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Regione Friuli-Venezia Giulia
Legge Regionale n. 16 del 18-06-2007
Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico.
(B.U.R. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 27 giugno 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga:
la seguente legge:
TITOLO I
TUTELA DALL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Capo I
Principi e disciplina generale
ARTICOLO 1
(Obiettivi)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia tutela la qualita’ dell’aria al
fine di assicurare la difesa della salute, la protezione dell’ambiente e
l’uso legittimo del territorio, in attuazione del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di
valutazione e di gestione della qualita’ dell’aria ambiente), del
decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva
2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria) e del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. La Regione coordina le funzioni degli enti che partecipano alle
azioni volte a prevenire, ridurre ed evitare gli effetti dannosi
dell’inquinamento atmosferico.
ARTICOLO 2
(Competenze della Regione)
1. Sono di competenza della Regione le funzioni relative:
a) alla realizzazione di misure rappresentative dei livelli degli
inquinanti di cui all’allegato I del decreto legislativo 351/1999 e di
cui al decreto legislativo 183/2004, qualora non siano gia’ disponibili,
ai fini della valutazione preliminare della qualita’ dell’aria ambiente;
b) alla misurazione dei livelli degli inquinanti ai fini della
valutazione della qualita’ dell’aria ambiente ai sensi dell’articolo 6
del decreto legislativo 351/1999 e dell’articolo 6 del decreto
legislativo 183/2004;
c) all’individuazione, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere
a) e b), delle zone e degli agglomerati del territorio regionale nei
quali:
1) i livelli di uno o piu’ inquinanti comportano il rischio di
superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme
dei livelli di ozono;
2) i livelli degli inquinanti eccedono il valore limite aumentato del
margine di tolleranza, o eccedono tale valore in assenza del margine di
tolleranza, o sono compresi tra il valore limite e il valore limite
aumentato del margine di tolleranza;
3) i livelli di ozono superano gli obiettivi a lungo termine di cui
all’allegato I, parte III, del decreto legislativo 183/2004, ma sono
inferiori o uguali ai valori bersaglio, ovvero superano i valori
bersaglio di cui all’allegato I, parte II, del decreto legislativo
medesimo;
4) i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e i
livelli di ozono nell’aria sono conformi agli obiettivi a lungo termine;
d) all’individuazione dell’autorita’ competente a gestire le situazioni
di cui alla lettera c), numero 1), ai sensi dell’articolo 7, comma 1,
del decreto legislativo 351/1999;
e) all’elaborazione e all’adozione del:
1) Piano di azione regionale contenente le misure da attuare nel breve
periodo nelle zone e negli agglomerati di cui alla lettera c), numero
1);
2) Piano regionale di miglioramento della qualita’ dell’aria relativo
alle zone e agli agglomerati di cui alla lettera c), numeri 2) e 3);
3) Piano regionale di mantenimento della qualita’ dell’aria relativo
alle zone e agli agglomerati di cui alla lettera c), numero 4);
f) all’indirizzo e al coordinamento del sistema regionale di rilevazione
della qualita’ dell’aria, di cui all’articolo 11;
g) alla fissazione, ai sensi dell’articolo 271, comma 3, del decreto
legislativo 152/2006:
1) di valori limite di emissione compresi tra i valori minimi e massimi
stabiliti dall’allegato I alla parte V del decreto legislativo medesimo,
sulla base delle migliori tecniche disponibili;
2) delle portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti, ai
fini della valutazione dell’entita’ della diluizione delle emissioni;
h) alla fissazione, ai sensi dell’articolo 281, comma 10, del decreto
legislativo 152/2006, in presenza di particolari situazioni di rischio
sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale, di
valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni
di costruzione o di esercizio dell’impianto, piu’ severi di quelli
fissati dagli allegati al titolo I della parte V del decreto legislativo
medesimo, nel caso in cui tali misure siano necessarie al conseguimento
dei valori limite e dei valori bersaglio di qualita’ dell’aria;
i) l’organizzazione dell’inventario regionale delle emissioni in
atmosfera di cui all’articolo 12, elaborato sulla base dei criteri
individuati dallo Stato, ai sensi dell’articolo 281, comma 8, del
decreto legislativo 152/2006;
j) alla trasmissione ai ministeri competenti, per il tramite
dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT),
delle informazioni, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo
351/1999 e ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 183/2004;
k) all’orientamento e al coordinamento delle funzioni dei Comuni e delle
Province, al fine di assicurare unitarieta’ e uniformita’ di trattamento
del territorio regionale;
l) all’indirizzo e al coordinamento dei compiti dell’Agenzia regionale
per la protezione dell’ambiente (ARPA) istituita con la legge regionale
3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente - ARPA);
m) alla promozione e all’adozione di misure idonee a incentivare le
azioni di prevenzione e di riduzione dell’inquinamento atmosferico
previste nella presente legge.
2. La Regione, nell’ambito delle competenze previste dallo Statuto
speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,
nel rispetto della normativa statale, dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, puo’
concludere, con enti territoriali interni agli Stati confinanti, intese
dirette alla gestione in comune delle misure finalizzate al
miglioramento della qualita’ dell’aria.
ARTICOLO 3
(Competenze delle Province)
1. Ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 27 novembre 2006,
n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti
locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia,
pianificazione territoriale e urbanistica, mobilita’, trasporto pubblico
locale, cultura, sport), sono di competenza delle Province le funzioni
relative:
a) all’elaborazione e all’adozione dei Piani di intervento provinciali
relativi alla programmazione e alla realizzazione degli interventi
finalizzati all’attuazione degli obiettivi fissati dai Piani regionali
di miglioramento e di mantenimento della qualita’ dell’aria di cui agli
articoli 9 e 10;
b) alla formulazione di proposte alla Regione per l’individuazione di
zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di
tutela della qualita’ dell’aria;
c) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in
atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti gia’ esistenti,
nonche’ alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra localita’
degli impianti, ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272 e 275 del
decreto legislativo 152/2006;
d) all’attivita’ di controllo sulle emissioni in atmosfera degli
impianti di cui alla lettera c);
e) alla gestione dell’elenco delle attivita’ autorizzate, ai sensi
dell’articolo 281, comma 7, del decreto legislativo 152/2006;
f) all’organizzazione dell’inventario provinciale delle emissioni in
atmosfera elaborato sulla base dei criteri individuati dallo Stato, ai
sensi dell’articolo 281, comma 8, del decreto legislativo 152/2006.
2. Le Province prevedono misure di semplificazione delle attivita’ di
cui al comma 1, lettere c) e d), nei confronti delle imprese che hanno
ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 sull’adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS), nonche’ di quelle che sono in possesso della
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
ARTICOLO 4
(Competenze dei Comuni)
1. I Comuni sono le autorita’ competenti a gestire le situazioni in
cui i livelli di uno o piu’ inquinanti comportano il rischio di
superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera d).
2. Ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 24/2006, sono di
competenza dei Comuni le funzioni relative:
a) all’elaborazione dei Piani di azione comunale di cui all’articolo 13,
da adottare nelle situazioni di cui al comma 1;
b) alla formulazione di proposte alla Regione per l’individuazione di
zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di
tutela della qualita’ dell’aria.
ARTICOLO 5
(Competenze dell’ARPA)
1. Sono di competenza dell’ARPA le funzioni relative:
a) alla gestione del sistema regionale di rilevazione della qualita’
dell’aria di cui all’articolo 11 e alla gestione dell’interscambio dei
dati con il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) e con gli
enti competenti in materia;
b) al supporto tecnico nella gestione degli inventari regionale e
provinciali delle emissioni in atmosfera di cui, rispettivamente,
all’articolo 12 e all’articolo 3, comma 1, lettera f);
c) al supporto tecnico ai Comuni nell’adozione dei Piani di azione
comunale di cui all’articolo 13;
d) al supporto tecnico alle Province nello svolgimento delle attivita’
di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), c) e d).
2. Nel caso in cui l’esercizio delle attivita’ di supporto tecnico
dell’ARPA non sia regolato dalle convenzioni previste dall’articolo 12,
comma 1, della legge regionale 6/1998, le Province e i Comuni stipulano
con l’ARPA specifiche convenzioni che disciplinano i criteri e le
modalita’ di svolgimento delle funzioni tecniche a essa attribuite dalla
presente legge, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della legge
regionale 6/1998.
3. L’ARPA riunisce, organizza e diffonde le informazioni relative alle
migliori tecnologie disponibili per ridurre le emissioni nell’aria,
nell’acqua e nel suolo, generate dalle attivita’ produttive e dai
trasporti.
4. L’ARPA, nell’ambito delle attribuzioni che le sono conferite
dall’articolo 3 della legge regionale 6/1998, costituisce Punto Focale
Regionale (PFR), ai sensi del decreto del Ministro dell’Ambiente 29
ottobre 1998, n. 3297, per la comunicazione delle informazioni
ambientali al Ministero competente.
5. Per le finalita’ di cui al comma 1 e’ istituito, presso l’ARPA, il
Centro Regionale di Modellistica Ambientale (CRMA), cui compete
l’individuazione delle metodologie idonee a fornire informazioni sulla
qualita’ dell’aria, basate sulla conoscenza delle emissioni e dei
processi in atmosfera che regolano la diffusione, il trasporto, la
conversione chimica e la rimozione dall’atmosfera degli inquinanti.
6. Per le finalita’ di cui al comma 5, il CRMA puo’ avvalersi anche
della collaborazione delle Universita’ degli studi e degli Istituti di
ricerca.
ARTICOLO 6
(Disposizioni attuative)
1. Entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge sono
definiti con deliberazione della Giunta regionale:
a) le misure rappresentative dei livelli degli inquinanti di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 351/1999 e di cui all’articolo 6
del decreto legislativo 183/2004, ai fini della valutazione preliminare
della qualita’ dell’aria ambiente;
b) la misurazione dei livelli degli inquinanti, ai sensi dell’articolo 6
del decreto legislativo 351/1999 e dell’articolo 6 del decreto
legislativo 183/2004, ai fini della valutazione della qualita’ dell’aria
ambiente;
c) l’individuazione, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a)
e b), delle zone e degli agglomerati del territorio regionale di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 1), 2), 3) e 4);
d) i contenuti informativi e prescrittivi del Piano di azione comunale
di cui all’articolo 13, nonche’ le modalita’ di attivazione degli
interventi previsti nel Piano medesimo;
e) i criteri per l’elaborazione e la gestione del sistema regionale di
rilevazione della qualita’ dell’aria di cui all’articolo 11;
f) i criteri per l’elaborazione e la gestione dell’inventario regionale
delle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 12 e degli inventari
provinciali delle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera f);
g) le modalita’ della messa a disposizione delle informazioni sulla
qualita’ dell’aria ambiente di cui all’articolo 7;
h) le modalita’ di organizzazione e di comunicazione delle informazioni
di cui all’articolo 5, comma 3.
ARTICOLO 7
(Informazioni sulla qualita’ dell’aria)
1. La Regione, le Province e i Comuni, in relazione alle funzioni
previste dagli articoli 2, 3 e 4, sono tenuti alla regolare messa a
disposizione del pubblico e degli organismi interessati di informazioni
sulla qualita’ dell’aria ambiente, ai sensi dell’articolo 11 del decreto
legislativo 351/1999 e ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo
183/2004.
2. I contenuti e le modalita’ di diffusione delle informazioni sulla
qualita’
dell’aria di cui al comma 1, nonche’ il diritto di accesso alle stesse
sono
disciplinati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 6 maggio
2005,
n. 11 (Legge comunitaria 2004).
Capo II
Pianificazione regionale della gestione della qualita’ dell’aria
ARTICOLO 8
(Piano di azione regionale)
1. Il Piano di azione regionale di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera e), numero 1), si basa sulla valutazione dell’aria a scala
locale sul territorio regionale e contiene misure volte alla
prevenzione, al contenimento e al controllo, nel breve periodo, del
rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie
di allarme dei livelli di ozono.
2. Il Piano di azione regionale e’ applicato nelle zone di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1) e prevede, in caso di
necessita’, la sospensione delle attivita’ che contribuiscono al
superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.
3. Il Piano di azione regionale e’ predisposto dalla struttura regionale
competente in materia di inquinamento atmosferico, e’ approvato con
decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta
regionale ed e’ pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione,
nonche’ sul sito internet della Regione.
4. Il Piano di azione regionale e’ modificato con la medesima procedura
prevista per la sua approvazione.
ARTICOLO 9
(Piano regionale di miglioramento della qualita’ dell’aria)
1. Il Piano regionale di miglioramento della qualita’ dell’aria di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), si basa sulla
valutazione dell’aria a scala locale sul territorio regionale e contiene
gli strumenti volti a garantire il rispetto dei valori limite degli
inquinanti entro i termini stabiliti ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
lettere a) e c), del decreto legislativo 351/1999 e il raggiungimento,
attraverso l’adozione di misure proporzionate, dei valori bersaglio dei
livelli di ozono, di cui all’allegato I, parte II, del decreto
legislativo 183/2004.
2. Nel Piano regionale di miglioramento della qualita’ dell’aria e’
individuata, d’intesa con la Regione Veneto, l’estensione delle zone di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2) e 3), di comune
interesse, ai fini del coordinamento dei rispettivi Piani di
miglioramento della qualita’ dell’aria.
3. Il Piano regionale di miglioramento della qualita’ dell’aria e’
applicato nelle zone di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numeri
2) e 3), in caso di superamento del valore limite da parte di un
determinato inquinante.
4. Il Piano regionale di miglioramento della qualita’ dell’aria
stabilisce, ai sensi dell’articolo 271, comma 4, del decreto legislativo
152/2006, valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le
condizioni di costruzione o di esercizio dell’impianto, piu’ severi di
quelli fissati dall’allegato I alla parte V del decreto legislativo
medesimo e di quelli fissati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera
g), nel caso in cui tali misure siano necessarie al conseguimento dei
valori limite e dei valori bersaglio di qualita’ dell’aria.
5. Nel caso di superamento dei valori limite da parte di piu’ inquinanti
e’ predisposto il Piano regionale di miglioramento integrato per tutti
gli inquinanti.
6. Il Piano regionale di miglioramento della qualita’ dell’aria
recepisce i contenuti delle intese di cui all’articolo 2, comma 2.
7. Il Piano regionale di miglioramento della qualita’ dell’aria e’
predisposto dalla struttura regionale competente in materia di
inquinamento atmosferico, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto
ministeriale 1 ottobre 2002, n. 261 (Regolamento recante le direttive
tecniche per la valutazione preliminare della qualita’ dell’aria
ambiente, i criteri per l’elaborazione del piano e dei programmi di cui
agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351), e’
approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione
della Giunta regionale ed e’ pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione, nonche’ sul sito internet della Regione.
8. Il Piano regionale di miglioramento della qualita’ dell’aria contiene
almeno le informazioni di cui all’allegato V del decreto legislativo
351/1999.
9. Il Piano regionale di miglioramento della qualita’ dell’aria e’
modificato con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.
ARTICOLO 10
(Piano regionale di mantenimento della qualita’ dell’aria)
1. Il Piano regionale di mantenimento della qualita’ dell’aria di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 3), si basa sulla
valutazione dell’aria a scala locale sul territorio regionale e contiene
misure volte a conservare i livelli degli inquinanti al di sotto del
valore limite nonche’ a mantenere, attraverso l’adozione di misure
proporzionate, i livelli di ozono al di sotto degli obiettivi a lungo
termine di cui all’allegato I, parte III, del decreto legislativo
183/2004.
2. Il Piano regionale di mantenimento della qualita’ dell’aria,
finalizzato a preservare la migliore qualita’ dell’aria ambiente
conciliabile con lo sviluppo sostenibile e con un elevato livello di
protezione dell’ambiente e della salute umana, e’ applicato nelle zone
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 4).
3. Il Piano regionale di mantenimento della qualita’ dell’aria e’
predisposto dalla struttura regionale competente in materia di
inquinamento atmosferico sulla base dei criteri stabiliti dal decreto
ministeriale 261/2002, e’ approvato con decreto del Presidente della
Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed e’ pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione, nonche’ sul sito internet della
Regione.
4. Il Piano regionale di mantenimento della qualita’ dell’aria e’
modificato con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.
ARTICOLO 11
(Sistema regionale di rilevazione della qualita’ dell’aria)
1. Il sistema regionale di rilevazione della qualita’ dell’aria e’
finalizzato all’indirizzo e al coordinamento dei sistemi di rilevazione
della qualita’ dell’aria installati sul territorio regionale da soggetti
pubblici o privati.
2. Il sistema regionale di rilevazione della qualita’ dell’aria consente
il monitoraggio costante degli inquinanti in atmosfera, ai fini
dell’attivazione delle misure previste nei Piani di azione comunale di
cui all’articolo 13.
3. Il sistema regionale di rilevazione della qualita’ dell’aria prevede
il monitoraggio in siti distanti da fonti emissive di contaminanti in
atmosfera al fine di determinare valori di fondo relativamente agli
inquinanti atmosferici.
4. Nell’ambito del sistema regionale di rilevazione della qualita’
dell’aria, la Regione sostiene l’ARPA nello sviluppo di progetti
sperimentali, anche proposti da soggetti pubblici o privati, volti al
perfezionamento delle tecniche di rilevazione della concentrazione delle
sostanze inquinanti, con particolare riferimento alle attivita’ di
caratterizzazione chimico-fisica delle polveri sottili.
ARTICOLO 12
(Inventario regionale delle emissioni in atmosfera)
1. L’inventario regionale delle emissioni in atmosfera e’ lo
strumento conoscitivo della qualita’ dell’aria ambiente sul territorio
regionale raccordato al sistema di rilevazione regionale della qualita’
dell’aria e ai sistemi di modelizzazione della dispersione degli
inquinanti in atmosfera, elaborati ai sensi dell’articolo 5, comma 5.
2. L’inventario delle emissioni in atmosfera consente la stima
quantitativa, la ripartizione territoriale e l’evoluzione nel tempo dei
flussi degli inquinanti dalle sorgenti all’atmosfera, nonche’ rileva la
caratterizzazione puntuale delle sorgenti piu’ significative ai fini
della determinazione di misure idonee alla riduzione delle emissioni
stesse.
3. L’inventario regionale delle emissioni in atmosfera e’ elaborato
sulla base degli inventari provinciali delle emissioni in atmosfera di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera f).
4. I gestori degli impianti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c),
comunicano all’ARPA tutte le informazioni necessarie all’implementazione
e all’aggiornamento degli inventari provinciali delle emissioni.
Capo III
Piano di azione comunale
ARTICOLO 13
(Piano di azione comunale)
1. Il Piano di azione comunale definisce le zone in cui i livelli di uno
o piu’ inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite
e delle soglie di allarme ai sensi della normativa vigente, nonche’ le
azioni di emergenza da attivare in tali zone.
2. Nel caso in cui le zone di cui al comma 1 insistano sul territorio di
due o piu’ Comuni, i rispettivi Piani di azione comunale sono
predisposti di concerto tra i Comuni interessati.
3. Il Piano di azione comunale prevede le misure ordinarie e
straordinarie, anche di carattere temporaneo, relative:
a) agli insediamenti commerciali e produttivi di cui all’articolo 14;
b) alla mobilita’ veicolare di cui all’articolo 15;
c) agli impianti termici civili di cui all’articolo 16.
4. Il Piano di azione comunale individua i destinatari, le procedure
operative e i tempi di attuazione delle misure di cui al comma 3.
5. Il Piano di azione comunale e’ approvato dal Comune che ne garantisce
la massima diffusione.
6. Il Comune invia copia del Piano alla struttura regionale competente
in materia di inquinamento atmosferico, alla Provincia territorialmente
competente, ai Comuni confinanti, all’ARPA, all’Azienda per i servizi
sanitari territorialmente competente e alla Prefettura.
ARTICOLO 14
(Provvedimenti relativi agli insediamenti commerciali e produttivi)
1. I provvedimenti relativi agli insediamenti commerciali e
produttivi sono finalizzati alla rimozione e all’abbattimento dei
principali agenti inquinanti e nocivi immessi in atmosfera quali
conseguenze dei processi produttivi, tenuto conto delle migliori
tecniche disponibili.
2. I provvedimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni in
atmosfera di origine industriale sono attuati mediante accordi tra la
Provincia interessata e gli insediamenti industriali a maggior impatto
ambientale ubicati nelle zone di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
c), numero 1).
ARTICOLO 15
(Provvedimenti per la mobilita’ veicolare)
1. I provvedimenti per la mobilita’ veicolare sono finalizzati ad
agevolare la viabilita’ delle zone urbane, a ridurre stabilmente il
flusso del traffico veicolare nelle zone medesime, a ridurre le
emissioni dei veicoli circolanti anche mediante interventi sulla
segnaletica e sugli impianti semaforici e a promuovere il trasporto
collettivo degli utenti.
2. I Comuni elaborano un Piano urbano del traffico di emergenza relativo
alle zone a rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e
delle soglie di allarme dell’ozono.
ARTICOLO 16
(Provvedimenti relativi agli impianti termici civili)
1. I provvedimenti relativi agli impianti termici civili sono
finalizzati alla riduzione delle emissioni derivanti dai combustibili
piu’ inquinanti attraverso la limitazione della temperatura massima
negli edifici, nonche’ incentivando l’utilizzo di impianti di
riscaldamento a minore impatto ambientale.
TITOLO II
TUTELA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO
Capo I
Principi e disciplina generale
ARTICOLO 17
(Obiettivi)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell’articolo 4
della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento
acustico), tutela l’ambiente dall’inquinamento acustico e persegue i
seguenti obiettivi:
a) salvaguardare il benessere delle persone rispetto all’inquinamento
acustico nell’ambiente esterno e negli ambienti abitativi;
b) regolamentare le misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di
rumore non sono compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del
territorio;
c) perseguire la riduzione della rumorosita’ e il risanamento ambientale
nelle aree acusticamente inquinate;
d) promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a
prevenire e ridurre l’inquinamento acustico.
ARTICOLO 18
(Competenze della Regione)
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge sono
definiti con deliberazione della Giunta regionale:
a) i criteri e le linee guida in base ai quali i Comuni, tenendo conto
delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio e individuando le
aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all’aperto,
provvedono alla redazione del Piano comunale di classificazione acustica
che suddivide il territorio comunale nelle zone previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore);
b) i criteri e le condizioni per l’individuazione, da parte dei Comuni,
il cui territorio presenti un rilevante interesse
paesaggistico-ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli
previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 447/1995;
c) i criteri per la redazione della documentazione di cui all’articolo
28, commi 2, 3 e 4;
d) i criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento
acustico di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 447/1995 e di cui
all’articolo 30 e i criteri per l’identificazione delle priorita’
temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio;
e) gli standard da adottare nella strutturazione delle banche dati di
cui all’articolo 19, comma 1;
f) gli indirizzi relativi ai contenuti dei regolamenti di cui
all’articolo 37, comma 2.
2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono
definiti con regolamento i criteri e le modalita’ di concessione ai
Comuni dei finanziamenti di cui all’articolo 37, comma 1.
3. La Regione adotta, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge
447/1995, sulla base dei Piani comunali di classificazione acustica,
nonche’ delle proposte dei Comuni e delle Province, il Piano regionale
triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico.
4. La Regione, anche avvalendosi del supporto tecnico-scientifico
dell’ARPA, esercita il controllo sull’attuazione delle disposizioni
contenute nel Piano regionale triennale di intervento per la bonifica
acustica.
ARTICOLO 19
(Competenze delle Province)
1. Le Province individuano, su scala territoriale, gli ambiti di
indagine e di studio nel settore del rumore ambientale. I risultati
delle indagini e degli studi effettuati confluiscono in banche dati di
riferimento, strutturate secondo standard definiti dalla Regione e
accessibili a enti pubblici e a utenti privati.
2. Le Province coordinano le azioni di contenimento del rumore nei casi
di inquinamento acustico e le azioni di bonifica dello stesso nelle aree
ricadenti nel territorio di piu’ Comuni.
3. Le Province coordinano i Piani comunali di classificazione acustica
di Comuni confinanti nei casi di conflitto tra gli stessi.
4. Le Province esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza per
l’attuazione della presente legge nelle zone ricadenti nel territorio di
piu’ Comuni compresi nella circoscrizione provinciale.
5. Per le finalita’ di cui al presente articolo, le Province si
avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell’ARPA mediante la stipula
di convenzioni, ai sensi dell’articolo 5, comma 2.
ARTICOLO 20
(Competenze dei Comuni)
1. I Comuni, entro due anni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta
regionale recante i criteri di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a),
approvano il Piano comunale di classificazione acustica di cui
all’articolo 23.
2. I Comuni gia’ dotati della classificazione acustica, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno), la adeguano entro due anni dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione
della Giunta regionale di cui all’articolo 18, comma 1, ai criteri
previsti dalla lettera a) del medesimo comma.
3. I Comuni rilasciano il nullaosta previsto dall’articolo 28, comma 5.
4. I Comuni approvano i Piani comunali di risanamento acustico nelle
ipotesi previste dall’articolo 30.
5. I Comuni, anche avvalendosi dell’ARPA, esercitano le funzioni di
controllo in relazione al rispetto:
a) delle prescrizioni mirate al contenimento dell’inquinamento acustico
prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
b) delle disposizioni relative al rumore prodotto dall’uso di macchine o
da attivita’ svolte all’aperto;
c) delle prescrizioni normative e tecniche contenute negli strumenti
comunali di pianificazione e di regolamentazione;
d) della conformita’ alla normativa vigente della documentazione di cui
all’articolo 28, commi 2, 3 e 4.
6. I Comuni rilasciano l’autorizzazione per lo svolgimento di attivita’
temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico
che comportino l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi.
ARTICOLO 21
(Comitati misti paritetici)
1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge 447/1995, le
azioni volte alla prevenzione e al contenimento delle emissioni
acustiche nelle aree esclusivamente interessate da installazioni
militari e nelle attivita’ delle Forze Armate, sono definite mediante
accordi conclusi all’interno dei comitati misti paritetici di cui
all’articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova
regolamentazione delle servitu’ militari).
2. La Regione, i Comuni limitrofi all’insediamento militare, le Province
interessate e l’ARPA stipulano protocolli d’intesa volti alla
predisposizione della zonizzazione acustica parametrica delle aree
interessate, all’individuazione di misure di mitigazione nell’ambito dei
piani comunali di risanamento acustico e alla determinazione delle linee
guida per l’adozione di varianti agli strumenti di pianificazione
comunale.
3. Nell’ambito degli accordi di cui al comma 1, sulla base delle
proposte formulate dalla Regione in attuazione dei protocolli d’intesa
di cui al comma 2, sono definiti il quadro conoscitivo delle emissioni
sonore delle sorgenti e delle immissioni di rumore percepite dai
ricettori basato sulla zonizzazione acustica parametrica, nonche’ le
misure di contenimento dell’inquinamento acustico da attuare mediante
l’adozione dei Piani comunali di risanamento acustico.
ARTICOLO 22
(Informazione sul rumore ambientale)
1. Le Province, in relazione alle funzioni previste dall’articolo
19, comma 1, sono tenute alla regolare messa a disposizione del pubblico
e degli organismi interessati delle informazioni sul rumore ambientale
provenienti dalle indagini e dagli studi effettuati.
2. I contenuti e le modalita’ di diffusione delle informazioni di cui
sopra, nonche’ il diritto di accesso alle stesse, sono disciplinati
dagli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 11/2005.
Capo II
Piano comunale di classificazione acustica
ARTICOLO 23
(Adozione e approvazione del Piano comunale di classificazione acustica)
1. Il Piano comunale di classificazione acustica, corredato dal
parere dell’ARPA, e’ adottato dal Comune.
2. L’atto di adozione, divenuto esecutivo, e’ depositato con i relativi
elaborati presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni
effettivi, affinche’ chiunque ne possa prendere visione e presentare al
Comune osservazioni e opposizioni ed e’ pubblicato sul sito internet del
Comune e della Regione. L’avviso del deposito e’ divulgato mediante
l’affissione all’Albo comunale, la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione e l’inserzione su almeno un quotidiano locale.
Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest’ultima forma di
pubblicita’ puo’ essere sostituita dall’affissione di manifesti. Copia
del Piano viene, contestualmente, inviata ai Comuni confinanti e alla
Provincia territorialmente competente.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, il Comune, sentita l’ARPA:
a) si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni
presentate ovvero prende atto della loro assenza;
b) approva il Piano introducendovi le modifiche conseguenti
all’accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e delle
opposizioni;
c) invia copia del Piano alla Regione, alla Provincia territorialmente
competente, all’ARPA, alle Aziende sanitarie territorialmente competenti
e ai Comuni confinanti.
4. Le varianti al Piano sono approvate con la medesima procedura di cui
ai commi 1, 2 e 3.
ARTICOLO 24
(Adeguamento degli strumenti urbanistici)
1. Qualora il Piano comunale di classificazione acustica comporti la
delimitazione di zone di cui deve essere modificata la destinazione
urbanistica, il Comune apporta le necessarie varianti al Piano Operativo
Comunale (POC).
2. Il Piano Urbano del Traffico (PUT) e’ redatto in conformita’ al Piano
comunale di classificazione acustica.
ARTICOLO 25
(Divieto di contatto di aree)
1. Il Piano comunale di classificazione acustica non deve prevedere
il contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti,
qualora i valori di qualita’ assegnati alle medesime si discostino in
misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro continuo equivalente.
Capo III
Piano regionale triennale di intervento per la bonifica
dall’inquinamento acustico
ARTICOLO 26
(Contenuti e finalita’)
1. Il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica
dall’inquinamento acustico recepisce la zonizzazione del territorio
regionale emergente dai Piani comunali di classificazione acustica e i
risultati delle indagini e degli studi effettuati dalle Province ai
sensi dell’articolo 19, comma 1.
2. Il Piano regionale definisce le priorita’ temporali degli interventi
di bonifica acustica ai fini del conseguimento dei valori di qualita’ di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 447/1995,
considerando in particolare:
a) l’entita’ del superamento dei valori limite di immissione;
b) l’entita’ della popolazione esposta al rumore;
c) i ricettori sensibili.
3. Il Piano regionale individua i tempi e i metodi per la valutazione
degli effetti degli interventi di bonifica acustica.
ARTICOLO 27
(Predisposizione e approvazione)
1. Il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica
dall’inquinamento acustico e’ predisposto dalla struttura regionale
competente in materia di inquinamento acustico ed e’ approvato con
decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta
regionale e sentita la Commissione consiliare competente.
Capo IV
Requisiti acustici
ARTICOLO 28
(Disposizioni in materia di impatto acustico)
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA),
ai sensi della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento
nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto
ambientale), e del decreto del Presidente della Giunta regionale 8
luglio 1996, n. 0245/Pres. (Regolamento di esecuzione delle norme della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di
impatto ambientale), nonche’ a valutazione d’incidenza ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche’ della flora
e della fauna selvatiche), sono redatti in conformita’ alle disposizioni
in materia di tutela dall’inquinamento acustico.
2. Nell’ambito delle procedure di cui al comma 1 o su richiesta dei
Comuni, i progetti relativi alla realizzazione o alla modifica delle
seguenti opere sono corredati di una documentazione di impatto acustico,
redatta da un tecnico competente in acustica ambientale:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o
impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
3. I progetti relativi alle seguenti tipologie di insediamenti sono
corredati della valutazione previsionale del clima acustico delle aree
interessate, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma
2.
4. Le domande per il rilascio dei seguenti provvedimenti sono corredate
della documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico
competente in acustica ambientale, sulla quale il Comune puo’ acquisire
il parere dell’ARPA:
a) concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture
adibiti ad attivita’ produttive, sportive e ricreative e a postazioni di
servizi commerciali polifunzionali;
b) provvedimenti comunali che abilitano all’utilizzazione degli immobili
e infrastrutture di cui alla lettera a);
c) licenze o autorizzazioni all’esercizio di attivita’ produttive.
5. Le domande di cui al comma 4, lettera c), relative ad attivita’
ritenute idonee a produrre valori di emissione superiori ai valori
fissati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge
447/1995, contengono le misure da adottare per ridurre o eliminare le
emissioni sonore e sono trasmesse al Comune ai fini del rilascio del
relativo nullaosta.
6. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 e’ presentata con le
modalita’ di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa).
ARTICOLO 29
(Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne)
1. I progetti di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di
ridurre l’esposizione umana al rumore, sono corredati del progetto
acustico redatto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi
degli edifici).
2. Il progetto acustico di cui al comma 1, sottoscritto da un tecnico
competente in acustica ambientale, definisce le caratteristiche
costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici
delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai
fini del rispetto dei valori limite stabiliti dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.
3. Il progetto acustico di cui al comma 1 costituisce parte integrante
della documentazione tecnica prodotta per il rilascio della concessione
edilizia.
Capo V
Piani di risanamento
ARTICOLO 30
(Piano comunale di risanamento acustico)
1. Il Comune approva il Piano comunale di risanamento acustico:
a) qualora nel quadro del Piano comunale di classificazione acustica,
con riferimento alle aree gia’ urbanizzate, non sia possibile rispettare
il divieto di contatto di aree di cui all’articolo 25, a causa di
preesistenti destinazioni d’uso;
b) qualora si verifichi il superamento dei valori limite di attenzione
determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).
2. Il Comune, nel caso previsto dal comma 1, lettera a), approva il
Piano entro dodici mesi dall’entrata in vigore del Piano comunale di
classificazione acustica.
3. Il Comune approva il Piano entro dodici mesi dalla conoscenza del
superamento dei valori limite di cui al comma 1, lettera b).
4. Il Piano e’ adottato e approvato con le procedure di cui all’articolo
23.
5. Il Piano recepisce il contenuto dei Piani di abbattimento e
contenimento del rumore presentati al Comune competente dalle societa’ e
dagli enti gestori di servizi pubblici per il trasporto o delle relative
infrastrutture ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della legge 447/1995.
6. I Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti approvano una
relazione biennale sullo stato acustico del Comune e la trasmettono alla
Regione e alla Provincia. La prima relazione e’ approvata entro due anni
dall’entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.
7. L’elaborazione dei Piani comunali di risanamento acustico da parte
dei Comuni in forma associata costituisce criterio di priorita’ per
l’attribuzione dei finanziamenti di cui all’articolo 36.
ARTICOLO 31
(Piano aziendale di risanamento acustico)
1. Le imprese esercenti attivita’ produttive o commerciali, qualora
i livelli del rumore prodotto dall’attivita’ svolta superino quelli
stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
novembre 1997 per le singole classi di destinazione d’uso del
territorio, si adeguano al Piano comunale di classificazione acustica,
tenuto conto delle migliori tecniche disponibili.
2. Le imprese, ai fini del comma 1, presentano al Comune competente il
Piano aziendale di risanamento acustico entro il termine di sei mesi
dall’entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.
3. Il Piano aziendale di risanamento acustico, redatto da un tecnico
competente in acustica ambientale, contiene le misure tecniche
finalizzate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti
previsti dal Piano comunale di classificazione acustica e fissa il
termine entro il quale l’impresa si adegua a tali limiti.
4. Le imprese che hanno ottenuto l’autorizzazione integrata ambientale
ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione
integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento), o che sono in possesso della
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che
hanno in corso la procedura di registrazione ai sensi del regolamento
(CE) 761/2001 sono escluse dall’obbligo previsto dal comma 2.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
Disposizioni finanziarie
ARTICOLO 32
(Finanziamenti per le azioni di prevenzione e di riduzione
dell’inquinamento atmosferico)
1. Per le finalita’ previste dall’articolo 2, comma 1, lettera m),
e’ autorizzata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2008 a carico
dell’unita’ previsionale di base 3.1.340.2.2578 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e
del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 2291
(2.1.220.3.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di
nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da
inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione
<<Interventi per la promozione e l’adozione di misure idonee a
incentivare le azioni di prevenzione e di riduzione dell’inquinamento
atmosferico - Ricorso al mercato finanziario>>.
ARTICOLO 33
(Finanziamenti per il funzionamento del Centro di Modellistica
Ambientale)
1. Per le finalita’ previste dall’articolo 5, comma 5, e’
autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2008 a carico
dell’unita’ previsionale di base 3.1.340.1.90 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, con
riferimento al capitolo 2238 (1.1.158.2.08.15) del documento tecnico
allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela
da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la
denominazione <<Spese per il funzionamento del Centro di Modellistica
Ambientale (CRMA)>>.
ARTICOLO 34
(Finanziamenti per l’inventario regionale delle emissioni in atmosfera)
1. Per le finalita’ previste dall’articolo 12 e’ autorizzata la
spesa di 200.000 euro per l’anno 2008 a carico dell’unita’ previsionale
di base 3.1.340.1.90 di nuova istituzione nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del
bilancio per l’anno 2007, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela
da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la
denominazione <<Interventi per il censimento delle fonti di inquinamento
atmosferico e acustico>> con riferimento al capitolo 2247
(1.1.142.2.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di
nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da
inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione
<<Spese per l’elaborazione dell’inventario regionale delle emissioni in
atmosfera>>.
ARTICOLO 35
(Finanziamenti per la realizzazione delle banche dati sul rumore
ambientale)
1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere
contributi, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, alle Province
per la realizzazione delle banche dati di cui all’articolo 19, comma 1.
2. Per le finalita’ previste dal comma 1 e’ autorizzata la spesa di
200.000 euro per l’anno 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base
3.1.340.1.90 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con
riferimento al capitolo 2248 (1.1.153.2.08.15) del documento tecnico
allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 -
Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e
ambientale - con la denominazione <<Contributi alle Province per la
realizzazione delle banche dati sul rumore ambientale>>.
ARTICOLO 36
(Finanziamenti per l’attuazione dei Piani comunali di risanamento
acustico)
1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere
contributi, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, ai Comuni per
l’elaborazione dei Piani comunali di risanamento acustico di cui
all’articolo 30.
2. Per le finalita’ previste dal comma 1 e’ autorizzata la spesa di
400.000 euro per l’anno 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base
3.1.340.2.2578 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con
riferimento al capitolo 2244 (1.1.232.3.08.15) del documento tecnico
allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 -
Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e
ambientale - con la denominazione <<Contributi ai Comuni per
l’elaborazione dei piani comunali di risanamento acustico - Ricorso al
mercato finanziario>>.
ARTICOLO 37
(Contributi per l’isolamento acustico degli edifici)
1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata ad assegnare
finanziamenti ai Comuni per la concessione di contributi, fino al 50 per
cento della spesa ammissibile, ai proprietari o ai titolari di diritti
reali su immobili destinati ad uso abitativo e stabilmente occupati,
situati in aree esclusivamente interessate dal sorvolo di mezzi
militari, per la realizzazione di interventi volti alla riparazione dei
danni subiti dagli immobili per effetto di tale attivita’, o finalizzati
ad aumentare il grado di fono-isolamento degli immobili nel rispetto dei
valori limite delle grandezze che caratterizzano i requisiti acustici
passivi degli edifici.
2. I Comuni, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta
regionale, disciplinano con regolamento le modalita’ di presentazione
delle domande di contributo, i relativi criteri di valutazione, nonche’
il procedimento di concessione e di rendicontazione dei contributi.
3. Per le finalita’ di cui al comma 1 e’ autorizzata la spesa di 100.000
euro per l’anno 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base
3.1.340.2.2578 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con
riferimento al capitolo 2284 (2.1.232.3.08.32) del documento tecnico
allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 -
Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e
ambientale - con la denominazione <<Finanziamenti ai Comuni per la
concessione di contributi a proprietari e titolari di diritti reali su
immobili dagli stessi stabilmente abitati e siti in aree interessate dal
sorvolo di mezzi militari, per interventi di riparazione dei danni
conseguenti o finalizzati all’isolamento acustico degli edifici -
Ricorso al mercato finanziario>>.
ARTICOLO 38
(Copertura)
1. All’onere complessivo di 800.000 euro per l’anno 2008 derivante
dalle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 32, comma 1, e
36, comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unita’
previsionale di base 3.4.340.2.597 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 con riferimento al
capitolo 2502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi
intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di
spesa.
2. All’onere complessivo di 600.000 euro per l’anno 2008 derivante dalle
autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 33, 34 e 35, comma 2,
si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unita’ previsionale di
base 52.2.270.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2007-2009, con riferimento ai seguenti capitoli
del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi
corrispondentemente ridotte, per gli importi a fianco di ciascuno
indicati, le relative autorizzazioni di spesa: capitolo 1454 – 300.000
euro per l’anno 2008; capitolo 1455 – 300.000 euro per l’anno 2008.
3. All’onere di 100.000 euro per l’anno 2008 derivante
dall’autorizzazione di spesa disposta con l’articolo 37, comma 3, si fa
fronte mediante storno di pari importo dall’unita’ previsionale di base
4.2.340.2.433 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2007-2009 con riferimento al capitolo 3335 del
documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi
corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Capo II
Poteri sostitutivi, sanzioni e norme transitorie
ARTICOLO 39
(Poteri sostitutivi)
1. In caso di mancato esercizio da parte delle Province delle
funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), d) ed e), la Giunta
regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito
l’ente inadempiente, adotta i provvedimenti anche sostitutivi, necessari
ad assicurare il rispetto della norma violata, ai sensi dell’articolo 18
della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme
fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia
Giulia).
2. In caso di mancata approvazione da parte del Comune del Piano di
azione comunale di cui all’articolo 13, la Provincia competente per
territorio, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine,
sentito l’ente inadempiente e predisposte adeguate garanzie
procedimentali che ne consentano l’autonomo adempimento, adotta i
provvedimenti anche sostitutivi, necessari ad assicurare il rispetto
della norma violata.
3. In caso di mancata approvazione da parte del Comune del Piano
comunale di classificazione acustica o del Piano comunale di risanamento
acustico entro i termini previsti, rispettivamente, dall’articolo 23 e
dall’articolo 30 e del mancato esercizio da parte delle Province e dei
Comuni delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui,
rispettivamente, all’articolo 19, comma 4, e all’articolo 20, comma 5,
la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo
termine, sentito l’ente inadempiente, adotta i provvedimenti anche
sostitutivi necessari ad assicurare il rispetto della norma violata ai
sensi dell’articolo 18 della legge regionale 1/2006.
4. Qualora sorgano conflitti tra Comuni confinanti in relazione al
disposto di cui all’articolo 25, il Presidente della Regione convoca i
rispettivi Sindaci per addivenire a un accordo. Trascorsi tre mesi senza
che il conflitto sia risolto il Presidente della Regione o l’Assessore
regionale delegato comunica agli enti interessati la nomina del
commissario ad acta.
5. Gli oneri conseguenti all’attivita’ del commissario ad acta sono
posti a carico del bilancio dell’ente inadempiente.
ARTICOLO 40
(Sanzioni)
1. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio previsto,
in materia di inquinamento atmosferico, dall’articolo 279 del decreto
legislativo 152/2006.
2. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio previsto, in
materia di inquinamento acustico, dall’articolo 10 della legge 447/1995.
3. L’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e’ disciplinata
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
ARTICOLO 41
(Norme transitorie)
1. Fino all’entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8, 9,
10 e 13 e delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all’articolo
6, si applicano le disposizioni della normativa statale di settore.
2. Ai sensi dell’articolo 67 della legge regionale 24/2006, i
procedimenti relativi alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera,
in corso alla data dell’1 gennaio 2007, sono conclusi
dall’Amministrazione regionale.
3. Fino all’entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 23, 26 e 30
e della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 18 si
applicano le disposizioni della normativa statale di settore.
ARTICOLO 42
(Rinvio dinamico)
1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella
presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 18 giugno 2007.