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Legge Regionale n. 37 del 18 novembre 1998

Regione Umbria. Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.

(B.U.R. Umbria 25 novembre 1998, n. 69, S.O. n. 1.)


TITOLO I
Principi fondamentali e finalità

Capitolo I - Principi fondamentali

Art. 1
Principi programmatici comunitari e nazionali.

1. La Regione dell'Umbria assume come riferimenti programmatici di politica regionale della mobilità gli atti di indirizzo adottati dalle istituzioni comunitarie.
2. La Regione adotta le iniziative necessarie affinché il sistema del trasporto pubblico locale sia coerente con le opzioni programmatiche contenute nello schema di sviluppo dello spazio europeo (S.S.S.E.).
3. La Regione, nell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, di seguito chiamato decreto legislativo, in materia di trasporto pubblico locale, persegue l'obiettivo di un coerente inserimento del sistema umbro dei trasporti nel quadro delle scelte nazionali contenute nel piano generale dei trasporti.


Art. 2
Principi programmatici regionali.

1. La Regione persegue lo sviluppo e il miglioramento del sistema del trasporto regionale, promuovendo interventi finalizzati al coordinamento dei modi di trasporto, alla realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative strutture, in armonia con i principi dello Statuto regionale e con i contenuti del piano urbanistico territoriale.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1:
a) assicura un sistema integrato di trasporto capace di garantire il diritto dei cittadini alla mobilità, favorendo il superamento delle barriere che ne limitano l'accessibilità;
b) concorre alla realizzazione di un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale, garantendo ai cittadini pari opportunità di spostamento e di accesso ai servizi ed ai luoghi di lavoro;
c) promuove un sistema di mobilità sostenibile coerente con gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e di vivibilità delle aree urbane e assicura identiche condizioni di servizi allo spazio rurale.


Capitolo II - Finalità

Art. 3
Finalità.

1. La Regione disciplina il trasporto pubblico locale conferendo agli enti locali le funzioni che non richiedano l'esercizio unitario su base regionale e a tal fine:
a) promuove il miglioramento della mobilità urbana, da conseguire attraverso la valorizzazione e qualificazione del trasporto pubblico, nonché il contenimento del traffico privato mediante l'offerta di altri sistemi di trasporto di adeguata efficacia temporale o attraverso la costituzione di centri di servizio localizzati nelle aree di sosta;
b) garantisce il miglioramento dell'offerta della mobilità extraurbana, anche tramite l'integrazione fra le diverse modalità di trasporto compresi i servizi a chiamata, nonché quelli disciplinati dalla L. 15 gennaio 1992, n. 21 e quelli indicati all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo;
c) promuove e sostiene il trasporto aereo ai fini dell'inserimento dell'Umbria nella rete dei collegamenti nazionali ed internazionali;
d) promuove i collegamenti tra le sponde del Lago Trasimeno, garantendo adeguati collegamenti agli abitanti dell'isola Maggiore;
e) determina con il concorso degli enti locali il livello dei servizi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini;
f) persegue l'economicità, l'efficienza e l'efficacia nella gestione dei servizi, garantendone adeguati livelli di qualità e sicurezza;
g) incentiva il riassetto organizzativo del trasporto pubblico locale, favorendo il superamento degli assetti monopolistici e l'introduzione di regole di concorrenzialità nell'affidamento dei servizi;
h) favorisce ed incentiva la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi in società per azioni;
i) regola l'esercizio del trasporto pubblico locale mediante contratti di servizio e criteri di trasparenza, di economicità ed efficienza al fine di assicurare una piena corrispondenza fra oneri e risorse disponibili al netto dei proventi tariffari;
1) determina l'integrazione tariffaria fra modi, tipi e vettori del trasporto pubblico locale;
m) assicura il monitoraggio della mobilità regionale, garantendo l'accesso alle informazioni agli enti locali, alle aziende e ai cittadini utenti del trasporto pubblico, con la salvaguardia dei diritti di riservatezza delle imprese e quelli stabiliti dalla L. 31 dicembre 1996, n. 675; 
n) coordina, attraverso specifici studi e atti di indirizzo, le politiche di pianificazione del territorio con quelle dei trasporti, anche in attuazione a quanto previsto dalla L.R. 21 ottobre 1997, n. 31, artt. 2 e 3, e dalla L.R. 16 dicembre 1997, n. 46.


Art. 4
Trasporto pubblico locale.

1. I servizi di trasporto pubblico locale, definiti dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo, sono effettuati:
a) per ferrovie;
b) per via aerea; 
c) per via d'acqua; 
d) su strada;
e) con altri sistemi su sede fissa.


Art. 5
Servizi ferroviari.

1. La Regione esercita le funzioni e svolge i compiti di programmazione e amministrazione inerenti ai servizi ferroviari così come previsti dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo e dall'art. 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo anche specifiche intese con gli enti locali, al fine di realizzare l'integrazione fra i servizi ferro-gomma. L'accordo di programma sancisce la proprietà pubblica delle infrastrutture.
2. La Giunta regionale, per la gestione unitaria dei servizi ferroviari regionali, affida la gestione con contratti di servizio, promuovendo la costituzione di una società a compartecipazione pubblico-privata.
3. La società di gestione di cui al comma 2, in conformità alla normativa vigente, è tenuta a separare sul piano della contabilità le attività relative all'esercizio dei servizi di trasporto da quelle della gestione dell'infrastruttura ferroviaria.
4. I servizi interferenti con quelli ferroviari, di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 771 del 1955, non sono consentiti. La Giunta regionale, fatte salve, fino al raggiungimento degli obiettivi del piano regionale dei trasporti, le autorizzazioni in essere al 31 dicembre 1997, rilascia, a carattere provvisorio ed in via del tutto eccezionale, specifiche e singole autorizzazioni.


Art. 6
Servizi aerei.

1. La Regione esercita funzioni e compiti delegati ai sensi dell'art. 10, comma 1 del decreto legislativo.
2. La Regione sostiene e promuove lo sviluppo dell'aeroporto regionale dell'Umbria.
3. I servizi di trasporto pubblico locale assicurano adeguati collegamenti con i servizi dell'aeroporto regionale dell'Umbria.


Art. 7
Definizione dei servizi di trasporto pubblico locale.

1. I servizi di trasporto pubblico locale su gomma si distinguono in: 
a) comunali; 
b) provinciali; 
c) regionali;
d) interregionali.
2. Sono servizi di linea comunali quelli svolti nell'ambito del territorio di un comune e quelli che collegano il centro urbano con lo scalo ferroviario o con l'aeroporto situati anche nel territorio di comuni limitrofi.
3. Sono servizi di linea provinciali quelli che collegano in modo continuativo il territorio di due o più comuni, ovvero il territorio dei comuni con il capoluogo di provincia.
4. Sono servizi di linea regionali quelli che collegano il territorio delle due province.
5. Sono servizi di linea interregionali quelli che collegano il territorio della Regione Umbria con quello di una o più regioni limitrofe.


TITOLO II
Ambiti e strumenti di programmazione

Capitolo I - Ambiti di programmazione

Art. 8
Ambito di traffico regionale e interregionale.

1. L'ambito di traffico regionale è costituito dall'insieme dei servizi di trasporto che collegano il territorio delle due province. L'ambito di traffico interregionale è costituito dall'insieme di servizi che collegano la Regione Umbria con le Regioni limitrofe.
2. Nell'ambito di traffico regionale, di cui al comma 1 viene definita unitariamente la rete integrata dei servizi ferroviari.


Art. 9
Bacino di traffico provinciale.

1. Per bacino di traffico provinciale si intende l'unità territoriale entro la quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, sociali e turistiche.
2. Il territorio regionale, ai fini della programmazione da parte delle Province è suddiviso, in via transitoria, in bacini di traffico così come individuati dalla L.R. 17 agosto 1979, n. 44, art. 7.
3. Il Piano regionale dei trasporti definisce i criteri e le priorità per l'individuazione da parte delle Province, ai soli fini della programmazione, dei bacini, indicando le modalità per favorire la gestione unitaria del servizio nell'intero ambito regionale.


Art. 10
Ambito di traffico comunale.

1. I Comuni tenuti alla redazione dei piani urbani del traffico di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, integrano i medesimi con i piani di trasporto, previsti dall'art. 13, che contengono anche l'eventuale individuazione di servizi diversi da quelli minimi.
2. Le Province promuovono, fra i Comuni, di cui al comma 1, e quelli ad essi limitrofi, anche se appartenenti a territori provinciali diversi, per la programmazione di servizi di trasporto pubblico locale, specifiche intese da raggiungere secondo quanto stabilito dall'art. 7 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale con Delib.C.R. 15 settembre 1998, n. 584.


Capitolo II - Strumenti di programmazione

Art. 11
Piano regionale dei trasporti.

1. La Regione adotta il piano regionale dei trasporti, anche al fine di realizzare l'integrazione fra i sistemi di trasporto su sede fissa compreso quello ferroviario, su gomma, aerei e lacuali, nonché delle relative infrastrutture. Tale piano, nel rispetto delle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità, configura un sistema coordinato dei trasporti, in conformità ai principi e alle scelte del Piano urbanistico territoriale, degli atti di programmazione della Regione e della L.R. 16 dicembre 1997, n. 46.
2. Il Piano, in particolare: 
a) individua le azioni politico amministrative della Regione nel settore dei trasporti e della viabilità per adeguare il livello del sistema delle infrastrutture agli standard europei;
b) individua le infrastrutture necessarie allo svolgimento della mobilità regionale e dei servizi di trasporto;
c) contiene gli indirizzi generali per la pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale, nonché gli obiettivi e le linee per l'attuazione di una rete di servizi regionale integrata con quella nazionale e interregionale;
d) individua le misure atte a sviluppare i servizi ferroviari regionali e su sede fissa, anche al fine di decongestionare il traffico, ridurre i tempi di percorrenza e l'impatto ambientale;
e) stabilisce gli indirizzi per l'elaborazione e il coordinamento dei piani di bacino, dei piani comunali, di quelli di cui all'art. 10, comma 2, e dei servizi minimi, nonché dei programmi triennali di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo;
f) stabilisce i criteri per l'individuazione da parte degli enti locali di interventi destinati alle persone a ridotta capacità motoria;
g) individua le linee fondamentali dell'organizzazione del sistema regionale del trasporto merci e della logistica;
h) stabilisce i criteri per l'individuazione delle aree a domanda debole;
i) individua i criteri per la determinazione delle tariffe;
l) individua i criteri per la valutazione degli elementi esterni del costo delle varie modalità del trasporto pubblico locale in attuazione all'art. 16, comma 2, lettera b) del decreto legislativo;
m) individua le linee fondamentali per lo sviluppo del trasporto aereo;
n) individua le linee per la rete ciclopedonale nel territorio regionale;
o) definisce i parametri attraverso i quali ripartire le risorse finanziarie relativamente ai servizi di trasporto pubblico locale.
3. La Giunta regionale promuove, anche d'intesa con gli Enti locali, studi, ricerche e progetti per favorire il conseguimento degli obiettivi contenuti nel piano regionale dei trasporti.
4. Il piano regionale ha validità sei anni.


Art. 12
Piani di bacino.

1. I piani per l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico nei bacini di cui all'art. 9, sono predisposti e approvati dalle Province, in conformità agli indirizzi contenuti nel piano regionale dei trasporti di cui all'art. 11 e hanno validità triennale.
2. Tali piani in particolare:
a) determinano l'integrazione tra i diversi modi di trasporto eliminando sulla base di criteri di gradualità fissati nel piano regionale dei trasporti, servizi interferenti con quelli su sede fissa;
b) individuano la rete dei servizi di cui al comma 3, art. 7;
c) individuano le aree a domanda debole, con il conseguente adeguamento dell'offerta dei servizi di trasporto e indicano le modalità per l'effettuazione degli stessi in conformità all'art. 14, comma 5 del decreto legislativo;
d) individuano gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico locale;
e) definiscono, in ottemperanza al regolamento C.E.E. n. 1191 del 1969, modificato dal regolamento n. 1893 del 1991, le modalità di servizio che, assicurando, in condizione analoghe, la fornitura di servizi sufficienti, comportano il minimo costo per la collettività, tenuto conto anche dei costi esterni di cui all'art. 16, comma 2, lettera b) del decreto legislativo;
f) individuano i servizi contenuti nelle unità di rete di cui all'art. 14 per l'espletamento delle singole procedure concorsuali finalizzate all'affidamento dei servizi;
g) individuano interventi specifici per la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria in ottemperanza all'art. 26 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 prevedendone l'attuazione da parte dei Comuni.
3. La Provincia approva i piani di bacino previe conferenze partecipative, secondo quanto stabilito dall'art. 7 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale con Delib.C.R. 15 settembre 1998, n. 584.
4. La Provincia definisce i piani di bacino e la rete dei servizi che collegano due o più bacini tenuto conto dei pareri espressi in sede di conferenza partecipativa.
5. Alla conferenza è invitata la Regione.


Art. 13
Piani di trasporto comunali.

1. I piani riguardanti l'ambito di traffico di cui all'art. 10 sono predisposti dai Comuni tenuti alla redazione dei piani urbani del traffico di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 individuati da un atto di Giunta.
2. Tali piani in particolare:
a) contengono la rete dei servizi compresi nell'ambito di traffico comunale ed eventualmente i servizi individuati all'art. 10, comma 2;
b) individuano le aree a domanda debole, con il conseguente adeguamento dell'offerta dei servizi di trasporto, nonché le modalità per l'effettuazione dei servizi anche in conformità all'art. 14, comma 5, del decreto legislativo;
c) individuano gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico locale;
d) individuano, in ottemperanza al regolamento C.E.E. n. 1191 del 1969, modificato dal regolamento n. 1893 del 1991, le modalità di servizio che, assicurando in condizioni analoghe la fornitura di servizi sufficienti comportano il minimo costo per la collettività, tenuto conto anche dei costi esterni di cui all'art. 16, comma 2, lettera b) del decreto legislativo;
e) individuano i servizi contenuti nelle unità di rete per l'espletamento delle singole procedure concorsuali finalizzate all'affidamento dei servizi;
f) individuano interventi specifici per la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria.


Art. 14
Unità di rete.

1. Per unità di rete si intende il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale contenuti nei piani di competenza dei rispettivi enti locali.
2. Per l'affidamento dei servizi vengono espletate procedure concorsuali riferite all'unità di rete di cui al comma 1, con esclusione dei servizi in aree a domanda debole, di quelli destinati a persone con ridotta capacità motoria e dei servizi di collegamento con le reti primarie su gomma, per ciascuno dei quali vengono espletate procedure concorsuali autonome.
3. In nessun caso è consentito l'affidamento dei servizi in subconcessione.
4. Per l'aggiudicazione dei servizi di cui al comma 2, si applica la procedura ristretta di cui all'art. 12, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158.


Art. 15
Programmi triennali.

1. Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico locale, con riferimento ai servizi minimi la Giunta regionale, in attuazione al piano regionale dei trasporti definisce indicazioni e criteri per la predisposizione e adozione dei programmi triennali di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo, nonché per la ripartizione e attribuzione delle risorse destinate al finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti.
2. La Provincia adotta, sentite le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni dei consumatori i programmi triennali di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo, che individuano:
a) la rete e l'organizzazione dei servizi minimi compresi nei piani relativi agli ambiti di programmazione di cui agli articoli 12 e 13, nonché i servizi regionali su gomma;
b) le risorse da destinare all'esercizio di ogni unità di rete e agli investimenti;
c) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio;
d) le iniziative per l'integrazione modale e tariffaria;
e) le modalità di determinazione delle tariffe ordinarie e speciali;
f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
g) le azioni per la riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento ambientale.
3. La Provincia, ai fini dell'adozione del programma triennale, tenendo anche conto delle proposte dei Comuni, elabora la proposta del programma medesimo e convoca una apposita conferenza partecipativa.
4. La Provincia, entro 30 giorni dallo svolgimento della conferenza partecipativa, trasmette la proposta del programma triennale alla Giunta regionale che lo approva entro 60 giorni, apportando le modifiche necessarie al fine di assicurare la conformità con quanto previsto al comma 1.


Art. 16
Investimenti.

1. La Giunta regionale predispone la programmazione degli investimenti raccordandola con quella dello Stato e degli Enti locali mediante la sottoscrizione di appositi accordi di programma.
2. Per l'individuazione delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto incluso il materiale rotabile ferroviario, nonché dell'ammontare delle risorse necessarie, delle fonti di finanziamento, degli accordi di programma fra i soggetti interessati e i rispettivi tempi di realizzazione, si applicano le norme di cui all'art. 15 del decreto legislativo.
3. Per quanto attiene i mezzi di trasporto e le relative attrezzature e beni strumentali, la Giunta regionale, previa intesa con l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, approva specifici piani contenenti:
a) l'individuazione dei mezzi di trasporto anche non convenzionali finalizzati ad assicurare la completa mobilità dei cittadini compresi quelli a ridotta capacità motoria;
b) le risorse finanziarie necessarie e la loro fonte di finanziamento; 
c) i soggetti assegnatari dei mezzi.
4. La Giunta regionale, per gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, tiene conto delle seguenti priorità:
a) investimenti che riducono al minimo l'impatto ambientale e la congestione del traffico;
b) investimenti che determinano il maggior cofinanziamento da parte degli Enti locali;
c) investimenti per favorire la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria.
5. Le risorse sono assegnate alle Province nell'ambito delle priorità e secondo gli accordi di programma sottoscritti. La Provincia esercita le funzioni di vigilanza sull'applicazione degli stessi.


TITOLO III
Funzioni, competenze e organizzazione dei servizi di T.P.L.

Capitolo I - Funzioni e competenze

Art. 17
Funzioni e competenze della Regione.

1. La Regione svolge i compiti di programmazione dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, di cui agli artt. 8, 9, 10 e 14 del decreto legislativo, nonché i compiti di indirizzo coordinamento, allocazione delle risorse, vigilanza, monitoraggio, nei limiti della presente legge e del decreto legislativo.
2. In particolare:
a) redige il piano regionale dei trasporti ed i relativi aggiornamenti in armonia con le previsioni del piano urbanistico territoriale e tenendo conto della programmazione degli Enti locali;
b) definisce gli indirizzi di cui all'art. 14, comma 2, lettera a) e comma 3 del decreto legislativo;
c) provvede annualmente alla ripartizione delle risorse finanziarie fra le Province per l'esercizio dei servizi minimi individuati nei programmi triennali e per gli investimenti;
d) svolge le funzioni ed i compiti di programmazione, relative ai servizi di trasporto su gomma di gran turismo e di interesse regionale ed interregionale, anche su proposta degli enti locali e le funzioni amministrative relative ai servizi di gran turismo e di interesse interregionale;
e) svolge le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione, relative ai servizi ferroviari di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo e all'art. 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
f) approva i piani triennali e definisce i servizi minimi;
g) svolge le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle attività conferite agli enti locali per effetto della presente legge;
h) garantisce il funzionamento dell'Osservatorio del sistema trasportistico regionale in attuazione all'art. 3, nell'ambito del sistema informativo territoriale di cui alla L.R. 21 ottobre 1997, n. 31, artt. 35 e 36;
i) contribuisce a promuovere lo sviluppo dell'Aeroporto regionale dell'Umbria e del complesso dei servizi aerei.
3. Il Consiglio regionale svolge le funzioni di cui al comma 2, lettere a) e b) e la Giunta regionale quelle di cui al comma 2, lettere c), d), e), f), g), h) ed i).


Art. 18
Funzioni e competenze della Provincia.

1. In attuazione dell'art. 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo, sono delegate alla Provincia, nelle forme e con le modalità di cui alla presente legge, le seguenti funzioni di programmazione e di amministrazione.
2. In particolare la Provincia:
a) approva la rete dei servizi di cui al comma 3, art. 7, compresi i servizi lacuali;
b) predispone ed adotta i programmi triennali di cui all'art. 15;
c) espleta le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, compresi quelli regionali, e la stipula dei relativi contratti per i servizi di bacino e per quelli che collegano più bacini. Qualora i servizi interessino il territorio delle due Province, le relative funzioni sono conferite alla Provincia nel cui territorio il servizio origina; 
d) eroga ai Comuni le risorse finanziarie per gli obblighi derivanti dai contratti di servizio, come previsto nei programmi triennali;
e) stipula gli accordi di programma per gli investimenti di cui all'art. 16, nonché assegna ai Comuni i contributi previsti;
f) svolge le funzioni in materia sanzionatoria relative ai compiti conferiti con la presente legge, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 5 dicembre 1997, n. 42; 
g) svolge le funzioni relative all'accertamento di cui all'art. 5, ultimo comma del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate; 
h) rilascia l'autorizzazione di cui agli artt. 82 e 87 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; 
i) svolge le funzioni amministrative relative all'esercizio dei servizi regionali su gomma; 
l) svolge le funzioni di cui all'art. 10, comma 2.
3. Vigila sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo e invia alla Regione i dati e i risultati della rendicontazione relativa ai contratti di servizio.
4. Sono attribuite alle Province, ai sensi del decreto legislativo, le seguenti funzioni:
a) la predisposizione e l'approvazione dei piani di bacino;
b) l'istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi con oneri finanziari a carico del proprio bilancio o in cofinanziamento con i Comuni;
c) i compiti amministrativi e le funzioni nel settore del trasporto lacuale.
5. Coordina nel complesso le politiche di trasporto pubblico locale di tutti gli altri enti locali (2).


Art. 19
Funzioni e competenze del Comune.

1. In attuazione all'art. 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo, sono delegate al Comune le funzioni di programmazione e amministrative nelle forme e con le modalità di cui alla presente legge.
2. In particolare il Comune:
a) svolge le funzioni relative all'affidamento dei servizi di competenza e concorre alla individuazione della rete dei servizi dei piani di cui agli artt. 12 e 13;
b) partecipa alla programmazione dei servizi destinati alla mobilità delle persone a ridotta capacità motoria di cui all'art. 26, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e svolge le funzioni amministrative per la relativa gestione;
c) partecipa alla definizione dei programmi triennali di cui all'art. 15;
d) partecipa, anche attraverso gli accordi di programma, alla definizione degli investimenti di cui all'art. 16;
e) svolge gli adempimenti di cui all'art. 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo, sentite le Comunità montane e le Organizzazioni sindacali, anche previa intesa con i Comuni limitrofi, relativi ai servizi di trasporto pubblico nei territori a domanda debole, proponendone l'inclusione nei programmi triennali;
f) svolge, se compreso fra i Comuni di cui all'art. 10, comma 1, le funzioni relative all'affidamento dei servizi e alla stipula dei contratti, riguardanti i servizi individuati con le modalità di cui all'art. 10, comma 2;
g) eroga il corrispettivo previsto dai contratti di servizio;
h) svolge le funzioni in materia sanzionatoria, relativamente a quelle conferite con la presente legge, salvo quanto previsto dalla L.R. 5 dicembre 1997, n. 42;
i) rilascia l'autorizzazione di cui agli artt. 82 e 87 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
l) svolge le funzioni relative all'accertamento di cui all'art. 5, ultimo comma del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, relativi al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché nell'ubicazione delle fermate.
3. Vigila sulla regolarità, sulla qualità e sui risultati del servizio e invia alla Provincia i dati ed i risultati della rendicontazione annuale previsti dai contratti di servizio, necessari per le finalità istituzionali dei rispettivi Enti.
4. Sono attribuite ai Comuni, ai sensi del decreto legislativo, le seguenti funzioni:
a) la predisposizione e l'approvazione dei piani comunali di cui all'art. 13;
b) l'istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi con oneri finanziari a carico del proprio bilancio o, previa intesa, in cofinanziamento con la Provincia.


Art. 20
Servizi per i territori montani.

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 3 del decreto legislativo, per i servizi di trasporto aggiuntivi a quelli minimi individuati da Province, Comuni e Comunità montane, l'atto di individuazione dei medesimi è trasmesso alla Giunta regionale che, entro 30 giorni può formulare osservazioni. L'avvenuto decorso del suddetto termine costituisce espressione della prevista intesa.


Capitolo II - Organizzazione dei servizi

Art. 21
Servizi minimi.

1. La Giunta regionale, in attuazione all'art. 16 del decreto legislativo, definisce, previa conferenza partecipativa di cui all'art. 6 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale con Delib.C.R. 15 settembre 1998, n. 584 sentite le Organizzazioni sindacali confederali e le Associazioni dei consumatori, il livello dei servizi minimi in termini qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con oneri a carico del bilancio regionale, tenendo conto delle seguenti priorità:
a) collegare i nuclei e i centri abitati alla rete dei servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali, nonché garantire il pendolarismo scolastico e lavorativo, assicurando idonea accessibilità a tutti i cittadini che si trovano nel territorio della Regione;
b) privilegiare, nelle aree per la residenza e per gli insediamenti produttivi, la riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento da emissioni;
c) assicurare la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria;
d) utilizzare le forme di trasporto che maggiormente valorizzano le qualità naturali e storico culturali del territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i piani previsti agli artt. 12 e 13, nonché i programmi di cui all'art. 15, anche per conseguire gli obiettivi fissati dall'art. 16 del decreto legislativo, individuano, sulla base delle risorse disponibili, prioritariamente:
a) l'integrazione fra le reti di trasporto, garantendo, in particolare, servizi di adduzione a quelli ferroviari e a tutti gli altri su sede fissa, con frequenza cadenzata secondo la programmazione degli stessi;
b) l'eliminazione dei servizi su gomma interferenti con quelli su sede fissa, destinando gli investimenti disponibili all'adeguamento, all'ammodernamento e all'ampliamento dei servizi ferroviari e degli altri su sede fissa, per conseguire adeguati tempi di percorrenza e frequenza temporale.
3. La Giunta regionale destina prioritariamente, per la realizzazione di quanto stabilito al comma 2, relativamente agli investimenti necessari, le risorse previste negli accordi di programma sottoscritti con lo Stato, di cui all'art. 15 del decreto legislativo, anche, con l'eventuale utilizzo dei fondi previsti dalla L.R. 16 dicembre 1997, n. 46.


Art. 22
Modalità per l'affidamento dei servizi.

1. In attuazione all'art. 18 del decreto legislativo, gli enti concedenti affidano i servizi di trasporto pubblico locale, con eccezione di quelli di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo, ciascuno secondo la propria competenza, con procedure concorsuali.
2. Gli eventuali soci privati delle società pubbliche o a capitale pubblico che gestiscono i servizi sono individuati tramite procedure concorsuali, anche in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle società miste.
3. Non sono ammesse alle procedure concorsuali di cui al comma 1, le società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o comunque azioniste o detentrici di quote sociali delle stesse, qualora alla procedura concorsuale partecipi la società controllante, o collegata o azionista.
4. Per le finalità di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo, i servizi possono essere affidati direttamente alle società derivanti dalla trasformazione per un periodo non superiore a due anni con la stipula del relativo contratto di servizio. Decorso tale termine i servizi sono affidati facendo ricorso alle procedure concorsuali di cui al presente articolo.
5. Gli enti concedenti, per l'individuazione del gestore dei servizi di trasporto pubblico locale, valutano sempre e comunque anche la qualità del servizio offerto.
6. Per le finalità di cui al comma 1, sono ammesse alle procedure concorsuali le imprese di trasporto con documentata esperienza nel settore.


Art. 23
Contratti di servizio.

1. I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati e sono stipulati, per i servizi di rispettiva competenza, dagli enti concedenti con le imprese affidatarie. La Regione sottoscrive i contratti relativi nei limiti dei servizi minimi a garanzia della relativa copertura finanziaria.
2. Agli oneri a carico degli enti contraenti, previsti dai contratti di servizio, devono corrispondere le risorse finanziarie effettivamente disponibili.
3. I contratti di servizio contengono iniziative per un miglioramento del rapporto ricavi e costi.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispone lo schema per i bandi di gara e per i contratti di servizio.


Art. 24
Contenuto dei contratti di servizio e obblighi dell'affidatario dei servizi.

1. I contratti di servizio sono stipulati ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo e in particolare contengono:
a) il periodo di validità comunque non superiore a sei anni;
b) l'oggetto del contratto;
c) le caratteristiche dei servizi offerti e il programma analitico di esercizio;
d) i casi in cui può o deve essere variato il programma;
e) l'impegno dell'affidatario ad utilizzare personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza e la qualità del servizio;
f) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli utilizzati nonché in termini di regolarità e di affidabilità dei servizi, di puntualità delle singole corse, di informazione all'utenza, di rispetto per l'ambiente e della carta dei servizi;
g) la struttura tariffaria adottata;
h) gli importi dovuti dall'ente affidante all'impresa di trasporto affidataria per le prestazioni oggetto del contratto nonché gli eventuali incentivi dipendenti dal miglioramento dell'efficienza, le modalità e i tempi dei rispettivi pagamenti, gli eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura tariffaria;
i) l'obbligo di fornire la rendicontazione annuale;
l) i casi di revisione degli importi pattuiti e i limiti di percentuali entro cui può essere prevista la revisione;
m) le garanzie che devono essere prestate dall'impresa di trasporto affidataria del servizio;
n) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contenuto del contratto e i casi di risoluzione del medesimo;
o) la ridefinizione dei rapporti relativamente ai lavoratori dipendenti e al capitale investito dall'affidatario, in caso di discontinuità nell'entità dei servizi durante il periodo del contratto;
p) l'obbligo di applicare per le singole tipologie di servizio i rispettivi livelli di contrattazione collettiva;
q) l'obbligo dell'affidatario di fornire, su supporto cartaceo o informatico i dati riguardanti la qualità, la carta dei servizi e la rendicontazione annuale dei dati di bilancio riclassificati ai sensi della normativa vigente o di specifiche disposizioni regionali;
r) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo da parte dell'ente affidante;
s) le procedure da osservare in caso di controversie.
2. L'affidatario, in particolare, è comunque tenuto al rispetto dei seguenti obblighi, anche se non espressamente contenuti nel contratto:
a) garantire la puntualità, la regolarità, la sicurezza e la qualità del servizio;
b) ad utilizzare mezzi e materiale rotabile aventi requisiti previsti dalle norme vigenti, in particolare autobus immatricolati da non più di 15 anni;
c) ad applicare al personale dipendente, che deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, i contratti collettivi della categoria di appartenenza;
d) a garantire un servizio di qualità e di informazione all'utenza;
e) a fornire all'ente affidante, alla Regione e alla Provincia, i dati ritenuti necessari e richiesti dagli stessi, utilizzando anche i supporti informatici;
f) ad adottare la carta dei servizi, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994.
3. I contratti di servizio sono aggiornati ogni tre anni, sulla base dei programmi triennali di cui all'art. 15. Nel caso che non comportino oneri aggiuntivi, i gestori dei servizi sono tenuti immediatamente ad adeguarsi senza alcun ulteriore contributo.
4. L'ente concedente, in particolare è tenuto:
a) ad assicurare la copertura finanziaria per il periodo di vigenza del contratto;
b) ad assicurare il trasferimento delle risorse nel rispetto delle scadenze previste nel contratto;
c) a rispettare le condizioni d'esercizio indicate nel contratto stesso.
5. Nel contratto di servizio, per la risoluzione delle eventuali controversie conseguenti all'applicazione del comma 3, è previsto un Collegio arbitrale.
6. Il Collegio di cui al comma 5, è composto da un rappresentante dell'ente concedente, un rappresentante del gestore, e un componente con funzioni di presidente, sorteggiato tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti con almeno 5 anni di iscrizione.
7. Per ricavi di traffico si intendono i ricavi derivanti dai titoli di viaggio venduti, dalla pubblicità sui mezzi di trasporto e gli eventuali contributi versati dagli enti locali a compensazione di tariffe agevolate o di mancati adeguamenti tariffari.
8. Per l'affidamento dei servizi, nei piani di competenza degli Enti locali, devono essere indicate le potenzialità di remunerazione dei servizi ivi previsti, individuate sulla base degli introiti accertati negli ultimi tre anni o di quelli presunti per le linee di nuova istituzione.
9. I dati relativi alla redditività e ai costi dei servizi possono essere riferiti ad aree omogenee di servizio qualora non siano disponibili quelli per linea. Tali dati sono comunicati alla Regione da Province e Comuni entro il termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e comunque 
annualmente, per essere messi a disposizione degli enti concedenti e della pianificazione regionale.


Art. 25
Modalità di trasferimento dei beni strumentali funzionali ai servizi.

1. In tutti i casi di subentro di un'impresa al precedente gestore si applicano le seguenti disposizioni:
a) al gestore che cessa il servizio per qualsiasi causa non spetta alcun indennizzo;
b) il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'art. 26, allegato A), al R.G. 8 gennaio 1931, n. 148, con l'applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro della categoria, nonché degli eventuali contratti integrativi aziendali in essere;
c) i beni strumentali acquistati con contributi pubblici, sono ceduti all'impresa subentrante al prezzo di mercato risultante dai listini prezzi delle riviste a livello nazionale più accreditate, abbattuto della percentuale di finanziamento pubblico utilizzata al momento dell'acquisto ed incrementato del valore residuo iscritto al bilancio derivante da interventi di grande manutenzione.
2. In sede di approvazione di bilancio, i gestori dei servizi del trasporto pubblico locale, redigono, separatamente, l'elenco dei beni strumentali con l'indicazione del valore economico determinato con le modalità di cui al comma 1, lettera c) e ne trasmettono copia all'ente concedente.


Art. 26
Assetto societario delle aziende di trasporto pubblico locale.

1. In conformità alle disposizioni della L. 28 dicembre 1995 n. 549, art. 2, comma 51, lettera a), e ai principi della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 4, comma 4, lettera b), al fine di separare i compiti di programmazione da quelli di gestione e produzione dei servizi e al fine di contribuire all'effettivo superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi e all'introduzione di regole di concorrenzialità, la Regione promuove la riduzione delle quote di partecipazione di ogni singola istituzione concedente al di sotto dei limiti previsti dal codice civile per le società collegate, favorendo l'ingresso di altre istituzioni.
2. Le istituzioni concedenti, al 10 gennaio 2001, non possono superare la misura del 35 per cento, quale quota di partecipazione nelle aziende di trasporto pubblico locale.
3. Dal 1° gennaio 2001 ferma restando la competenza dell'ente locale in ordine alla stipula dei contratti di servizio e ad ogni successivo adempimento, qualora non sia stata raggiunta la quota di cui al comma 2, le procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi vengono espletate dalla Regione.


Art. 27
Normativa europea.

1. I contratti di servizio sono predisposti nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/C.E.E., così come modificato dal regolamento 1893/91/C.E.E., nonché nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici, così come fissati dalla Carta dei servizi, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994.


Art. 28
Comunità tariffaria.

1. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la realizzazione della comunità tariffaria. Gli Enti locali sono tenuti all'attuazione della stessa, anche con l'inserimento prioritario degli oneri necessari nei programmi di cui all'articolo 15.
2. Le aziende che gestiscono i servizi di trasporto pubblico locale devono adeguare le tecnologie dei mezzi di trasporto a quelle idonee a realizzare la comunità tariffaria.


Art. 29
Immatricolazione autovetture.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nei casi previsti all'art. 7, comma 1, della L. l5 gennaio 1992, n. 21, possono immatricolare l'autovettura a nome degli organismi previsti nel suddetto comma 1.


TITOLO IV
Norme finali, finanziarie e transitorie

Art. 30
Poteri sostitutivi regionali.

1. In caso di inerzia da parte degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni conferite, la Giunta regionale dispone specifici interventi sostitutivi con le modalità previste nella legge regionale approvata dal Consiglio regionale con Delib.C.R. 15 settembre 1998, n. 584.


Art. 31
Vigilanza e controllo.

1. Gli enti concedenti esercitano la vigilanza ed effettuano controlli periodici per l'accertamento della regolarità e della sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale di rispettiva competenza.
2. I funzionari, ai quali sono attribuiti i compiti di vigilanza, devono essere muniti di apposita tessera di servizio rilasciata dalle amministrazioni di appartenenza.


Art. 32
Norma finanziaria.

1. Per il finanziamento di quanto previsto nella presente legge è istituito il fondo regionale trasporti.
2. Le risorse destinate al trasporto pubblico locale sono allocate in separati capitoli di bilancio e in particolare:
a) risorse destinate all'effettuazione dei servizi ferroviari;
b) risorse-destinate agli investimenti per i servizi ferroviari e dell'aeroporto regionale dell'Umbria;
c) risorse destinate all'effettuazione dei servizi su sede fissa esclusi quelli ferroviari;
d) risorse destinate agli investimenti della rete dei servizi su sede fissa, esclusa la rete ferroviaria;
e) risorse destinate all'effettuazione dei servizi su gomma e lacuali;
f) risorse destinate agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile per i servizi su gomma e lacuali.
3. La Giunta regionale provvede annualmente all'assegnazione delle risorse in attuazione della presente legge, dettando anche i criteri per garantire quote di risorse minime su cui ogni Ente locale può fondare la sua programmazione di settore.
4. Le risorse destinate ai servizi su gomma non devono essere inferiori allo stanziamento previsto per le medesime finalità nella legge di bilancio 1998.
5. All'onere derivante dalle funzioni conferite con la presente legge si provvede annualmente con legge di bilancio.
6. Con legge di bilancio o di variazione dello stesso si provvederà alle necessarie dotazioni regionali.


Art. 33
Modifiche della L.R. 13 marzo 1995, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni.

1. (3).
2. (4).


Art. 34
Norme transitorie.

1. La Regione approva il piano regionale dei trasporti entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge.
2. Gli Enti locali adempiono a quanto previsto agli articoli 9, 12, 13, 14, e 15 entro sei mesi dalla pubblicazione del piano regionale di cui al comma 1.
3. Le risorse destinate all'effettuazione dei servizi del trasporto pubblico locale, esclusi i servizi ferroviari ed aerei, sono ripartite fino al 2000 in conformità alla L.R. 15 gennaio 1997, n. 2 e alla L.R. 5 dicembre 1997, n. 42, articolo 7.
4. Le concessioni e gli altri atti di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, comprese le sub concessioni, in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sono prorogati, fino al 31 dicembre 2000, stipulando contratti di servizio dal 1° gennaio 2000.
5. Le procedure concorsuali di cui alla presente legge sono espletate in tempo utile per l'affidamento dei servizi dal 1° gennaio 2001.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, la rete dei servizi minimi, compresi quelli ferroviari, può essere individuata prima dell'approvazione del piano regionale dei trasporti e degli atti pianificatori degli enti locali da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con le procedure di cui all'articolo 21, al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti al precedente comma 5.

Art. 35
Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate, dall'entrata in vigore della presente legge, le seguenti norme:
a) L.R. 4 novembre 1981, n. 74;
b) L.R. 17 agosto 1979, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione dell'art. 7 e dell'art. 12, comma 5;
c) L.R. 13 marzo 1995, n. 10, ad esclusione degli articoli 10 e 11, e dell'art. 9 che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001;
d) L.R. 20 agosto 1981, n. 58; 
e) L.R. 11 agosto 1982, n. 34.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


(2) Vedi, anche, l'art. 75, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
(3) Aggiunge i commi 3 e 4 all'art. 10, L.R. 13 marzo 1995, n. 10.
(4) Aggiunge il n. 18) al comma 1 dell'art. 11, L.R. 13 marzo 1995, n. 10.