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Legge 6 marzo 2006, n.125

 

 Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti, con annessi, fatto ad Aarhus il 24 giugno 1998.

 

 (GU n. 74 del 29-3-2006- Suppl. Ordinario n.75)
 



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

ART. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti, con annessi, fatto a Aarhus il 24 giugno 1998.

ART. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 del Protocollo stesso.

ART. 3.
(Copertura finanziaria).

1. Al fine di dare piena attuazione agli obblighi derivanti dal Protocollo di cui all'articolo 1 sono autorizzate:
a) la spesa di euro 81.000 per l'anno 2006 e di euro 60.000 a decorrere dall'anno 2007, per la realizzazione e l'aggiornamento dell'inventario delle emissioni delle sostanze;
b) la spesa di euro 25.000 a decorrere dall'anno 2006, per la promozione della diffusione di informazioni presso il pubblico;
c) la spesa di euro 86.400 a decorrere dall'anno 2006, per l'elaborazione e l'aggiornamento di piani di ricerca ed il monitoraggio;
d) la spesa di euro 27.500 per l'anno 2006 e di euro 14.000 a decorrere dall'anno 2007, per lo scambio . di informazioni periodiche tra le Parti;
e) la spesa di euro 22.970 a decorrere dall'anno 2006 per la partecipazione di esperti a riunioni negoziali.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 242.870 per l'anno 2006 e a euro 208.370 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


ART. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 marzo 2006

CIAMPI

Berlusconi,

Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini,

Ministro degli affari esteri
Matteoli,

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Visto, il Guardasigilli: Castelli



PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1979 SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ATTRAVERSO LE FRONTIERE A LUNGA DISTANZA, RELATIVO AGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI

Protocollo (in lingua originale)

omesso

Traduzione non ufficiale

omessa