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DM 24 aprile 2001

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2001)

 

“Recepimento della direttiva 2001/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 gennaio 2001, che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.”

 

 

Art. 1.

1. Il punto 8.1 dell'allegato I del decreto ministeriale 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 13 aprile 2000, e' sostituito dal seguente:

"8.1 Veicoli con motore ad accensione comandata.

8.1.1. Motori alimentati a benzina.

A decorrere dal 1° gennaio 2000 per i nuovi tipi e dal 1° gennaio 2001 per tutti i tipi, i veicoli della categoria M1 - la cui massa massima non supera 2500 kg - e i veicoli della categoria N1, classe I, devono essere dotati di un sistema OBD per il controllo delle emissioni, conformemente all'allegato XI.

A decorrere dal 1° gennaio 2001 per i nuovi tipi e dal 1° gennaio 2002 per tutti i tipi, i veicoli della categoria N1, classi, II e III e i veicoli della categoria M1, la cui massa massima supera 2500 kg, devono essere dotati di un sistema diagnostico di bordo (OBD) per il controllo delle emissioni, conformemente all'allegato XI.

8.1.2. Veicoli alimentati a GPL e gas naturale.

A decorrere dal 1° gennaio 2003 per i nuovi tipi e dal 1° gennaio 2004 per tutti i tipi, i veicoli della categoria M1 - la cui massa massima non supera 2500 kg - e i veicoli della categoria N1, classe I, alimentati permanentemente o per parte del tempo con gas di petrolio liquefatto (GPL) o gas naturale, devono essere dotati di un sistema OBD per il controllo delle emissioni, conformemente all'allegato XI.

A decorrere dal 1° gennaio 2006 per i nuovi tipi e dal 1° gennaio 2007 per tutti i tipi, i veicoli della categoria N1, classi II e III, e i veicoli della categoria Ml, la cui massa massima supera 2500 kg, alimentati permanentemente o per parte del tempo con carburanti GPL o gas naturale, devono essere dotati di un sistema OBD per il controllo delle emissioni, conformemente all'allegato XI.".