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Decreto 2 marzo 2006

Ministero delle Attivitą Produttive. Modalita' di applicazione delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL per autotrazione, ai sensi dell'articolo 5-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

(GU n. 62 del 15-3-2006)

 


IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 324/1997, il quale prevede agevolazioni per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL), nonche' agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256, recante norme di attuazione del citato art. 1, comma 2;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 2 luglio 2003, n. 183, recante modifiche al decreto del 17 luglio 1998, n. 256;
Visto l'accordo di programma sottoscritto dal Ministero delle attivita' produttive e dalle associazioni di categoria del settore del GPL e del metano in data 22 luglio 2003;
Visto l'art. 1, commi 53 e 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239, i quali prevedono l'applicazione delle agevolazioni per le installazioni di impianti a GPL o a metano su autoveicoli effettuate entro i tre anni dalla data di immatricolazione anche alle persone giuridiche;
Visto l'avviso di sospensione dell'intervento, per avvenuto utilizzo degli stanziamenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 93 del 22 aprile 2005;
Visto l'art. 5-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede una nuova autorizzazione di spesa di euro quaranta milioni per l'anno 2005;
Visto il comma 2-bis del citato art. 5-sexies, il quale prevede che, per le agevolazioni concernenti le installazioni di impianti, il credito di imposta per il recupero delle agevolazioni puo' essere attribuito ai soggetti interessati alla filiera di settore, secondo modalita' da definire con accordo di programma tra il Ministero delle attivita' produttive e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ai sensi del citato regolamento n. 183 del 2 luglio 2003;
Visto il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 e il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004;
Visto l'accordo di programma con le associazioni di categoria, in rappresentanza delle imprese installatrici di impianti a GPL e metano, sottoscritto in data 9 gennaio 2006;
Visto l'accordo di programma con le associazioni di categoria dei produttori di autoveicoli omologati anche, o esclusivamente, a gas metano o a GPL, sottoscritto in data 9 gennaio 2006;
Visto il comma 4 del citato art. 5-sexies, il quale prevede che l'efficacia delle disposizioni dello stesso art. 5-sexies decorre dall'entrata in vigore del decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalita' di fruizione del credito d'imposta;

Decreta:

Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto individua le modalita' di applicazione delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL per l'autotrazione, previsti dall'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotto dall'art. 5-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Art. 2.
Soggetti interessati al recupero delle agevolazioni
1. I soggetti interessati alla filiera del settore, che possono recuperare l'importo delle agevolazioni di cui all'art. 1 mediante credito di imposta, sono individuati, in alternativa agli installatori, nelle imprese costruttrici di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL, nelle aziende commerciali di vendita all'ingrosso di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL, nelle aziende titolari di stazioni di distribuzione metano o GPL per autotrazione.

Art. 3.
Limiti di assegnazione dei contributi
1. I contributi di cui all'art. 1 sono assegnati alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 e dal regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004.

Art. 4.
Modalita' di accesso alle agevolazioni e al credito di imposta
1. Le modalita' di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 1 sono specificate negli accordi di programma tra il Ministero delle attivita' produttive e le associazioni di settore, citati nelle premesse, che formano parte integrante del presente decreto (Allegato 1).
2. Le modalita' per il recupero delle agevolazioni mediante credito di imposta sono individuate negli accordi di programma di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni previste dall'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324.

Art. 5.
Operazioni di acquisto e di installazione
1. Le agevolazioni di cui all'art. 1 sono riconosciute per le operazioni di acquisto e di installazione perfezionate secondo le modalita' stabilite dagli accordi di programma di cui all'art. 4.

Art. 6.
Trasmissione degli elenchi dei soggetti
1. Con provvedimento dirigenziale del Ministero delle attivita' produttive e dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di trasmissione, mediante procedure telematiche, alla Agenzia, dell'elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito d'imposta completo dei dati identificativi, ivi compreso il codice fiscale, le date di approvazione delle pratiche, e i relativi importi, nonche' l'ammontare del credito d'imposta concesso nell'anno solare precedente a quello di trasmissione dei dati stessi.

Art. 7.
Revoca delle agevolazioni
1. Qualora il Ministero delle attivita' produttive, a seguito di eventuali controlli, successivi all'invio alle associazioni interessate degli elenchi delle pratiche approvate, accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, il Ministero revoca l'agevolazione, oppure ridetermina l'importo del credito d'imposta e dispone il recupero dei contributi assegnati.
2. Su richiesta del Ministero delle attivita' produttive, l'Agenzia delle entrate trasmette, con le modalita' individuate con il provvedimento di cui al comma 1, i dati concernenti il credito d'imposta revocato o rideterminato.
3. Qualora l'Agenzia delle entrate ovvero la Guardia di finanza accertino, nell'ambito dei controlli istituzionali di competenza, l'insussistenza dei requisiti prescritti per il riconoscimento del credito d'imposta, comunicano al Ministero delle attivita' produttive i dati necessari per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1.

Art. 8.
Dichiarazione dei redditi
1. L'ammontare complessivo del credito d'imposta spettante e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento dell'agevolazione. In caso di fruizione eccedente in tutto o in parte il credito d'imposta spettante, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni sono disciplinate dalle norme in materia delle imposte sui redditi.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2006


Il Ministro delle attivitą produttive
Scajola

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti