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Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, n. 147
Regolamento concernente modalita' per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000.
(GU n. 85 del 11-4-2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, ed in
particolare gli articoli 16, commi 1 e 5, e 17, comma 1;
Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, cosi' come modificata dalla legge 16
giugno 1997, n. 179;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in
data 3 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre
2001, recante misure per il recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli
halon;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in
data 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1°
ottobre 2002, in attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n.
549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
10 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri per le politiche comunitarie e delle attivita'
produttive;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le norme tecniche e le modalita' per
la prevenzione, la riduzione e il recupero delle emissioni delle sostanze
controllate da taluni impianti e apparecchiature che le contengono.
2. Il presente regolamento si applica agli impianti e apparecchiature di
condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono nel circuito frigorifero
le sostanze controllate.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988
(supplemento ordinario), e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
le disposizioni dettate dalla legge;
e)- ».
Art. 2.
Definizioni
1. Ai soli fini del presente regolamento si applicano le seguenti
definizioni:
a) «sostanze controllate», le sostanze lesive del-l'ozono stratosferico di cui
alle lettere b) e c);
b) «clorofluorocarburi», le sostanze elencate nel gruppo I e II dell'allegato I
del regolamento (CE) n. 2037/2000;
c) «idroclorofluorocarburi», le sostanze elencate nel gruppo VIII dell'allegato
I del regolamento (CE) n. 2037/2000;
d) «recupero», la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate
provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature, vasche di contenimento,
effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o prima dello smaltimento;
e) «riciclo», la riutilizzazione di sostanze lesive recuperate previa
effettuazione di un processo di pulitura di base quale la filtrazione e l'essicazione.
Per i refrigeranti, il riciclo prevede normalmente la ricarica delle
apparecchiature spesso effettuata in loco;
f) «rigenerazione», il ritrattamento e la valorizzazione delle sostanze
controllate recuperate attraverso operazioni quali filtrazione, essiccazione,
distillazione e trattamento chimico, allo scopo di riportare la sostanza a
determinate caratteristiche di funzionalita';
g) «distruzione», trasformazione permanente o decomposizione di tutta o una
porzione significante di sostanza controllata mediante tecnologie approvate
dalle Parti del Protocollo di Montreal sulle sostanze dannose per la fascia di
ozono;
h) «manutenzione», le operazioni di riparazione, sostituzione del fluido
refrigerante, incluse le operazioni di recupero, riciclo e ricarica, nonche' il
controllo periodico di apparecchiature ed impianti di refrigerazione,
condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti le sostanze controllate;
i) «gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce
l'impianto o l'apparecchiatura contenente nel circuito frigorifero sostanze
controllate.
Nota all'art. 2:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 2037/2000, si veda nelle note alle
premesse.
Art. 3.
Attivita' di recupero e di riciclo
1. Le operazioni di recupero e di riciclo delle sostanze controllate
contenute nel circuito frigorifero di impianti e apparecchiature di
refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore sono effettuate con
dispositivi conformi alle caratteristiche e nel rispetto delle norme tecniche
stabilite dalla norma ISO 11650.
2. Il gestore deve custodire un libretto di impianto conforme al modello di cui
all'allegato I.
Nel libretto di impianto devono essere registrate le operazioni di cui al comma
1.
3. I dispositivi di cui al comma 1 dovranno uniformarsi alla norma ISO 11650
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 4.
Controlli di fughe
1. Le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento
d'aria e le pompe di calore contenenti sostanze controllate in quantita'
superiore ai 3 kg, devono essere sottoposte a controllo della presenza di fughe
nel circuito di refrigerazione, con la frequenza indicata al comma 2, da
registrarsi nel libretto di impianto di cui all'allegato I. Gli impianti e le
apparecchiature suddette devono essere sottoposti a controllo con le seguenti
cadenze:
a) annuale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze
controllate comprese tra i 3 e i 100 kg;
b) semestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze
controllate superiore ai 100 kg.
2. Quando nel corso di un'ispezione venga individuato un indizio di fuga, si
dovra' procedere alla ricerca della fuga con un apparecchio cercafughe di
sensibilita' superiore a 5 g/anno. La ricerca sul lato di alta pressione deve
essere eseguita con l'impianto funzionante mentre quella sul lato di bassa
pressione deve essere eseguita con l'impianto spento.
3. Qualora si rilevi una perdita che richieda una ricarica superiore al 10 per
cento del contenuto totale del circuito frigorifero, l'impianto o
l'apparecchiatura deve essere riparato entro trenta giorni dalla verifica e puo'
essere messo in funzione solo dopo che la perdita sia stata riparata.
4. I risultati dei controlli devono essere registrati nel libretto di impianto
di cui all'articolo 3, comma 2.
Art. 5.
Requisiti professionali minimi
1. Il personale che svolge le attivita' di cui agli articoli 1, 3 e 4 deve
essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
Note all'art. 5:
- L'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997, e' il
seguente:
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano).
- 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione
del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di
funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono
concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze a svolgere attivita' di interesse
comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei
Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Il regolamento (CE) n. 2037/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo stato di ozono e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europee n. L 244 del 29 settembre 2000.
- La legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono
stratosferico e dell'ambiente, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del
30 dicembre 1993.
- La legge 16 giugno 1997, n. 179, recante modifiche alla legge 28 dicembre
1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 1997.
Art. 6.
Disposizione finale
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2006
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,
registro n. 1, foglio n. 200
Allegato I
(previsto dall'articolo 3, comma 2)
Libretto d'impianto
Estremi del gestore dell'apparecchiatura o impianto
Nome: ....
Indirizzo: ....
Telefono: ....
Fax: ....
E-mail: ....
Attivita': ....
Caratteristiche dell'apparecchiatura o impianto
Tipo: ....
Localita': ....
Tipo di refrigerante: ....
Carica di refrigerante (kg): ....
Estremi del manutentore
Nome e qualifica 1: ....
Azienda: ....
Partita I.V.A.: ....
Numero di iscrizione elenco professionale 2: ....
Recupero delle sostanze controllate
Tipologia della sostanza controllata recuperata: ....
Quantita':....
Data del recupero: ....
Tipologia del refrigerante sostitutivo: ....
Quantita' del refrigerante sostituito:....
Data dell'ultimo controllo: ....
Verifica Iniziale
Data verifica iniziale: ....
Verifica Periodica
Data verifica periodica: ....
Tipo e sensibilita' del cercafughe: ....
Risultato dei controlli
assenza di fughe
una o piu' fughe riparate: quantita' di refrigerante aggiunto (kg) in seguito
alla fuga:
fughe che richiedono l'interruzione del funzionamento dell'impianto da riparare
entro:
Riparazione Fuga: ....................
Data della riparazione fuga: ....
Descrizione della riparazione: ....
Data: ....................
Firma del Manutentore: ....
Firma del responsabile impianto o apparecchiatura: ....
1 Nome del manutentore dell'apparecchiatura o dell'impianto.
2 Numero iscrizione all'albo professionale presso le Camere di Commercio.