicano al
Ministero delle attivita' produttive i dati necessari per l'adozione dei
provvedimenti di cui al comma 1.
Art. 8.
Dichiarazione dei redditi
1. L'ammontare complessivo del credito d'imposta spettante e' indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di
riconoscimento dell'agevolazione. In caso di fruizione eccedente in tutto o in
parte il credito d'imposta spettante, la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, il contenzioso e le sanzioni sono disciplinate dalle norme in
materia delle imposte sui redditi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 2 marzo 2006
Il Ministro delle attivitą produttive
Scajola
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti