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Decreto Legislativo 14 Febbraio 2008, n. 33
Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonche' in prodotti per la carrozzeria.
(GU n. 53 del 3-3-2008)
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di
composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune
pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante
modifica della direttiva 1999/13/CE;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee (Legge comunitaria 2004) ed, in particolare,
l'articolo 1, commi 3 e 5;
Visto il decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione
della direttiva 2004/42/CE;
Vista la decisione 2007/205/CE della Commissione, del 22 marzo 2007, che
istituisce un formato comune per la prima relazione degli Stati membri
riguardante l'attuazione della direttiva 2004/42/CE;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale ed in particolare
l'articolo 275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 9 novembre 2007;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica
non hanno espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 febbraio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle
finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 marzo 2006,
n. 161, le parole: «in conformita' al decreto ministeriale 16 gennaio
2004, n. 44» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita'
all'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I soggetti che effettuano i controlli relativi al rispetto del
presente decreto, nonche' la Stazione sperimentale per le industrie
degli oli e dei grassi, per i soggetti che versano i contributi di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 540, e, per il tramite delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, i soggetti che immettono sul mercato i
prodotti elencati nell'allegato I trasmettono al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo 2008 e,
successivamente, entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati e le
informazioni previsti all'allegato IV, riferiti all'anno civile
precedente.».
3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n.
161, dopo le parole: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio» sono inserite le seguenti «e del mare, in qualita' di
autorita' competente ai sensi dell'articolo 5 della direttiva
2004/42/CE,».
4. All'allegato I, paragrafo 1, lettera d), del decreto legislativo 27
marzo 2006, n. 161, le parole: «pellicola opaca» sono sostituite dalle
seguenti: «pellicola coprente».
5. All'allegato I, paragrafo 1, lettera e), del decreto legislativo 27
marzo 2006, n. 161, le parole: «pellicola trasparente o semiopaca» sono
sostituite dalle seguenti: «pellicola trasparente o semitrasparente».
6. All'allegato I, paragrafo 1, lettera f), ed all'allegato II, tabella
1, lettera f), del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole:
«impregnanti non filmogeni per legno» sono sostituite dalle seguenti:
«impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo».
7. All'allegato I, paragrafo 2, lettera e), del decreto legislativo 27
marzo 2006, n. 161, le parole: «sigillanti per carrozzeria» sono
sostituite dalle seguenti: «sigillanti sottoscocca».
8. All'allegato II, tabella 2, lettera c), del decreto legislativo 27
marzo 2006, n. 161, la parola: «printer» e' sostituita dalla seguente: «primer».
9. Dopo l'allegato III al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e'
aggiunto il seguente:
«"Allegato III-bis
TRASMISSIONE DI DATI E INFORMAZIONI
1. Dati e informazioni trasmessi dai soggetti che effettuano i
controlli.
1.1. Il numero dei controlli, indicando, per ciascun controllo:
- il destinatario (produttore, importatore o altri soggetti);
- il tipo di attivita' (sopralluogo, campionamento e analisi, verifica
delle giacenze e dei dati sulle vendite, controllo dell'etichettatura,
ecc.).
1.2. La distribuzione dei controlli rispetto ai mesi dell'anno ed alle
singole regioni.
1.3. I casi, espressi come percentuale sulla somma dei controlli, in cui
e' stata accertata, in riferimento a ciascun prodotto di cui
all'allegato I, la violazione dei valori limite previsti dall'articolo
3, indicando, in riferimento a ciascun prodotto, il quantitativo
complessivo risultato non conforme.
1.4. I casi, espressi come percentuale sulla somma dei controlli, in cui
e' stata accertata la violazione degli obblighi di etichettatura di cui
all'articolo 4, indicando se vi sia stata la contestuale violazione dei
valori limite previsti dall'articolo 3.
1.5. Il costo complessivo stimato dei controlli ed il numero e la
qualifica dei soggetti adibiti.
2. Dati e informazioni trasmessi dai soggetti che immettono sul mercato
i prodotti elencati nell'allegato I.
2.1. Il numero di produttori, il numero di importatori ed il numero
degli altri soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati
nell'allegato I.
2.2. I quantitativi di prodotti elencati nell'allegato I immessi sul
mercato, distinguendo quelli rispettivamente immessi sul mercato dai
produttori, dagli importatori e da altri soggetti.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 febbraio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Scotti, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 2004/42/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 2004,
n. L 143.
- La direttiva 1999/13/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 29 marzo 1999, n.
L 85.
- Il testo dell'art. 1, commi 3 e 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento
ordinario, e' il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). -
(Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia
previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione
delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla
data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di
cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e
8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
(Omissis).
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare,
con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto
salvo quanto previsto dal comma 5-bis.».
- Il decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100.
- La decisione 2007/205/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 31 marzo 2007,
n. L 91.
- Il testo dell'art. 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento
ordinario, e' il seguente:
«Art. 275 (Emissioni di COV). - 1. L'allegato III alla parte quinta del
presente decreto stabilisce, relativamente alle emissioni di composti
organici volatili, i valori limite di emissione, le modalita' di
monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la
valutazione della conformita' dei valori misurati ai valori limite e le
modalita' di redazione del piano di gestione dei solventi.
2. Se nello stesso luogo sono esercitate, mediante uno o piu' impianti o
macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali, una o piu'
attivita' individuate nella parte II dell'allegato III alla parte quinta
del presente decreto le quali superano singolarmente le soglie di
consumo di solvente ivi stabilite, a ciascuna di tali attivita' si
applicano i valori limite per le emissioni convogliate e per le
emissioni diffuse di cui al medesimo allegato III, parte III, oppure i
valori limite di emissione totale di cui a tale allegato III, parti III
e IV, nonche' le prescrizioni ivi previste. Tale disposizione si applica
anche alle attivita' che, nello stesso luogo, sono direttamente
collegate e tecnicamente connesse alle attivita' individuate nel
suddetto allegato III, parte II, e che possono influire sulle emissioni
di COV. Il superamento delle soglie di consumo di solvente e' valutato
con riferimento al consumo massimo teorico di solvente autorizzato. Le
attivita' di cui alla parte II dell'allegato III alla parte quinta del
presente decreto comprendono la pulizia delle apparecchiature e non
comprendono la pulizia dei prodotti, fatte salve le diverse disposizioni
ivi previste.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, i valori limite per le
emissioni convogliate si applicano a ciascun impianto che produce tali
emissioni ed i valori limite per le emissioni diffuse si applicano alla
somma delle emissioni non convogliate di tutti gli impianti, di tutti i
macchinari e sistemi non fissi e di tutte le operazioni.
4. Il gestore che intende effettuare le attivita' di cui al comma 2
presenta all'autorita' competente una domanda di autorizzazione conforme
a quanto previsto nella parte I dell'allegato III alla parte quinta del
presente decreto. Si applica, a tal fine, l'art. 269, ad eccezione dei
commi 2 e 4. In aggiunta ai casi previsti dall'art. 269, comma 8, la
domanda di autorizzazione deve essere presentata anche dal gestore delle
attivita' che, a seguito di una modifica del consumo massimo teorico di
solvente, rientrano tra quelle di cui al comma 2.
5. L'autorizzazione ha ad oggetto gli impianti, i macchinari e sistemi
non fissi e le operazioni manuali che effettuano le attivita' di cui al
comma 2 e stabilisce, sulla base di tale comma, i valori limite che
devono essere rispettati. Per la captazione e il convogliamento si
applica l'art. 270. Per le emissioni prodotte da macchinari e sistemi
non fissi o da operazioni manuali si applicano i commi 10, 11 e 13
dell'art. 269.
6. L'autorizzazione indica il consumo massimo teorico di solvente e
l'emissione totale annua conseguente all'applicazione dei valori limite
di cui al comma 2, individuata sulla base di detto consumo, nonche' la
periodicita' dell'aggiornamento del piano di gestione di cui alla parte
V dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto.
7. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal comma 2 e'
assicurato mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili
e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di
solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione delle
attivita' e, ove necessario, installando idonei dispositivi di
abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di composti organici
volatili.
8. Se le attivita' di cui al comma 2 sono effettuate da uno o piu'
impianti autorizzati prima del 13 marzo 2004 o da tali impianti
congiuntamente a macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali, le
emissioni devono essere adeguate alle pertinenti prescrizioni
dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto e alle altre
prescrizioni del presente articolo entro il 31 ottobre 2007, ovvero, in
caso di adeguamento a quanto previsto dal medesimo allegato III, parte
IV, entro le date ivi stabilite. Fermo restando quanto stabilito dalla
normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale,
l'adeguamento e' effettuato sulla base dei progetti presentati
all'autorita' competente ai sensi del decreto ministeriale 14 gennaio
2004, n. 44. Gli impianti in tal modo autorizzati si considerano
anteriori al 2006. In caso di mancata presentazione del progetto o di
diniego all'approvazione del progetto da parte dell'autorita'
competente, le attivita' si considerano in esercizio senza
autorizzazione. I termini di adeguamento previsti dal presente comma si
applicano altresi' agli impianti di cui al comma 20, in esercizio al 12
marzo 2004, i cui gestori aderiscano all'autorizzazione generale ivi
prevista entro sei mesi dall'entrata in vigore della parte quinta del
presente decreto o abbiano precedentemente aderito alle autorizzazioni
generali adottate ai sensi dell'art. 9 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44.
9. Se le attivita' di cui al comma 2 sono effettuate esclusivamente da
macchinari e sistemi non fissi o da operazioni manuali, in esercizio
prima dell'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, le
emissioni devono essere adeguate alle pertinenti prescrizioni
dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto e alle altre
prescrizioni del presente articolo entro il 31 ottobre 2007. A tal fine
l'autorizzazione di cui al comma 4 deve essere richiesta entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto.
In caso di mancata presentazione della richiesta entro tale termine le
attivita' si considerano in esercizio senza autorizzazione.
10. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima del 13 marzo
2004 che conseguono un maggiore contenimento delle emissioni di composti
organici volatili rispetto a quello ottenibile con l'applicazione delle
indicazioni di cui alle parti III e VI dell'allegato III alla parte
quinta del presente decreto. In tal caso rimangono validi i metodi di
campionamento e di analisi precedentemente in uso. E' fatta salva la
facolta' del gestore di chiedere all'autorita' competente di rivedere
dette autorizzazioni sulla base delle disposizioni della parte quinta
del presente decreto.
11. La domanda di autorizzazione di cui al comma 4 deve essere
presentata anche dal gestore delle attivita' di cui al comma 2,
effettuate ai sensi dei commi 8 e 9, ove le stesse siano sottoposte a
modifiche sostanziali. L'autorizzazione prescrive che le emissioni degli
impianti, dei sistemi e macchinari non fissi e delle operazioni manuali
oggetto di modifica sostanziale:
a) siano immediatamente adeguate alle prescrizioni del presente articolo
o
b) siano adeguate alle prescrizioni del presente articolo entro il 31
ottobre 2007 se le emissioni totali di tutte le attivita' svolte dal
gestore nello stesso luogo non superano quelle che si producono in caso
di applicazione della lettera a).
12. Se il gestore comprova all'autorita' competente che, pur utilizzando
la migliore tecnica disponibile, non e' possibile rispettare il valore
limite per le emissioni diffuse, tale autorita' puo' autorizzare deroghe
a detto valore limite, purche' cio' non comporti rischi per la salute
umana o per l'ambiente.
13. Nei casi previsti nella parte III dell'allegato III alla parte
quinta del presente decreto, l'autorita' competente puo' esentare il
gestore dall'applicazione delle prescrizioni ivi stabilite se le
emissioni non possono essere convogliate ai sensi dell'art. 270, commi 1
e 2. In tal caso si applica quanto previsto dalla parte IV dell'allegato
III alla parte quinta del presente decreto, salvo il gestore comprovi
all'autorita' competente che il rispetto di detto allegato non e', nel
caso di specie, tecnicamente ed economicamente fattibile e che
l'impianto utilizza la migliore tecnica disponibile.
14. L'autorita' competente comunica al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, nella relazione di cui al comma 18, le deroghe
autorizzate ai sensi dei commi 12 e 13.
15. Se due o piu' attivita' effettuate nello stesso luogo superano
singolarmente le soglie di cui al comma 2, l'autorita' competente puo':
a) applicare i valori limite previsti da tale comma a ciascuna singola
attivita' o b) applicare un valore di emissione totale, riferito
alla somma delle emissioni di tali attivita', non superiore a quello che
si avrebbe applicando quanto previsto dalla lettera a); la presente
opzione non si estende alle emissioni delle sostanze indicate nel comma
17.
16. Il gestore che, nei casi previsti dal comma 8, utilizza un
dispositivo di abbattimento che consente il rispetto di un valore limite
di emissione pari a 50 mgC/N m^3, in caso di combustione, e pari a 150
mgC/N m^3, in tutti gli altri casi, deve rispettare i valori limite per
le emissioni convogliate di cui alla parte III dell'allegato III alla
parte quinta del presente decreto entro il 1° aprile 2013, purche' le
emissioni totali non superino quelle che si sarebbero prodotte in caso
di applicazione delle prescrizioni della parte III dell'allegato III
alla parte quinta del presente decreto.
17. La parte I dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto
stabilisce appositi valori limite di emissione per le sostanze
caratterizzate da particolari rischi per la salute e l'ambiente.
18. Le autorita' competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, ogni tre anni ed entro il 30 aprile, a
partire dal 2005, una relazione relativa all'applicazione del presente
articolo, in conformita' a quanto previsto dalla decisione 2002/529/CE
del 27 giugno 2002 della Commissione europea. Copia della relazione e'
inviata dalle autorita' competenti alla regione o alla provincia
autonoma. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio invia
tali informazioni alla Commissione europea.
19. Alle emissioni di COV degli impianti anteriori al 1988, disciplinati
dal presente articolo, si applicano, fino alle date previste dai commi 8
e 9 ovvero fino alla data di effettivo adeguamento degli impianti, se
anteriore, i valori limite e le prescrizioni di cui all'allegato I alla
parte quinta del presente decreto.
20. I gestori degli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di
tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a
ciclo chiuso, per i quali l'autorita' competente non abbia adottato
autorizzazioni di carattere generale, comunicano a tali autorita' di
aderire all'autorizzazione di cui alla parte VII dell'allegato III alla
parte quinta del presente decreto. E' fatto salvo il potere delle
medesime autorita' di adottare successivamente nuove autorizzazioni di
carattere generale, ai sensi dell'art. 272, l'adesione alle quali
comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella prevista
dalla parte VII dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto
relativamente al territorio a cui tali nuove autorizzazioni si
riferiscono. A tali attivita' non si applicano le prescrizioni della
parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3. e 3.4 dell'allegato III alla parte
quinta del presente decreto.
21. Costituisce modifica sostanziale, ai sensi del presente articolo:
a) per le attivita' di ridotte dimensioni, una modifica del consumo
massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di
composti organici volatili superiore al venticinque per cento;
b) per tutte le altre attivita', una modifica del consumo massimo
teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti
organici volatili superiore al dieci per cento;
c) qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorita' competente,
potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o
sull'ambiente;
d) qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che
comporti la variazione dei valori limite applicabili.
22. Per attivita' di ridotte dimensioni, ai sensi del comma 21, si
intendono le attivita' di cui alla parte III, punti 1, 3, 4, 5, 8, 10,
13, 16 o 17 dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto
aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore o uguale alla
piu' bassa tra le soglie di consumo ivi indicate in terza colonna e le
altre attivita' di cui alla parte III del medesimo allegato III aventi
un consumo massimo teorico di solventi inferiore a 10 tonnellate
l'anno.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, e' il
seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza
unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di
rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il
presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei
presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art.
17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno
ogni tre mesi, e comunque in tutti i casiil presidente ne ravvisi la
necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI,
dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro
dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 e dell'art. 5, del decreto
legislativo 27 marzo 2006, n. 161, citato nelle premesse, cosi' come
modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Immissione sul mercato). - 1.
A decorrere dalla data di applicazione dei valori limite previsti
nell'allegato II i prodotti elencati nell'allegato I possono essere
immessi sul mercato solo se hanno un contenuto di COV uguale o inferiore
a tali valori limite e se sono etichettati in conformita' all'art. 4.
2. Se i prodotti elencati nell'allegato I richiedono, per essere pronti
all'uso, l'aggiunta di altri prodotti, quali solventi o preparati
contenenti solventi, anche diversi da quelli elencati nell'allegato I, i
valori limite previsti nell'allegato II si applicano soltanto al
prodotto divenuto pronto all'uso a seguito di tale aggiunta.
3. Al fine di valutare la conformita' del contenuto di COV dei prodotti
elencati nell'allegato I ai valori limite previsti nell'allegato II si
applicano i metodi analitici di cui all'allegato III.
4. I valori limite previsti nell'allegato II non si applicano ai
prodotti elencati nell'allegato I, da utilizzare nelle attivita'
effettuate presso gli impianti autorizzati ed eserciti in conformita'
all'art. 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Se presso
tali impianti si effettuano attivita' di restauro o manutenzione dei
veicoli di cui al comma 5 il gestore non deve ottenere l'autorizzazione
ivi prevista.
5. I valori limite previsti nell'allegato II non si applicano ai
prodotti elencati nell'allegato I, da utilizzare per il restauro o la
manutenzione degli edifici d'epoca o dei veicoli tutelati come beni
culturali dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per il
restauro o la manutenzione dei veicoli d'epoca o di interesse storico o
collezionistico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Chi intende acquistare e utilizzare tali prodotti deve ottenere una
preventiva autorizzazione. L'istanza di autorizzazione e' presentata,
per gli edifici e per i veicoli tutelati come beni culturali, al
soprintendente per i beni culturali competente per territorio
nell'ambito della richiesta di autorizzazione di cui all'art. 21 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, per gli altri veicoli, al
Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il quale si pronuncia entro trenta
giorni dalla richiesta. L'autorizzazione e' rilasciata soltanto per le
quantita' rigorosamente necessarie alla esecuzione delle attivita' di
restauro e di manutenzione.
6. Le autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 5 inviano al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, copia delle autorizzazioni
rilasciate nell'anno precedente.».
«Art. 5 (Raccolta e trasmissione dei dati). - 1. I soggetti che
effettuano i controlli relativi al rispetto del presente decreto,
nonche' la Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei
grassi, per i soggetti che versano i contributi di cui all'art. 8, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, e, per
il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati
nell'allegato I trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, entro il 31 marzo 2008 e, successivamente,
entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti
all'allegato IV, riferiti all'anno civile precedente.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
in qualita' di autorita' competente ai sensi dell'art. 5 della direttiva
2004/42/CE, invia alla Commissione europea entro il 1° luglio 2008,
entro il 1° luglio 2011 e, successivamente, ogni cinque anni una
relazione circa l'applicazione del presente decreto, elaborata sulla
base delle informazioni di cui al comma 1 e di cui all'art. 3, comma 6.
A tal fine e' utilizzato, ove disponibile, il formato predisposto dalla
Commissione europea. Il Ministero comunica inoltre annualmente tali
informazioni alla Commissione europea, su apposita richiesta.».
- Si riporta il testo vigente dell'allegato I, paragrafo 1 e 2, del
decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, citato nelle premesse, cosi'
come modificato dal presente decreto:
«Allegato I
ELENCO DEI PRODOTTI
1. Pitture e vernici:
a) pitture opache per pareti e soffitti interni: rivestimenti per
interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di
brillantezza (gloss) >25@60°;
b) pitture lucide per pareti e soffitti interni: rivestimenti per
interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di
brillantezza (gloss) >25@60°;
c) pitture per pareti esterne di supporto minerale: rivestimenti
destinati ad essere applicati su pareti esterne in muratura, mattoni o
stucco;
d) pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno,
metallo o plastica: rivestimenti che formano una pellicola coprente,
destinati ad essere applicati su finiture e tamponature. Tali prodotti
sono concepiti per i supporti di legno, metallo o plastica; sono inclusi
i sottofondi e i rivestimenti intermedi;
e) vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne:
rivestimenti che formano una pellicola trasparente o semitrasparente,
destinati ad essere applicati sulle finiture di legno, metallo e
plastica a fini decorativi e protettivi; sono inclusi gli impregnanti
opachi per legno, come definiti dalla norma EN 927-1 nell'ambito della
"categoria semistabile", ossia i rivestimenti che formano una pellicola
opaca utilizzati a fini di decorazione e protezione del legno dagli
agenti atmosferici;
f) impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo:
impregnanti per legno che, secondo la norma EN 927-1:1996, hanno uno
spessore medio inferiore a 5(micron) mm, misurato secondo il metodo 5A
della norma ISO 2808:1997;
g) primer: rivestimenti con proprieta' sigillanti e/o isolanti destinati
ad essere utilizzati sul legno o su pareti e soffitti;
h) primer fissanti: rivestimenti destinati a stabilizzare le particelle
incoerenti del supporto o a conferire proprieta' idrorepellenti e/o a
proteggere il legno dall'azzurratura;
i) pitture monocomponenti ad alte prestazioni: rivestimenti ad alte
prestazioni a base di materiali filmogeni, concepiti per applicazioni
che richiedono particolari prestazioni (ad esempio, applicazioni quali
lo strato di fondo e lo strato di finitura per plastica, lo strato di
fondo per supporti ferrosi o per metalli reattivi come lo zinco e
l'alluminio, le finiture anticorrosione, i rivestimenti per pavimenti,
compresi i pavimenti in legno e cemento, ovvero prestazioni quali la
resistenza ai graffiti, la resistenza alla fiamma e il rispetto delle
norme igieniche nell'industria alimentare e delle bevande o nelle
strutture sanitarie);
j) pitture bicomponenti ad alte prestazioni: rivestimenti destinati agli
stessi usi delle pitture monocomponenti di cui al punto i), ai quali e'
aggiunto un secondo componente (per esempio, le ammine terziarie) prima
dell'applicazione;
k) pitture multicolori: rivestimenti impiegati per ottenere un effetto
bicolore o multicolore direttamente dalla prima applicazione;
l) pitture per effetti decorativi: rivestimenti impiegati per ottenere
particolari effetti estetici su supporti appositamente preverniciati o
su basi, e successivamente trattati durante la fase di essiccazione.
2. Prodotti per carrozzeria:
a) prodotti preparatori e di pulizia: prodotti destinati ad eliminare,
con azione meccanica o chimica, i vecchi rivestimenti e la ruggine o a
fornire una base per l'applicazione di nuovi rivestimenti; tali prodotti
comprendono:
prodotti preparatori: i detergenti per la pulizia delle pistole a
spruzzo e di altre apparecchiature, gli sverniciatori, gli sgrassanti
(compresi gli sgrassanti antistatici per la plastica) e i prodotti per
eliminare il silicone;
predetergenti: i detergenti per la rimozione di contaminanti dalla
superficie durante la preparazione e prima dell'applicazione di prodotti
vernicianti;
b) stucco/mastice: composti densi destinati ad essere applicati per
riempire profonde imperfezioni della superficie prima di applicare il
surfacer/filler;
c) primer: qualsiasi tipo di rivestimento destinato ad essere applicato
sul metallo nudo o su finiture esistenti, per assicurare una protezione
contro la corrosione, prima dell'applicazione di uno strato di finitura;
tali prodotti comprendono:
surfacer/filler: rivestimento da usare immediatamente prima dello strato
di finitura allo scopo di assicurare la resistenza alla corrosione e
l'adesione dello strato di finitura e di ottenere la formazione di una
superficie uniforme riempiendo le piccole imperfezioni della superficie
stessa;
primer universali per metalli: i rivestimenti destinati ad essere
applicati come prima mano, quali i promotori di adesione, gli isolanti,
i fondi, i sottofondi, i primer in plastica, i fondi riempitivi bagnato
su bagnato non carteggiabili e i fondi riempitivi a spruzzo;
wash primer: I) i rivestimenti contenenti almeno lo 0,5% in peso di
acido fosforico e destinati ad essere applicati direttamente sulle
superfici metalliche nude per assicurare resistenza alla corrosione e
adesione; II) primer saldabili; III) le soluzioni mordenti per superfici
galvanizzate e zincate;
d) strato di finitura (topcoat): rivestimento pigmentato destinato ad
essere applicato in un solo strato o in piu' strati per conferire
brillantezza e durata; sono inclusi tutti i prodotti di finitura, come
le basi "base coating" (rivestimento contenente pigmenti che serve a
conferire al sistema di verniciatura il colore e qualsiasi effetto
ottico desiderato ma non la brillantezza o la resistenza della
superficie) e le vernici trasparenti "clear coating" (rivestimento
trasparente che conferisce al sistema di verniciatura la brillantezza
finale e le proprieta' di resistenza richieste);
e) finiture speciali: rivestimenti destinati ad essere applicati come
finiture per conferire proprieta' speciali (come effetti metallici o
perlati in un unico strato), strati di colore uniforme o trasparenti ad
alte prestazioni (per esempio, le vernici trasparenti antigraffio e
fluorurate), basi riflettenti, finiture testurizzate (per esempio, con
effetto martellato), rivestimenti antiscivolo, sigillanti sottoscocca,
rivestimenti antisasso, finiture interne. Sono inclusi gli aerosol.».
- Si riporta il testo vigente dell'allegato II, tabella 1 e 2, del
decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, citato nelle premesse, cosi'
come modificato dal presente decreto:
«Allegato II
(omissis)
Ai fini della valutazione della conformita' del prodotto ai valori
limite, il volume e' determinato previa detrazione del contenuto di
acqua del prodotto. Tale detrazione non si applica ai prodotti di cui
alla lettera a).».