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Decreto 31 dicembre 2009
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Modalita' operative e termini per l'erogazione di contributi a sostegno delle imprese di autotrasporto passeggeri esercenti servizi di linea interregionale di competenza statale, per l'acquisto di mezzi a basso impatto ambientale di cui al codice di omologazione per le emissioni «euro 4» ed «euro 5».
(GU n. 14 del 19-1-2010)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 6-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009, che dispone l'erogazione di
un contributo destinato alle imprese esercenti servizi di trasporto
pubblico interregionale di competenza statale per l'acquisto di nuovi
autobus di categoria euro 4 ed euro 5, nonche' l'emanazione di un
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della stessa legge di conversione, con il
quale sono definite le modalita' operative per l'erogazione delle
risorse, oltre ai termini, modalita' e modelli delle istanze per
accedere ai contributi;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante «Riordino
dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale»;
Vista la comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento
temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi
finanziaria ed economica, del 22 gennaio 2009, con la quale vengono
determinate le categorie di aiuti ritenute compatibili per un periodo di
tempo limitato, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera b), del
trattato CE, per porre rimedio alle difficolta' provocate all'economia
reale dalla crisi finanziaria mondiale;
Vista la comunicazione della Commissione europea - Modifica del quadro
di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi
finanziaria ed economica, del 25 febbraio 2009;
Vista la decisione C(2009) 4277 del 28 maggio 2009, con la quale la
Commissione europea ha dichiarato compatibile con il mercato comune, ai
sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lett. b) del Trattato CE, lo schema di
aiuto n. 248/2009, notificato dallo Stato italiano, relativo alla
concessione di aiuti temporanei di importo limitato sulla base della
menzionata direttiva «Modalita' di applicazione della Comunicazione
della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento
nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» (articoli da
1 a 3 e 8 a 10);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno
2009, recante «Modalita' di applicazione della comunicazione della
Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento
nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica»;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce le modalita' operative ed i termini per
l'erogazione dei contributi a sostegno delle imprese di autotrasporto
passeggeri esercenti linee interregionali di competenza statale, che
provvedono all'acquisto di autobus, nuovi di fabbrica, omologati, per
quanto attiene ai valori limite di emissioni di sostanze inquinanti come
euro 4 od euro 5 appartenenti alla classe III od alla classe B, cosi'
come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 23 dicembre 2003.
2. Non possono beneficiare dei contributi le imprese che versavano in
condizioni di difficolta' alla data del 30 giugno 2008. A tal fine, sono
da considerarsi in difficolta':
a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui
al punto 2.1 della comunicazione della Commissione europea 2004/C
244/02, recante «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'»;
b) le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui
all'art. 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) 6 agosto 2008, n.800.
Art. 2
Modalita' operative per l'erogazione dei contributi
1. I contributi complessivamente erogabili non possono superare il
limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2009, e di 5 milioni di
euro per l'anno 2010.
2. Per l'anno 2009, sono ammessi al contributo, tutti gli acquisti per
compravendita di autobus, nuovi di fabbrica, effettuati a partire dal
giorno 4 del mese di agosto compreso sino al 31 del mese di dicembre e,
per l'anno 2010, sono ammessi al contributo tutti gli acquisti per
compravendita di autobus, nuovi di fabbrica, effettuati a partire dal
giorno 1° del mese di gennaio e sino al 31 del mese di dicembre.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati, in ragione di ogni
mezzo acquistato, distinti per anno di riferimento, sino ad un massimo
del 75% del costo di acquisto dell'autobus cosi' come risultante dal
contratto definitivo di compravendita, escludendo dal calcolo l'IVA.
4. Ai fini dell'ammissibilita' ai contributi, gli acquisti si intendono
perfezionati alla data di stipula del relativo contratto.
5. Ad ogni impresa potranno essere erogati contributi sino ad un massimo
di 400.000 euro, cumulativi per i due anni 2009 e 2010.
Art. 3
Termini di proposizione delle domande e requisiti
1. Possono proporre domande per accedere ai contributi le imprese
italiane di autotrasporto di persone che, alla data del 4 agosto 2009,
sono titolari di concessioni od autorizzazioni per l'esercizio di
servizi di linea interregionali di competenza statale e che mantengano
tale condizione al momento della presentazione della domanda. Le
domande, distinte per anno per il quale si chiede il contributo,
dovranno essere redatte secondo le indicazioni fornite nei commi che
seguono.
2. Per i contributi relativi al 2009, le imprese devono inviare le
istanze entro il termine perentorio del giorno 28 del mese di febbraio
dell'anno 2010. Alle istanze dovra' essere allegata copia del contratto
o dei contratti definitivi di acquisto, nei quali deve comparire, a pena
di irricevibilita' della domanda, la specifica dichiarazione della
concessionaria venditrice circa la categoria di emissioni inquinanti
dell'autobus; in alternativa al contratto, le imprese possono presentare
copia della carta di circolazione dell'autobus qualora questa fosse gia'
nella loro disponibilita'. Dalla documentazione presentata, deve
evincersi che l'acquisto e' stato effettuato in data compresa fra il 4
agosto ed il 31 dicembre 2009.
3. Per i contributi relativi al 2010, le imprese interessate devono far
pervenire, entro il termine perentorio del giorno 28 febbraio 2010, una
esplicita dichiarazione, resa dal titolare o dal legale rappresentante,
nella quale si manifesta l'intenzione di acquistare, entro e non oltre
il 31 dicembre 2010, autobus di classe III o B nuovi di fabbrica, da
destinare all'impiego nei servizi di linea interregionali di competenza
statale. In tale ipotesi, nella dichiarazione dovra' essere specificato
il numero e la tipologia dei veicoli che l'impresa istante intende
acquistare. All'esito delle dichiarazioni ricevute, ove ritenute
ammissibili, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-
Dipartimento dei trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici- Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita-
comunichera' alle imprese interessate l'importo presunto spettante a
ciascuna di esse. Entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento di
tale comunicazione, le stesse imprese dovranno confermare, o meno,
l'intenzione di acquisto degli autobus gia' comunicata. Entro il 31
gennaio 2011, tali imprese dovranno comprovare gli acquisti effettuati,
secondo le modalita' indicate al comma 2.
4. Qualora siano stati effettuati acquisti entro il mese di gennaio
2010, le imprese devono far pervenire le relative istanze, entro il
termine perentorio del 28 febbraio dello stesso anno, con le medesime
modalita' di cui al comma 2. In questa evenienza, e' ritenuta ricevibile
una domanda unica per l'accesso ai contributi del 2009 e del 2010,
avente il medesimo termine di invio del 28 febbraio 2010.
5. Le domande per accedere ai contributi devono essere redatte, a pena
di irricevibilita', utilizzando unicamente la modulistica allegata al
presente decreto, e devono essere inviate al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti- Dipartimento dei trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici- Direzione generale
per il trasporto stradale e per l'intermodalita' - Divisione 1ª - via
Giuseppe Caraci, 36 - 00157 - Roma -, tramite raccomandata con avviso di
ricevimento. Il timbro, apposto dall'ufficio postale accettante, fa fede
circa il rispetto dei termini di cui ai periodi precedenti.
6. La domanda deve contenere, a pena di irricevibilita':
a) denominazione e ragione sociale dell'impresa;
b) sede legale dell'impresa;
c) cognome, nome, data di nascita, codice fiscale e residenza del legale
rappresentante dell'impresa;
d) partita Iva o, per le imprese individuali, codice fiscale;
e) indicazione della Camera di commercio, industria ed artigianato
presso cui e' iscritta l'impresa e numero di iscrizione al registro
delle imprese.
7. Nella domanda, l'impresa richiedente deve altresi' dichiarare
l'importo di eventuali aiuti di cui al Regolamento (CE)del 15 dicembre
2006, n.1998, «relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), ricevuti a
partire dal 1° gennaio 2008, nonche' l'importo di altri aiuti
eventualmente ricevuti ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009.
8. La Commissione ministeriale di cui all'art. 6 del presente decreto
procede prioritariamente alla valutazione delle domande relative agli
acquisti effettuati nei sessanta giorni successivi alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 4
Erogazione dei contributi
1. Ove, al termine degli adempimenti istruttori, l'entita' delle
risorse finanziarie disponibili per ciascun anno non fosse sufficiente a
soddisfare, nei termini previsti dall'art. 2, comma 4, le istanze
giudicate ammissibili, al fine di garantire il rispetto dei limiti di
spesa, i contributi da erogarsi alle imprese aventi diritto saranno
proporzionalmente ridotti in base al numero di veicoli da finanziare.
2. Le erogazioni dei relativi contributi avverranno alla fine delle
separate valutazioni effettuate dalla Commissione di cui al successivo
art. 6.
3. Le imprese utilmente collocate nell'elenco dei beneficiari dei
contributi dovranno comprovare, mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta':
a) di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente,
non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti di
Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
europea;
b) di non aver subito sanzioni gravi ai sensi del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 285;
c) di applicare il C.C.N.L. di categoria;
d) di aver adempiuto a tutti gli obblighi fiscali.
4. I contributi saranno erogati in due fasi, la prima a favore delle
imprese che avranno presentato domanda per gli acquisti effettuati
nell'anno 2009, la seconda a favore delle imprese che avranno presentato
domanda per gli acquisti relativi all'anno 2010. I provvedimenti di
liquidazione dei contributi saranno adottati entro il mese di aprile di
ciascuno degli anni 2010 e 2011, salvo quanto previsto all'art. 5, comma
1, circa i termini temporali di invio della copia della carta di
circolazione degli autobus acquistati.
Art. 5
Limiti ed obblighi per le imprese
1. Alle imprese che avranno avuto accesso ai contributi per ogni
annualita' prevista, e' fatto perentorio obbligo di inviare al -
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Dipartimento dei
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici -
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' -
Divisione 1ª - via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 - Roma -, se non gia'
allegata alla domanda, la copia della carta di circolazione dell'autobus
o degli autobus acquistati entro e non oltre sessanta giorni, decorrenti
rispettivamente dal termine del 28 febbraio 2010 relativamente all'anno
2009, e dal termine del 31 gennaio 2011 relativamente all'anno 2010, o,
se a quelle date non ancora disponibili, comunque entro e non oltre
sessanta giorni dalla data di effettiva emissione.
2. Alle imprese e' fatto perentorio obbligo di non alienare l'autobus o
gli autobus ammessi a contributo prima della scadenza del 7° anno dalla
data di immatricolazione, pena il recupero del contributo stesso.
3. Alle imprese e' fatto perentorio obbligo di adibire l'autobus o gli
autobus ammessi a contributo sui servizi di linea interregionali di
competenza statale dalle stesse esercitati, pena il recupero del
contributo stesso.
4. La Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita',
ai fini della verifica del rispetto da parte delle imprese di detti
obblighi, effettua controlli, anche mediante accertamenti operati di
concerto con la Direzione generale della Motorizzazione, sulla banca
dati del CED Motorizzazione. In caso di inadempimenti rispetto agli
obblighi sopra descritti, attua, nei confronti delle imprese, le
necessarie azioni di recupero delle somme erogate gravate dell'interesse
legale maturato sin dalla data di erogazione del contributo.
Art. 6
Commissione per la valutazione delle domande
1. E' istituita una commissione ministeriale con il compito di
valutare le istanze presentate ai sensi del presente decreto.
2. La commissione e' composta dal Presidente, individuato tra i
dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento dei trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, e due componenti,
individuati tra il personale appartenente alla carriera direttiva (area
C del CCNL di comparto), in servizio presso il medesimo Dipartimento.
3. Con successivo decreto del capo del Dipartimento dei trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sono nominati i
componenti della commissione di cui al punto precedente.
4. L'attivita' di cui al comma 1 e' svolta nell'ambito dell'ordinaria
attivita' istituzionale e per l'espletamento della stessa non sono
previsti compensi aggiuntivi.
Art. 7
Norme finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 dicembre 2009
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
ALLEGATO
Da recapitare esclusivamente tramite raccomandata A.R.
DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 6-BIS DEL DECRETO LEGGE 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 102
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
– Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale
– Direzione Generale per il trasporto stradale ,
Via Giuseppe Caraci, 36, 00157 Roma
Dati del richiedente
Il sottoscritto __________________________________ nato a
_____________________________ il_________________ residente
in_________________via________________________________
c.a.p.__________________________C.F.____________________________
Nella qualità di1 ______________________________ dell’impresa2
_________________________ con sede in _________________________
via_____________________n._______c.a.p._________ recapito
telefonico___________________e-mail_________________partita
iva________________ iscritta alla C.C.I.A.A.
di___________________________n.________________dal_____________ codice
di attività________________________________, titolare delle seguenti
autolinee di competenza
statale____________________________________________________________
CHIEDE
( barrare la o le caselle per le quali si ha interesse)
1) che l’impresa di cui sopra venga ammessa alla concessione del
beneficio di cui all’articolo 6-bis del Decreto Legge 1 luglio 2009,
n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102,
per l’anno 2009 secondo le modalità operative stabilite con Decreto
Interministeriale n° 1117 del 31.12.2009:
per aver acquistato n° ……………. autobus nell’anno 2009, nuovi di
fabbrica, di classe III o B conformi alle norme anti inquinamento euro
4/ euro 5, nei termini di tempo stabiliti dal comma 2 dell’art. 2 del
D.M. 1117 citato;
ed allega per tale ragione:
copia del/dei contratto/i di acquisto insieme alla dichiarazione
formale della concessionaria/e venditrice/i circa la categoria di
emissioni inquinanti del/degli autobus ;
od in alternativa ,qualora già in possesso, copia della/delle carta/e
di circolazione del/i veicolo/i
e - oppure in alternativa
2) che l’impresa di cui sopra venga considerata nel novero di quelle
possibili destinatarie della concessione del beneficio di cui
all’articolo 6-bis del Decreto Legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con
modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, per l’anno 2010 secondo
le modalità operative stabilite con Decreto Interministeriale n° 1117
del 31.12.2009:
avendo acquistato, nel mese di Gennaio 2010, n° …………………..autobus
nuovi di fabbrica, di classe III o B conformi alle norme anti
inquinamento euro 4/ euro 5, ed allega per tale ragione:
copia del/dei contratto/i di acquisto insieme alla dichiarazione
formale della concessionaria/e venditrice/i circa la categoria di
emissioni inquinanti del/degli autobus ;
od in alternativa ,qualora già in possesso, copia della/delle carta/e
di circolazione del/i veicolo/i
o
avendo intenzione di voler procedere all’acquisto entro il 31/12/2010
di n° ………….autobus nuovi di fabbrica, di classe III o B conformi alle
norme anti inquinamento euro 4/ euro 5.
Riferendosi a tale ultima condizione,
DICHIARA
(dichiarazione che sarà presa in considerazione solo se
sarà stata barrata l’ultima casella)
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle conseguente che la legge prevede nel caso in cui siano
rese dichiarazioni false e/o mendaci, conformemente a quanto previsti
dagli articoli 75 e 76 dello stesso D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
recante disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa, quanto segue. Di voler procedere all’acquisto di n. …..
autobus di classe III o B conformi alle norme anti inquinamento euro 4/
euro 5.
Che i suddetti veicoli saranno acquistati in data non posteriore al 31
dicembre 2010.
A tal fine si impegna a presentare, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, copia del contratto di acquisto entro 15 giorni dal
ricevimento della comunicazione di accoglimento della presente domanda.
Si impegna altresì a trasmettere, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, copia della carta di circolazione degli autobus rilasciata
dal competente Ufficio Motorizzazione Civile del Dipartimento trasporti
terrestri, da cui risultino le caratteristiche tecniche del veicolo, la
data di immatricolazione, nonché la classe di inquinamento (euro 4 o
euro 5) entro quindici giorni dal relativo rilascio.
DICHIARA INFINE IN PARTICOLARE
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, consapevole delle conseguenze che la legge prevede nel
caso in cui siano rese dichiarazioni false e/o mendaci, conformemente a
quanto previsto dagli articoli 75 e 76 dello stesso D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, recante disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa, quanto segue:
a) di non aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato
in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in
esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione
europea ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del
Consiglio, del 22 marzo 1999.
b) e in conseguenza dell’articolo 3, comma 2 del Decreto di cui in
premessa,
b1)
di non aver ricevuto oppure,
di aver ricevuto,
a partire dal 1° gennaio 2008, ai sensi del Regolamento (CE) n.
1998/2006, del 15 dicembre 2006 «relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato CE aiuti di importanza minore (“de minimis”)
per un importo di euro……..................... in base alle seguenti
disposizioni ………………………………………………………………………….(indicare gli estremi del
provvedimento che ha istituito l’aiuto),
nonché
b2)
di non aver ricevuto oppure,
di aver ricevuto,
altri aiuti ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 3 giugno 2009 per un
importo pari ad euro…………….. .
Si impegna infine a non utilizzare gli autobus acquistati con i
contributi di cui all’articolo 6-bis del Decreto Legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 103 per attività diverse
dall’esercizio di autolinee di competenza statale e a non alienarli
prima che siano trascorsi almeno sette anni dalla data di acquisto.
firma del legale rappresentante 3
__________________________
______________
1 Indicare se titolare di impresa individuale o legale
rappresentante
2 Indicare la ragione sociale della società o la denominazione della
ditta individuale
3 Allegare copia di un documento di identità in corso di validità
I dati personali contenuti nella presente istanza verranno trattati esclusivamente ai fini e nell’ambito del procedimento istruttorio volto alla concessione