Sito giuridico ambientale
(Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile
2001)
Recepimento della direttiva 2000/30/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2000 relativa ai controlli
tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità.
Art. 1.
1. Il presente decreto è diretto a
garantire un maggiore rispetto da parte dei veicoli commerciali circolanti di
determinate condizioni tecniche previste dal decreto ministeriale 6 agosto
1998, n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998,
di attuazione delle prescrizioni di cui alla direttiva 96/96/CE, come
modificato dal decreto ministeriale 7 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2000, di attuazione della direttiva 1999/52/CE,
al fine di migliorare la sicurezza stradale ed ambientale.
2. Il presente decreto definisce talune
condizioni di realizzazione dei controlli tecnici su strada per i veicoli
commerciali circolanti nel territorio nazionale in armonia con le disposizioni
stabilite dalla direttiva 2000/30/CE per gli stessi controlli tecnici su strada
sui veicoli commerciali circolanti nel territorio delle Comunità europee.
3. Fatta salva la normativa comunitaria,
il presente decreto lascia del tutto impregiudicato il diritto dell'autorità
competente, di cui all'art. 2, lettera d), di effettuare i controlli in esso
non contemplati, nonchè di controllare altri aspetti del trasporto stradale, in
particolare quelli inerenti ai veicoli commerciali, e non pregiudica, inoltre,
che la suddetta autorità, nel quadro delle ispezioni che esulano dal campo di
applicazione del presente decreto, possa controllare i punti enumerati
nell'allegato I, che fa parte integrante del presente decreto, in luoghi
diversi dalle strade pubbliche.
Art. 2.
1. Ai fini del presente decreto, si
intende per:
a) "veicolo commerciale" i
veicoli a motore ed i loro rimorchi appartenenti alle categorie 1, 2 e 3
definite nell'allegato 1 al decreto ministeriale 6 agosto 1998 di attuazione
della direttiva 96/96/CE;
b) "controllo tecnico su strada"
il controllo di natura tecnica, non annunciato dalla autorità competente e
quindi imprevisto, di un veicolo commerciale che circola nel territorio
nazionale, effettuato sulla strada pubblica dall'autorità competente o sotto la
sorveglianza di quest'ultima;
c) "controllo tecnico" il
controllo, della conformità del veicolo alla normativa tecnica, quale previsto
nell'allegato II al decreto ministeriale 6 agosto 1998 come modificato
dall'allegato I al decreto ministeriale 7 agosto 2000;
d) "autorità competente" il
Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri
- Unità di gestione della motorizzazione e della sicurezza del trasporto
terrestre.
Art. 3.
1. Ai fini del conseguimento degli
obiettivi di cui all'art. 1, sono effettuati controlli su strada dei veicoli
commerciali contemplati dal presente decreto, tenendo conto delle prescrizioni
del decreto ministeriale 6 agosto 1998 come modificato dal decreto ministeriale
7 agosto 2000.
2. I controlli tecnici su strada sono
effettuati senza discriminazioni fondate sulla nazionalità del conducente o
sullo Stato in cui è immatricolato o immesso in circolazione il veicolo
commerciale e tenuto conto della necessità di ridurre al minimo i costi ed i
ritardi causati ai conducenti ed alle imprese.
Art. 4.
1. Il controllo tecnico su strada comporta
uno, due o l'insieme dei seguenti elementi:
a) un esame visivo delle condizioni di
manutenzione del veicolo commerciale fermo;
b) un controllo della relazione di
controllo tecnico su strada, di cui all'art. 5, compilato di recente ovvero un
controllo dei documenti attestante la conformità alla normativa tecnica
applicabile ai veicoli ed in particolare, per i veicoli immatricolati o immessi
in circolazione in uno Stato membro, del documento attestante che il veicolo
commerciale è stato sottoposto al controllo tecnico obbligatorio a norma della
direttiva 96/96/CE, come modificata dalla direttiva 1999/52/CE;
c) un'ispezione, intesa a rilevare difetti
di manutenzione, effettuata su uno o più, ovvero sulla totalità, dei punti di
controllo enumerati nell'elenco che figura nell'allegato I, punto 10, al
presente decreto.
2. L'ispezione degli impianti di frenatura
e delle emissioni di gas di scarico è effettuata secondo le modalità previste
nell'allegato II, che fa parte integrante del presente decreto.
3. Prima di procedere ad un'ispezione sui
punti enumerati nell'elenco che figura nell'allegato I, punto 10, del presente
decreto, si tiene conto dell'ultimo certificato di controllo tecnico o di una
relazione di controllo tecnico su strada compilata di recente eventualmente
presentati dal conducente.
Può, inoltre, essere preso in
considerazione qualsiasi altro certificato attestante l'effettuazione di
controlli inerenti la sicurezza del veicolo, rilasciato da un organismo autorizzato,
eventualmente presentato dal conducente.
Qualora i certificati o la relazione
suddetti forniscano la prova che nel corso degli ultimi tre mesi è già stata
effettuata un'ispezione su uno dei punti enumerati nell'elenco che figura
nell'allegato I, punto 10, al presente decreto, tale punto non è soggetto ad un
ulteriore controllo, a meno che questo sia giustificato in particolare da una
presenza di difetti o da una non conformità manifesta.
Art. 5.
1. La relazione sul controllo tecnico su
strada concernente l'ispezione di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), è
compilata dalla autorità competente. Il modello di tale relazione è riportato
nell'allegato I al presente decreto e contiene, al punto 10, un elenco dei
punti controllati. L'autorità competente contrassegna le caselle
corrispondenti. La relazione deve essere consegnata al conducente del veicolo
commerciale.
2. Se l'autorità competente ritiene che
l'entità dei difetti di manutenzione del veicolo commerciale possa comportare
rischi di sicurezza tali da giustificare, in particolare per quanto riguarda la
frenatura, un esame più approfondito, il veicolo commerciale può essere
sottoposto ad un controllo più rigoroso presso un centro dell'autorità
medesima, situato in prossimità.
L'uso del veicolo commerciale può essere
sospeso fino a quando non sono stati rimossi i difetti pericolosi individuati,
qualora risulti evidente che tale veicolo rappresenta un rischio considerevole
per i suoi occupanti o per gli altri utenti della rete stradale, in occasione
del controllo tecnico su strada di cui all'art. 4, comma 1, oppure in occasione
del controllo più rigoroso di cui al primo capoverso del presente comma.
Art. 6.
1. Ogni due anni l'autorità competente,
comunica alla Commissione europea, anteriormente al 31 marzo, i dati raccolti
in relazione ai due anni precedenti per quanto riguarda il numero dei veicoli
commerciali controllati, classificati per categoria a norma dell'allegato I,
punto 6, al presente decreto, e per Paese di immatricolazione, nonchè i punti
controllati ed i difetti riscontrati, in base all'allegato I, punto 10, al
presente decreto.
La prima trasmissione dei dati riguarderà
il periodo di due anni a decorrere dal lo gennaio 2003.
Art. 7.
1. I difetti gravi riscontrati sui veicoli
commerciali di proprietà di soggetti non residenti nel territorio nazionale, in
particolare quelli che hanno dato luogo alla sospensione dell'uso dei veicoli
medesimi, devono essere denunciati alle autorità competenti dello Stato membro
in cui il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione, secondo il modello
di relazione di controllo di cui all'allegato I al presente decreto, fatta
salva la perseguibilità in base alla normativa applicabile nella Repubblica
italiana.
Fatto salvo quanto previsto nel secondo
capoverso del comma 2 dell'art. 5, l'autorità competente, nel caso in cui sia
stato riscontrato un difetto grave in un veicolo commerciale di proprietà di un
soggetto non residente nel territorio nazionale, può richiedere alle autorità
competenti dello Stato membro in cui è immatricolato o immesso in circolazione
il veicolo, di adottare opportuni provvedimenti nei confronti dei trasgressori
e del veicolo, e di essere informata sull'eventuale adozione dei provvedimenti
stessi.
2. L'autorità competente, su richiesta
dell'autorità competente dello Stato membro che ha riscontrato, nel corso dei
controlli tecnici su strada, dei difetti gravi in veicoli commerciali
immatricolati o immessi in circolazione nella Repubblica italiana, di proprietà
di soggetti residenti nel territorio nazionale, informa l'autorità medesima dei
provvedimenti eventualmente adottati nei confronti dei trasgressori e dei
veicoli.
Art. 8.
1. L'autorità competente, in caso di
mancato rispetto dei requisiti tecnici controllati ai sensi del presente
decreto, attiva le procedure di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Allegati (omissis)