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Decreto 3 marzo 2009
Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare Attuazione del finanziamento straordinario per l'installazione di
dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di
scarico.
(GU n. 65 del 19-3-2009)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante il provvedimento «Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 11, del citato decreto-legge che stabilisce
un finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi per
l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico, omologati
secondo il decreto 25 gennaio 2008, n. 39 e che garantiscano un'efficacia di
abbattimento delle emissioni di particolato non inferiori al 90%;
Visto infine l'art. 1, comma 15, del citato decreto-legge, che prevede la
ripartizione del suddetto finanziamento straordinario sulle Regioni e sulle
Province Autonome di Trento e Bolzano;
Decreta:
Art. 1.
1. Entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo, il numero dei
veicoli incentivabili di cui all'art. 1 comma 11 del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, distinti per categoria (M3 ed N3), nonche' eventuali misure
economiche, regionali o locali, per l'installazione di dispositivi per
l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.
Art. 2.
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
ripartisce, con proprio decreto, il finanziamento straordinario di cui all'art.
1, comma 11 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 a favore delle Regioni e
delle Province Autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati relativi al
trasporto pubblico e a quelli comunicati ai sensi dell'art. 1 del presente
decreto.
Art. 3.
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti
previsti all'art. 1, comma 13 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, ciascuna
Regione e le Province Autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per
la ricerca ambientale e lo sviluppo, il numero dei dispositivi per
l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico installati e la
notifica di cui all'art. 1, comma 17 del medesimo decreto-legge.
2. All'installazione dei dispositivi di cui al comma precedente, deve
corrispondere la variazione, sulla carta di circolazione, della categoria del
veicolo, comunque non inferiore ad euro 3 ai soli fini dell'inquinamento da
massa di particolato.
3. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare eroga il relativo finanziamento a ciascuna Regione e
Provincia Autonoma, in base al numero dei veicoli omologati ai sensi del
precedente comma.
Art. 4.
1. I contributi ripartiti dal decreto di cui all'art. 2 e non usufruiti
totalmente o parzialmente dalla Regione o dalle Province Autonome di Trento e
Bolzano, potranno essere, con successivo decreto, impegnati dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a favore delle Regioni e
Province Autonome che hanno registrato numero di richieste di dispositivi
superiore a quelle incentivabili, sulla base del riparto di cui al precedente
art. 2.
Art. 5.
1. Ai sensi di quanto previsto al comma 13 decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano destinano prioritariamente
le risorse alle aziende di cui all'art. 1 comma 11 del citato decreto-legge che
effettuano servizio nei Comuni individuati ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo n. 351/1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 3 marzo 2009
Il Ministro : Prestigiacomo