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Decreto 22 gennaio 2009

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Zone di tutela biologica: nuove determinazioni.

(GU n. 37 del 14-2-2009)

 

 

 IL PRESIDENTE
del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE

Visto:
il decreto interministeriale, 28 febbraio 2008, di approvazione della Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 e relativi allegati, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 13 dicembre 2008 - serie generale;
la deliberazione n. 020/2008 del 27 novembre 2008 di questo Comitato pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 13 dicembre 2008 - serie generale e recante l'esecuzione della decisione di assegnazione delle quote di CO2 agli impianti per il periodo 2008-2012, elaborata ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni, in osservanza al nulla osta della Commissione europea;
in particolare, il sesto paragrafo della sopra citata deliberazione che stabilisce che con successiva deliberazione di questo Comitato e previa acquisizione del nulla osta da parte della Commissione europea, saranno assegnate per il periodo 2008-2012 e rilasciate per l'anno 2008 agli impianti di combustione supplementari o a parti supplementari di impianti di combustione, 7,116573 milioni di tonnellate di quote per anno;
la comunicazione della Commissione europea del 30 maggio 2008 in cui la commissione afferma di aver constatato che le informazioni di base utilizzate per determinare il quantitativo proposto di quote di emissione da assegnare con le revisioni agli «impianti di combustione supplementari» non risulta sia stato debitamente comprovato e verificato attraverso una verifica indipendente;
la comunicazione di questo Comitato alla Commissione europea del 18 settembre 2008 con cui lo stesso si impegnava a richiedere la verifica indipendente delle informazioni di base utilizzate per determinare il quantitativo proposto di quote di emissione da assegnare con le revisioni agli «impianti di combustione supplementari».
la lettera della Commissione europea del 19 gennaio 2009 che, a seguito delle verifiche effettuate sulle assegnazioni agli impianti supplementari o parti supplementari di impianti di combustione, ne ha verificato la conformita' con i requisiti dell'art. 2, paragrafo 3, della decisione della commissione sul piano di assegnazione adottato dall'Italia del 15 maggio 2007;
Su proposta della segreteria tecnica del Comitato.

Delibera:

1. Conformemente al nulla osta della Commissione europea di cui alla lettera del 19 gennaio 2009 e' data esecuzione alla decisione di assegnazione delle quote di CO2 agli impianti per il periodo 2008-2012, elaborata ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni, per la parte riguardante l'assegnazione per il periodo 2008-2012 di 7,116573 milioni di quote di CO2 medie per anno ed il rilascio delle quote assegnate per l'anno 2008.
2. La quantita' di cui al comma 1 e' assegnata per il periodo 2008-2012 e rilasciata per l'anno 2008 a ciascuno dei gestori degli impianti regolati dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, conformemente a quanto riportato in allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale. La quantita' di cui al presente comma e' da intendersi come addizionale rispetto a quanto assegnato e rilasciato ai sensi della deliberazione n. 20/2008.
3. Contestualmente all'invio della dichiarazione relativa alle attivita' ed alle emissioni dell'impianto di cui all'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni, dovuta per l'anno 2008, ciascuno dei gestori di cui al comma 2 provvede ad inviare a questo Comitato l'attestato di verifica di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo relativo alle informazioni trasmesse ai sensi della deliberazione n. 25/2007.
4. L'amministratore del registro di cui all'art. 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni provvede all'iscrizione nel Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione, delle quote assegnate e rilasciate secondo il comma 2 e 3.
5. I corrispettivi previsti dall'art. 26 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni sono versati in occasione del rilascio delle quote per l'anno 2010.
6. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 gennaio 2009

Il presidente: Clini



Allegato omesso