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Decreto 7 novembre 2008
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse
nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
(GU n. 284 del 4-12-2008 )
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in
materia portuale»;
Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia
ambientale» e, in particolare, l'art. 21 sulle autorizzazioni per gli interventi
di tutela della fascia costiera;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia
ambientale» e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art.
252, comma 4, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare la competenza sulla procedura di bonifica dei siti di
interesse nazionale;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)» e, in
particolare, l'art. 1, comma 996, che aggiunge all'art. 5 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, dopo il comma 11, i commi dall'11-bis all'11-sexies, in materia di
operazioni di dragaggio da svolgere nei siti oggetto di interventi di bonifica
di interesse nazionale;
Visto l'art. 5, comma 11-bis, della predetta legge che prevede l'approvazione da
parte del Ministero delle infrastrutture del progetto di dragaggio sotto il
profilo tecnico-economico, per la sua successiva trasmissione e approvazione
definitiva da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare;
Tenuto conto che, ai sensi del citato art. 5, comma 11-bis, il progetto di
dragaggio deve basarsi su tecniche idonee ad evitare la dispersione del
materiale;
Visto il decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito
con la legge 6 agosto 2008, n.133 ed, in particolare, l'art. 28 che ha istituito
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) con il
compito di svolgere, tra l'altro, le funzioni del soppresso Istituto Centrale
per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM);
Considerato che ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 18 settembre
2001, n. 468, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare si avvale dell'ISPRA per la caratterizzazione delle aree marine perimetrate
nei siti di bonifica di interesse nazionale;
Considerato che il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 28 novembre 2006, n. 308, art. 5, comma 1, ribadisce il
ruolo dell'ISPRA in merito alla caratterizzazione delle aree marine perimetrate,
estendendo tale competenza anche ai siti di interesse nazionale ulteriormente
individuati;
Considerato che l'art. 109, commi 2 e 5, del predetto decreto legislativo
prevede che con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle
infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali,
saranno stabilite le modalita' tecniche ed i criteri generali per l'immersione
in mare di materiale derivante da attivita' di escavo e attivita' di posa in
mare di cavi e condotte;
Visto l'art. 5, comma 11-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che
prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare che stabilisca le metodologie ed i criteri sulla base dei
quali effettuare le analisi per verificare l'idoneita' del materiale dragato ad
essere gestito nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse
nazionale, secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater dell'art. 5 della
legge n. 84 del 1994;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano che si e' espressa favorevolmente nella
seduta del 26 marzo 2008;
Decreta:
Art. 1.
Progetto di dragaggio
1. Il presente decreto disciplina le operazioni di dragaggio nei siti di
bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 996, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, che aggiunge all'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, dopo il comma 11, i commi dall'11-bis all'11-sexies.
2. Nei siti di cui al comma 1 l'idoneita' del materiale dragato ad essere
gestito secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 11-ter e 11-quater, della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, deve essere verificata sulla base di apposite
analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio conformemente alle
metodologie e ai criteri stabiliti nell'Allegato "A" del presente decreto.
3. Al fine di non pregiudicare la bonifica del sito di interesse nazionale il
progetto di dragaggio, per quanto concerne gli aspetti ambientali, deve
contenere: i risultati della caratterizzazione delle analisi del materiale da
dragare, condotta ai sensi dell'Allegato "A" del presente decreto, le tecniche
idonee per la rimozione e il trasporto del materiale nonche' le modalita' per
l'immersione in mare, per formare terrapieni costieri o per il ripascimento
degli arenili, ovvero per il conferimento presso strutture di contenimento.
Art. 2.
Analisi chimiche e valori di riferimento
1. Le analisi, effettuate ai sensi dell'Allegato "A", stabiliscono in occasione
della caratterizzazione ad ogni effetto l'idoneita' dei materiali dragati ad
essere successivamente impiegati o gestiti ai sensi delle disposizioni di cui
all'art. 5, commi 11-ter e seguenti della legge n. 84 del 1994.
2. Sulla base dei risultati delle analisi di cui al comma 1, il decreto di
autorizzazione di cui all'art. 5, comma 11-bis della legge n. 84 del 1994
determina altresi' gli utilizzi dei materiali dragati ai sensi dell'art. 5,
commi 11-ter e 11-quater. Non possono essere gestiti ai sensi dell'art. 5, commi
11-ter e 11-quater, i materiali pericolosi derivanti dalle attivita' di
dragaggio, e cioe' presentanti valori superiori a quelli indicati in Allegato D,
parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006. E' fatto salvo ai sensi
dell'art. 5, comma 11-quater il caso in cui i materiali stessi siano sottoposti
a trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti tali da
raggiungere valori limite di concentrazione inferiori a quelli indicati nel
predetto Allegato D, parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006.
3. Qualora i risultati delle analisi di cui al comma 1 individuino nei materiali
dragati, anche a seguito del trattamento di cui al comma 2, livelli di
contaminazione superiori ai limiti stabiliti dalla tabella 1, allegato 5, parte
quarta, titolo V del decreto legislativo n. 152/2006 ma inferiori a quelli
previsti dall'Allegato D, parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006, l'Autorita'
portuale, ovvero, laddove non costituita, l'Ente competente, puo' chiedere al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito
del medesimo progetto di dragaggio di cui all'art. 5, comma 11-bis della legge
n. 84 del 1994, anche l'autorizzazione a refluire detti materiali tal quali o a
seguito di trattamenti finalizzati alla riduzione degli inquinanti in strutture
di contenimento sulla base di una valutazione chimico-fisica ed ecotossicologica
dell'accettabilita' delle concentrazioni di inquinanti eccedenti i suddetti
limiti. Il Ministero, avvalendosi del parere dell'ISPRA, deve provvedere al
riguardo nell'ambito del procedimento di cui all'art. 5, comma 11-bis. La
predetta autorizzazione vale anche ai sensi di quanto previsto al successivo
art. 7.
Art. 3.
Deposito dei materiali dragati
1. In funzione degli impieghi di cui all'art. 5, commi 11-ter e 11-quater, della
legge n. 84 del 1994, i materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio possono
essere depositati all'interno di strutture adibite, realizzate ai sensi
dell'art. 5, comma 11-quinquies, della medesima legge. E' vietata la
miscelazione tra i materiali classificati come pericolosi ai sensi dell'Allegato
D, parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e quelli non pericolosi e la
miscelazione tra materiali non pericolosi al solo fine di raggiungere valori di
concentrazione idonei agli utilizzi previsti all'art. 5, comma 11-ter.
Art. 4.
Collocazione definitiva dei materiali dragati in strutture di contenimento
1. I materiali dragati, refluiti ai sensi dell'art. 5, comma 11-quater,
all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture
di contenimento poste in ambito costiero, possono essere miscelati, ancorche'
aventi caratteristiche diverse, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 4,
al fine di raggiungere i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di
bonifica per la specifica destinazione d'uso. La miscelazione deve essere
finalizzata anche al miglioramento delle caratteristiche di stabilita'
dell'intero ammasso dei materiali refluiti.
Art. 5.
Verifica dei fondali dragati
1. Al termine delle operazioni di dragaggio, si procede all'analisi del fondale
dragato da effettuarsi ai sensi dell'allegato "A" limitatamente allo strato
superficiale e per i parametri che superano i valori di intervento. Nel caso i
valori di concentrazione misurati nei sedimenti di detto strato superino i
limiti di intervento individuati dall'ISPRA per ciascun sito di interesse
nazionale, si deve attivare la procedura di bonifica.
Art. 6.
Bonifica delle strutture di contenimento
1. Nel caso in cui al termine dell'attivita' di refluimento, i materiali
presentino valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente
normativa in materia di bonifica per la specifica destinazione d'uso della
struttura di contenimento, se ne attiva la procedura di bonifica. Per la
verifica dei suddetti valori di concentrazione si tiene conto del contenuto
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 5, comma 11-bis. Nel caso di
permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i
predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che
garantiscono comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilita'
delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve
essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura
diretta riconosciuta a livello internazionale, che assicuri per la parte di
interesse il soddisfacimento dei «Criteri metodologici per l'applicazione
dell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati» elaborati dall'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dall'Istituto superiore
di sanita' e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. I
principali criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono
riportati nell'Allegato "B". Per la valutazione dell'accettabilita' delle
concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 5, comma 11-bis.
Art. 7.
Norme transitorie
1. Le caratterizzazioni dei fondali realizzate con criteri analoghi a quelli
riportati nell'allegato "A" e verificate dall'ARPA territorialmente competente
restano valide ed efficaci ai fini di cui all'art. 2 purche' intervenute prima
della data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 7 novembre 2008
Il Ministro : Prestigiacomo