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Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155
Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa.
(GU n. 216 del 15-9-2010 - Suppl. Ordinario n.217)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per
l'adempimento di obblighi dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - Legge comunitaria 2008, e, in particolare, l'articolo 10 e
l'allegato B;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per
un'aria piu' pulita in Europa;
Vista la direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il
nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del 13 maggio 2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta dell'8
luglio 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni di Camera dei deputati e
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 30 luglio 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
i Ministri della salute, dello sviluppo economico, delle infrastrutture
e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Principi e finalita'
1. Il presente decreto recepisce la direttiva 2008/50/CE e
sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE,
istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di
gestione della qualita' dell'aria ambiente finalizzato a:
a) individuare obiettivi di qualita' dell'aria ambiente volti a evitare,
prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente
nel suo complesso;
b) valutare la qualita' dell'aria ambiente sulla base di metodi e
criteri comuni su tutto il territorio nazionale;
c) ottenere informazioni sulla qualita' dell'aria ambiente come base per
individuare le misure da adottare per contrastare
l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana
e sull'ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonche' i
miglioramenti dovuti alle misure adottate;
d) mantenere la qualita' dell'aria ambiente, laddove buona, e
migliorarla negli altri casi;
e) garantire al pubblico le informazioni sulla qualita' dell'aria
ambiente;
f) realizzare una migliore cooperazione tra gli Stati dell'Unione
europea in materia di inquinamento atmosferico.
2. Ai fini previsti dal comma 1 il presente decreto stabilisce:
a) i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido
di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e
PM10;
b) i livelli critici per le concentrazioni nell'aria ambiente di
biossido di zolfo e ossidi di azoto;
c) le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria ambiente di
biossido di zolfo e biossido di azoto;
d) il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione
dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione
per le concentrazioni nell'aria ambiente di PM2,5;
e) i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di
arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene.
3. Ai fini previsti dal comma 1 il presente decreto stabilisce altresi'
i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme
e le soglie di informazione per l'ozono.
4. Il presente decreto si fonda sui seguenti principi:
a) il sistema di valutazione e gestione della qualita' dell'aria
rispetta ovunque standard qualitativi elevati ed omogenei al fine di
assicurare un approccio uniforme su tutto il territorio nazionale e di
assicurare che le stesse situazioni di inquinamento siano valutate e
gestite in modo analogo;
b) il sistema di acquisizione, di trasmissione e di messa a disposizione
dei dati e delle informazioni relativi alla valutazione della qualita'
dell'aria ambiente e' organizzato in modo da rispondere alle esigenze di
tempestivita' della conoscenza da parte di tutte le amministrazioni
interessate e del pubblico e si basa su misurazioni e su altre tecniche
di valutazione e su procedure funzionali a tali finalita' secondo i
canoni di efficienza, efficacia ed economicita';
c) la zonizzazione dell'intero territorio nazionale e' il presupposto su
cui si organizza l'attivita' di valutazione della qualita' dell'aria
ambiente. A seguito della zonizzazione del territorio, ciascuna zona o
agglomerato e' classificata allo scopo di individuare le modalita' di
valutazione mediante misurazioni e mediante altre tecniche in
conformita' alle disposizioni del presente decreto;
d) la zonizzazione del territorio richiede la previa individuazione
degli agglomerati e la successiva individuazione delle altre zone. Gli
agglomerati sono individuati sulla base dell'assetto urbanistico, della
popolazione residente e della densita' abitativa. Le altre zone sono
individuate, principalmente, sulla base di aspetti come il carico
emissivo, le caratteristiche orografiche, le caratteristiche
meteo-climatiche e il grado di urbanizzazione del territorio, al fine di
individuare le aree in cui uno o piu' di tali aspetti sono predominanti
nel determinare i livelli degli inquinanti e di accorpare tali aree in
zone contraddistinte dall'omogeneita' degli aspetti predominanti;
e) la valutazione della qualita' dell'aria ambiente e' fondata su una
rete di misura e su un programma di valutazione. Le misurazioni in siti
fissi, le misurazioni indicative e le altre tecniche di valutazione
permettono che la qualita' dell'aria ambiente sia valutata in
conformita' alle disposizioni del presente decreto;
f) la valutazione della qualita' dell'aria ambiente condotta utilizzando
determinati siti fissi di campionamento e determinate tecniche di
valutazione si considera idonea a rappresentare la qualita' dell'aria
all'interno dell'intera zona o dell'intero agglomerato di riferimento
qualora la scelta dei siti e delle altre tecniche sia operata in
conformita' alle disposizioni del presente decreto;
g) ai fini della valutazione della qualita' dell'aria ambiente e'
evitato l'uso di stazioni di misurazione non conformi e, nel rispetto
dei canoni di efficienza, di efficacia e di economicita', l'inutile
eccesso di stazioni di misurazione. Le stazioni di misurazione che non
sono inserite nella rete di misura e nel programma di valutazione non
sono utilizzate per le finalita' del presente decreto;
h) la rete di misura e' soggetta alla gestione o al controllo pubblico.
Il controllo pubblico e' assicurato dalle regioni o dalle province
autonome o, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente. Le stazioni di misurazione non soggette a tale gestione o
controllo non sono utilizzate per le finalita' del presente decreto;
i) la valutazione della qualita' dell'aria ambiente e' il presupposto
per l'individuazione delle aree di superamento dei valori, dei livelli,
delle soglie e degli obiettivi previsti dal presente decreto;
l) i piani e le misure da adottare ed attuare in caso di individuazione
di una o piu' aree di superamento all'interno di una zona o di un
agglomerato devono agire, secondo criteri di efficienza ed efficacia,
sull'insieme delle principali sorgenti di emissione, ovunque
localizzate, che influenzano tali aree, senza l'obbligo di estendersi
all'intero territorio della zona o dell'agglomerato, ne' di limitarsi a
tale territorio.
5. Le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione
della qualita' dell'aria ambiente competono allo Stato, alle regioni e
alle province autonome e agli enti locali, nei modi e nei limiti
previsti dal presente decreto. Il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di seguito Ministero dell'ambiente, si puo'
avvalere, nei modi e per le finalita' previsti dal presente decreto, del
supporto tecnico dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, di seguito ISPRA, e dell'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, di seguito
ENEA.
6. I compiti tecnici finalizzati ad assicurare la qualita' della
valutazione in materia di aria ambiente sono assicurati dalle autorita'
e dagli organismi di cui all'articolo 17, in conformita' al disposto
dell'allegato I, paragrafo 3.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono
forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
«Art. 117 (La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali). - Lo
Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello
Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di
Comuni, Province e Citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia
delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica
e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della
salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo
del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni
la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle
Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli
atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel
rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie
di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta'
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le
Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in
ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra
donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le
intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle
proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle
materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le
forme disciplinati da leggi dello Stato.».
- Il testo dell'art. 10 e l'allegato B della legge 7 luglio 2009, n. 88
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O., cosi' recita:
«Art. 10. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE
relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in
Europa) - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per
l'attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente
e per un'aria piu' pulita in Europa, il Governo e' tenuto ad acquisire
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed a seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, anche i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere adeguati poteri di coordinamento, di approvazione e di
risoluzione dei casi di inadempimento, diretti a garantire un approccio
coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualita'
dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato,
regioni ed enti locali per l'attuazione dei compiti definiti dalla
legislazione comunitaria;
b) coordinare la disciplina relativa alla pianificazione ed alla
programmazione della qualita' dell'aria ambiente con le norme vigenti in
materia di autorizzazioni alle emissioni, agli impianti termici civili,
ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo scopo di permettere
l'attuazione dei piani e programmi mediante gli strumenti e gli
interventi previsti da tali norme di settore;
c) introdurre una specifica disciplina e una ripartizione delle
competenze, in materia di qualita' dell'aria, relativamente
all'approvazione degli strumenti di campionamento e misura, delle reti
di misurazione e dei metodi di valutazione, all'accreditamento dei
laboratori, alla definizione delle procedure di approvazione e di
accreditamento, alla garanzia della qualita' delle misurazioni ed ai
connessi controlli, prevedendo, al fine di garantire criteri omogenei su
tutto il territorio nazionale, che le relative linee guida siano
definite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA);
d) in considerazione della particolare situazione di inquinamento
dell'aria presente nella pianura padana, promuovere l'adozione di
specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche
attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul
predetto bacino;
e) al fine di unificare la normativa nazionale in materia di qualita'
dell'aria ambiente, abrogare espressamente le disposizioni con cui sono
state attuate le direttive 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre
1996, 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, 2000/69/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, 2002/3/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, e 2004/107/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, nonche' le
relative norme di esecuzione, e prevedere le opportune modifiche che
assicurino la coerenza della parte quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, inerente la tutela dell'aria e la riduzione delle
emissioni in atmosfera, con il nuovo quadro normativo in materia di
qualita' dell'aria.
2. Ai fini dell'adozione del decreto legislativo di cui al presente
articolo, resta fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 4.».
«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra
la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei
lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita'
transfrontaliera nel settore ferroviario; 2005/94/CE del Consiglio, del
20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro
l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; 2006/17/CE
della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva
2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento
e il controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006,
che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico
di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso
di alcune infrastrutture;
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006,
relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del
Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006,
riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunita' e delle
parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed
impiego (rifusione);
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la
direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di
reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per
la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la
distribuzione di tessuti e cellule umani;
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto;
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre
2006, concernente la patente di guida (rifusione);
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che
istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella
Comunita' europea (Inspire);
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007,
relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007,
che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive
particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE,
92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della
razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica;
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007,
relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa'
quotate;
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme
minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007,
che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive
2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le
regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di
acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007,
che reca disposizioni sulle quantita' nominali dei prodotti
preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del
Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007,
che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo
sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa
alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria e
all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007,
relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di
locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita';
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007,
relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007,
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica
delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga
la direttiva 97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle
attivita' televisive;
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per
quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di
ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;
2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla
specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre
indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata);
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva
2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;
2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme
dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto
dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello
Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008,
relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la
direttiva 87/102/CEE;
2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica
dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle
ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008,
relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in
Europa;
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008,
che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al
controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008,
relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e
commerciale;
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008,
che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della
politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per
l'ambiente marino);
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008,
relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario
(rifusione);
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva
2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti
tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione
della Repubblica di Bulgaria e della Romania;
2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla
concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di
telecomunicazioni;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre
2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
all'identificazione e alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le
procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione
in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive
64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE,
91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE,
2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonche' le direttive 2001/89/CE,
2002/60/CE e 2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la
direttiva 2006/87/CE del Parlamento e del Consiglio che fissa i
requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;
2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da
frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti
(rifusione);
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la
direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura
nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni
giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo
del valore energetico e le definizioni;
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime
generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O., cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal
Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto
legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli
altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di
delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine
fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti
distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo'
esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti
predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che
segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della
delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere
delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso
dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia
entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di
delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il
parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che
deve essere espresso entro trenta giorni.
- La direttiva 2008/50/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 giugno 2008,
n. L 152;
- La direttiva 2004/107/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 26 gennaio 2005,
n. L 23;
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- Per la direttiva 2008/50/CE, si veda nelle note alle premesse.
- Per la direttiva 2004/107/CE, si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) aria ambiente: l'aria esterna presente nella troposfera, ad
esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro definiti dal decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) inquinante: qualsiasi sostanza presente nell'aria ambiente che puo'
avere effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo
complesso;
c) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o
deposizione di questo su una superficie in un dato periodo di tempo;
d) valutazione: utilizzo dei metodi stabiliti dal presente decreto per
misurare, calcolare, stimare o prevedere i livelli degli inquinanti;
e) zona: parte del territorio nazionale delimitata, ai sensi del
presente decreto, ai fini della valutazione e della gestione della
qualita' dell'aria ambiente;
f) agglomerato: zona costituita da un'area urbana o da un insieme di
aree urbane che distano tra loro non piu' di qualche chilometro oppure
da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che
dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei
flussi di persone e merci, avente:
1) una popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure;
2) una popolazione inferiore a 250.000 abitanti e una densita' di
popolazione per km2 superiore a 3.000 abitanti;
g) area di superamento: area, ricadente all'interno di una zona o di un
agglomerato, nella quale e' stato valutato il superamento di un valore
limite o di un valore obiettivo; tale area e' individuata sulla base
della rappresentativita' delle misurazioni in siti fissi o indicative o
sulla base delle tecniche di modellizzazione;
h) valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche,
incluse quelle relative alle migliori tecnologie disponibili, al fine di
evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana o
per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un
termine prestabilito e che non deve essere successivamente superato;
i) livello critico: livello fissato in base alle conoscenze
scientifiche, oltre il quale possono sussistere effetti negativi diretti
su recettori quali gli alberi, le altre piante o gli ecosistemi
naturali, esclusi gli esseri umani;
l) margine di tolleranza: percentuale del valore limite entro la quale
e' ammesso il superamento del valore limite alle condizioni stabilite
dal presente decreto;
m) valore obiettivo: livello fissato al fine di evitare, prevenire o
ridurre effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente nel suo
complesso, da conseguire, ove possibile, entro una data prestabilita;
n) soglia di allarme: livello oltre il quale sussiste un rischio per la
salute umana in caso di esposizione di breve durata per la popolazione
nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di adottare
provvedimenti immediati;
o) soglia di informazione: livello oltre il quale sussiste un rischio
per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni
gruppi particolarmente sensibili della popolazione nel suo complesso ed
il cui raggiungimento impone di assicurare informazioni adeguate e
tempestive;
p) obiettivo a lungo termine: livello da raggiungere nel lungo periodo
mediante misure proporzionate, al fine di assicurare un'efficace
protezione della salute umana e dell'ambiente;
q) indicatore di esposizione media: livello medio da determinare sulla
base di misurazioni effettuate da stazioni di fondo ubicate in siti
fissi di campionamento urbani presso l'intero territorio nazionale e che
riflette l'esposizione della popolazione. Permette di calcolare se sono
stati rispettati l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione e
l'obbligo di concentrazione dell'esposizione;
r) obbligo di concentrazione dell'esposizione: livello fissato sulla
base dell'indicatore di esposizione media al fine di ridurre gli effetti
nocivi sulla salute umana, da raggiungere entro una data prestabilita;
s) obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione: riduzione,
espressa in percentuale, dell'esposizione media della popolazione,
fissata, in relazione ad un determinato anno di riferimento, al fine di
ridurre gli effetti nocivi per la salute umana, da raggiungere, ove
possibile, entro una data prestabilita;
t) misurazioni in siti fissi: misurazioni dei livelli degli inquinanti
effettuate in stazioni ubicate presso siti fissi, con campionamento
continuo o discontinuo, eccettuate le misurazioni indicative;
u) misurazioni indicative: misurazioni dei livelli degli inquinanti,
basate su obiettivi di qualita' meno severi di quelli previsti per le
misurazioni in siti fissi, effettuate in stazioni ubicate presso siti
fissi di campionamento o mediante stazioni di misurazione mobili, o, per
il mercurio, metodi di misura manuali come le tecniche di campionamento
diffusivo;
v) tecniche di stima obiettiva: metodi matematici per calcolare le
concentrazioni a partire da valori misurati in luoghi o tempi diversi da
quelli a cui si riferisce il calcolo, basati su conoscenze scientifiche
circa la distribuzione delle concentrazioni;
z) soglia di valutazione superiore: livello al di sotto del quale le
misurazioni in siti fissi possono essere combinate con misurazioni
indicative o tecniche di modellizzazione e, per l'arsenico, il cadmio,
il nichel ed il benzo(a)pirene, livello al di sotto del quale le
misurazioni in siti fissi o indicative possono essere combinate con
tecniche di modellizzazione;
aa) soglia di valutazione inferiore: livello al di sotto del quale e'
previsto, anche in via esclusiva, l'utilizzo di tecniche di
modellizzazione o di stima obiettiva;
bb) contributo di fonti naturali: emissione di sostanze inquinanti non
causata in modo diretto o indiretto da attivita' umane, come nel caso di
eruzioni vulcaniche, attivita' sismiche, attivita' geotermiche, incendi
spontanei, tempeste di vento ed altri eventi naturali, aerosol marini,
emissioni biogeniche, trasporto o risospensione in atmosfera di
particelle naturali dalle regioni secche;
cc) rete di misura: sistema di stazioni di misurazione degli inquinanti
atmosferici da utilizzare ai fini del presente decreto; il numero delle
stazioni della rete di misura non eccede quello sufficiente ad
assicurare le funzioni previste dal presente decreto. L'insieme di tali
stazioni di misurazione presenti sul territorio nazionale costituisce la
rete di misura nazionale;
dd) programma di valutazione: il programma che indica le stazioni di
misurazione della rete di misura utilizzate per le misurazioni in siti
fissi e per le misurazioni indicative, le tecniche di modellizzazione e
le tecniche di stima obiettiva da applicare ai sensi del presente
decreto e che prevede le stazioni di misurazione, utilizzate insieme a
quelle della rete di misura, alle quali fare riferimento nei casi in cui
i dati rilevati dalle stazioni della rete di misura, anche a causa di
fattori esterni, non risultino conformi alle disposizioni del presente
decreto, con particolare riferimento agli obiettivi di qualita' dei dati
di cui all'allegato I ed ai criteri di ubicazione di cui agli allegati
III e VIII;
ee) garanzia di qualita': realizzazione di programmi la cui applicazione
pratica consente l'ottenimento di dati di concentrazione degli
inquinanti atmosferici con precisione e accuratezza conosciute;
ff) campioni primari: campione designato come avente le piu' alte
qualita' metrologiche ed il cui valore e' accettato senza riferimento ad
altri campioni della stessa grandezza;
gg) campioni di riferimento: campioni riconosciuti da una decisione
nazionale come base per fissare il valore degli altri campioni della
grandezza in questione;
hh) deposizione totale: massa totale di sostanze inquinanti che, in una
data area e in un dato periodo, e' trasferita dall'atmosfera al suolo,
alla vegetazione, all'acqua, agli edifici e a qualsiasi altro tipo di
superficie;
ii) PM10: il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso
dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il
campionamento e la misurazione del PM10 (norma UNI EN 12341), con
un'efficienza di penetrazione del 50 per cento per materiale particolato
di un diametro aerodinamico di 10 μm;
ll) PM2,5: il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso
dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il
campionamento e la misurazione del PM2,5 (norma UNI EN 14907), con
un'efficienza di penetrazione del 50 per cento per materiale particolato
di un diametro aerodinamico di 2,5 μm;
mm) ossidi di azoto: la somma dei «rapporti di mescolamento in volume (ppbv)»
di monossido di azoto (ossido nitrico) e di biossido di azoto espressa
in unita' di concentrazione di massa di biossido di azoto (μg/m³);
nn) idrocarburi policiclici aromatici: composti organici con due o piu'
anelli aromatici fusi, formati interamente da carbonio e idrogeno;
oo) mercurio gassoso totale: vapore di mercurio elementare (Hg 0 ) e
mercurio gassoso reattivo, intesi come specie di mercurio idrosolubili
con una pressione di vapore sufficientemente elevata per esistere nella
fase gassosa;
pp) composti organici volatili: tutti i composti organici diversi dal
metano provenienti da fonti antropogeniche e biogeniche, i quali possono
produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in
presenza di luce solare;
qq) precursori dell'ozono: sostanze che contribuiscono alla formazione
di ozono a livello del suolo.
Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 10, supplemento ordinario n. 108.
Art. 3
Zonizzazione del territorio
1. L'intero territorio nazionale e' suddiviso in zone e agglomerati
da classificare ai fini della valutazione della qualita' dell'aria
ambiente.
2. Alla zonizzazione provvedono le regioni e le province autonome sulla
base dei criteri indicati nell'appendice I. La zonizzazione e'
riesaminata in caso di variazione dei presupposti su cui e' basata ai
sensi dell'appendice I. Per il riesame di ciascuna zonizzazione in atto
alla data di entrata in vigore del presente decreto il progetto di
zonizzazione e di classificazione di cui al comma 3 e' presentato entro
i successivi quattro mesi.
3. Ciascun progetto di zonizzazione, corredato dalla classificazione di
cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e di cui all'articolo 8, commi 2 e 5,
e' trasmesso dalle regioni o province autonome al Ministero
dell'ambiente e all'ISPRA. Il Ministero dell'ambiente, avvalendosi dell'ISPRA
valuta, entro i successivi quarantacinque giorni, anche attraverso un
esame congiunto nel Coordinamento di cui all'articolo 20, la conformita'
del progetto alle disposizioni del presente decreto ed agli indirizzi
espressi dallo stesso Coordinamento e tenendo conto della coerenza dei
progetti di zonizzazioni regionali relativamente alle zone di confine.
In caso di mancata conformita' il Ministero dell'ambiente, con atto
motivato diretto alla regione o alla provincia autonoma, indica le
variazioni e le integrazioni da effettuare ai fini dell'adozione del
provvedimento di zonizzazione e di classificazione. La trasmissione del
progetto e' effettuata su supporto informatico non riscrivibile,
utilizzando, ove gia' individuato con apposito decreto del Ministro
dell'ambiente, il formato a tal fine previsto.
4. Le regioni e le province autonome possono individuare d'intesa, sulla
base dei criteri dell'appendice I, zone sovraregionali. In tal caso, le
regioni e le province autonome interessate individuano apposite
modalita' di coordinamento per assicurare una valutazione ed una
gestione unitaria dell'aria ambiente nelle zone sovraregionali.
Art. 4
Classificazione di zone e agglomerati ai fini della valutazione della
qualita' dell'aria ambiente
1. Ai fini della valutazione della qualita' dell'aria, la
classificazione delle zone e degli agglomerati e' effettuata, per
ciascun inquinante di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base delle
soglie di valutazione superiori e inferiori previste dall'allegato II,
sezione I, e secondo la procedura prevista dall'allegato II, sezione II.
2. La classificazione delle zone e degli agglomerati e' riesaminata
almeno ogni cinque anni e, comunque, in caso di significative modifiche
delle attivita' che incidono sulle concentrazioni nell'aria ambiente
degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2.
3. Nella comunicazione prevista all'articolo 3, comma 3, sono allegati,
per ciascuna classificazione, gli esiti del monitoraggio e delle
valutazioni sulla cui base le zone e gli agglomerati sono stati
classificati.
4. Alla classificazione delle zone e degli agglomerati provvedono le
regioni e le province autonome.
Art. 5
Valutazione della qualita' dell'aria ambiente
1. La valutazione della qualita' dell'aria ambiente e' effettuata,
per ciascun inquinante di cui all'articolo 1, comma 2, con le modalita'
previste dai commi 3, 4 e 5. Si applicano, per la valutazione,
l'allegato III, relativo all'ubicazione delle stazioni di misurazione,
l'appendice II, relativa alla scelta della rete di misura, e l'appendice
III, relativa ai metodi di valutazione diversi dalla misurazione. Alla
valutazione della qualita' dell'aria ambiente provvedono le regioni e le
province autonome.
2. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di
cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) e d), superano la
rispettiva soglia di valutazione superiore, le misurazioni in siti fissi
sono obbligatorie e possono essere integrate da tecniche di
modellizzazione o da misurazioni indicative al fine di fornire un
adeguato livello di informazione circa la qualita' dell'aria ambiente.
Se il superamento interessa gli inquinanti di cui all'articolo 1, comma
2, lettera e), le misurazioni in siti fissi sono obbligatorie e possono
essere integrate da tecniche di modellizzazione al fine di fornire un
adeguato livello di informazione circa la qualita' dell'aria ambiente.
3. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di
cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) e d), sono compresi tra
la rispettiva soglia di valutazione inferiore e la rispettiva soglia di
valutazione superiore, le misurazioni in siti fissi sono obbligatorie e
possono essere combinate con misurazioni indicative o tecniche di
modellizzazione. Se il superamento interessa gli inquinanti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e), le misurazioni in siti fissi o
indicative mediante stazioni di misurazione sono obbligatorie e possono
essere combinate con tecniche di modellizzazione al fine di fornire un
adeguato livello di informazione circa la qualita' dell'aria ambiente.
4. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di
cui all'articolo 1, comma 2, sono inferiori alla rispettiva soglia di
valutazione inferiore, sono utilizzate, anche in via esclusiva, tecniche
di modellizzazione o di stima obiettiva.
5. Ai fini della determinazione del numero delle stazioni di misurazione
per le misurazioni in siti fissi nei casi in cui vi e' integrazione o
combinazione tra misurazioni in siti fissi e tecniche di modellizzazione
o misurazioni indicative, si applicano i criteri previsti dall'articolo
7, commi 2 e 3.
6. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero
dell'ambiente, all'ISPRA e all'ENEA, entro otto mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, un progetto volto ad adeguare la propria
rete di misura alle relative disposizioni, in conformita' alla
zonizzazione risultante dal primo riesame previsto dall'articolo 3,
comma 2, ed in conformita' alla connessa classificazione. Il progetto
indica anche la data prevista per l'adeguamento e contiene il programma
di valutazione da attuare nelle zone e negli agglomerati. Il Ministero
dell'ambiente, avvalendosi dell'ISPRA e dell'ENEA, valuta, entro i
successivi sessanta giorni, anche attraverso un esame congiunto del
Coordinamento di cui all'articolo 20, la conformita' del progetto alle
disposizioni del presente decreto ed agli indirizzi espressi dallo
stesso Coordinamento. In caso di mancata conformita' il Ministero
dell'ambiente, con atto motivato diretto alla regione o alla provincia
autonoma, indica le variazioni e le integrazioni da effettuare ai fini
dell'attuazione del progetto di adeguamento. Tale procedura si applica
anche ai successivi progetti di modifica o di integrazione della rete di
misura. La trasmissione del progetto e' effettuata su supporto
informatico non riscrivibile, utilizzando, ove gia' individuato con
apposito decreto del Ministro dell'ambiente, il formato a tal fine
previsto. Al fine di ottimizzare il coordinamento tra le reti, i
progetti di adeguamento, modifica o integrazione delle reti di misura
regionali sono altresi' inviati dalle regioni o province autonome a
quelle confinanti.
7. Le stazioni di misurazione previste nel programma di valutazione di
cui al comma 6 devono essere gestite dalle regioni e dalle province
autonome ovvero, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente oppure da altri soggetti pubblici o privati. In
quest'ultimo caso, sono sottoposte al controllo delle regioni e delle
province autonome ovvero, su delega, delle agenzie regionali. Il
controllo si esercita sulla base di appositi protocolli approvati dalle
regioni e dalle province autonome o, in caso di delega, dalle agenzie
regionali e deve prevedere una continua supervisione su tutte le
modalita' di gestione della stazione e di raccolta, trattamento e
validazione dei dati. Per le stazioni di misurazione esistenti, gestite
da enti locali o soggetti privati, il Ministero dell'ambiente promuove
la sottoscrizione di accordi tra il gestore, le regioni o le province
autonome e le agenzie regionali al fine di assicurare la sottoposizione
a tale controllo.
8. Le stazioni previste nel programma di valutazione di cui al comma 6
sono esercite e manutenute in condizioni atte ad assicurare le funzioni
previste dal presente decreto. Per i casi in cui i dati rilevati da una
stazione della rete di misura, anche a causa di fattori esterni, non
risultino conformi alle disposizioni del presente decreto, con
particolare riferimento agli obiettivi di qualita' dei dati di cui
all'allegato I ed ai criteri di ubicazione di cui all'allegato III e
all'allegato VIII, si utilizza, sulla base del programma di valutazione,
un'altra stazione avente le stesse caratteristiche in relazione alla
zona oppure, nello stesso sito fisso di campionamento, una stazione di
misurazione mobile al fine di raggiungere la necessaria copertura dei
dati. Il numero delle stazioni di misurazione previste dal programma di
valutazione deve essere individuato nel rispetto dei canoni di
efficienza, efficacia ed economicita'. Nel caso in cui risultino variati
il contesto territoriale, le attivita' e le altre circostanze da cui
dipende la classificazione e l'ubicazione di una o piu' stazioni della
rete di misura ai sensi degli allegati III, IV, VIII e X, le regioni e
le province autonome provvedono comunque al conseguente adeguamento del
programma di valutazione, nei limiti delle risorse finanziarie destinate
a tali finalita', in base alla legislazione vigente.
9. Le decisioni di valutazione di impatto ambientale statali e
regionali, le autorizzazioni integrate ambientali statali e regionali e
le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, per gli impianti che producono
emissioni in atmosfera possono disporre l'installazione o l'adeguamento
di una o piu' stazioni di misurazione della qualita' dell'aria ambiente
da parte del proponente solo nel caso in cui la regione o la provincia
autonoma interessata o, su delega, l'agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente valuti tali stazioni necessarie per la rete di misura o
per il programma di valutazione. In tal caso, la decisione di
valutazione di impatto ambientale o l'autorizzazione prescrivono che la
stazione di misurazione sia conforme alle disposizioni del presente
decreto e sia sottoposta al controllo previsto al comma 7. In sede di
rinnovo o di aggiornamento delle autorizzazioni che sono state
rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto per gli
impianti che producono emissioni in atmosfera, anche ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e che
prevedevano l'installazione o l'adeguamento di una o piu' stazioni di
misurazione della qualita' dell'aria ambiente, l'autorita' competente
autorizza la permanenza di tali stazioni solo nel caso in cui la regione
o la provincia autonoma interessata o, su delega, l'agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente le valuti necessarie per la rete di
misura o per il programma di valutazione, prescrivendo in questo caso
che la stazione sia conforme alle disposizioni del presente decreto e
sia sottoposta al controllo previsto dal comma 7.
10. I dati e le informazioni aventi ad oggetto attivita' produttive,
attivita' di servizio, infrastrutture e mezzi di trasporto, utili a
stimare le emissioni in atmosfera ed a valutarne l'impatto sulla
qualita' dell'aria, devono essere messi a disposizione del Ministero
dell'ambiente, delle regioni o delle province autonome o delle agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente che li richiedano, a cura dei
soggetti, inclusi gli enti locali e i concedenti o concessionari di
pubblici servizi, tenuti ai sensi del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195. L'eccezione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b),
del decreto legislativo n. 195 del 2005, non puo' essere comunque
opposta in riferimento a dati ed informazioni che le vigenti normative
di settore prescrivono di utilizzare per l'adozione di provvedimenti di
autorizzazione o di pianificazione pubblici o di tariffe pubbliche. Nel
caso in cui una richiesta formulata da una regione o provincia autonoma
per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente decreto non sia
stata accolta, anche per un'eccezione prevista all'articolo 5, comma 1 o
comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 2005, il Ministero
dell'ambiente, sentita tale regione o provincia autonoma, puo'
promuovere forme di consultazione con l'autorita' che non ha accolto la
richiesta, anche nell'ambito del Coordinamento di cui all'articolo 20,
per accertare se esistano modalita' atte ad assicurare la messa a
disposizione dei dati e delle informazioni senza pregiudizio per gli
interessi tutelati dalle eccezioni. A tali consultazioni partecipa anche
il Ministero della difesa nei casi in cui la richiesta non sia stata
accolta da un'autorita' competente alla gestione di strutture, porti o
aeroporti militari.
11. Le misurazioni e le altre tecniche utilizzate per la valutazione
della qualita' dell'aria ambiente devono rispettare gli obiettivi di
qualita' previsti dall'allegato I.
12. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della salute, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalita' di
utilizzo dei bioindicatori per la valutazione degli effetti determinati
sugli ecosistemi dai livelli di arsenico, cadmio, nichel, idrocarburi
policiclici aromatici e mercurio.
Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88
supplemento ordinario n. 96.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e
85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente
a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti
industriali, ai sensi dell'art. 15 della l. 16 aprile 1987, n. 183) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1988, n. 140, S.O. n. 53.
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso
del pubblico all'informazione ambientale) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, cosi' recita: «Art. 5 (Casi di
esclusione del diritto di accesso). - 1. L'accesso all'informazione
ambientale e' negato nel caso in cui:
a) l'informazione richiesta non e' detenuta dall'autorita' pubblica alla
quale e' rivolta la richiesta di accesso. In tale caso l'autorita'
pubblica, se conosce quale autorita' detiene l'informazione, trasmette
rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente
ovvero comunica allo stesso quale sia l'autorita' pubblica dalla quale
e' possibile ottenere l'informazione richiesta;
b) la richiesta e' manifestamente irragionevole avuto riguardo alle
finalita' di cui all'art. 1;
c) la richiesta e' espressa in termini eccessivamente generici;
d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in
corso di completamento. In tale caso, l'autorita' pubblica informa il
richiedente circa l'autorita' che prepara il materiale e la data
approssimativa entro la quale detto materiale sara' disponibile;
e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso,
conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.
2. L'accesso all'informazione ambientale e' negato quando la
divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:
a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorita'
pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in
materia;
b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla
difesa nazionale;
c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilita' per
l'autorita' pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di
illeciti;
d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali,
secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la
tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la
riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonche' ai diritti di
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30;
e) ai diritti di proprieta' intellettuale;
f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona
fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione
dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua
volonta' le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a
meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione
delle informazioni in questione;
h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce
l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
agosto 1997, n. 202 - modificato dal comunicato PCM nella Gazzetta
Ufficiale 17 settembre 1997, n. 217.
Art. 6
Casi speciali di valutazione della qualita' dell'aria ambiente
1. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo n. 281 del 1997, sono scelte, in modo da individuare
le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine delle
concentrazioni nell'aria ambiente e, ove previsto, delle deposizioni:
a) almeno tre stazioni di misurazione di fondo in siti fissi di
campionamento rurali, scelte nell'ambito delle reti di misura regionali,
in cui si effettuano misurazioni finalizzate ad acquisire informazioni
circa la concentrazione di massa totale e le concentrazioni per
speciazione chimica del PM2,5 su base annuale. Il decreto di
individuazione puo' altresi' stabilire forme di coordinamento con le
attivita' svolte in attuazione del programma denominato «monitoring and
evaluation of pollutants (EMEP)». Sulla base di appositi accordi con
altri Stati tali stazioni di misurazione possono essere comuni a piu'
Stati in riferimento a zone confinanti. A tali stazioni di misurazione
si applicano gli allegati I, II, IV e VI. I paragrafi 1 e 3
dell'allegato I devono essere tuttavia riferiti alle sole concentrazioni
di massa totale;
b) almeno sette stazioni di misurazione del benzo(a)pirene, scelte
nell'ambito delle reti di misura regionali, in cui si effettua la
misurazione delle concentrazioni nell'aria ambiente di benzo(a)antracene,
benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene
e dibenzo(a,h)antracene, al fine di verificare la costanza dei rapporti
nel tempo e nello spazio tra il benzo(a)pirene e gli altri idrocarburi
policiclici aromatici di rilevanza tossicologica. A tali stazioni di
misurazione si applicano l'allegato I, l'allegato III e l'allegato VI;
c) almeno tre stazioni di misurazione di fondo, scelte nell'ambito delle
reti di misura regionali e di quelle appartenenti alla rete realizzata
in sede di attuazione del programma denominato «European monitoring and
evaluation of pollutants (EMEP)», in cui si effettua la misurazione
indicativa delle concentrazioni nell'aria ambiente dell'arsenico, del
cadmio, del nichel, del benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi
policiclici aromatici di cui alla lettera b) e la misurazione indicativa
della deposizione totale di tali inquinanti. Tale misurazione indicativa
ha altresi' ad oggetto le concentrazioni nell'aria ambiente del mercurio
gassoso totale e la deposizione totale del mercurio. Con il decreto di
individuazione si selezionano, tra le stazioni scelte, ove tecnicamente
fattibile alla luce degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui
all'articolo 20, quelle in cui si effettua anche la misurazione
indicativa del mercurio bivalente particolato e gassoso. Sulla base di
appositi accordi con altri Stati, nel rispetto degli indirizzi forniti
dalla Commissione europea, tali stazioni di misurazione possono essere
comuni a piu' Stati in riferimento a zone confinanti. A tali stazioni di
misurazione si applicano l'allegato I, l'allegato III e l'allegato VI;
d) sette stazioni di misurazione in sito fisso urbano, scelte
preferibilmente tra quelle di cui alla lettera b), in cui si effettuano
misurazioni finalizzate ad acquisire informazioni circa la
concentrazione di massa totale e le concentrazioni per speciazione
chimica del PM10 e del PM2,5 su base annuale. A tali stazioni di
misurazione si applicano gli allegati I, III, IV e VI. I paragrafi 1 e 3
dell'allegato I devono essere tuttavia riferiti alle sole concentrazioni
di massa totale.
2. Nella scelta delle stazioni di misurazione si deve valutare la
possibilita' di utilizzare le medesime stazioni per entrambe le
finalita' di cui alle lettere a) e c) del comma 1. Possono essere
individuate stazioni diverse soltanto se, da una valutazione tecnica,
emerge che tali finalita' non sarebbero conseguite per tutti gli
inquinanti.
3. Nel caso in cui le stazioni di misurazione prescelte siano gestite da
enti di ricerca, i decreti previsti al comma 1 disciplinano le modalita'
ed i tempi con i quali tali enti devono trasmettere i dati e le
informazioni rilevati al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA. I decreti
disciplinano altresi' le modalita' ed i tempi con i quali i dati e le
informazioni rilevati da tutte le stazioni di misurazione ai sensi del
comma 1, lettere a), b), c) e d), sono messi a disposizione di tutte le
regioni e province autonome. Disciplinano inoltre, per le stazioni di
misurazione di cui al comma 1, lettera a), i metodi da utilizzare e le
modalita' di comunicazione di tali metodi alla Commissione europea, per
le stazioni di misurazione di cui al comma 1, lettera d), i metodi da
utilizzare e, per le stazioni di misurazione di cui al comma 1, lettere
b) e c), i metodi da utilizzare ai fini del campionamento e dell'analisi
degli idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene.
Note all'art. 6:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni,
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) si veda nelle note
all'art. 5.
Art. 7
Stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento
1. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti
fissi costituiscono l'unica fonte di informazioni sulla qualita'
dell'aria ambiente e' assicurato un numero minimo di stazioni di
misurazione di ciascun inquinante di cui all'articolo 1, comma 2, pari a
quello previsto all'allegato V, paragrafi 1, 2 e 3.
2. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi
sono integrate da tecniche di modellizzazione o da misurazioni
indicative, il numero complessivo delle stazioni di misurazione di cui
all'allegato V puo' essere ridotto fino ad un massimo del 50 per cento,
purche':
a) le tecniche di valutazione utilizzate ad integrazione delle
misurazioni in siti fissi permettano di ottenere un adeguato livello
d'informazione ai fini della valutazione della qualita' dell'aria in
relazione ai valori limite, ai valori obiettivo ed alle soglie di
allarme previsti dal presente decreto, nonche' un adeguato livello
d'informazione del pubblico;
b) il numero delle stazioni di misurazione e la risoluzione spaziale
delle tecniche di modellizzazione permettano di valutare i livelli in
conformita' agli obiettivi di qualita' dei dati di cui all'allegato I,
paragrafo 1, e di soddisfare i requisiti di cui all'allegato I,
paragrafo 2.
3. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi
sono combinate con tecniche di modellizzazione o misurazioni indicative,
il numero complessivo delle stazioni di misurazione di cui all'allegato
V puo' essere ridotto oltre il 50 per cento, purche' si rispettino le
condizioni previste al comma 2.
4. In relazione ai livelli critici di cui all'allegato XI le riduzioni
previste ai commi 2 e 3 si applicano a condizione che il numero delle
stazioni di misurazione e la risoluzione spaziale delle tecniche di
modellizzazione permettano di valutare i livelli in conformita' agli
obiettivi di qualita' dei dati di cui all'allegato I, paragrafo 1.
5. Ai fini della misurazione della qualita' dell'aria ambiente, si
applicano i metodi di riferimento o i metodi equivalenti previsti
all'allegato VI.
Art. 8
Valutazione della qualita' dell'aria ambiente e stazioni di misurazione
in siti fissi di campionamento in relazione all'ozono
1. La valutazione della qualita' dell'aria ambiente e' effettuata,
per l'ozono, sulla base dei criteri previsti dai commi successivi e
dagli allegati VII e VIII e dalle appendici II e III.
2. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di ozono superano, in
almeno uno sui cinque anni civili precedenti, gli obiettivi a lungo
termine previsti all'allegato VII, paragrafo 3, le misurazioni in siti
fissi in continuo sono obbligatorie. Se non si dispone di dati
sufficienti per i cinque anni civili precedenti, e' consentito
determinare il superamento anche mediante una combinazione di campagne
di misurazione di breve durata, effettuate in passato nel periodo
dell'anno e nei luoghi in cui si potrebbero registrare i massimi livelli
di inquinamento, e tecniche di modellizzazione, utilizzando a tal fine
anche le informazioni ricavate dagli inventari delle emissioni.
3. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi in
continuo costituiscono l'unica fonte di informazioni sulla qualita'
dell'aria ambiente, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, e'
assicurato un numero minimo di stazioni di misurazione dell'ozono pari a
quello previsto dall'allegato IX, paragrafo 1 ed un numero di stazioni
di misurazione del biossido di azoto pari a quello previsto
dall'allegato IX paragrafo 3.
4. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi
sono integrate da tecniche di modellizzazione o da misurazioni
indicative, il numero complessivo delle stazioni di misurazione previsto
dall'allegato IX, paragrafo 1, puo' essere ridotto alle condizioni
previste dal paragrafo 2 di tale allegato.
5. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di ozono sono stati
inferiori, in tutti i cinque anni civili precedenti, agli obiettivi a
lungo termine previsti dall'allegato VII, paragrafo 3, il numero delle
stazioni di misurazione di ozono e di biossido di azoto e' stabilito in
conformita' all'allegato IX, paragrafo 4.
6. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo n. 281 del 1997, sono individuate, nell'ambito delle reti di
misura regionali, le stazioni di misurazione di fondo in siti fissi di
campionamento rurali per l'ozono. Il numero di tali stazioni, su tutto
il territorio nazionale, e' compreso tra sei e dodici, in funzione
dell'orografia, in riferimento alle zone ed agli agglomerati di cui al
comma 2, ed e' pari ad almeno tre in riferimento alle zone ed agli
agglomerati di cui al comma 5.
7. La misurazione dei precursori dell'ozono e' svolta nei modi indicati
all'allegato X. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo n. 281 del 1997, sono individuate, sul territorio
nazionale, nell'ambito delle reti di misura regionali, almeno tre
stazioni di misurazione dei precursori dell'ozono ai sensi dell'allegato
X e sono disciplinate le modalita' di comunicazione dei metodi di
campionamento e di misurazione utilizzati alla Commissione europea.
8. Alla valutazione della qualita' dell'aria ambiente ed alla
classificazione delle zone e degli agglomerati provvedono le regioni e
le province autonome.
9. Si applica, anche in riferimento al presente articolo, quanto
previsto dall'articolo 4, comma 3, e dall'articolo 5, commi da 6 a 9 e
comma 11.
10. Ai fini della misurazione della qualita' dell'aria ambiente, si
applicano i metodi di riferimento o i metodi equivalenti previsti
dall'allegato VI.
Note all'art. 8:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni,
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) si veda nelle note
all'art. 5.
Art. 9
Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli
critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento
del relativo rispetto
1. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di agglomerati, i
livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla
base della valutazione di cui all'articolo 5, i valori limite di cui
all'allegato XI, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei
criteri previsti all'appendice IV, adottano un piano che contenga almeno
gli elementi previsti all'allegato XV e che preveda le misure necessarie
ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali
aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini
prescritti. In caso di superamenti dopo i termini prescritti
all'allegato XI il piano deve essere integrato conl'individuazione di
misure atte a raggiungere i valori limite superati nel piu' breve tempo
possibile. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di agglomerati,
e' superato il valore obiettivo previsto per il PM2,5 all'allegato XIV,
il piano contiene, ove individuabili, le misure che non comportano costi
sproporzionati necessarie a perseguirne il raggiungimento.
2. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di agglomerati, i
livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla
base della valutazione di cui all'articolo 5, i valori obiettivo di cui
all'allegato XIII, le regioni e le province autonome, adottano, anche
sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui
all'articolo 20, le misure che non comportano costi sproporzionati
necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi
influenza su tali aree di superamento ed a perseguire il raggiungimento
dei valori obiettivo entro il 31 dicembre 2012. Il perseguimento del
valore obiettivo non comporta, per gli impianti soggetti al decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, condizioni piu' rigorose di quelle
connesse all'applicazione delle migliori tecniche disponibili.
3. Le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli
indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure
necessarie a preservare la migliore qualita' dell'aria ambiente
compatibile con lo sviluppo sostenibile nelle aree in cui, sulla base
della valutazione di cui all'articolo 5, i livelli degli inquinanti di
cui all'articolo 1, comma 2, rispettano i valori limite e i valori
obiettivo. Le misure interessano, anche in via preventiva, le principali
sorgenti di emissione che possono influenzare i livelli degli inquinanti
in tali aree e sono inserite, laddove adottati, nei piani di cui al
comma 1.
4. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di agglomerati, i
livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla
base della valutazione di cui all'articolo 5, i livelli critici di cui
all'allegato XI, le regioni e le province autonome adottano, anche sulla
base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20,
le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione
aventi influenza su tali aree di superamento ed a raggiungere i livelli
critici nei termini prescritti.
5. I piani e le misure di cui ai commi 1, 2 e 4, relativi ad un'area di
superamento all'interno di una zona o di un agglomerato, devono agire
sull'insieme delle principali sorgenti di emissione, puntuali o diffuse,
aventi influenza su tale area anche se localizzate in altre aree o in
altre zone e agglomerati della regione o della provincia autonoma.
6. Se lo stesso insieme di sorgenti di emissione determina il
superamento dei valori limite o dei valori obiettivo per piu'
inquinanti, le regioni e le province autonome predispongono un piano
integrato per tali inquinanti.
7. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani previsti dal
presente articolo le regioni e le province autonome assicurano la
partecipazione degli enti locali interessati mediante opportune
procedure di raccordo e concertazione, ai sensi della normativa vigente.
Si provvede anche, con tali procedure, ad individuare e coordinare,
all'interno dei piani, i provvedimenti di attuazione previsti
dall'articolo 11, al fine di assicurare che gli stessi concorrano in
modo efficace e programmato all'attuazione dei piani. Le regioni e le
province autonome provvedono, nel rispetto del quadro delle competenze
amministrative in materia territoriale e ambientale, con apposita
normativa e comunque in conformita' al proprio ordinamento, ad adottare
i piani di cui al presente decreto, assicurando il coordinamento di tali
piani e degli obiettivi stabiliti dagli stessi con gli altri strumenti
di pianificazione settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli
enti locali.
8. Nel caso in cui, sulla base di una specifica istruttoria svolta da
una regione o provincia autonoma, risulti che le principali sorgenti di
emissione aventi influenza su un'area di superamento sono localizzate in
una diversa regione o provincia autonoma, devono essere adottate da
entrambe le regioni o province autonome misure coordinate finalizzate al
raggiungimento dei valori limite o al perseguimento dei valori
obiettivo. Il Ministero dell'ambiente promuove l'elaborazione e
l'adozione di tali misure nell'ambito del Coordinamento di cui
all'articolo 20.
9. Nel caso in cui, sulla base di una specifica istruttoria svolta, su
richiesta di una o piu' regioni o province autonome, nell'ambito del
Coordinamento di cui all'articolo 20, risulti che, tutte le possibili
misure individuabili dalle regioni e dalle province autonome nei propri
piani di qualita' dell'aria non sono in grado di assicurare il
raggiungimento dei valori limite in aree di superamento influenzate, in
modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni e le
province autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa, si
procede all'adozione di misure di carattere nazionale. In tali casi e'
convocato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta
del Ministero dell'ambiente, un comitato tecnico con il compito di
presentare un programma di misure di carattere nazionale alla cui
elaborazione partecipano anche i Ministeri aventi competenza su
specifici settori emissivi, quali trasporti, energia, inclusi gli usi
civili, attivita' produttive e agricoltura. Il programma e' approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato e'
istituito senza oneri a carico dello Stato ed opera per il tempo
strettamente necessario ad elaborare il programma. Ai soggetti che
partecipano, a qualsiasi titolo, al comitati non e' dovuto alcun
compenso o rimborso spese o altro tipo di emolumento per tale
partecipazione. Per lo svolgimento di tale attivita' il Ministero
dell'ambiente si avvale del supporto dell'ISPRA e dell'ENEA.
10. Nelle zone e negli agglomerati per i quali la Commissione europea
conceda le deroghe previste dall'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE
secondo la procedura ivi disciplinata, i valori limite previsti
dall'allegato XI per il biossido di azoto ed il benzene si applicano a
partire dalla data individuata nella decisione della Commissione e i
valori limite previsti dall'allegato XI per il PM10 si applicano a
partire dall'11 giugno 2011. Il Ministero dell'ambiente cura, in accordo
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'esecuzione di tale
procedura in collaborazione con le regioni e le province autonome,
coordinando le attivita' istruttorie finalizzate a dimostrare i
requisiti richiesti all'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE per la
concessione delle deroghe. Il Ministero dell'ambiente coordina, in
particolare, l'adeguamento, da parte delle regioni e delle province
autonome, dei vigenti piani di qualita' dell'aria al fine di introdurre
gli elementi richiesti dall'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE per
la concessione delle deroghe e di dimostrare che, presso tali zone e
agglomerati, i valori limite oggetto di deroga saranno rispettati entro
i nuovi termini. Nel caso in cui da una specifica istruttoria risulti
che il rispetto dei nuovi termini possa essere ottenuto solo con il
contributo di misure di carattere nazionale, il Ministero dell'ambiente
presenta un programma di misure alla cui elaborazione partecipano anche,
sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i
Ministeri aventi competenza su specifici settori emissivi, quali
trasporti, energia, inclusi gli usi civili, attivita' produttive e
agricoltura. Il programma e' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie
previste dal presente articolo il Ministero dell'ambiente si avvale
dell'ISPRA e dell'ENEA. Fino alla data di entrata in vigore dei valori
limite oggetto di deroga, le regioni e le province autonome attuano, in
tali zone e agglomerati, tutte le misure necessarie a raggiungere e
mantenere i livelli degli inquinanti interessati al di sotto dei valori
limite aumentati del relativo margine di tolleranza massimo previsti
dall'allegato XI.
11. Nella elaborazione dei piani previsti dal presente articolo e'
assicurata la coerenza con le prescrizioni contenute nella
pianificazione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas
responsabili dell'effetto serra, nei piani e nei programmi adottati ai
sensi del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, e del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nei provvedimenti regionali di
attuazione dell'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, ed in tutti gli altri strumenti di pianificazione e di
programmazione regionali e locali, come i piani energetici, i piani dei
trasporti e i piani di sviluppo. Anche le autorita' competenti
all'elaborazione e all'aggiornamento di tali piani, programmi e
provvedimenti assicurano la coerenza degli stessi con le prescrizioni
contenute nei piani di qualita' dell'aria previsti dal presente
articolo.
12. I piani previsti dal presente articolo sono soggetti all'obbligo di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006,
esclusivamente nel caso in cui sia stata verificata la condizione
prevista dall'articolo 6, comma 1, di tale decreto secondo la procedura
ivi disciplinata all'articolo 12.
Note all'art. 9:
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale
della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile
2005, n. 93, supplemento ordinario n. 72/L.
- La direttiva 2008/50/CE (Qualita' dell'aria ambiente e per un'aria
piu' pulita in Europa) pubblicata nella G.U.U.E. 11 giugno 2008, n. L
152.
- Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171 (Attuazione della
direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni
inquinanti atmosferici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16
luglio 2004 n. 165.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 194 (Attuazione della
direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del
rumore ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23
settembre 2005, n. 222; ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13
ottobre 2005, n. 239.
- Il testo del comma 167 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2008) cosi' recita:
«167. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o piu'
decreti per definire la ripartizione fra regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia
prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per
cento del consumo interno lordo entro 2020 ed i successivi aggiornamenti
proposti dall'Unione europea. I decreti di cui al primo periodo sono
emanati tenendo conto:
a) della definizione dei potenziali regionali tenendo conto dell'attuale
livello di produzione delle energie rinnovabili;
b) dell'introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018
calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati
a livello comunitario;
c) della determinazione delle modalita' di esercizio del potere
sostitutivo del Governo ai sensi dell'art. 120 della Costituzione nei
casi di inadempienza delle regioni per il raggiungimento degli obiettivi
individuati».
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 6 ed il testo dell'art. 12 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),
cosi' recitano:
«Art. 6 (Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali).
- 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e' istituita,
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la
Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali. Con il
medesimo decreto sono stabilite la durata e le modalita' per
l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione stessa.
2. La Commissione assicura al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme
di cui alla parte seconda del presente decreto. In particolare, la
Commissione provvede all'istruttoria e si esprime sui rapporti
ambientali e sugli studi di impatto ambientale relativi a piani e
programmi oppure a progetti rispettivamente sottoposti a valutazione
ambientale strategica ed a valutazione di impatto ambientale di
competenza statale, e si esprime altresi' sulle autorizzazioni integrate
ambientali di competenza statale.».
«Art. 12 (Giudizio di compatibilita' ambientale ed approvazione del
piano o programma proposto). - 1. Prima dell'approvazione del piano o
del programma sottoposto a valutazione ambientale strategica devono
essere esaminati e valutati il rapporto ambientale redatto ai sensi
dell'art. 9, i pareri espressi ai sensi dell'art. 10, nonche' gli
eventuali pareri di altri Stati membri resi ai sensi dell'art. 11.
2. In base agli esiti dell'esame e delle valutazioni di cui al comma 1,
l'autorita' preposta alla valutazione ambientale, entro sessanta giorni
dalla scadenza dell'ultimo termine utile per la presentazione dei pareri
di cui agli articoli 10 ed 11, emette il giudizio di compatibilita'
ambientale contenente un parere ambientale articolato e motivato che
costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di
approvazione del piano o del programma. Il giudizio di compatibilita'
ambientale puo' essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche
ed integrazioni della proposta del piano o programma valutato. In tali
ipotesi, il giudizio e' trasmesso al proponente con invito a provvedere
alle necessarie varianti prima di ripresentare il piano o programma per
l'approvazione. L'inutile decorso del termine di cui al presente comma
implica l'esercizio del potere sostituivo da parte del Consiglio dei
Ministri, che provvede entro sessanta giorni, previa diffida all'organo
competente ad adempiere entro il termine di venti giorni, anche su
istanza delle parti interessate. In difetto, per i piani e i programmi
sottoposti a valutazione ambientale in sede statale, si intende emesso
giudizio negativo sulla compatibilita' ambientale del piano o programma
presentato. Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione
ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al
periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme
regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della
disciplina comunitaria vigente in materia.
3. L'approvazione del piano o del programma tiene conto del parere di
cui al comma 2. A tal fine il provvedimento di approvazione deve essere
accompagnato da una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che
modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o
programma e come si e' tenuto conto del rapporto ambientale redatto ai
sensi dell'art. 9, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 10 e dei
risultati delle consultazioni avviate ai sensi dell'art. 11, nonche' le
ragioni per le quali e' stato scelto il piano o il programma adottato,
anche rispetto alle alternative possibili che erano state individuate,
ed, infine, le misure adottate in merito al monitoraggio.
4. Qualora nel corso dell'istruttoria per l'approvazione di un piano o
programma da sottoporsi a valutazione ambientale strategica ai sensi
dell'art. 7 venga rilevato che la relativa procedura non e' stata
attivata, l'autorita' competente all'approvazione di detto piano o
programma invita formalmente il proponente a provvedere ad attivare
detta procedura e contestualmente sospende il procedimento di
approvazione.».
- Il testo dell'art. 24 della direttiva 2008/50/CE (Qualita' dell'aria
ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa) cosi' recita:
«Art. 24 (Piani d'azione a breve termine). - 1. Se in determinate zone o
agglomerati sussiste il rischio che i livelli degli inquinanti superino
una o piu' soglie di allarme di cui all'allegato XII gli Stati membri
provvedono a elaborare piani d'azione contenenti indicazioni sui
provvedimenti da adottare nel breve termine per ridurre il rischio o la
durata del superamento. Se il rischio riguarda uno o piu' valori limite
o valori-obiettivo di cui agli allegati VII, XI e XIV, gli Stati membri
possono, se opportuno, elaborare tali piani d'azione a breve termine.
Tuttavia, se sussiste il rischio che venga superata la soglia di allarme
per l'ozono indicata nell'allegato XII, punto B, gli Stati membri
preparano i piani d'azione a breve termine solo se, a loro parere, alla
luce delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche
nazionali, le possibilita' di ridurre il rischio, la durata o la
gravita' del superamento sono significative. Nella redazione dei piani
d'azione a breve termine gli Stati membri tengono conto della decisione
2004/279/Ce.
2. I piani d'azione a breve termine di cui al paragrafo 1 possono, in
funzione del caso singolo, contemplare provvedimenti efficaci per
limitare e, se necessario, sospendere le attivita' che contribuiscono al
rischio che i rispettivi valori limite, valori-obiettivo o soglie di
allarme siano superati. Tali piani d'azione possono prevedere
provvedimenti connessi con la circolazione dei veicoli a motore, i
lavori di costruzione, le navi all'ormeggio e con l'attivita' degli
impianti industriali e l'uso di prodotti nonche' il riscaldamento
domestico. Nel quadro di tali piani possono anche essere prese in
considerazione azioni specifiche volte a tutelare gruppi sensibili di
popolazione, compresi i bambini.
3. Quando gli Stati membri elaborano un piano d'azione a breve termine,
mettono a disposizione del pubblico e delle associazioni interessate,
quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le
associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi di popolazione
sensibili, gli altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di
categoria interessate, sia i risultati delle loro indagini sulla
fattibilita' e sul contenuto dei piani d'azione specifici a breve
termine, sia informazioni sull'attuazione di tali piani.
4. Per la prima volta anteriormente all'11 giugno 2010 ed a intervalli
regolari successivamente, la Commissione pubblica esempi delle migliori
pratiche per l'elaborazione dei piani d'azione a breve termine, compresi
esempi delle migliori prassi per la protezione di gruppi sensibili di
popolazione, compresi i bambini».
Art. 10
Piani per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite, dei
valori obiettivo e delle soglie di allarme
1. Le regioni e le province autonome adottano piani d'azione nei
quali si prevedono gli interventi da attuare nel breve termine per i
casi in cui insorga, presso una zona o un agglomerato, il rischio che i
livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, superino le
soglie di allarme previste all'allegato XII. In caso di rischio di
superamento delle soglie di allarme di cui all'allegato XII, paragrafo
2, i piani d'azione sono adottati se, alla luce delle condizioni
geografiche, meteorologiche ed economiche, la durata o la
gravita' del rischio o la possibilita' di ridurlo risultano, sulla base
di un'apposita istruttoria, significative.
2. Le regioni e le province autonome possono adottare piani d'azione nei
quali si prevedono gli interventi da attuare nel breve termine per i
casi in cui insorga, presso una zona o un agglomerato, il rischio che i
livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, superino i
valori limite o i valori obiettivo previsti dagli allegati VII e XI.
All'adozione si procede nel caso in cui sia possibile individuare le
situazioni previste al comma 3.
3. Nei casi previsti al comma 2 i piani d'azione hanno ad oggetto
specifiche circostanze contingenti, non aventi carattere strutturale o
ricorrente, che possono causare un superamento o che possono
pregiudicare il processo di raggiungimento dei valori limite o di
perseguimento dei valori obiettivo e che, per effetto di tale natura,
non sono prevedibili e contrastabili attraverso i piani e le misure di
cui agli articoli 9 e 13.
4. Gli interventi previsti nei piani d'azione sono diretti a ridurre il
rischio o a limitare la durata del superamento. I piani d'azione possono
prevedere, se necessario per le finalita' di legge, interventi
finalizzati a limitare oppure a sospendere le attivita' che
contribuiscono all'insorgenza del rischio di superamento dei valori
limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme. Gli indirizzi
formulati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 24 della
direttiva 2008/50/CE integrano i requisiti previsti dal presente
articolo per l'adozione dei piani d'azione.
5. Le regioni e le province autonome che adottano un piano d'azione
mettono a disposizione del pubblico, nei modi previsti all'articolo 18,
le informazioni relative ai risultati dell'istruttoria svolta circa la
fattibilita' del piano e le informazioni relative ai contenuti ed
all'attuazione del piano. Nel pubblico sono inclusi i soggetti previsti
all'articolo 18, comma 4.
6. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani previsti dal
presente articolo si applica l'articolo 9, comma 7.
Art. 11
Modalita' e procedure di attuazione dei piani
1. I piani di cui agli articoli 9, 10 e 13 possono anche
individuare, con le modalita' e per le finalita' dagli stessi previste:
a) criteri per limitare la circolazione dei veicoli a motore;
b) valori limite di emissione, prescrizioni per l'esercizio, criteri di
localizzazione ed altre condizioni di autorizzazione per gli impianti di
cui alla parte quinta, titolo I, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, secondo le relative disposizioni;
c) valori limite di emissione, prescrizioni per l'esercizio e criteri di
localizzazione per gli impianti di trattamento dei rifiuti che producono
emissioni in atmosfera;
d) valori limite di emissione, prescrizioni per l'esercizio e criteri di
localizzazione per gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale che producono emissioni in atmosfera;
e) valori limite di emissione, prescrizioni per l'esercizio,
caratteristiche tecniche e costruttive per gli impianti di cui alla
parte quinta, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
secondo le relative disposizioni;
f) limiti e condizioni per l'utilizzo dei combustibili ammessi dalla
parte quinta, titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
secondo le relative disposizioni e nel rispetto delle competenze
autorizzative attribuite allo Stato ed alle regioni;
g) limiti e condizioni per l'utilizzo di combustibili nei generatori di
calore sotto il valore di soglia di 0,035 MW nei casi in cui l'allegato
X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
prevede il potere dei piani regionali di limitare l'utilizzo dei
combustibili negli impianti termici civili;
h) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera che
si producono nel corso delle attivita' svolte presso qualsiasi tipo di
cantiere, incluso l'obbligo che le macchine mobili non stradali ed i
veicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lett. c) - categoria N2 e N3
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, utilizzati nei cantieri
e per il trasporto di materiali da e verso il cantiere rispondano alle
piu' recenti direttive comunitarie in materia di controllo delle
emissioni inquinanti o siano dotati di sistemi di abbattimento delle
emissioni di materiale particolato;
i) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera
prodotte dalle navi all'ormeggio;
l) misure specifiche per tutelare la popolazione infantile e gli altri
gruppi sensibili della popolazione;
m) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera che
si producono nel corso delle attivita' e delle pratiche agricole
relative a coltivazioni, allevamenti, spandimento dei fertilizzanti e
degli effluenti di allevamento, ferma restando l'applicazione della
normativa vigente in materia di rifiuti, combustibili, fertilizzanti,
emissioni in atmosfera e tutela sanitaria e fito-sanitaria;
n) prescrizioni di limitazione delle combustioni all'aperto, in
particolare in ambito agricolo, forestale e di cantiere, ferma restando
l'applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti,
combustibili, emissioni in atmosfera e tutela sanitaria e
fito-sanitaria.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri
competenti per materia, sentita la Conferenza Unificata, possono essere
emanate linee guida per l'individuazione delle misure di cui al comma 1
relativamente ai settori non disciplinati da norme statali.
3. All'attuazione delle previsioni contenute nei piani in merito alla
limitazione della circolazione dei veicoli a motore, ai sensi del comma
1, lettera a), provvedono i sindaci o la diversa autorita' individuata
dalle regioni o dalle province autonome. In caso di inerzia, provvedono
in via sostitutiva le regioni o le province autonome o la diversa
autorita' individuata dalle regioni o dalle province autonome ai sensi
della vigente normativa regionale. La normativa regionale stabilisce
idonee forme di raccordo e coordinamento tra regioni o province autonome
ed autorita' competente ad adottare i provvedimenti di limitazione della
circolazione. Le modalita' e la durata delle limitazioni devono essere
funzionali alle finalita' dei diversi piani di cui agli articoli 9, 10 e
13. Le ordinanze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere adottate dai
sindaci per motivi connessi all'inquinamento atmosferico nei casi e con
i criteri previsti dal presente comma. Resta fermo, in assenza dei piani
di cui agli articoli 9, 10 e 13 o qualora i piani non individuino i casi
ed i criteri di limitazione della circolazione dei veicoli a motore, il
potere del sindaco di imporre tali limitazioni per motivi connessi
all'inquinamento atmosferico attraverso le ordinanze previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I sindaci possono comunque
vietare la circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli che
non hanno effettuato il controllo almeno annuale delle emissioni secondo
la procedure fissate dal decreto Ministro dei trasporti e della
navigazione 5 febbraio 1996.
4. All'attuazione delle previsioni contenute nei piani ai sensi del
comma 1, lettere b), e) e f), provvedono le autorita' competenti per
l'autorizzazione o per i controlli ai sensi della parte quinta, titoli
I, II e III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei modi ivi
previsti. All'attuazione delle previsioni contenute nei piani ai sensi
del comma 1, lettere c) e d), provvedono le autorita' competenti al
rilascio delle autorizzazioni ivi indicate.
5. All'attuazione delle previsioni contenute nei piani, nei casi non
previsti dai commi 3 e 4, procedono le regioni, le province autonome e
gli enti locali mediante provvedimenti adottati sulla base dei poteri
attribuiti dalla legislazione statale e regionale. Resta ferma, a tal
fine, la ripartizione dei poteri previsti dalla vigente normativa.
6. Le previsioni contenute nei piani in merito ai cantieri, ai sensi del
comma 1, lettera h), sono altresi' inserite come prescrizioni nelle
decisioni di valutazione di impatto ambientale adottate dalle autorita'
competenti ai fini della realizzazione delle opere sottoposte a tale
procedura di valutazione.
7. Le modalita' e le procedure di attuazione previste dal presente
articolo si applicano anche in caso di misure adottate ai sensi degli
articoli 9 e 13 al di fuori dei piani regionali.
Note all'art. 11:
- I titoli I, II e III del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) cosi' recitano:
«Titolo I - Norme generali
Titolo II - Valutazione ambientale strategica - VAS
Titolo III - Valutazione d'impatto ambientale - VIA».
- L'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale) reca:
«Disciplina dei combustibili»
- Il testo del comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992, n. 114
supplemento ordinario, cosi' recita: «Art. 7 (Regolamentazione della
circolazione nei centri abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni
possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1,2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli
per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di
tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente
alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per
le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i
problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e
ambientali;».
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali - art. 31 legge 3 agosto 1999, n.
265) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000.
- Il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 febbraio
1996 (Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico
degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio
delle Comunita' europee n. 92/55/CEE) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 marzo 1996, n. 56.
Art. 12
Obbligo di concentrazione dell'esposizione e obiettivo nazionale di
riduzione dell'esposizione per il PM2,5
1. In relazione ai livelli di PM2,5 nell'aria ambiente, le regioni e
le province autonome adottano, sulla base degli indirizzi espressi dal
Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure necessarie ad assicurare
il rispetto dell'obbligo di concentrazione dell'esposizione di cui
all'allegato XIV e le misure che non comportano costi sproporzionati
necessarie a perseguire il raggiungimento dell'obiettivo nazionale di
riduzione dell'esposizione disciplinato dal medesimo allegato.
2. Al fine di calcolare se l'obbligo di concentrazione dell'esposizione
e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione di cui al comma 1
sono stati rispettati si utilizza l'indicatore di esposizione media di
cui all'allegato XIV. Tale indicatore e' fissato sulla base di
misurazioni effettuate da stazioni di fondo ubicate in siti fissi di
campionamento urbani, il cui numero, non inferiore a quello previsto
all'allegato V, paragrafo 2, e la cui distribuzione in zone e
agglomerati dell'intero territorio devono essere tali da riflettere in
modo adeguato l'esposizione della popolazione. Tali stazioni sono scelte
con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo n. 281 del 1997, nell'ambito delle reti di misura regionali,
in modo da individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo
termine delle concentrazioni.
Note all'art. 12:
- Per il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si veda nelle note
all'art. 5.
Art. 13
Gestione della qualita' dell'aria ambiente in relazione all'ozono
1. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di agglomerati, i
livelli dell'ozono superano, sulla base della valutazione di cui
all'articolo 8, i valori obiettivo di cui all'allegato VII, le regioni e
le province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi
dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure che non comportano
costi sproporzionati necessarie ad agire sulle principali sorgenti di
emissione aventi influenza su tali aree ed a perseguire il
raggiungimento dei valori obiettivo nei termini prescritti. Tali misure
devono essere previste in un piano, adottato nel rispetto dei criteri di
cui all'appendice IV, che contenga almeno gli elementi di cui
all'allegato XV e che tenga anche conto delle misure contenute nel
programma nazionale di riduzione delle emissioni di cui al decreto
legislativo n. 171 del 2004. Il piano deve essere integrato con i piani
di qualita' dell'aria di cui all'articolo 9.
2. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di agglomerati, i
livelli dell'ozono superano, sulla base della valutazione di cui
all'articolo 8, gli obiettivi a lungo termine e sono inferiori o uguali
ai valori obiettivo di cui all'allegato VII, le regioni e le province
autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal
Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure che non comportano costi
sproporzionati necessarie ad agire sulle principali sorgenti di
emissione aventi influenza su tali aree ed a perseguire il
raggiungimento degli obiettivi a lungo termine nei termini prescritti.
Tali misure devono essere coerenti con quelle previste nel piano di cui
al comma 1, nei piani di qualita' dell'aria di cui all'articolo 9 e nel
programma nazionale di riduzione delle emissioni di cui al decreto
legislativo n. 171 del 2004.
3. Le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli
indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, e nella
misura in cui cio' sia consentito da fattori come la natura
transfrontaliera dell'inquinamento da ozono e le condizioni
meteorologiche, le misure necessarie a preservare la migliore qualita'
dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile ed a
garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute
umana nelle aree in cui, sulla base della valutazione di cui
all'articolo 8, i livelli dell'ozono sono inferiori o uguali agli
obiettivi a lungo termine. Le misure interessano, anche in via
preventiva, le principali sorgenti di emissione che possono influenzare
i livelli dell'ozono in tali aree.
4. Si applica, anche in relazione ai piani e alle misure previste dal
presente articolo, quanto disposto dall'articolo 9, commi 6, 7, 8, 9, 11
e 12.
Note all'art. 13:
- Per il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. si veda nelle note
all'art. 9.
Art. 14
Misure per il superamento delle soglie di informazione e di allarme
1. Se, in una zona o in un agglomerato, i livelli degli inquinanti
superano, sulla base delle valutazioni di cui agli articoli 5 e 8, la
soglia di informazione o una soglia di allarme prevista all'allegato XII,
le regioni o le province autonome adottano tutti i provvedimenti
necessari per informare il pubblico in modo adeguato e tempestivo
attraverso radio, televisione, stampa, internet o qualsiasi altro
opportuno mezzo di comunicazione.
2. In caso di superamento della soglia di informazione o delle soglie di
allarme, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero
dell'ambiente informazioni circa i livelli misurati e la durata del
superamento entro lo stesso termine previsto all'articolo 19, comma 8,
lettera a), numero 1). Il Ministero dell'ambiente comunica tali
informazioni alla Commissione europea e al Ministero della salute nei
termini previsti all'articolo 19, comma 9, lettera e), in caso di soglie
riferite all'ozono, ed entro tre mesi dalla data della misurazione in
caso di soglie riferite ad altri inquinanti.
Art. 15
Esclusioni
1. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero
dell'ambiente, per l'approvazione e per il successivo invio alla
Commissione europea, l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui,
relativamente ad un determinato anno, i livelli degli inquinanti
previsti all'articolo 1, comma 2, superano i rispettivi valori limite o
livelli critici a causa del contributo di fonti naturali. La
comunicazione e' accompagnata da informazioni sui livelli degli
inquinanti e le relative fonti e contiene gli elementi atti a dimostrare
il contributo dato dalle fonti naturali ai superamenti, sulla base degli
indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20 ed
utilizzando, ove esistenti, gli indirizzi formulati dalla Commissione
europea. I superamenti oggetto di tale comunicazione non rilevano ai
sensi del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della salute, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo n. 281 del 1997, sono stabiliti i criteri per la valutazione
del contributo di cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero
dell'ambiente, per l'approvazione e per il successivo invio alla
Commissione europea, l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui i
livelli del PM10 superano il rispettivo valore limite per effetto della
risospensione del particolato a seguito della sabbiatura o della
salatura delle strade nella stagione invernale. La comunicazione e'
accompagnata da informazioni sui livelli del PM10 e le relative fonti e
contiene gli elementi atti a dimostrare che il superamento e' dovuto a
tale risospensione e che sono state comunque adottate misure ragionevoli
per ridurre i livelli. I superamenti dovuti a tale risospensione non
impongono l'adozione dei piani di cui agli articoli 9 e 10, ferma
restando l'adozione di ragionevoli misure di riduzione da individuare
anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui
all'articolo 20 ed utilizzando, ove esistenti, gli indirizzi formulati
dalla Commissione europea, e l'integrale applicazione del presente
decreto ai superamenti dei livelli del PM10 dovuti ad altre cause.
Note all'art. 15:
- Per il decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 si veda nelle note
all'art. 5.
Art. 16
Inquinamento transfrontaliero
1. In caso di superamento di un valore limite aumentato del margine
di tolleranza, di un valore obiettivo, di una soglia di allarme o di un
obiettivo a lungo termine, a causa del trasporto transfrontaliero di
quantitativi significativi di sostanze inquinanti o dei relativi
precursori, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con le regioni e le
province autonome interessate, provvede a consultare le autorita'
competenti degli Stati appartenenti all'Unione europea che risultano
coinvolti al fine di individuare le iniziative da avviare in modo
congiunto per eliminare il superamento attraverso provvedimenti adeguati
e proporzionati. In tal caso possono essere adottati piani comuni, da
attuare in modo coordinato, per il raggiungimento dei valori limite ed
il perseguimento dei valori obiettivo e degli obiettivi a lungo termine.
All'adozione dei piani provvedono le regioni e le province autonome
interessate, d'intesa con il Ministero dell'ambiente.
2. In caso di rischio di superamento di un valore limite o di un valore
obiettivo di cui agli allegati VII e XI o di una soglia di allarme di
cui all'allegato XII presso zone di Stati appartenenti all'Unione
europea, prossime ai confini nazionali, sono adottati, nei casi e nei
limiti previsti dall'articolo 10, piani d'azione a breve termine comuni
che si applicano alle zone confinanti degli Stati coinvolti.
All'adozione dei piani provvedono le regioni e le province autonome
interessate, d'intesa con il Ministero dell'ambiente. Il Ministero
dell'ambiente riceve le richieste di piani comuni che gli Stati
confinanti in cui sussiste tale rischio di superamento trasmettano
all'Italia ed invia agli Stati confinanti, anche su indicazione della
regione o della provincia autonoma interessata, le richieste di piani
comuni nel caso in cui tale rischio sussista nel proprio territorio. In
presenza di zone di Stati appartenenti all'Unione europea, prossime ai
confini nazionali, presso le quali e' stato adottato un piano d'azione a
breve termine, le regioni e le province autonome interessate, d'intesa
con il Ministero dell'ambiente, assicurano l'invio di tutte le
informazioni utili alle autorita' competenti dello Stato confinante.
3. In caso di superamento delle soglie di informazione o delle soglie di
allarme di cui al presente decreto in zone o agglomerati prossimi ai
confini nazionali, le regioni e le province autonome interessate,
d'intesa con il Ministero dell'ambiente, provvedono a informare
tempestivamente le autorita' competenti degli Stati confinanti
appartenenti all'Unione europea, anche al fine di consentire che tali
informazioni possano essere rese disponibili al pubblico.
4. Nell'esecuzione degli adempimenti previsti dai commi precedenti
devono essere altresi' assunte, ove opportuno, le iniziative utili ad
assicurare una cooperazione con Stati non appartenenti all'Unione
europea, con particolare riferimento a quelli confinanti ed a quelli che
sono candidati all'adesione.
Art. 17
Qualita' della valutazione in materia di aria ambiente
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 13 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sulla base delle linee guida tecniche
dell'ISPRA, sono stabilite:
a) le procedure di garanzia di qualita' previste per verificare il
rispetto della qualita' delle misure dell'aria ambiente;
b) le procedure per l'approvazione degli strumenti di campionamento e
misura della qualita' dell'aria.
2. Le procedure di approvazione previste al comma 1 sono finalizzate ad
accertare e ad attestare che gli strumenti di campionamento e misura
soddisfano i requisiti fissati dal presente decreto.
3. Le regioni e le province autonome o, su delega, le agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente, effettuano le attivita' di controllo
volte ad accertare che il gestore delle stazioni di misurazione rispetti
le procedure di garanzia di qualita' di cui al comma 1, lettera a). Ai
fini di tale controllo, si verifica anche se il gestore abbia
partecipato ai programmi di cui al comma 4 ed abbia applicato le
eventuali correzioni prescritte dal laboratorio nazionale di riferimento
designato ai sensi del comma 8.
4. Il laboratorio nazionale di riferimento designato ai sensi del comma
8 organizza, con adeguata periodicita', programmi di intercalibrazione
su base nazionale correlati a quelli comunitari ai quali devono
partecipare tutti i gestori delle stazioni di misurazione utilizzate ai
fini del presente decreto. Nel caso in cui i risultati della
intercalibrazione per una o piu' stazioni non siano conformi, tale
laboratorio nazionale indica al gestore le correzioni da apportare.
5. Le approvazioni degli strumenti di campionamento e misura, sulla base
delle procedure previste dal comma 1, lettera b) e l'approvazione dei
metodi di analisi della qualita' dell'aria equivalenti a quelli di
riferimento, con le modalita' previste dall'allegato VI, competono ai
laboratori pubblici accreditati secondo le procedure stabilite dalla
norma ISO/IEC 17025 nella versione piu' aggiornata al momento
dell'accreditamento in relazione al pertinente metodo previsto da tale
allegato. Tali laboratori accettano, previa verifica della
documentazione, i rapporti delle prove condotte da laboratori privati
accreditati secondo le procedure stabilite dalla norma ISO/IEC 17025
nella versione piu' aggiornata al momento dell'accreditamento in
relazione al pertinente metodo previsto da tale allegato. Non e' ammessa
l'approvazione di strumenti e metodi da parte di laboratori che
possiedono diritti sui medesimi; il laboratorio che procede
all'approvazione dichiara con apposito atto, da allegare alla
documentazione di approvazione, di non possedere diritti sullo strumento
o sul metodo approvato.
6. L'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M) assicura la
certificazione dei campioni primari e di riferimento, nonche' la
preparazione ed il mantenimento dei campioni primari e di riferimento
delle miscele gassose di inquinanti. In tale certificato si determinano
la composizione chimica, la concentrazione, la purezza, le proprieta'
fisiche o le particolari caratteristiche tecniche del campione.
7. Il laboratorio nazionale di riferimento designato ai sensi del comma
8 assicura la partecipazione alle attivita' di intercalibrazione a
livello comunitario per gli inquinanti disciplinati dal presente
decreto.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente sono individuati uno o piu'
laboratori nazionali di riferimento tra quelli pubblici accreditati
secondo la norma ISO/IEC 17025 per i metodi previsti dal presente
decreto, sono designate le relative funzioni e sono stabiliti i relativi
obblighi di comunicazione nei confronti del Ministero dell'ambiente.
9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto al comma 8
le funzioni di cui ai commi 4 e 7 sono assicurate dai soggetti a tal
fine competenti ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 20
settembre 2002.
Note all'art. 17:
- Per la legge la legge 13 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) si
veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Ministero dell'ambiente 20 settembre 2002 (Modalita'
per la garanzia della qualita' del sistema delle misure di inquinamento
atmosferico, ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999. Ecologia) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2002, n. 231.
Art. 18
Informazione del pubblico
1. Le amministrazioni e gli altri enti che esercitano le funzioni
previste dal presente decreto assicurano, per quanto di competenza,
l'accesso del pubblico e la diffusione al pubblico delle seguenti
informazioni:
a) le informazioni relative alla qualita' dell'aria ambiente previste
all'allegato XVI;
b) le decisioni con le quali sono concesse o negate le deroghe previste
all'articolo 9, comma 10;
c) i piani di qualita' dell'aria previsti all'articolo 9 e all'articolo
13 e le misure di cui all'articolo 9, comma 2, e di cui all'articolo 13,
comma 2;
d) i piani di azione previsti all'articolo 10;
e) le autorita' e gli organismi titolari dei compiti tecnici di cui
all'articolo 17.
2. Per l'accesso alle informazioni si applica il decreto legislativo n.
195 del 2005. Per la diffusione al pubblico si utilizzano la
radiotelevisione, la stampa, le pubblicazioni, i pannelli informativi,
le reti informatiche o altri strumenti di adeguata potenzialita' e di
facile accesso, senza oneri aggiuntivi per il pubblico. Le informazioni
diffuse al pubblico devono essere aggiornate e precise e devono essere
rese in forma chiara e comprensibile. I piani e un documento
riepilogativo delle misure di cui al comma 1, lettera c), devono essere,
in tutti i casi, pubblicati su pagina web. E' assicurato, nei modi
previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32,
l'accesso del pubblico ai servizi di rete per le informazioni di cui al
presente articolo che ricadano tra i dati territoriali disciplinati dal
predetto decreto e che siano prodotti e gestiti in conformita' allo
stesso.
3. Le regioni e le province autonome elaborano e mettono a disposizione
del pubblico relazioni annuali aventi ad oggetto tutti gli inquinanti
disciplinati dal presente decreto e contenenti una sintetica
illustrazione circa i superamenti dei valori limite, dei valori
obiettivo, degli obiettivi a lungo termine, delle soglie di informazione
e delle soglie di allarme con riferimento ai periodi di mediazione
previsti, con una sintetica valutazione degli effetti di tali
superamenti. Le relazioni possono includere ulteriori informazioni e
valutazioni in merito alla tutela delle foreste e informazioni su altri
inquinanti per cui il presente decreto prevede la misurazione, tra cui i
precursori dell'ozono di cui all'allegato X, parte 2.
4. Sono inclusi tra il pubblico, agli effetti del presente articolo,
anche le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le
associazioni che rappresentano gli interessi di gruppi sensibili della
popolazione, nonche' gli altri organismi sanitari e le associazioni di
categoria interessati.
5. I soggetti pubblici e privati che procedono, anche al di fuori dei
casi previsti dal presente articolo, alla pubblicazione o ad altre forme
di diffusione al pubblico di dati inerenti i livelli rilevati da
stazioni di misurazione della qualita' dell'aria ambiente devono
contestualmente indicare, in forma chiara, comprensibile e documentata,
se tali livelli sono stati misurati in conformita' ai criteri ed alle
modalita' previsti dal presente decreto oppure in modo difforme.
Note all'art. 18:
- Per il decreto legislativo decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
(Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale) si veda nelle note all'art. 5.
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32
(Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura
per l'informazione territoriale nella Comunita' europea - INSPIRE)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2010, n. 56 supplemento
ordinario, cosi' recita:
«Art. 9 (Accesso al pubblico). - 1. Le autorita' pubbliche responsabili
della produzione, della gestione, dell'aggiornamento e della
distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi
relativi consentono l'accesso del pubblico ai servizi di cui al comma 1
dell' art. 7, tenendo conto delle pertinenti esigenze degli
utilizzatori, attraverso servizi facili da utilizzare, disponibili per
il pubblico e accessibili via internet.
2. I servizi di cui all' art. 7, comma 1, lettere a) e b), sono messi
gratuitamente a disposizione del pubblico.
3. In deroga al comma 1, l'accesso del pubblico ai set di dati
territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i servizi di ricerca
di cui all' art. 7, comma 1, lettera a), e conseguentemente tramite i
servizi di cui al medesimo art. 7, comma 1, lettere b), c) ed e), e'
escluso qualora l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio alle
relazioni internazionali, alla pubblica sicurezza o alla difesa
nazionale.
4. In deroga al comma 1, le autorita' pubbliche escludono l'accesso del
pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi
tramite i servizi di cui all'art. 7, comma 1, lettere da b) ad e), o ai
servizi di commercio elettronico di cui al comma 12 qualora l'accesso a
tali servizi possa recare pregiudizio:
a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorita'
pubbliche, qualora essa sia prevista dal diritto;
b) agli accordi o relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o
alla difesa nazionale;
c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilita' per
ogni persona di avere un processo equo o alla possibilita' per l'autorita'
pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;
d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali
qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario
per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l'interesse
pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale;
e) ai diritti di proprieta' intellettuale;
f) alla riservatezza dei dati personali ovvero dei fascicoli riguardanti
una persona fisica, qualora tale persona non abbia acconsentito alla
divulgazione dell'informazione al pubblico, laddove detta riservatezza
sia prevista dal diritto nazionale o comunitario, anche tenuto conto dei
requisiti previsti dalla direttiva 95/46/CE;
g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito le
informazioni richieste di sua propria volonta',
senza che sussistesse alcun obbligo legale reale o potenziale in tal
senso, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla
divulgazione delle informazioni in questione;
h) alla tutela dell'ambiente cui si riferisce l'informazione, come nel
caso dell'ubicazione di specie rare.
5. I motivi che giustificano la limitazione dell'accesso di cui al comma
4 sono interpretati in modo restrittivo, tenendo conto nel caso
specifico dell'interesse pubblico tutelato dalla fornitura del medesimo
accesso.
6. Le disposizioni del comma 4, lettere a), d), f), g) ed h), non si
applicano in caso di accesso alle informazioni sulle emissioni
nell'ambiente.
7. I dati messi a disposizione mediante i servizi di consultazione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera b), possono essere presentati in una
forma che ne impedisca il riutilizzo a fini commerciali.
8. In deroga ai commi 1 e 2, per esigenze di auto finanziamento delle
autorita' pubbliche che producono set di dati territoriali, con decreti
dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sono determinati l'ammontare delle tariffe al
pubblico e le relative modalita' di pagamento per la fornitura dei dati
territoriali attraverso i servizi ai sensi dell' art. 7, comma 1,
lettere b), c) ed e), quando tali tariffe garantiscono il mantenimento
di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi. Ai fini
della determinazione delle tariffe si applica l' art. 7, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Sono fatte salve le
disposizioni dell'art. 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
9. I decreti di cui al comma 8 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e resi altresi' pubblici, a cura
dell'Amministrazione competente, ove possibile, sul proprio sito
istituzionale.
10. Gli introiti delle tariffe di cui al comma 8 sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi
dell'art. 4, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62, allo stato di
previsione delle Amministrazioni interessate.
11. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici
determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti
deliberativi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, gli importi delle tariffe e le relative modalita' di
pagamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 8 e 9.
12. Qualora le autorita' pubbliche applichino tariffe per i servizi di
cui all' art. 7, comma 1, lettere b), c) ed e), rendono disponibili
servizi di commercio elettronico. Tali servizi possono prevedere
clausole di esclusione della responsabilita', licenze on-line (click-licenses)
o, se necessario, licenze».
Art. 19
Relazioni e comunicazioni
1. Fatto salvo quanto previsto per le sostanze inquinanti oggetto
delle comunicazioni disciplinate ai commi 3, 5 e 7, le regioni e le
province autonome trasmettono i seguenti dati ed informazioni al
Ministero dell'ambiente ed all'ISPRA:
a) per le zone di cui all'articolo 9, comma 1:
1) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i livelli che superano i
valori limite oltre il margine di tolleranza o che superano i valore
limite degli inquinanti per i quali non e' stabilito un margine di
tolleranza, le date o i periodi in cui il superamento si e' verificato,
nonche' i valori misurati, utilizzando a tal fine il formato
dell'appendice VI;
2) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i motivi di ciascun
superamento, utilizzando a tal fine il formato dell'appendice VI;
3) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno durante il quale sono stati
misurati o valutati i livelli di cui al numero 1), i piani di cui
all'articolo 9, comma 1, nonche' le informazioni di cui all'appendice
VII nel formato ivi previsto;
4) entro due mesi dalla relativa adozione, le modifiche, le integrazioni
e gli aggiornamenti dei piani trasmessi ai sensi del punto 3);
b) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, gli aggiornamenti
intervenuti nell'elenco delle zone e degli agglomerati di cui
all'articolo 9, commi 1 e 3, utilizzando a tal fine il formato
dell'appendice VI;
c) ricorrendone i presupposti, la relazione prevista dall'allegato I,
paragrafo 2, da inviare unitamente alle informazioni trasmesse ai sensi
della lettera a), punti 1) e 2), e delle lettere b) ed f);
d) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i dati sui livelli di
concentrazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), utilizzando
il formato stabilito nel decreto previsto da tale articolo;
e) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i dati sui livelli di
concentrazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), utilizzando
il formato stabilito nel decreto previsto da tale articolo;
f) per tutte le zone e gli agglomerati, entro sei mesi dalla fine di
ciascun anno, la determinazione del superamento delle soglie di
valutazione superiore o inferiore utilizzando a tal fine il formato
dell'appendice VI.
2. Il Ministero dell'ambiente, sulla base dei dati e delle informazioni
di cui al comma 1 verificati ai sensi del comma 12, comunica alla
Commissione europea:
a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, i dati e le informazioni
di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e lettere b), c) ed f);
b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui sono stati misurati o
valutati i livelli di cui al comma 1, lettera a), numero 1), le
informazioni di cui all'appendice VII nel formato ivi previsto;
c) entro due anni dalla fine dell'anno in cui sono stati per la prima
volta misurati o valutati i livelli di cui al comma 1, lettera a),
numero 1), i piani di cui al comma 1, lettera a), numero 3);
d) entro tre mesi dalla relativa ricezione, le modifiche, le
integrazioni e gli aggiornamenti di cui al comma 1, lettera a), numero
4);
e) entro tre mesi dalla relativa ricezione, i dati e le informazioni di
cui al comma 1, lettera d).
3. Le regioni e le province autonome, utilizzando il formato
dell'appendice VI, trasmettono al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA i
dati sui livelli di concentrazione e sulle deposizioni di cui
all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), e, per tutte le zone e gli
agglomerati la determinazione del superamento delle soglie di
valutazione superiore o inferiore di cui all'allegato II, paragrafo 1,
tabella 7, nonche', in relazione alle zone ed agli agglomerati di cui
all'articolo 9, comma 2, i seguenti dati e informazioni:
a) l'elenco di tali zone e agglomerati, con individuazione delle aree di
superamento;
b) i livelli di concentrazione degli inquinanti oggetto di valutazione;
c) le informazioni sui motivi dei superamenti, con particolare
riferimento alle fonti;
d) le informazioni sulla popolazione esposta ai superamenti.
4. I dati e le informazioni di cui al comma 3 e, ricorrendone i
presupposti, la relazione prevista all'allegato I, paragrafo 2, sono
trasmessi con cadenza annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello a cui si riferiscono.
5. Le regioni e le province autonome trasmettono tempestivamente al
Ministero dell'ambiente e all'ISPRA:
a) la documentazione relativa all'istruttoria effettuata al fine di
individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento dei
valori obiettivo di cui all'allegato XIII e di individuare, tra le
stesse, quelle che non comportano costi sproporzionati;
b) nei casi in cui l'istruttoria svolta dalla regione o provincia
autonoma ha esito positivo, le misure adottate ai sensi dell'articolo 9,
comma 2.
6. Il Ministero dell'ambiente, entro i tre mesi successivi alla data
prevista nel comma 4, comunica alla Commissione europea i dati e le
informazioni previsti da tale comma verificati ai sensi del comma 12,
nonche', limitatamente agli idrocarburi policiclici aromatici ed ai
metalli, i dati e le informazioni di cui all'articolo 6, comma 3,
verificati ai sensi del comma 12. Il Ministero dell'ambiente comunica
inoltre alla Commissione europea la documentazione e le misure di cui al
comma 5 verificate ai sensi del comma 12, entro tre mesi dalla relativa
ricezione.
7. Le regioni e le province autonome trasmettono i seguenti dati ed
informazioni al Ministero dell'ambiente ed all'ISPRA:
a) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, gli aggiornamenti
intervenuti nell'elenco delle zone e degli agglomerati di cui
all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, utilizzando a tal fine il formato di
cui all'appendice VI;
b) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno in cui sono stati misurati o
valutati superamenti del valore obiettivo di cui all'allegato VII, le
informazioni previste all'appendice VIII, sezione I, inclusa la
documentazione relativa all'istruttoria effettuata al fine di
individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento del
valore obiettivo e di individuare, tra le stesse, quelle che non
comportano costi sproporzionati;
c) per le zone di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, entro sei mesi dalla
fine di ciascun anno, i livelli di ozono che superano il valore
obiettivo e l'obiettivo a lungo termine, le date in cui il superamento
si e' verificato, nonche' le relative cause ed i valori misurati,
utilizzando a tal fine il formato di cui all'appendice VI;
d) per tutte le zone e gli agglomerati, entro sei mesi dalla fine di
ciascun anno, i livelli di ozono che superano le soglie di informazione
e di allarme, le date in cui il superamento si e' verificato, nonche' le
relative cause ed i valori misurati, utilizzando il formato di cui
all'appendice VI;
e) per tutte le zone e gli agglomerati, entro 6 mesi dalla fine di
ciascun anno, le altre informazioni previste per l'ozono e per i
relativi precursori di cui all'appendice VI;
f) ogni tre anni, entro il 30 marzo successivo alla fine di ciascun
triennio, le informazioni previste all'appendice VIII, sezioni II e III,
con la documentazione relativa all'istruttoria effettuata al fine di
individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento
dell'obiettivo a lungo termine e di individuare, tra le stesse, quelle
che non comportano costi sproporzionati;
g) ricorrendone i presupposti, la relazione prevista all'allegato I,
paragrafo 2, da inviare unitamente alle informazioni trasmesse ai sensi
delle lettere a), c), d) ed e).
8. Le regioni e le province autonome trasmettono i seguenti dati ed
informazioni all'ISPRA:
a) per ciascuno dei mesi compresi tra aprile e settembre di ogni anno:
1) entro i primi dieci giorni del mese successivo, per ogni giorno in
cui sono stati misurati superamenti delle soglie di informazione o di
allarme per l'ozono, le informazioni, formulate in via provvisoria,
previste all'appendice IX, sezione I;
2) entro il 5 ottobre di ciascun anno, le altre informazioni provvisorie
previste all'appendice IX, sezione II.
9. Il Ministero dell'ambiente, sulla base dei dati e delle informazioni
di cui al comma 7 verificati ai sensi del comma 12, comunica alla
Commissione europea:
a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, le informazioni di cui al
comma 7, lettera a);
b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui sono stati misurati o
valutati i superamenti del valore obiettivo, le informazioni di cui al
comma 7, lettera b);
c) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, le informazioni di cui al
comma 7, lettere c), d) e) e g);
d) ogni tre anni, entro il 30 settembre successivo alla fine di ciascun
triennio, le informazioni di cui al comma 7, lettera f);
e) entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine previsto
al comma 13, lettera a), le informazioni ivi previste e, entro il 31
ottobre di ciascun anno, le informazioni previste al comma 13, lettera
b).
10. Per la trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al presente
articolo si osservano, ove gia' definite, le modalita' stabilite dalla
Commissione europea.
11. La trasmissione dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1, 4,
5 e 7 e' effettuata mediante supporto informatico non riscrivibile.
12. L'ISPRA, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, verifica la
completezza e la correttezza dei dati e delle informazioni ricevuti ai
sensi dei commi 1, 4, 5 e 7, e dell'articolo 6, comma 3, nonche' la
conformita' del formato, ed, a seguito di tale verifica, aggrega su base
nazionale tutti i dati e le informazioni delle appendici da VI a IX,
mantenendone il formato. A tale aggregazione si procede per la prima
volta nel 2013 con riferimento ai dati ed alle informazioni relativi al
2012. Sono esclusi da tale verifica i piani e le relative modifiche ed
integrazioni di cui al comma 1, lettera a), punti 3 e 4. In caso di dati
ed informazioni incompleti o difformi rispetto ai requisiti previsti, il
Ministero dell'ambiente informa le regioni e le province autonome
interessate che provvedono tempestivamente ad un nuovo invio all'ISPRA
ed al Ministero stesso.
13. L'ISPRA verifica la completezza e la correttezza dei dati e delle
informazioni ricevuti ai sensi del comma 8 e li invia al Ministero
dell'ambiente nel formato di cui all'appendice IX, sezioni I e II,
entro:
a) quindici giorni nel caso di cui al comma 8, lettera a), punto 1);
b) venti giorni nel caso di cui al comma 8, lettera a), punto 2).
14. L'ISPRA carica tempestivamente, sulla banca dati appositamente
individuata dall'Agenzia europea per l'ambiente, i dati e le
informazioni trasmessi dal Ministero dell'ambiente ai sensi dei commi 2,
6 e 9.
15. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della salute,
comunica alla Commissione europea le autorita' e gli organismi di cui
all'articolo 1, comma 6.
16. I dati relativi ai livelli misurati oggetto di trasmissione ai sensi
del comma 1, lettere a) ed e), del comma 3, lettera b), del comma 7,
lettere c) e d), e del comma 8 si riferiscono a tutte le stazioni di
misurazione previste nel programma di valutazione.
17. I dati e le informazioni necessari ai fini dell'applicazione del
sistema di scambio reciproco previsto dalla decisione della Commissione
europea 97/101/CE del 27 gennaio 1997 sono trasmessi dalle regioni e
dalle province autonome o, su delega, dalle agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente, all'ISPRA entro il 30 aprile di ciascun anno.
Tale trasmissione ha ad oggetto i dati rilevati dalle stazioni di
misurazione previste nei relativi programmi di valutazione, nonche' le
correlate informazioni. La successiva trasmissione, da parte dell'ISPRA
all'Agenzia europea per l'ambiente, entro il 1° ottobre di ciascun anno,
include anche i dati rilevati dalle altre stazioni di misurazione
previste all'articolo 6.
Note all'art. 19:
- Il testo della decisione della Commissione europea del 27 gennaio 1997
n. 97/101/CE (Decisione della Commissione che instaura uno scambio
reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle
singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli
Stati membri) e' pubblicato nella G.U.C.E. 5 febbraio 1997, n. L 35.
Art. 20
Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorita' competenti in materia
di aria ambiente
1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un Coordinamento
tra i rappresentanti di tale Ministero, del Ministero della salute, di
ogni regione e provincia autonoma, dell'Unione delle province italiane (UPI)
e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Partecipano al
Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA, dell'ENEA e del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR) e di altre autorita' competenti
all'applicazione del presente decreto, e, su indicazione del Ministero
della salute, rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita', nonche',
su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza,
rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente. Il
Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la
creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di
informazioni.
2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura, anche mediante gruppi
di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad
aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi
connessi all'applicazione del presente decreto, anche al fine di
garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di
prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze.
3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al Coordinamento
previsto al comma 1 non e' dovuto alcun compenso o rimborso spese o
altro tipo di emolumento per tale partecipazione.
Art. 21
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati:
a) il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;
b) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183;
c) il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
fatte salve le disposizioni di cui il decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, preveda l'ulteriore vigenza;
e) l'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413;
f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo
1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
145 del 28 maggio 1983;
g) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, recante criteri
per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991;
h) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, recante i criteri
per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela
della qualita' dell'aria;
i) il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992, recante
atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistema di rilevazione
dell'inquinamento urbano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del
10 gennaio 1992;
l) il decreto del Ministro dell'ambiente 6 maggio 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992, recante la definizione del
sistema nazionale finalizzato a controllo ed assicurazione di qualita'
dei dati di inquinamento atmosferico ottenuti dalle reti di
monitoraggio;
m) il decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994, concernente le
norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di
allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;
n) il decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, recante
l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di limite di
concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli
inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di
alcuni inquinanti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile
1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
290 del 13 dicembre 1994;
o) il decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996, recante
attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 1996;
p) il decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163, recante
norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai
quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1999;
q) il decreto del Ministro dell'ambiente 2 aprile 2002, n. 60, recante
recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio
concernente i valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il
biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le
particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori
limite di qualita' dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di
carbonio, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 87 del 13 aprile 2002;
r) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 settembre 2002, recante le
modalita' per la garanzia della qualita' del sistema delle misure di
inquinamento atmosferico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del
2 ottobre 2002;
s) il decreto del Ministro dell'ambiente 1° ottobre 2002, n. 261,
recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della
qualita' dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano o
dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 351, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20
novembre 2002.
Note all'art. 21:
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351 (Attuazione della
direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della
qualita' dell'aria ambiente), abrogato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1999, n. 241.
- Il decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183 (Attuazione della
direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria) , abrogato dal
presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2004,
n. 171, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 3 agosto 2007 n. 152 (Attuazione della
direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il
nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente) ,
abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
settembre 2007, n. 213 supplemento ordinario.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203
(Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203
concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a
specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti
industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183)
si veda nelle note dell'art. 5.
- Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) si veda nelle note dell'art. 5.
- La legge 4 novembre 1997 n. 413 (Misure urgenti per la prevenzione
dell'inquinamento atmosferico da benzene) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 3 dicembre 1997, n. 282.
Art. 22
Disposizioni transitorie e finali
1. I provvedimenti di zonizzazione e di classificazione, la rete di
misura, i piani e le misure di qualita' dell'aria esistenti ai sensi
della normativa previgente sono adeguati alle disposizioni del presente
decreto nel rispetto delle procedure e dei termini fissati dagli
articoli che precedono, anche alla luce di un esame congiunto nel
Coordinamento di cui all'articolo 20. In caso di mancato adeguamento si
applicano i poteri sostitutivi previsti all'articolo 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e all'articolo 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131.
2. I provvedimenti generali attributivi di finanziamenti o di altri
benefici alle regioni, alle province autonome ed agli enti locali,
adottati dal Ministero dell'ambiente in materia di qualita' dell'aria o
di mobilita' sostenibile, prevedono, tra le cause ostative
all'erogazione, la reiterata violazione degli obblighi di trasmissione o
di conformazione previsti all'articolo 3, comma 3, all'articolo 5, comma
6, all'articolo 19 ed ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, nonche'
l'indisponibilita' a sottoscrivere, in un dato termine, gli accordi di
cui all'articolo 5, comma 7. Il Ministero dell'ambiente provvede ad
inserire tale previsione anche nei provvedimenti generali vigenti in
materia, fatti salvi i diritti acquisiti. Resta in tutti casi fermo, in
presenza di tali violazioni, l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti
dalla vigente normativa.
3. Lo Stato, le regioni e le province autonome elaborano i rispettivi
inventari delle emissioni, aventi adeguata risoluzione spaziale e
temporale, in conformita' ai criteri previsti all'appendice V. L'ISPRA
provvede, ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 2012 con
riferimento all'anno 2010, a scalare su base provinciale l'inventario
nazionale disciplinato all'articolo 4 del decreto legislativo n. 171 del
2004, al fine di consentire l'armonizzazione con gli inventari delle
regioni e delle province autonome. Gli inventari delle regioni e delle
province autonome sono predisposti con cadenza almeno triennale e,
comunque, con riferimento a tutti gli anni per i quali lo Stato provvede
a scalare l'inventario nazionale su base provinciale. Tali inventari
sono predisposti per la prima volta con riferimento all'anno 2010. Per
ciascun anno in riferimento al quale lo Stato provvede a scalare
l'inventario nazionale su base provinciale, le regioni e le province
autonome armonizzano, sulla base degli indirizzi espressi dal
Coordinamento di cui all'articolo 20, i propri inventari con tale
inventario nazionale scalato su base provinciale. L'ENEA, in
collaborazione con l'ISPRA, provvede a scalare ulteriormente, in
coerenza con la risoluzione spaziale del modello nazionale, l'inventario
nazionale scalato su base provinciale entro sei mesi dall'elaborazione
di quest'ultimo, al fine di ottenere gli elementi di base per le
simulazioni modellistiche di cui al comma 5 e consentire il confronto
previsto da tale comma e le valutazioni necessarie all'esercizio dei
poteri sostitutivi di cui al comma 1. I risultati di tali elaborazioni
sono resi disponibili alle regioni e alle province autonome per le
valutazioni di cui al comma 1 e di cui agli articoli 5 e 8.
4. Lo Stato, le regioni e le province autonome elaborano i rispettivi
scenari energetici e dei livelli delle attivita' produttive, con
proiezione agli anni in riferimento ai quali lo Stato provvede a scalare
l'inventario nazionale su base provinciale e, sulla base di questi,
elaborano i rispettivi scenari emissivi. Gli scenari energetici e dei
livelli delle attivita' produttive si riferiscono alle principali
attivita' produttive responsabili di emissioni di sostanze inquinanti in
atmosfera, ai piu' importanti fattori che determinano la crescita
economica dei principali settori, come l'energia, l'industria, i
trasporti, il riscaldamento civile, l'agricoltura, e che determinano i
consumi energetici e le emissioni in atmosfera, individuati
nell'appendice IV, parte II. L'ISPRA elabora lo scenario energetico e
dei livelli delle attivita' produttive nazionale e provvede a scalarlo
su base regionale e, sulla base di tale scenario, l'ENEA elabora,
secondo la metodologia a tali fini sviluppata a livello comunitario, lo
scenario emissivo nazionale. Le regioni e le province autonome
armonizzano i propri scenari con le rispettive disaggregazioni su base
regionale dello scenario nazionale sulla base degli indirizzi espressi
dal Coordinamento di cui all'articolo 20. Le regioni e le province
autonome assicurano la coerenza tra gli scenari elaborati ai sensi del
presente comma e gli strumenti di pianificazione e programmazione
previsti in altri settori, quali, per esempio, l'energia, i trasporti,
l'agricoltura.
5. Lo Stato, le regioni e le province autonome selezionano le rispettive
tecniche di modellizzazione, da utilizzare per la valutazione e la
gestione della qualita' dell'aria ambiente, sulla base delle
caratteristiche e dei criteri individuati dall'appendice III. Il
confronto tra le simulazioni effettuate con il modello nazionale e le
simulazioni effettuate con i modelli delle regioni e delle province
autonome e' operato sulla base dei parametri individuati nell'appendice
III e sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui
all'articolo 20. L'ENEA elabora ogni cinque anni, e per la prima volta
entro il mese di giugno 2014 con riferimento all'anno 2010, simulazioni
modellistiche della qualita' dell'aria su base nazionale, utilizzando
l'inventario delle emissioni nazionale opportunamente scalato. I
risultati di tali elaborazioni sono resi disponibili alle regioni e alle
province autonome per le valutazioni di cui al comma 1 e di cui agli
articoli 5 e 8. L'ENEA elabora inoltre, su richiesta del Ministero
dell'ambiente, proiezioni su base modellistica della qualita' dell'aria
in relazione a specifiche circostanze quali, ad esempio, procedure
comunitarie, azioni previste all'articolo 16 e situazioni di
inadempimento previste al comma 1. L'ENEA partecipa regolarmente agli
esercizi di intercomparazione fra modelli avviati nell'ambito dei
programmi comunitari riferiti alla valutazione della qualita' dell'aria.
6. Per l'invio dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 19,
comma 4, riferiti al 2008, continuano ad applicarsi i termini previsti
dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2007. Per l'invio
delle informazioni di cui all'articolo 19, comma 7, lettera f), relative
al triennio 2007-2009, continuano ad applicarsi i termini previsti
dall'articolo 9, comma 1, lettera g), e comma 2, lettera g), del decreto
legislativo n. 183 del 2004.
7. Alla modifica degli allegati e delle appendici del presente decreto
si provvede con regolamenti da adottare in base all'articolo 17, comma
3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, sentita la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, e,
limitatamente all'appendice IV, parte II, di concerto, per quanto di
competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In
caso di attuazione di successive direttive comunitarie che modificano le
modalita' esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico previste nei
predetti allegati, alla modifica si provvede mediante appositi decreti
da adottare in base all'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della salute e, limitatamente all'appendice IV, parte II, di concerto,
per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. All'integrazione dell'appendice III, con la disciplina delle
tecniche di modellizzazione e delle tecniche di misurazione indicativa e
di stima obiettiva, si deve provvedere entro sei mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto.
8. Con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 17 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della salute, da adottare entro l'inizio del
secondo anno civile successivo all'entrata in vigore della decisione
prevista all'articolo 28, comma 2, della direttiva 2008/50/CE, si
provvede, in conformita' a tale decisione, alla disciplina delle
attivita' di relazione e comunicazione in sostituzione di quanto
previsto all'articolo 14, comma 2, ed all'articolo 19.
9. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica. Le attivita'
previste dal presente decreto ricadono tra i compiti istituzionali delle
amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le
risorse di bilancio allo scopo destinate a legislazione vigente,
incluse, nei casi ammessi, le risorse previste dai vigenti programmi di
finanziamento in materia di qualita' dell'aria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 agosto 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim,
Ministro dello sviluppo economico
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
Fazio, Ministro della salute
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Galan, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Fitto, Ministro per i rapporti conle regioni e per la coesione
territoriale
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Note all'art. 22:
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo
1997, n. 59) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92
supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 5(Poteri sostitutivi). - 1. Con riferimento alle funzioni e ai
compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata
inattivita' che comporti inadempimento agli obblighi derivanti
dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio
agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente
inadempiente un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito
il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via
sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al
comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento di
cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo
adottato ha immediata esecuzione ed e' immediatamente comunicato
rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito
denominata «Conferenza Stato-regioni» e alla Conferenza Stato-Citta' e
autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane,
che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti
previsti dall'art. 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 .
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi
previste dalla legislazione vigente».
- Il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131(Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre
2001, n. 3) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno2003 n. 132,
cosi' recita:
«Art. 8 (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere
sostitutivo). - 1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'art. 120,
secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su
iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente
interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o
necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del
Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari,
anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione
del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta
regionale della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al
fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli
atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art. 11 della legge
9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora
l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Citta'
metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi
di sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario provvede,
sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia
stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non
sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalita' tutelate
dall'art. 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente
comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta'
e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita' montane,
che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle
finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza
Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire
l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di
posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso
e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117,
terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli
atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152
(Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il
cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici
nell'aria ambiente) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre
2007 n. 213 supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 8(Comunicazione di informazioni). - 1. Per le zone e gli
agglomerati individuati ai sensi dell'art. 3, comma 3, le regioni e le
province autonome trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e all'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata APAT:
a) l'elenco di tali zone e agglomerati, con individuazione delle aree di
superamento;
b) i livelli di concentrazione degli inquinanti oggetto di valutazione;
c) le informazioni circa i motivi dei superamenti, con particolare
riferimento alle fonti;
d) le informazioni circa la popolazione esposta ai superamenti.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse con cadenza annuale
entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono e,
per la prima volta, con riferimento all'anno 2008.
3. Ai fini della trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 si
osservano, ove gia' definite, le modalita' stabilite dalla Commissione
europea.
4. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) la documentazione relativa all'istruttoria effettuata al fine di
individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento dei
valori obiettivo e di individuare, tra le stesse, quelle che non
comportano costi sproporzionati;
b) nei casi in cui l'istruttoria ha esito positivo, le misure adottate
ai sensi dell'art. 3, comma 4;
c) piani di risanamento adottati ai sensi dell'art. 3, comma 5.
5. La trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 4 e'
effettuata tramite supporto informatico non riscrivibile.
6. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, informazioni
circa i metodi utilizzati per la valutazione preliminare di cui all'art.
4, comma 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare trasmette tempestivamente tali informazioni alla Commissione
europea.
7. L'APAT verifica la completezza e la correttezza dei dati pervenuti e
la conformita' del formato e trasmette gli esiti di tale verifica al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei due
mesi successivi alla data di cui al comma 2.
8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
trasmette alla Commissione europea e al Ministero della salute, nei tre
mesi successivi alla data prevista nel comma 2, le informazioni di cui
al comma 1 e l'elenco delle misure e dei piani di cui al comma 4
adottati nell'anno precedente.
8-bis. I dati relativi ai livelli di concentrazione ed alle deposizioni
di cui all'art. 5, commi 4 e 5, sono trasmessi dalle regioni e dalle
province autonome al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e all'APAT, secondo quanto previsto ai commi 2, 3,
5 e 7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare provvede alla trasmissione di tali dati alla Commissione europea
secondo quanto previsto al comma 8».
- Il testo del comma 1 lettera g) e comma 2 lettera g) dell'art. 9 del
decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183 (Attuazione della direttiva
2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria ) cosi' recita:
«Art. 9 (Trasmissione di informazioni e di relazioni). - 1. Le regioni e
le province autonome competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio ed al Ministero della salute, per il tramite
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici, di seguito denominata APAT:
a)-f) (omissis)
g) ogni tre anni, entro il 30 marzo successivo alla fine di ciascun
triennio, a decorrere dal 2007, le seguenti informazioni:
1) il riesame dei livelli di ozono osservati o valutati a seconda dei
casi nelle zone e negli agglomerati di cui all'art. 3, comma 2, e
all'art. 4, commi 2 e 5;
2) le misure eventualmente predisposte e attuate ai sensi dell'art. 4,
comma 3;
3) i piani d'azione di cui all'art. 5, comma 3, ed i relativi
provvedimenti attuativi, nonche' una relazione che descriva gli effetti
di detti piani.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base
delle informazioni ricevute ai sensi del comma 1, comunica alla
Commissione europea:
a)-f) (omissis)
g) ogni tre anni, entro il 30 settembre successivo alla fine di ciascun
triennio, a decorrere dal 2007, nell'ambito della relazione prevista
dalla direttiva 91/692/CEE del 23 dicembre 1991 del Consiglio, le
informazioni di cui al comma 1, lettera g).».
- Il testo dell'art. 17, commi 2 e 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri) cosi' recita:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al
ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Per il decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali) si veda nelle note all'art. 5.
- Il testo dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005 n. 11(Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione
europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37, cosi'
recita:
«Art. 13(Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme comunitarie non
autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite
nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui
all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del
Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, i provvedimenti di cui al presente art. possono essere
adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i
provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria
normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I
provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva
del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in
essi contenute».
- Il testo del comma 2 dell'art. 28 della direttiva 2008/50/CE (Qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa) cosi' recita:
«2. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di regolamentazione
di cui all'art. 29, paragrafo 2, le informazioni supplementari che agli
Stati membri devono far pervenire a norma dell'art. 27 nonche' il
calendario per la trasmissione di tali informazioni. La Commissione
individua inoltre le soluzioni per razionalizzare il sistema di
comunicazione dei dati e lo scambio reciproco di informazioni e di dati
provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione
dell'inquinamento atmosferico presenti negli Stati membri, secondo la
procedura di regolamentazione di cui all'art. 29, paragrafo 2.».
Allegati I - XVI
Omisses
Appendici I - XI
Omisses