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Decreto 15 febbraio 2007
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Istituzione della commissione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
(GU n. 62 del 15-3-2007)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 recante «Attuazione
integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento»;
Visto in particolare l'art. 4, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione della commissione
1. E' istituita, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, la
commissione prevista dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, con la funzione di fornire il supporto alla definizione,
aggiornamento ed integrazione delle linee guida per l'individuazione e l'uso
delle migliori tecniche disponibili, di cui al medesimo articolo.
Art. 2.
Composizione della commissione
1. La commissione e' nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio ed e' composta da:
a) tre membri designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, tra cui viene scelto il presidente;
b) tre membri designati dal Ministro dello sviluppo economico, tra cui viene
scelto il vice presidente con funzioni vicarie;
c) tre membri designati dal Ministro della salute;
d) un membro designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, che
integra la commissione limitatamente allo svolgimento dei compiti inerenti le
attivita' di cui al punto 6.6 dell'allegato I al decreto legislativo n. 59/2005;
e) un membro designato dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni.
Art. 3.
Compiti della commissione
1. La commissione ha il compito di:
a) fornire relazioni tecniche contenenti gli elementi necessari alla
predisposizione delle linee guida previste dall'art. 4, comma 2, del decreto
legislativo n. 59/2005;
b) fornire il supporto ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio,
dello sviluppo economico e della salute in ordine ai provvedimenti attuativi del
decreto legislativo n. 59/2005;
c) fornire il supporto tecnico per la partecipazione dell'Italia allo scambio di
informazioni di cui all'art. 14, commi 3 e 4, del decreto legislativo n.
59/2005.
2. La commissione, per l'esercizio delle proprie funzioni, puo' istituire ed
avvalersi di gruppi tecnici ristretti, i cui componenti sono nominati tra
soggetti appartenenti agli enti di ricerca pubblici e privati, alle universita'
ed alle associazioni di categoria e tra esperti di settore, anche appartenenti
alle pubbliche amministrazioni.
Art. 4.
Modalita' operative della commissione
1. La commissione e' convocata dal presidente con un preavviso di almeno
cinque giorni lavorativi. Le riunioni della commissione sono efficaci nel caso
in cui siano presenti la meta' piu' uno dei membri di cui all'art. 2. La
commissione si esprime a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. In
caso di parita', prevale il voto del presidente.
2. La commissione adotta, nella prima riunione, il proprio regolamento interno.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 febbraio 2007
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro della salute
Turco