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Regione Toscana

Legge Regionale n. 30 del 10-07-2006

 

Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati.

 

(B.U.R. Toscana n. 22 del 12 luglio 2006)

 


Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giuntapromulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1
Bonifica di siti contaminati
1. Le funzioni amministrative inerenti agli interventi di bonifica che ricadano interamente nell’ambito del territorio comunale e che, ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono attribuite alla Regione, sono trasferite ai comuni competenti.

ARTICOLO 2
Disposizione transitoria
1. La disposizione di cui all’articolo 1 si applica anche ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

IL VICEPRESIDENTE
GELLI

Firenze, 10 luglio 2006

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 05.07.2006.