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Decreto Legislativo 26 giugno 2008, n. 120
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, di attuazione della direttiva 2004/107/CE relativa all'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.
(GU n. 162 del 12-7-2008)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, recante attuazione
della direttiva 2004/107/CE, concernente l'arsenico, il cadmio, il
mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria
ambiente;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti all'Italia dall'appartenenza alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2006, ed, in particolare,
l'articolo 1, comma 5, che consente, entro diciotto mesi dalla data
della loro entrata in vigore, di apportare correzioni ed integrazioni ai
decreti legislativi ivi previsti;
Considerata la necessita' di apportare al decreto legislativo 3 agosto
2007, n. 152, correzioni e integrazioni volte a precisarne, in aderenza
alla citata direttiva 2004/107/CE, alcune modalita' applicative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 27 febbraio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20
marzo 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 maggio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i
rapporti con le regioni;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 agosto
2007, n. 152
1. All'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3
agosto 2007, n. 152, la parola: «spaziale» e' soppressa e le parole: «e
dei modelli» sono sostituite dalle seguenti: «o sulla base dei modelli».
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le regioni e le province autonome individuano, sulla base delle
valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 4, le zone e gli
agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui al comma 1 sono
inferiori al rispettivo valore obiettivo. In tali zone e agglomerati le
regioni e le province autonome assicurano che i livelli di detti
inquinanti si mantengano inferiori al rispettivo valore obiettivo e si
adoperano per mantenere il migliore stato di qualita' dell'aria
compatibilmente con le esigenze dello sviluppo sostenibile.»;
b) al comma 3, le parole: «in conformita' alle disposizioni» sono
sostituite dalle seguenti: «sulla base delle valutazioni effettuate ai
sensi».
3. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nelle zone e negli agglomerati diversi da quelli previsti al comma 2
il numero delle stazioni di misurazione e la risoluzione spaziale delle
tecniche di modellizzazione e di stima obiettiva devono risultare
sufficienti a rilevare la concentrazione degli inquinanti di cui
all'articolo 1, comma 1, conformemente alle previsioni dell'allegato III,
paragrafo II, e dell'allegato IV, paragrafo I.».
4. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «all'anno 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «all'anno 2008»;
b) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. I dati relativi ai livelli di concentrazione ed alle deposizioni
di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, sono trasmessi dalle regioni e dalle
province autonome al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e all'APAT, secondo quanto previsto ai commi 2, 3,
5 e 7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare provvede alla trasmissione di tali dati alla Commissione europea
secondo quanto previsto al comma 8».
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 2007, n.
152, le parole: «,anche in via delegata,» sono soppresse.
6. L'allegato I al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, e'
sostituito dal seguente allegato:
«Allegato I
(previsto all'art. 3, comma 1)
Valori obiettivo per l'arsenico, il cadmio il nichel e il benzo(a)pirene
=====================================================================
Inquinante | Valore obiettivo [1]
=====================================================================
Arsenico | 6,0 ng/m3
Cadmio | 5,0 ng/m3
Nichel | 20,0 ng/m3
Benzo(a)pirene | 1,0 ng/m3
[1] Il valore obiettivo e' riferito al tenore totale di ciascun inquinante
presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media
su un anno civile» 7. All'allegato II, paragrafo II, punto 2, del decreto
legislativo 3 agosto 2007, n. 152, le parole: «e tecniche di modellizzazione,
utilizzando a tal fine anche le informazioni ricavate dagli inventari delle
emissioni» e' sostituito dal seguente: «con le informazioni derivanti dagli
inventari delle emissioni e delle tecniche di modellizzazione».
8. All'allegato III, paragrafo II, del decreto legislativo 3 agosto 2007, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1, lettera a), le parole: «presso le aree» sono sostituite dalle
seguenti: «nelle aree»;
b) al punto 1, lettera b), dopo la parola: «popolazione» sono inserite le
seguenti: «in generale»;
c) al punto 3, le parole: «L'area di rappresentativita» sono sostituite
dalle seguenti: «In via ordinaria, l'area di rappresentativita»;
d) al punto 5, secondo periodo, le parole: «installata, negli stessi siti,»
sono sostituite dalle seguenti: «installata, con riferimento agli stessi
siti,» e la parola: «sottovento» e' sostituita dalla seguente: «sopravento».
9. All'allegato III, paragrafo III, punto 2, del decreto legislativo 3
agosto 2007, n. 152, le parole: «sull'ambiente esterno» sono soppresse e
dopo le parole: «pianificazione territoriale» sono aggiunte le seguenti: «ed
agli altri vincoli imposti dalla legge».
10. All'allegato III, paragrafo IV, secondo periodo, del decreto legislativo
3 agosto 2007, n. 152, dopo la parola: «documentazione» sono aggiunte le
seguenti: «in modo da garantire che i criteri di selezione restino validi
nel tempo».
11. All'allegato IV, paragrafo I, punto 3, del decreto legislativo 3 agosto
2007, n. 152, dopo le parole: «percentuali di incertezza» sono inserite le
seguenti: «riportate in tabella».
12. All'allegato V del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Metodi di riferimento per la
valutazione dei livelli degli inquinanti»;
b) al punto 2.1. il periodo da: «,o il metodo previsto dalla norma ISO
12884:2000» fino a: «liquid cromatography» e' soppresso;
c) ai punti 4 e 5, le parole: «dei tassi di» sono sostituite dalla seguente:
«della»;
d) al punto 7, le parole: «le procedure», ovunque presenti, sono sostituite
dalle seguenti: «le procedure di prova».
13. All'appendice I del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, al punto
3.1, la parola: «Alconox» e' sostituita dalla seguente: «Detergente» e al
punto 4.2, ultimo capoverso, la parola: «concentrazione» e' sostituita dalla
seguente: «quantita».
14. All'appendice II del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Metodo di riferimento per il
campionamento e l'analisi della deposizione del mercurio»;
b) al punto 4, la parola: «Swagelook» e' sostituita dalle seguenti: «per
tubi in teflon»;
c) al punto 5.12, le parole: «(Merk cod. 1.06839.1000)» e le parole: «tipo
swagelook» sono soppresse; le parole: «lo swagelook» sono sostituite dalle
seguenti: «il raccordo» e la parola: «swagelook» e' sostituita dalla
seguente: «raccordo».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione delega l'esercizio della funzione legislativa
al Governo, per un periodo di tempo limitato e per oggetti definiti, previa
determinazione di principi e criteri direttivi.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 13 settembre 2007, n. 213, S.O.
- L'art. 1, comma 5, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2006, n. 32, S.O., cosi' recita:
«5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive
dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto
previsto dal comma 6.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si applicano le
seguenti definizioni:
a) aria ambiente: l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di
quella presente nei luoghi di lavoro;
b) inquinante: qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente
dall'uomo nell'aria ambiente che puo' avere effetti dannosi sulla salute
umana o sull'ambiente nel suo complesso;
c) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o deposito di
questo su una superficie in un dato periodo di tempo;
d) valore obiettivo: concentrazione nell'aria ambiente stabilita al fine di
evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per
l'ambiente, il cui raggiungimento, entro un dato termine, deve essere
perseguito mediante tutte le misure a tale fine necessarie che non
comportano costi sproporzionati;
e) deposizione totale: massa totale di sostanze inquinanti che, in una data
area e in un dato periodo, e' trasferita dall'atmosfera al suolo, alla
vegetazione, all'acqua, agli edifici e a qualsiasi altro tipo di superficie;
f) zona: parte del territorio nazionale delimitata ai sensi e ai fini del
presente decreto;
g) agglomerato: zona con una popolazione superiore a 250.000 abitanti o, se
la popolazione e' pari o inferiore a 250.000 abitanti, con una densita' di
popolazione per km2 tale da richiedere, secondo la regione competente per
territorio, l'applicazione delle disposizioni del presente decreto riferite
agli agglomerati;
h) area di superamento: area, ricadente all'interno di una zona o di un
agglomerato, nella quale e' stato rilevato il superamento del valore
obiettivo; tale area e' individuata sulla base della rappresentativita'
delle misurazioni fisse o indicative o sulla base dei modelli di diffusione
degli inquinanti;
i) misurazioni fisse: misurazioni dei livelli degli inquinanti effettuate in
stazioni ubicate presso siti fissi di campionamento continuo o discontinuo,
eccettuate le misurazioni indicative;
l) misurazioni indicative: misurazioni dei livelli degli inquinanti
effettuate con una regolarita' ridotta, alle condizioni stabilite
nell'allegato IV, sezione I, in stazioni ubicate presso siti fissi di
campionamento o mediante laboratori mobili o, in relazione al mercurio,
metodi di misura manuali come le tecniche di campionamento diffusivo;
m) idrocarburi policiclici aromatici: composti organici con due o piu'
anelli aromatici fusi, formati interamente da carbonio e idrogeno;
n) mercurio gassoso totale: vapore di mercurio elementare (Hg0) e mercurio
gassoso reattivo.».
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, come
modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 3 (Perseguimento del valore obiettivo). - 1. L'allegato I stabilisce i
valori obiettivo relativi all'arsenico, al cadmio, al nichel ed al benzo(a)pirene.
2. Le regioni e le province autonome individuano, sulla base delle
valutazioni effettuate ai sensi dell'art. 4, le zone e gli agglomerati in
cui i livelli degli inquinanti di cui al comma 1 sono inferiori al
rispettivo valore obiettivo. In tali zone e agglomerati le regioni e le
province autonome assicurano che i livelli di detti inquinanti si mantengano
inferiori al rispettivo valore obiettivo e si adoperano per mantenere il
migliore stato di qualita' dell'aria compatibilmente con le esigenze dello
sviluppo sostenibile.
3. Le regioni e le province autonome individuano, sulla base delle
valutazioni effettuate ai sensi dell'art. 4, le zone e gli agglomerati in
cui i livelli degli inquinanti di cui al comma 1 superano il rispettivo
valore obiettivo, evidenziando le aree di superamento e le fonti che
contribuiscono al superamento.
4. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 3 le regioni e le province
autonome adottano, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie a
perseguire il raggiungimento del valore obiettivo entro il 31 dicembre 2012,
con priorita' per le misure che intervengono sulle principali fonti di
emissione. Il perseguimento del valore obiettivo non comporta, per gli
impianti soggetti al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, condizioni
piu' rigorose di quelle connesse all'applicazione delle migliori tecniche
disponibili.
5. Per i livelli del benzo(a)pirene nelle aree urbane elencate nel decreto
del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994, i commi 2 e 3 si
applicano con riferimento all'obiettivo di qualita' definito e individuato
dagli allegati II e IV di tale decreto. In tali aree urbane, le regioni e le
province autonome adottano, in caso di superamento dell'obiettivo di
qualita', un piano di risanamento, al quale si applicano le disposizioni
contenute nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 1° ottobre 2002, n. 261, e, in caso di rischio di superamento
dell'obiettivo di qualita', un piano di azione ai sensi dell'art. 7 del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Se tali aree urbane coincidono
anche in parte con le zone e gli agglomerati individuati ai sensi degli
articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le regioni
e le province autonome possono adottare piani integrati.».
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 5 (Stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento). - 1. Alle
stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento si applicano i
criteri di ubicazione su macroscala, i criteri di ubicazione su microscala e
le procedure stabiliti dall'allegato III, sezioni II, III e IV. I criteri
previsti dall'allegato III, sezioni II e III, si estendono a tutte le
misurazioni indicative.
2. Nelle zone e negli agglomerati di cui all'art. 4, commi 4 e 5, nei quali
le misurazioni fisse costituiscono l'unica fonte di informazioni sulla
qualita' dell'aria ambiente, deve essere assicurato un numero minimo di
stazioni di misurazione di ciascun inquinante di cui all'art. 1, comma 1,
pari a quello previsto dall'allegato III, sezione V.
3. Nelle zone e negli agglomerati diversi da quelli previsti al comma 2 il
numero delle stazioni di misurazione e la risoluzione spaziale delle
tecniche di modellizzazione e di stima obiettiva devono risultare
sufficienti a rilevare la concentrazione degli inquinanti di cui all'art. 1,
comma 1, conformemente alle previsioni dell'allegato III, sezione II, e
dell'allegato IV, sezione I.
4. Al fine di verificare la costanza dei rapporti, nel tempo e nello spazio,
tra il benzo(a)pirene e gli altri idrocarburi policiclici aromatici di
rilevanza tossicologica, le regioni e le province autonome assicurano,
presso almeno sette stazioni di misurazione del benzo(a)pirene presenti sul
territorio nazionale, la misurazione di benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene,
benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene.
Tali stazioni sono scelte, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero della salute e
con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, in modo da individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo
termine delle concentrazioni. A tali stazioni di misurazione si applicano i
criteri e le procedure stabiliti dall'allegato III, sezioni II, III e IV.
5. E' assicurata, presso almeno tre stazioni di misurazione di fondo
presenti sul territorio nazionale, la misurazione indicativa delle
concentrazioni nell'aria ambiente dell'arsenico, del cadmio, del nichel, del
benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui al
comma 4, nonche' della deposizione totale di tali inquinanti. Tale
misurazione indicativa ha altresi' ad oggetto le concentrazioni del mercurio
gassoso totale nell'aria ambiente e la deposizione totale del mercurio.
Sulla base di appositi accordi con altri Stati, nel rispetto degli indirizzi
forniti dalla Commissione europea, tali stazioni di misurazione possono
essere comuni a piu' Stati con riferimento a zone confinanti.
6. Le stazioni di misurazione di cui al comma 5 sono scelte con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa
con il Ministero della salute e con la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le stazioni di fondo
presenti sul territorio nazionale, incluse quelle appartenenti alla rete
realizzata in sede di attuazione del programma denominato "European
monitoring and evaluation of pollutants" (EMEP). Tali stazioni sono scelte
in modo da individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo
termine delle concentrazioni in aria ambiente e delle deposizioni. A tali
stazioni di misurazione si applica quanto previsto dall'allegato III,
sezioni II, III e IV. Con lo stesso decreto ministeriale si individuano, tra
le stazioni prescelte, quelle in cui si effettua anche la misurazione
indicativa del mercurio bivalente particolato e gassoso.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministero della salute, sentita la Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
disciplinate le modalita' di utilizzo dei bioindicatori per la valutazione
degli effetti degli inquinanti di cui all'art. 1, comma 1, sugli
ecosistemi.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 8 (Comunicazione di informazioni). - 1. Per le zone e gli agglomerati
individuati ai sensi dell'art. 3, comma 3, le regioni e le province autonome
trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici, di seguito denominata APAT:
a) l'elenco di tali zone e agglomerati, con individuazione delle aree di
superamento;
b) i livelli di concentrazione degli inquinanti oggetto di valutazione;
c) le informazioni circa i motivi dei superamenti, con particolare
riferimento alle fonti;
d) le informazioni circa la popolazione esposta ai superamenti.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse con cadenza annuale
entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono e, per
la prima volta, con riferimento all'anno 2008.
3. Ai fini della trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 si
osservano, ove gia' definite, le modalita' stabilite dalla Commissione
europea.
4. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) la documentazione relativa all'istruttoria effettuata al fine di
individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento dei valori
obiettivo e di individuare, tra le stesse, quelle che non comportano costi
sproporzionati;
b) nei casi in cui l'istruttoria ha esito positivo, le misure adottate ai
sensi dell'art. 3, comma 4;
c) piani di risanamento adottati ai sensi dell'art. 3, comma 5.
5. La trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 4 e' effettuata
tramite supporto informatico non riscrivibile.
6. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, informazioni circa i metodi
utilizzati per la valutazione preliminare di cui all'art. 4, comma 2. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette
tempestivamente tali informazioni alla Commissione europea.
7. L'APAT verifica la completezza e la correttezza dei dati pervenuti e la
conformita' del formato e trasmette gli esiti di tale verifica al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei due mesi
successivi alla data di cui al comma 2.
8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
trasmette alla Commissione europea e al Ministero della salute, nei tre mesi
successivi alla data prevista nel comma 2, le informazioni di cui al comma 1
e l'elenco delle misure e dei piani di cui al comma 4 adottati nell'anno
precedente.
8-bis. I dati relativi ai livelli di concentrazione ed alle deposizioni di
cui all'art. 5, commi 4 e 5, sono trasmessi dalle regioni e dalle province
autonome al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e all'APAT, secondo quanto previsto ai commi 2, 3, 5 e
7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
provvede alla trasmissione di tali dati alla Commissione europea secondo
quanto previsto al comma 8.».
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, come
modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 9 (Informazione del pubblico). - 1. Le amministrazioni che esercitano,
le funzioni previste dal presente decreto assicurano, nel rispetto del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'accesso del pubblico e la
diffusione al pubblico delle informazioni disponibili circa le
concentrazioni nell'aria ambiente e i tassi di deposizione di arsenico,
cadmio, mercurio, nichel, benzo(a)pirene, benzo(a)antracene,
benzo(b)fluorantene, benzo(j) fluorantene, benzo(k)fluorantene,
indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a, h) antracene e circa le misure e i piani
di cui all'art. 3, commi 4 e 5. Ai fini della diffusione al pubblico si
utilizzano strumenti di adeguata potenzialita' e di facile accesso, quali
radiotelevisione, stampa, pubblicazioni, pannelli informativi e reti
informatiche.
2. Le informazioni di cui al comma 1 indicano anche i superamenti annuali
dei valori obiettivo di cui all'art. 3, comma 1, segnalando i motivi del
superamento e l'area interessata. In tal caso le informazioni devono essere
corredate da una breve relazione circa lo stato della qualita' dell'aria
rispetto al valore obiettivo e circa gli eventuali effetti del superamento
sulla salute e sull'ambiente.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere aggiornate, precise e
confrontabili ed essere rese in forma chiara e comprensibile.».
- Il testo dell'allegato II del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
Allegato II
(previsto dall'art. 4, comma 1)
Soglie di valutazione superiore e inferiore per arsenico, cadmio, nichel e
benzo(a)pirene I. Soglie di valutazione superiore e inferiore.
Si applicano le seguenti soglie di valutazione superiore e inferiore:
Tabella omessa
II. Criteri per la determinazione del superamento delle soglie di
valutazione superiore e inferiore.
1. Il superamento delle soglie di valutazione superiore e delle soglie di
valutazione inferiore deve essere determinato in base alle concentrazioni
degli inquinanti nell'aria ambiente nei cinque anni civili precedenti. Il
superamento si realizza se la soglia di valutazione e' stata superata in
almeno tre sui cinque anni civili precedenti.
2. Se non si dispone di dati sufficienti per i cinque anni civili
precedenti, il superamento deve essere determinato mediante una combinazione
di campagne di misurazione di breve durata, da effettuare nel periodo
dell'anno e nei luoghi in cui si potrebbero registrare i massimi livelli di
inquinamento, con le informazioni derivanti dagli inventari delle emissioni
e dalle tecniche di modellizzazione».
- Il testo dell'allegato III del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Allegato III (previsto dall'art. 5, comma 1)
UBICAZIONE E NUMERO MINIMO DELLE STAZIONI DI MISURAZIONE DELLE
CONCENTRAZIONI IN ARIA AMBIENTE E DEI TASSI DI DEPOSIZIONE.
I. Definizioni.
a) Stazioni di misurazione di traffico: stazioni ubicate in posizione tale
che il livello di inquinamento e' influenzato prevalentemente da emissioni
da traffico, provenienti da strade limitrofe con intensita' di traffico
medio alta.
b) Stazioni di misurazione di fondo: stazioni ubicate in posizione tale che
il livello di inquinamento non e' influenzato prevalentemente da emissioni
da specifiche fonti (industrie, traffico, riscaldamento residenziale, ecc.)
ma dal contributo integrato di tutte le fonti poste sopravento alla stazione
rispetto alle direzioni predominanti dei venti nel sito.
c) Concentrazioni di fondo: concentrazioni misurate da stazioni di
misurazione di fondo o comunque rilevate con riferimento a luoghi non
influenzati da emissioni derivanti da specifiche fonti (industrie, traffico,
riscaldamento residenziale, ecc.), ma dal contributo integrato di tutte le
fonti poste sopravento alla stazione rispetto alle direzioni predominanti
dei venti.
d) Stazioni di misurazione industriali: stazioni ubicate in posizione tale
che il livello di inquinamento e' influenzato prevalentemente da singole
fonti industriali o da zone industriali limitrofe.
e) Siti fissi di campionamento urbani: siti fissi inseriti in aree edificate
in continuo o almeno in modo predominante.
f) Siti fissi di campionamento suburbani: siti fissi inseriti in aree
largamente edificate in cui sono presenti sia zone edificate, sia zone non
urbanizzate.
g) Siti fissi di campionamento rurali: siti fissi inseriti in tutte le aree
diverse da quelle di cui alle lettere e) ed f). Il sito fisso si definisce
rurale remoto se e' localizzato ad una distanza maggiore di 50 km dalle
fonti di emissione.
II. Ubicazione su macroscala.
1. I siti fissi di campionamento devono essere individuati in modo da:
a) fornire dati sui livelli degli inquinanti nelle aree, ubicate all'interno
di zone o agglomerati, nelle quali la popolazione, secondo la valutazione di
cui all'art. 4, puo' essere esposta, in modo diretto o indiretto, alle
concentrazioni, calcolate come media su anno civile, piu' elevate tra quelle
rilevate;
b) fornire dati sui livelli degli inquinanti che siano rappresentativi
dell'esposizione della popolazione in generale nelle aree, ubicate
all'interno di zone o agglomerati, diverse da quelle di cui alla lettera a);
c) fornire dati sui tassi di deposizione totale utili a valutare
l'esposizione indiretta della popolazione agli inquinanti attraverso la
catena alimentare.
2. I siti fissi di campionamento devono essere individuati in modo tale da
evitare misurazioni rappresentative di microambienti nelle immediate
vicinanze.
3. In via ordinaria, l'area di rappresentativita' delle stazioni di
misurazione deve essere pari ad almeno 200 m2 in caso di stazioni di
traffico, ad almeno 250 m x 250 m, ove tecnicamente fattibile, in caso di
stazioni industriali e ad alcuni km2 in caso di stazioni di fondo in siti
urbani.
4. Le stazioni di misurazione di fondo non devono essere influenzate da
agglomerati o da insediamenti industriali localizzati entro pochi
chilometri.
5. Al fine di valutare l'influenza delle fonti industriali devono essere
confrontati i dati rilevati da almeno una stazione installata nei siti
urbani o suburbani interessati da tali fonti con le concentrazioni di fondo
relative agli stessi siti. Ove non si conoscano tali concentrazioni di
fondo, deve essere installata, con riferimento agli stessi siti, una
stazione di fondo sopravento alla fonte industriale rispetto alla direzione
predominante dei venti. La scelta dell'ubicazione di tali stazioni deve
essere funzionale anche alla verifica degli effetti dell'applicazione delle
migliori tecniche disponibili presso gli impianti industriali.
6. Le stazioni di misurazione devono essere ubicate in modo tale da
risultare, per quanto possibile, rappresentative anche di aree simili a
quelle in cui e' inserito il sito fisso di campionamento, incluse quelle che
non si situano nelle immediate vicinanze.
7. I siti fissi di campionamento previsti dal presente decreto devono
coincidere con quelli previsti per la misurazione delle concentrazioni di
materiale particolato PM10 salvo il caso in cui tale ubicazione non risulti
funzionale alle finalita' di cui al punto 1 del presente paragrafo.
III. Ubicazione su microscala.
1. Alle stazioni di misurazione si applicano i seguenti criteri di
ubicazione su microscala:
1.1 Il flusso d'aria intorno all'ingresso della sonda di prelievo deve
essere libero da qualsiasi ostruzione. Al fine di evitare ostacoli al flusso
dell'aria, il campionatore deve essere posto ad una distanza di alcuni metri
rispetto ad edifici, balconi, alberi e altri ostacoli e, nel caso in cui si
intendano valutare i livelli in prossimita' degli edifici, ad una distanza
di almeno 0,5 m dalla facciata dell'edificio piu' vicino.
1.2 Il punto di ingresso della sonda di prelievo deve essere collocato ad
un'altezza compresa tra 1,5 m e 4 m sopra il livello del suolo. Una
collocazione piu' elevata, fino al limite di 8 m, puo' essere richiesta in
presenza di particolari situazioni o, anche oltre il limite di 8 m, nel caso
in cui la stazione di misurazione sia rappresentativa di un'ampia zona.
1.3 Il punto di ingresso della sonda non deve essere posizionato nelle
immediate vicinanze di fonti di emissione al fine di evitare l'aspirazione
diretta di emissioni non disperse nell'aria ambiente.
1.4 Lo scarico del campionatore deve essere posizionato in modo da evitare
il ricircolo dell'aria scaricata verso l'ingresso della sonda di prelievo.
1.5 I campionatori delle stazioni di misurazione di traffico devono essere
localizzati ad almeno 4 m di distanza dal centro della corsia di traffico
piu' vicina e ad almeno 25 m di distanza dal limite dei grandi incroci e da
altri insediamenti caratterizzati da scarsa rappresentativita' come i
semafori, i parcheggi e le fermate degli autobus. Il punto di ingresso della
sonda deve essere localizzato in modo tale che la stazione di misurazione
rappresenti i livelli in prossimita' degli edifici.
1.6 Per la misurazione della deposizione totale presso siti fissi di
campionamento rurale, si applicano, in quanto compatibili, gli orientamenti
e i criteri elaborati in sede di attuazione del programma EMEP, fermo
restando quanto previsto dal presente allegato.
2. Nella realizzazione e nella collocazione delle stazioni di misurazione si
deve tenere conto dei seguenti aspetti:
assenza di fonti di interferenza;
protezione rispetto all'esterno;
possibilita' di accesso;
disponibilita' di energia elettrica e di connessioni telefoniche;
impatto visivo;
sicurezza della popolazione e degli addetti;
opportunita' di effettuare il campionamento di altri inquinanti nello stesso
sito fisso di campionamento;
conformita' agli strumenti di pianificazione territoriale ed agli altri
vincoli imposti dalla legge.
IV. Documentazione e riesame della scelta del sito.
1. Le procedure di selezione dei siti fissi di campionamento devono essere
interamente documentate in fase di classificazione, ad esempio mediante
fotografie dell'ambiente circostante in direzione nord, sud, est ed ovest e
mappe dettagliate. La selezione deve essere riesaminata a intervalli
regolari, producendo lo stesso tipo di documentazione in modo da garantire
che i criteri di selezione restino validi nel tempo.
V. Numero delle stazioni di misurazione nelle zone e negli agglomerati in
cui le misurazioni fisse costituiscono l'unica fonte di informazioni sulla
qualita' dell'aria ambiente.
1. Fonti diffuse.
1.1 Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni fisse costituiscono
l'unica fonte di informazioni deve essere garantito un numero minimo di
stazioni di misurazione di fondo e di traffico, per la valutazione della
qualita' dell'aria ambiente, corrispondente a quello indicato nella seguente
tabella:
Tabella omessa
[1] Deve essere
prevista almeno una stazione di misurazione di fondo in siti urbani. Per il
benzo(a)pirene deve essere prevista anche una stazione di misurazione di
traffico in prossimita' di una zona di traffico intenso;
tale obbligo non comporta un aumento del numero minimo di stazioni di
misurazione indicato in tabella.
[2] In presenza di una sola stazione, la stessa deve essere una stazione di
misurazione di fondo in siti urbani.
2. Fonti puntuali.
2.1 Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni fisse costituiscono
l'unica fonte di informazioni il numero di stazioni di misurazione
industriali, per la valutazione della qualita' dell'aria ambiente, deve
essere calcolato tenendo conto dei livelli delle emissioni della fonte
industriale, delle probabili modalita' di distribuzione degli inquinanti
nell'aria ambiente e della possibile esposizione della popolazione.
L'ubicazione di tali stazioni deve essere finalizzata anche a verificare
l'applicazione delle migliori tecniche disponibili presso gli impianti
industriali.».
- Il testo dell'allegato IV del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Allegato IV
(previsto dall'art. 6, comma 1)
OBIETTIVI DI QUALITA' DEI DATI E STANDARDIZZAZIONE DEI VOLUMI
I. Obiettivi di qualita' dei dati.
1. I dati ottenuti dalle misurazioni fisse, dalle misurazioni indicative,
dalle tecniche di modellizzazione e dalle tecniche di stima obiettiva devono
essere conformi ai seguenti obiettivi di qualita':
Tabella omessa
2. L'incertezza, ad un livello di confidenza del 95%, deve essere
determinata secondo i principi della «Guida all'espressione dell'incertezza
di misura» (UNI CEI ENV 13005-2000), la metodologia ISO 5725:1994 e le
indicazioni contenute nel rapporto CEN «Air quality - Approach to
uncertainty estimation for ambient air reference measurement methods» (CR
14377:2002E).
3. Per le misurazioni fisse e indicative, le percentuali di incertezza
riportate in tabella riguardano le singole misurazioni che sono mediate sui
tempi di prelievo prescritti ad un livello di confidenza del 95%.
L'incertezza delle misure va interpretata come applicabile nell'intorno
dell'opportuno valore obiettivo.
4. Le misurazioni fisse e indicative devono essere ripartite in modo
uniforme nel corso dell'anno al fine di evitare risultati non
rappresentativi.
5. Possono essere applicati periodi minimi di copertura inferiori a quelli
indicati nella tabella di cui al punto 1, senza violare il limite del 14%
per le misurazioni fisse e del 6% per le misurazioni indicative, purche' si
dimostri che e' rispettata l'incertezza estesa al livello di confidenza del
95% riferita alla media annuale, calcolata a partire dagli obiettivi di
qualita' dei dati indicati in tabella sulla base della norma ISO 11222:2002,
«Air quality
- Determination of the uncertainty of the time average of air quality
measurements».
6. I requisiti relativi alla raccolta minima di dati validi e al periodo
minimo di copertura non comprendono le perdite di dati dovute alla taratura
periodica o alla manutenzione ordinaria della strumentazione.
7. Per le misurazioni fisse e indicative delle concentrazioni del
benzo(a)pirene e degli idrocarburi policiclici aromatici il campionamento
deve avere una durata di 24 ore. I singoli campioni prelevati durante un
periodo non eccedente un mese possono essere combinati e analizzati come un
campione unico, purche' sia garantita la stabilita' dei singoli campioni in
tale periodo. In caso di difficolta' nella risoluzione analitica del
benzo(b)fluorantene, del benzo(j)fluorantene e del benzo(k)fluorantene, le
concentrazioni di tali inquinanti possono essere riportate come somma. Per
le misurazioni fisse e indicative delle concentrazioni dell'arsenico, del
cadmio e del nichel il campionamento deve avere, ove tecnicamente possibile,
una durata di 24 ore.
8. I campionamenti di cui al punto 7 devono essere ripartiti in modo
uniforme nel corso della settimana e dell'anno.
9. Per la misurazione dei tassi di deposizione il campionamento deve avere
una durata di una settimana o di un mese. I campionamenti devono essere
ripartiti in modo uniforme nel corso dell'anno. I tassi di deposizione
devono essere espressi in mg/m2 giornalieri.
10. Per la misurazione dei tassi di deposizione si puo' effettuare il
campionamento della sola deposizione umida se si dimostra che la differenza
con il campionamento della deposizione totale non supera il 10%.
11. Per le tecniche di modellizzazione l'incertezza corrisponde alla
deviazione massima tra le concentrazioni determinate con tali tecniche e le
concentrazioni determinate con le misurazioni, nel corso di un anno intero,
indipendentemente dall'ordine cronologico dei periodi a cui si riferiscono i
dati.
12. In caso di utilizzo di tecniche di modellizzazione, i dati devono essere
accompagnati dalla descrizione del modello e da informazioni relative al
grado di incertezza.
II. Standardizzazione dei volumi.
1. Per le misurazioni fisse e indicative delle sostanze che devono essere
analizzate nella frazione PM10 del materiale particolato, il volume
campionato si riferisce alle condizioni ambiente».
- Il testo dell'allegato V del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Allegato V
(previsto dall'art. 7, comma 1)
Metodi di riferimento per la valutazione dei livelli inquinanti.
1. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi dell'arsenico, del
cadmio e del nichel nell'aria ambiente.
Si applica la norma UNI EN 14902:2005 «Ambient air quality - Standard method
for the measurements of Pb, Cd, As and Ni in the PM10 fraction of suspended
particulate matter».
2. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi degli idrocarburi
policiclici aromatici nell'aria ambiente.
2.1 Si applica il metodo previsto dall'allegato VII del decreto del Ministro
dell'ambiente 25 novembre 1994, come modificato dal punto 2.2. Il
campionatore d'aria deve possedere una testa di prelievo per il materiale
particolato PM10 in conformita' alla norma EN 12341. La frequenza del
campionamento deve rispettare gli obiettivi di qualita' previsti
dall'allegato IV.
2.2 Nell'allegato VII del decreto del Ministro dell'ambiente in data 25
novembre 1994 la parola: «cicloesano» e' sostituita, nel paragrafo
«Principio del metodo», dalle seguenti: «diclorometano o toluene» e, nel
paragrafo «Apparecchiatura e materiali», dalla seguente: «diclorometano»;
nel paragrafo «Estrazione» le parole: «80 ml di cicloesano» sono sostituite
dalle seguenti: «80 ml di diclorometano o toluene» e le parole: «50 ml di
cicloesano» sono sostituite dalle seguenti: «50 ml di solvente»; nel
paragrafo «Principio del metodo», dopo le parole: «Una quantita' nota» sono
inserite le seguenti: «della frazione PM10»; nel paragrafo «Concentrazione
dell'estratto» la parola: «cicloesanico» e' soppressa; i paragrafi
«Determinazione mediante metodi equivalenti» e «Efficienza di recupero:
confronto con il metodo di riferimento» sono soppressi; la nota 3 e'
sostituita dalla seguente: «[3] Qualora venga adoperato un campionatore
operante a diversa portata, si veda la nota 7»; in fine, le note 11, 13 e 18
sono soppresse.
3. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi del mercurio
nell'aria ambiente.
Si applica il metodo elaborato dal CNR, Istituto per l'inquinamento
atmosferico, riportato nell'appendice I.
4. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi della deposizione
di arsenico, cadmio, nichel e idrocarburi policiclici aromatici. Si
applicano i metodi previsti dal Rapporto Istisan 06/38 dell'Istituto
Superiore di Sanita'.
5. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi della deposizione
del mercurio. Si applica il metodo elaborato dal CNR, Istituto per
l'inquinamento atmosferico, riportato nell'appendice II.
6. I metodi di riferimento stabiliti dal Comitato europeo di normalizzazione
(CEN) si sostituiscono, a decorrere dall'adozione delle relative norme, ai
metodi di riferimento indicati nei punti precedenti.
7. E' ammesso l'utilizzo di metodi diversi da quelli di riferimento purche'
dotati di apposita certificazione di equivalenza, rilasciata secondo i
principi, le metodologie e le procedure di prova indicati nelle «Guidances
for the demonstration of equivalence of ambient air monitoring methods»
pubblicate dalla Commissione europea. Fino all'attuazione del decreto di cui
all'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, tale
certificazione e' rilasciata, su domanda dei soggetti interessati, dai
Laboratori primari di riferimento per l'inquinamento atmosferico operanti
presso il Consiglio nazionale delle ricerche e presso l'ISPESL, i quali
provvedono tempestivamente a trasmettere alla competente Direzione generale
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli
atti di certificazione, corredati dalla documentazione tecnica valutata ai
fini del rilascio. E' altresi' ammesso l'utilizzo di metodi la cui
equivalenza sia stata certificata da enti di altri Paesi dell'Unione europea
designati ai sensi dell'art. 3 della direttiva 96/62/CE, purche' rilasciata
secondo i principi, le metodologie e le procedure di prova indicati nelle
«Guidances for the demonstration of equivalence of ambient air monitoring
methods» pubblicate dalla Commissione europea.».
- Il testo dell'appendice I del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi del mercurio totale
gassoso nell'aria 1. Introduzione.
Il mercurio in atmosfera e' presente prevalentemente in forma gassosa come
mercurio elementare (Hg0) ed in misura minore come Metil e Dimetil mercurio
(MHg; MMHg), cloruro di mercurio (HgCl2), idrossido di mercurio [Hg(OH)2] e
mercurio divalente libero (Hg2+). L'insieme di tutte queste forme viene
indicato come «Mercurio Totale Gassoso» (TGM).
2. Principio del metodo.
Il mercurio presente in un campione d'aria puo' essere rimosso dallo stesso
mediante il processo di amalgamazione con l'oro. Il principio su cui si basa
il campionamento del TGM in atmosfera riportato nel presente metodo consiste
proprio nell'amalgama che il mercurio gassoso forma con l'oro. Il mercurio
in fase vapore viene campionato ad un flusso di 1 L/min per mezzo di
dispositivi (trappole) di campionamento costituiti da un tubicino di quarzo
della lunghezza di 10-12 cm e diametro interno di 4 mm contenenti o piccoli
granuli di oro (1-2 mm) mescolati con granuli di quarzo (1 mm) o, in
alternativa, piccoli granuli di quarzo ricoperti con un sottile film di oro.
Dopo il campionamento, il mercurio viene riportato allo stato di vapore
mediante desorbimento termico a 500 °C e, successivamente, determinato
analiticamente tramite Spettroscopia in Fluorescenza Atomica (CVAFS).
3. Materiale e Apparecchiature.
3.1 Procedura di pulizia e preparazione materiale occorrente.
Cappa a flusso laminare di classe 100
Guanti Antistatici
Pinzette antistatiche
Cuffie, guanti, camice
Acqua Milli-Q 18 M\Omega/cm
Cappa aspirante
Acetone
Detergente
Contenitori Polietilene
Acido Cloridrico Ultrapuro
Bagno termostatato
Acido Nitrico Ultrapuro
Contenitori in polietilene muniti di coperchio
Buste in polietilene con chiusura a zip
3.2 Materiale per campionamento.
Pompa per il vuoto con controllo di flusso MFC (Mass Flow Controller)
Tubi in HDPE con attacco rapido
Tubi in Tigon
Porta-filtro
Filtri in fibra di vetro da 47 mm
Pinzette in teflon
Trappole di campionamento
Tubi Teflon
Guanti antistatici
Nastro di Teflon
Etichette campioni
Contenitori da trasporto
3.3 Analisi.
Rivelatore a fluorescenza atomica munito di mass flow controller per il gas
(CVFAS)
Mass Flow Controller (necessario nel caso in cui il rivelatore CVFAS non ne
sia provvisto)
Integratore
Argon Ultra-Puro
Resistenza Ni-Cr
Trasformatore variabile
Ventole di Raffreddamento
Trappole di Campionamento
Siringa Gas-Tight
Porta di iniezione
Bagno Termostatato
Mercurio metallico Tridistillato
Contenitore mercurio
Termometro ad Immersione certificato
4. Preparazione dei Campioni.
4.1 Procedura di lavaggio.
Tutto il materiale occorrente sia per il campionamento che per l'analisi
(Tubi in teflon, raccordi, tappi, contenitori, ecc.), deve essere pulito
scrupolosamente per evitare tutte le possibili contaminazioni indirette dei
campioni, secondo la seguente procedura:
Il materiale occorrente deve essere sottoposto ad un primo lavaggio con
acetone, poi ad un secondo lavaggio con acqua calda ed infine con detergente
specifico per analisi in tracce diluito. Si risciacqua abbondantemente, piu'
volte, con acqua deionizzata.
Sotto una cappa chimica si predispone una bacinella in polietilene munita di
coperchio contenente HCl 3M (preparato con HCl ultra puro e acqua Milli-Q)
immersa in un bagno ad acqua e termostato e si immerge tutto il materiale
trattato in precedenza ad una temperatura di 80 °C per 6 ore.
Dopo 6 ore, si rimuove la bacinella dal bagno termostatico e si fa
raffreddare a T ambiente.
In una seconda bacinella munita di coperchio contenente HNO3 0.56 M
(preparato con HNO3 ultra puro e acqua Milli-Q) viene trasferito tutto il
materiale trattato in precedenza con la soluzione di HCl e si lascia il
tutto immerso per 72 ore a temperatura ambiente. Trascorse le 72 ore, si
risciacqua il materiale con acqua Milli-Q e si asciuga usando aria ultra
pura esente da mercurio [1].
Tutto il materiale, pronto all'uso, viene riposto in triplice busta di
polietilene con chiusura a Zip.
[1] L'Aria in bombole di grado UPP, deve essere ulteriormente purificata per
lo scopo inserendo nella linea di utilizzo un filtro a carbone attivo.
4.2 Preparazione delle Trappole d'oro e dei pre-Filtri.
I granuli di oro o di quarzo ricoperti con oro, usati nelle trappole,
vengono impaccati in un tubicino di quarzo di 10-12 cm di lunghezza avente
all'interno due dentellature come illustrato in Figura 1.
(Omissis).
Ogni trappola contiene approssimativamente 0.7 gr di granuli di quarzo
ricoperti d'oro o di oro mescolato con granuli di quarzo e sono impaccati
usando della lana di quarzo posizionata all'interno delle dentellature. I
granuli, la lana di quarzo ed il tubicino devono essere condizionati a 600
°C per un'ora prima della preparazione e tutto l'occorrente (tubicini, tappi
e pinzette di teflon) deve essere pulito usando la procedura precedentemente
descritta.
Dopo la preparazione le trappole vengono identificate tramite un codice per
poter rintracciare la data di preparazione, i bianchi e le risposte
analitiche di ogni singola trappola.
Le trappole dopo la preparazione vengono condizionate mediante campionamento
ad un flusso di circa 1 L/min di aria esente da mercurio (aria zero) per due
ore. L'aria zero viene ottenuta inserendo nella linea di campionamento,
prima dell'ingresso dell'aria nella trappola, un filtro a carbone attivo.
Dopo il condizionamento la trappola si riscalda a 500 °C per 5 minuti
facendo passare un flusso di Argon a 300 cc/min al fine di eliminare tutte
le eventuali impurita' presenti all'interno della trappola. Questa procedura
di condizionamento e pulizia viene eseguita due volte prima che la trappola
venga successivamente testata.
Prima di testare la trappola e' necessario effettuare un bianco della
stessa.
Il bianco della trappola viene eseguito su una trappola pulita e
condizionata inserendo la trappola stessa nella linea analitica e
riscaldandola a 500 °C per 2 min.
seguendo la procedura analitica di seguito descritta per i campioni.
La trappola viene testata inserendo una trappola condizionata e pulita, di
cui sia noto il valore del bianco, nella linea analitica (Figura 2), al
posto della trappola campione. Dopo aver collegato la trappola si lascia
passare nella linea Argon UPP ad un flusso 30 cc/min. per 2-3 min. in modo
da pulire la linea dall'aria ambiente. La pulizia della trappola campione si
effettua attivando la resistenza R1 (Figura 2) e riscaldando la trappola per
2 min a 500 °C; a questo punto si attiva il raffreddamento della trappola
mediante la ventola V1 e contemporaneamente si avvia il riscaldamento (R2)
della trappola analitica per 2 min a 500 °C. Si attiva, infine, la ventola
V2 per il raffreddamento della trappola analitica.
A questo punto mediante la siringa si preleva una quantita' nota di Hg dalla
sorgente di vapore di mercurio (Figura 3) e si inietta nella porta di
iniezione.
Si esegue, quindi, prima il desorbimento della trappola campione ed infine
quello della trappola analitica. Il risultato ottenuto confrontato con uno
standard non deve discostare dallo stesso piu' del 5%. Le trappole testate
con la procedura sopra descritta vengono tappate alle due estremita' e
conservate in sacchetti di polietilene per un massimo di 7 giorni. Se non
utilizzate per periodi superiori a 7 giorni e' necessario effettuare un
ulteriore bianco delle trappole per controllare eventuali contaminazioni
delle stesse prima del loro utilizzo.
I bianchi delle trappole campione devono avere una quantita' di mercurio
inferiore ai 15 pg.
5. Campionamento.
Il sito di campionamento deve essere selezionato in modo da evitare
contaminazione e quindi risultati non-rappresentativi. La presa di
campionamento (inlet) deve essere posta ad una distanza maggiore di 1.5 m
dal suolo e da altre superfici (i.e., muri, ecc.) per evitare l'influenza di
flussi locali.
Il sistema di campionamento e' costituito da:
un filtro in fibra di vetro (47 mm),
due trappole in serie,
una pompa di campionamento a basso flusso, un mass flow controller.
Il filtro in fibra di vetro serve per eliminare dal flusso di aria aspirato
attraverso la trappola di campionamento, la frazione grossolana del
particolato atmosferico che puo' interferire con l'analisi. Solitamente
tutto il mercurio totale gassoso viene campionato dalla prima trappola. Se
sulla trappola successiva viene rilevato del mercurio, la trappola campione
deve essere sostituita.
Il filtro in fibra di vetro prima di essere utilizzato deve essere
pre-condizionato in muffola a 500 C per un'ora ed immediatamente riposto con
delle pinzette di teflon, precedentemente lavate, in porta-filtri anche essi
puliti, ben sigillati con del teflon e conservati in tripla busta a chiusura
ermetica a -40 °C.
6. Analisi.
Il mercurio in fase vapore campionato nelle trappole viene desorbito
termicamente a 500 °C secondo la procedura precedentemente descritta. Il
mercurio presente nel campione d'aria desorbito dalla trappola viene
trasportato con un flusso di Argon ultra puro (5.0) (carrier gas)
all'interno della cella di misura del rivelatore a fluorescenza (CVAFS) ed
il segnale e' acquisito da un integratore.
6.1 Analisi ed Acquisizione dei Dati.
Il rivelatore a fluorescenza atomica (CVAFS) per l'analisi del mercurio in
fase vapore puo' essere utilizzato in un normale laboratorio poiche' i
rischi di contaminazione dei campioni sono minimi.
Durante il normale funzionamento dello strumento il flusso di Argon 5.0
(Carrier Gas) viene mantenuto a 35 cc/min da un Mass Flow Controller (MFC) a
monte dello strumento per una maggiore caratterizzazione ed individuazione
del picco durante l'analisi.
La pressione della bombola di Argon viene regolata a 50 PSI e, all'uscita di
quest'ultima, viene posta una trappola filtro prima dell'ingresso nella
linea analitica al fine di evitare contaminazioni di mercurio derivanti
dalla bombola stessa.
L'analisi della trappola campione prevede l'inserimento della stessa nella
linea analitica. Tramite piccoli tubi di innesto in Viton la trappola
campione viene collegata a tubi di teflon di 1/4» che a loro volta collegano
le varie parti del sistema analitico, trappola filtro, trappola campione,
trappola analitica e rivelatore (Figura 2). In particolare, la trappola
campione viene inserita all'interno della resistenza che copre completamente
la sezione della trappola contenente l'impacco (granuli d'oro/quarzo). Un
flusso di Argon viene fatto passare all'interno di tutta la linea per 2 min.
in modo da pulire la linea stessa dall'aria ambiente filtrata durante
l'inserimento della trappola e per eliminare l'eventuale umidita' dalla
trappola stessa.
Nella linea analitica, il mercurio e' termicamente desorbito dalla trappola
campione e successivamente amalgamato nella trappola analitica a temperatura
ambiente.
Il desorbimento avviene tramite l'attivazione di una resistenza in
Nichel-Cromo avvolta intorno alla trappola nel segmento in cui si trova
l'impacco dei granuli. Due ventole provvedono successivamente al
raffreddamento delle trappole (trappola campione e trappola analitica).
In particolare, ad un Time-Controller vengono collegate le resistenze e le
ventole in modo da poter impostare dei tempi di attivazione/disattivazione e
le temperature delle resistenze (Figura 2). Come prima operazione si
riscalda la resistenza della trappola campione (R1) per 2 min., quindi si
procede al suo raffreddamento mediante l'attivazione della ventola (V1) e
contemporaneamente si attiva il riscaldamento della resistenza della
trappola analitica (R2), quindi l'integratore collegato al rivelatore
acquisisce il segnale.
Durante il riscaldamento il flusso del gas carrier trasporta il campione
nella cella del rivelatore a fluorescenza, dove l'integratore fornisce
l'area del picco corrispondente alla concentrazione di atomi di mercurio
presenti nel campione. Alla fine del desorbimento si raffredda la trappola
analitica (R2) attivando la ventola (V2) per 2,5 minuti.
L'analizzatore (CVAFS) deve essere settato in modo da dare una risposta di
1000 mV per 1 ng di standard mentre la linea di base viene impostata a 5 mV.
(Omissis).
6.2 Curva di Calibrazione e controlli Standard.
La Curva di Calibrazione viene costruita iniettando nella linea analitica
differenti volumi di mercurio gassoso prelevati da una sorgente di mercurio
termostatata. Le quantita' di mercurio prelevate sono fortemente dipendenti
dalla temperatura del mercurio stesso usato come standard. Questa relazione
e' descritta dalla legge dei Gas Ideali. La quantita' di mercurio iniettato
deve essere compresa nel range dei campioni che si sottoporranno ad analisi.
Nella Tabella 1 sono indicate le concentrazioni di mercurio alle rispettive
temperature di prelievo.
Tabella 1 - Concentrazione di mercurio in funzione della temperatura
Tabella omessa
Gli Standard per ogni iniezione vengono prelevati dallo spazio di testa di
un contenitore di 150 ml contenente 2-3 ml di mercurio metallico e mantenuto
al di sotto della temperatura ambiente di 4-5 ³C tramite il ricircolo di
acqua di raffreddamento in un bagno termostatato (Figura 3). La temperatura
del contenitore va tenuta al di sotto della temperatura ambiente altrimenti
durante il prelievo il mercurio gassoso condensera' all'interno della
siringa.
(Omissis).
Nel contenitore contenente il mercurio viene periodicamente fatto circolare
un flusso di Azoto per ripulire l'ambiente interno dall'ossigeno che
andrebbe a ossidare la superficie del mercurio presente all'interno. Il
mercurio gassoso deve essere prelevato con una siringa graduata GASTIGHT ed
iniettato nella linea analitica come un normale campione da analizzare.
All'inizio di ogni serie di analisi la siringa deve essere condizionata per
almeno 15 min. lasciando tutto l'ago inserito nel setto del calibratore e
spingendo lo stantuffo 2 o 3 volte su e giu' per poi lasciarlo in posizione
di massimo carico per 15 minuti. Nel frattempo si inserisce la porta di
iniezione nella linea analitica a monte della trappola di campionamento
pulita. Trascorsi i quindici minuti la siringa e' pronta per l'uso.
La Curva di Calibrazione viene costruita con cinque punti partendo da un
punto a 0 mL di standard iniettato. Il punto a 0 uL rappresenta la quantita'
di mercurio presente nell'ago e nella porta di iniezione, ed il valore
dovrebbe essere compreso tra 1-6 pg. Se il punto a 0 uL da' un valore piu'
alto di 10 pg verificare il setto della porta di iniezione e se necessario
sostituirlo. Dopo trenta iniezioni tra standard e controlli vari il setto
della porta di iniezione deve essere sostituito. Dopo l'iniezione si riporta
la siringa nel Calibratore, si porta lo stantuffo su e giu' per tre volte e
lo si lascia in posizione di massimo carico pronto per la prossima
iniezione. Dopo che la trappola campione e' stata caricata con la quantita'
di mercurio precedentemente iniettata, si esegue il desorbimento termico e
il mercurio rilasciato viene intrappolato sulla trappola analitica. Si
esegue la procedura descritta per l'analisi dei campioni annotando ad ogni
iniezione sia i uL di Hg che la temperatura del bagno termostatico.
Ogni punto della calibrazione va eseguito per tre volte. Dopo aver calcolato
il valore medio dell'area relativo ad ogni punto, si calcola la regressione
lineare dei punti per stabilire l'r2. La pendenza della retta deve essere
tale che l'intercetta passi per lo zero degli assi e l'area dello standard a
0 uL di Hg viene sottratta all'area degli altri punti.
L'r2 deve essere \geq 0,999 ed ogni punto della curva non deve discostare
piu' del 5% del suo valore reale. Se non si soddisfano questi requisiti, i
punti errati devono essere ripetuti e la regressione lineare ricalcolata.
Ogni sei campioni devono essere effettuati degli Standard di controllo
posizionando una trappola pulita nella linea analitica e iniettando uno
standard. Se il valore dello standard si discosta di oltre il 5% dal valore
iniziale della curva di calibrazione, significa che la sensibilita' dello
strumento e' cambiata e quindi si deve ricalcolare la curva.
6.3 Calcolo della Concentrazione di mercurio nei Campioni
La Concentrazione di mercurio presente nelle trappole campione viene
misurata in ng/m3.
Si trasformano in concentrazione i valori delle aree dei campioni analizzati
mediante l'equazione della retta ottenuta dalla curva di calibrazione, si
sottrae il valore del bianco relativo alla trappola ottenuto come descritto
nella procedura di preparazione delle trappole ed infine la concentrazione
si ottiene dal rapporto con il volume di aria campionata espresso in m3.
7. Risoluzione dei Problemi
Uno dei problemi piu' ricorrenti e' quello di un cattivo funzionamento delle
trappole che, come accennato in precedenza, devono essere identificate. Ogni
campione deve essere associato alla o alle singole trappole in modo da
tracciare un'analisi dell'efficienza di campionamento delle stesse. Il
contatto delle trappole con fumi organici o il surriscaldamento delle stesse
possono renderle inutilizzabili.
Altra fonte di interferenza puo' esser dovuto alla presenza di acqua nel
contenitore del calibratore; in tal caso e' necessario versarne il
contenuto, lavare bene con HNO3 0.56 M e lasciar asciugare. Successivamente
si riempie nuovamente il contenitore con 2-3 ml di mercurio metallico e si
lascia passare all'interno un flusso di azoto per 5 min. Si ripone a questo
punto il contenitore nel bagno termostatato e si lascia stabilizzare per
almeno tre ore. Se durante l'analisi degli standard si osservano basse
concentrazione rispetto a quelle attese, e' possibile che vi sia una perdita
nella linea analitica o di sensibilita' del rivelatore oppure nella porta di
iniezione.
Se durante l'analisi si osservano picchi molto larghi o non se ne rilevano
affatto, il problema potrebbe derivare da una possibile perdita nella linea
analitica.
L'allargamento dei picchi puo' anch'essere dovuto ad un basso flusso di gas
carrier oppure ad un inadeguato riscaldamento delle trappole. In questi casi
e' consigliabile:
controllare tutta la linea analitica.
controllare il flusso del gas carrier.
controllare la temperatura di desorbimento delle trappole.
Se si osserva un picco largo subito dopo il picco analitico il problema
potrebbe derivare da un danno chimico o termico subito dalla trappola
analitica da cui deriva un rilascio di atomi d'oro che migrano fino al
rivelatore. In questi casi e' consigliabile sostituire la trappola
analitica.
Se la linea di base risulta non stabile e' possibile che la lampada UV si
sia esaurita. Dopo la sostituzione della stessa lo strumento si deve
stabilizzare per almeno 24 ore fin quando la lampada non va a regime. Se il
problema persiste, la causa potrebbe derivare da fluttuazioni di corrente o
variazioni della temperatura interna della lampada.
La temperatura ambiente della stanza dove viene utilizzato il rivelatore a
fluorescenza atomica (CVAFS) deve essere mantenuta tra i 20-22 ³C. Per
temperature superiori ai 26 ³C, potrebbe verificarsi un incremento del
rumore di fondo.
8. Obiettivi di Qualita'
Tutti gli operatori devono essere istruiti per seguire le procedure che
minimizzino tutte le possibili contaminazioni dei campioni.
Il duplice campionamento e' vivamente consigliato per poter quantificare la
precisione del metodo.
Il campionamento che prevede l'utilizzo di due trappole in serie e'
consigliato al fine di valutare l'efficienza di campionamento.
Minimo il 25% dei campioni deve essere composto da bianchi di campo ed
analitici.
Periodicamente si deve procedere alla manutenzione del rivelatore a
fluorescenza atomica (CVAFS), includendo, se necessario, sostituzione della
lampada UV, pulizia della cella e dei tubi in teflon della linea analitica.
9. Bibliografia
Pirrone, N. (Chair of the EU Working Group), Ahrens, R., Barregård, L.,
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- Il testo dell'appendice II del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Appendice II
Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi della deposizione del
mercurio
1. Campionamento delle Deposizioni atmosferiche.
1.1 Campionatori e materiali.
Il campionamento delle deposizioni atmosferiche per la determinazione del
mercurio viene effettuato mediante l'utilizzo di particolari campionatori. I
materiali utilizzati (imbuti e bottiglie di raccolta) per il campionamento
del mercurio devono essere di vetro borosilicato, di Teflon o PFA.
I campionatori utilizzati possono essere di due tipi:
a) Campionatori tipo «wet only» che campionano solo quando un evento di
deposizioni atmosferiche «wet» e' in atto e sono quelli piu' comunemente
usati poiche' evitano la deposizione di particelle in assenza di deposizioni
atmosferiche di tipo «wet».
b) Campionatori tipo «bulk» (wet and dry) dove l'imbuto di raccolta rimane
sempre aperto.
I campionatori devono essere in grado di campionare e conservare il campione
durante tutte le stagioni e in tutte le condizioni climatiche. Pertanto
devono essere provvisti di un sistema di termoregolazione della temperatura
in modo tale da riscaldare durante l'inverno per fondere la neve e prevenire
la formazione di ghiaccio nell'imbuto e nelle bottiglie, e raffreddare
durante l'estate per prevenire l'evaporazione del campione. Per periodi di
campionamento lunghi e' necessario favorire la diffusione di mercurio
elementare (Hg0) dal campione di deposizioni atmosferiche raccolto, dal
momento che il mercurio elementare potrebbe subire l'ossidazione a forme
solubili in acqua e quindi contribuire all'aumento della concentrazione di
mercurio presente nel campione raccolto. Questo e' possibile usando un tubo
capillare tra l'imbuto e la bottiglia. Eanche necessario schermare il
campione raccolto nella bottiglia dalla luce per evitare reazioni
fotochimiche indotte che alterino la concentrazione di mercurio presente nel
campione di deposizioni atmosferiche.
1.2 Procedura di Campionamento
La procedura descritta di seguito e' quella seguita utilizzando il
campionatore rappresentato in Figura 1. Per altre tipologie di campionatori
puo' essere adottata la stessa procedura.
(Omissis).
Tutto il materiale occorrente per il campionamento deve essere maneggiato
con cura ed attenzione sia durante il trasporto che durante la fase di
conservazione dei campioni. Le bottiglie utilizzate per il campionamento
devono sempre essere poste in doppia busta, chiuse ermeticamente e
maneggiate solo ed esclusivamente usando guanti sterili da laboratorio per
evitare problemi di contaminazione dei campioni. Prima di utilizzare le
bottiglie per il campionamento, addizionare HCl ultrapuro 0.5% v/v nel caso
si prevede un campionamento mensile. In alternativa, per periodi di
campionamento inferiori a 2 settimane, si addiziona al campione raccolto HCl
ultrapuro 1% v/v.
Per controllare ulteriori problemi di contaminazione (i.e., insetti,
materiale organico) durante il campionamento si raccomanda l'utilizzo in
parallelo di due o tre campionatori. In tal modo, infatti, i campioni
contaminati possono essere facilmente individuati e di conseguenza i
risultati analitici eliminati.
1.3 Conservazione del campione
I Campioni delle deposizioni atmosferiche contengono basse quantita' di
elementi in tracce e quindi vanno manipolati con estrema cura per evitare
contaminazioni dei campioni stessi. I campioni prelevati vanno stabilizzati,
subito dopo il prelievo, con l'aggiunta di HCl ultrapuro 1% v/v,
successivamente sigillati in sacchetti di polietilene e conservati in
frigorifero a +4 ³C. L'analisi puo' essere effettuata al massimo entro sei
mesi.
1.4 Procedura di lavaggio
Tutto il materiale occorrente sia per il campionamento che per l'analisi
(tubi in teflon, raccordi, tappi, contenitori, ecc.) deve essere pulito in
modo da evitare tutte le possibili contaminazioni indirette, secondo la
seguente procedura:
Il materiale occorrente va prima di tutto sciacquato con acetone, poi con
acqua calda ed infine con detergente diluito specifico per l'analisi in
tracce. Si risciacqua abbondantemente, piu' volte, con acqua deionizzata.
Sotto cappa si predispone una bacinella in polietilene munita di coperchio
contenente HCl 3M (preparato con HCl ultra puro e acqua Milli-Q) immersa in
un bagno ad acqua e termostato e si immerge tutto il materiale trattato in
precedenza ad una temperatura di 80 °C per 6 ore. Dopo 6 ore, si rimuove la
bacinella dal bagno termostatico e si fa raffreddare a temperatura ambiente.
In una seconda bacinella munita di coperchio contenente HNO3 0.56 M
(preparato con HNO3 ultra puro e acqua Milli-Q) viene trasferito tutto il
materiale trattato in precedenza con la soluzione di Acido Cloridrico e si
lascia il tutto immerso per 72 ore a temperatura ambiente. Trascorse le 72
ore si risciacqua il tutto con acqua Milli-Q e si asciuga usando Aria ultra
pura esente da mercurio [1].
[1] L'Aria in bombole di grado UPP, deve essere ulteriormente purificata per
lo scopo inserendo nella linea di utilizzo un filtro a carbone attivo.
Tutto il materiale, pronto all'uso, viene riposto in triplice busta di
polietilene con chiusura a Zip.
1.5 Controllo di qualita'.
Tutti gli operatori devono essere istruiti al fine di seguire esattamente le
procedure che eliminano e/o minimizzano tutte le possibili contaminazioni
dei campioni. Il duplice campionamento e' vivamente consigliato per poter
quantificare la precisione del metodo.
2. Principio del metodo.
Il presente metodo viene utilizzato per la determinazione del mercurio
totale nelle deposizioni atmosferiche. Il mercurio presente nelle sue varie
forme, viene ossidato a mercurio divalente (Hg2+) per aggiunta al campione
di Bromo mono-Cloruro (BrCl). Dopo 12 ore il BrCl viene neutralizzato con
una soluzione di Idrossilammina Idroclururo (NH2OH*HCl). Tutto il mercurio
divalente (Hg2+) viene ridotto a mercurio elementare (Hg0) per addizione al
campione di Stagno Cloruro (SnCl2).
Mediante la tecnica purge and trap con Azoto o Argon
5.0 i vapori di mercurio elementare vengono preconcentrati (secondo il
principio dell'amalgama con l'oro) su una trappola contenente quarzo
ricoperto di oro. Successivamente, per desorbimento termico della trappola
(campione), i vapori di mercurio vengono trasportati nella linea analitica
da un flusso di Argon (carrier gas) e amalgamati nuovamente su una seconda
trappola (analitica). Si procede successivamente al desorbimento termico di
quest'ultima ed il mercurio trasportato dal carrier nella cella di misura
viene rilevato mediante fluorescenza atomica CVAFS
(Cold-Vapor-Atomic-Fluorescence-Spectrometry). L'Azoto o l'Argon utilizzato
per il purge and trap del campione deve essere di elevato grado di purezza
ed eventuali tracce di mercurio presenti devono essere eliminate mediante
una trappola d'oro (Trappola filtro) inserita sulla linea del gas prima
dell'ingresso nel gorgogliatore.
3. Campo di applicazione.
Questo metodo consente la determinazione del mercurio totale nelle
deposizioni atmosferiche nell'intervallo di concentrazione 0.04 - 100 ng/L.
Per concentrazioni superiori a 100 ng/L e' possibile rientrare
nell'intervallo indicato ricorrendo alla diluizione del campione.
4. Materiale e apparecchiature.
Rivelatore a fluorescenza atomica munito di mass flow controller per il gas
(CVFAS).
Mass Flow Controller (necessario nel caso in cui il rivelatore CVFAS non ne
sia provvisto).
Integratore o sistema equivalente di acquisizione segnale dal CVFAS.
Cappa a Flusso Laminare di Classe 100.
Argon 5.0.
Azoto 5.0.
Bilancia analitica precisione 0.1 g.
Sistema di calibrazione costituito da: bagno termostatico ad acqua,
termometro, ampolla di vetro per mercurio metallico, siringa gas tight.
Flussimetro a sfera regolabile a 300-500 cc/min.
Flussimetro a sfera regolabile a 30-40 cc/min.
Gorgogliatori in vetro borosilicato.
Tubi in Teflon da 1/4"e 1/8".
Tubi in Teflon da 3/8" per la preparazione delle trappole di Soda Lime.
Raccordi per tubi in teflon con attacco da 3/8" a 1/4".
Pompa di campionamento a basso flusso.
Trappole in quarzo.
Quarzo ricoperto d'oro.
Trappola di Soda Lime.
Guanti Anti-Statici.
Pinzette Anti-Statiche.
Occhiali, Cuffie e Camici
Resistenze Ni-Cr.
Ventole di raffreddamento.
Contenitori in polietilene.
Bacinelle in teflon da 20 L con coperchio per procedura di lavaggio «acid
clean».
Rubinetto in Teflon.
Gorgogliatore per purge and trap da 100 ml.
Bottiglie in Teflon da 50, 100, 250, 500, 1000 ml.
Termometro digitale con sonda di temperatura > 500 °C.
5. Reattivi.
Tutti i reattivi, l'acqua utilizzata per il lavaggio della vetreria e dei
materiali utilizzati per la preparazione delle soluzioni devono essere ad
elevato grado di purezza.
Tutti i reagenti devono riportare: numero di lotto, data e procedura di
preparazione.
Un Bianco reagenti deve essere effettuato per ogni reagente preparato.
5.1 Acido Cloridrico.
Viene impiegato Acido Cloridrico concentrato (d = 1.40)
di grado ultrapuro.
5.2 Acido Nitrico.
Viene impiegato Acido Nitrico di grado ultrapuro.
5.3 Acetone.
Viene impiegato Acetone di grado ACS.
5.4 Acqua Milli-Q.
Acqua deionizzata con una conducibilita' di 18 M\Omega /cm, preparata da un
sistema ad Osmosi-Inversa. Viene utilizzata per la preparazione di tutti i
reagenti e per il risciacquo di tutta la vetreria e materiali utilizzati per
l'analisi e il campionamento.
5.5 IdrossilAmmina Cloridrato.
Si sciolgono 30 gr di NH2OH.HCl in acqua Milli-Q per arrivare al volume
finale di 100 ml in un matraccio. Questa Soluzione viene purificata tramite
l'aggiunta di 0,5 ml di SnCl2 e lasciata gorgogliare per 12 ore con Azoto
(esente da mercurio). La soluzione preparata deve essere conservata in una
bottiglia scura di Teflon in frigorifero per un massimo di trenta giorni,
allo scadere dei quali deve essere preparata nuovamente.
5.6 Bromo MonoCloruro.
10.8 gr di Potassio Bromuro (KBr) vengono sciolti in 1 L di HCl Conc. di
grado ultrapuro agitando la soluzione tramite un piccolo magnete rivestito
in Teflon. Quando tutto il KBr e' disciolto si aggiungono 15.2 gr. di
Potassio Bromato (KBrO3) [2]. Questo processo porta alla formazione di Bromo
e Cloro gassosi, pertanto tutto il trattamento deve essere effettuato
rigorosamente sotto cappa chimica. Dopo l'aggiunta del sale, la soluzione
deve raggiungere una colorazione giallo scuro. La soluzione di BrCl
preparata deve esser conservata a temperatura ambiente sotto cappa. Tale
soluzione deve essere preparata nuovamente ogni mese. Prima dell'addizione
della quantita' opportuna ai campioni da analizzare, deve essere effettuato
un bianco della soluzione stessa come di seguito riportato nella procedura
«bianco dei reattivi».
[2] Per ridurre il contenuto di mercurio nei reagenti di partenza si
consiglia di porre in muffola a 250 °C per una notte il KBr e il KBrO3,
quindi si lasciano raffreddare in essiccatore contenente gel di silice e
carbone attivo. Quest'operazione e' consigliata ogni qualvolta si deve
preparare la soluzione di BrCl.
5.7 Cloruro Stannoso.
In un matraccio da 100 ml si solubilizzano 20 gr di SnCl2 con circa 70 ml di
acqua Milli-Q; si aggiungono alla soluzione 10 ml di HCl Conc. di grado
ultrapuro e si porta a volume con acqua Milli-Q. Per eliminare dalla
soluzione eventuali tracce di mercurio si lascia passare all'interno della
stessa un flusso di Azoto (esente da mercurio) a 300-400 cc/min per una
notte. La soluzione preparata viene conservata in frigorifero a +4 °C in una
bottiglia di Teflon scura per un massimo di trenta giorni allo scadere dei
quali la soluzione deve essere preparata nuovamente.
5.8 Soluzione Madre di mercurio.
La soluzione Madre di mercurio e' una soluzione standard (1000 mg/l in
HNO3).
5.9 Standard Secondario (100 ng Hg/ml).
Lo Standard Secondario si ottiene trasferendo 100 mL della soluzione madre
(1 mg/ml in HNO3) dentro un matraccio da 1 L cui si aggiungono 5 ml di BrCl
conc., si porta a volume con acqua Milli-Q e si agita vigorosamente. La
soluzione e' stabile per piu' di un anno.
5.10 Standard di Lavoro (2ng Hg/ml).
Lo Standard di Lavoro viene preparato prelevando 2 µl di Standard Secondario
successivamente trasferiti in un matraccio da 100 ml, con l'aggiunta di 1 ml
di BrCl e portando a volume con acqua Milli-Q. Lo Standard di Lavoro deve
essere preparato ogni trenta giorni.
5.11 Lana di quarzo.
Viene utilizzata per la preparazione delle trappole campione, trappole
analitiche e trappole soda Lime. Prima dell'uso viene riposta in muffola a
500 °C per due/tre ore al fine di eliminare eventuali tracce di mercurio
presenti all'interno della stessa, si lascia raffreddare in essiccatore
contenente gel di silice e carbone attivo e si conserva in buste di
polietilene con chiusura a zip.
5.12 Soda Lime (Calce Sodata).
La Trappola Soda Lime viene utilizzata per adsorbire l'umidita' e gli
alogeni nella fase di Purge and Trap del mercurio dal campione, poiche' la
presenza di umidita' e/o alogeni riduce l'efficienza delle trappole e,
quindi, l'affidabilita' delle stesse.
La Trappola di Soda Lime puo' essere realizzata con un tubo di teflon della
lunghezza di 10 cm e del diametro esterno di 3/8" con alle due estremita'
due raccordi in teflon da 3/8" a 1/4". L'impaccamento della trappola viene
eseguito nel seguente modo: ad una delle due estremita' avvitare il raccordo
in teflon, inserire dalla parte opposta uno strato di circa 1 cm di lana di
quarzo, riempire il tubo con la Soda Lime fino a circa 1.5 cm
dall'estremita' del tubo, inserire uno strato di lana di quarzo di circa 1
cm e avvitare il secondo raccordo in teflon. Nelle due estremita' da 1/4"
inserire e avvitare due pezzi di tubo in Teflon da 1/4" della lunghezza
appropriata per il posizionamento nella linea del purge and trap dove viene
condizionata come descritto nella sezione
6.2.
5.13 Preparazione delle Trappole d'oro.
I granuli di oro o di quarzo ricoperti con oro, usati nelle trappole vengono
impaccati in un tubicino di quarzo di 10-12 cm di lunghezza avente
all'interno due dentellature come illustrato in Figura 2.
(Omissis).
Ogni trappola contiene approssimativamente 0.7 gr di granuli di quarzo
ricoperti d'oro o di oro mescolato con granuli di quarzo e sono impaccati
usando della lana di quarzo posizionata all'interno delle dentellature. I
granuli, la lana di quarzo ed il tubicino devono essere condizionati a 600
°C per un'ora prima della preparazione e tutto l'occorrente (tubicini, tappi
e pinzette di teflon) deve essere pulito usando la procedura precedentemente
descritta.
Dopo la preparazione le trappole vengono identificate tramite un codice per
poter rintracciare la data di preparazione, i bianchi e le risposte
analitiche di ogni singola trappola.
Le trappole prima dell'uso devono essere condizionate mediante riscaldamento
a 500 °C per 5 minuti facendo passare un flusso di Argon a 300 cc/min al
fine di eliminare tutte le eventuali impurita' presenti all'interno della
trappola. Questa procedura di condizionamento e pulizia viene eseguita due
volte.
6. Analisi.
6.1. Analisi dei campioni
Ad un'aliquota di campione da 100 ml, introdotta in bottiglie di teflon da
125 ml, si addiziona l'1% (v/v) di BrCl, si chiude la bottiglia e si lascia
reagire al buio per almeno 24 ore agitando periodicamente. Nel caso in cui i
campioni presentino un elevato contenuto di materiale particellare la
quantita' di BrCl che si aggiunge a 100 ml di campione deve essere del 5%.
Allo scadere delle 24h la soluzione deve avere una colorazione giallina
dovuta ad un eccesso di BrCl. Nel caso in cui la soluzione risulti incolore
deve essere ripetuto il trattamento con il BrCl. Nel gorgogliatore (Figura
3) si versano 100 ml di campione trattato con il BrCl. Si aggiungono 250 µL
della soluzione di Idrossilammina cloridrato o una quantita' maggiore
rapportata alla quantita' di BrCl aggiunta al campione, si chiude e si
lascia reagire per 5 min. per ridurre l'eccesso di BrCl nella soluzione.
Trascorsi i 5 min. la soluzione diventa incolore indicando che tutto il BrCl
e' stato ridotto.
Si aggiungono alla soluzione cosi' trattata 500 µL di Cloruro Stannoso, si
inserisce nella linea del purge and trap una trappola d'oro campione,
precedentemente pulita, all'estremita' libera della Soda Lime Trap (Figura
3), si apre il regolatore di gas impostato a 450 cc/min e la soluzione si
lascia gorgogliare per 7 min. La trappola campione viene successivamente
inserita nella linea analitica (Figura 4) assicurandosi che la parte
contenente il quarzo ricoperto di oro sia completamente avvolta dalla
resistenza. Si lascia passare un flusso di Argon per 2 min. all'interno
della linea analitica in modo da pulire completamente la stessa dall'aria
ambiente filtrata all'interno del sistema durante l'inserimento della
trappola campione.
(Omissis).
Si procede quindi al desorbimento della trappola campione attivando il
riscaldamento della resistenza (R1) per 2 min.; il mercurio desorbito viene
trasportato dal gas carrier nella linea ed intrappolato sulla seconda
trappola del sistema (trappola analitica). Si procede quindi al
raffreddamento della trappola campione mediante l'attivazione della ventola
di raffreddamento (V1) e contemporaneamente si attiva il riscaldamento della
resistenza (R2) per 2 min. all'interno della quale si trova la trappola
analitica. Il mercurio desorbito viene trasportato per mezzo del gas Carrier
(Argon), regolato a 35 cc/min da un mass flow controller (MFC), nella cella
di misura del rivelatore a fluorescenza atomica. Alla fine dei due minuti si
attiva la ventola (V2) per il raffreddamento della trappola analitica.
Il segnale del rivelatore viene acquisito mediante un integratore o un
sistema di acquisizione dati per convertire il segnale in area usata
successivamente per i calcoli. Il rivelatore a fluorescenza atomica (CVAFS)
deve essere settato in modo da dare una risposta di 1000 mV per 1 ng di
standard di Hg, mentre la linea di base viene impostata a 5 mV.
(Omissis).
6.2 Condizionamento Trappola Soda lime e Pulizia del Sistema.
Prima di analizzare la serie di campioni, e' necessario condizionare la
Trappola di Soda Lime e pulire la linea riempiendo il gorgogliatore con 50
ml di acqua Milli-Q, aggiungendo 1 ml di SnCl2 e lasciando gorgogliare per
15-20 min. a 450 cc/min. Successivamente si effettua un bianco di sistema
per accertare l'assenza di contaminazioni.
6.2.1 Bianco di Sistema.
Si collega una trappola pulita alla Trappola Soda Lime e si aggiunge 1 ml di
SnCl2 alla soluzione utilizzata precedentemente per la pulizia del sistema,
quindi si lascia gorgogliare per 5 min. a 450 cc/min. Successivamente si
procede all'analisi come descritto precedentemente per i campioni.
6.2.2 Bianco Reagenti.
Prima di ogni serie di analisi deve essere effettuato un Bianco per testare
i reagenti impiegati per l'analisi dei campioni. Il Bianco viene effettuato
su un campione precedentemente analizzato e quindi esente da mercurio. Per
un'aliquota di 100 ml di campione, si utilizzano: 1 ml di BrCl, 0.25 ml di
NH2OH HCl e 0.5 ml di SnCl2. Si inserisce una trappola pulita immediatamente
dopo la Trappola Soda Lime e si lascia gorgogliare per 7 min. a 450cc/min.
Successivamente si procede all'analisi come descritto precedentemente per i
campioni.
Il risultato ottenuto servira' per determinare il limite di rilevabilita'
del metodo e per il calcolo della concentrazione del campione.
6.3 Curva di Calibrazione e Standard di Controllo. La curva di calibrazione
deve essere effettuata prima di ogni serie di analisi, con un minimo di
quattro punti. Per ogni standard si inserisce una trappola campione pulita
immediatamente dopo la Trappola Soda Lime. Nel gorgogliatore contenente 100
ml di acqua Milli-Q, si addiziona l'aliquota di standard di lavoro e 1 ml di
SnCl2 e si lascia gorgogliare per 7 min. a 450 cc/min. Alla fine del
processo si analizza la trappola campione seguendo la procedura descritta
per il campione.
Gli Standard di controllo devono essere analizzati ogni sei campioni, nella
maniera precedentemente descritta.
6.3.1 Calcolo della Concentrazione di mercurio.
La Concentrazione di mercurio totale nelle deposizioni atmosferiche viene
espressa in ng/L.
La Concentrazione di mercurio viene calcolata mediante la seguente formula:
Hg ng/L = (C - B)/V x 1000.
Dove:
C = Concentrazione in ng di Hg ricavata dalla curva di calibrazione;
B = Concentrazione in ng di Hg del bianco calcolato come segue:
B = Bianco dei reagenti + Bianco del sistema analitico;
V = Volume dell'Aliquota Analitica.
7. Risoluzione dei Problemi.
Uno dei problemi piu' ricorrenti e' quello di un cattivo funzionamento delle
trappole che, come accennato in precedenza, devono essere identificate. Ogni
campione deve essere associato alla o alle singole trappole in modo da
tracciare un'analisi dell'andamento delle stesse nel corso delle
determinazioni.
Il contatto delle trappole con vapori di alogeni o il surriscaldamento delle
stesse possono renderle inutilizzabili.
Pertanto e' consigliabile controllare spesso la Trappola Soda Lime,
sostituirla quando necessario e controllare che la temperatura di
desorbimento non superi i 550 °C.
Se durante l'analisi si osserva una risposta bassa del rivelatore e'
possibile che vi sia qualche perdita all'interno della linea analitica o in
quella di gorgogliamento. Ispezionare le trappole campione e Soda Lime e
tutti i raccordi.
Se durante l'analisi si osservano picchi molto larghi o non se ne rilevano
affatto, il problema potrebbe derivare da una possibile perdita nella linea
analitica.
L'allargamento dei picchi puo' anch'essere dovuto ad un basso flusso di gas
o condensa all'interno delle trappole, oppure ad un inadeguato
riscaldamento. In questi casi e' consigliabile sostituire le trappole.
Se la linea di base risulta non stabile e' possibile che la lampada UV sia
esaurita. Dopo la sostituzione della stessa lo strumento si deve
stabilizzare per almeno 24 ore fin quando la lampada non va a regime. Se il
problema persiste, la causa potrebbe derivare da fluttuazioni di corrente o
variazioni della temperatura interna della lampada.
La temperatura ambiente della stanza dove viene utilizzato il rivelatore a
fluorescenza atomica (CVAFS) deve essere mantenuta tra i 20-22 °C. Per
temperature superiori ai 26 °C potrebbe verificarsi un incremento del rumore
di fondo.
8. Bibliografia.
Horvat, M., Kotnik, J., Fajon, V., Logar, M., Zvonaric, T., Pirrone, N.
(2003) Speciation of Mercury in Surface and Deep-Sea waters in the
Mediterranean Sea. Atmospheric Environment, Vol. 37/S1, 93-108. CEN/TC
264/WG 25: Speciation for Validation Measurements of a Method for
Determination of Mercury in Ambient Air and Deposition. (URL:
http://www.cs.iia.cnr.it/CEN/index.htm).».
Art. 2.
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 giugno 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze
Sacconi, Ministro del la-voro, della salute e delle politiche sociali
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano