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Decreto 25 Settembre 2007

Ministero dei Trasporti. Recepimento della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.

(GU n. 282 del 4-12-2007)

 

 

 


IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006 n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale e' stato istituito il Ministero dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, di attuazione della direttiva 70/156/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, di recepimento della direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 16 aprile 1975, di recepimento della direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000, che attua la direttiva 98/69/CE, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/220/CEE;
Vista la direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 161 del 14 giugno 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 706/2007 della Commissione del 21 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 161 del 22 giugno 2007, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, disposizioni amministrative per l'omologazione CE di veicoli e una prova armonizzata per misurare le perdite di alcuni impianti di condizionamento d'aria,

Adotta
il seguente decreto:

Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico europeo

Art. 1.
1. Il presente decreto stabilisce i requisiti per l'omologazione CE o l'omologazione nazionale dei veicoli in materia di emissioni provenienti dagli impianti di condizionamento d'aria installati sui veicoli e per l'utilizzazione sicura di tali impianti. Stabilisce, inoltre, le disposizioni concernenti l'adeguamento e la ricarica degli impianti predetti.

Art. 2.
1. Il presente decreto si applica ai veicoli a motore delle categorie M1 ed N1 definiti nell'allegato II al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, di attuazione della direttiva 70/156/CE, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE. Ai fini del presente decreto, i veicoli della categoria N1 si limitano a quelli della classe I di cui all'allegato I, punto 5.3.1.4, prima tabella del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, di recepimento della direttiva 70/220/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1999, di attuazione della direttiva 98/69/CE.

Art. 3.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "veicolo": qualsiasi veicolo a motore che rientra nel campo di applicazione del presente decreto;
b) "tipo di veicolo": un tipo definito nell'allegato II, sezione B, del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974 come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002;
c) "impianto di condizionamento d'aria": qualsiasi sistema la cui funzione principale e' quella di ridurre la temperatura e l'umidita' dell'aria nell'abitacolo di un veicolo;
d) "sistema a doppio evaporatore": un sistema in cui un evaporatore e' montato nel compartimento motore e l'altro in un compartimento diverso del veicolo; tutti gli altri sistemi sono considerati "sistemi ad evaporatore unico";
e) "gas fluorurati ad effetto serra": gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SE6) di cui all'allegato A del protocollo di Kyoto e preparati contenenti dette sostanze, escluse le sostanze controllate ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;
f) "idrofluorocarburi": un composto organico formato da carbonio, idrogeno e fluoro, in cui la molecola non ha piu' di sei atomi di carbonio;
g) "perfluorocarburi": un composto organico formato unicamente da carbonio e fluoro, in cui la molecola non ha piu' di sei atomi di carbonio;
h) "potenziale di riscaldamento globale": il potenziale di riscaldamento climatico di un gas fluorurato ad effetto serra rispetto a quello dell'anidride carbonica. Il potenziale di riscaldamento globale (GWP) e' calcolato sulla base del potenziale di riscaldamento in cento anni di un chilogrammo di un gas rispetto ad un chilogrammo di CO2. I dati pertinenti sono quelli pubblicati nella terza relazione di valutazione adottata dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici ("valori del potenziale di riscaldamento globale dell'IPCC 2001");
i) "preparato": una miscela composta da due o piu' sostanze di cui almeno una sia un gas fluorurato ad effetto serra. Il potenziale di riscaldamento globale complessivo del preparato e' determinato conformemente alla parte 2 dell'allegato al presente decreto;
l) "adeguamento": installazione su un veicolo di un impianto di condizionamento d'aria avvenuta dopo l'immatricolazione del veicolo medesimo.

Art. 4.
1 . E' consentito il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, in relazione alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria, solamente ai tipi di veicoli che soddisfano i requisiti del presente decreto.
2. Ai fini del rilascio dell'omologazione completa dei veicoli ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, i fabbricanti forniscono informazioni sul tipo di refrigerante utilizzato negli impianti di condizionamento dell'aria installati sui veicoli nuovi.
3. Ai fini dell'omologazione dei veicoli muniti di impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere un gas fluorurato ad effetto serra con un potenziale globale di riscaldamento superiore a 150, deve essere assicurato che, conformemente alla prova armonizzata di rilevamento delle perdite di cui al regolamento (CE) n. 706/2007 della Commissione del 21 giugno 2007, il tasso di perdita di tali gas non superi i limiti massimi ammissibili di cui all'art. 5.

Art. 5.
1. A decorrere dal 21 dicembre 2007, non e' consentito, per motivi legati alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria:
a) rifiutare il rilascio, per un nuovo tipo di veicolo, dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, o
b) vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi, se il veicolo munito di impianto di condizionamento d'aria destinato a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale globale di riscaldamento superiore a 150 e' conforme ai requisiti del presente decreto.
2. A decorrere dal 21 giugno 2008, non e' consentito il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale per tipi di veicoli muniti di impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, a meno che il tasso di perdita di tale impianto non superi i 40 grammi di gas fluorurato ad effetto serra l'anno per un sistema ad evaporatore unico o i 60 grammi di gas fluorurato ad effetto serra all'anno per un sistema a doppio evaporatore.
3. A decorrere dal 21 giugno 2009, per i nuovi veicoli muniti di impianto di condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, a meno che il tasso di perdita di tale impianto non superi i 40 grammi di gas fluorurato ad effetto serra l'anno per un sistema ad evaporatore unico o i 60 grammi di gas fluorurati ad effetto serra l'anno per un sistema a doppio evaporatore:
a) non sono piu' considerati validi i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo, e
b) non e' consentita l'immatricolazione ed e' vietata la vendita e la messa in circolazione.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2011, non e' piu' consentito rilasciare omologazioni CE o omologazioni nazionali per tipi di veicoli muniti di impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2017, per i nuovi veicoli muniti di impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150:
a) non sono piu' considerati validi i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo, e
b) non e' consentita l'immatricolazione ed e' vietata la vendita e la messa in circolazione.

Art. 6.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 gli impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 non possono essere utilizzati per l'adeguamento dei veicoli omologati da tale data in poi. A decorrere dal 1° gennaio 2017 tali impianti di condizionamento d'aria non possono essere utilizzati per l'adeguamento di nessun veicolo.
2. Gli impianti di condizionamento d'aria installati su veicoli omologati dal 1° gennaio 2011 non devono essere riempiti con gas fluorurati ad effetto serra con potenziale di riscaldamento superiore a 150. A decorrere dal 1° gennaio 2017 gli impianti di condizionamento d'aria installati su tutti i veicoli non devono essere riempiti con gas fluorurati ad effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, tranne che per quanto riguarda la ricarica di impianti di condizionamento d'aria contenenti tali gas che sono stati istallati su veicoli prima di tale data.
3. Ai fornitori dei servizi che offrono servizi e riparazioni per gli impianti di condizionamento d'aria e' vietato riempire, fino al termine della necessaria riparazione, un impianto con gas fluorurato ad effetto serra se nell'impianto stesso sono state rilevate perdite abnormi di refrigerante.

Art. 7.
1. Il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, e successive modificazioni, e' modificato conformemente alla parte 1 dell'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro dei trasporti: Bianchi

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2007 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 179



Allegato

 

Il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, e successive modificazioni, è modificato come segue:

 

1) Nell'allegato IV, parte I, è aggiunta una nuova voce 61 con relativa nota così formulata:

 

Oggetto

Numero della

direttiva

Pubblicazione

nella Gazzetta

ufficiale

Applicazione

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

"61. Sistema di

condiziona-

mento da'aria

2006/40/CE

L 161 del

14.6.2006,

pag. 12

X

 

 

X

(8)

 

 

 

 

 

 

______

(8) Solo per veicoli della categoria N1, classe 1, di cui alla prima tabella del punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE,inserita dalla direttiva 98/69/CE."

 

2) L'allegato Xi è modificato come segue:

 

a) Nell'appendice 1 è aggiunta una nuova voce [61] così formulata:

Voce

Oggetto

Numero della

direttiva

M1 < 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

"61

Sistema di condizio-

namento d'aria

2006/40/CE

X

X"

 

 

 

b) Nell'appendice 2 è inserita una nuova voce [61] così formulata:

Voce

Oggetto

Numero della

direttiva

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

"61.

Sistema di condiziona-

mento da'aria

2006/40/CE

X

 

 

W"

 

 

 

 

 

 

 

c) Nell'appendice 3 è inserita una nuova voce [61] così formulata:

Voce

Oggetto

Numero della

direttiva

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

"61.

Sistema di condiziona-

mento da'aria

2006/40/CE

 

 

W"

 

 

 

 

 

 

 

d) Sotto la rubrica "Significato delle lettere" è aggiunta la seguente lettera:

"W  Solo per veicoli della categoria N1, classe 1, di cui alla prima tabella del punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE inserita dalla direttiva 98/69/CE".

 

 

PARTE 2

Metodo di calcolo del potenziale di riscaldamento globale (GWP) per un preparato

 

Il GWP complessivo per un preparato è una media ponderata ottenuta dalla somma delle frazioni di peso delle singole sostanze moltiplicata per i rispettivi GWP.

 

S (Sostanza X % x GWP) + (Sostanza Y % x GWP) + ... (Sostanza N% x GWP)

 

laddove % è il contributo in peso con una tolleranza pari a +/- 1%.

 

Ad esempio applicando la formula ad una miscela teorica di gas consistente in 23 % di HFC-32, 25 % di HFC-125 e 52 % di HFC-134a si avrebbe:

 

(23% x 550) + (25% x 3400) + 52% x 1300)

 

→ GWP complessivo = 1652,5.