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Decreto 1 febbraio 2008, n. 42
Ministero dei Trasporti. Regolamento recante disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da autoveicoli, dotati di motore ad accensione spontanea, appartenenti alle categorie M1 ed N1.
(GU n. 65 del 17-3-2008)
IL MINISTRO
DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 71 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti ad emanare decreti,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della
sanita', in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi;
Visto l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
l'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, concernente le modifiche alle caratteristiche costruttive
dei veicoli in circolazione e l'aggiornamento della carta di
circolazione;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26
maggio 2004, di recepimento della direttiva 2003/76/CE della
Commissione, che modifica da ultimo la direttiva 70/220/CEE del
Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento
atmosferico dei veicoli a motore;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio
2001, n. 277, con cui e' stato adottato il regolamento recante
«Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a
motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici
e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche» e successive
modifiche ed integrazioni;
Considerata l'esigenza di consentire l'adozione di misure in grado di
ridurre le emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione
tramite l'utilizzazione di sistemi di riduzione della massa di
particolato emesso da autoveicoli dotati di motori ad accensione
spontanea.
Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e
regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317,
modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n.
427;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere n. 160/2008 del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio
2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il regolamento si applica ai sistemi idonei alla riduzione della
massa di particolato prodotto da autoveicoli, dotati di motore ad
accensione spontanea, appartenenti alle categorie M1 e N1, omologati ai
fini dell'inquinamento ai sensi della direttiva 70/220/CEE e successive
modifiche ed integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE,
destinati ad essere installati sugli autoveicoli in circolazione.
2. I sistemi, di cui al comma 1, sono omologati in conformita' alle
prescrizioni del regolamento e con riferimento alle procedure di prova
previste dalla direttiva 70/220/CEE, e successive modifiche ed
integrazioni, ovvero dagli equivalenti regolamenti UN-ECE.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitarne la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 71 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante
«Nuovo codice della strada», pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, cosi' recita:
«Art. 71 (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore
e loro rimorchi). - 1. Le caratteristiche generali costruttive e
funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i
vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione
dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di
frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel
regolamento.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando
interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche
costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i
rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonche' i veicoli
blindati.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti,
di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce
periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di
cui ai commi 1 e 2, nonche' le modalita' per il loro accertamento.
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni
oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle
contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto
nei richiamati decreti, se a cio' non osta il diritto comunitario,
l'omologazione e' effettuata in applicazione delle corrispondenti
prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni
emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione
economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
5. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Dipartimento per i trasporti terrestri, sono approvate tabelle e norme
di unificazione riguardanti le materie di propria competenza.
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non
conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro
296. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci
pericolose, la sanzione amministrativa e' da euro 148 a euro 594.».
- L'art. 78 del decreto legislativo n. 285/1992 cosi' recita:
«Art. 78 (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in
circolazione e aggiornamento della carta di circolazione). - 1. I
veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e
prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri quando siano apportate una o piu' modifiche alle
caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi
d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato
sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni
dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai
competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei onseguenti adeguamenti
fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e
funzionali, nonche' i dispositivi di equipaggiamento che possono essere
modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal
regolamento medesimo. Sono stabilite, altresi', le modalita' per gli
accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate
modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione
o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio
modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le
prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia
stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia
sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a
euro 1.485.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.».
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 maggio
2004, recante: «Recepimento della rettifica della direttiva 2002/80/CE e
della direttiva 2003/76/CE dell'11 agosto 2003 della Commissione, che
modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da
adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a
motore», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre
2004.
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio
2001, n. 277, recante: «Disposizioni concernenti le procedure di
omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine
agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed
entita' tecniche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12
luglio 2001.
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, recante: «Procedura d'informazione
nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole
relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno
1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 luglio 1998», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
151 del 2 luglio 1986.
- Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, recante: «Modifiche
ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la
procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2001.
- L'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, cosi' recita: «3. Con
decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento",
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.».
Nota all'art. 1:
- La direttiva 70/220/CEE del Consiglio del 20 marzo 1970, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti
dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. L 76 del 6 aprile 1970.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del regolamento si definiscono quali:
a) «sistema» idoneo alla riduzione della massa di particolato, uno o
piu' elementi funzionalmente interconnessi con il motore, ovvero con i
suoi dispositivi di aspirazione o di scarico, ovvero con il suo sistema
di alimentazione e controllo;
b) «fasce di appartenenza dei tipi di autoveicoli», convenzionalmente
definite in funzione della rispondenza ai livelli di emissione allo
scarico adottati a livello comunitario, i seguenti raggruppamenti:
Euro 0 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1
omologati antecedentemente alla entrata in vigore della direttiva
91/441/CEE, e gli autoveicoli di categoria N1 omologati antecedentemente
alla entrata in vigore della direttiva 93/59/CEE;
Euro 1 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1
omologati ai sensi delle direttive da 91/441/CEE(*) a 93/59/CEE(*) e gli
autoveicoli di categoria N1 omologati ai sensi della direttiva
93/59/CEE(*);
(*) per i tipi previsti dalla corrispondente tabella 1.5.2 Euro 2 -
appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 omologati ai
sensi delle direttive da 94/12/CEE(*) a 96/69/CE(*), ovvero 98/77/CE e
gli autoveicoli di categoria N1 omologati ai sensi della direttiva
96/69/CE(*), ovvero 98/77/CE;
(*) per i tipi previsti dalla corrispondente tabella 1.5.2 Euro 3 -
appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 ed N1
omologati ai sensi delle direttive da 98/69/CE a 2003/76/CE, riga A;
Euro 4 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 ed
N1 omologati ai sensi delle direttive da 98/69/CE a 2003/76/CE, riga B.
All'allegato A, che e' parte integrante del regolamento, e' riportata la
tabella con i valori limite delle emissioni da massa di particolato,
adottati a livello comunitario, correlati con le fasce di appartenenza
di cui sopra.
c) «tipo di autoveicoli», l'insieme comprendente gli autoveicoli
individuati in relazione alle caratteristiche riportate nell'allegato II
punto B della direttiva 2001/116/CE;
d) «autoveicolo rappresentativo», un autoveicolo considerato
rappresentativo del tipo di autoveicoli in base ai parametri riportati
all'allegato C, che e' parte integrante del regolamento;
e) «costruttore», il produttore di un sistema idoneo alla riduzione
della massa di particolato emesso da un autoveicolo.
Note all'art. 2:
- La direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che
modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro
l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 242 del 30 agosto 1991.
- La direttiva 93/59/CEE del Consiglio del 28 giugno 1993 che modifica
la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle misure da adottare contro
l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 186 del 28 luglio 1993.
- La direttiva 94/12/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
marzo 1994, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento
atmosferico da emissioni di veicoli a motore e recante modifica della
direttiva 70/220/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 100 del
18 aprile 1994.
- La direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8
ottobre 1996 che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni
dei veicoli a motore e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 282 del
1° novembre 1996.
- La direttiva 98/77/CE della Commissione del 2 ottobre 1998 che adegua
al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a misure
da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a
motore (testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. L 286 del 23 ottobre 1998.
- La direttiva 2003/76/CE della Commissione dell'11 agosto 2003, che
modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da
adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli
a motore (testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. L 206 del 15 agosto 2003.
- La direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che
adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
(testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. L 18 del 21 gennaio 2002.
Art. 3.
Omologazione dei sistemi
1. La domanda di omologazione di un sistema e' presentata dal
costruttore, ovvero dal suo rappresentante, opportunamente accreditato,
ad un Centro prove autoveicoli, secondo le modalita' previste dal
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n.
277. La domanda e' corredata da una scheda informativa compilata in
conformita' al modello riportato nell'allegato B, che e' parte
integrante del regolamento.
2. Nella domanda sono indicati:
a) i tipi di autoveicoli al quale e' destinato il sistema, nonche' la
fascia di originaria appartenenza (Euro ...), in funzione della loro
rispondenza ai livelli di emissione allo scarico;
b) la fascia di appartenenza nella quale si chiede l'inquadramento dei
tipi di autoveicoli, dotati di sistema, ai soli fini dell'inquinamento
da massa di particolato.
3. La verifica dell'idoneita' del sistema, ai fini della sua
omologazione, e' effettuata in base ai criteri e con le procedure
riportate nell'allegato D, che e' parte integrante del regolamento.
4. Un sistema che abbia conseguito l'omologazione per un tipo di
autoveicoli appartenente alla fascia Euro 3 e' ritenuto idoneo per uno o
piu' tipi di autoveicoli appartenenti alla fascia Euro 4, prodotti dallo
stesso costruttore di autoveicoli, dotati di motore ad accensione
spontanea, privi per costruzione di dispositivi di riduzione della massa
di particolato, subordinatamente al rilascio di una specifica
autorizzazione del costruttore degli autoveicoli di cui trattasi. In tal
caso lo stesso costruttore individua il tipo di autoveicoli idoneo per
l'installazione del sistema e ne stabilisce le condizioni e le modalita',
nonche' le eventuali specifiche prescrizioni necessarie per il corretto
funzionamento del motore.
5. Il costruttore dichiara inoltre in relazione a ciascun tipo di
autoveicoli, che:
a) effettuera' la prevista procedura di verifica di durabilita' del
sistema, conformemente a quanto riportato nell'allegato E, che e' parte
integrante del regolamento;
b) l'installazione del sistema non comporta, comunque, il superamento
dei valori massimi ammissibili di contropressione allo scarico.
6. A ciascun tipo di sistema, omologato in ottemperanza alle
prescrizioni del regolamento, e' assegnato un numero di omologazione, in
conformita' a quanto previsto nell'allegato IV al decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277.
7. La direzione generale per la motorizzazione rilascia il certificato
di omologazione del sistema redatto in conformita' al modello riportato
all'allegato F, che e' parte integrante del regolamento.
Nota all'art. 3:
- Per il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio
2001, n. 277, si veda nelle note alle premesse.
Art. 4.
Caratteristiche generali dei sistemi
1. E' richiesta la preventiva autorizzazione del costruttore
dell'autoveicolo per sistemi funzionalmente connessi con uno o piu' dei
seguenti elementi o che comportano modifiche ai medesimi:
a) dispositivi elettronici di gestione dell'alimentazione ed
eventualmente di verifica della combustione e del controllo delle
emissioni;
b) linea dei componenti destinata all'alimentazione del motore (con
l'esclusione del serbatoio e dei relativi condotti);
c) motore di trazione;
d) sistema EGR.
2. Il sistema prevede un dispositivo di allarme per eccessiva
contropressione allo scarico che segnali il livello critico di
intasamento.
3. Non sono ammesse soluzioni tecniche che prevedano, attraverso
dispositivi di bypass, l'esclusione o la parzializzazione del sistema.
4. Per i sistemi che si avvalgono di specifici additivi o reagenti
chimici il costruttore:
a) prevede sistemi automatici di additivazione;
b) prevede l'installazione sul veicolo di un dispositivo di segnalazione
dell'assenza di additivo;
c) dichiara che l'uso di questi prodotti non danneggia l'autoveicolo,
ovvero il motore;
d) allega alla documentazione di omologazione la scheda di sicurezza
degli additivi o dei reagenti utilizzati;
e) fornisce informazioni circa eventuali emissioni di metalli prodotte
dall'utilizzo degli additivi o dei reagenti;
f) fornisce istruzioni sulle conseguenze che la mancanza o l'eccesso di
additivo o reagente chimico puo' avere sul sistema o sul motore;
g) prescrive le misure da adottare per l'uso corretto da parte
dell'utilizzatore;
h) dichiara che la qualita' del combustibile, dopo l'additivazione,
resti conforme a quanto previsto dalla norma EN 590, nonche' dalle norme
vigenti ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.
Art. 5.
Inquadramento degli autoveicoli ai soli fini dell'inquinamento da massa
di particolato
1. L'installazione di un sistema riconosciuto idoneo per un tipo di
autoveicoli determina, ai soli fini dell'inquinamento da massa di
particolato, l'inquadramento del medesimo nella fascia di appartenenza
richiesta nella domanda di omologazione, di cui al comma 2 punto b),
dell'articolo 3.
Art. 6.
Prescrizioni per l'installazione dei sistemi sugli autoveicoli in
circolazione
1. Gli Uffici motorizzazione civile, a richiesta dell'utenza,
procedono alla visita sui singoli autoveicoli per verificare la
conformita' del sistema installato al tipo omologato.
2. L'installatore fornisce una dichiarazione con la quale certifica
l'osservanza delle disposizioni di installazione previste dal
costruttore, ovvero, nei casi previsti al comma 1 dell'articolo 4, dal
costruttore dell'autoveicolo.
Art. 7.
Aggiornamento della carta di circolazione
1. Successivamente all'effettuazione, con esito positivo, della
visita di cui all'articolo 6, gli Uffici motorizzazione civile
aggiornano la carta di circolazione dell'autoveicolo mediante
l'apposizione sulla stessa di una dicitura recante la seguente
annotazione:
«Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di
particolato, con marchio di omologazione Ai soli fini dell'inquinamento
da massa di particolato, e' inquadrabile quale Euro ».
2. Per i soli autoveicoli appartenenti fin dall'origine alla fascia Euro
4, rispondenti nella fattispecie di cui al comma 4 dell'articolo 3,
l'aggiornamento della carta di circolazione reca la seguente dicitura:
«Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di
particolato, con marchio di omologazione ».
Art. 8.
Prescrizioni per il costruttore del sistema
1. Ogni sistema omologato riporta il marchio dell'omologazione
conseguita, chiaramente leggibile ed indelebile, recante la numerazione
di cui al comma 6 dell'articolo 3. Tale marchio va apposto direttamente
o tramite targhetta solidale su uno degli elementi componenti il
sistema, posto sulla linea di scarico.
2. Il costruttore correda ogni singola unita' prodotta con le
prescrizioni per l'installazione, di cui all'articolo 6, comprendenti le
indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.
3. Ogni singolo sistema prodotto e' corredato con le informazioni di uso
e manutenzione dello stesso, destinate all'utilizzatore. Tali
informazioni includono anche quelle relative alle caratteristiche dei
carburanti che possono essere utilizzati con ciascun sistema, come il
contenuto di zolfo.
Art. 9.
Conformita' della produzione
1. Gli impianti di produzione dei sistemi sono soggetti al controllo
del sistema di verifica della conformita' della produzione, prevista dal
decreto dirigenziale 25 novembre 1997.
2. I sistemi omologati sono realizzati in modo da risultare conformi al
tipo omologato.
3. La Direzione generale della motorizzazione puo' procedere a qualsiasi
prova prescritta nel regolamento, nell'ambito della verifica:
a) della conformita' della produzione del sistema;
b) delle procedure per la valutazione della durabilita' del sistema.
4. L'omologazione accordata per un tipo di sistema e' revocata se non
vengono rispettate le prescrizioni del presente articolo.
Nota all'art. 9:
- Il decreto dirigenziale 25 novembre 1997, recante: «Controllo di
conformita' ai sensi degli articoli 75 e 77 del nuovo codice della
strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni ed integrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 278 del 28 novembre 1997.
Art. 10.
Riconoscimento dei sistemi omologati da Stati membri dell'Unione europea
1. I sistemi omologati in altri Stati membri dell'Unione europea,
dalla Turchia, o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo,
corredati di idonea documentazione emessa da uno dei sopracitati Stati,
sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di
protezione degli utenti sulla base di certificazioni rilasciate nei
paesi di provenienza.
2. La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame documentale
che le condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti
sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal regolamento, non
comporta la ripetizione di controlli gia' esperiti nell'ambito
dell'originaria procedura di approvazione. Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° febbraio 2008
Il Ministro dei trasporti Bianchi
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Il Ministro della salute Turco
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2008 Ufficio controllo atti
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1,
foglio n. 280
Allegato A
Tabella recante i valori limite delle emissioni da massa di particolato
correlati con le fasce di appartenenza dei tipi di autoveicoli omologati
ai sensi della direttiva 70/220/CEE e successive modifiche e
integrazioni
(omissis)
Allegato B
Modello della scheda informativa
Scheda informativa relativa all'omologazione di un sistema di
scarico per la riduzione della massa di particolato
Le seguenti informazioni, ove applicabili, sono fornite in triplice
copia.
Gli eventuali disegni e fotografie sono forniti in scala adeguata e con
sufficienti dettagli; in formato A4 o in fogli piegati in detto formato.
Qualora i sistemi includano funzioni controllate elettronicamente, sono
fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.
0.DATI GENERALI|
---------------------------------------------------------------------
0.1. |Marca (denominazione commerciale del costruttore):
---------------------------------------------------------------------
0.2. |Tipo:
---------------------------------------------------------------------
0.3. |Nome ed indirizzo del costruttore:
---------------------------------------------------------------------
|Posizione e modo di fissaggio del marchio di
0.4. |omologazione:
---------------------------------------------------------------------
0.5. |Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:
---------------------------------------------------------------------
1. |DESCRIZIONE DEL SISTEMA
---------------------------------------------------------------------
1.1. |Marca e tipo del sistema:
---------------------------------------------------------------------
1.2. |Disegni del sistema:
---------------------------------------------------------------------
|Descrizione del principio di funzionamento del
1.2.2. |sistema:
---------------------------------------------------------------------
1.2.3. |Tipo di additivo o reagente chimico utilizzato:
---------------------------------------------------------------------
|Intervallo di temperatura di funzionamento del
1.2.4. |sistema:
---------------------------------------------------------------------
|Descrizione del dispositivo di verifica
1.2.5. |dell'intasamento del sistema:
---------------------------------------------------------------------
|Descrizione del tipo o dei tipi di veicolo ai quali
1.3. |e' destinato sistema:
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|Descrizione e disegni che mostrano la posizione del
|sistema per l'abbattimento della massa di
1.4. |particolato in relazione al motore:
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1.5 |Osservazioni:
Allegato C
Criteri per la scelta e la validazione dell'autoveicolo rappresentativo
1) La scelta dell'autoveicolo rappresentativo e' effettuata secondo
i seguenti criteri:
a) fascia di appartenenza ( EURO . . . .) del tipo di autoveicoli;
b) cilindrata massima dei motori installati sugli autoveicoli
appartenenti al tipo di autoveicoli;
c) metodo di aspirazione dei motori di cui al punto b);
2) La validazione dell'autoveicolo rappresentativo, ai fini della
procedura di verifica dell'idoneita' del sistema, contempla la verifica
dei valori dei parametri di emissione degli inquinanti (CO, HC, NOx, PT),
rilevati con le stesse modalita' di prova prescritte dalle norme in
vigore all'atto dell'omologazione dell'autoveicolo. Tali valori debbono
essere ricompresi in una fascia di tolleranza di non oltre il 20%
rispetto ai corrispondenti valori limite di inquinamento previsti dalla
norma, in conformita' della quale e' stato omologato l'autoveicolo
rappresentativo.
Allegato D
Procedura per la verifica dell'idoneita' di un sistema ai fini della sua
omologazione
1) La procedura per la verifica dell'idoneita' del sistema alla
riduzione della massa di particolato e' effettuata attraverso la
rilevazione dei valori delle emissioni inquinanti dell'autoveicolo
rappresentativo.
2) Le prove di emissioni inquinanti sono effettuate in sequenza sia
sull'autoveicolo rappresentativo privo di sistema che sullo stesso
dotato di sistema, secondo le pertinenti prescrizioni della normativa
correlata con la fascia di appartenenza nella quale si chiede
l'inquadramento.
3) Nel caso di sistemi che si avvalgono di tecniche di rigenerazione di
tipo discontinuo (per le quali e' previsto un processo di
rigenerazione), la sequenza delle prove di emissione deve essere
conforme al seguente schema:
a) una prova con il sistema nuovo;
b) una prova con l'elemento filtrante del sistema in condizioni prossime
a quelle critiche (prima della rigenerazione).
La media dei valori misurati nelle due prove e' assunta quale livello
finale della massa di particolato.
4) Il sistema e' da ritenersi idoneo se sono soddisfatte le seguenti
condizioni:
a) il valore della massa del particolato, ottenuto con l'autoveicolo
rappresentativo dotato di sistema, con le procedure di prova di cui al
punto 2, e' inferiore al limite della fascia di appartenenza nella quale
si richiede l'inquadramento;
b) i valori di emissione degli inquinanti gassosi (CO, HC), ottenuti con
l'autoveicolo rappresentativo dotato di sistema, non devono essere
superiori ai corrispondenti valori rilevati durante la prova effettuata
con lo stesso autoveicolo privo di sistema;
c) il valore di emissione degli inquinanti gassosi (NOx), ottenuto
dall'autoveicolo rappresentativo dotato di sistema non deve superare di
oltre il corrispettivo valore rilevato durante la prova effettuata con
lo stesso autoveicolo privo di sistema.
E' ammesso che il valore di emissione dell'NO2 ottenuto dal motore
dotato di sistema non debba superare il trenta per cento del valore
totale di emissione di NOx ottenuto nelle stesse condizioni.
d) Il consumo specifico di carburante, rilevato nella prova di cui ai
punti 2) e 3) con il sistema installato, non deve superare di oltre il
4% il corrispettivo valore rilevato in assenza di sistema.
Allegato E
Procedura per l'effettuazione della verifica di durabilita' del sistema
1) La verifica di durabilita' si basa sulla effettuazione di un
programma finalizzato all'accumulo di particolato nel sistema. A scelta
del costruttore, puo' essere realizzato:
facendo percorrere all'autoveicolo rappresentativo, dotato di sistema,
una distanza non inferiore a 50.000 km;
ovvero
sottoponendo il tipo di motore che correda l'autoveicolo rappresentativo
ed il relativo sistema ad un programma di accumulo al banco
dinamometrico della durata non inferiore a 1000 ore.
2) Il costruttore prevede le condizioni operative in base alle quali
procede alla effettuazione del programma di accumulo. Stabilisce inoltre
quando debbano essere verificate le emissioni di particolato; e'
comunque prevista almeno una prova iniziale ed una finale, secondo le
pertinenti prescrizioni della normativa correlata con la fascia di
appartenenza dell'autoveicolo, nella quale si chiede l'inquadramento.
3) Il programma e' descritto dettagliatamente nella domanda di
omologazione del sistema. L'autorita' che concede l'omologazione puo'
prescrivere variazioni o integrazioni del programma.
I risultati delle prove di emissione, effettuate durante il programma,
sono messe a disposizione dell'autorita' che concede l'omologazione.
4) Al termine del programma e' ammesso che la variazione del valore
della massa di particolato non ecceda di oltre il 20% il corrispondente
valore ottenuto nella prova iniziale, di cui al punto 2.
Allegato F
Modello del certificato di omologazione
Dipartimento per i trasporti terrestri
Direzione generale per la motorizzazione
Ufficio.....
Certificato riguardante: l'omologazione di un sistema idoneo alla
riduzione della massa di particolato prodotto dagli autoveicoli dotati
di motore ad accensione spontanea.
N. ...........
Visto il nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della
Strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2
maggio 2001, n. 277 e successive modifiche ed integrazioni; recante
norme sulle procedure amministrative di omologazione;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti del, recante «Disposizioni
concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla
riduzione della massa di particolato emesso da autoveicoli, dotati di
motore ad accensione spontanea, appartenenti alle categorie Ml ed N1»;
Vista la domanda presentata in data da intesa ad ottenere l'omologazione
del tipo di sistema denominato;
Vista l'omologazione;
Visti il verbale n in data redatto dal Centro Prova Autoveicoli di;
Si dichiara omologato il tipo di sistema:
0.1 | marca (denominazione commerciale del
costruttore);
0.2 | tipo;
0.3 | tipo di autoveicolo;
0.3.1| fascia di appartenenza EURO;
la cui installazione, ai soli fini dell'inquinamento da massa di
particolato, determina l'inquadramento del tipo di autoveicolo, nella
fascia EURO Gli esemplari prodotti debbono essere conformi al tipo
omologato e devono recare un marchio di omologazione di cui al comma 6
dell'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti del
...... li' .....
Il direttore