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Circolare 6 Agosto 2007, n. 23958

Ministero dello Sviluppo Economico. Indicazioni relative all'acquisizione dei dati ex articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, recante regolamento di attuazione della direttiva n. 1999/94/CE concernente la disponibilita' di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

(GU n. 187 del 13-8-2007)

 

 

 


Ai costruttori di autovetture
All'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri
All'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica
Alla Federazione Associazioni Italiane Concessionari Produzione Automotoristica
Alla Confindustria
All'Unioncamere


I costruttori di autovetture sono tenuti, ai sensi della normativa indicata in oggetto, a fornire al Ministero dello sviluppo economico entro il 15 dicembre di ogni anno, le informazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003 n. 84.
Tali informazioni consistono:
a) nella elencazione di tutti i modelli di autovetture nuove che possono essere acquistati e commercializzati in Italia su base annuale;
b) nella indicazione, per ogni modello, del:
1) tipo di carburante;
2) valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di carburante;
3) valore numerico corrispondente alle emissioni specifiche ufficiali di CO2.
Ai fini della trasmissione, per l'anno 2007, dei dati sopra indicati, i soggetti citati in indirizzo sono tenuti a fornirli in via telematica entro il 30 settembre 2007 al seguente indirizzo:
infoco2@sviluppoeconomico.gov.it
A tal fine si potra' utilizzare un foglio elettronico in ambiente windows, come quello riportato, a titolo esemplificativo, in allegato.
I dati riportati indicheranno:
a) la casa costruttrice;
b) il tipo di carburante;
c) il modello commerciale dal quale devono risultare:
1) le relative varianti di carrozzeria (individuando almeno le seguenti: berlina, station wagon, coupe', cabriolet, spyder, 4\times 4, monovolume);
2) il tipo di cambio (se diverso da quello manuale);
3) il numero di porte (ad esempio 3P, 5P);
d) la cilindrata dell'autovettura;
e) il valore del consumo ufficiale di carburante (ciclo urbano);
f) il valore del consumo ufficiale di carburante (ciclo extraurbano);
g) il valore del consumo ufficiale di carburante (misto);
h) il valore di emissione di CO2 espresso in grammi per chilometro.
Si richiama l'attenzione dei soggetti obbligati alla fornitura dei dati che detta trasmissione potra' essere effettuata anche tramite l'invio delle informazioni alle rispettive associazioni di categoria le quali, a loro volta, si impegneranno ad inoltrare i dati al Ministero dello sviluppo economico entro il citato termine del 30 settembre 2007.
Copia cartacea dei dati trasmessi al predetto indirizzo e-mail dovra' essere comunque inviata al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, via Molise n. 2 - 00187 Roma.
Al fine di rendere una corretta informazione al consumatore si richiama altresi' l'attenzione dei responsabili dei punti vendita sull'osservanza delle indicazioni contenute nel sopra indicato decreto del Presidente della Repubblica n. 84/2003, relativamente all'apposizione su ciascun modello di autovettura dell'etichetta relativa al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 in conformita' ai requisiti di cui all'allegato I; all'esposizione del manifesto o di uno schermo di visualizzazione contenente l'elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO2 di tutte le autovetture nuove esposte o messe in vendita o in leasing presso o tramite il punto vendita, di cui all'allegato III come modificato dal decreto Ministero attivita' produttive del 6 aprile 2005 nonche' alla presentazione, nel materiale promozionale, dei dati relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2, come indicato nell'allegato relativo all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 84/2003.

Roma, 6 agosto 2007


Il direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori
Lirosi

Allegato omesso