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 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Ottobre 2007

Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della regione Campania. (Ordinanza n. 3619).

(GU n. 239 del 13-10-2007)

 

 

 


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2007 recante la proroga, fino al 31 gennaio 2008, dello stato di emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3485 del 22 dicembre 2005 e n. 3536 del 28 luglio 2006;
Preso atto della nota del commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania del 18 settembre 2007;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 settembre 2007;
Ravvisata la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla sopra citate ordinanze di protezione civile, al fine di consentire il rapido espletamento delle iniziative finalizzate al definitivo superamento del contesto di criticita' in rassegna;
Acquisita l'intesa della regione Campania;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati da porre in essere nel territorio della regione Campania, necessari per il definitivo superamento della situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2007 citato in premessa, il presidente della regione Campania - commissario delegato, e' autorizzato ad agire, ove ritenuto necessario, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, in aggiunta a quanto previsto dalle ordinanze di protezione civile citate in premessa in deroga alle seguenti disposizioni di legge:
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 105, 182, 208, 212 e 269;
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, art. 10.
2. Per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione.
In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della meta'. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione e' rimessa al presidente della regione Campania, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni.
3. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al trasferimento sulla contabilita' speciale del commissario delegato della somma pari ad Euro 64.000.000,00 mediante utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate, costituendo una preordinazione a valere sulla quota ordinaria da destinare al medesimo Dicastero nell'ambito della prossima delibera CIPE di riparto del FAS.

Art. 2.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attivita' del commissario delegato.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2007

Il Presidente: Prodi