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Decreto 12 giugno 2009

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Ripartizione del finanziamento straordinario relativo alle misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

(GU n. 181 del 6-8-2009)

 

 


 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con legge 9 aprile 2009, n. 33, che stabilisce un finanziamento straordinario di 11 milioni di euro per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico;
Visto il decreto 3 marzo 2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante «Attuazione del finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico»;
Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del citato decreto che stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ripartisce, con proprio decreto, il finanziamento straordinario di cui all'art. 1, comma 11 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con legge 9 aprile 2009, n. 33, per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti 25 gennaio 2008, n. 39, a favore delle regioni e delle province autonome sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico e a quelli ai sensi dell'art. 1 del decreto 3 marzo 2009;
Viste le comunicazioni pervenute dalle regioni: Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Sicilia sui dati relativi al numero di veicoli incentivabili ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con legge 9 aprile 2009, n. 33;
Vista la base di dati di cui alla tabella dell'ACI «Autobus distinti per regione e uso - Anno 2007», con riferimento agli autobus per uso pubblico di categoria Euro 0, Euro 1 e Euro 2;
Considerato che le comunicazioni pervenute dalle regioni e dalla province autonome non forniscono un quadro completo ai fini della ripartizione delle risorse del finanziamento straordinario;

Decreta:

Art. 1.
1. Il finanziamento straordinario di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con legge 9 aprile 2009, n. 33 per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico, e' ripartito a favore delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano in base ai dati relativi al trasporto pubblico, utilizzando la base di dati dell'ACI «Autobus distinti per regione e uso - Anno 2007», come segue:

Piemonte                             |                euro;   851.324

Valle d'Aosta                        |                euro;    30.346

Lombardia                            |                euro; 1.496.752

Liguria                              |                euro;   355.018

Friuli-Venezia Giulia                |                euro;   160.867

Bolzano                              |                euro;   130.195

Trento                               |                euro;   116.816

Veneto                               |                euro;   733.203

 Emilia-Romagna                      |                euro;   838.272

Toscana                              |                euro;   683.278

Umbria                               |                euro;   231.349

Marche                               |                euro;   274.747

Lazio                                |                euro; 1.082.673

Abruzzo                              |                euro;   294.652

Molise                               |                euro;    81.902

Campania                             |                euro; 1.070.927

Calabria                             |                euro;   446.382

Puglia                               |                euro;   539.705

Basilicata                           |                euro;   245.380

Sicilia                              |                euro;   883.303

Sardegna                             |                euro;   452.909


Art. 2.
1. In deroga al termine di «centoventi giorni» previsto all'art. 3 del decreto 3 marzo 2009, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna regione e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo, il numero dei dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico installati e il relativo costo sostenuto.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare eroga il relativo finanziamento entro i successivi sessanta giorni, in base al numero dei veicoli omologati.
3. I contributi ripartiti ai sensi dell'art. 1 e non usufruiti totalmente o parzialmente dalla regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano sono successivamente impegnati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a favore delle regioni e province autonome che hanno registrato un numero di richieste di dispositivi superiore quelli incentivabili con la ripartizione di cui al citato art. 1.

Roma, 12 giugno 2009
Il Ministro: Prestigiacomo

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 306