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Legge 6 marzo 2006, n.125
Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti, con annessi, fatto ad Aarhus il 24 giugno 1998.
(GU n. 74 del 29-3-2006-
Suppl. Ordinario n.75)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo alla
Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a
lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti, con annessi,
fatto a Aarhus il 24 giugno 1998.
ART. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto
disposto dall'articolo 18 del Protocollo stesso.
ART. 3.
(Copertura finanziaria).
1. Al fine di dare piena attuazione agli obblighi derivanti dal Protocollo di
cui all'articolo 1 sono autorizzate:
a) la spesa di euro 81.000 per l'anno 2006 e di euro 60.000 a decorrere
dall'anno 2007, per la realizzazione e l'aggiornamento dell'inventario delle
emissioni delle sostanze;
b) la spesa di euro 25.000 a decorrere dall'anno 2006, per la promozione della
diffusione di informazioni presso il pubblico;
c) la spesa di euro 86.400 a decorrere dall'anno 2006, per l'elaborazione e
l'aggiornamento di piani di ricerca ed il monitoraggio;
d) la spesa di euro 27.500 per l'anno 2006 e di euro 14.000 a decorrere
dall'anno 2007, per lo scambio . di informazioni periodiche tra le Parti;
e) la spesa di euro 22.970 a decorrere dall'anno 2006 per la partecipazione di
esperti a riunioni negoziali.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 242.870
per l'anno 2006 e a euro 208.370 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini,
Ministro degli affari esteri
Matteoli,
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli
PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1979 SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ATTRAVERSO LE
FRONTIERE A LUNGA DISTANZA, RELATIVO AGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI
Protocollo (in lingua originale)
omesso
Traduzione non ufficiale
omessa