LEGISLAZIONE
inquinamento
DIRETTIVA (CEE) 80/68 DEL CONSIGLIO, 17 dicembre 1979
G.U.C.E. 26 gennaio 1980, n. L 20
Protezione delle acque
sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare gli articoli 100 e 235,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che è necessaria un'azione per proteggere
le acque sotterranee della Comunità dall'inquinamento, in particolare quello
provocato da certe sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili;
Considerando che il programma d'azione delle Comunità
europee in materia ambientale del 1973 (4), completato da quello del 1977 (5),
prevede un certo numero di misure tendenti a proteggere le acque sotterranee da
determinati agenti inquinanti;
Considerando che la direttiva 76/464/CEE del
Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe
sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (6), prevede,
all'articolo 4, l'adozione di una direttiva specifica concernente le acque
sotterranee;
Considerando che la disparità delle disposizioni,
vigenti o in via di elaborazione, negli Stati membri per quanto riguarda lo
scarico di certe sostanze pericolose nelle acque sotterranee, può provocare una
distorsione delle condizioni di concorrenza e avere perciò un'incidenza diretta
sul funzionamento del mercato comune; che occorre dunque procedere in questo
settore al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del
trattato;
Considerando che è necessario che tale ravvicinamento
delle legislazioni sia accompagnato da un'azione della Comunità nel campo della
protezione dell'ambiente e del miglioramento della qualità della vita; che
occorre adottare a tal fine alcune disposizioni specifiche; che, non essendo
stati previsti dal trattato i poteri d'azione all'uopo richiesti, occorre fare
ricorso all'articolo 235 del trattato;
Considerando che occorre escludere dal campo
d'applicazione della presente direttiva, da un lato, gli scarichi degli
effluenti domestici di alcune abitazioni isolate e, dall'altro, gli scarichi
contenenti sostanze degli elenchi I o II in quantità e concentrazione molto
piccole, per il debole rischio di inquinamento e per la difficoltà di istituire
un controllo di tali scarichi; che occorre inoltre escludere gli scarichi di
materiali contenenti sostanze radioattive che saranno oggetto di una
regolamentazione comunitaria specifica;
Considerando che, per garantire una protezione
efficace delle acque sotterranee della Comunità, è necessario impedire lo
scarico di sostanze dell'elenco I e di limitare lo scarico di sostanze
dell'elenco II;
Considerando che occorre distinguere tra gli scarichi
diretti di sostanze pericolose nelle acque sotterranee e le azioni che possono
condurre agli scarichi indiretti di tali sostanze;
Considerando che, ad eccezione degli scarichi diretti
di sostanze dell'elenco I, vietati a priori, ogni scarico deve essere
sottoposto ad un regime di autorizzazione; che tale autorizzazione può essere
rilasciata solo dopo un'indagine sull'ambiente ricevente;
Considerando che è necessario prevedere deroghe al
regime del divieto di scarico nelle acque sotterranee delle sostanze
dell'elenco I, previa indagine sull'ambiente ricevente e previa autorizzazione,
qualora lo scarico sia effettuato, in acque sotterranee costantemente inadatte
a qualsiasi altro uso, in particolare agli usi domestici o agricoli;
Considerando che occorre sottoporre ad un regime specifico
la ricarica artificiale delle acque sotterranee destinate
all'approvvigionamento di acqua della popolazione;
Considerando che è necessario che le autorità
competenti degli Stati membri vigilino sull'osservanza delle condizioni prescritte
dalle autorizzazioni nonché sugli effetti degli scarichi sulle acque
sotterranee;
Considerando che è opportuno tenere un inventario
delle autorizzazioni degli scarichi delle sostanze dell'elenco I e degli
scarichi diretti delle sostanze dell'elenco II, effettuati nelle acque
sotterranee ed un inventario delle autorizzazioni di ricarica artificiale delle
acque sotterranee ai fini della gestione pubblica;
Considerando che, nella misura in cui la Repubblica
ellenica diventerà membro della Comunità economica europea il 1° gennaio 1981
conformemente all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica
ellenica ed agli adattamenti dei trattati, appare necessario portare da due a
quattro anni, per quanto la riguarda, il termine impartito agli Stati membri
per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, tenuto conto
dell'insufficienza della sua infrastruttura tecnica ed amministrativa,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
1. La presente direttiva ha lo scopo di prevenire
l'inquinamento delle acque sotterranee dovuto alle sostanze appartenenti alle
famiglie ed ai gruppi di sostanze di cui agli elenchi I o II dell'allegato,
denominate in appresso “sostanze degli elenchi I o II”, e di ridurre o
eliminare, nella misura del possibile, le conseguenze dell'inquinamento già in
atto.
2. Ai sensi della presente direttiva s'intendono per:
a) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano
sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto
con il suolo e il sottosuolo;
b) scarico diretto: l'immissione nelle acque
sotterranee di sostanze degli elenchi I o II, senza percolazione nel suolo o
nel sottosuolo;
c) scarico indiretto: l'immissione nelle acque
sotterranee di sostanze degli elenchi I o II, dopo percolazione nel suolo o nel
sottosuolo;
d) inquinamento: lo scarico di sostanze o di energia
effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nelle acque sotterranee, le
cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo o la salute umana o
l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi e al sistema
ecologico idrico o ostacolare altri usi legittimi delle acque.
Art. 2
La presente direttiva non si applica:
a) agli scarichi degli effluenti domestici delle
abitazioni isolate, non raccordate ad una rete di fognature e situate al di
fuori delle zone di protezione delle captazioni di acqua destinata al consumo
umano;
b) agli scarichi nei quali si constati da parte dell'autorità
competente dello Stato membro interessato la presenza di sostanze degli elenchi
I o II in quantità e concentrazione sufficientemente piccole da escludere
qualsiasi rischio presente o futuro di deterioramento della qualità delle acque
sotterranee riceventi;
c) agli scarichi contenenti sostanze radioattive.
Art. 3
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per:
a) impedire l'immissione nelle acque sotterranee di
sostanze dell'elenco I, e
b) limitare l'immissione nelle acque sotterranee di
sostanze dell'elenco II, al fine di evitare il loro inquinamento da parte di
tali sostanze.
Art. 4
1. Per soddisfare all'obbligo di cui all'articolo 3,
lettera a), gli Stati membri:
- vietano ogni scarico diretto di sostanze dell'elenco
I;
- sottopongono ad indagine preventiva le operazioni di
eliminazione o di deposito ai fini dell'eliminazione di tali sostanze che
possono comportare uno scarico indiretto. In base ai risultati di tale
indagine, gli Stati membri vietano l'operazione o rilasciano un'autorizzazione
a condizione che siano osservate tutte le precauzioni tecniche atte ad impedire
tale scarico;
- prendono tutte le misure appropriate da essi
ritenute necessarie per evitare qualsiasi scarico indiretto di sostanze
dell'elenco I, dovuto ad operazioni effettuate sul suolo o nel suolo diverso
dalle operazioni menzionate al secondo trattino. Essi ne informano la
Commissione che, sulla base di tali informazioni, può presentare al Consiglio
proposte di revisione della presente direttiva.
2. Tuttavia, qualora un'indagine preventiva riveli che
le acque sotterranee nelle quali è previsto lo scarico di sostanze dell'elenco
I sono costantemente inadatte a qualsiasi altro uso, in particolare ad usi
domestici o agricoli, gli Stati membri possono autorizzare lo scarico di tali
sostanze purché la loro presenza non ostacoli lo sfruttamento delle risorse del
suolo.
Tali autorizzazioni possono essere rilasciate solo se
sono state rispettate tutte le precauzioni tecniche affinché tali sostanze non
possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
3. Gli Stati membri, dopo un'indagine preventiva,
possono autorizzare gli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda
delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di
miniere o cave, o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di
ingegneria civile.
Art. 5
1. Per soddisfare all'obbligo di cui all'articolo 3, lettera
b), gli Stati membri sottopongono a indagine preventiva
- qualsiasi scarico diretto di sostanze dell'elenco
II, in modo da limitare tali scarichi;
- le operazioni di eliminazione o di deposito ai fini
dell'eliminazione di dette sostanze che possano comportare uno scarico
indiretto.
In base ai risultati di tale indagine, gli Stati
membri possono rilasciare un'autorizzazione a condizione che siano osservate
tutte le precauzioni tecniche che permettono di evitare l'inquinamento delle
acque sotterranee ad opera di tali sostanze.
2. Gli Stati membri prendono inoltre tutte le misure
appropriate da essi ritenute necessarie per limitare qualsiasi scarico
indiretto di sostanze dell'elenco II, dovuto ad operazioni effettuate sul suolo
o nel suolo diverse dalle operazioni menzionate al primo paragrafo.
Art. 6
In deroga agli articoli 4 e 5, la ricarica artificiale
delle acque sotterranee ai fini della gestione pubblica di tali acque è
soggetta a un'autorizzazione particolare rilasciato caso per caso dagli Stati
membri. Questa autorizzazione è rilasciata solo se non vi è il rischio di
inquinamento delle acque sotterranee.
Art. 7
Le indagini preliminari di cui agli articoli 4 e 5
devono comprendere uno studio delle condizioni idrogeologiche della zona in
questione e dell'eventuale capacità depurativa del suolo e del sottosuolo, dei
rischi di inquinamento e di alterazione della qualità delle acque sotterranee
da parte dello scarico, e stabilire se, dal punto di vista dell'ambiente, lo
scarico in tali acque costituisce una soluzione adeguata.
Art. 8
Le autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6
possono essere concesse solo dopo che le autorità competenti degli Stati membri
abbiano accertato che è garantita la sorveglianza delle acque sotterranee e in
particolare della loro qualità.
Art. 9
Qualora uno scarico diretto sia autorizzato
conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, o all'articolo 5, o qualora un'operazione di eliminazione delle acque usate,
che abbia come conseguenza inevitabile uno scarico indiretto, sia autorizzata
conformemente all'articolo 5, l'autorizzazione deve stabilire in particolare:
- il luogo di scarico;
- la tecnica di scarico;
- le precauzioni indispensabili, tenuto conto in
particolare della natura e della concentrazione delle sostanze presenti negli
effluenti, delle caratteristiche dell'ambiente ricettore nonché delle
captazioni di acqua, in particolare di acqua potabile, termale e minerale,
situate in prossimità;
- la massima quantità ammissibile di una sostanza
negli effluenti durante uno o più periodi determinati e adeguati requisiti per
quanto riguarda la concentrazione di tali sostanze;
- i dispositivi che permettono il controllo degli
scarichi nelle acque sotterranee;
- se necessario, le misure per il controllo delle
acque sotterranee ed in particolare della loro qualità.
Art. 10
Qualora un'operazione di eliminazione o di deposito ai
fini dell'eliminazione, che possa comportare uno scarico indiretto, sia
autorizzata conformemente agli articoli 4 o 5, l'autorizzazione deve stabilire
in particolare:
- il luogo in cui avviene tale operazione;
- i metodi di eliminazione o di deposito utilizzati;
- le precauzioni indispensabili, tenuto conto
soprattutto della natura e della concentrazione delle sostanze presenti nelle
materie da eliminare o da mettere in deposito, delle caratteristiche
dell'ambiente ricettore nonché delle vicinanze di captazioni di acqua, in
particolare di acqua potabile, termale e minerale;
- la quantità massima ammissibile in uno o più periodi
determinati delle materie contenenti sostanze dell'elenco I o II e,
possibilmente delle stesse sostanze, da eliminare o mettere in deposito, nonché
le condizioni appropriate relative alla concentrazione di queste sostanze;
- nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e
all'articolo 5, paragrafo 1, le precauzioni tecniche da attuare per evitare
qualsiasi scarico di sostanze dell'elenco I nelle acque sotterranee, o per
evitare nelle stesse acque qualsiasi inquinamento prodotto dalle sostanze
dell'elenco II;
- se necessario, le misure per il controllo delle
acque sotterranee ed in particolare della loro qualità.
Art. 11
Le autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere
concesse solo per un periodo limitato; esse verranno riesaminate almeno ogni
quattro anni e potranno essere prorogate, modificate o revocate.
Art. 12
1. Qualora il richiedente di un'autorizzazione ai
sensi dell'articolo 4 o 5 dichiari la propria incapacità di osservare le
condizioni che gli sarebbero imposte, ovvero qualora l'autorità competente
dello Stato membro interessato constati la suddetta incapacità,
l'autorizzazione è rifiutata.
2. Qualora le condizioni prescritte da un'autorizzazione
non siano osservate, l'autorità competente dello Stato membro interessato
adotta i provvedimenti atti a far sì le condizioni stesse vengano soddisfatte;
se necessario, essa revoca l'autorizzazione.
Art. 13
Le autorità competenti degli Stati membri vigilano
sull'osservanza delle condizioni prescritte dalle autorizzazioni nonché sugli
effetti degli scarichi sulle acque sotterranee.
Art. 14
Per gli scarichi di sostanze degli elenchi I e II in
atto al momento della notifica della presente direttiva, gli Stati membri
possono prevedere un termine massimo di quattro anni dall'entrata in vigore
delle disposizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, entro il quale gli
scarichi dovranno essere conformi alla direttiva stessa.
Art. 15
Le autorità competenti degli Stati membri tengono
l'inventario delle autorizzazioni di cui all'articolo 4 concernenti gli
scarichi di sostanze dell'elenco I, delle autorizzazioni di cui all'articolo 5
concernenti gli scarichi diretti di sostanze dell'elenco II e delle
autorizzazioni di cui all'articolo 6.
Art. 16
1. Per l'applicazione della presente direttiva, gli
Stati membri forniscono alla Commissione, a sua richiesta, caso per caso, tutte
le informazioni necessarie e, in particolare, quelle riguardanti:
a) i risultati delle indagini preliminari previste
agli articoli 4 e 5;
b) i dettagli delle autorizzazioni concesse;
c) i risultati della sorveglianza e dei controlli
effettuati;
d) i risultati degli inventari previsti all'articolo
15.
2. Le informazioni raccolte in applicazione del
presente articolo possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale
sono state richieste.
3. La Commissione e le autorità competenti degli Stati
membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti, sono tenuti a non divulgare
le informazioni raccolte in applicazione della presente direttiva le quali, per
la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio.
4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non ostano alla
pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi in cui non
compaiono indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.
Art. 17
Nel caso di scarichi nelle acque sotterranee
transfrontaliere, l'autorità competente dello Stato membro, che prevede di
autorizzare tali scarichi, informa gli altri Stati membri interessati prima di
rilasciare l'autorizzazione. Prima del rilascio di un'autorizzazione hanno
luogo, su richiesta di uno degli Stati membri interessati, consultazioni cui
può partecipare la Commissione.
Art. 18
Le misure di applicazione della presente direttiva non
devono in alcun caso provocare, direttamente o indirettamente, l'inquinamento
delle acque di cui all'articolo 1.
Art. 19
Uno o più Stati membri possono, ove occorra, stabilire
individualmente o congiuntamente disposizioni più severe di quelle previste
dalla presente direttiva.
Art. 20
Il Consiglio, deliberando su proposta della
Commissione, riesamina e, se necessario, completa gli elenchi I e II, alla luce
dell'esperienza acquisita, trasferendo eventualmente talune sostanze
dall'elenco II all'elenco I.
Art. 21
1. Gli Stati membri emanano le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro due anni dalla sua notifica. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Tuttavia questo termine è portato a quattro anni per
quanto riguarda la Repubblica ellenica, sotto riserva della sua adesione il 1°
gennaio 1981.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno emanate nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
3. Dall'entrata in vigore in uno Stato membro delle
disposizioni di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi in esso le
disposizioni della direttiva 76/464/CEE concernenti le acque sotterranee.
Art. 22
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1979.
Per il Consiglio
Il Presidente
S. BARRETT
NOTE:
(1) G.U. 14 febbraio 1978, n. C 37.
(2) G.U. 11 dicembre
1978, n. C 296.
(3) G.U. 27 novembre
1978, n. C 283.
(4) G.U. 20 dicembre
1973, n. C 112.
(5) G.U. 13 giugno 1977, n. C 139.
(6) G.U. 18 maggio 1976, n. L 129.
ALLEGATO
ELENCO I DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE
L'elenco I comprende le sostanze singole appartenenti
alle famiglie ed ai gruppi di sostanze elencate qui di seguito, escluse le sostanze
per le quali è considerato inadeguato l'elenco I dato il rischio ridotto di
tossicità, di persistenza e di bioaccumulazione di queste ultime.
Dette sostanze che per quanto riguarda la tossicità,
la persistenza e la bioaccumulazione rispondono ai requisiti dell'elenco II
devono essere classificate in tale elenco.
1. Composti organoalogenati e sostanze che possono
dare origine a questi composti nell'ambiente idrico
2. Composti organofosforici
3. Composti organostannici
4. Sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno o
teratogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso (1)
5. Mercurio e composti del mercurio
6. Cadmio e composti del cadmio
7. Oli minerali e idrocarburi
8. Cianuri
ELENCO II DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE
L'elenco II comprende le sostanze singole e le
categorie di sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze
elencati qui di seguito che potrebbero avere un effetto nocivo sulle acque
sotterranee.
1. I seguenti metalli, metalloidi e loro composti:
1. Zinco
2. Rame
3. Nichel
4. Cromo
5. Piombo
6. Selenio
7. Arsenico
8. Antimonio
9. Molibdeno
10. Titanio
11. Stagno
12. Bario
13. Berillio
14. Boro
15. Uranio
16. Vanadio
17. Cobalto
18. Tallio
19. Tellurio
20. Argento.
2. Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I.
3. Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore e/o
sull'odore delle acque sotterranee, nonché composti che possono dare origine a
tali sostanze nelle acque e rendere queste ultime non idonee al consumo umano.
4. Composti organosilicati tossici o persistenti e
sostanze che possono dare origine a tali composti nelle acque, esclusi quelli
che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in
sostanze innocue.
5. Composti inorganici del fosforo e fosforo
elementare.
6. Fluoruri.
7. Ammoniaca e nitriti.
(1) Talune sostanze dell'elenco II, nella misura in
cui hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno, sono inserite nella
categoria 4 del presente elenco.
___________________________________
vedi anche Legislazione della Regione Siciliana:
Circ. 47992/93 ASS. TERRITORIO - Rifiuti di origine
animale
Circ. 65138/492/94 - ASS. TERRITORIO - Rifiuti di
origine animale
Circ. 65138/492/94 - ASS. SANITA' - Rifiuti di origine
animale