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Decreto 15 febbraio 2007

 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Istituzione della commissione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

 

(GU n. 62 del 15-3-2007)

 

 


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 recante «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»;
Visto in particolare l'art. 4, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178;

Decreta:

Art. 1.
Istituzione della commissione
1. E' istituita, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, la commissione prevista dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, con la funzione di fornire il supporto alla definizione, aggiornamento ed integrazione delle linee guida per l'individuazione e l'uso delle migliori tecniche disponibili, di cui al medesimo articolo.

Art. 2.
Composizione della commissione
1. La commissione e' nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed e' composta da:
a) tre membri designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, tra cui viene scelto il presidente;
b) tre membri designati dal Ministro dello sviluppo economico, tra cui viene scelto il vice presidente con funzioni vicarie;
c) tre membri designati dal Ministro della salute;
d) un membro designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, che integra la commissione limitatamente allo svolgimento dei compiti inerenti le attivita' di cui al punto 6.6 dell'allegato I al decreto legislativo n. 59/2005;
e) un membro designato dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni.

Art. 3.
Compiti della commissione
1. La commissione ha il compito di:
a) fornire relazioni tecniche contenenti gli elementi necessari alla predisposizione delle linee guida previste dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2005;
b) fornire il supporto ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dello sviluppo economico e della salute in ordine ai provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 59/2005;
c) fornire il supporto tecnico per la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni di cui all'art. 14, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 59/2005.
2. La commissione, per l'esercizio delle proprie funzioni, puo' istituire ed avvalersi di gruppi tecnici ristretti, i cui componenti sono nominati tra soggetti appartenenti agli enti di ricerca pubblici e privati, alle universita' ed alle associazioni di categoria e tra esperti di settore, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni.

Art. 4.
Modalita' operative della commissione
1. La commissione e' convocata dal presidente con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Le riunioni della commissione sono efficaci nel caso in cui siano presenti la meta' piu' uno dei membri di cui all'art. 2. La commissione si esprime a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parita', prevale il voto del presidente.
2. La commissione adotta, nella prima riunione, il proprio regolamento interno.

Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2007


Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro della salute
Turco