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Testo Coordinato del Decreto-Legge 30 Ottobre 2007, n. 180

Testo del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2007), coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2007, n. 243 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: "Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie".

(GU n. 299 del 27-12-2007)

 

 

 



Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.
Differimento di termini
1. All'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: "30 ottobre 2007", (( ovunque ricorrano, )) sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008".
(( 1-bis. All'articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Anche se diversamente previsto in tali calendari, le domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008 all'autorita' competente ovvero, qualora quest'ultima non sia stata ancora individuata, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente".
1-ter. All'articolo 281, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi". ))


Art. 2.
Normativa transitoria
(( 1. Fino alla data del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attivita', nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
1-bis. Le autorita' che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore di cui al comma 1 provvedono, anche su segnalazione del gestore, ove ne rilevino la necessita' al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nonche' degli articoli 3, 7, come modificato dall'articolo 2-bis del presente decreto, e 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, all'adeguamento di tali autorizzazioni, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
1-ter. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Governo e' autorizzato ad esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove necessario applicando immediatamente la procedura d'urgenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 5. ))

Art. 2-bis.
Ulteriore modifica al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
(( 1. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: "per gli impianti nuovi" sono soppresse. ))

Art. 2-ter.
Relazione al Parlamento
(( 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per le politiche europee, presenta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto. ))

Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.