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Decreto 10 agosto 2009

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Disposizioni concernenti il riconoscimento e l'installazione di convertitori catalitici di ricambio, quali sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da autoveicoli, dotati di motore ad accensione spontanea, appartenenti alle categorie M1 ed N1.

(GU n. 207 del 7-9-2009)

 

 


 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 maggio 2004, di recepimento della direttiva 2003/76/CE della Commissione, che modifica da ultimo la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;
Visto il regolamento CE n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri - Euro 5 ed Euro 6 - e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo;
Visto il regolamento CE n. 692/2008 della Commissione del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri - Euro 5 ed Euro 6 - e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo;
Visto il Regolamento ECE n. 103 e successivi emendamenti recante «Disposizioni uniformi relative all'approvazione dei convertitori catalitici di ricambio per i veicoli a motore»;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 1° febbraio 2008, n. 42, recante disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da autoveicoli, dotati di motore ad accensione spontanea, appartenenti alle categorie M1 ed N1;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, recante disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche;
Visto l'art. 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo Codice della strada» e l'art. 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada», concernente le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e l'aggiornamento della carta di circolazione;
Considerata l'esigenza di consentire l'adozione di misure in grado di ridurre le emissioni inquinanti dei veicoli in circolazione tramite l'utilizzazione di sistemi di riduzione della massa di particolato emesso da autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea;

Decreta:


Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai convertitori catalitici di ricambio, omologati in conformita' al regolamento ECE-R 103, ovvero alla direttiva 70/220/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni, destinati ad essere installati su autoveicoli delle categorie M1 ed N1 dotati di motori ad accensione spontanea.
2. I convertitori catalitici di ricambio, di cui al comma 1, rispondenti alle prescrizioni del presente decreto, possono essere riconosciuti quali sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato prodotto da autoveicoli delle categorie M1 ed N1, quali definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a).

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del decreto si definiscono quali:
a) «sistema idoneo alla riduzione della massa di articolato» uno o piu' elementi funzionalmente interconnessi con il motore, ovvero con i suoi dispositivi di aspirazione o di scarico, ovvero con il suo sistema di alimentazione e controllo;
b) «fasce di appartenenza dei tipi di autoveicoli» quelle convenzionalmente definite, in funzione della rispondenza ai livelli di emissione allo scarico adottati a livello comunitario, come di seguito:
Euro 0: appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 omologati antecedentemente alla entrata in vigore della direttiva 91/441/CEE, e gli autoveicoli di categoria N1 omologati antecedentemente alla entrata in vigore della direttiva 93/59/CEE;
Euro 1: appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 omologati ai sensi delle direttive da 91/441/CEE (vedi nota 1) a 93/59/CEE (*) e gli autoveicoli di categoria N1 omologati ai sensi della direttiva 93/59/CEE (*);
Euro 2: appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE (*) a 96/69/CE (*), ovvero 98/77/CE e gli autoveicoli di categoria N1 omologati ai sensi della direttiva 96/69/CE (*), ovvero 98/77/CE;
Euro 3: appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 ed N1 omologati ai sensi delle direttive da 98/69/CE a 2003/76/CE, riga A;
Euro 4: appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 ed N1 omologati ai sensi delle direttive da 98/69/CE a 2003/76/CE, riga B;
Euro 5: appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 ed N1 omologati ai sensi del regolamento CE da 715/2007 a 692/2008, carattere da A) a M);
Euro 6: appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 ed N1 omologati ai sensi del regolamento CE da 715/2007 a 692/2008, carattere da N) a W);
c) «tipo di autoveicolo» uno o piu' di quelli definiti dal regolamento CE 715/2007 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero dagli equivalenti regolamenti UN-ECE;
d) «costruttore» il produttore di un sistema idoneo alla riduzione della massa di particolato emesso da un autoveicolo.
2. Nell'allegato A e' riportata e' riportata la tabella con i valori limite delle emissioni da massa di particolato, adottati a livello comunitario, correlati con le fasce di appartenenza di cui al comma 1, lettera b).

(1) per i tipi previsti dalla corrispondente tabella 1.5.2

Art. 3.
Procedura per il riconoscimento dell'idoneita' del convertitore catalitico quale sistema idoneo alla riduzione della massa di particolato
1. La domanda per il riconoscimento dell'idoneita' di un convertitore quale sistema idoneo alla riduzione della massa di particolato e' presentata dal costruttore, ovvero dal suo rappresentante opportunamente accreditato, alla Direzione generale per la motorizzazione.
2. Nel caso di convertitori prodotti da costruttori esteri, non aventi sede nel territorio comunitario o negli stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, la domanda va corredata di un atto che attribuisca a persona, residente in uno Stato membro della U.E. o in uno Stato aderente al suddetto Accordo, i poteri a gestire il riconoscimento del medesimo convertitore nell'ambito delle responsabilita' del costruttore.
3. La domanda, in duplice copia, di cui una in bollo, comprende la seguente documentazione:
a) dimostrazione dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo dovuta per il rilascio dell'attestazione recante il riconoscimento del convertitore, nonche' le attestazioni dei versamenti effettuati in base alla tariffa 6 di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870;
b) certificato di omologazione e relativo verbale di prova del convertitore catalitico di ricambio, ai sensi del Regolamento ECE n. 103, ovvero della direttiva 70/220/CEE;
c) la fascia di appartenenza (Euro …..) nella quale si chiede l'inquadramento dei tipi di autoveicoli, citati nel certificato relativo al Regolamento ECE n. 103 di cui al punto b), dotati del sistema, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato.
4. La Direzione generale per la motorizzazione, esaminata la documentazione allegata alla domanda, valuta l'efficacia del convertitore catalitico di ricambio secondo la procedura di verifica di cui all'art. 4 e, nel caso di esito positivo, rilascia l'attestazione recante il riconoscimento dell'idoneita' del sistema, conforme all'allegato B, annotando su di essa sia il marchio di omologazione che i tipi di autoveicoli ai quali e' riferito.
5. L'attestazione dell'idoneita' del sistema per la riduzione della massa di particolato produce gli stessi effetti derivanti dal rilascio di una equivalente omologazione di sistema, di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 2008, n. 42.
6. L'attestazione e' trasmessa al costruttore in originale, con apposto il timbro dell'avvenuto assolvimento virtuale dell'imposta di bollo.

Art. 4.
Riconoscimento dell'idoneita' del sistema
1. La verifica per il riconoscimento di un convertitore catalitico di ricambio, quale sistema idoneo alla riduzione della massa di particolato, e' effettuata in base ai criteri riportati nell'allegato C.

Art. 5.
Inquadramento degli autoveicoli ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato
1. L'installazione di un sistema riconosciuto idoneo per specifici tipi di autoveicoli determina, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, l'inquadramento dei medesimi nella fascia di appartenenza richiesta nella domanda per il riconoscimento dell'idoneita', di cui all'art. 3, comma 3, lettera c).

Art. 6.
Prescrizioni per l'installazione dei sistemi sugli autoveicoli in circolazione
1. Gli Uffici motorizzazione civile, a richiesta dell'utenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, procedono alla visita sui singoli autoveicoli per verificare la conformita' del sistema installato.
2. L'installatore rilascia all'utente una dichiarazione con la quale certifica l'osservanza delle disposizioni di installazione previste dal costruttore ai sensi dell'art. 8, nonche' quelle di cui al punto 5.1. del Regolamento ECE n. 103.
3. L'utente deve presentare all'Ufficio motorizzazione civile la seguente documentazione:
a) copia dell'attestazione di idoneita' del sistema;
b) certificato di conformita' del sistema al tipo riconosciuto idoneo quale sistema di riduzione della massa di particolato;
c) dichiarazione dell'installatore di cui al comma 2.

Art. 7.
Aggiornamento della carta di circolazione
1. Successivamente all'effettuazione, con esito positivo, della visita di cui all'art. 6, gli Uffici motorizzazione civile aggiornano la carta di circolazione dell'autoveicolo mediante l'apposizione sulla stessa di una dicitura recante la seguente annotazione:
«Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di particolato, con marchio di omologazione ..................... Ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, e' inquadrabile quale Euro ... .».
2. Per i soli autoveicoli appartenenti fin dall'origine alla fascia Euro 4, sui quali e' stato istallato un sistema di riduzione della massa di particolato riconosciuto idoneo in conformita' alle procedure di cui all'allegato C, paragrafo 2, l'aggiornamento della carta di circolazione reca la seguente dicitura: «Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di particolato, con marchio di omologazione .............».

Art. 8.
Prescrizioni per il costruttore del sistema
1. Il costruttore correda ogni singola unita' prodotta con le prescrizioni per l'installazione comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.
2. Ogni singolo sistema prodotto e' corredato con le informazioni di uso e manutenzione dello stesso, destinate all'utilizzatore. Tali informazioni includono anche quelle relative alle caratteristiche dei carburanti che possono essere utilizzati con ciascun sistema, come il contenuto di zolfo.

Art. 9.
Disposizioni finali
1. Gli allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2009
Il Ministro: Matteoli



Allegati omessi