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Decreto 31 marzo 2009
Impiegabilita' in mare di prodotti composti da materiali inerti di origine naturale o sintetica, ad azione assorbente, per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi. (09A05665)
(GU n. 114 del 19-5-2009)
IL DIRETTORE GENERALE per
la protezione della natura
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del
mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto del Direttore generale per la difesa del mare in data 23
dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni per la «Definizione delle
procedure per il riconoscimento di impiegabilita' dei prodotti disperdenti ed
assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da
idrocarburi petroliferi»;
Tenuto conto della necessita' di ampliare le possibilita' di riconoscimento di
impiegabilita' in mare anche ad altre tipologie di prodotti disinquinanti
rispetto a quelle contemplate dal citato D.D. 23 dicembre 2002 come quella dei
prodotti composti da materiali ad azione assorbente di origine vegetale o
animale o minerale o sintetica e inerti dal punto di vista chimico e biologico;
Visto il proprio decreto DEC/DPN/1928 del 29 ottobre 2007 con il quale e'
istituito presso la Direzione generale per la protezione della natura un tavolo
tecnico per la revisione del D.D. 23 dicembre 2002;
Preso atto delle indicazioni rappresentate dai membri del suddetto tavolo
tecnico negli incontri del 18 novembre 2008 e del 13 marzo 2009, e di cui ai
relativi verbali agli atti di questa Direzione, con le quali hanno positivamente
valutato l'ammissibilita' dal punto di vista tecnico alla procedura semplificata
per il riconoscimento di impiegabilita' in mare, di cui al presente decreto, dei
prodotti composti da materiali di origine vegetale, animale o sintetica, purche'
inerti dal punto di vista chimico e biologico e purche' siano rispettati
determinate condizioni e requisiti per la loro immissione sul mercato, in
considerazione della intrinseca innocuita' nei confronti dell'ambiente marino di
tali prodotti;
Ritenuto pertanto opportuno e conseguente procedere ad una semplificazione delle
procedure per il riconoscimento di impiegabilita' in mare per la bonifica dalla
contaminazione da idrocarburi petroliferi dei suddetti prodotti composti da
materiali di origine vegetale, animale o anche di origine sintetica, stante la
loro intrinseca innocuita' nei confronti dell'ambiente marino;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto riconosce l'impiegabilita' in mare di prodotti per la
bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi composti da materiali
ad azione assorbente di origine vegetale o animale o minerale o sintetica e
inerti dal punto di vista chimico e biologico.
Art. 2.
1. I prodotti composti da materiali di cui all'elenco riportato nell'allegato 1
al presente decreto, in considerazione della loro intrinseca innocuita' nei
confronti dell'ambiente marino, sono direttamente impiegabili in mare per la
bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi, solo qualora siano
rispettate le seguenti condizioni:
il materiale che compone il prodotto deve risultare inerte dal punto di vista
chimico e biologico anche a seguito di eventuali trattamenti;
il prodotto non deve contenere altre sostanze chimiche additive rispetto ai
materiali di cui all'art. 1, fatta eccezione per l'involucro esterno che dovra',
esso stesso, essere del tutto inerte;
il prodotto non deve svolgere azione affondante nei confronti degli idrocarburi
petroliferi;
il materiale che compone il prodotto non deve essere utilizzabile in forma
libera ma deve essere contenuto in un involucro esterno.
2. I prodotti di cui al comma 1 potranno essere immessi sul mercato a condizione
che siano accompagnati da una scheda tecnica e da una etichetta apposta sulla
confezione che riportino le seguenti indicazioni:
denominazione del prodotto e della societa' produttrice;
soggetto responsabile della immissione sul mercato;
lista dei componenti;
forma in cui il prodotto e' commercializzato;
modalita' di conservazione;
modalita' di impiego;
campo di impiego e capacita' assorbente in relazione alle varie tipologie di
idrocarburi petroliferi;
condizioni meteo-marine ottimali per l'impiego;
modalita' per il recupero, il trattamento e/o e per lo smaltimento.
Art. 3.
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potra'
aggiornare l'elenco dei materiali di cui all'allegato 1 con frequenza non
inferiore ai 6 mesi.
Art. 4.
1. Le societa' produttrici ovvero le societa' che intendano immettere sul
mercato prodotti di cui all'art. 1 devono inviare una conseguente comunicazione
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione
generale per la protezione della natura - via Capitan Bavastro, 144 - 00147
Roma.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rendera'
pubblico, ai fini operativi, l'elenco dei prodotti composti da materiali ad
azione assorbente di origine vegetale o animale o minerale o sintetica e inerti
dal punto di vista chimico e biologico, impiegabili in mare per la bonifica
dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi, e ne curera' il suo
aggiornamento.
Roma, 31 marzo 2009
Il direttore generale: Cosentino
Allegato 1
Materiali assorbenti di origine vegetale o animale: paglia;
fibre di cellulosa;
sughero;
residui della lavorazione di vegetali;
piume di uccello.
Materiali assorbenti di origine minerale:
polveri vulcaniche;
perliti;
vermiculite;
zoeliti.
Materiali assorbenti di origine sintetica:
polipropilene;
polietilene;
poliuretano;
poliestere.