Sito giuridico ambientale
Attuazione
delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii
usati (*).
Testo aggiornato e coordinato con la Legge
23 marzo 2001, n. 93
Preambolo
(Omissis).
Art. 1. Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per: a) Olio usato: qualsiasi olio
industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio
all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori
a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per
macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri
usati. b) Eliminazione: il
trattamento oppure la distruzione degli oli usati, nonché il loro
immagazzinamento o deposito sul suolo o nel suolo. c) Trattamento: le operazioni destinate a consentire la
riutilizzazione degli oli usati attraverso la rigenerazione e la
combustione. d) Rigenerazione:
qualunque procedimento che permetta di produrre oli di base mediante una
raffinazione degli oli usati che comporti in particolare la separazione dei
contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali
oli. e) Combustione: utilizzazione
degli oli usati come combustibile, con recupero adeguato del calore
prodotto. f) Raccolta: il complesso
delle operazioni che consentono di trasferire gli oli usati dai detentori alle
imprese di eliminazione degli oli. 2.
Sono comunque soggette alla disciplina prevista per gli olii usati le miscele
oleose, intendendosi per tali i composti usati fluidi o liquidi solo
parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di
cisterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni. 3. Per quanto non disposto dal presente decreto si applicano
alla raccolta, immagazzinamento e trasporto degli oli usati e nel momento della
loro consegna alle imprese autorizzate alla rigenerazione, le norme in vigore
per i rifiuti.
Art. 2. Principi generali.
1. Le detenzione e l'attività di raccolta e di eliminazione degli oli
usati sono organizzate e svolte secondo le modalità previste nel presente
decreto in modo da evitare danni alla salute e all'ambiente e di consentire,
ove compatibile, il recupero di materia e di energia. 2. L'obbligo di conferimento previsto dal presente decreto non
esclude la facoltà per il detentore di cedere gli oli usati ad imprese di altro
Stato membro delle Comunità europee. Sono riconosciute ad ogni effetto del
presente decreto le autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri delle Comunità
europee alle proprie imprese nazionali per l'attività di raccolta ed
eliminazione di oli usati. L'importazione e l'esportazione degli oli usati è
soggetta alle disposizioni proprie della loro classificazione doganale.
Art. 3. Obblighi e divieti.
1. Gli oli usati debbono essere eliminati evitando danni alla salute e
all'ambiente. 2. Sono vietati: a) qualsiasi scarico degli oli usati
delle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine
territoriali e nelle canalizzazioni;
b) qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbia effetti nocivi
per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultati
dal trattamento degli olii usati;
c) qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento
dell'aria superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti. 3. Gli oli usati raccolti debbono essere
eliminati: a) in via prioritaria tramite
rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti; b) nel caso in cui alla rigenerazione
ostino effettivi vincoli di carattere tecnico, economico ed organizzativo,
tramite combustione nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, sue modifiche ed integrazioni e in particolare con le limitazioni
specificate nell'allegato A del presente decreto; c) ove le alternative suddette non siano praticabili in
ragione della natura dell'olio usato raccolto, tramite distruzione innocua o
immagazzinamento o deposito permanente autorizzati ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 4. L'eliminazione dell'olio usato che
contenga o sia contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue modificazioni ed
integrazioni, in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come
rifiuto tossico nocivo, inclusi i policlorodifenili ed i policlorotrifenili e
loro miscele, in misura eccedente le 25 parti per milione, nonché dei residui
dei processi di trattamento degli oli usati, fatto salvo quanto disposto
dall'art. 4 comma 2, è regolato dalle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue successive modifiche ed
integrazioni, nonché ove applicabili dalle disposizioni relative a sostanze
contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili. Alle spedizioni
transfontaliere di oli usati contaminati, nonché dei residui dei processi di
trattamento degli oli usati si applicano le disposizioni degli articoli 9-bis e
seguenti della legge 9 novembre 1988, n. 475, sue modificazioni e
integrazioni. 5. fatto divieto ai consumatori di procedere
alla diretta eliminazione degli oli usati.
Art. 4. Competenze statali.
1. Ai Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanità e delle finanze, spettano, ciascuno per la parte
di propria competenza, la vigilanza sull'applicazione delle presenti
disposizioni e sull'operato del consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui
all'art. 11 del presente decreto. 2.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il
Ministro dell'ambiente ed il Ministro della sanità provvede, ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: a) alla determinazione della percentuale massima di acqua
contenuta negli oli usati, oltre la quale il composto va classificato come
miscela oleosa ai fini dell'applicazione del presente decreto; b) alla determinazione delle norme
tecniche, comprensive dei metodi di analisi, per il rilascio delle
autorizzazioni per la raccolta e l'eliminazione degli oli usati; c) alla determinazione delle speciali
misure tecniche per la eliminazione degli oli usati contaminati, con norme tecniche
da adottare mediante regolamento, sentito il consiglio superiore di Sanità, ed
avvalendosi delle ricerche dell'Istituto superiore di sanità, del CNR e delle
università; d) alla redazione e
all'inoltro delle comunicazioni e periodiche relazioni sulla situazione della
raccolta e della eliminazione degli oli usati alla Commissione delle Comunità
europee. 3. Le norme tecniche,
comprensive dei metodi di analisi, previste dal comma 2 fissano: a) i requisiti tecnici richiesti
dall'impresa che esercita la raccolta e/o la eliminazione, nonché le
caratteristiche tecniche dei mezzi di trasporto, delle attrezzature e degli
impianti da destinarsi alla raccolta ed allo stoccaggio provvisorio degli oli
usati; b) le specifiche, ulteriori
rispetto a quelle previste alla normativa vigente in materia di protezione
delle acque, del suolo e dell'aria, per assicurare che gli impianti di
rigenerazione adottino tecnologie atte a proteggere la salute e l'ambiente,
contenere i costi, ridurre al minimo i rischi connessi con la tossicità e la
nocività dei residui della lavorazione.
4. I provvedimenti che regolano per la prima volta la materia dovranno
essere emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (1). (1) Vedi d.m. 16 maggio 1996, n. 392.
Art. 5. Autorizzazioni.
1.
L'autorità regionale competente e le province autonome di Trento e di Bolzano
entro novanta giorni dall'inoltro della domanda attestante il possesso dei
requisiti previsti dalle norme tecniche di cui all'art. 4 e dalle altre
disposizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente e della salute
dall'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, rilasciano le autorizzazioni
all'esercizio delle attività di raccolta e di eliminazione degli oli usati che
non siano attribuite ad altre autorità dal presente decreto. Il rilascio delle
autorizzazioni all'esercizio delle attività di eliminazione di oli usati è
subordinato a preventivo esame tecnico degli impianti, da eseguirsi a spese del
richiedente. 2. Ove l'autorità regionale
accerti l'idoneità di un impianto di rigenerazione degli oli usati o del
procedimento adottato a distruggere policlorodifenili e policlorotrifenili e
loro miscele in concentrazione superiore a 25 parti per milione, ovvero a
ridurne la concentrazione negli oli di base prodotti al di sotto del riferito
limite, autorizza l'impresa a rigenerare gli oli usati contaminati da dette
sostanze anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, dettando le specifiche tecniche e specificando i
quantitativi massimi trattabili annualmente.
3. La costruzione e la gestione degli stabilimenti per la rigenerazione
di oli usati disciplinata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dalle altre
disposizioni in materia di impianti di oli minerali. 4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di raccolta, di
trasporto e di stoccaggio degli oli usati al Consorzio obbligatorio degli oli
usati, di cui all'art. 11, può essere rilasciata dal Ministro dell'ambiente di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e
della sanità ove, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, la regione
competente non provveda o provveda negativamente.
Art. 6. Obblighi dei detentori.
1. Le imprese industriali che producono oli usati e coloro che nel corso
dell'anno detengono a qualsiasi titolo una quantità superiore a 300 litri annui
di oli usati sono obbligati a: a)
stivare gli oli usati in modo idoneo ad evitare qualsiasi commistione tra
emulsioni ed oli propriamente detti ovvero qualsiasi dispersione o contaminazione
degli stessi con altre sostanze; b)
non miscelare gli oli usati con le sostanze tossiche o nocive di cui
all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915, sue modificazioni ed integrazioni;
c) cedere e trasferire tutti gli oli usati detenuti al Consorzio
obbligatorio degli oli usati direttamente ovvero ad imprese autorizzate alla
raccolta e/o alla eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati
relativi all'origine ed ai pregressi utilizzi degli oli usati; d) rimborsare al cessionario gli oneri
inerenti e connessi alla eliminazione delle singole miscele oleose, degli oli
usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati. 2.
data facoltà ai detentori di oli usati di provvedere alla loro
eliminazione tramite cessione diretta ad imprese autorizzate, dandone
comunicazione al Consorzio obbligatorio degli oli usati. 3. Chiunque esercita la attività di
rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la
vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere presso scali,
darsene, attracchi pubblici o privati, marittimi, lacuali o fluviali, è
obbligato a: a) mettere a
disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo
stoccaggio dell'olio usato; b)
ritirare e detenere, a norma del presente articolo l'olio usato estratto dai
motori presso i propri impianti; c)
consentire, ove non vi provvede direttamente nel caso che non effettui la
sostituzione, a titolo gratuito che il consorzio installi presso i locali in
cui è svolta la attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a
disposizione del pubblico. 4. Coloro
che, a qualsiasi titolo dispongono o mettono a disposizione di soci associati o
terzi oli e fluidi lubrificanti per motori presso rimesse, garage, depositi o
similari, pubblici o privati sono obbligati a fornirsi di impianti idonei per
la sostituzione e di ritirare e detenere l'olio usato estratto. 5. Le officine meccaniche e i demolitori
sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati estratti
nell'esercizio dell'attività propria e i filtri usati. 6. Le Amministrazioni militari dello Stato
hanno facoltà di provvedere alla raccolta ed all'eliminazione degli oli usati
di loro proprietà, ma sono tenute all'osservanza delle disposizioni del
presente decreto a protezione dell'ambiente e della salute dall'inquinamento
atmosferico, idrico e del suolo.
Art. 7. Attività di raccolta e di
eliminazione.
1. Le imprese autorizzate a svolgere l'attività di raccolta sono
obbligate a: a) raccogliere tutti
gli oli usati offerti dai detentori loro clienti; b) provvedere al loro stoccaggio, c) cedere al Consorzio obbligatorio degli oli usati ovvero
direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione gli oli usati
raccolti; d) trasmettere al
Consorzio obbligatorio degli oli usati tutte le notizie acquisite dai detentori
in ordine alla provenienza e preventivo utilizzo degli oli usati ceduti e, nel
caso di cessione diretta alle imprese autorizzate alla eliminazione, il
quantitativo ceduto e la denominazione del cessionario; e) rimborsare al cessionario gli oneri
connessi alla eliminazione delle miscele oleose e degli oli usati non suscettibili
di essere trattati e degli oli contaminati.
2. Le imprese autorizzate ad esercitare attività di eliminazione degli
oli usati sono obbligate a: a)
accertarsi che i soggetti dai quali ricevano oli usati siano autorizzati ad
esercitare l'attività di raccolta;
b) provvedere fino all'inizio del processo di trattamento o di
distruzione allo stoccaggio ad essa ceduti; c) comunicare al Consorzio obbligatorio degli oli usati le
quantità, la qualità e la provenienza degli oli usati ad essi ceduti da
soggetti diversi dal Consorzio stesso.
Art. 8. Registro degli oli usati.
1. Chiunque produce, ottiene, detiene, raccoglie o elimina oli usati in
quantitativi superiori a 300 chilogrammi annui deve tenere un apposito registro
nel quale devono essere riportati cronologicamente, per ogni operazione, i dati
quantitativi, la provenienza e l'ubicazione degli oli ceduti ed eliminati. 2. Tali dati devono essere tenuti a
disposizione delle pubbliche amministrazioni interessate per tre anni dalla data
della operazione. Copia del registro deve essere trasmessa, a richiesta, al
Consorzio obbligatorio degli oli usati.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle finanze,
sono fissate le modalità per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi
precedenti.
Art. 9. Combustione.
1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 utilizzano gli oli usati come combustibili
previo inoltro alla competente autorità regionale di una dichiarazione
attestante i quantitativi degli oli da impiegare ed il rispetto dei presupposti
e dei limiti di emissione previsti dall'allegato A al presente decreto, nonché
il possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche emanate ai sensi
dell'art. 4, comma 3. L'autorità regionale può, entro venti giorni dal
ricevimento della dichiarazione, sospendere o negare l'utilizzazione richiesta
nell'ambito della potestà prescrittiva di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Resta ferma la competenza del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi di cui all'art. 17
del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 2.
vietata la combustione degli oli usati in impianti di potenzialità
termica inferiore a 6 MW. 3. vietata la combustione degli oli usati
contenenti PCB e PCT in concentrazione superiore a quanto previsto all'art. 3,
comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da idonea
certificazione sul contenuto di PCB e PCT nella partita destinata alla
combustione.
Art. 10. Rigenerazione.
1. Coloro che effettuano attività di rigenerazione degli oli usati sono
tenuti all'impiego della migliore tecnologia disponibile che non comporti costi
eccessivi, nonché all'osservanza delle specifiche disposizioni relative alla
protezione dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico idrico e del suolo, e
delle ulteriori specifiche disposizioni tecniche di cui all'art. 4 comma
3. 2. La rigenerazione degli oli usati
contenente policlorodifenili o policlorotrifenili o loro miscele può essere
consentita solo se i procedimenti di rigenerazione permettono di distruggere i
policlorodifenili o i policlorotrifenili oppure di ridurli in modo che gli oli
rigenerati non contengano ploliclorodifenili o i policlorotrifenili in
concentrazione superiori a 25 parti per milione. 3. Gli oli di base ottenuti dalla rigenerazione non debbono
contenere o essere stati contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in quantità
e/o concentrazioni tali da farli classificare come rifiuto tossico nocivo.
Art. 11. Consorzio obbligatorio degli oli
usati (*).
1. Al Consorzio obbligatorio degli oli usati partecipano tutte le
imprese che immettono al consumo oli lubrificanti di base e finiti. Le quote di
partecipazione sono determinate di anno in anno in proporzione alle quantità di
basi lubrificanti immesse al consumo nel corso dell'anno precedente. 2. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è
retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato. 3. Le deliberazioni degli organi del Consorzio
adottate in relazione agli scopi del presente decreto e da norma dello statuto
sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti. 4. Il Consorzio determina annualmente, con riferimento ai costi
sopportati nell'anno al netto dei ricavi per l'assolvimento degli obblighi di
cui al successivo comma 10, il contributo per chilogrammo dell'olio
lubrificante che sarà messo a consumo nell'anno successivo. Ai fini del
presente decreto si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base
e finiti all'atto del pagamento dell'imposta di fabbricazione o della
corrispondente sovraimposta di confine.
5. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al Consorzio i
contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalità ed i termini fissati
ai sensi del comma 6. 6. Le modalità e
i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi di cui al
comma 5, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e
del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese
dall'approvazione dello statuto del Consorzio. 7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto il Consorzio provvede ad apportare allo statuto vigente tutte le
modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni del presente decreto.
Con il decreto che approva il nuovo statuto il Ministro dell'ambiente, di
concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può
apportare le modifiche eventualmente necessarie al previsto adeguamento e fissa
la data della prima riunione dell'assemblea per il rinnovo degli organi
consortili. Nel caso di mancata adozione del nuovo statuto da parte del
Consorzio nei termini previsti, il Ministro dell'ambiente, previa diffida a
provvedere entro l'ulteriore termine massimo di giorni quindici, adotta con
decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, il nuovo statuto e fissa la data della prima riunione
dell'assemblea per il rinnovo degli organi consortili. 8. Lo statuto prevede, in particolare, che
sono organi del Consorzio, nominati dall'assemblea dei consorziati: il
presidente e il vicepresidente; il consiglio di amministrazione; il collegio
sindacale. Il consiglio di amministrazione è composto di sedici membri. Di esso
fanno parte il presidente, il vicepresidente, quattro membri nominati, ai sensi
dell'art. 2459 codice civile, uno ciascuno dai Ministri dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e delle finanze,
nonché da due espressi esclusivamente dai soci che immettono in consumo oli
rigenerati. Il collegio sindacale è composto di cinque membri, dei quali tre,
nominati ai sensi dell'art. 2459 codice civile, uno ciascuno dai Ministri del
tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 9. Il Consorzio deve trasmettere ai
Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente,
entro un mese dall'approvazione, il bilancio consuntivo delle gestioni annuali
sottoposto a revisione da parte di società a ciò autorizzata ai sensi e per gli
effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. 10. Il Consorzio esplica le sue funzioni su
tutto il territorio nazionale. Esso è tenuto a: a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica
sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione degli oli usati; b) assicurare ed incentivare la raccolta
degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate; c) espletare direttamente le attività di
raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano direttamente richiesta,
nelle province ove manchi o risulti insufficiente o economicamente difficoltosa
la raccolta rispetto alla quantità di oli lubrificanti immessi al consumo; d) selezionare gli oli usati raccolti ai
fini della loro corretta eliminazione;
e) cedere gli oli usati alle imprese autorizzate alla loro eliminazione,
osservando le priorità previste dall'art. 3 comma 3; f) proseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e
la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego
alternativi; g) operare nel
rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione di beni, di
economicità della gestione, nonché della tutela della salute e dell'ambiente da
ogni inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo; h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla
raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente ai Ministeri
che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa; i) garantire ai rigeneratori, nei limiti
degli oli usati rigenerabili raccolti e della produzione dell'impianto i
quantitativi di oli usati richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al
costo diretto della raccolta. 11. Il
Consorzio obbligatorio degli oli usati può svolgere le proprie funzioni sia
direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e
limitati settori di attività o determinate aree territoriali. L'attività dei
mandatari è svolta sotto la direzione e la responsabilità del Consorzio
stesso. (1) Vedi l'art. 58, comma 5,
d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22 in base al quale il Consorzio obbligatorio degli
oli usati di cui al presente articolo ha personalità giuridica di diritto
privato.
Art. 12. Accessi e ispezioni.
1. L'autorità che ha rilasciato
l'autorizzazione alla eliminazione degli oli usati è autorizzata ad effettuare
all'interno dello stabilimento o dell'impianto dell'impresa, ispezioni,
controlli o prelievi di campioni, segnatamente per quanto riguarda l'osservanza
delle condizioni inerenti all'autorizzazione. In caso di accertata violazione
delle condizioni inerenti all'autorizzazione, l'autorità detta le necessarie
prescrizioni ed assegna un termine per la loro esecuzione. Nel caso di mancato
adeguamento nel termine assegnato l'autorizzazione verrà revocata.
Art. 13. Obblighi di pubblicità.
1. Le imprese che immettono oli o basi lubrificanti al consumo sono
tenute a riservare nella pubblicità dei loro prodotti un idoneo spazio per
sensibilizzare i consumatori all'esigenza della corretta raccolta o
eliminazione degli oli usati.
Art. 14. Sanzioni.
1. Alle attività di smaltimento dei rifiuti previste nel presente
decreto restano applicabili le disposizioni penali vigenti in materia. 2. Alle emissioni derivanti dagli impianti,
fatta salva la disciplina integrativa prevista nel presente decreto, si
applicano le disposizioni penali vigenti in materia. 3. Chiunque non osserva i divieti previsti dall'art. 3, comma 2,
lettere a), e b), è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da
lire 5 milioni a lire 20 milioni. 4.
Chi utilizza gli oli usati come combustibili senza aver presentato la dichiarazione
prevista dall'art. 9 è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da
lire 1 milione a lire 5 milioni. 5.
Chiunque, esercitando alla data di entrata in vigore del presente decreto,
attività di raccolta e di eliminazione di oli usati per le quali è richiesta
autorizzazione, non presenta la domanda all'autorità competente nel termine
previsto dall'art. 15, è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda
sino a lire 5 milioni. 6. Chi non
osserva gli obblighi stabiliti dall'art. 6, commi 3, 4 e 5 è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500 mila a lire 5 milioni. 7. Chi, nell'attività di rigenerazione, non
osserva l'obbligo previsto dall'art. 10, comma 3, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 10 milioni.
Art. 15. Disposizioni transitorie e
finali.
1. Chiunque effettua, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, attività di raccolta ed eliminazione degli oli usati per le quali sia
prevista autorizzazione a norma del presente decreto, è tenuto a presentare
entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti previsti dall'art. 3
domanda all'autorità competente. 2.
Allorché l'autorità competente rilevi che le attrezzature e gli impianti non
rispondono ai requisiti previsti dal presente decreto, concede all'impresa un
termine non inferiore ai sei mesi e non superiore ai sei anni per
consentire all'impresa stessa di adeguarsi, rilasciando eventualmente
autorizzazione provvisoria per il periodo di moratoria concesso (1). 3. Restano valide ai fini dell'esercizio
dell'attività di raccolta ed eliminazione degli oli usati, fino a conseguimento
o diniego di quelle richieste ai sensi del comma 1 e per un periodo comunque
non superiore al triennio dall'entrata in vigore del presente decreto, le
autorizzazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano
state già rilasciate a tal fine, nonché quelle che, essendo state richieste per
gli oli usati, siano state concesse ai sensi dell'art. 6, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per la
raccolta di rifiuti speciali o di rifiuti tossici o nocivi, liquidi o
fluidi. 4. Fino ad emanazione del
nuovo statuto ai sensi dell'art. 9, il Consorzio obbligatorio degli oli usati continua
ad operare uniformandosi ai dettami dello statuto vigente alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Il mandato degli organi del Consorzio è
prorogato fino alla nomina dei nuovi organi eletti dall'assemblea, da
convocarsi a seguito dell'approvazione del nuovo statuto. 5. La disposizione dell'art. 3, comma 4,
che fissa il limite di policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele in
25 ppm entra in vigore dal 1º gennaio 1993; dalla data di entrata in vigore del
presente decreto al 31 dicembre 1992 si applica il limite di 50 ppm. (1) Comma così modificato dall'art. 4, l. 9
dicembre 1998, n. 426.
Allegato 1
All. 0. Disposizioni transitorie e finali.
ALLEGATO
(Omissis).
(*) A partire dal 1º gennaio 1999 ogni
sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente
provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione
irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1º gennaio
2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente
provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione
irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di
conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è
arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).