Copyright © Ambiente Diritto.it
Deliberazione 10 aprile 2009
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/CE istitutiva delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Deliberazione n. 14/2009).
(GU n. 127 del 4-6-2009)
IL COMITATO NAZIONALE DI GESTIONE E ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 2003/87/CE
Nella riunione del 10 aprile 2009;
Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di
emissione dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la
direttiva 96/61/CE del Consiglio (di seguito: la direttiva 2003/87/CE);
Visto l'allegato V della direttiva 2003/87/CE che stabilisce i criteri
applicabili alla verifica delle emissioni comunicate dai gestori degli
impianti;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive
modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 13 che stabilisce che
il gestore e' tenuto alle prescrizioni inerenti il monitoraggio delle
emissioni e l'art. 16 sulla verifica delle comunicazioni delle
emissioni;
Vista la legge n. 129/2008 recante conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante
disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei
meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia
fiscale e di proroga di termini ed in particolare l'art. 4, comma
9-sexies, che stabilisce che questo Comitato, fino alla costituzione
nella forma prevista dal decreto legislativo n. 51/2008, continua ad
operare nella composizione e con i compiti previsti dall'art. 8 del
decreto legislativo n. 216/2006;
Visto l'art. 15 della direttiva 2003/87/CE che stabilisce che gli Stati
membri provvedono affinche' le comunicazioni delle emissioni effettuate
dai gestori degli impianti siano verificate secondo i criteri definiti
all'allegato V della direttiva medesima;
Visto il DEC/RAS/854/2005 del 1° luglio 2005 emanato ai sensi del
decreto-legge del 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, recanti
disposizioni di attuazione della decisione della Commissione 2004/156/CE
che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione
delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la decisione della Commissione europea 2007/589/CE del 18 luglio
2007 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la
comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed in
particolare l'art. 2 che abroga la decisione 2004/156/CE della
Commissione;
Visto l'art. 14 della direttiva 2003/87/CE che stabilisce che gli Stati
membri provvedono affinche' ogni gestore di un impianto comunichi all'autorita'
competente le emissioni rilasciate da tale impianto in conformita' con
le linee guida emanate dalla Commissione europea;
Visto l'art. 3 della deliberazione n. 001/2008 del Comitato nazionale di
gestione ed attuazione della direttiva 2003/87/CE che stabilisce
disposizioni transitorie per il monitoraggio delle emissioni per il
periodo 2008/2012;
Delibera:
Art. 1.
Attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/CE
1. Sono approvate le disposizioni di attuazione della decisione
della Commissione europea 2007/589/CE del 18 luglio 2007 che istituisce
le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di
gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, contenute in allegato alla presente
deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. I gestori degli impianti in possesso dell'autorizzazione a emettere
gas serra effettuano il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto
serra secondo le disposizioni di cui alla decisione della Commissione
2007/589/CE del 18 luglio 2007 integrate dalle disposizioni di
attuazione di cui al precedente comma 1 a seguito dell'approvazione del
piano di monitoraggio di cui al comma 7, art. 2. I gestori hanno
facolta' di applicare le disposizioni della decisione della Commissione
europea 2007/589/CE a partire dal 1° gennaio 2009.
Art. 2.
Piano di monitoraggio
1. Il piano di monitoraggio di cui al paragrafo 4.3 della decisione
della Commissione 2007/589/CE, predisposto secondo il formato
elettronico disponibile nella sezione dedicata all'attuazione della
direttiva 2003/87/CE del sito www.minambiente.it, e' redatto
conformemente alla decisione 2007/589/CE e alle relative disposizioni di
attuazione di cui all'art. 1 e contiene tra l'altro informazioni sulla
metodologia di monitoraggio applicata dal 1° gennaio 2009 alla data di
invio del piano di monitoraggio.
2. I gestori degli impianti in possesso dell'autorizzazione a emettere
gas serra o che, alla data di pubblicazione della presente deliberazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non sono in possesso
dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, ma hanno
presentato relativa domanda, trasmettono a questo Comitato il piano di
monitoraggio di cui al precedente comma 1, entro novanta giorni dalla
data di pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. I gestori degli impianti ricadenti nel campo di applicazione del
decreto legislativo n. 216/2006 e successive modifiche e integrazioni e
che, alla data di pubblicazione della presente deliberazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non sono in possesso
dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e che non hanno
presentato relativa domanda, trasmettono a questo Comitato il piano di
monitoraggio di cui al precedente comma 1, entro novanta giorni dalla
data di pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana oppure all'atto della presentazione
della domanda di autorizzazione.
4. I gestori degli impianti che, al novantesimo giorno dalla
pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, hanno presentato domanda di chiusura totale
dell'impianto non sono tenuti a trasmettere il piano di monitoraggio di
cui al precedente comma 1.
5. Il piano di monitoraggio di cui al precedente comma 1 deve essere
sottoscritto dal gestore dell'impianto autorizzato con firma digitale
basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore
accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e
trasmesso a questo Comitato secondo le modalita' indicate nella sezione
dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito
www.minambiente.it
6. Il Comitato valuta la completezza e la correttezza della
documentazione pervenuta e, se del caso, provvede a richiedere le
necessarie integrazioni, altresi' ad effettuare sopralluoghi in
impianto, ai fini dell'approvazione del piano di monitoraggio. Le
comunicazioni con il gestore sono effettuate sulla base delle modalita'
indicate nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva
2003/87/CE del sito www.minambiente.it
7. Il Comitato provvede all'approvazione del piano di monitoraggio
secondo le modalita' indicate nella sezione dedicata all'attuazione
della direttiva 2003/87/CE del sito www.minambiente.it, e valuta la
necessita' di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione ad
emettere gas ad effetto serra, nonche' fornire eventuali prescrizioni
sulle modalita' di rendicontazione e comunicazione delle emissioni di
gas ad effetto serra per il periodo antecedente all'approvazione del
piano di monitoraggio stesso.
8. A seguito dell'approvazione di cui al precedente comma 7, il gestore
effettua il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra secondo
il piano di monitoraggio come approvato da questo Comitato.
Art. 3.
Aggiornamento del piano di monitoraggio
1. Il piano di monitoraggio approvato ai sensi dell'art. 2, comma 8,
e' aggiornato in caso di qualsiasi modifica del sistema di monitoraggio,
ad eccezione dei casi esplicitamente indicati nella sezione dedicata
all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito www.minambiente.it
2. I gestori trasmettono a questo Comitato, il piano di monitoraggio
aggiornato ai sensi del precedente comma 1 secondo le modalita' indicate
nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del
sito www.minambiente.it almeno sessanta giorni prima dell'avvenuta
modifica. Nei casi in cui il rispetto di tale scadenza non sia
tecnicamente possibile, la trasmissione del piano di monitoraggio
aggiornato ai sensi del comma 1, e' effettuata non oltre i trenta giorni
dall'avvenuta modifica.
3. Il Comitato valuta la completezza e la correttezza della
documentazione pervenuta e, se del caso, provvede a richiedere le
necessarie integrazioni, altresi' ad effettuare sopralluoghi in
impianto, ai fini dell'approvazione dell'aggiornamento del piano di
monitoraggio. Le comunicazioni con il gestore sono effettuate sulla base
delle modalita' indicate nella sezione dedicata all'attuazione della
direttiva 2003/87/CE del sito www.minambiente.it
4. Il Comitato provvede all'approvazione dell'aggiornamento del piano di
monitoraggio e valuta la necessita' di procedere all'aggiornamento
dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra. L'autorizzazione
e' comunque sempre aggiornata nei casi di modifica significativa del
piano di monitoraggio medesimo, ovvero:
i) modifica della classificazione dell'impianto di cui alla lettera a)
delle disposizioni di attuazione;
ii) modifica della metodologia (calcolo o misura) di calcolo delle
emissioni;
iii) aumento dell'incertezza riguardo ai dati relativi all'attivita' o
ad eventuali altri parametri che comporti un cambiamento di livello di
approccio di cui ai paragrafi 5.2 e 5.3 della decisione 2007/589/CE.
5. A seguito dell'approvazione di cui al precedente comma 4, il gestore
effettua il monitoraggio secondo il piano di monitoraggio come approvato
da questo Comitato.
Art. 4.
Disposizioni finali
1. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2009
Il presidente: Clini
Allegato omesso