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Decreto 7 novembre 2008

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 

(GU n. 284 del 4-12-2008 )

 

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;
Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia ambientale» e, in particolare, l'art. 21 sulle autorizzazioni per gli interventi di tutela della fascia costiera;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 252, comma 4, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la competenza sulla procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)» e, in particolare, l'art. 1, comma 996, che aggiunge all'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 11, i commi dall'11-bis all'11-sexies, in materia di operazioni di dragaggio da svolgere nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale;
Visto l'art. 5, comma 11-bis, della predetta legge che prevede l'approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture del progetto di dragaggio sotto il profilo tecnico-economico, per la sua successiva trasmissione e approvazione definitiva da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Tenuto conto che, ai sensi del citato art. 5, comma 11-bis, il progetto di dragaggio deve basarsi su tecniche idonee ad evitare la dispersione del materiale;
Visto il decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito con la legge 6 agosto 2008, n.133 ed, in particolare, l'art. 28 che ha istituito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) con il compito di svolgere, tra l'altro, le funzioni del soppresso Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM);
Considerato che ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA per la caratterizzazione delle aree marine perimetrate nei siti di bonifica di interesse nazionale;
Considerato che il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 novembre 2006, n. 308, art. 5, comma 1, ribadisce il ruolo dell'ISPRA in merito alla caratterizzazione delle aree marine perimetrate, estendendo tale competenza anche ai siti di interesse nazionale ulteriormente individuati;
Considerato che l'art. 109, commi 2 e 5, del predetto decreto legislativo prevede che con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, saranno stabilite le modalita' tecniche ed i criteri generali per l'immersione in mare di materiale derivante da attivita' di escavo e attivita' di posa in mare di cavi e condotte;
Visto l'art. 5, comma 11-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che stabilisca le metodologie ed i criteri sulla base dei quali effettuare le analisi per verificare l'idoneita' del materiale dragato ad essere gestito nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater dell'art. 5 della legge n. 84 del 1994;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che si e' espressa favorevolmente nella seduta del 26 marzo 2008;
Decreta:
 


Art. 1.
Progetto di dragaggio
1. Il presente decreto disciplina le operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che aggiunge all'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 11, i commi dall'11-bis all'11-sexies.
2. Nei siti di cui al comma 1 l'idoneita' del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 11-ter e 11-quater, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, deve essere verificata sulla base di apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio conformemente alle metodologie e ai criteri stabiliti nell'Allegato "A" del presente decreto.
3. Al fine di non pregiudicare la bonifica del sito di interesse nazionale il progetto di dragaggio, per quanto concerne gli aspetti ambientali, deve contenere: i risultati della caratterizzazione delle analisi del materiale da dragare, condotta ai sensi dell'Allegato "A" del presente decreto, le tecniche idonee per la rimozione e il trasporto del materiale nonche' le modalita' per l'immersione in mare, per formare terrapieni costieri o per il ripascimento degli arenili, ovvero per il conferimento presso strutture di contenimento.


Art. 2.
Analisi chimiche e valori di riferimento
1. Le analisi, effettuate ai sensi dell'Allegato "A", stabiliscono in occasione della caratterizzazione ad ogni effetto l'idoneita' dei materiali dragati ad essere successivamente impiegati o gestiti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 11-ter e seguenti della legge n. 84 del 1994.
2. Sulla base dei risultati delle analisi di cui al comma 1, il decreto di autorizzazione di cui all'art. 5, comma 11-bis della legge n. 84 del 1994 determina altresi' gli utilizzi dei materiali dragati ai sensi dell'art. 5, commi 11-ter e 11-quater. Non possono essere gestiti ai sensi dell'art. 5, commi 11-ter e 11-quater, i materiali pericolosi derivanti dalle attivita' di dragaggio, e cioe' presentanti valori superiori a quelli indicati in Allegato D, parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006. E' fatto salvo ai sensi dell'art. 5, comma 11-quater il caso in cui i materiali stessi siano sottoposti a trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti tali da raggiungere valori limite di concentrazione inferiori a quelli indicati nel predetto Allegato D, parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006.
3. Qualora i risultati delle analisi di cui al comma 1 individuino nei materiali dragati, anche a seguito del trattamento di cui al comma 2, livelli di contaminazione superiori ai limiti stabiliti dalla tabella 1, allegato 5, parte quarta, titolo V del decreto legislativo n. 152/2006 ma inferiori a quelli previsti dall'Allegato D, parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006, l'Autorita' portuale, ovvero, laddove non costituita, l'Ente competente, puo' chiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del medesimo progetto di dragaggio di cui all'art. 5, comma 11-bis della legge n. 84 del 1994, anche l'autorizzazione a refluire detti materiali tal quali o a seguito di trattamenti finalizzati alla riduzione degli inquinanti in strutture di contenimento sulla base di una valutazione chimico-fisica ed ecotossicologica dell'accettabilita' delle concentrazioni di inquinanti eccedenti i suddetti limiti. Il Ministero, avvalendosi del parere dell'ISPRA, deve provvedere al riguardo nell'ambito del procedimento di cui all'art. 5, comma 11-bis. La predetta autorizzazione vale anche ai sensi di quanto previsto al successivo art. 7.


Art. 3.
Deposito dei materiali dragati
1. In funzione degli impieghi di cui all'art. 5, commi 11-ter e 11-quater, della legge n. 84 del 1994, i materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio possono essere depositati all'interno di strutture adibite, realizzate ai sensi dell'art. 5, comma 11-quinquies, della medesima legge. E' vietata la miscelazione tra i materiali classificati come pericolosi ai sensi dell'Allegato D, parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e quelli non pericolosi e la miscelazione tra materiali non pericolosi al solo fine di raggiungere valori di concentrazione idonei agli utilizzi previsti all'art. 5, comma 11-ter.


Art. 4.
Collocazione definitiva dei materiali dragati in strutture di contenimento
1. I materiali dragati, refluiti ai sensi dell'art. 5, comma 11-quater, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, possono essere miscelati, ancorche' aventi caratteristiche diverse, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 4, al fine di raggiungere i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di bonifica per la specifica destinazione d'uso. La miscelazione deve essere finalizzata anche al miglioramento delle caratteristiche di stabilita' dell'intero ammasso dei materiali refluiti.


Art. 5.
Verifica dei fondali dragati
1. Al termine delle operazioni di dragaggio, si procede all'analisi del fondale dragato da effettuarsi ai sensi dell'allegato "A" limitatamente allo strato superficiale e per i parametri che superano i valori di intervento. Nel caso i valori di concentrazione misurati nei sedimenti di detto strato superino i limiti di intervento individuati dall'ISPRA per ciascun sito di interesse nazionale, si deve attivare la procedura di bonifica.


Art. 6.
Bonifica delle strutture di contenimento
1. Nel caso in cui al termine dell'attivita' di refluimento, i materiali presentino valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia di bonifica per la specifica destinazione d'uso della struttura di contenimento, se ne attiva la procedura di bonifica. Per la verifica dei suddetti valori di concentrazione si tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 5, comma 11-bis. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i
predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscono comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilita' delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta riconosciuta a livello internazionale, che assicuri per la parte di interesse il soddisfacimento dei «Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati» elaborati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dall'Istituto superiore di sanita' e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati nell'Allegato "B". Per la valutazione dell'accettabilita' delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 5, comma 11-bis.

Art. 7.
Norme transitorie
1. Le caratterizzazioni dei fondali realizzate con criteri analoghi a quelli riportati nell'allegato "A" e verificate dall'ARPA territorialmente competente restano valide ed efficaci ai fini di cui all'art. 2 purche' intervenute prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
 

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 7 novembre 2008
Il Ministro : Prestigiacomo