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Decreto Legislativo 9 Novembre 2007, n. 205
Attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.
(GU n. 261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n.228)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 99/32/CE, relativa al
tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2006, e in particolare
l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante "Norme in materia ambientale", e in particolare
il titolo III della parte quinta;
Visto l'allegato VI alla Convenzione internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento causato da navi (Convenzione MARPOL 73/78), adottato
nel 1997 ed entrato in vigore in data 19 maggio 2005;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante attuazione
della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del
combustibile diesel;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 18
ottobre 2007;
Acquisiti i pareri delle Commissioni V e VIII della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica
non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione 30 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, dei trasporti, dello sviluppo economico, della salute e dell'universita'
e della ricerca;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al titolo III della parte quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 291, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, le parole: "del gasolio marino" sono sostituite dalle seguenti:
"dei combustibili per uso marittimo".
2. L'articolo 292 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 292 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo si applicano,
ove non altrimenti disposto, le definizioni di cui al titolo I ed al
titolo II della parte quinta.
2. In aggiunta alle definizioni del comma 1, si applicano le seguenti
definizioni:
a) olio combustibile pesante:
1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio che rientra nei
codici da NC 2710 1951 a NC 2710 1969, escluso il combustibile per uso
marittimo;
2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il
gasolio di cui alle lettere b) e f), che, per i suoi limiti di
distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti destinati ad
essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in volume, comprese
le perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM D86 o per il quale
la percentuale del distillato a 250 °C non puo' essere determinata con
tale metodo;
b) gasolio:
1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il
combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC 2710 1925,
2710 1929, 2710 1945 o 2710 1949;
2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il
combustibile per uso marittimo, di cui meno del 65% in volume, comprese
le perdite, distilla a 250 °C e di cui almeno l'85% in volume, comprese
le perdite, distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86;
c) metodo ASTM: i metodi stabiliti dalla "American Society for Testing
and Materials" nell'edizione 1976 delle definizioni e delle specifiche
tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti;
d) combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile liquido
derivato dal petrolio utilizzato su una nave o destinato ad essere
utilizzato su una nave, inclusi i combustibili definiti nella norma ISO
8217;
e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui
viscosita' o densita' rientra nei limiti di viscosita' o di densita'
stabiliti per le qualita' "DMB" e "DMC" dalla tabella I della norma ISO
8217, ad eccezione di quello utilizzato su fiumi, canali, laghi e
lagune, al quale si applicano le disposizioni previste per il
combustibile diesel dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66;
f) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui
viscosita' o densita' rientra nei limiti di viscosita' o di densita'
stabiliti per le qualita' "DMX" e "DMA" dalla tabella I della norma ISO
8217, ad eccezione di quello utilizzato su fiumi, canali, laghi e
lagune, al quale si applicano le disposizioni previste per il
combustibile diesel dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66;
g) immissione sul mercato: qualsiasi operazione di messa a disposizione
di terzi, a titolo oneroso o gratuito, di combustibili per uso marittimo
destinati alla combustione su una nave, eccettuati quelli destinati
all'esportazione e trasportati, a tale fine, all'interno delle cisterne
di una nave;
h) acque territoriali: zone di mare previste dall'articolo 2 del codice
della navigazione;
i) zona economica esclusiva: zona di cui all'articolo 55 della
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego
Bay il 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689;
l) zona di protezione ecologica: zona individuata ai sensi della legge 8
febbraio 2006, n. 61;
m) aree di controllo delle emissioni di SOX: zone a cui tale
qualificazione e' stata assegnata dall'International Maritime
Organization (I.M.O.) previa apposita procedura di designazione, ai
sensi dell'allegato VI della Convenzione internazionale del 1973 per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi, denominata Convenzione
MARPOL;
n) nave passeggeri: nave che trasporta piu' di dodici passeggeri, ad
eccezione del comandante, dei membri dell'equipaggio e di tutti i
soggetti adibiti ad attivita' relative alla gestione della nave, nonche'
dei bambini di eta' inferiore ad un anno;
o) servizio di linea: i viaggi seriali per collegare due o piu' porti o
i viaggi seriali che iniziano e terminano presso lo stesso porto senza
scali intermedi, purche' effettuati sulla base di un orario reso noto al
pubblico; l'orario puo' essere desunto anche dalla regolarita' o dalla
frequenza del servizio;
p) nave adibita alla navigazione interna: nave destinata ad essere
utilizzata in una via navigabile interna di cui al decreto del Ministro
per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n.
572;
q) nave all'ormeggio: nave assicurata ad un ormeggio o ancorata presso
un porto italiano;
r) stazionamento: l'utilizzo dei motori su una nave all'ormeggio, ad
eccezione dei periodi di carico e scarico;
s) nave da guerra: nave che appartiene alle forze armate di uno Stato e
porta i segni distintivi delle navi militari di tale Stato, il cui
equipaggio sia soggetto alle leggi relative ai militari ed il cui
comandante sia un ufficiale di marina debitamente incaricato e sia
inscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in un documento
equivalente;
t) tecnologia di riduzione delle emissioni: sistema di depurazione
dell'effluente gassoso o qualsiasi altro metodo tecnologico,
verificabile ed applicabile.".
3. L'articolo 293 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 293 (Combustibili consentiti). - 1. Negli impianti disciplinati
dal titolo I e dal titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti
termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono
essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali
categorie di impianti dall'Allegato X alla parte quinta, alle condizioni
ivi previste. Agli impianti di cui alla parte I, paragrafo 4, lettere e)
ed f), dell'Allegato IV alla parte quinta si applicano le prescrizioni
del successivo Allegato X relative agli impianti disciplinati dal titolo
II. Ai combustibili per uso marittimo si applicano le disposizioni
dell'articolo 295.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della
salute, previa autorizzazione della Commissione europea, possono essere
stabiliti valori limite massimi per il contenuto di zolfo negli oli
combustibili pesanti, nei gasoli e nei combustibili per uso marittimo
piu' elevati di quelli fissati nell'Allegato X alla parte quinta
qualora, a causa di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento del
petrolio greggio, di prodotti petroliferi o di altri idrocarburi, non
sia possibile rispettare tali valori limite.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro dell'universita' e della
ricerca, sono stabiliti i criteri e le modalita' per esentare, anche
mediante apposite procedure autorizzative, i combustibili previsti dal
presente titolo III dall'applicazione delle prescrizioni dell'Allegato X
alla parte quinta ove gli stessi siano utilizzati a fini di ricerca e
sperimentazione.".
4. L'articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 295 (Combustibili per uso marittimo). - 1. E' vietato, nelle acque
territoriali e nelle zone di protezione ecologica, l'utilizzo di gasoli
marini con un tenore di zolfo superiore allo 0,20% in massa e, dal 1°
gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, superiore allo 0,10% in massa.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e' vietata l'immissione sul mercato
di gasoli marini con tenore di zolfo superiore allo 0,1% in massa.
3. E' vietata l'immissione sul mercato di oli diesel marini con tenore
di zolfo superiore all'1,5% in massa.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle acque territoriali,
nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica,
ricadenti all'interno di aree di controllo delle emissioni di SO "X"^,
ovunque ubicate, e' vietato, a bordo di una nave battente bandiera
italiana, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di
zolfo superiore all'1,5% in massa. La violazione del divieto e' fatta
valere anche nei confronti delle navi non battenti bandiera italiana che
hanno attraversato una di tali aree inclusa nel territorio italiano o
con esso confinante e che si trovano in un porto italiano.
5. Il divieto di cui al comma 4 si applica all'area del Mar Baltico e, a
decorrere dall'11 agosto 2007, all'area del Mare del Nord, nonche',
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della relativa
designazione, alle ulteriori aree designate.
6. Per le navi passeggeri battenti bandiera italiana, le quali
effettuano un servizio di linea proveniente da o diretto ad un porto di
un Paese dell'Unione europea, e' vietato, nelle acque territoriali,
nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica,
appartenenti all'Italia, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo
con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa. La violazione del
divieto e' fatta valere anche nei confronti delle navi non battenti
bandiera italiana e che si trovano in un porto italiano.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e' vietato, su navi adibite alla
navigazione interna, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo,
diversi dal gasolio marino e dall'olio diesel marino, con tenore di
zolfo superiore allo 0,1% massa.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e' vietato l'utilizzo di combustibili
per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,1% in massa su
navi all'ormeggio. Il divieto si applica anche ai periodi di carico,
scarico e stazionamento. La sostituzione dei combustibili utilizzati con
combustibili conformi a tale limite deve essere completata il prima
possibile dopo l'ormeggio. La sostituzione dei combustibili conformi a
tale limite con altri combustibili deve avvenire il piu' tardi possibile
prima della partenza. I tempi delle operazioni di sostituzione del
combustibile sono iscritti nei documenti di cui al comma 10.
9. I commi 7 e 8 non si applicano:
a) alle navi adibite alla navigazione interna, quando utilizzate in
mare, per le quali sia stato rilasciato un certificato di conformita'
alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in
mare;
b) alle navi di cui si prevede, secondo orari resi noti al pubblico, un
ormeggio di durata inferiore alle due ore;
c) alle navi all'ormeggio a motori spenti e collegate ad un sistema di
alimentazione di energia elettrica ubicato sulla costa.
10. Tutte le operazioni di cambio dei combustibili utilizzati sulle navi
devono essere indicate nel giornale generale e di contabilita' e nel
giornale di macchina o nell'inventario di cui agli articoli 174, 175 e
176 del codice della navigazione o in un apposito documento di bordo.
11. Chi mette combustibili per uso marittimo a disposizione
dell'armatore o di un suo delegato, per una nave di stazza non inferiore
a 400 tonnellate lorde, fornisce un bollettino di consegna indicante il
quantitativo ed il relativo tenore di zolfo, del quale conserva una
copia per i tre anni successivi, nonche' un campione sigillato di tale
combustibile, firmato da chi riceve la consegna. Chi riceve il
combustibile conserva il bollettino a bordo per lo stesso periodo e
conserva il campione a bordo fino al completo esaurimento del
combustibile a cui si riferisce e, comunque, per almeno dodici mesi
successivi alla consegna.
12. E' tenuto, presso ciascuna autorita' marittima e, ove istituita,
presso ciascuna autorita' portuale, un apposito registro che riporta
l'elenco dei fornitori di combustibili per uso marittimo nell'area di
competenza, con l'indicazione dei combustibili forniti e del relativo
contenuto massimo di zolfo. Tali dati sono comunicati dai fornitori alle
autorita' marittime e portuali entro il 31 dicembre 2007. Le variazioni
dei dati comunicati sono comunicate in via preventiva. La presenza di
nuovi fornitori e' comunicata in via preventiva.
13. I limiti relativi al tenore di zolfo previsti dai commi precedenti
non si applicano:
a) ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e da altre navi in
servizio militare se le rotte non prevedono l'accesso a porti in cui
sono presenti fornitori di combustibili conformi a tali limiti o,
comunque, se il relativo rifornimento puo' pregiudicare le operazioni o
le capacita' operative; in tale secondo caso il comandante informa il
Ministero della difesa dei motivi della scelta;
b) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave risulta
specificamente necessario per garantire la sicurezza della stessa o di
altra nave e per salvare vite in mare;
c) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave e' imposto dal
danneggiamento della stessa o delle relative attrezzature, purche' si
dimostri che, dopo il verificarsi del danno, sono state assunte tutte le
misure ragionevoli per evitare o ridurre al minimo l'incremento delle
emissioni e che sono state adottate quanto prima misure dirette ad
eliminare il danno. Tale deroga non si applica se il danno e' dovuto a
dolo o colpa del comandante o dell'armatore;
d) ai combustibili utilizzati a bordo di navi che utilizzano tecnologie
di riduzione delle emissioni autorizzate ai sensi del comma 14 o del
comma 19;
e) ai combustibili destinati alla trasformazione prima dell'utilizzo.
14. Con decreto direttoriale della competente Direzione generale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con la competente Direzione generale del Ministero dei
trasporti sono autorizzati, su navi battenti bandiera italiana o nelle
acque sotto giurisdizione italiana, esperimenti relativi a tecnologie di
riduzione delle emissioni, nel corso dei quali e' ammesso l'utilizzo di
combustibili non conformi ai limiti previsti dai commi da 2 a 8. Tale
autorizzazione, la cui durata non puo' eccedere i diciotto mesi, e'
rilasciata entro tre mesi dalla presentazione della domanda, la quale
deve essere accompagnata da una relazione contenente i seguenti
elementi:
a) la descrizione della tecnologia e, in particolare, del principio di
funzionamento, corredata da riferimenti di letteratura scientifica o dai
risultati di sperimentazioni preliminari, nonche' la stima qualitativa e
quantitativa delle emissioni, degli scarichi e dei rifiuti previsti per
effetto della sperimentazione;
b) la stima che, a parita' di condizioni, le emissioni previste di
ossido di zolfo non superino quelle prodotte dall'utilizzo di
combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in assenza della tecnologia di
riduzione delle emissioni;
c) la stima che, a parita' di condizioni, le emissioni previste di
inquinanti diversi dagli ossidi di zolfo, quali ossidi di azoto e
polveri, non superino i livelli previsti dalla vigente normativa e,
comunque, non superino in modo significativo quelle prodotte
dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in assenza
della tecnologia di riduzione delle emissioni;
d) uno studio dell'impatto dell'esperimento sull'ambiente marino, con
particolare riferimento agli ecosistemi delle baie, dei porti e degli
estuari, finalizzato a dimostrarne la compatibilita'; lo studio include
un piano di monitoraggio degli effetti prodotti dall'esperimento
sull'ambiente marino;
e) la descrizione delle zone interessate dall'esperimento, le
caratteristiche dei combustibili, delle navi e di tutte le strutture da
utilizzare per l'esperimento, gli strumenti a prova di manomissione
installati sulle navi per la misura in continuo delle emissioni degli
ossidi di zolfo e di tutti i parametri necessari a normalizzare le
concentrazioni, nonche' i sistemi atti a gestire in conformita' alle
vigenti disposizioni i rifiuti e gli scarichi prodotti per effetto della
sperimentazione.
15. L'autorizzazione di cui al comma 14 e' rilasciata previa verifica
della completezza della relazione allegata alla domanda e dell'idoneita'
delle stime e dello studio ivi contenuti. L'autorizzazione prevede il
periodo in cui l'esperimento puo' essere effettuato e stabilisce i dati
e le informazioni che il soggetto autorizzato deve comunicare al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al
Ministero dei trasporti e la periodicita' di tale comunicazione.
Stabilisce inoltre la periodicita' con la quale il soggetto autorizzato
deve comunicare a tali Ministeri gli esiti del monitoraggio effettuato
sulla base del piano di cui al comma 14, lettera d).
16. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 14 e' immediatamente
revocata se, anche sulla base dei controlli effettuati dall'autorita' di
cui all'articolo 296, comma 9:
a) gli strumenti di misura e i sistemi di gestione dei rifiuti e degli
scarichi di cui al comma 14 non sono utilizzati nel corso
dell'esperimento;
b) la tecnologia, alla luce dei risultati delle misure, non ottiene i
risultati previsti dalle stime contenute nella relazione;
c) il soggetto autorizzato non trasmette nei termini i dati, le
informazioni o gli esiti previsti dal comma 15, conformi ai criteri ivi
stabiliti.
17. Nel caso in cui gli esperimenti di cui al comma 14 siano effettuati
da navi battenti bandiera italiana in acque sotto giurisdizione di altri
Stati dell'Unione europea o da navi battenti bandiera di altri Stati
dell'Unione europea in acque sotto giurisdizione italiana, gli Stati
interessati individuano opportune modalita' di cooperazione nel
procedimento autorizzativo.
18. Almeno sei mesi prima dell'inizio di ciascun esperimento di cui al
comma 14 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ne informa la Commissione europea e l'eventuale Stato estero avente
giurisdizione sulle acque in cui l'esperimento e' effettuato. I
risultati di ciascun esperimento di cui al comma 14 sono trasmessi dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla
Commissione europea entro sei mesi dalla conclusione dello stesso e sono
messi a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
19. In alternativa all'utilizzo di combustibili conformi ai limiti
previsti dai commi da 2 a 8, e' ammesso, previa autorizzazione,
l'utilizzo delle tecnologie di riduzione delle emissioni approvate dal
Comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002. L'autorizzazione e'
rilasciata con decreto direttoriale della competente Direzione generale
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con la competente Direzione generale del Ministero dei
trasporti entro tre mesi dalla ricezione della relativa domanda,
corredata dal documento di approvazione, purche':
a) le navi siano dotate di strumenti per la misura in continuo delle
emissioni degli ossidi di zolfo e di tutti i parametri necessari a
normalizzare le concentrazioni;
b) le emissioni di ossidi di zolfo risultino costantemente inferiori o
uguali a quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi
da 2 a 8 in assenza della tecnologia di riduzione delle emissioni;
c) nelle baie, nei porti e negli estuari, siano rispettati i pertinenti
criteri di utilizzo previsti con appositi decreti della competente
Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con i quali si recepiscono le indicazioni a tal
fine adottate dalla Commissione europea;
d) l'impatto dei rifiuti e degli scarichi delle navi sugli ecosistemi
nelle baie, nei porti e negli estuari, secondo uno studio effettuato da
parte di chi intende utilizzare la tecnologia di riduzione delle
emissioni, non risulti superiore rispetto a quello prodotto
dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in assenza di
tale tecnologia.
20. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 19 e' immediatamente
revocata se, anche sulla base dei controlli effettuati dall'autorita' di
cui all'articolo 296, comma 9, non risultano rispettati i requisiti
previsti per effetto dell'autorizzazione.".
5. L'articolo 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 296 (Controlli e sanzioni). - 1. Chi effettua la combustione di
materiali o sostanze in difformita' alle prescrizioni del presente
titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente
normativa, e' punito:
a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al
titolo I della parte quinta del presente decreto, con l'arresto fino a
due anni o con l'ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue
euro;
b) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al
titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di
potenza termica inferiore al valore di soglia, con una sanzione
amministrativa pecuniaria da duecento euro a mille euro; a tale
sanzione, da irrogare ai sensi dell'articolo 288, comma 6, non si
applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; la sanzione
non si applica se, dalla documentazione relativa all'acquisto di tali
materiali o sostanze, risultano caratteristiche merceologiche conformi a
quelle dei combustibili consentiti nell'impianto, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 515 del codice penale e degli altri reati
previsti dalla vigente normativa per chi ha effettuato la messa in
commercio.
2. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente titolo sono
effettuati, per gli impianti di cui al titolo I della parte quinta,
dall'autorita' di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), e per gli
impianti di cui al titolo II della parte quinta, dall'autorita' di cui
all'articolo 283, comma 1, lettera i).
3. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo
294, il gestore degli impianti disciplinati dal titolo I della parte
quinta e' punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a
milletrentadue euro. Per gli impianti disciplinati dal titolo II della
parte quinta si applica la sanzione prevista dall'articolo 288, comma 2;
tale sanzione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui
all'articolo 294, si applica al responsabile per l'esercizio e la
manutenzione se ricorre il caso previsto dall'ultimo periodo
dell'articolo 284, comma 2.
4. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui all'articolo 298,
comma 3, nei termini prescritti, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, anche ai fini di quanto previsto
dall'articolo 650 del codice penale, ordina ai soggetti inadempienti di
provvedere.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, sono puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 15.000 a 150.000 euro coloro che immettono
sul mercato combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo
superiore ai limiti previsti nell'articolo 295 e l'armatore o il
comandante che, anche in concorso tra loro, utilizzano combustibili per
uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore a tali limiti. In caso
di recidiva e in caso di infrazioni che, per l'entita' del tenore di
zolfo o della quantita' del combustibile o per le caratteristiche della
zona interessata, risultano di maggiore gravita', all'irrogazione segue,
per un periodo da un mese a due anni:
a) la sospensione dei titoli professionali marittimi o la sospensione
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche nell'esercizio dei quali
l'infrazione e' commessa, ovvero, se tali sanzioni accessorie non sono
applicabili,
b) l'inibizione dell'accesso ai porti italiani per il comandante che ha
commesso l'infrazione o per le navi dell'armatore che ha commesso
l'infrazione.
6. In caso di violazione dell'articolo 295, comma 10, il comandante e'
punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1193 del
codice della navigazione.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chi, senza commettere
l'infrazione di cui al comma 5, non consegna il bollettino o il campione
di cui all'articolo 295, comma 11, o consegna un bollettino in cui
l'indicazione ivi prevista sia assente e' punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. Con la stessa sanzione
e' punito chi, senza commettere l'infrazione di cui al comma 5, non
conserva a bordo il bollettino o il campione previsto dall'articolo 295,
comma 11.
8. I fornitori di combustibili che non comunicano in termini i dati
previsti dall'articolo 295, comma 12, sono puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro.
9. All'accertamento delle infrazioni previste dai commi da 5 a 8,
provvedono, con adeguata frequenza e programmazione e nell'ambito delle
rispettive competenze, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge
24 novembre 1981, n. 689, il Corpo delle capitanerie di porto, la
Guardia costiera, gli altri soggetti di cui all'articolo 1235 del codice
della navigazione e gli altri organi di polizia giudiziaria.
All'irrogazione delle sanzioni previste da tali commi provvedono le
autorita' marittime competenti per territorio e, in caso di infrazioni
attinenti alla immissione sul mercato o alla navigazione interna, le
regioni o le diverse autorita' indicate dalla legge regionale. Restano
ferme, per i fatti commessi all'estero, le competenze attribuite alle
autorita' consolari.
10. Gli accertamenti previsti dal comma 9, ove relativi all'utilizzo dei
combustibili, possono essere effettuati anche con le seguenti modalita':
a) mediante il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso
marittimo al momento della consegna alla nave; il campionamento deve
essere effettuato secondo le pertinenti linee guida dell'I.M.O., ove
disponibili;
b) mediante il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso
marittimo contenuti nei serbatoi della nave o, ove cio' non sia
tecnicamente possibile, nei campioni sigillati presenti a bordo,
c) mediante controlli sui documenti di bordo e sui bollettini di
consegna dei combustibili.
11. In caso di accertamento degli illeciti previsti dal comma 5 l'autorita'
competente all'applicazione delle procedure di sequestro dispone, ove
tecnicamente opportuno, ed assicurando il preventivo prelievo di
campioni e la conservazione degli altri elementi necessari a fini di
prova, che il combustibile fuori norma sia reso conforme alle
prescrizioni violate mediante apposito trattamento a spese del
responsabile. A tale fine la medesima autorita' impartisce le opportune
prescrizioni circa i tempi e le modalita' del trattamento.".
6. All'articolo 298 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo
il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare invia alla Commissione europea,
sulla base di una relazione trasmessa dall'APAT entro il mese
precedente, un rapporto circa il tenore di zolfo dell'olio combustibile
pesante, del gasolio e dei combustibili per uso marittimo utilizzati
nell'anno civile precedente. I soggetti di
cui all'articolo 296, commi 2 e 9, i laboratori chimici delle dogane o,
ove istituiti, gli uffici delle dogane nel cui ambito operano i
laboratori chimici delle dogane, i gestori dei depositi fiscali, i
gestori degli impianti di produzione di combustibili e i gestori dei
grandi impianti di combustione trasmettono all'APAT ed al Ministero, nei
casi, nei tempi e con le modalita' previsti nella parte I, sezione 3,
dell'Allegato X alla parte quinta, i dati e le informazioni necessari ad
elaborare la relazione.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione del
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione delega l'esercizio della funzione
legislativa al Governo, per un periodo di tempo limitato e per oggetti
definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La Direttiva 6 luglio 2005, n. 2005/33/CE "Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/32/CE in
relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo", e'
pubblicata nella G.U.U.E. 22 luglio 2005, n. L 191. E' entrata in vigore
l'11 agosto 2005.
- L'allegato B della legge 6 febbraio 2007, n. 13 "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 20062, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, supplemento ordinario cosi' dispone.
"Allegato B
(articolo 1, commi 1 e 3)
2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005,
relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche
per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia
e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle
direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005,
che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei
combustibili per uso marittimo.
2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005,
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di
sanzioni per violazioni.
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra
la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei
lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita'
transfrontaliera nel settore ferroviario.
2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005,
relativa alle fusioni transfrontaliere delle societa' di capitali.
2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la
direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita' e la notifica di
effetti indesiderati ed incidenti gravi.
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante
applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie
relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali.
2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005,
sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro
riutilizzabilita', riciclabilita' e recuperabilita' e che modifica la
direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005,
relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.
2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura
specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a
fini di ricerca scientifica.
2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la
direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni
finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonche' fra
determinate imprese.
2005/85/CE del Consiglio, del 1" dicembre 2005, recante norme minime per
le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato.
2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006,
concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di
elettricita' e per gli investimenti nelle infrastrutture.
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure
comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la
direttiva 92/40/CEE.
2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006,
relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e che
abroga la direttiva 76/160/CEE (4).
2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006,
relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che
modifica la direttiva 2004/35/CE.
2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.
2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006,
riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito
della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la
direttiva 2002/58/CE.
2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare
ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del
Consiglio.
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006,
che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico
di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso
di alcune infrastrutture.
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006,
relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).
2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006,
relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi ed al suo
esercizio (rifusione).
2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006,
relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e
degli enti creditizi (rifusione).
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006,
riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunita' e della
parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e
impiego (rifusione)."
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia
ambientale" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n.
88, supplemento ordinario.
- La convenzione Marpol e' stata ratificata con la legge 29 settembre
1980, n. 662, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale
per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo
d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze
diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre
1973", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n. 292,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 "Attuazione della
direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del
combustibile diesel", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile
2005, n. 96, supplemento ordinario.
- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, "Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1997, n. 202, cosi' dispone:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza
unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di
rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il
presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei
presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art.
17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno
ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI
o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro
dell'interno."
Note all'art. 1:
- L'art. 291 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 291 (Campo di applicazione). - 1. Il presente titolo disciplina,
ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento
atmosferico, le caratteristiche merceologiche dei combustibili che
possono essere utilizzati negli impianti di cui ai titoli I e II della
parte quinta del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili
di potenza termica inferiore al valore di soglia, e le caratteristiche
merceologiche dei combustibili per uso marittimo. Il presente titolo
stabilisce inoltre le condizioni di utilizzo dei combustibili, comprese
le prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione,
e i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche.".
- L'art. 298 del predetto decreto, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 298 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le disposizioni del
presente titolo relative agli impianti disciplinati dal titolo I della
parte quinta del presente decreto si applicano agli impianti termici
civili di cui all'art. 281, comma 3, a partire dalla data in cui e'
effettuato l'adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai
sensi dell'art. 281, comma 2.
2. Alla modifica e all'integrazione dell'allegato X alla parte quinta
del presente decreto si provvede con le modalita' previste dall'art.
281, commi 5 e 6.
All'integrazione di tale allegato si procede per la prima volta entro un
anno dall'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto.
2-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare invia alla Commissione europea,
sulla base di una relazione trasmessa dall'APAT entro il mese
precedente, un rapporto circa il tenore di zolfo dell'olio combustibile
pesante, del gasolio e dei combustibili per uso marittimo utilizzati
nell'anno civile precedente. I soggetti di cui all'art. 296, commi 2 e
9, i laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, gli uffici delle
dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane, i
gestori dei depositi fiscali, i gestori degli impianti di produzione di
combustibili e i gestori dei grandi impianti di combustione trasmettono
all'APAT ed al Ministero, nei casi, nei tempi e con le modalita'
previsti nella parte I, sezione 3, dell'allegato X alla parte quinta, i
dati e le informazioni necessari ad elaborare la relazione.".
Art. 2.
Modifiche all'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152
1. Nell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, la lettera e) del paragrafo 1 della sezione 1 della
Parte I e' sostituita dalla seguente : "e) gasolio, kerosene ed altri
distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche
indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1;". 2. Nell'allegato X
alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la
lettera c) del paragrafo 4 della sezione 1 della Parte I e' sostituita
dalla seguente : "c) gas di raffineria, kerosene ed altri distillati
leggeri e medi di petrolio, olio combustibile ed altri distillati
pesanti di petrolio, derivanti esclusivamente da greggi nazionali, e
coke da petrolio;".
3. Nell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, alla lettera h) del paragrafo 7 della sezione 1 della
Parte I le parole: "combustibili liquidi" sono sostituite dalle
seguenti: "olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio".
4. Nell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, la lettera d) del paragrafo 1 della sezione 2 della Parte
I e' sostituita dalla seguente: "d) gasolio, kerosene ed altri
distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche
indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1;".
5. Nell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, la sezione III, incluse le appendici 1 e 2, della Parte I
e' sostituita dalla seguente:
"Sezione 3
Disposizioni per alcune specifiche tipologie di combustibili liquidi
1. Olio combustibile pesante.
1.1. L'olio combustibile pesante di cui all'articolo 292, comma 2,
lettera a), utilizzato negli impianti disciplinati dal titolo I, come
tale o in emulsione con acqua, deve avere un contenuto di zolfo non
superiore all'1% in massa e, nei casi previsti dalla sezione 1,
paragrafo 7, non superiore allo 0,3% in massa.
1.2. In deroga a quanto previsto al punto 1.1, negli impianti di cui
alla sezione 1, paragrafi da 2 a 6, e' consentito, in conformita' a tali
paragrafi, l'uso di oli combustibili pesanti aventi un tenore massimo di
zolfo superiore all'1% in massa nel caso di:
a) grandi impianti di combustione di cui all'articolo 273, ad eccezione
di quelli che beneficiano dell'esenzione ivi prevista al comma 5 e di
quelli anteriori al 1988 autorizzati in forma tacita ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, i quali, nel
rispetto della vigente normativa, non hanno completato l'adeguamento
autorizzato;
b) impianti di combustione non compresi nella precedente lettera a)
ubicati nelle raffinerie di oli minerali, a condizione che la media
mensile delle emissioni di ossidi di zolfo di tutti gli impianti della
raffineria, esclusi quelli di cui alla lettera a), non superi,
indipenden-temente dal tipo di combustibile e dalle combinazioni di
combustibile utilizzati, il valore di 1700 mg/Nm^"3";
c) impianti di combustione non compresi alle precedenti lettere a) e b),
a condizione che sia rispettato, per gli ossidi di zolfo, il valore
limite previsto nell'autorizzazione e, nel caso di autorizzazione
tacita, almeno il valore di 1700 mg/Nm"^3".
2. Metodi di misura per i combustibili per uso marittimo.
2.1. Fatti salvi i casi in cui si applica il decreto legislativo 21
marzo 2005, n. 66, i metodi di riferimento per la determinazione del
tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo di cui all'articolo
292, comma 2, lettera d), sono quelli definiti, per tale caratteristica,
nella parte II, sezione 1, paragrafo 1. Per la trattazione dei risultati
delle misure e l'arbitrato si applica quanto previsto alla parte II,
sezione 1, paragrafo 4.
3. Trasmissione di dati.
3.1. Al fine di consentire l'elaborazione della relazione di cui
all'articolo 298, comma 3, i soggetti competenti l'accertamento delle
infrazioni ai sensi dell'articolo 296, comma 2 e comma 9, trasmettono
all'APAT e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare entro il 31 marzo di ogni anno, utilizzando il formato indicato
nella tabella I, i dati inerenti ai rilevamenti di tenore di zolfo
effettuati nel corso degli accertamenti dell'anno civile precedente sui
combustibili di cui all'articolo 292, comma 2, lettere a), b) e d).
Entro la stessa data i laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti,
gli uffici delle dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici
delle dogane, trasmettono all'APAT e al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare i dati inerenti ai rilevamenti di
tenore di zolfo effettuati nel corso degli accertamenti dell'anno civile
precedente, ai sensi della vigente normativa, sui combustibili di cui
all'articolo 292, comma 2, lettere a), b) e d), prodotti o importati e
destinati alla commercializzazione sul mercato nazionale. Gli esiti
trasmessi devono riferirsi ad accertamenti effettuati con una frequenza
adeguata e secondo modalita' che assicurino la rappresentativita' dei
campioni rispetto al combustibile controllato.
3.2. Entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori dei depositi fiscali che
importano i combustibili di cui al punto 3.1 da Paesi terzi o che li
ricevono da Paesi membri dell'Unione europea e i gestori degli impianti
di produzione dei medesimi combustibili inviano all'APAT e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite le
rispettive associazioni di categoria, utilizzando il formato indicato
nelle tabelle II e III, i dati concernenti i quantitativi di tali
combustibili prodotti o importati nel corso dell'anno precedente, con
esclusione di quelli destinati all'esportazione. Entro il 31 marzo di
ogni anno, i gestori dei grandi impianti di combustione che importano
olio combustibile pesante da Paesi terzi o che lo ricevono da Paesi
membri dell'Unione europea inviano all'APAT e al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, tramite le rispettive
associazioni di categoria, utilizzando il formato indicato nella tabella
IV, i dati concernenti i quantitativi di olio combustibile pesante
importati nell'anno precedente.
3.3. Per depositi fiscali, ai sensi del punto 3.2 si intendono gli:
impianti in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o
spediti i combustibili oggetto della parte quinta del presente decreto,
sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa,
alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria; ricadono in
tale definizione anche gli impianti di produzione dei combustibili. Per
combustibile sottoposto ad accisa si intende un combustibile al quale si
applica il regime fiscale delle accise.
3.4. I dati previsti ai punti 3.1 e 3.2 sono trasmessi all'APAT su
supporto digitale, unitamente alla lettera di accompagnamento e, per
posta elettronica all'indirizzo dati.combustibili@apat.it e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per posta
elettronica all'indirizzo dati.combustibili@minambiente.it
3.5. La relazione elaborata dall'APAT sulla base dei dati e delle
informazioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 deve indicare, per ciascun
combustibile, il numero totale di accertamenti effettuati, il tenore
medio di zolfo relativo a tali accertamenti ed il quantitativo
complessivamente prodotto e importato.
Tabella I*
Combustibile |
Tenore di zolfo accertato (% m/m) |
Metodo utilizzato per la determinazione del tenore di zolfo |
Tenore massimo di zolfo previsto dalla legge (1) (% m/m) |
Modalità di accertamento (2) |
|
Olio combustibile pesante |
|
|
|
|
|
Gasolio |
|
|
|
|
|
Combustibile per uso marittimo |
Gasolio marino qualità DMA(3) |
|
|
|
|
Gasolio marino qualità DMX(3) |
|
|
|
|
|
Olio diesel marino qualità DMB(3) |
|
|
|
|
|
Olio diesel marino qualità DMC(3) |
|
|
|
|
|
Altro(4) |
|
|
|
|
(1) L'indicazione del tenore massimo deve essere accompagnata da quella
della disposizione che lo prevede
(2) Deve essere indicato con la lettera A l'accertamento effettuato mediante campionamento ed analisi e con la lettera D l'accertamento effettuato mediante controlli sui documenti
(3) La distinzione del dato in funzione di ciascuna qualità di combustibile è richiesta ove tale informazione sia disponibile.
(4) Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino.
* Ciascuna riga si riferisce ad un singolo accertamento
Tabella II
Dati identificativi dell'impianto:
|
Combustibili |
Quantitativi totali (kt/anno)(2) |
Tenore massimo di zolfo previsto dalla legge (% m/m) |
Gasolio (some tale o in emulsione)(1) |
|
0,20 |
|
0,10 |
|
Olio combustibile pesante (come tale o in emulsione)(1) |
|
0,3 |
|
1 |
|
|
3 |
|
|
4 |
(1) Per le emulsioni è escluso il quantitativo d'acqua
(2) Nei quantitativi totali sono inclusi i quantitativi di combustibile, prodotti o importati, ed utilizzati all'interno dell'impianto (consumi interni)
Tabella III
Combustibili per uso marittimo |
Quantitativi totali (kt/anno) |
Tenore massimo di zolfo previsto dalla legge (% m/m) |
Gasolio marino qualità DMA(1) |
|
0,1 |
|
0,2 |
|
|
Altro |
|
Gasolio marino qualità DMX (1) |
|
0,1 |
|
0,2 |
|
|
Altro |
|
Olio diesel marino qualità DMB (1) |
|
0,1 |
|
1,5 |
|
|
Altro |
|
Olio diesel marino qualità DMC (1) |
|
0,1 |
|
1,5 |
|
|
Altro |
|
Altro (2) |
|
0,1 |
|
1,5 |
|
|
Altro |
(1) La distinzione del dato in funzione di ciascuna qualità di combustibile è richiesta ove tale informazione sia disponibile
(2) Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino
Tabella IV
Dati identificativi dell'impianto:
|
Combustibili |
Quantitativi totali (kt/anno) |
Tenore massimo di zolfo previsto dalla legge (% m/m) |
Olio combustibile pesante (come tale o in emulsione)(1) |
|
0,3 |
|
1 |
|
|
3 |
|
|
4 |
(1) Per le emulsioni e' escluso il quantitativo di acqua.".
6. Nell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, Parte II, sezione 1, paragrafo I, i valori relativi allo
zolfo, indicati nelle colonne 2, 4, 6 e 10 della tabella, sono
sostituiti dal seguente: "1".
Note all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note
alle premesse.
- L'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, Parte I, sezione I, paragrafo 1, la lettera e), come modificato
dal presente decreto e' il seguente:
"Allegato X
1. Negli impianti disciplinati dal titolo I e' consentito l'utilizzo dei
seguenti combustibili:
a) gas naturale;
b) gas di petrolio liquefatto;
c) gas di raffineria e petrolchimici;
d) gas d'altoforno, di cokeria, e d'acciaieria;
e) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio
rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1,
paragrafo 1;
f) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati
leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera e),
rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3,
paragrafo 1;
g) biodiesel rispondente alle caratteristiche indicate nella parte II,
sezione 1, paragrafo 3;
h) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con
contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondenti alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonne
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10, fatto salvo quanto previsto nella sezione 3;
i) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di
petrolio, di cui alla precedente lettera h), e rispondenti alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2;
l) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione 4;
m) carbone di legna;
n) biomasse combustibili individuate nella parte II, sezione 4, alle
condizioni ivi previste;
o) carbone da vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1% in
massa e rispondente alle caratteristiche indicate nella parte II,
sezione 2, paragrafo 1;
p) coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non superiore
all'1% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate nella parte
II, sezione 2, paragrafo 1;
q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con contenuto di zolfo
non superiore all'1% in massa e rispondenti alle caratteristiche
indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1;
r) biogas individuato nella parte II, sezione 6, alle condizioni ivi
previste;
s) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di combustibili
consentiti, limitatamente allo stesso comprensorio industriale nel quale
tale gas e' prodotto.".
- L'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, Parte I, sezione I, paragrafo 4, la lettera c), come modificato
dal presente decreto e' il seguente:
"Allegato X
4. In aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1, e' consentito
l'utilizzo dei seguenti combustibili purche' prodotti da impianti
localizzati nella stessa area delimitata in cui sono utilizzati:
a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con
contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondenti alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna
7;
b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di
petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2;
c) gas di raffineria, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di
petrolio, olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio,
derivanti esclusivamente da greggi nazionali, e coke da petroli;
d) idrocarburi pesanti derivanti dalla lavorazione del greggio
rispondenti alle caratteristiche e secondo le condizioni di utilizzo di
cui alla parte II, sezione 5.
- L'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, Parte I, sezione I, paragrafo 7, lettera h), come modificato dal
presente decreto e' il seguente:
"Allegato X
7. In deroga ai paragrafi 1, 5 e 6, negli impianti aventi potenza
termica nominale complessiva non superiore a 3 MW, e' vietato l'uso dei
seguenti combustibili;
a) carbone da vapore salvo l'utilizzo negli impianti di lavorazione del
ferro forgiato a mano, in conformita' alla parte II, sezione 2,
paragrafo 1;
b) coke metallurgico salvo l'utilizzo negli impianti di lavorazione del
ferro forgiato a mano, in conformita' alla parte II, sezione 2,
paragrafo 1;
c) coke da gas;
d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;
e) gas da altoforno, di cokeria e d'acciaieria;
f) bitume da petrolio;
g) coke da petrolio;
h) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con
contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni; tale
disposizione si applica soltanto agli impianti autorizzati dopo il 24
marzo 1996, salvo il caso in cui le regioni, nei piani e programmi di
cui all'art. 8 e all'art. 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351, ne prevedano l'estensione anche agli impianti autorizzati
precedentemente ove tale misura sia necessaria per il conseguimento
degli obiettivi di qualita' dell'aria.".
- L'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, Parte I, sezione II, paragrafo 1, la lettera d) come modificato
dal presente decreto e' il seguente:
"Allegato X
1. Negli impianti disciplinati dal titolo II e' consentito l'uso dei
seguenti combustibili;
a) gas naturale;
b) gas di citta';
c) gas di petrolio liquefatto;
d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio
rispondenti alle caratteristiche indicate parte II, sezione 1, paragrafo
1.
e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati
leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera d) e
rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3,
paragrafo 1;
f) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione 4;
g) carbone di legna;
h) biomasse combustibili individuate nella parte II, sezione 4, alle
condizioni ivi previste;
i) biodiesel avente le caratteristiche indicate in parte II, sezione 1,
paragrafo 3;
l) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio rispondenti
alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1,
colonne 1, 3, 5 e 9;
m) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di
petrolio, di cui alla precedente lettera l), rispondenti alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2
n) biogas individuato nella parte II, sezione 6, alle condizioni ivi
previste.".
Art. 3.
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
2. Alle istruttorie previste all'articolo 293, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 3 dell'articolo
1, e all'articolo 295, commi 14, 15, 16, 19 e 20, del medesimo decreto
legislativo, introdotto dal comma 4 dell'articolo 1, nonche' alla tenuta
del registro previsto all'articolo 295, comma 12, del medesimo decreto
introdotto dal comma 4 dell'articolo 1, ed alla redazione del rapporto
di cui all'articolo 298, comma 3, del medesimo decreto introdotto dal
comma 6 dell'articolo 1, le competenti autorita' provvedono nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli oneri inerenti alle
prestazioni e ai controlli di cui al comma 9, dell'articolo 296 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal comma 5
dell'articolo 1, effettuati da uffici pubblici in relazione alle
disposizioni introdotte dal presente decreto, inclusi i costi di
eliminazione dei campioni risultati non conformi, sono posti a carico
dei soggetti interessati secondo tariffe predeterminate, sulla base del
costo effettivo del servizio, da determinare con apposito decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dei trasporti,
da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Bianchi, Ministro dei trasporti
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Turco, Ministro della salute
Mussi, Ministro dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Mastella