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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Decreto 7 febbraio 2007
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Formato e modalita' per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale.
(GU n. 62 del 15-3-2007)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione
integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento ed, in particolare, l'art. 5, comma 4 e l'art. 13,
comma 3;
Visto il decreto ministeriale del 19 aprile 2006, recante determinazione dei
termini per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata
ambientale, per gli impianti di competenza statale, ai sensi del decreto
legislativo 18 febbraio 2006, n. 59; Acquisita l'intesa della Conferenza
unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nella seduta del 14 dicembre 2006;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il formato e le modalita', anche
telematiche, per la presentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare da parte del gestore della domanda di autorizzazione
integrata ambientale (AIA) di competenza statale.
2. Con successivo decreto saranno stabiliti il formato e le modalita', anche
telematiche, per:
a) la comunicazione annuale al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio da parte della autorita' competente al rilascio di AIA dei dati
concernenti le domande ricevute, le autorizzazioni rilasciate, i successivi
aggiornamenti delle autorizzazioni, le situazioni di mancato rispetto delle
prescrizioni riscontrate;
b) la comunicazione all'autorita' competente al rilascio di AIA da parte dell'autorita'
di controllo, di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, degli esiti dei controlli e delle ispezioni sull'impianto;
c) la comunicazione all'autorita' competente al rilascio di AIA da parte di ogni
organo che svolge attivita' di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio
sull'impianto delle informazioni rilevanti acquisite in materia ambientale, ivi
comprese le notizie di reato;
d) la comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di
altri dati utili per le finalita' dell'osservatorio IPPC di cui all'art. 13 del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
Art. 2.
Modalita' per la presentazione della domanda di AIA di competenza statale
La presentazione delle domande di cui all'art. 1, lettera a) avviene secondo
la seguente procedura telematica:
a) il gestore compila la modulistica, di cui all'art. 4, comma 1, del presente
decreto, secondo le modalita' illustrate sul sito internet del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.minambiente.it);
b) il gestore invia in formato elettronico, attraverso uno o piu' file firmati
elettronicamente, la modulistica di cui alla lettera a) e gli eventuali allegati
a tale modulistica o con le modalita' telematiche illustrate sul sito internet
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o su
supporto fisico (CD), a mezzo posta ordinaria all'indirizzo riportato nel comma
3;
c) sul portale e-gov (www.impresa.gov.it) e' segnalata l'avvenuta ricezione da
parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della
modulistica di cui alla lettera a) completa degli eventuali allegati di cui alla
lettera b);
d) il gestore e' abilitato all'accesso sul portale e-gov (www.impresa.gov.it)
alla sezione presso la quale e' possibile compilare e presentare la richiesta di
autorizzazione integrata ambientale;
e) il gestore compila la richiesta di cui alla lettera d) e la presenta per via
telematica in conformita' a quanto previsto dall'art. 65 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82;
f) il sistema segnala sul portale e-gov l'avvenuta ricezione da parte del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di tutti gli
elementi necessari alla presentazione della domanda: la modulistica di cui alla
lettera a), gli eventuali allegati di cui alla lettera b), la richiesta di cui
alla lettera d).
2. Nel caso in cui la domanda sia correttamente formulata, la data di
comunicazione della avvenuta ricezione di cui al comma 1, lettera f) costituisce
la data di presentazione della domanda di cui all'art. 5, comma 12, del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
3. Copia della documentazione completa, di cui al presente comma 1, lettera b)
e' trasmessa o resa accessibile per via telematica dal Ministero dell'ambiente,
della tutela del territorio e del mare, contestualmente alla comunicazione
dell'avvio del procedimento, agli enti interessati di cui all'art. 5, comma 10 e
11 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
4. Ai fini dell'espletamento di quanto previsto al comma 1, lettera b) il
materiale dovra' essere indirizzato a: Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia ambientale -
Divisione VI, rischio industriale e IPPC - via Cristoforo Colombo, 44 - 00147
Roma.
5. Nelle more dell'attivazione degli strumenti che consentono l'utilizzo delle
procedure di cui al comma 1, le domande di AIA sono presentate a mezzo di posta
ordinaria all'indirizzo di cui al comma 4, secondo il formato della modulistica
emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1 e disponibile presso il sito internet del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(www.minambiente.it).
6. Le domande gia' presentate ai sensi del decreto ministeriale del 19 aprile
2006 dovranno essere integrate, ove necessario, da copia in formato elettronico
nel rispetto delle specifiche di cui al presente articolo, secondo le modalita'
previste dall'art. 5, comma 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
Art. 3.
Indirizzi per l'espletamento della pubblicita' delle domande di AIA di
competenza statale
1. Ove non si applichino le disposizioni transitorie di cui all'art. 17,
commi 2 e 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il gestore, ai
fini della consultazione del pubblico, provvede, entro i termini previsti
dall'art. 5, comma 7, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, alla
pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale dell'annuncio di cui al
citato comma da effettuarsi secondo i seguenti indirizzi:
a) formato del quotidiano: non inferiore a sei moduli;
b) contenuti di massima dell'annuncio:
b.1) intestazione dell'annuncio: «Richiesta di autorizzazione integrata
ambientale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
b.2) indicazione della localizzazione dell'impianto, con l'indicazione del
comune, frazione o zona o localita' della stessa;
b.3) nominativo del gestore e indicazione della sede legale con relativo
indirizzo;
b.4) specificazione dell'appartenenza dell'impianto ad una o piu' delle
categorie di cui all'allegato V al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e
descrizione sommaria dell'impianto, comprendente finalita', caratteristiche e
dimensionamento;
b.5) specificazione degli uffici di cui all'art. 5, comma 6 del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
b.6) indicazione del termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
dell'annuncio per la presentazione di eventuali istanze, osservazioni e pareri
al competente ufficio indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.
Art. 4.
Predisposizione della domanda di AIA di competenza statale
1. Il formato della modulistica da compilare per la presentazione della
domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale e' definito
con uno o piu' decreti del direttore generale per la salvaguardia ambientale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base
degli elementi informativi individuati nell'allegato I al presente decreto.
2. I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare (www.minambiente.it) e sul portale e-gov
(www.impresa.gov.it).
3. Le informazioni di cui all'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59 in possesso del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, utili per la preparazione di domande di AIA, sono rese
accessibili ai gestori degli impianti di competenza statale attraverso
l'osservatorio di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 7 febbraio 2007
Il Ministro: Pecoraro Scanio
Allegato omesso