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Decreto 2 marzo 2006
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Recepimento della direttiva n. 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva n. 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante, prodotti dai motori a combustione interna, destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.
(G.U. n. 43 del 21-2-2007- Suppl. Ordinario n. 47)
IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
ed
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto l'art. 229 del
nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18
maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie
disciplinate dallo stesso codice;
Visti i commi 5 e 7 dell'art. 106 ed il comma 1 dell'art. 114 del nuovo codice
della strada che stabiliscono la competenza del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti a decretare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in
materia di norme costruttive e funzionali, nonche' in materia di emissioni
inquinanti, delle macchine agricole e delle macchine operatrici ispirandosi al
diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 20 dicembre
1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9
febbraio 2000, di attuazione della direttiva n. 97/68/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di
inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione
interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 1° giugno
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2001, di
recepimento della rettifica alla direttiva n. 97/68/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2002, di
recepimento della direttiva n. 2001/63/CE della Commissione che adegua al
pregresso tecnico la direttiva n. 97/68/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 settembre
2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15
aprile 2005, di recepimento della direttiva n. 2002/88/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 9 dicembre 2002, che modifica la direttiva n. 97/68/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare
contro l'emissione di inquinanti gassosi e articolato inquinante prodotti dai
motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non
stradali;
Vista la direttiva n. 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
aprile 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 146
del 30 aprile 2004, che modifica la direttiva n. 97/68/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di
inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione
interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, e la
rettifica della direttiva medesima pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L 225 del 25 giugno 2004;
Sentito il Ministro della
salute;
Adotta il seguente decreto:
(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)
Art. 1.
1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 dicembre
1999, come modificato da ultimo dal decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 15 settembre 2004, e' modificato come segue:
a) all'art. 2 sono
aggiunti i seguenti trattini:
"-- nave della navigazione interna, una nave destinata ad essere utilizzata
nelle vie navigabili interne, di lunghezza uguale o superiore a 20 metri e di
volume uguale o superiore a 100 m3 calcolato secondo la formula definita
all'allegato I, sezione 2, punto 2.8-bis, oppure un rimorchiatore o spintore
costruito per rimorchiare, spingere o per la propulsione in formazione in coppia
di navi di lunghezza uguale o superiore a 20 metri. Tale definizione non
comprende le navi destinate al trasporto di non più di 12 passeggeri oltre
all'equipaggio, le imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri
come definite dall'art. 1 della direttiva n. 94/25/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 16 giugno 1994, come modificata da ultimo dal regolamento CE
n. 1882/2003, in materia di imbarcazioni da diporto, le navi di servizio delle
autorità di controllo, le navi dei servizi antincendio, le navi da guerra, le
navi da pesca iscritte nel registro navale della Comunità europea, le navi della
navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori per la
navigazione marittima che navigano o stazionano nelle acque fluvio-marittime o
si trovano temporaneamente nelle acque interne, purché provvisti del titolo
valido ai sensi della definizione di cui allegato I, sezione 2, punto 2.8- er;
-- costruttore di macchine (OEM), il costruttore di un tipo di macchine mobili
non stradali;
-- regime di flessibilità, procedura che consente ai costruttori di motori di
immettere sul mercato, nel periodo compreso tra due fasi successive di
applicazione dei valori limite sulle emissioni, un numero limitato di motori
destinati ad essere montati sulle macchine mobili non stradali, che soddisfano
solamente i valori limite di emissione della fase precedente.";
b) all'art. 4:
1) alla fine del comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: "Per le modifiche
necessarie per adeguare l'allegato VIII si applicano le disposizioni di cui
all'art. 13.",
2) e' aggiunto il seguente comma: "6. I motori ad accensione spontanea, non
destinati alla propulsione di locomotive, di automotrici ferroviarie e di navi
della navigazione interna possono essere immessi sul mercato in regime di
flessibilità secondo la procedura di cui all'allegato XIII,oltre a quanto
disposto nei commi da 1 a 5.";
c) all'art. 6 e' aggiunto
il seguente comma: "5. Sui motori ad accensione spontanea immessi sul mercato in
regime di flessibilità e' apposta una marcatura secondo l'allegato XIII.";
d) dopo l'articolo 7 e'
inserito il seguente articolo:
"Art. 7-bis. -
1. Le disposizioni che
seguono si applicano ai motori destinati ad essere montati sulle navi della
navigazione interna. I commi 2. e 3. si applicano solo dopo che la Commissione
centrale per la navigazione sul Reno, di seguito CCNR, avrà riconosciuto
l'equivalenza fra i requisiti stabiliti dalla direttiva n. 97/68/CE modificata
da ultimo dalla direttiva n. 2004/26/CE e quelli previsti nel quadro della
convenzione di Mannheim per la navigazione sul Reno e la Commissione delle
Comunità europee ne sarà informata.
2. Fino al 30 giugno 2007 non e' consentito rifiutare l'immissione sul mercato
di motori conformi ai requisiti CCNR, fase I, i cui valori limite di emissione
sono indicati nell'allegato XIV.
3. A decorrere dal 1° luglio 2007 e fino all'entrata in vigore di una nuova
serie di valori limite conseguenti ad eventuali ulteriori modifiche della
direttiva n. 97/68/CE modificata da ultimo dalla direttiva n. 2004/26/CE, non e'
consentito rifiutare l'immissione sul mercato di motori conformi ai requisiti
CCNR, fase II, i cui valori limite di emissione sono indicati nell'allegato XV.
4. Per le modifiche necessarie per adeguare l'allegato VII, per incorporare i
dati specifici aggiuntivi eventualmente richiesti ai fini del certificato di
omologazione per i motori destinati ad essere montati sulle navi della
navigazione interna, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13.
5. Ai fini del presente decreto, con riferimento alle navi della navigazione
interna, i motori ausiliari con potenza superiore a 560 kW sono soggetti agli
stessi requisiti applicabili ai motori di propulsione principale.";
e) all'art. 8:
1) il comma 1. e' sostituito dal seguente: "1. Non e' consentito negare
l'immissione sul mercato dei motori conformi ai requisiti del presente decreto,
indipendentemente dal fatto che i motori stessi siano già montati su macchine o
no.";
2) dopo il comma 2. e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. Non e' consentito il
rilascio del certificato comunitario di navigazione interna di cui alla
direttiva n. 82/714/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dall'atto di
adesione del 2003, che adotta i requisiti tecnici per le navi della navigazione
interna, alle navi i cui motori non soddisfano i requisiti del presente decreto;
f) l'art. 9 e' modificato
come segue:
1) la frase introduttiva del comma 3. e' sostituita dalla seguente: "Non e'
consentito il rilascio dell'omologazione per un tipo di motore o per una
famiglia di motori ed il rilascio del documento di cui all'allegato VII e di
ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato
un motore non ancora immesso sul mercato:";
2) dopo il comma 3. sono aggiunti i seguenti commi:
"3-bis. Fase III A di
omologazione motori (categorie di motori H, I, J, K). Non e' consentito il
rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori ed il
rilascio del documento di cui all'allegato VII e di ogni altra omologazione per
le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore non ancora immesso
sul mercato:
H: successivamente al 30 giugno 2005, per i motori, eccetto i motori funzionanti
a velocita' costante, di potenza pari a: 130 kW (minore o maggiore) P (minore o
maggiore) 560 kW,
I: successivamente al 31
dicembre 2005, per i motori, eccetto i motori funzionanti a velocita' costante,
di potenza pari a: 75 kW (minore o maggiore) P (minore) 130 kW,
J: successivamente al 31 dicembre 2006, per i motori, eccetto i motori
funzionanti a velocita' costante, di potenza pari a: 37 kW (minore o maggiore) P
(minore) 75 kW,
K: successivamente al 31 dicembre 2005, per i motori, eccetto i motori
funzionanti a velocita' costante, di potenza pari a: 19 kW (minore o maggiore) P
(minore) 37 kW, se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente
decreto e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante
prodotti dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti
nella tabella di cui al punto 4.1.2.4 dell'allegato I.
3-ter. Fase III A di omologazione motori a velocita' costante (categorie di
motori H, I, J, K). Non e' consentito il rilascio dell'omologazione per i
seguenti tipi o famiglie di motori ed il rilascio del documento di cui
all'allegato VII e di ogni altra omologazione per le macchine mobili non
stradali su cui sia montato un motore non ancora immesso sul mercato:
motori di categoria H funzionanti a velocita' costante:
successivamente al 31
dicembre 2009, per motori di potenza pari a:
130 kW (minore o maggiore) P (minore o maggiore) 560 kW, motori di categoria I
funzionanti a velocita' costante:
successivamente al 31 dicembre 2009, per motori di potenza pari a: 75 kW (minore
o maggiore) P (minore) 130 kW, motori di categoria J funzionanti a velocita'
costante:
successivamente al 31 dicembre 2010, per motori di potenza pari a: 37 kW (minore
o maggiore) P (minore) 75 kW, motori di categoria K funzionanti a velocita'
costante:
successivamente al 31 dicembre 2009, per motori di potenza pari a: 19 kW (minore
o maggiore) P (minore) 37 kW, se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti
dal presente decreto e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato
inquinante prodotti dal motore in questione non sono conformi ai valori limite
definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.4 dell'allegato I.
3-quater. Fase III B di omologazione motori (categorie di motori L, M, N, P).
Non e' consentito il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie
di motori ed il rilascio del documento di cui all'allegato VII e di ogni altra
omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore
non ancora immesso sul mercato:
L: successivamente al 31 dicembre 2009, per i motori, eccetto i motori
funzionanti a velocita' costante, di potenza pari a: 130 kW (minore o maggiore)
P (minore o maggiore) 560 kW,
M: successivamente al 31
dicembre 2010, per i motori, eccetto i motori funzionanti a velocita' costante,
di potenza pari a: 75 kW (minore o maggiore) P (minore) 130 kW,
N: successivamente al 31 dicembre 2010, per i motori, eccetto i motori
funzionanti a velocita' costante, di potenza pari a: 56 kW (minore o maggiore) P
(minore) 75 kW,
P: successivamente al 31
dicembre 2011, per i motori, eccetto i motori funzionanti a velocita' costante,
di potenza pari a: 37 kW (minore o maggiore) P (minore) 56 kW, se il motore non
soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto e se le emissioni di
inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dal motore in questione non
sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.5
dell'allegato I.
3-quinquies. Fase IV di omologazione motori (categorie di motori: Q e R). Non e'
consentito il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di
motori ed il rilascio del documento di cui all'allegato VII e di ogni altra
omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore
non ancora immesso sul mercato:
Q: successivamente al 31 dicembre 2012, per i motori, eccetto i motori
funzionanti a velocita' costante, di potenza pari a 130 kW (minore o maggiore) P
(minore o maggiore) 560 kW,
R: successivamente al 30 settembre 2013, per i motori, eccetto i motori
funzionanti a velocita' costante, di potenza pari a 56 kW (minore o maggiore) P
(minore) 130 kW, se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente
decreto e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante
prodotti dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti
nella tabella di cui al punto 4.1.2.6 dell'allegato I.
3-sexies. Fase III A di omologazione di motori di propulsione installati in navi
della navigazione interna (categoria di motori: V). Non e' consentito il
rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori ed il
rilascio del documento di cui all'allegato VII:
V1: 1: successivamente al 31 dicembre 2005 per i motori di potenza maggiore o
uguale a 37 kW e di cilindrata inferiore a 0,9 litri per cilindro,
V1: 2: successivamente al 30 giugno 2005 per i motori di cilindrata maggiore o
uguale a 0,9 litri per cilindro e inferiore a 1,2 litri per cilindro,
V1: 3: successivamente al 30 giugno 2005 per i motori di cilindrata maggiore o
uguale a 1,2 litri per cilindro e inferiore a 2,5 litri per cilindro e una
potenza pari a: 37 kW (minore o maggiore) P (minore) 75 kW,
V1: 4: successivamente al 31 dicembre 2006 per i motori di cilindrata maggiore o
uguale a 2,5 litri per cilindro e inferiore a 5 litri per cilindro,
V2: successivamente al 31 dicembre 2007 per i motori di cilindrata maggiore o
uguale a 5 litri per cilindro, se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti
dal presente decreto e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato
inquinante prodotti dal motore in , questione non sono conformi ai valori limite
definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.4 dell'allegato I.
3-septies. Fase III A di omologazione di motori di propulsione installati in
automotrici ferroviarie. Non e' consentito il rilascio dell'omologazione per i
seguenti tipi o famiglie di motori ed il rilascio del documento di cui
all'allegato VII:
RC A: successivamente al 30 giugno 2005 per i motori di potenza superiore a 130
kW se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto e se le
emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dal motore in
questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al
punto 4.1.2.4 dell'allegato I.
3-octies. Fase III B di omologazione di motori di propulsione installati in
automotrici ferroviarie. Non e' consentito il rilascio dell'omologazione per i
seguenti tipi o famiglie di motori ed il rilascio del documento di cui
all'allegato VII:
RC B: successivamente al 31 dicembre 2010 per i motori di potenza superiore a
130 kW, se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto e
se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dal
motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di
cui al punto 4.1.2.5 dell'allegato I.
3-nonies. Fase III A di omologazione di motori di propulsione installati in
locomotive. Non e' consentito il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi
o famiglie di motori ed il rilascio del documento di cui all'allegato VII:
RL A: successivamente al 31 dicembre 2005, per i motori di potenza pari a: 130
kW (minore o maggiore) P (minore o maggiore) 560 kW,
RH A: successivamente al
31 dicembre 2007, per i motori di potenza pari a: 560 kWP, se il motore non
soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto e se le emissioni di
inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dal motore in questione non
sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.4
dell'allegato I. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai tipi e
famiglie di motori menzionati, qualora per un motore appartenente a questa
categoria un contratto di acquisto sia stato stipulato anteriormente al 20
maggio 2004 ed a condizione che il motore sia immesso sul mercato entro i due
anni successivi alla data applicabile per la corrispondente categoria di
locomotive.
3-decies. Fase III B di omologazione di motori di propulsione installati in
locomotive. Non e' consentito il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi
o famiglie di motori ed il rilascio del documento di cui all'allegato VII:
R B: successivamente al 31 dicembre 2010 per i motori di potenza superiore a
130kW, se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto e se
le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dal motore
in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al
punto 4.1.2.5 dell'allegato I. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai tipi e famiglie di motori menzionati, qualora per un motore
appartenente a questa categoria un contratto di acquisto sia stato stipulato
anteriormente al 20 maggio 2004 ed a condizione che il motore sia immesso sul
mercato entro i due anni successivi alla data applicabile per la corrispondente
categoria di locomotive.";
3) sono aggiunti i seguenti commi:
"4-bis. Fatti salvi
l'art. 7-bis e l'art. 9, commi 3- cties. e 3-nonies., a decorrere dalle date
sotto indicate e ad eccezione delle macchine e dei motori destinati
all'esportazione in Paesi terzi, e' consentita l'immissione sul mercato di
motori nuovi che siano o no montati su macchine, soltanto se essi soddisfano i
requisiti del presente decreto e soltanto se ciascun motore e' omologato in base
ad una delle categorie definite nei commi 2. e 3.:
Fase III A, esclusi i motori funzionanti a velocita' costante:
categoria H: successivamente al 31 dicembre 2005,
categoria I: successivamente al 31 dicembre 2006,
categoria J: successivamente al 31 dicembre 2007,
categoria K: successivamente al 31 dicembre 2006.
Fase III A, motori di propulsione di navi della navigazione interna:
categoria V1: 1: successivamente al 31 dicembre 2006,
categoria V1: 2: successivamente al 31 dicembre 2006,
categoria V1: 3: successivamente al 31 dicembre 2006,
categoria V1: 4: successivamente al 31 dicembre 2008,
categoria V2: successivamente al 31 dicembre 2008.
Fase III A, motori a velocita' costante:
categoria H: successivamente al 31 dicembre 2010,
categoria I: successivamente al 31 dicembre 2010,
categoria J: successivamente al 31 dicembre 2011,
categoria K: successivamente al 31 dicembre 2010.
Fase III A, motori per automotrici ferroviarie:
categoria RC A: successivamente al 31 dicembre 2005.
Fase III A, motori per locomotive:
categoria RL A: successivamente al 31 dicembre 2006,
categoria RH A: successivamente al 31 dicembre 2008.
Fase III B, esclusi i motori funzionanti a velocita' costante:
categoria L: successivamente al 31 dicembre 2010,
categoria M: successivamente al 31 dicembre 2011,
categoria N: successivamente al 31 dicembre 2011,
categoria P: successivamente al 31 dicembre 2012.
Fase III B, motori per automotrici ferroviarie:
categoria RC B: successivamente al 31 dicembre 2011.
Fase III B, motori per locomotive:
categoria R B: successivamente al 31 dicembre 2011.
Fase IV, esclusi i motori funzionanti a velocita' costante:
categoria Q: successivamente al 31 dicembre 2013,
categoria R: successivamente al 30 settembre 2014.
Per ciascuna categoria, i requisiti suddetti sono prorogati di due anni per i
motori fabbricati in data anteriore a quelle rispettivamente sopra indicate.
L'autorizzazione rilasciata per una fase limite di emissione decade a decorrere
dall'attuazione obbligatoria della fase successiva di valori limite.
4-ter. Per i tipi e le famiglie di motori che risultano in regola con i valori
limite delle fasi III A, III B e IV, definiti nella tabella di cui ai punti
4.1.2.4, 4.1.2.5 e 4.1.2.6 dell'allegato I, prima delle date indicate nel comma
4 del presente decreto, e' consentito l'uso di speciali marchi o contrassegni
per indicare che i motori in questione sono in regola con i valori limite, prima
delle date ufficiali previste.";
g) l'art. 10 e'
modificato come segue:
1) i commi 1. e 1-bis. sono sostituiti dai seguenti:
"1. I requisiti di cui
all'art. 8, commi 1 e 2, all'art. 9, comma 4 e all'art. 9-bis, comma 5., non si
applicano:
ai motori ad uso delle forze armate,
ai motori esentati in base ai commi 1-bis. e 2.,
ai motori destinati all'impiego in macchine utilizzate principalmente per il
varo ed il recupero di scialuppe di salvataggio, ai motori destinati all'impiego
in macchine utilizzate principalmente per il varo ed il recupero di imbarcazioni
da spiaggia.
1-bis. Fatti salvi gli articoli 7-bis e 9, commi 3-octies e 3-nonies, e ad
eccezione dei motori di propulsione di automotrici ferroviarie, locomotive e
navi da navigazione interna, i motori di sostituzione devono rispettare i valori
limite cui erano soggetti i motori da sostituire al momento della loro prima
immissione sul mercato. La dicitura "Motore di sostituzione" deve figurare sul
motore tramite un'apposita etichetta o essere allegata al manuale d'uso.";
2) sono aggiunti i seguenti commi:
"5. I motori possono essere immessi sul mercato in "regime flessibile" a norma
delle disposizioni dell'allegato XIII.
6. Il comma 2. non si applica ai motori di propulsione destinati ad essere
montati sulle navi della navigazione intera.
7. E' consentita l'immissione sul mercato dei motori definiti al punto A, punti
i) ed ii), dell'allegato I, in "regime flessibile", a norma delle disposizioni
dell'allegato XIII.";
h) gli allegati sono
modificati come segue:
1) gli allegati I, III, V, VII e XII sono modificati conformemente all'allegato
1 del presente decreto,
2) l'allegato VI e' sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente
decreto,
3) e' aggiunto l'allegato XIII, di cui all'allegato III del presente decreto,
4) sono aggiunti gli allegati XIV e XV, di cui all'allegato IV del presente
decreto e l'elenco degli allegati e' modificato di conseguenza.
Art. 2.
1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 20 dicembre 1999 come modificato da ultimo dal
presente decreto:
a) relativamente ai motori, ed alle macchine, disciplinati dal nuovo codice
della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le
autorita' competenti in materia attivano le procedure di accertamento ai fini
dell'applicazione delle sanzioni previste nel decreto legislativo medesimo,
b) per i motori, e le macchine, non disciplinati dal nuovo codice della strada,
per le automotrici ferroviarie, per le locomotive e per le navi della
navigazione interna, con uno o piu' successivi provvedimenti saranno adottate le
sanzioni e le procedure di accertamento per l'applicazione delle stesse.
Art. 3.
Gli allegati I, II, III e IV al presente decreto ne costituiscono parte
integrante Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2006
Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro delle
politiche agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Registrato alla Corte dei
conti il 22 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 314
Allegati omessi