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Regione Toscana
Legge Regionale n. 30 del 10-07-2006
Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati.
(B.U.R. Toscana n. 22 del 12 luglio
2006)
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giuntapromulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
Bonifica di siti contaminati
1. Le funzioni amministrative inerenti agli interventi di bonifica che
ricadano interamente nell’ambito del territorio comunale e che, ai sensi
dell’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale) sono attribuite alla Regione, sono trasferite ai comuni
competenti.
ARTICOLO 2
Disposizione transitoria
1. La disposizione di cui all’articolo 1 si applica anche ai procedimenti
già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Toscana.
IL VICEPRESIDENTE
GELLI
Firenze, 10 luglio 2006
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del
05.07.2006.