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Decreto Legislativo 14 Febbraio 2008, n. 33

Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonche' in prodotti per la carrozzeria.

(GU n. 53 del 3-3-2008)

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2004) ed, in particolare, l'articolo 1, commi 3 e 5;
Visto il decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE;
Vista la decisione 2007/205/CE della Commissione, del 22 marzo 2007, che istituisce un formato comune per la prima relazione degli Stati membri riguardante l'attuazione della direttiva 2004/42/CE;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale ed in particolare l'articolo 275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
1. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: «in conformita' al decreto ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' all'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I soggetti che effettuano i controlli relativi al rispetto del presente decreto, nonche' la Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, per i soggetti che versano i contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, e, per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo 2008 e, successivamente, entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti all'allegato IV, riferiti all'anno civile precedente.».
3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, dopo le parole: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» sono inserite le seguenti «e del mare, in qualita' di autorita' competente ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2004/42/CE,».
4. All'allegato I, paragrafo 1, lettera d), del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: «pellicola opaca» sono sostituite dalle seguenti: «pellicola coprente».
5. All'allegato I, paragrafo 1, lettera e), del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: «pellicola trasparente o semiopaca» sono sostituite dalle seguenti: «pellicola trasparente o semitrasparente».
6. All'allegato I, paragrafo 1, lettera f), ed all'allegato II, tabella 1, lettera f), del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: «impregnanti non filmogeni per legno» sono sostituite dalle seguenti: «impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo».
7. All'allegato I, paragrafo 2, lettera e), del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: «sigillanti per carrozzeria» sono sostituite dalle seguenti: «sigillanti sottoscocca».
8. All'allegato II, tabella 2, lettera c), del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, la parola: «printer» e' sostituita dalla seguente: «primer».
9. Dopo l'allegato III al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e' aggiunto il seguente:
«"Allegato III-bis
TRASMISSIONE DI DATI E INFORMAZIONI
1. Dati e informazioni trasmessi dai soggetti che effettuano i controlli.
1.1. Il numero dei controlli, indicando, per ciascun controllo:
- il destinatario (produttore, importatore o altri soggetti);
- il tipo di attivita' (sopralluogo, campionamento e analisi, verifica delle giacenze e dei dati sulle vendite, controllo dell'etichettatura, ecc.).
1.2. La distribuzione dei controlli rispetto ai mesi dell'anno ed alle singole regioni.
1.3. I casi, espressi come percentuale sulla somma dei controlli, in cui e' stata accertata, in riferimento a ciascun prodotto di cui all'allegato I, la violazione dei valori limite previsti dall'articolo 3, indicando, in riferimento a ciascun prodotto, il quantitativo complessivo risultato non conforme.
1.4. I casi, espressi come percentuale sulla somma dei controlli, in cui e' stata accertata la violazione degli obblighi di etichettatura di cui all'articolo 4, indicando se vi sia stata la contestuale violazione dei valori limite previsti dall'articolo 3.
1.5. Il costo complessivo stimato dei controlli ed il numero e la qualifica dei soggetti adibiti.
2. Dati e informazioni trasmessi dai soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I.
2.1. Il numero di produttori, il numero di importatori ed il numero degli altri soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I.
2.2. I quantitativi di prodotti elencati nell'allegato I immessi sul mercato, distinguendo quelli rispettivamente immessi sul mercato dai produttori, dagli importatori e da altri soggetti.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 febbraio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Scotti, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Scotti


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 2004/42/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 143.
- La direttiva 1999/13/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 29 marzo 1999, n. L 85.
- Il testo dell'art. 1, commi 3 e 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
(Omissis).
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.».
- Il decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100.
- La decisione 2007/205/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 31 marzo 2007, n. L 91.
- Il testo dell'art. 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 275 (Emissioni di COV). - 1. L'allegato III alla parte quinta del presente decreto stabilisce, relativamente alle emissioni di composti organici volatili, i valori limite di emissione, le modalita' di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformita' dei valori misurati ai valori limite e le modalita' di redazione del piano di gestione dei solventi.
2. Se nello stesso luogo sono esercitate, mediante uno o piu' impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali, una o piu' attivita' individuate nella parte II dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto le quali superano singolarmente le soglie di consumo di solvente ivi stabilite, a ciascuna di tali attivita' si applicano i valori limite per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse di cui al medesimo allegato III, parte III, oppure i valori limite di emissione totale di cui a tale allegato III, parti III e IV, nonche' le prescrizioni ivi previste. Tale disposizione si applica anche alle attivita' che, nello stesso luogo, sono direttamente collegate e tecnicamente connesse alle attivita' individuate nel suddetto allegato III, parte II, e che possono influire sulle emissioni di COV. Il superamento delle soglie di consumo di solvente e' valutato con riferimento al consumo massimo teorico di solvente autorizzato. Le attivita' di cui alla parte II dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto comprendono la pulizia delle apparecchiature e non comprendono la pulizia dei prodotti, fatte salve le diverse disposizioni ivi previste.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, i valori limite per le emissioni convogliate si applicano a ciascun impianto che produce tali emissioni ed i valori limite per le emissioni diffuse si applicano alla somma delle emissioni non convogliate di tutti gli impianti, di tutti i macchinari e sistemi non fissi e di tutte le operazioni.
4. Il gestore che intende effettuare le attivita' di cui al comma 2 presenta all'autorita' competente una domanda di autorizzazione conforme a quanto previsto nella parte I dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto. Si applica, a tal fine, l'art. 269, ad eccezione dei commi 2 e 4. In aggiunta ai casi previsti dall'art. 269, comma 8, la domanda di autorizzazione deve essere presentata anche dal gestore delle attivita' che, a seguito di una modifica del consumo massimo teorico di solvente, rientrano tra quelle di cui al comma 2.
5. L'autorizzazione ha ad oggetto gli impianti, i macchinari e sistemi non fissi e le operazioni manuali che effettuano le attivita' di cui al comma 2 e stabilisce, sulla base di tale comma, i valori limite che devono essere rispettati. Per la captazione e il convogliamento si applica l'art. 270. Per le emissioni prodotte da macchinari e sistemi non fissi o da operazioni manuali si applicano i commi 10, 11 e 13 dell'art. 269.
6. L'autorizzazione indica il consumo massimo teorico di solvente e l'emissione totale annua conseguente all'applicazione dei valori limite di cui al comma 2, individuata sulla base di detto consumo, nonche' la periodicita' dell'aggiornamento del piano di gestione di cui alla parte V dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto.
7. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal comma 2 e' assicurato mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione delle attivita' e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di composti organici volatili.
8. Se le attivita' di cui al comma 2 sono effettuate da uno o piu' impianti autorizzati prima del 13 marzo 2004 o da tali impianti congiuntamente a macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali, le emissioni devono essere adeguate alle pertinenti prescrizioni dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto e alle altre prescrizioni del presente articolo entro il 31 ottobre 2007, ovvero, in caso di adeguamento a quanto previsto dal medesimo allegato III, parte IV, entro le date ivi stabilite. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale, l'adeguamento e' effettuato sulla base dei progetti presentati all'autorita' competente ai sensi del decreto ministeriale 14 gennaio 2004, n. 44. Gli impianti in tal modo autorizzati si considerano anteriori al 2006. In caso di mancata presentazione del progetto o di diniego all'approvazione del progetto da parte dell'autorita' competente, le attivita' si considerano in esercizio senza autorizzazione. I termini di adeguamento previsti dal presente comma si applicano altresi' agli impianti di cui al comma 20, in esercizio al 12 marzo 2004, i cui gestori aderiscano all'autorizzazione generale ivi prevista entro sei mesi dall'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto o abbiano precedentemente aderito alle autorizzazioni generali adottate ai sensi dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44.
9. Se le attivita' di cui al comma 2 sono effettuate esclusivamente da macchinari e sistemi non fissi o da operazioni manuali, in esercizio prima dell'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, le emissioni devono essere adeguate alle pertinenti prescrizioni dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto e alle altre prescrizioni del presente articolo entro il 31 ottobre 2007. A tal fine l'autorizzazione di cui al comma 4 deve essere richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto. In caso di mancata presentazione della richiesta entro tale termine le attivita' si considerano in esercizio senza autorizzazione.
10. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima del 13 marzo 2004 che conseguono un maggiore contenimento delle emissioni di composti organici volatili rispetto a quello ottenibile con l'applicazione delle indicazioni di cui alle parti III e VI dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto. In tal caso rimangono validi i metodi di campionamento e di analisi precedentemente in uso. E' fatta salva la facolta' del gestore di chiedere all'autorita' competente di rivedere dette autorizzazioni sulla base delle disposizioni della parte quinta del presente decreto.
11. La domanda di autorizzazione di cui al comma 4 deve essere presentata anche dal gestore delle attivita' di cui al comma 2, effettuate ai sensi dei commi 8 e 9, ove le stesse siano sottoposte a modifiche sostanziali. L'autorizzazione prescrive che le emissioni degli impianti, dei sistemi e macchinari non fissi e delle operazioni manuali oggetto di modifica sostanziale:
a) siano immediatamente adeguate alle prescrizioni del presente articolo o
b) siano adeguate alle prescrizioni del presente articolo entro il 31 ottobre 2007 se le emissioni totali di tutte le attivita' svolte dal gestore nello stesso luogo non superano quelle che si producono in caso di applicazione della lettera a).
12. Se il gestore comprova all'autorita' competente che, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non e' possibile rispettare il valore limite per le emissioni diffuse, tale autorita' puo' autorizzare deroghe a detto valore limite, purche' cio' non comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente.
13. Nei casi previsti nella parte III dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto, l'autorita' competente puo' esentare il gestore dall'applicazione delle prescrizioni ivi stabilite se le emissioni non possono essere convogliate ai sensi dell'art. 270, commi 1 e 2. In tal caso si applica quanto previsto dalla parte IV dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto, salvo il gestore comprovi all'autorita' competente che il rispetto di detto allegato non e', nel caso di specie, tecnicamente ed economicamente fattibile e che l'impianto utilizza la migliore tecnica disponibile.
14. L'autorita' competente comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nella relazione di cui al comma 18, le deroghe autorizzate ai sensi dei commi 12 e 13.
15. Se due o piu' attivita' effettuate nello stesso luogo superano singolarmente le soglie di cui al comma 2, l'autorita' competente puo':
a) applicare i valori limite previsti da tale comma a ciascuna singola attivita' o b) applicare un valore di emissione totale, riferito
alla somma delle emissioni di tali attivita', non superiore a quello che si avrebbe applicando quanto previsto dalla lettera a); la presente opzione non si estende alle emissioni delle sostanze indicate nel comma 17.
16. Il gestore che, nei casi previsti dal comma 8, utilizza un dispositivo di abbattimento che consente il rispetto di un valore limite di emissione pari a 50 mgC/N m^3, in caso di combustione, e pari a 150 mgC/N m^3, in tutti gli altri casi, deve rispettare i valori limite per le emissioni convogliate di cui alla parte III dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto entro il 1° aprile 2013, purche' le emissioni totali non superino quelle che si sarebbero prodotte in caso di applicazione delle prescrizioni della parte III dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto.
17. La parte I dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto stabilisce appositi valori limite di emissione per le sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e l'ambiente.
18. Le autorita' competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ogni tre anni ed entro il 30 aprile, a partire dal 2005, una relazione relativa all'applicazione del presente articolo, in conformita' a quanto previsto dalla decisione 2002/529/CE del 27 giugno 2002 della Commissione europea. Copia della relazione e' inviata dalle autorita' competenti alla regione o alla provincia autonoma. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio invia tali informazioni alla Commissione europea.
19. Alle emissioni di COV degli impianti anteriori al 1988, disciplinati dal presente articolo, si applicano, fino alle date previste dai commi 8 e 9 ovvero fino alla data di effettivo adeguamento degli impianti, se anteriore, i valori limite e le prescrizioni di cui all'allegato I alla parte quinta del presente decreto.
20. I gestori degli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, per i quali l'autorita' competente non abbia adottato autorizzazioni di carattere generale, comunicano a tali autorita' di aderire all'autorizzazione di cui alla parte VII dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto. E' fatto salvo il potere delle medesime autorita' di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi dell'art. 272, l'adesione alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella prevista dalla parte VII dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto relativamente al territorio a cui tali nuove autorizzazioni si riferiscono. A tali attivita' non si applicano le prescrizioni della parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3. e 3.4 dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto.
21. Costituisce modifica sostanziale, ai sensi del presente articolo:
a) per le attivita' di ridotte dimensioni, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al venticinque per cento;
b) per tutte le altre attivita', una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al dieci per cento;
c) qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorita' competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente;
d) qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporti la variazione dei valori limite applicabili.
22. Per attivita' di ridotte dimensioni, ai sensi del comma 21, si intendono le attivita' di cui alla parte III, punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17 dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore o uguale alla piu' bassa tra le soglie di consumo ivi indicate in terza colonna e le altre attivita' di cui alla parte III del medesimo allegato III aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore a 10 tonnellate l'anno.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casiil presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 e dell'art. 5, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Immissione sul mercato). - 1. A decorrere dalla data di applicazione dei valori limite previsti nell'allegato II i prodotti elencati nell'allegato I possono essere immessi sul mercato solo se hanno un contenuto di COV uguale o inferiore a tali valori limite e se sono etichettati in conformita' all'art. 4.
2. Se i prodotti elencati nell'allegato I richiedono, per essere pronti all'uso, l'aggiunta di altri prodotti, quali solventi o preparati contenenti solventi, anche diversi da quelli elencati nell'allegato I, i valori limite previsti nell'allegato II si applicano soltanto al prodotto divenuto pronto all'uso a seguito di tale aggiunta.
3. Al fine di valutare la conformita' del contenuto di COV dei prodotti elencati nell'allegato I ai valori limite previsti nell'allegato II si applicano i metodi analitici di cui all'allegato III.
4. I valori limite previsti nell'allegato II non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I, da utilizzare nelle attivita' effettuate presso gli impianti autorizzati ed eserciti in conformita' all'art. 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Se presso tali impianti si effettuano attivita' di restauro o manutenzione dei veicoli di cui al comma 5 il gestore non deve ottenere l'autorizzazione ivi prevista.
5. I valori limite previsti nell'allegato II non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I, da utilizzare per il restauro o la manutenzione degli edifici d'epoca o dei veicoli tutelati come beni culturali dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per il restauro o la manutenzione dei veicoli d'epoca o di interesse storico o collezionistico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chi intende acquistare e utilizzare tali prodotti deve ottenere una preventiva autorizzazione. L'istanza di autorizzazione e' presentata, per gli edifici e per i veicoli tutelati come beni culturali, al soprintendente per i beni culturali competente per territorio nell'ambito della richiesta di autorizzazione di cui all'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, per gli altri veicoli, al Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta. L'autorizzazione e' rilasciata soltanto per le quantita' rigorosamente necessarie alla esecuzione delle attivita' di restauro e di manutenzione.
6. Le autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 5 inviano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, copia delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente.».
«Art. 5 (Raccolta e trasmissione dei dati). - 1. I soggetti che effettuano i controlli relativi al rispetto del presente decreto, nonche' la Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, per i soggetti che versano i contributi di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, e, per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo 2008 e, successivamente, entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti all'allegato IV, riferiti all'anno civile precedente.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualita' di autorita' competente ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2004/42/CE, invia alla Commissione europea entro il 1° luglio 2008, entro il 1° luglio 2011 e, successivamente, ogni cinque anni una relazione circa l'applicazione del presente decreto, elaborata sulla base delle informazioni di cui al comma 1 e di cui all'art. 3, comma 6. A tal fine e' utilizzato, ove disponibile, il formato predisposto dalla Commissione europea. Il Ministero comunica inoltre annualmente tali informazioni alla Commissione europea, su apposita richiesta.».
- Si riporta il testo vigente dell'allegato I, paragrafo 1 e 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Allegato I
ELENCO DEI PRODOTTI
1. Pitture e vernici:
a) pitture opache per pareti e soffitti interni: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) >25@60°;
b) pitture lucide per pareti e soffitti interni: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) >25@60°;
c) pitture per pareti esterne di supporto minerale: rivestimenti destinati ad essere applicati su pareti esterne in muratura, mattoni o stucco;
d) pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica: rivestimenti che formano una pellicola coprente, destinati ad essere applicati su finiture e tamponature. Tali prodotti sono concepiti per i supporti di legno, metallo o plastica; sono inclusi i sottofondi e i rivestimenti intermedi;
e) vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne: rivestimenti che formano una pellicola trasparente o semitrasparente, destinati ad essere applicati sulle finiture di legno, metallo e plastica a fini decorativi e protettivi; sono inclusi gli impregnanti opachi per legno, come definiti dalla norma EN 927-1 nell'ambito della "categoria semistabile", ossia i rivestimenti che formano una pellicola opaca utilizzati a fini di decorazione e protezione del legno dagli agenti atmosferici;
f) impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo: impregnanti per legno che, secondo la norma EN 927-1:1996, hanno uno spessore medio inferiore a 5(micron) mm, misurato secondo il metodo 5A della norma ISO 2808:1997;
g) primer: rivestimenti con proprieta' sigillanti e/o isolanti destinati ad essere utilizzati sul legno o su pareti e soffitti;
h) primer fissanti: rivestimenti destinati a stabilizzare le particelle incoerenti del supporto o a conferire proprieta' idrorepellenti e/o a proteggere il legno dall'azzurratura;
i) pitture monocomponenti ad alte prestazioni: rivestimenti ad alte prestazioni a base di materiali filmogeni, concepiti per applicazioni che richiedono particolari prestazioni (ad esempio, applicazioni quali lo strato di fondo e lo strato di finitura per plastica, lo strato di fondo per supporti ferrosi o per metalli reattivi come lo zinco e l'alluminio, le finiture anticorrosione, i rivestimenti per pavimenti, compresi i pavimenti in legno e cemento, ovvero prestazioni quali la resistenza ai graffiti, la resistenza alla fiamma e il rispetto delle norme igieniche nell'industria alimentare e delle bevande o nelle strutture sanitarie);
j) pitture bicomponenti ad alte prestazioni: rivestimenti destinati agli stessi usi delle pitture monocomponenti di cui al punto i), ai quali e' aggiunto un secondo componente (per esempio, le ammine terziarie) prima dell'applicazione;
k) pitture multicolori: rivestimenti impiegati per ottenere un effetto bicolore o multicolore direttamente dalla prima applicazione;
l) pitture per effetti decorativi: rivestimenti impiegati per ottenere particolari effetti estetici su supporti appositamente preverniciati o su basi, e successivamente trattati durante la fase di essiccazione.
2. Prodotti per carrozzeria:
a) prodotti preparatori e di pulizia: prodotti destinati ad eliminare, con azione meccanica o chimica, i vecchi rivestimenti e la ruggine o a fornire una base per l'applicazione di nuovi rivestimenti; tali prodotti comprendono:
prodotti preparatori: i detergenti per la pulizia delle pistole a spruzzo e di altre apparecchiature, gli sverniciatori, gli sgrassanti (compresi gli sgrassanti antistatici per la plastica) e i prodotti per eliminare il silicone;
predetergenti: i detergenti per la rimozione di contaminanti dalla superficie durante la preparazione e prima dell'applicazione di prodotti vernicianti;
b) stucco/mastice: composti densi destinati ad essere applicati per riempire profonde imperfezioni della superficie prima di applicare il surfacer/filler;
c) primer: qualsiasi tipo di rivestimento destinato ad essere applicato sul metallo nudo o su finiture esistenti, per assicurare una protezione contro la corrosione, prima dell'applicazione di uno strato di finitura; tali prodotti comprendono:
surfacer/filler: rivestimento da usare immediatamente prima dello strato di finitura allo scopo di assicurare la resistenza alla corrosione e l'adesione dello strato di finitura e di ottenere la formazione di una superficie uniforme riempiendo le piccole imperfezioni della superficie stessa;
primer universali per metalli: i rivestimenti destinati ad essere applicati come prima mano, quali i promotori di adesione, gli isolanti, i fondi, i sottofondi, i primer in plastica, i fondi riempitivi bagnato su bagnato non carteggiabili e i fondi riempitivi a spruzzo;
wash primer: I) i rivestimenti contenenti almeno lo 0,5% in peso di acido fosforico e destinati ad essere applicati direttamente sulle superfici metalliche nude per assicurare resistenza alla corrosione e adesione; II) primer saldabili; III) le soluzioni mordenti per superfici galvanizzate e zincate;
d) strato di finitura (topcoat): rivestimento pigmentato destinato ad essere applicato in un solo strato o in piu' strati per conferire brillantezza e durata; sono inclusi tutti i prodotti di finitura, come le basi "base coating" (rivestimento contenente pigmenti che serve a conferire al sistema di verniciatura il colore e qualsiasi effetto ottico desiderato ma non la brillantezza o la resistenza della superficie) e le vernici trasparenti "clear coating" (rivestimento trasparente che conferisce al sistema di verniciatura la brillantezza finale e le proprieta' di resistenza richieste);
e) finiture speciali: rivestimenti destinati ad essere applicati come finiture per conferire proprieta' speciali (come effetti metallici o perlati in un unico strato), strati di colore uniforme o trasparenti ad alte prestazioni (per esempio, le vernici trasparenti antigraffio e fluorurate), basi riflettenti, finiture testurizzate (per esempio, con effetto martellato), rivestimenti antiscivolo, sigillanti sottoscocca, rivestimenti antisasso, finiture interne. Sono inclusi gli aerosol.».
- Si riporta il testo vigente dell'allegato II, tabella 1 e 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Allegato II

(omissis)

Ai fini della valutazione della conformita' del prodotto ai valori limite, il volume e' determinato previa detrazione del contenuto di acqua del prodotto. Tale detrazione non si applica ai prodotti di cui alla lettera a).».