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DM 19 marzo 2001

(Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2001)

 

Recepimento della direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2000 relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità.

 

 

Art. 1.

1. Il presente decreto è diretto a garantire un maggiore rispetto da parte dei veicoli commerciali circolanti di determinate condizioni tecniche previste dal decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, di attuazione delle prescrizioni di cui alla direttiva 96/96/CE, come modificato dal decreto ministeriale 7 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2000, di attuazione della direttiva 1999/52/CE, al fine di migliorare la sicurezza stradale ed ambientale.

2. Il presente decreto definisce talune condizioni di realizzazione dei controlli tecnici su strada per i veicoli commerciali circolanti nel territorio nazionale in armonia con le disposizioni stabilite dalla direttiva 2000/30/CE per gli stessi controlli tecnici su strada sui veicoli commerciali circolanti nel territorio delle Comunità europee.

3. Fatta salva la normativa comunitaria, il presente decreto lascia del tutto impregiudicato il diritto dell'autorità competente, di cui all'art. 2, lettera d), di effettuare i controlli in esso non contemplati, nonchè di controllare altri aspetti del trasporto stradale, in particolare quelli inerenti ai veicoli commerciali, e non pregiudica, inoltre, che la suddetta autorità, nel quadro delle ispezioni che esulano dal campo di applicazione del presente decreto, possa controllare i punti enumerati nell'allegato I, che fa parte integrante del presente decreto, in luoghi diversi dalle strade pubbliche.

 

Art. 2.

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) "veicolo commerciale" i veicoli a motore ed i loro rimorchi appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 definite nell'allegato 1 al decreto ministeriale 6 agosto 1998 di attuazione della direttiva 96/96/CE;

b) "controllo tecnico su strada" il controllo di natura tecnica, non annunciato dalla autorità competente e quindi imprevisto, di un veicolo commerciale che circola nel territorio nazionale, effettuato sulla strada pubblica dall'autorità competente o sotto la sorveglianza di quest'ultima;

c) "controllo tecnico" il controllo, della conformità del veicolo alla normativa tecnica, quale previsto nell'allegato II al decreto ministeriale 6 agosto 1998 come modificato dall'allegato I al decreto ministeriale 7 agosto 2000;

d) "autorità competente" il Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre.

 

Art. 3.

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, sono effettuati controlli su strada dei veicoli commerciali contemplati dal presente decreto, tenendo conto delle prescrizioni del decreto ministeriale 6 agosto 1998 come modificato dal decreto ministeriale 7 agosto 2000.

2. I controlli tecnici su strada sono effettuati senza discriminazioni fondate sulla nazionalità del conducente o sullo Stato in cui è immatricolato o immesso in circolazione il veicolo commerciale e tenuto conto della necessità di ridurre al minimo i costi ed i ritardi causati ai conducenti ed alle imprese.

 

Art. 4.

1. Il controllo tecnico su strada comporta uno, due o l'insieme dei seguenti elementi:

a) un esame visivo delle condizioni di manutenzione del veicolo commerciale fermo;

b) un controllo della relazione di controllo tecnico su strada, di cui all'art. 5, compilato di recente ovvero un controllo dei documenti attestante la conformità alla normativa tecnica applicabile ai veicoli ed in particolare, per i veicoli immatricolati o immessi in circolazione in uno Stato membro, del documento attestante che il veicolo commerciale è stato sottoposto al controllo tecnico obbligatorio a norma della direttiva 96/96/CE, come modificata dalla direttiva 1999/52/CE;

c) un'ispezione, intesa a rilevare difetti di manutenzione, effettuata su uno o più, ovvero sulla totalità, dei punti di controllo enumerati nell'elenco che figura nell'allegato I, punto 10, al presente decreto.

2. L'ispezione degli impianti di frenatura e delle emissioni di gas di scarico è effettuata secondo le modalità previste nell'allegato II, che fa parte integrante del presente decreto.

3. Prima di procedere ad un'ispezione sui punti enumerati nell'elenco che figura nell'allegato I, punto 10, del presente decreto, si tiene conto dell'ultimo certificato di controllo tecnico o di una relazione di controllo tecnico su strada compilata di recente eventualmente presentati dal conducente.

Può, inoltre, essere preso in considerazione qualsiasi altro certificato attestante l'effettuazione di controlli inerenti la sicurezza del veicolo, rilasciato da un organismo autorizzato, eventualmente presentato dal conducente.

Qualora i certificati o la relazione suddetti forniscano la prova che nel corso degli ultimi tre mesi è già stata effettuata un'ispezione su uno dei punti enumerati nell'elenco che figura nell'allegato I, punto 10, al presente decreto, tale punto non è soggetto ad un ulteriore controllo, a meno che questo sia giustificato in particolare da una presenza di difetti o da una non conformità manifesta.

 

Art. 5.

1. La relazione sul controllo tecnico su strada concernente l'ispezione di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), è compilata dalla autorità competente. Il modello di tale relazione è riportato nell'allegato I al presente decreto e contiene, al punto 10, un elenco dei punti controllati. L'autorità competente contrassegna le caselle corrispondenti. La relazione deve essere consegnata al conducente del veicolo commerciale.

2. Se l'autorità competente ritiene che l'entità dei difetti di manutenzione del veicolo commerciale possa comportare rischi di sicurezza tali da giustificare, in particolare per quanto riguarda la frenatura, un esame più approfondito, il veicolo commerciale può essere sottoposto ad un controllo più rigoroso presso un centro dell'autorità medesima, situato in prossimità.

L'uso del veicolo commerciale può essere sospeso fino a quando non sono stati rimossi i difetti pericolosi individuati, qualora risulti evidente che tale veicolo rappresenta un rischio considerevole per i suoi occupanti o per gli altri utenti della rete stradale, in occasione del controllo tecnico su strada di cui all'art. 4, comma 1, oppure in occasione del controllo più rigoroso di cui al primo capoverso del presente comma.

 

Art. 6.

1. Ogni due anni l'autorità competente, comunica alla Commissione europea, anteriormente al 31 marzo, i dati raccolti in relazione ai due anni precedenti per quanto riguarda il numero dei veicoli commerciali controllati, classificati per categoria a norma dell'allegato I, punto 6, al presente decreto, e per Paese di immatricolazione, nonchè i punti controllati ed i difetti riscontrati, in base all'allegato I, punto 10, al presente decreto.

La prima trasmissione dei dati riguarderà il periodo di due anni a decorrere dal lo gennaio 2003.

 

Art. 7.

1. I difetti gravi riscontrati sui veicoli commerciali di proprietà di soggetti non residenti nel territorio nazionale, in particolare quelli che hanno dato luogo alla sospensione dell'uso dei veicoli medesimi, devono essere denunciati alle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione, secondo il modello di relazione di controllo di cui all'allegato I al presente decreto, fatta salva la perseguibilità in base alla normativa applicabile nella Repubblica italiana.

Fatto salvo quanto previsto nel secondo capoverso del comma 2 dell'art. 5, l'autorità competente, nel caso in cui sia stato riscontrato un difetto grave in un veicolo commerciale di proprietà di un soggetto non residente nel territorio nazionale, può richiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui è immatricolato o immesso in circolazione il veicolo, di adottare opportuni provvedimenti nei confronti dei trasgressori e del veicolo, e di essere informata sull'eventuale adozione dei provvedimenti stessi.

2. L'autorità competente, su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro che ha riscontrato, nel corso dei controlli tecnici su strada, dei difetti gravi in veicoli commerciali immatricolati o immessi in circolazione nella Repubblica italiana, di proprietà di soggetti residenti nel territorio nazionale, informa l'autorità medesima dei provvedimenti eventualmente adottati nei confronti dei trasgressori e dei veicoli.

 

Art. 8.

1. L'autorità competente, in caso di mancato rispetto dei requisiti tecnici controllati ai sensi del presente decreto, attiva le procedure di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

Allegati (omissis)