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Decreto 22 Novembre 2007
Ministero dei Trasporti. Disposizioni attuative dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, recante "Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta".
(GU n. 283 del 5-12-2007)
IL MINISTRO DEI
TRASPORTI
Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 13, recante "Disposizioni per la
sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e
per l'ammodernamento della flotta", di seguito denominata "legge";
Visto l'art. 3, comma 11, della legge che prevede l'emanazione di
disposizioni attuative, in particolare per determinare i criteri di
attribuzione dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, sulla base della
data di inizio dei lavori di demolizione, nei limiti della
disponibilita' di cui all'art. 3, comma 1, della legge stessa;
Vista la legge 7 marzo 2001, n. 51, recante "Disposizioni per la
prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di
idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo";
Visto l'art. 3, comma 5, della legge che prevede la corresponsione del
contributo in conformita' alla decisione della Commissione europea n.
2002/868/CE del 17 luglio 2002, con la quale la Commissione ha formulato
le proprie osservazioni ed ha autorizzato il regime di aiuti disposto
dalla legge n. 51/2001 subordinatamente al rispetto delle condizioni
espressamente indicate negli articoli 2 e 3 della decisione medesima;
Visto il "Comunicato relativo alla legge 7 marzo 2001, n. 51, recante
disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal
trasporto marittimo di idrocarburi per il controllo del traffico
marittimo" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- serie generale - n. 234 del 5 ottobre 2002;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo, ed in particolare l'art. 12;
Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999,
recante modalita' d'applicazione dell'art. 93 del Trattato CE ed in
particolare l'art. 3;
Considerato che, con nota prot. Div. 7/2005 del 30 dicembre 2005, i
benefici di cui all'art. 3 della legge, in quanto comportano elementi di
aiuto a favore delle imprese, sono stati notificati alla Commissione
europea ai sensi del predetto regolamento;
Vista la decisione C(2007) 307 def. del 7 febbraio 2007 con la quale la
Commissione europea ha considerato compatibile con il mercato comune il
regime di aiuti di cui all'art. 3 della legge n. 13 del 2006;
Considerata la necessita' di provvedere all'applicazione dell'art. 3
della legge, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento
comunitario e della predetta decisione;
Considerato che gli appositi stanziamenti di bilancio recati dalla legge
risultano insufficienti a coprire le richieste di contributo alla
demolizione di cui si prevede la presentazione;
Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario stabilire i criteri di
attribuzione dei benefici, al fine di assicurare una corretta
applicazione della legge, con l'osservanza dei principi di efficacia,
economicita' e speditezza dell'azione amministrativa;
Considerato che l'art. 3, comma 11, della legge stabilisce che
l'attribuzione dei benefici di cui al medesimo art. 3 debba essere
basata sulla data di inizio dei lavori di demolizione e che, pertanto,
siffatto disposto debba utilmente applicarsi, nel caso di specie, come
criterio di base per le iniziative di demolizione avviate anteriormente
alla data di pubblicazione del presente decreto e per le quali a tale
data risulti disponibile il quadro di insieme delle varie iniziative;
Considerata l'opportunita' di indicare, in via sussidiaria, quali
successivi criteri di attribuzione, la data di presentazione
dell'istanza volta ad ottenere il contributo e, in subordine, la
vetusta' del naviglio da demolire; Sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Per la concessione del contributo in via provvisoria, le imprese
interessate presentano, a pena di inammissibilita' del beneficio,
apposita istanza al Ministero dei trasporti, entro il termine di
quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,
indicando tutti gli elementi di individuazione della nave. In caso di
iniziative di demolizione avviate successivamente alla data di
pubblicazione del presente decreto, il termine decorre dalla data di
inizio dei lavori di demolizione. Non sono prese in considerazione
istanze presentate in data anteriore a quella di pubblicazione del
presente decreto.
2. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese
interessate presentano, a pena di decadenza, al Ministero dei trasporti
apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di
ultimazione dei lavori di demolizione. L'istanza deve essere corredata
dal certificato della locale autorita' marittima nazionale, se la
demolizione e' avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o
consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di
ultimazione dei lavori. Tale periodo si computa dalla data di
pubblicazione del presente decreto, nel caso di iniziative di
demolizione ultimate anteriormente a tale data.
3. Le ulteriori indicazioni sulla modalita' di presentazione delle
istanze sono rese pubbliche in via amministrativa.
Art. 2.
1. Per le iniziative la cui istanza sia pervenuta al Ministero dei
trasporti nel termine di cui al precedente art. 1, comma 1, il
contributo e' concesso, ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge,
secondo l'ordine cronologico derivante dalla data di inizio dei lavori
di demolizione, nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio. A
parita' di data di inizio dei lavori di demolizione, la precedenza viene
accordata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative
istanze.
2. In via sussidiaria, nel caso sussista ancora pari grado di priorita',
viene data precedenza alle iniziative caratterizzate dalla maggiore
vetusta' della nave da demolire, riferita alla data di entrata in
esercizio di cui all'art. 3, comma 3, della legge.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 2007
Il Ministro dei trasporti: Bianchi