Legge Regionale n. 72 del 14 settembre 1999
Regione Abruzzo. Finanziamento regionale della mobilità ciclistica e attuazione della legge 366/98
(BUR Abruzzo n. 37 del 24.9.1999)
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il COMMISSARIO DI GOVERNO ha apposto il visto;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
Articolo 1
Finalità
La Regione Abruzzo, nel quadro degli obiettivi fissati dalla legge 366/98: "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica", concede contributi in conto rata di ammortamento quindicennale di mutui destinati alla realizzazione o al completamento di percorsi ciclabili e ciclopedonali, nonché alla valorizzazione e sviluppo della mobilità ciclistica.
Nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti locali e loro associazioni, realizzano gli interventi previsti dalla presente legge, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati, mediante assunzione di mutui con la Cassa DD.PP. o altro Istituto di credito
abilitato.
Articolo 2
Tipologie degli interventi
Gli interventi per la mobilità ciclistica devono rispettare le caratteristiche tecniche fissate dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 366/98, ove in vigore, ovvero le caratteristiche tecniche di cui al D.M. 6.7.1992, n. 467 e relativa Circolare esplicativa n. 432 del 31.3.1993 e devono essere finalizzati alla progettazione e
realizzazione di:
a. reti urbane o extraurbane di piste o itinerari ciclabili;
b. itinerari ciclabili turistici e infrastrutture ad essi connesse.
Gli interventi per la mobilità ciclistica, in conformità all'art. 6 della legge 366/98, possono ricomprendere:
- realizzazione di sottopassi ciclabili;
- dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico negli incroci con il traffico motorizzato;
- costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi e custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette;
- messa in opera di segnaletica luminosa, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico;
- predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;
- redazione di cartografia specializzata; posa in opera di cartelli segnaletici degli itinerari ciclabili; attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;
- realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a promuovere la conversione dal trasporto motorizzato a quello ciclistico;
- realizzazione di intese con le Ferrovie dello Stato S.p.A. al fine di promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare con la dislocazione dei parcheggio per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasposto della bicicletta al seguito;
- realizzazione di intese con le aziende di trasporto pubblico e in concessione per l'integrazione di detto trasporto e l'uso della bicicletta, nonché predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;
- ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico.
Nel quadro economico di spesa possono essere ricompresi gli oneri relativi al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 coerenti con la rilevanza economica dell'intervento costruttivo.
Sono comunque ammesse a contributo le spese inerenti al costo delle opere da realizzare, nonché le spese connesse relative a espropri, oneri fiscali, eventuali rilievi geognostici, oneri di progettazione, direzione e collaudo dei lavori.
Gli enti locali progettano ed eseguono gli interventi ed assumono a loro carico ogni adempimento ed ogni responsabilità, anche di ordine amministrativo-contabile.
L'approvazione dei progetti esecutivi degli interventi, da parte dei competenti organi dell'amministrazione aggiudicatrice, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere.
Articolo 3
Modalità di accesso ai contributi di cui alla presente legge e procedure
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti locali interessati devono inviare richiesta di finanziamento alla Giunta Regionale - Settore LL.PP. e Politica della Casa, esclusivamente con raccomandata A.R., di cui fa fede il timbro postale di partenza.
Alla richiesta deve essere allegata deliberazione con la quale:
- si approva il programma o progetto, predisposto nel quadro di programmi pluriennali di mobilità ciclistica, e si da atto che lo stesso rispetta le caratteristiche tecniche richiamate dall'art. 2, definisce il quadro delle esigenze e le finalità da soddisfare, tiene conto della valutazione di fattibilità delle opere, degli elementi
idonei ad individuare le principali caratteristiche tecniche, di forma e di inserimento ambientale, indica l'estensione e il tracciato della pista o itinerario ciclabile;
- Si approva il quadro economico della spesa, basato sui costi parametrici correnti, con specificazione del costo complessivo dell'intervento;
- si precisa l'ammontare della quota di spesa a carico dell'ente richiedente che, salvo il caso di comune singolo privo di cespiti delegabili o di altre risorse disponibili, di cui dovrà essere resa esplicita menzione nella stessa delibera, non potrà comunque essere inferiore:
- al 20% della spesa complessiva prevista nel quadro economico per programmi o progetti di importo fino a un miliardo;
- al 25% della spesa per programmi o progetti di importo fino a due miliardi;
- al 30% per programmi o progetti di importo superiore ai due miliardi di lire;
- si individua l'istituto al quale si rivolgerà la richiesta di mutuo;
- si impegna l'ente, nella redazione del progetto esecutivo, a non modificare restrittivamente le caratteristiche, la qualità e l'estensione dell'itinerario ciclabile proposto.
Alla richiesta devono essere allegati inoltre:
- Relazione tecnica illustrativa ed elaborati grafici caratteristici dell'intervento, cronoprogramma dei tempi di realizzazione, dimensione dell'investimento e dei risultati attesi, contenente la dimostrazione di coerenza dell'intervento con le previsioni della legge 366/98, della presente legge regionale, delle strategie nazionali e delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale;
- Cartografia idonea a rappresentare il tracciato della pista o itinerario ciclabile e il suo inserimento nel territorio;
- eventuale scheda relativa ai soggetti pubblici e privati cointeressati, nonché copia degli accordi sottoscritti;
- dichiarazione delle autorizzazioni, nulla osta e pareri, già conseguite ed elencazione di quelle necessarie per l'avvio dei lavori ancora da acquisire;
- ogni altro documento utile ad illustrare le finalità e la fattibilità dell'intervento, nonché i vantaggi socio-economici attesi
[…]
Articolo 13
Competenze della Giunta regionale
La Giunta regionale precisa, ove necessario, le procedure e gli adempimenti connessi agli aspetti gestionali e di attuazione della presente legge non riconducibili direttamente alle attribuzioni del dirigente della struttura competente.
La Giunta regionale provvederà ad assumere eventuali iniziative, atti, provvedimenti o proposte, per l'attuazione della legge 366/98, che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'emanazione di specifiche
direttive o disposizioni da parte dei Ministeri e delle Strutture statali competenti in materia di mobilità ciclistica.
Articolo 14
Norma finanziaria
Per l'attuazione della presente legge, l'onere è valutato, per l'anno 1999, in £. 500.000.000. Tale stanziamento costituisce limite di impegno per la durata di 15 anni, ai sensi del precedente art. 6.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
Cap. 152320 denominato "Contributo ai comuni per il finanziamento dell'edilizia scolastica minore" - in diminuzione £. 500.000.000
Cap. 152321 di nuova istituzione ed iscrizione al Sett. 15, Tit. 2, Ctg. 3) denominato "Contributi per il finanziamento regionale della mobilità ciclistica e attuazione della legge 366/98" - in aumento £.
500.000.000
Per le annualità successive, lo stanziamento quale limite di impegno, di cui al precedente comma 1, viene iscritto sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci ai sensi dell'art. 10 della L.R.C. 81/77.