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Decreto 22 Novembre 2007

Ministero dei Trasporti. Disposizioni attuative dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, recante "Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta".

(GU n. 283 del 5-12-2007)

 

 

 

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 13, recante "Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta", di seguito denominata "legge";
Visto l'art. 3, comma 11, della legge che prevede l'emanazione di disposizioni attuative, in particolare per determinare i criteri di attribuzione dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, sulla base della data di inizio dei lavori di demolizione, nei limiti della disponibilita' di cui all'art. 3, comma 1, della legge stessa;
Vista la legge 7 marzo 2001, n. 51, recante "Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo";
Visto l'art. 3, comma 5, della legge che prevede la corresponsione del contributo in conformita' alla decisione della Commissione europea n. 2002/868/CE del 17 luglio 2002, con la quale la Commissione ha formulato le proprie osservazioni ed ha autorizzato il regime di aiuti disposto dalla legge n. 51/2001 subordinatamente al rispetto delle condizioni espressamente indicate negli articoli 2 e 3 della decisione medesima;
Visto il "Comunicato relativo alla legge 7 marzo 2001, n. 51, recante disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi per il controllo del traffico marittimo" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 2002;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare l'art. 12;
Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalita' d'applicazione dell'art. 93 del Trattato CE ed in particolare l'art. 3;
Considerato che, con nota prot. Div. 7/2005 del 30 dicembre 2005, i benefici di cui all'art. 3 della legge, in quanto comportano elementi di aiuto a favore delle imprese, sono stati notificati alla Commissione europea ai sensi del predetto regolamento;
Vista la decisione C(2007) 307 def. del 7 febbraio 2007 con la quale la Commissione europea ha considerato compatibile con il mercato comune il regime di aiuti di cui all'art. 3 della legge n. 13 del 2006;
Considerata la necessita' di provvedere all'applicazione dell'art. 3 della legge, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario e della predetta decisione;
Considerato che gli appositi stanziamenti di bilancio recati dalla legge risultano insufficienti a coprire le richieste di contributo alla demolizione di cui si prevede la presentazione;
Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario stabilire i criteri di attribuzione dei benefici, al fine di assicurare una corretta applicazione della legge, con l'osservanza dei principi di efficacia, economicita' e speditezza dell'azione amministrativa;
Considerato che l'art. 3, comma 11, della legge stabilisce che l'attribuzione dei benefici di cui al medesimo art. 3 debba essere basata sulla data di inizio dei lavori di demolizione e che, pertanto, siffatto disposto debba utilmente applicarsi, nel caso di specie, come criterio di base per le iniziative di demolizione avviate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto e per le quali a tale data risulti disponibile il quadro di insieme delle varie iniziative;
Considerata l'opportunita' di indicare, in via sussidiaria, quali successivi criteri di attribuzione, la data di presentazione dell'istanza volta ad ottenere il contributo e, in subordine, la vetusta' del naviglio da demolire; Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.
1. Per la concessione del contributo in via provvisoria, le imprese interessate presentano, a pena di inammissibilita' del beneficio, apposita istanza al Ministero dei trasporti, entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, indicando tutti gli elementi di individuazione della nave. In caso di iniziative di demolizione avviate successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, il termine decorre dalla data di inizio dei lavori di demolizione. Non sono prese in considerazione istanze presentate in data anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto.
2. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate presentano, a pena di decadenza, al Ministero dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione. L'istanza deve essere corredata dal certificato della locale autorita' marittima nazionale, se la demolizione e' avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o
consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori. Tale periodo si computa dalla data di pubblicazione del presente decreto, nel caso di iniziative di demolizione ultimate anteriormente a tale data.
3. Le ulteriori indicazioni sulla modalita' di presentazione delle istanze sono rese pubbliche in via amministrativa.

Art. 2.
1. Per le iniziative la cui istanza sia pervenuta al Ministero dei trasporti nel termine di cui al precedente art. 1, comma 1, il
contributo e' concesso, ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge, secondo l'ordine cronologico derivante dalla data di inizio dei lavori di demolizione, nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio. A parita' di data di inizio dei lavori di demolizione, la precedenza viene accordata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative istanze.
2. In via sussidiaria, nel caso sussista ancora pari grado di priorita', viene data precedenza alle iniziative caratterizzate dalla maggiore vetusta' della nave da demolire, riferita alla data di entrata in esercizio di cui all'art. 3, comma 3, della legge.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2007
Il Ministro dei trasporti: Bianchi